Date: 12:27 PM 3/5/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il resoconto dell'ultima seduta della commissione aff. cost. in

cui si e' discusso del testo unificato sull'asilo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLED 25 FEBBRAIO 1998

 

224a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale

Gasparrini e per l'interno Sinisi.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, procedendosi ancora

nell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto

dal relatore e pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

 

Il senatore DIANA illustra e motiva gli emendamenti da lui presentati agli

articoli 1, 2 e 3, rinunciando ad illustrare gli altri emendamenti.

 

Il senatore BESOSTRI premette che l'articolo 10 della Costituzione esige

provvedimenti di concessione dell'asilo su base individuale, postulando che

l'avente diritto non necessariamente un cittadino appartenente a un paese

dove non sono riconosciute le libert ma pu essere una persona cui le

stesse libert, generalmente riconosciute, sono invece negate in concreto.

Quanto alla protezione umanitaria, si tratta di individuare soluzioni

normative idonee anche per quanti non abbiano diritto alla concessione

dell'asilo per ragioni di persecuzione politica. Egli illustra quindi gli

emendamenti 2.4 e 2.5, dichiarando una preferenza per il secondo di essi.

 

Il relatore GUERZONI si pronuncia sugli emendamenti relativi ai primi cinque

articoli del suo testo e si riserva di formulare una nuova proposta per

l'articolo 7. Egli si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 e contrario

agli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto identico. Quanto all'emendamento

2.6, contrario alla lettera b) e osserva che il comma 2, corrispondente

all'emendamento 2.11, potrebbe ottenere effetti opposti a quelli perseguiti

dal testo in esame, limitando la normativa all'applicazione della sola

Convenzione di Ginevra, senza un'attuazione piena dell'articolo 10, terzo

comma della Costituzione. Sull'emendamento 2.7, dichiara di non avere

obiezioni di principio mentre si esprime negativamente sugli emendamenti 2.1

e 2.2. Agli emendamenti 2.7 e 2.13 si dichiara contrario ritenendoli non

essenziali, mentre disponibile ad accogliere l'emendamento 2.5

limitatamente alla sua ultima parte, purch riformulato prevedendo anche

l'attualit del pericolo per la vita propria o dei familiari, senza

riferimento ai parenti. Gli emendamenti 2.9 e 2.15 corrispondono a suo

avviso alle fattispecie gi regolate dall'articolo 18 della nuova legge

sull'immigrazione, dove la situazione critica viene individuata pi

opportunamente dall'autorit di Governo. Per l'emendamento 2.3, esprime un

parere favorevole limitatamente al secondo periodo, ritenendo improprio

prevedere impossibili apprezzamenti sulla tutela della dignit personale.

Dichiaratosi contrario all'emendamento 2.10 per i motivi esposti in

riferimento all'emendamento 2.9, egli si pronuncia positivamente sugli

emendamenti 3.5 e 3.15 e in senso contrario per gli emendamenti 3.6 e 3.16,

ritenendo preferibile non alterare la composizione della Commissione. Il

relatore d quindi parere favorevole agli emendamenti 3.12 e 3.22, che per

dovrebbero precisare meglio il rinvio alla fonte regolamentare, richiamando

il comma 8 dello stesso articolo 3. Il suo parere positivo anche sugli

emendamenti 3.7 e 3.17 nonch sugli emendamenti 3.8 e 3.18 e

sull'emendamento 3.1, da formulare tuttavia in modo pi appropriato.

Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.3, esprime un parere favorevole

sugli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, a condizione che siano riformulati

prevedendo la partecipazione del rappresentante dell'Alto commissariato solo

su invito del presidente della Commissione. Assicura quindi la propria

disponibilit verso gli emendamenti 3.11 e 3.21, ma limitatamente alle parti

di essi che non comportano una configurazione della Commissione come un vero

e proprio ente. Si dichiara contrario, quindi, sia agli emendamenti 3.14 e

3.23, sia agli emendamenti 3.10 e 3.20, nonch agli emendamenti 3.4, 3.9 e

3.19.

All'articolo 4 esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8, 4.15 e 4.22 e

sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26. Quanto all'emendamento 4.1, invita

i proponenti a ritirarlo per una ulteriore riflessione, mentre si dichiara

disponibile verso gli emendamenti 4.16 e 4.23, purch modificati escludendo

la qualificazione dei motivi posti a base della domanda. Invita quindi i

proponenti a ritirare l'emendamento 4.5, poich a suo avviso possibile

distinguere il modulo prestampato dal verbale del procedimento: tuttavia

l'emendamento potrebbe essere accolto in una formulazione diversa. Sugli

emendamenti 4.17 e 4.24 si dichiara perplesso ed esprime parere contrario,

pronunciandosi negativamente anche sull'emendamento 4.11. Esprime invece

parere favorevole sull'emendamento 4.2. e sugli emendamenti 4.12 e 4.19.

Dichiaratosi contrario agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto

identico, manifesta disponibilit verso l'emendamento 4.3 e si pronuncia

negativamente sull'emendamento 4.4.

In merito all'articolo 5, il relatore esprime parere favorevole

all'emendamento 5.2 e parere contrario al 5.1 e al 5.3.

Quanto all'articolo 7, egli si riserva di presentare una nuova formulazione

che tenga conto del problema della vigilanza di quanti sono in attesa di una

decisione sulla richiesta di asilo in fase di pre-esame, secondo la

prospettazione di alcuni emendamenti. A tale riguardo, si dichiara propenso

ad accogliere il principio contenuto negli emendamenti, una volta

approfondite tutte le implicazioni critiche, sia per l'individuazione dei

luoghi di attesa sia per i profili di tutela verso il provvedimento in

questione.

 

Il presidente VILLONE sostiene che gli emendamenti rivolti a modificare la

natura della Commissione prevista dall'articolo 3 nel senso di configurarla

alla stregua di una autorit indipendente incorrono in un grave errore

perch alla Commissione sono affidate invece valutazioni istruttorie per

decisioni proprie di soggetti politicamente responsabili. In altri

emendamenti sono previsti alcuni irrigidimenti procedurali non sempre

opportuni, anche se motivati da ragioni di garanzia: la soluzione potrebbe

essere affidata a una fonte normativa apposita e pi flessibile della legge.

 

Su richiesta del senatore TABLADINI, il RELATORE precisa che il suo parere

contrario all'emendamento 2.1 dovuto alla salvaguardia di una formulazione

desunta dalla Convenzione di Ginevra. Egli si pronuncia quindi sugli

emendamenti sottoscritti dai senatori Pinggera ed altri, presentati da

ultimo. Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.25, esprime parere negativo

anche sul 4.28. In proposito il presidente VILLONE osserva che l'ingresso

non giuridicamente realizzabile, nei casi in questione, proprio per la

natura delle situazioni regolate.

 

Il RELATORE, quindi, si pronuncia negativamente sull'emendamento 4.19,

mentre per il 4.30 si rimette alla valutazione del rappresentante del

Governo.

 

Al riguardo il senatore PINGGERA precisa che si tratta di assicurare la

effettiva conoscibilit degli atti notificati all'interessato.

 

Il presidente VILLONE ritiene necessaria una formulazione pi pertinente.

 

Il RELATORE, quindi, si riserva una valutazione definitiva sull'emendamento

4.21, che tuttavia considera gi compreso nella disposizione finale del

comma 2 dell'articolo 4.

 

Il sottosegretario SINISI condivide sostanzialmente l'orientamento del

relatore sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 e si dichiara

d'accordo con l'opinione formulata dal Presidente in merito alla natura

della Commissione e alle decisioni conseguenti: la concessione dell'asilo,

infatti, da ritenere a suo avviso un atto politico supremo, nel quale non

potrebbero essere coinvolti organi indipendenti o addirittura indifferenti

all'indirizzo politico. Quanto all'emendamento 1.1, osserva che la

Repubblica una delle forme in cui si esprime lo Stato ma gli accordi e le

convenzioni internazionali sono stipulate dagli Stati ed possibile anche

nella materia in esame il riferimento a strumenti negoziali internazionali

stipulati in epoca pre-repubblicana; sostiene, inoltre, che le formule

Stato e Repubblica non sono equivalenti e ribadisce che i soggetti di

diritto internazionale sono sempre gli Stati. Quanto agli emendamenti che

propongono modifiche procedimentali, ricorda che l'invio in loco della

Commissione gi realizzato, per ragioni di utilit ed economia, senza che

vi siano apposite previsioni legislative. Sugli emendamenti 4.2 e 4.12, ai

quali il relatore ha dato il proprio consenso, osserva che dovrebbero essere

resi compatibili, mentre l'emendamento 4.30 esige una migliore formulazione.

Sull'emendamento 5.1 si riserva una riflessione ulteriore anche alla stregua

della nuova legge sull'immigrazione.

In merito all'articolo 7, condivide la soluzione delineata dal relatore.

 

Il presidente VILLONE ritiene che nella seduta successiva si potrebbe

procedere alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5,

mentre da marted 10 marzo si potrebbe passare all'esame del nuovo testo

dell'articolo 7 preannunciato dal relatore.

 

Al riguardo interviene il senatore TABLADINI, con la raccomandazione di

mantenere distinti i casi in cui ci si rivolga al posto di frontiera ovvero

alla questura, al fine di assicurare maggiori garanzie a chi fugge da

situazioni di pericolo.

 

Il senatore ROTELLI enuncia la sua convinta adesione all'emendamento 1.1 e

ritiene che le formule Repubblica e Stato non sono affatto equivalenti,

reputando preferibile la prima di esse.

 

Il presidente VILLONE osserva che nel caso in questione sembra pi

pertinente il riferimento allo Stato perch si tratta della fase di

ammissione dello straniero richiedente asilo e non del trattamento

successivo.

 

Il senatore ROTELLI replica che nell'ordinamento vigente i diritti

soggettivi sono fatti valere verso la Repubblica.

 

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVED 26

FEBBRAIO

 

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta di

domani, gioved 26 febbraio, integrato con l'esame della proposta di

indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali per prevenire il fenomeno

della corruzione.

 

La seduta termina alle ore 16,30.