Date: 11:57 AM 2/25/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
ecco il resoconto della seduta di ieri in
commissione aff. cost. sul ddl
asilo, e gli emendamenti presentati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTED 24 FEBBRAIO 1998
223a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario all'Interno
Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,50.
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella
seduta del 17 febbraio.
Il senatore PINGGERA fa presente che egli
intenderebbe ripresentare al testo
unificato del relatore gli emendamenti gi
predisposti al disegno di legge
n. 2425.
Il presidente VILLONE, rilevato che il termine
era scaduto il giorno
precedente, rinvia ogni decisione al riguardo
ad un momento successivo,
quando la Commissione avr adottato un
orientamento sulla procedura da
seguire.
Il relatore GUERZONI manifesta la propria
sorpresa per il notevole numero di
emendamenti presentati al testo da lui
predisposto, considerato che buona
parte delle proposte emendative originarie
erano state da lui recepite in
questo ambito. Suggerisce comunque di
procedere all'illustrazione degli
emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti
del senatore Pinggera, non ha
nulla in contrario alla loro trattazione.
Il senatore BESOSTRI nota che per una quota
degli emendamenti, i rispettivi
presentatori dovrebbero verificare la loro
opportunit.
Il presidente VILLONE invita i senatori a
soffermarsi sulle questioni di
maggior rilievo e consente quindi alla
ripresentazione degli emendamenti del
senatore Pinggera.
Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad
illustrare gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il senatore TABLADINI pone in rilievo
l'esigenza che il testo del relatore
venga precisato in alcuni punti onde evitare
che le varie autorit
competenti si attengano a orientamenti
diversi. Illustra quindi gli
emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,
7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,
14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare
sull'emendamento 7.2,
insistendo sulla necessit di adottare misure
idonee di vigilanza nei
confronti degli stranieri richiedenti asilo.
Il senatore SPERONI d conto dell'emendamento
7.1 ed interviene inoltre
sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocit
dell'espressione
socio-politica, la quale potrebbe alludere
anche a situazioni diverse
dalla persecuzione politica.
Il senatore PASTORE illustra l'emendamento
2.3, diretto a prescrivere la
contestualit di tre requisiti quali gli atti
discriminatori e il rischio
attuale e concreto sia per la dignit
personale che per l'integrit fisica;
l'emendamento propone anche una qualificazione
normativamente precisa del
rifugiato, da seguire eventualmente come
criterio interpretativo. Dato per
illustrato l'emendamento 3.1, espone il
contenuto dell'emendamento 3.5 e
successivamente d per illustrati gli
emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,
8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo
scopo di sollecitare un
chiarimento sulla situazione cui rinvia la
disposizione in esame. D infine
per illustrato l'emendamento 18.1.
Il senatore MAGNALB rinuncia ad illustrare
gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il seguito dell'esame congiunto quindi
rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che nella seduta
convocata per domani,
mercoled 25 febbraio alle ore 15, la
Commissione esaminer il disegno di
legge n. 3088 per la valutazione dei
presupposti costituzionali, proseguir
la trattazione degli emendamenti al testo
unificato dei disegni di legge in
materia di diritto di asilo e proceder anche
all'esame del disegno di legge
n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali.
Sar eventualmente discusso
anche il disegno di legge n. 2944, in tema di
autenticazione delle firme
degli elettori.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: lo Stato
italiano, con le seguenti: La
Repubblica.
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole: su base
individuale.
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2.
1. Il diritto d'asilo garantito:
a) allo straniero o all'apolide che,
trovandosi fuori dal paese del quale
cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, abbia il
fondato timore di essere perseguitato per
motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalit, di appartenenza a un
determinato gruppo sociale o
etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che
effettivamente impedito, nel paese del
quale rispettivamente cittadino o residente
abituale, nell'esercizio delle
libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1
del presente articolo,
riconosciuto, nei modi stabiliti dalla
presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di
seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso
esecutivo con legge 14 febbraio
1970, n. 95.
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: Il diritto
di asilo, nel territorio dello
Stato, garantito con il seguente periodo:
Ha diritto di asilo, nel
territorio della Repubblica.
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole
da: al quale riconosciuto,
fino a: 14 febbraio 1970, n. 95, e,
aggiungere, alla fine della lettera
a), il periodo: A detto straniero o apolide
riconosciuto, nei modi
stabiliti dalla presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31
gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95.
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere
le parole o non voglia.
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:
impedito nell'esercizio delle
libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana ed.
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
Costituzione italiana, sostituire
la parola: ed, con la seguente: ovvero.
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
ed esposto, con le seguenti:
o esposto.
2.7
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Costituzione
italiana, sostituire
le parole da: ed esposto, fino alla fine,
con le seguenti: e il mancato
riconoscimento dei diritti democratici
comporti limitazioni persistenti alla
libert personale ovvero costituisca concreto
pericolo per la vita propria o
di familiari e parenti.
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: , a causa
di situazioni di guerra o guerra civile o di
aggressione esterna o di
occupazione o di dominio straniero o di
violenza generalizzata o di gravi,
persistenti e generalizzati turbamenti
dell'ordine pubblico.
2.9
Lubrano di Ricco
2.15 (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: ovvero ad
atti discriminatori di tale gravit da mettere
a repentaglio la sua dignit
personale e la sua integrit fisica. Nella
presente legge, con il termine di
rifugiato si intende qualsiasi straniero o
apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che
sia diversamente disposto.
2.3
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
b-bis) Lo straniero che, non avendo i
requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato,
stato obbligato a lasciare il
paese d'origine o, se apolide, il paese di
residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di
natura politica, etnica o
religiosa o violazioni estese dei diritti
umani.
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
b-bis) allo straniero o all'apolide che non
voglia avvalersi della
protezione del paese del quale
rispettivamente cittadino o residente
abituale, non essendogli assicurati in detto
paese i diritti e le libert
riconosciuti nella |Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze
nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa del 1o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica
dalla legge n. 302 del 28 agosto
1997, in vigore dal 1o marzo 1998.
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: , sulla permanenza o
cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia
di asilo conferitale dalla presente legge e
dal suo regolamento di
attuazione..
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole:
presieduta da un prefetto con le
seguenti: Ǐ presieduta da un magistrato nel
grado di consigliere di
cassazione.
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. La commissione si articola in tre sezioni,
ciascuna delle quali
composta da:
a) un magistrato di Cassazione designato dal
Consiglio superiore della
magistratura tra quelli di riconosciuta
competenza ed esperienza nei
procedimenti in materia di tutela dei diritti
fondamentali della persona
umana e di applicazione delle convenzioni internazionali,
con funzioni di
presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato tra le
persone di riconosciuta competenza
ed esperienza in materia di applicazione di
accordi internazionali e di
tutela dei diritti fondamentali della persona,
con funzioni di
vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno,
con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, designato dal Ministro
dell'interno tra i funzionari
della polizia di Stato esperti nella polizia
dell'immigrazione o
nell'applicazione degli accordi
internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari
esteri, con qualifica non
inferiore a consigliere di legazione,
designato dal Ministro degli affari
esteri tra le persone esperte
nell'applicazione degli accordi internazionali
e nella conoscenza delle situazioni
socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore
qualificato, designato dal
Consiglio universitario nazionale tra le
persone di riconosciuta competenza
in materia di protezione dei diritti dell'uomo
e di disciplina della
condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela
dei diritti umani designato
dall'Alto commissario delle Nazioni unite per
i rifugiati tra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative
di tutela dei diritti
fondamentali della persona umana o dei diritti
dello straniero.
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente
comma devono comunque tenere conto
degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la
determinazione e per la
cessazione dello status di rifugiato e alle
esigenze minime che devono
essere assicurate nell'ambito delle stesse.
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: designato
dal Ministro dell'interno con
le seguenti: designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: supplente per
ogni componente della
Commissione, aggiungere il seguente periodo:
Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili
ed umani.
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola:
esperto, inserire la seguente:
di chiara fama.
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola: designato,
con le seguenti: su
designazione del consiglio italiano per i
rifugiati.
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Partecipa al consiglio
di presidenza un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati, con funzioni consultive.
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il
seguente:
7. La Commissione opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione assicurata
autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha
diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed
ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria
per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in
Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per
l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalit giuridica e la
sua gestione finanziaria
sottoposta al controllo consultivo della Corte
dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a
carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.11
Lubrano di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. I membri della Commissione non sono
revocabili e, per tutta la durata
del loro incarico, sono collocati fuori ruolo,
se dipendenti dello Stato,
ovvero in aspettativa, se docenti universitari
o ricercatori e, a pena di
decadenza, non possono esercitare alcuna
attivit professionale, n
ricoprire cariche elettive o altri uffici
pubblici. Essi ricevono una
retribuzione pari a quella spettante ai
magistrati di Cassazione.
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: Partecipano al
consiglio di presidenza anche uno degli
esperti in materia di diritti civili
ed umani di cui al comma 4, a turno e, con
funzione consultiva, un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni unite per i
rifugiati..
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: assiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i
rifugiati.
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-bis premettere le seguenti parole:
I componenti di ciascuna
sezione sono delegati ad effettuare il
pre-esame della domanda di asilo di
cui all'articolo 7. In via eccezionale,.
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) al rappresentante diplomatico o consolare
italiano nel paese di
cittadinanza o di residenza abituale;
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:
prima dell'ingresso nel
territorio dello Stato con le seguenti: in
occasione dell'ingresso nel
territorio dello Stato.
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
a-bis) al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero al comandante di nave o
aeromobile italiana in navigazione;.
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
alla questura del luogo di
dimora con le seguenti: eccezionalmente,
qualora l'ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per
altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimora.
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il
seguente periodo: Qualora la
domanda si asilo sia notificata anche
verbalmente dall'interessato al
comandante di vettore aereo o navale diretto
in Italia, sia italiano sia
straniero, e questi ne dia tempestiva
comunicazione alle autorit italiane,
il vettore esentato dalle sanzioni previste
dalla legislazione in vigore
per il trasporto di persone prive della
documentazione prescritta.
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le
seguenti:
b-bis) alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana dello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile
italiana in navigazione.
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola: organizzazioni
aggiungere le seguenti: o il
cui intervento viene richiesto o sollecitato
dal richiedente asilo.
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza
utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la
completa esposizione dei
motivi soggettivi e oggettivi posti a base
della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile
a confermare le circostanze da
lui affermate o indicate nella domanda e ha il
diritto di essere posto in
condizioni di scrivere liberamente nella
propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facolt di cui pu disporre.
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2, dopo le parole: agli stessi fini
sono ammesse, inserire le
seguenti: gli avvocati di fiducia dello
straniero, nonch.
4.17
Lubrano di Ricco
4.24 (Identico all'em. 4.17)
Diana Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le
parole da: se autorizzati, fino
a: organizzazioni.
4.11
Lubrano di Ricco
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
invita lo straniero ad
eleggere domicilio, con le seguenti:
autorizza lo straniero a
soggiornare.
4.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, dopo le parole: eleggere
domicilio nel territorio dello Stato,
inserire le seguenti: ai soli fini della
notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge.
4.12
Lubrano di Ricco
4.19 (Identico all'em. 4.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: Nell'ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l'autorit che
riceve la domanda provvede
all'audizione del richiedente l'asilo e
successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione.
Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento
del diritto d'asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio
della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel
territorio della Repubblica.
Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera
b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda
alla Commissione centrale per
il tramite dell'ufficio di polizia del primo
scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di
vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal
presente comma.
4.7
Marchetti
4.14 (Identico all'em. 4.7)
Lubrano di Ricco
4.21 (Identico all'em. 4.7)
Diana Lino
4.27 (Identico all'em. 4.7)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: L'autorit di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a
verificare la veridicit delle
informazioni fornite dal richiedente asilo.
4.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: con facolt di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora
effettiva con lettera
raccomandata all'autorit che ha ricevuto la
domanda d'asilo.
4.30
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti
parole: articoli 7 e 11,
inserire le seguenti: L'Autorit di Pubblica
sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilit del
richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termine.
4.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure
con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una
assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione
della richiesta d'asilo.
4.31
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Art. 5.
Al comma 1, sostituire la parola:
maggiorenne, con le seguenti: di et
non inferiore agli anni 18.
5.2
Pastore, Maggiore
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole:
entro il quarto grado, con
le seguenti: entro il terzo grado.
5.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 2, sostituire le parole:
territorialmente competente, con le
seguenti: del luogo di presentazione della
domanda.
5.3
Pastore, Maggiore
Art. 7.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: Nelle more del
pre-esame, il richiedente asilo trattenuto e
vigilato in apposito centro
di accoglienza stabilito in prossimit del
posto di frontiera o della
questura.
7.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le
parole da: o, su indicazione,
fino a: di cui all'articolo 4, comma 2.
7.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: , nonch l'avvocato di
fiducia dello straniero. Il pre-esame si
svolge secondo i principi del
contraddittorio e mediante domande che possono
essere poste anche da
ciascuno degli intervenuti.
7.30
Lubrano di Ricco
7.49 (Identico all'em. 7.30)
Diana Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Il pre-esame della
domanda svolto, ove esistano, presso i
centri di informazione e tutela
alla frontiera.
7.12
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il
richiedente l'asilo
sottoposto a vigilanza da parte dell'autorit
di frontiera o della questura,
tenuto conto delle circostanze del caso.
7.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le
parole: abbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito
attraverso il territorio di quello stato sino
alla frontiera italiana, con
le seguenti parole: nel quale abbia trascorso
pi di tre mesi, durante i
quali, tenuto conto delle specifiche
circostanze del caso, avrebbe potuto
richiedere asilo alle autorit di quello Stato
in base alla legislazione
vigente e alla prassi amministrativa ivi
praticata.
7.34
Lubrano di Ricco
7.51 (Identico all'em. 7.34)
Diana Lino
Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , se
risulta, sulla base di elementi concreti ed
attuali, che nel territorio di
tale Stato egli sar di nuovo ammesso in
condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei suoi fondamentali diritti, sar
protetto contro il rischio di
invio in uno Stato rischioso per la sua vita,
sicurezza e incolumit, potr
regolarmente soggiornare e ricever un
trattamento conforme alle norme
internazionali sulla protezione dei diritti
inviolabili della persona umana
e sulla protezione dei rifugiati.
7.33
Lubrano di Ricco
7.50 (Identico all'em. 7.33)
Diana Lino
Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
2-quater: fatto salvo, in ogni caso,
l'obbligo della Commissione centrale
di esaminare direttamente una domanda di asilo
presentata ai sensi
dell'articolo 10 della Costituzione della
Repubblica come attuato dalla
presente legge, qualora la legislazione
vigente nello Stato responsabile
dell'esame della domanda, ai sensi delle
convenzioni internazionali di cui
al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di
protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedente.
7.19
Lubrano di Ricco
7.36 (Identico all'em. 7.19)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole: il delegato
della Commissione centrale,
con le seguenti: il componente o il delegato
della Commissione centrale.
7.20
Lubrano di Ricco
7.37 (Identico all'em. 7.20)
Diana Lino
Al comma 3, sopprimere le parole: o
dell'Organizzazione dallo stesso
indicata.
7.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, sostituire le parole da: tenuto
conto fino alla fine, con le
seguenti: nel rispetto dei criteri di cui
alla Risoluzione del Consiglio
dei ministri responsabili dell'immigrazione
del 1 dicembre 1992 e della
Risoluzione del Consiglio dei ministri
dell'Unione europea del 20 giugno
1995 sulle garanzie minime per le procedure
d'asilo, nonch delle linee
direttive della Commissione centrale di cui
all'articolo 3, comma 11,
quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa
identit o su documenti
contraffatti, se continua a sostenerne
l'autenticit anche a seguito di
contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi
fondamentali imposti dalle
procedure nazionali in materia di richiesta
d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente
al fine di bloccare
l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione, se in precedenza ha avuto
ampia possibilit, in condizioni di libert,
di presentarla.
7.21
Lubrano di Ricco
7.38 (Identico all'em. 7.38)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il
seguente:
a) risulti, sulla base di elementi concreti
ed attuali, che lo straniero
dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia
distrutto, alterato o
occultato il proprio passaporto o documento di
viaggio o, in mancanza, abbia
fornito generalit che si rivelino
successivamente false o comunque si
rifiuti di fornire le proprie generalit;
b) una domanda di asilo presentata in Italia
dalla medesima persona sia
stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile
o respinta, esclusi
i casi di annullamento delle precedenti
decisioni, e lo straniero non
alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di
prova scoperti ovvero fatti
nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha
avuto conoscenza della decisione
definitiva relativa alla precedente domanda di
asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda
sono fondati soltanto su
circostanze prodotte fraudolentemente dopo
l'espatrio ovvero sono provate
soltanto mediante elementi di prova falsi o
contraffatti senza che comunque
risultino altri elementi che facciano ritenere
che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo presentata dallo
straniero al solo fine di
sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento
di espulsione dal territorio
dello Stato che sia stato comunicato
all'interessato in momento anteriore a
quello in cui stata presentata la domanda
senza che comunque risultino
altri elementi che facciano ritenere che nel
paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2.
7.35
Lubrano di Ricco
7.52 (Identico all'em. 7.35)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire la parola: pu,
con la seguente: deve.
7.6
Pastore, Maggiore
Al comma 3-bis, sopprimere le parole: ove
necessario.
7.8
Marchetti
7.23 (Identico all'em. 7.8)
Lubrano di Ricco
7.40 (Identico all'em. 7.8)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole: qualora
il richiedente fino alla
fine del comma con le seguenti: qualora il
richiedente risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato. Nella decisione
di respingimento della domanda
deve essere ponderata l'attuale pericolosit
per la sicurezza dello Stato
del richiedente asilo e la gravit delle
persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere, in caso di respingimento.
7.9
Marchetti
7.41 (Identico all'em. 7.9)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b)
con la seguente:
a) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda deve essere
ponderata l'attuale pericolosit per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo
e la gravit delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere,
in caso di respingimento.
7.54
Pasquali, Magnalb, Siliquini
7.24 (Identico all'em. 7.54)
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le
parole da: o un grave, fino a:
all'estero.
7.14
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole:
l'Italia aderisce aggiungere
le seguenti: ai fini dell'applicazione della
presente legge, sono da
ritenersi gravi delitti di diritto comune
quelli per i quali l'ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai
dodici mesi.
7.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
a-bis) sia stato condannato all'estero con
sentenza passata in giudicato
per delitti contro la vita o connessi al
traffico di sostanze stupefacenti o
ad associazioni criminali equiparabili a
quelle mafiose.
7.15
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole: con sentenza anche non
definitiva, confermata in appello, per uno dei
delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, con le seguenti: con
sentenza definitiva per uno dei delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2,
del codice di procedura penale.
7.26
Lubrano di Ricco
7.42 (Identico all'em. 7.26)
Diana Lino
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole da: ovvero quando lo
stesso, fino a: 19 marzo 1990, n. 55, con
le seguenti: ovvero quando lo
stesso risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al
traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche che si siano
rese responsabili dei crimini di cui alla
lettera F a) dell'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra.
7.27
Lubrano di Ricco
7.43 (Identico all'em. 7.27)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: Qualora l'Italia
non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle
convenzioni internazionali cui
aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta
ammissibile, avviata
immediatamente la procedura di richiesta di
ammissione, nel territorio dello
Stato responsabile, dello straniero
richiedente asilo, secondo quanto
previsto da dette convenzioni.
7.28
Lubrano di Ricco
7.44 (Identico all'em. 7.28)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il
seguente: La dichiarazione di
manifesta infondatezza diviene esecutiva solo
con provvedimento di conferma
emanato dalla competente sezione della
Commissione centrale. Avverso la
conferma della dichiarazione di manifesta
infondatezza pu essere presentato
ricorso al giudice ordinario, entro cinque
giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il giudice, in caso di
accoglimento, concede autorizzazione
provvisoria a soggiornare sul territorio sino
alla conclusione del
procedimento.
7.22
Lubrano di Ricco
7.39 (Iientico all'em. 7.22)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: In tutti
gli altri casi, con le
seguenti: Salvo che l'interessato abbia
comunque titolo a fare ingresso o a
soggiornare nel territorio dello Stato o che
siano verificate le condizioni
di cui all'articolo 10, in tutti gli altri
casi.
7.29
Lubrano di Ricco
7.45 (Identico all'em. 7.29)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole da: il
funzionario di frontiera, fino a:
provvedimento stesso, con le seguenti: ,
ovvero qualora il pre-esame,
presso il valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni,
il funzionario della polizia di frontiera
dispone che il richiedente asilo
sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza
pi vicino, di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero.
4-bis. Il richiedente l'asilo trattenuto nel
centro di cui al comma
precedente con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignit.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia
degli atti alla Questura
competente per territorio e al Pretore, senza
ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento
presso il centro di cui
al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui ai commi 3
e 3-bis convalida il provvedimento della
polizia di frontiera nei modi di
cui all'articolo 737 del codice di procedura
civile sentito l'interessato.
La polizia di frontiera procede allora al
respingimento dello straniero ove
sussista altro titolo per l'ammissione al
territorio. In ogni caso, il
provvedimento di trattenimento nel centro, di
cui al comma 4, cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato entro
le quarantotto ore
successive. Il pretore, ove non ritenga
sussistere tali presupposti, ordina
la Questura di ricevere la domanda d'asilo.
4-quinquies. La permanenza nel centro non
potr protrarsi oltre un periodo
di complessivi 20 giorni. Su richiesta del
questore, il pretore pu
prorogare il termine fino ad un massimo di
ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il
pre-esame si compia presso una
Questura, il funzionario della Questura
provvede alla notifica del
provvedimento di inammissibilit al
richiedente l'asilo, verso il quale
ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
7.10
Marchetti
7.25 (Identico all'em. 7.10)
Lubrano di Ricco
7.46 (Identico all'em. 7.10)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: In tutti gli
altri casi inserire le seguenti:
ovvero qualora il pre-esame, presso il valico
di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni, il
funzionario della polizia di
frontiera dispone che il richiedente asilo sia
trattenuto per il tempo
strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza
pi vicino, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero|.
7.53
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: in lingua
comprensibile al destinatario.
7.16
Lubrano di Ricco
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Avverso il provvedimento di
inammissibilit della domanda di asilo
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
competente per territorio. La
presentazione del ricorso sospende l'efficacia
del provvedimento impugnato.
Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre
quindici giorni.
7.11
Marchetti
7.31 (Identico all'em. 7.11)
Lubrano di Ricco
7.47 (Identico all'em. 7.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il TAR decide con ordinanza entro 10
giorni. Il ricorso esente da
imposte di bollo e diritti di iscrizione a
ruolo. A tale ricorso si
applicano le disposizioni sul gratuito
patrocinio vigenti per i cittadini
italiani.
7.18
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola: respingimento,
sopprimere la parola: non.
7.17
Lubrano di Ricco
Al comma 5, sostituire le parole: non
sospende, con le seguenti: non pu
sospendere.
7.7
Pastore, Maggiore
Art. 8.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
socio-politica con la
seguente: politica.
8.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'esercente la potest genitoriale o
tutoria deve essere presente in
ogni fase del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore
richiedente.
8.2
Pastore, Maggiore
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ed ogni altro fatto
che l'imputato voglia esporre.
8.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti
parole: nonch, ove presenti,
del delegato dell'ACNUR e della persona che
assiste lo straniero.
8.3
Lubrano di Ricco
8.4 (Identico all'em. 8.3)
Diana Lino
Art. 9.
Al comma 1, dopo le parole: La commissione
centrale inserire le seguenti:
integrata con un rappresentante del Ministero
della solidariet sociale.
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
che non pu protrarsi
comunque oltre sessanta giorni
dall'audizione.
9.2
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sopprimere le parole: in forma
sintetica.
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: La decisione
comunicata, contestualmente alla notifica, con
lettera raccomandata
all'associazione umanitaria con sede pi
vicina al luogo in cui si trova il
richiedente.
9.3
Lubrano di Ricco
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola:
notificazione, inserire le
seguenti: salvo che egli abbia titolo a
soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi e.
9.1
Marchetti
9.2 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
9.4 (Identico all'em. 9.1)
Diana Lino
Al comma 6, sostituire le parole: ai quali
sia stato rifiutato lo status di
rifugiato con le altre: ai quali non sia
stato riconosciuto il diritto di
asilo.
9.5
Lubrano di Ricco
9.7 (Identico all'em. 9.5)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale
per il diritto d'asilo pu
rivedere la propria decisione di rigetto della
domanda di asilo sulla base
di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti
prodotti o indicati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o dallo straniero o dalla
persona che l'assiste.
9.3
Lubrano di Ricco
9.6 (Identico all'em. 9.3)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. vietato in ogni caso l'invio dello straniero
verso un paese nel
quale egli fondamentalmente indica di essere
perseguitato.
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Art. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole: in via
eccezionale.
10.1
Marchetti
10.2 (Identico all'em. 10.1)
Lubrano di Ricco
10.6 (Identico all'em. 10.1)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: per il
medesimo motivo con le altre:
per motivi umanitari.
10.12
Lubrano di Ricco
10.8 (Identico all'em. 10.12)
Diana Lino
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: Trascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui
al presente comma, il titolare
pu ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo
straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle
misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17.
10.13
Lubrano di Ricco
10.9 (Identico all'em. 10.9)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole da: in Paesi
fino a: beneficiato con il
seguente periodo: nel Paese di provenienza
che non consentano il
rimpatrio.
10.10
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da: A tal
fine fino a: abbiano
ottenuto.
10.3
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole: pu essere con : Ǐ.
10.4
Lubrano di Ricco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario o sulla
base delle disposizioni di cui alla vigente
normativa in materia di
immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di
un cittadino straniero e
all'interessato non possano essere applicate
disposizioni pi favorevoli,
adottato il provvedimento di impossibilit
temporanea di rimpatrio previsto
dal comma 2.
10.7
Lubrano di Ricco
10.11 (Identico all'em. 10.7)
Diana Lino
Art. 11.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le
parole: che ha competenza
esclusiva.
11.1
Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: per motivi di giustizia,
con le seguenti: a norma dell'articolo 10,
comma 2.
11.2
Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole: in via
immediata con le seguenti: entro
il termine indicato dalla sentenza.
11.3
Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole: in via
immediata con le seguenti: entro
quindici giorni.
11.4
Lubrano di Ricco
11.11 (Identico all'em. 11.4)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: In caso di
mancato rispetto dell'obbligo di cui
al comma 3 inserire le seguenti: , salvi i
casi di forza maggiore.
11.5
Lubrano di Ricco
11.9 (Identico all'em. 11.5)
Diana Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da: Qualora
il procedimento fino alle
parole: commissione centrale.
11.6
Lubrano di Ricco
11.10 (Identico all'em. 11.6)
Diana Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: In caso di
annullamento della decisione della Commissione
la sentenza definitiva del
giudice che dichiara l'esistenza delle
circostanze indicate nell'articolo 2
per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a
tutti gli effetti l'analoga
decisione della Commissione.
11.7
Lubrano di Ricco
11.12 (Identico all'em. 11.7)
Diana Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Tutti gli atti concernenti i
procedimenti giurisdizionali previsti
nel presente comma sono esenti da ogni imposta
o tributo.
11.8
Lubrano di Ricco
11.13 (Identico all'em. 11.8)
Diana Lino
Art. 12.
Al comma 2, sostituire le parole: Il
rifugiato con le altre: Lo straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo.
12.2
Lubrano di Ricco
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Diana Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il permesso di soggiorno revocato
nel caso in cui la commissione
centrale accerti la mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni
per il riconoscimento del diritto di asilo.
12.1
Pastore, Maggiore
Art. 13.
Al comma 1, sostituire le parole: prima di
ogni scadenza quinquennale con
le altre: prima della scadenza.
13.3
Lubrano di Ricco
13.4 (Identico all'em. 13.3)
Diana Lino
Al comma, sopprimere il secondo periodo.
13.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: rilascia, su richiesta,
la carta di soggiorno di cui alla vigente
normativa in materia di
immigrazione, con le altre: conferma, su
richiesta, il permesso di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia
di immigrazione. Tale
permesso rinnovabile periodicamente finch
sussistano le condizioni
presupposto del riconoscimento del diritto
d'asilo.
13.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di
accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 11.
14.2
Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole:
qualora accerti che non
sussistono pi le condizioni con le altre:
verifica periodicamente la
sussistenza delle condizioni; sostituire le
parole da: ovvero qualora
ricorrano fino a: Ginevra, con le altre: e
l'eventuale ricorrenza delle
condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra;
sostituire le parole: pu dichiarare con le
altre: riscontrata la
cessazione delle condizioni che hanno
determinato il riconoscimento del
diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle
condizioni previste
dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra,
la Commissione centrale
dichiara.
14.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo. In tal caso il
questore rilascia all'interessato il
corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno.
14.6
Lubrano di Ricco
14.7 (Identico all'em. 14.6)
Diana Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4
Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Contro la decisione negativa di verifica e
contro quella che accerta
l'estinzione del diritto di asilo ammesso
ricorso al TAR del luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso
deve essere notificato entro 30
giorni dalla notifica della decisione.
14.3
Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5
Pastore, Maggiore
Art. 15.
Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente
periodo: I predetti punti di
accoglienza destinati ai richiedenti asilo non
potranno essere messi a
disposizione degli stranieri giunti alla
frontiera per motivi diversi da
quelli contemplati dalla presente legge.
15.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Al comma 3, sopprimere la parola:
amministrativo e sostituire le parole:
con esclusione del tempo con le altre:
incluso il tempo.
15.2
Lubrano di Ricco
15.3 (Identico all'em. 15.2)
Diana Lino
15.4 (Identico all'em. 15.2)
Marchetti
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis.
Il comune ove il richiedente
ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui
al comma 3, pu stipulare convenzioni con
associazioni di volontariato o
organismi internazionali umanitari dotati di
idonee strutture.
15.4
Lubrano di Ricco
Art. 16.
Al comma 1, sostituire la parola: rifugiato
con le altre: titolare del
diritto di asilo. Conseguentemente,
riformulare la rubrica dell'articolo.
16.2
Lubrano di Ricco
16.3 (Identico all'em. 16.2)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la parola: Il rifugiato aggiungere
le seguenti: e lo
straniero al quale riconosciuta la
protezione umanitaria.
16.5
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: In via eccezionale, e
qualora ci risponda a inderogabili esigenze
di equit o ragioni umanitarie,
pu essere autorizzato il ricongiungimento con
familiari diversi da quelli
indicati nel presente comma.
16.3
Lubrano di Ricco
16.4 (Identico all'em. 16.3)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: lavoro
subordinato, inserire le seguenti
parole: ivi compreso il diritto alle forme di
assunzione obbligatoria
riservate agli invalidi riconosciuti.
16.2
Lubrano di Ricco
Al comma 6, dopo le parole: familiari
ricongiunti, inserire le seguenti:
entro il terzo grado.
16.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17.
Sopprimere il comma 4.
17.1
Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. Presso il Ministero dell'interno
istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi umanitari. L'iscrizione
all'Albo disposta con decreto
ministeriale su istanza delle associazioni
aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o
degli organismi internazionali
operanti in Italia, previa dimostrazione
dell'attivit svolta nel settore
negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi
internazionali di cui al precedente comma
possono esercitare le facolt previste dagli
articoli 7 e seguenti della
legge 241 del 1990, possono intervenire
davanti alla giurisdizione
amministrativa nei giudizi per l'annullamento
di atti amministrativi
adottati in violazione della presente legge.
17.0.1
Lubrano di Ricco
Art. 18.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: sempre che si tratti
di norme pi favorevoli al richiedente.
18.1
Pastore, Maggiore