Date: 11:57 AM 2/25/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

ecco il resoconto della seduta di ieri in commissione aff. cost. sul ddl

asilo, e gli emendamenti presentati.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTED 24 FEBBRAIO 1998

 

223a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

 

Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo

unificato del relatore gli emendamenti gi predisposti al disegno di legge

n. 2425.

 

Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno

precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo,

quando la Commissione avr adottato un orientamento sulla procedura da

seguire.

 

Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di

emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona

parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in

questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli

emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha

nulla in contrario alla loro trattazione.

 

Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi

presentatori dovrebbero verificare la loro opportunit.

 

Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di

maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del

senatore Pinggera.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

 

Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore

venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autorit

competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli

emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,

14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2,

insistendo sulla necessit di adottare misure idonee di vigilanza nei

confronti degli stranieri richiedenti asilo.

 

Il senatore SPERONI d conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre

sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocit dell'espressione

socio-politica, la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse

dalla persecuzione politica.

 

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la

contestualit di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio

attuale e concreto sia per la dignit personale che per l'integrit fisica;

l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del

rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per

illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e

successivamente d per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,

8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un

chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. D infine

per illustrato l'emendamento 18.1.

 

Il senatore MAGNALB rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

 

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani,

mercoled 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminer il disegno di

legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguir

la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in

materia di diritto di asilo e proceder anche all'esame del disegno di legge

n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali. Sar eventualmente discusso

anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme

degli elettori.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art. 1.

 

Al comma 1, sostituire le parole: lo Stato italiano, con le seguenti: La

Repubblica.

1.1

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, sopprimere le parole: su base individuale.

1.3

Lubrano di Ricco

 

1.4 (Identico all'em. 1.3)

Diana Lino

 

Art. 2.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 2.

 

1. Il diritto d'asilo garantito:

 

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale

cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il

fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di

sesso, di nazionalit, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o

etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che effettivamente impedito, nel paese del

quale rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle

libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo,

riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa

esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come

Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,

firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio

1970, n. 95.

2.6

Marchetti

 

Al comma 1, sostituire le parole: Il diritto di asilo, nel territorio dello

Stato, garantito con il seguente periodo: Ha diritto di asilo, nel

territorio della Repubblica.

2.7

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: al quale riconosciuto,

fino a: 14 febbraio 1970, n. 95, e, aggiungere, alla fine della lettera

a), il periodo: A detto straniero o apolide riconosciuto, nei modi

stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31

gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

2.11

Lubrano di Ricco

 

2.12 (Identico all'em. 2.11)

Diana Lino

 

2.15 (Identico all'em. 2.11)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole o non voglia.

2.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: impedito nell'esercizio delle

libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed.

2.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Costituzione italiana, sostituire

la parola: ed, con la seguente: ovvero.

2.4

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed esposto, con le seguenti:

o esposto.

2.7

Lubrano di Ricco

 

2.13 (Identico all'em. 2.7)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Costituzione italiana, sostituire

le parole da: ed esposto, fino alla fine, con le seguenti: e il mancato

riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla

libert personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o

di familiari e parenti.

2.5

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a causa

di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di

occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,

persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

2.9

Lubrano di Ricco

 

2.15 (Identico all'em. 2.9)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero ad

atti discriminatori di tale gravit da mettere a repentaglio la sua dignit

personale e la sua integrit fisica. Nella presente legge, con il termine di

rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato

riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

2.3

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il

riconoscimento dello status di rifugiato, stato obbligato a lasciare il

paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di

conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o

religiosa o violazioni estese dei diritti umani.

2.10

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della

protezione del paese del quale rispettivamente cittadino o residente

abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libert

riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze

nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o

febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto

1997, in vigore dal 1o marzo 1998.

2.8

Lubrano di Ricco

 

2.14 (Identico all'em. 2.8)

Diana Lino

 

Art. 3.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla permanenza o

cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia

di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di

attuazione..

3.5

Lubrano di Ricco

 

3.15 (Identico all'em. 3.5)

Diana Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: presieduta da un prefetto con le

seguenti: Ǐ presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di

cassazione.

3.25

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

 

3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali

composta da:

 

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della

magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei

procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona

umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di

presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza

ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di

tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di

vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a

dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari

della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o

nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non

inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari

esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali

e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal

Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza

in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della

condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato

dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli

appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti

fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

3.6

Lubrano di Ricco

 

3.16 (Identico all'em. 3.6)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni del

regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto

degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare

riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la

cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono

essere assicurate nell'ambito delle stesse.

3.12

Lubrano di Ricco

 

3.22 (Identico all'em. 3.12)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole: designato dal Ministro dell'interno con

le seguenti: designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.7

Lubrano di Ricco

 

3.17 (Identico all'em. 3.7)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: supplente per ogni componente della

Commissione, aggiungere il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio

dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili

ed umani.

3.8

Lubrano di Ricco

 

3.18 (Identico all'em. 3.8)

Diana Lino

 

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: esperto, inserire la seguente:

di chiara fama.

3.1

Pastore, Maggiore

 

Al comma 4, sostituire la parola: designato, con le seguenti: su

designazione del consiglio italiano per i rifugiati.

3.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Partecipa al consiglio

di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite

per i rifugiati, con funzioni consultive.

3.2

Marchetti

 

3.5 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

 

3.24 (Identico all'em. 3.2)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

 

7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

di valutazione. Alla Commissione assicurata autonomia organizzativa,

gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte

le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,

informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento

delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le

sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.

La Commissione ha personalit giuridica e la sua gestione finanziaria

sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il

funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da

iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.11

Lubrano di Ricco

 

3.21 (Identico all'em. 3.11)

Diana Lino

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

 

10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata

del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,

ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di

decadenza, non possono esercitare alcuna attivit professionale, n

ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una

retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

3.14

Lubrano di Ricco

 

3.23 (Identico all'em. 3.14)

Diana Lino

 

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Partecipano al

consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili

ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un

rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i

rifugiati..

3.10

Lubrano di Ricco

 

3.20 (Identico all'em. 3.10)

Diana Lino

 

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: assiste ai lavori un

rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati.

3.4

Lubrano di Ricco

 

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: I componenti di ciascuna

sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di

cui all'articolo 7. In via eccezionale,.

3.9

Lubrano di Ricco

 

3.19 (Identico all'em. 3.9)

Diana Lino

 

Art. 4.

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di

cittadinanza o di residenza abituale;

4.8

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: prima dell'ingresso nel

territorio dello Stato con le seguenti: in occasione dell'ingresso nel

territorio dello Stato.

4.28

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello

Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;.

4.9

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole alla questura del luogo di

dimora con le seguenti: eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul

territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura

del luogo di provvisoria dimora.

4.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: Qualora la

domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al

comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia

straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorit italiane,

il vettore esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore

per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta.

4.15

Lubrano di Ricco

 

4.22 (Identico all'em. 4.15)

Diana Lino

 

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

 

b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di

cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione.

4.6

Marchetti

 

4.13 (Identico all'em. 4.6)

Lubrano di Ricco

 

4.20 (Identico all'em. 4.6)

Diana Lino

 

4.26 (Identico all'em. 4.6)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 2, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: o il

cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo.

4.29

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo straniero ha

comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e

completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei

motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di

produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da

lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in

condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facolt di cui pu disporre.

4.16

Lubrano di Ricco

 

4.23 (Identico all'em. 4.16)

Diana Lino

 

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2, dopo le parole: agli stessi fini sono ammesse, inserire le

seguenti: gli avvocati di fiducia dello straniero, nonch.

4.17

Lubrano di Ricco

 

4.24 (Identico all'em. 4.17)

Diana Lino

 

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: se autorizzati, fino

a: organizzazioni.

4.11

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: invita lo straniero ad

eleggere domicilio, con le seguenti: autorizza lo straniero a

soggiornare.

4.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3, dopo le parole: eleggere domicilio nel territorio dello Stato,

inserire le seguenti: ai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente legge.

4.12

Lubrano di Ricco

 

4.19 (Identico all'em. 4.12)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l'autorit che riceve la domanda provvede

all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma.

4.7

Marchetti

 

4.14 (Identico all'em. 4.7)

Lubrano di Ricco

 

4.21 (Identico all'em. 4.7)

Diana Lino

 

4.27 (Identico all'em. 4.7)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'autorit di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicit delle

informazioni fornite dal richiedente asilo.

4.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con facolt di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autorit che ha ricevuto la domanda d'asilo.

4.30

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: articoli 7 e 11,

inserire le seguenti: L'Autorit di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilit del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termine.

4.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

 

8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo.

4.31

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Art. 5.

 

Al comma 1, sostituire la parola: maggiorenne, con le seguenti: di et

non inferiore agli anni 18.

5.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: entro il quarto grado, con

le seguenti: entro il terzo grado.

5.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 2, sostituire le parole: territorialmente competente, con le

seguenti: del luogo di presentazione della domanda.

5.3

Pastore, Maggiore

 

Art. 7.

 

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle more del

pre-esame, il richiedente asilo trattenuto e vigilato in apposito centro

di accoglienza stabilito in prossimit del posto di frontiera o della

questura.

7.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: o, su indicazione,

fino a: di cui all'articolo 4, comma 2.

7.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonch l'avvocato di

fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del

contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da

ciascuno degli intervenuti.

7.30

Lubrano di Ricco

 

7.49 (Identico all'em. 7.30)

Diana Lino

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pre-esame della

domanda svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela

alla frontiera.

7.12

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo

sottoposto a vigilanza da parte dell'autorit di frontiera o della questura,

tenuto conto delle circostanze del caso.

7.5

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: abbia trascorso un periodo

di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana, con

le seguenti parole: nel quale abbia trascorso pi di tre mesi, durante i

quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto

richiedere asilo alle autorit di quello Stato in base alla legislazione

vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata.

7.34

Lubrano di Ricco

 

7.51 (Identico all'em. 7.34)

Diana Lino

 

Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se

risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di

tale Stato egli sar di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel

rispetto dei suoi fondamentali diritti, sar protetto contro il rischio di

invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumit, potr

regolarmente soggiornare e ricever un trattamento conforme alle norme

internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana

e sulla protezione dei rifugiati.

7.33

Lubrano di Ricco

 

7.50 (Identico all'em. 7.33)

Diana Lino

 

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

 

2-quater: fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale

di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi

dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla

presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile

dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui

al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica

situazione dichiarata dal richiedente.

7.19

Lubrano di Ricco

 

7.36 (Identico all'em. 7.19)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole: il delegato della Commissione centrale,

con le seguenti: il componente o il delegato della Commissione centrale.

7.20

Lubrano di Ricco

 

7.37 (Identico all'em. 7.20)

Diana Lino

 

Al comma 3, sopprimere le parole: o dell'Organizzazione dallo stesso

indicata.

7.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3, sostituire le parole da: tenuto conto fino alla fine, con le

seguenti: nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio

dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della

Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno

1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonch delle linee

direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,

quando:

 

a) ha basato la sua domanda su una falsa identit o su documenti

contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticit anche a seguito di

contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle

procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare

l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto

ampia possibilit, in condizioni di libert, di presentarla.

7.21

Lubrano di Ricco

 

7.38 (Identico all'em. 7.38)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

 

a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero

dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o

occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia

fornito generalit che si rivelino successivamente false o comunque si

rifiuti di fornire le proprie generalit;

b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia

stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi

i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non

alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti

nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione

definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;

c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su

circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate

soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque

risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

d) la domanda di asilo presentata dallo straniero al solo fine di

sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio

dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a

quello in cui stata presentata la domanda senza che comunque risultino

altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2.

7.35

Lubrano di Ricco

 

7.52 (Identico all'em. 7.35)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire la parola: pu, con la seguente: deve.

7.6

Pastore, Maggiore

 

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: ove necessario.

7.8

Marchetti

 

7.23 (Identico all'em. 7.8)

Lubrano di Ricco

 

7.40 (Identico all'em. 7.8)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le parole: qualora il richiedente fino alla

fine del comma con le seguenti: qualora il richiedente risulti pericoloso

per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda

deve essere ponderata l'attuale pericolosit per la sicurezza dello Stato

del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali potrebbe

incorrere, in caso di respingimento.

7.9

Marchetti

 

7.41 (Identico all'em. 7.9)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

 

a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di

respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosit per

la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle

persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento.

7.54

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

7.24 (Identico all'em. 7.54)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: o un grave, fino a:

all'estero.

7.14

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: l'Italia aderisce aggiungere

le seguenti: ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da

ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi.

7.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

a-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato

per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o

ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose.

7.15

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: con sentenza anche non

definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380 del codice di procedura penale, con le seguenti: con

sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,

del codice di procedura penale.

7.26

Lubrano di Ricco

 

7.42 (Identico all'em. 7.26)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: ovvero quando lo

stesso, fino a: 19 marzo 1990, n. 55, con le seguenti: ovvero quando lo

stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al

traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano

rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della

Convenzione di Ginevra.

7.27

Lubrano di Ricco

 

7.43 (Identico all'em. 7.27)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Qualora l'Italia

non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui

aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, avviata

immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello

Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto

previsto da dette convenzioni.

7.28

Lubrano di Ricco

 

7.44 (Identico all'em. 7.28)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: La dichiarazione di

manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma

emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la

conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza pu essere presentato

ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del

provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione

provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del

procedimento.

7.22

Lubrano di Ricco

 

7.39 (Iientico all'em. 7.22)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole: In tutti gli altri casi, con le

seguenti: Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a

soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni

di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casi.

7.29

Lubrano di Ricco

 

7.45 (Identico all'em. 7.29)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole da: il funzionario di frontiera, fino a:

provvedimento stesso, con le seguenti: , ovvero qualora il pre-esame,

presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,

il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo

sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o

garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza

pi vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.

4-bis. Il richiedente l'asilo trattenuto nel centro di cui al comma

precedente con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza e il

pieno rispetto della sua dignit.

4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura

competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le

quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui

al precedente comma 4.

4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3

e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di

cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato.

La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove

sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il

provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere

ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore

successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina

la Questura di ricevere la domanda d'asilo.

4-quinquies. La permanenza nel centro non potr protrarsi oltre un periodo

di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu

prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia

imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una

Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del

provvedimento di inammissibilit al richiedente l'asilo, verso il quale

ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo.

7.10

Marchetti

 

7.25 (Identico all'em. 7.10)

Lubrano di Ricco

 

7.46 (Identico all'em. 7.10)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: In tutti gli altri casi inserire le seguenti:

ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa

essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di

frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il

centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, di cui all'articolo

12, comma 1, della legge |Disciplina dell'immigrazione e norme sulle

condizioni dello straniero|.

7.53

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in lingua

comprensibile al destinatario.

7.16

Lubrano di Ricco

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

5. Avverso il provvedimento di inammissibilit della domanda di asilo

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La

presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni.

7.11

Marchetti

 

7.31 (Identico all'em. 7.11)

Lubrano di Ricco

 

7.47 (Identico all'em. 7.11)

Diana Lino

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso esente da

imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si

applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini

italiani.

7.18

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, dopo la parola: respingimento, sopprimere la parola: non.

7.17

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, sostituire le parole: non sospende, con le seguenti: non pu

sospendere.

7.7

Pastore, Maggiore

 

Art. 8.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: socio-politica con la

seguente: politica.

8.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

 

3. L'esercente la potest genitoriale o tutoria deve essere presente in

ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba

partecipare personalmente il minore richiedente.

8.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed ogni altro fatto

che l'imputato voglia esporre.

8.5

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonch, ove presenti,

del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo straniero.

8.3

Lubrano di Ricco

 

8.4 (Identico all'em. 8.3)

Diana Lino

 

Art. 9.

 

Al comma 1, dopo le parole: La commissione centrale inserire le seguenti:

integrata con un rappresentante del Ministero della solidariet sociale.

9.7

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: che non pu protrarsi

comunque oltre sessanta giorni dall'audizione.

9.2

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, sopprimere le parole: in forma sintetica.

9.9

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La decisione

comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata

all'associazione umanitaria con sede pi vicina al luogo in cui si trova il

richiedente.

9.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: notificazione, inserire le

seguenti: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello

Stato per altri motivi e.

9.1

Marchetti

 

9.2 (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

 

9.4 (Identico all'em. 9.1)

Diana Lino

 

Al comma 6, sostituire le parole: ai quali sia stato rifiutato lo status di

rifugiato con le altre: ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asilo.

9.5

Lubrano di Ricco

 

9.7 (Identico all'em. 9.5)

Diana Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo pu

rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base

di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla

persona che l'assiste.

9.3

Lubrano di Ricco

 

9.6 (Identico all'em. 9.3)

Diana Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

6-bis. vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel

quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato.

9.8

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Art. 10.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: in via eccezionale.

10.1

Marchetti

 

10.2 (Identico all'em. 10.1)

Lubrano di Ricco

 

10.6 (Identico all'em. 10.1)

Diana Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: per il medesimo motivo con le altre:

per motivi umanitari.

10.12

Lubrano di Ricco

 

10.8 (Identico all'em. 10.12)

Diana Lino

 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Trascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17.

10.13

Lubrano di Ricco

 

10.9 (Identico all'em. 10.9)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole da: in Paesi fino a: beneficiato con il

seguente periodo: nel Paese di provenienza che non consentano il

rimpatrio.

10.10

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: A tal fine fino a: abbiano

ottenuto.

10.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pu essere con : Ǐ.

10.4

Lubrano di Ricco

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla

base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e

all'interessato non possano essere applicate disposizioni pi favorevoli,

adottato il provvedimento di impossibilit temporanea di rimpatrio previsto

dal comma 2.

10.7

Lubrano di Ricco

 

10.11 (Identico all'em. 10.7)

Diana Lino

 

Art. 11.

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che ha competenza

esclusiva.

11.1

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per motivi di giustizia,

con le seguenti: a norma dell'articolo 10, comma 2.

11.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 3, sostituire le parole: in via immediata con le seguenti: entro

il termine indicato dalla sentenza.

11.3

Marchetti

 

Al comma 3, sostituire le parole: in via immediata con le seguenti: entro

quindici giorni.

11.4

Lubrano di Ricco

 

11.11 (Identico all'em. 11.4)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui

al comma 3 inserire le seguenti: , salvi i casi di forza maggiore.

11.5

Lubrano di Ricco

 

11.9 (Identico all'em. 11.5)

Diana Lino

 

Al comma 6, sopprimere le parole da: Qualora il procedimento fino alle

parole: commissione centrale.

11.6

Lubrano di Ricco

 

11.10 (Identico all'em. 11.6)

Diana Lino

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di

annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del

giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2

per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga

decisione della Commissione.

11.7

Lubrano di Ricco

 

11.12 (Identico all'em. 11.7)

Diana Lino

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti

nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo.

11.8

Lubrano di Ricco

 

11.13 (Identico all'em. 11.8)

Diana Lino

 

Art. 12.

 

Al comma 2, sostituire le parole: Il rifugiato con le altre: Lo straniero

cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

12.2

Lubrano di Ricco

 

12.3 (Identico all'em. 12.2)

Diana Lino

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

2-bis. Il permesso di soggiorno revocato nel caso in cui la commissione

centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni

per il riconoscimento del diritto di asilo.

12.1

Pastore, Maggiore

 

Art. 13.

 

Al comma 1, sostituire le parole: prima di ogni scadenza quinquennale con

le altre: prima della scadenza.

13.3

Lubrano di Ricco

 

13.4 (Identico all'em. 13.3)

Diana Lino

 

Al comma, sopprimere il secondo periodo.

13.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: rilascia, su richiesta,

la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione, con le altre: conferma, su richiesta, il permesso di

soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale

permesso rinnovabile periodicamente finch sussistano le condizioni

presupposto del riconoscimento del diritto d'asilo.

13.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Art. 14.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

14.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: qualora accerti che non

sussistono pi le condizioni con le altre: verifica periodicamente la

sussistenza delle condizioni; sostituire le parole da: ovvero qualora

ricorrano fino a: Ginevra, con le altre: e l'eventuale ricorrenza delle

condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra;

sostituire le parole: pu dichiarare con le altre: riscontrata la

cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del

diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste

dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale

dichiara.

14.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. In tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o

la carta di soggiorno.

14.6

Lubrano di Ricco

 

14.7 (Identico all'em. 14.6)

Diana Lino

 

Sopprimere il comma 5.

14.4

Pastore, Maggiore

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta

l'estinzione del diritto di asilo ammesso ricorso al TAR del luogo in cui

il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30

giorni dalla notifica della decisione.

14.3

Pastore, Maggiore

 

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5

Pastore, Maggiore

 

Art. 15.

 

Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: I predetti punti di

accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a

disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da

quelli contemplati dalla presente legge.

15.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

 

Al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo e sostituire le parole:

con esclusione del tempo con le altre: incluso il tempo.

15.2

Lubrano di Ricco

 

15.3 (Identico all'em. 15.2)

Diana Lino

 

15.4 (Identico all'em. 15.2)

Marchetti

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il comune ove il richiedente

ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui

al comma 3, pu stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o

organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

15.4

Lubrano di Ricco

 

Art. 16.

 

Al comma 1, sostituire la parola: rifugiato con le altre: titolare del

diritto di asilo. Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.

16.2

Lubrano di Ricco

 

16.3 (Identico all'em. 16.2)

Diana Lino

 

Al comma 1, dopo la parola: Il rifugiato aggiungere le seguenti: e lo

straniero al quale riconosciuta la protezione umanitaria.

16.5

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via eccezionale, e

qualora ci risponda a inderogabili esigenze di equit o ragioni umanitarie,

pu essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli

indicati nel presente comma.

16.3

Lubrano di Ricco

 

16.4 (Identico all'em. 16.3)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti

parole: ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria

riservate agli invalidi riconosciuti.

16.2

Lubrano di Ricco

 

Al comma 6, dopo le parole: familiari ricongiunti, inserire le seguenti:

entro il terzo grado.

16.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

 

Art. 17.

 

Sopprimere il comma 4.

17.1

Pastore, Maggiore

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

Art. 17-bis.

 

1. Presso il Ministero dell'interno istituito l'albo delle associazioni e

degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo disposta con decreto

ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali

operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attivit svolta nel settore

negli ultimi tre anni.

2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma

possono esercitare le facolt previste dagli articoli 7 e seguenti della

legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione

amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi

adottati in violazione della presente legge.

17.0.1

Lubrano di Ricco

 

Art. 18.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che si tratti

di norme pi favorevoli al richiedente.

18.1

Pastore, Maggiore