Date: 3:32 PM 2/18/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto della seduta di ieri in
commissione affari
costituzionali sul testo unificato relativo al
diritto di asilo.
Vi faccio notare che il termine per la
presentazione degli emendamenti e'
fissato per lunedi' 23/2 alle ore 14.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTED 17 FEBBRAIO 1998
218a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Giorgianni.
La seduta inizia alle ore 12.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di
asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta dell'11 febbraio.
Il presidente VILLONE ricorda che la seduta
stata prevista per una
discussione
di carattere generale sul testo unificato dei
disegni di legge predisposto dal
relatore, e pubblicato in allegato al
resoconto del 10 febbraio.
In proposito interviene il rappresentante del
GOVERNO, che dichiara di
condividere l'impostazione del testo
unificato, con la riserva di proporre
modifiche di natura tecnica, riguardanti in
particolare i centri di
accoglienza.
Il senatore TABLADINI manifesta un
orientamento non contrario del proprio
Gruppo verso l'approvazione di una nuova
normativa sul diritto di asilo e
per la
tutela dei rifugiati: tuttavia osserva che il
testo del relatore non si
sottrae al rischio
di un'utilizzazione strumentale, da parte di
immigrati per ragioni
economiche che
potrebbero avvalersi di lacune e incertezze
normative per ottenere
surrettiziamente
un titolo di soggiorno ancorch provvisorio,
da sfruttare per un ingresso
irregolare. In particolare, il tempo di attesa
per la decisione sulle domande
individuali consentirebbe tale abuso, non
essendo prevista una forma di
controllo
su quanti si presentano alle frontiere
avanzando una richiesta di asilo. Nel
complesso, la normativa in esame
condivisibile, perch si tratta di prevedere
idonei mezzi di tutela per la protezione dei
rifugiati politici, ma il
rischio di un uso
strumentale ancora rilevante.
Il presidente VILLONE osserva che vi sono
problemi di applicazione normativa
nella prima fase del procedimento di esame
delle richieste di asilo, quando la
valutazione preliminare fino all'eventuale
accertamento di una manifesta
infondatezza consentirebbe agli interessati,
nel tempo di 48 ore previsto dalla
normativa in esame, di sottrarsi a ogni forma
di controllo: egli ritiene che il
relatore dovrebbe pronunciarsi sulla questione
sollevata dal senatore
Tabladini.
Il relatore GUERZONI precisa che il cosiddetto
pre-esame delle richieste deve
essere compiuto entro 48 ore: nel frattempo,
l'interessato deve essere
inevitabilmente ammesso a permanere nel luogo
di accesso, ma in caso di
reiezione ancorch provvisoria della domanda,
le eventuali impugnative in sede
giurisdizionale devono essere coltivate fuori
dal territorio italiano.
Quanto alla
possibilit di istituire appositi centri di
ricovero e di accoglienza, non
si tratta di
un problema assimilabile a quello gi
affrontato nell'ambito del disegno di
legge
sull'immigrazione, perch i soggetti in
questione sono tutelati da convenzioni
internazionali. Tuttavia, egli si dichiara
disponibile verso modifiche del
testo che
possano corrispondere alle preoccupazioni
esposte dal senatore Tabladini.
Il senatore TABLADINI apprezza la
disponibilit del relatore, ma conferma
che il
testo si presta a possibili abusi e si riserva
in proposito di presentare
idonei
emendamenti.
Il presidente VILLONE richiama l'attenzione
sull'articolo 7 del testo in esame,
che prevede il respingimento immediato qualora
si accerti la manifesta
infondatezza della domanda: nel frattempo,
evidente che l'interessato deve
sostare nei pressi del luogo di frontiera.
Il senatore PASTORE condivide le
preoccupazioni esposte dal senatore Tabladini
e ricorda il recente caso dei profughi curdi;
aggiunge che il chiarimento
fornito dal
relatore gi nella seduta precedente sulla
doppia tutela accordata a quanti
richiedono l'asilo e ai rifugiati, in base
alle convenzioni internazionali e
all'articolo 10 della Costituzione, consente
di affrontare l'elaborazione della
normativa in spirito costruttivo, con
opportune qualificazioni delle posizioni
soggettive e congrui mezzi di tutela
giurisdizionale.
In ogni caso, necessario chiarire il
riferimento, di diritto
internazionale o di
diritto costituzionale, che viene acquisito a
fondamento delle diverse
situazioni
soggettive. Preliminarmente, occorre tuttavia
fugare ogni dubbio sulla
possibilit
di un uso strumentale della normativa, non
essendo sufficiente a tal fine la
qualificazione del diritto di asilo come
diritto individuale, poich ben
possibile
una contestualit di pi situazioni
individuali con dimensioni anche molto
estese:
in tal caso si potrebbero per prevedere forme
di accertamento pi severe.
Quanto
al presupposto della carenza di condizioni
effettive per l'esercizio delle
libert
democratiche, si tratta di un requisito di
incerta qualificazione con
graduazioni
molto estese, fino alla possibilit di
comprendervi anche difficolt di natura
economica. Nel ribadire che gli impegni
derivanti dalle convenzioni
internazionali
devono essere compatibili con un'attuazione
coerente delle prescrizioni
costituzionali, richiama l'attenzione sugli
articoli 15 e 16 del testo, che
dovrebbero essere formulati in modo pi
circostanziato, in riferimento alle
situazioni soggettive.
Il senatore MAGGIORE osserva che la
disposizione di diritto transitorio
contenuta nell'articolo 18, comma 2, del testo
proposto dal relatore, esige un
chiarimento circa l'opportunit di escludere
l'applicazione della nuova
normativa
anche alle situazioni pregresse, poich si
presume che la legge in corso di
approvazione avr comunque complessivamente un
effetto di maggiore favore per
gli interessati.
Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che il
Governo ha intrapreso l'iniziativa
legislativa in esame nella piena
consapevolezza del contesto normativo e dello
stesso contesto economico internazionale, ove
i fenomeni migratori
accompagnano e a volte si intersecano con i
casi di fuga da situazioni di
persecuzione politica. In tale contesto, si
inserita anche la recente
giurisprudenza
concernente la qualificazione soggettiva delle
situazioni in questione: in
proposito,
occorre chiarire tutte le implicazioni della
fase procedimentale in cui
viene svolta
una valutazione preliminare sulla fondatezza
delle domande individuali di
asilo, in
modo che si possano prevenire i rischi di
abuso.
Osserva, inoltre, che l'articolo 15 affida ad
apposite misure di competenza del
Ministro dell'interno la realizzazione di
centri di accoglienza, in modo
che possa
essere assicurata la tutela del richiedente,
ma anche necessarie forme di
controllo
temporaneo non lesive dei loro diritti. Egli
si sofferma quindi
sull'articolo 2 del
testo proposto dal relatore, conforme agli
impegni internazionali e alla
normativa
comunitaria, destinata a essere condotta nel
cosiddetto primo pilastro
dell'Unione
europea: si tratta di misure conformi anche
alla Costituzione, compatibili
con la
piena affermazione dei diritti di cui si
tratta. Sulla disposizione
transitoria prevista
dall'articolo 18, comma 2, osserva che
l'attivit gi svolta potrebbe essere
vanificata da un'applicazione indiscriminata
della nuova normativa anche alle
situazioni pregresse; tuttavia si potrebbe
inserire una disposizione di
adattamento,
ad esempio in base al principio della norma di
maggiore favore. In merito
all'istituzione di appositi centri di accoglienza,
essi sarebbero necessari per
assicurare una tutela sostanziale delle
situazioni soggettive e anche
condizioni
minime di qualit del soggiorno in attesa
delle decisioni. In ogni caso,
occorre
evitare qualsiasi confusione con il ricovero
di espulsi per ragioni di ingresso
irregolare e clandestino, che determinerebbe
anche improprie promiscuit.
Il senatore MAGGIORE interviene nuovamente
sulla disposizione transitoria
contenuta nell'articolo 18, ritenendo
opportuno conservare le attivit di
accertamento gi svolte, purch siano
compatibili con la nuova normativa.
Il senatore TABLADINI conferma le sue riserve
sulla possibilit che la
normativa
in esame consenta a gruppi organizzati di
immigrati di avvalersi della
normativa
sul diritto di asilo per un ingresso
clandestino, in particolare nella fase
di esame
preliminare delle domande. Rivolge quindi un
quesito specifico al relatore e al
rappresentante del Governo sulla condizione di
quanti accedono alle frontiere e
inoltrano una domanda di asilo, fino alla
decisione sulla domanda.
Il presidente VILLONE riassume le questioni
sollevate nel corso della
discussione: a un'esigenza di chiarimento
delle diverse situazioni
soggettive in
base a una fonte normativa internazionale o
costituzionale posta a
fondamento di
essa, si aggiunta una richiesta di
chiarimento sulla disposizione transitoria
contenuta nell'articolo 18, che potrebbe
essere risolta nei termini gi
indicati. Tali
questioni potrebbero essere considerate senza
particolari difficolt, mentre il
problema posto dal senatore Tabladini circa il
controllo delle persone che
richiedono asilo nel tempo necessario per la
valutazione preliminare della
domanda appare pi difficile da risolvere e
richiede probabilmente una
riflessione
ulteriore.
Il RELATORE conviene sulla possibilit di
individuare una soluzione idonea
circa
la disposizione transitoria prevista
dall'articolo 18, ad esempio in base alla
clausola della normativa pi favorevole.
Quanto alle altre questioni
sollevate nel
corso della discussione, ricorda che il testo
stato elaborato in base
alla gran parte
degli emendamenti gi presentati sul disegno
di legge d'iniziativa del
Governo. In
particolare, egli ritiene che la questione
relativa al controllo delle
persone che
inoltrano domanda di asilo, fino alla
decisione di natura preliminare,
costituisce
un falso problema, poich si tratter
inevitabilmente di persone non
interessate
all'immigrazione clandestina. Si potrebbe
porre semmai una questione su casi
analoghi a quelli dei profughi curdi pervenuti
da ultimo presso le coste
italiane,
laddove un certo numero di persone provenienti
da situazioni critiche
richiedono
l'asilo in Italia, e intanto occorre fornire
loro misure di accoglienza
straordinaria.
Tuttavia si tratta in tal caso di perfezionare
la normativa sui centri di
accoglienza,
senza indulgere a ipotesi di sorveglianza che
sarebbero incompatibili con
lo status
di rifugiato, protetto da convenzioni
internazionali.
Il presidente VILLONE conferma che a suo
avviso la questione sollevata dal
senatore Tabladini non infondata e riguarda
esclusivamente il caso previsto
dall'articolo 4, lettera a).
Il sottosegretario GIORGIANNI considera
opportuna una riflessione ulteriore su
tale questione e si riserva in proposito di
aggiornare la valutazione del
Governo,
anche in base agli emendamenti che saranno
riferiti al testo del relatore.
Sul termine per gli emendamenti al testo del
relatore, segue quindi una breve
discussione, nella quale intervengono i
senatori MARCHETTI, ANDREOLLI e
PASTORE e il relatore GUERZONI.
Su proposta del PRESIDENTE, si conviene infine
di fissare per le ore 14 di
luned 23 febbraio il termine per gli
emendamenti al testo unificato
proposto dal
relatore.
Il seguito dell'esame congiunto rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.