Date: 12:27 PM 3/5/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto dell'ultima seduta della
commissione aff. cost. in
cui si e' discusso del testo unificato
sull'asilo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLED 25 FEBBRAIO 1998
224a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale
Gasparrini e per l'interno Sinisi.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta
precedente, procedendosi ancora
nell'illustrazione degli emendamenti riferiti
al testo unificato proposto
dal relatore e pubblicati in allegato al
resoconto della seduta di ieri.
Il senatore DIANA illustra e motiva gli emendamenti
da lui presentati agli
articoli 1, 2 e 3, rinunciando ad illustrare
gli altri emendamenti.
Il senatore BESOSTRI premette che l'articolo
10 della Costituzione esige
provvedimenti di concessione dell'asilo su
base individuale, postulando che
l'avente diritto non necessariamente un
cittadino appartenente a un paese
dove non sono riconosciute le libert ma pu
essere una persona cui le
stesse libert, generalmente riconosciute,
sono invece negate in concreto.
Quanto alla protezione umanitaria, si tratta
di individuare soluzioni
normative idonee anche per quanti non abbiano
diritto alla concessione
dell'asilo per ragioni di persecuzione
politica. Egli illustra quindi gli
emendamenti 2.4 e 2.5, dichiarando una
preferenza per il secondo di essi.
Il relatore GUERZONI si pronuncia sugli
emendamenti relativi ai primi cinque
articoli del suo testo e si riserva di
formulare una nuova proposta per
l'articolo 7. Egli si dichiara favorevole
all'emendamento 1.1 e contrario
agli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto
identico. Quanto all'emendamento
2.6, contrario alla lettera b) e osserva che
il comma 2, corrispondente
all'emendamento 2.11, potrebbe ottenere
effetti opposti a quelli perseguiti
dal testo in esame, limitando la normativa
all'applicazione della sola
Convenzione di Ginevra, senza un'attuazione
piena dell'articolo 10, terzo
comma della Costituzione. Sull'emendamento
2.7, dichiara di non avere
obiezioni di principio mentre si esprime
negativamente sugli emendamenti 2.1
e 2.2. Agli emendamenti 2.7 e 2.13 si dichiara
contrario ritenendoli non
essenziali, mentre disponibile ad accogliere
l'emendamento 2.5
limitatamente alla sua ultima parte, purch
riformulato prevedendo anche
l'attualit del pericolo per la vita propria o
dei familiari, senza
riferimento ai parenti. Gli emendamenti 2.9 e
2.15 corrispondono a suo
avviso alle fattispecie gi regolate
dall'articolo 18 della nuova legge
sull'immigrazione, dove la situazione critica
viene individuata pi
opportunamente dall'autorit di Governo. Per
l'emendamento 2.3, esprime un
parere favorevole limitatamente al secondo
periodo, ritenendo improprio
prevedere impossibili apprezzamenti sulla
tutela della dignit personale.
Dichiaratosi contrario all'emendamento 2.10
per i motivi esposti in
riferimento all'emendamento 2.9, egli si
pronuncia positivamente sugli
emendamenti 3.5 e 3.15 e in senso contrario
per gli emendamenti 3.6 e 3.16,
ritenendo preferibile non alterare la
composizione della Commissione. Il
relatore d quindi parere favorevole agli
emendamenti 3.12 e 3.22, che per
dovrebbero precisare meglio il rinvio alla
fonte regolamentare, richiamando
il comma 8 dello stesso articolo 3. Il suo
parere positivo anche sugli
emendamenti 3.7 e 3.17 nonch sugli
emendamenti 3.8 e 3.18 e
sull'emendamento 3.1, da formulare tuttavia in
modo pi appropriato.
Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.3,
esprime un parere favorevole
sugli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, a
condizione che siano riformulati
prevedendo la partecipazione del rappresentante
dell'Alto commissariato solo
su invito del presidente della Commissione.
Assicura quindi la propria
disponibilit verso gli emendamenti 3.11 e
3.21, ma limitatamente alle parti
di essi che non comportano una configurazione
della Commissione come un vero
e proprio ente. Si dichiara contrario, quindi,
sia agli emendamenti 3.14 e
3.23, sia agli emendamenti 3.10 e 3.20, nonch
agli emendamenti 3.4, 3.9 e
3.19.
All'articolo 4 esprime parere contrario sugli
emendamenti 4.8, 4.15 e 4.22 e
sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26.
Quanto all'emendamento 4.1, invita
i proponenti a ritirarlo per una ulteriore
riflessione, mentre si dichiara
disponibile verso gli emendamenti 4.16 e 4.23,
purch modificati escludendo
la qualificazione dei motivi posti a base
della domanda. Invita quindi i
proponenti a ritirare l'emendamento 4.5,
poich a suo avviso possibile
distinguere il modulo prestampato dal verbale
del procedimento: tuttavia
l'emendamento potrebbe essere accolto in una
formulazione diversa. Sugli
emendamenti 4.17 e 4.24 si dichiara perplesso
ed esprime parere contrario,
pronunciandosi negativamente anche
sull'emendamento 4.11. Esprime invece
parere favorevole sull'emendamento 4.2. e
sugli emendamenti 4.12 e 4.19.
Dichiaratosi contrario agli emendamenti 4.7 e
a quelli di contenuto
identico, manifesta disponibilit verso
l'emendamento 4.3 e si pronuncia
negativamente sull'emendamento 4.4.
In merito all'articolo 5, il relatore esprime
parere favorevole
all'emendamento 5.2 e parere contrario al 5.1
e al 5.3.
Quanto all'articolo 7, egli si riserva di
presentare una nuova formulazione
che tenga conto del problema della vigilanza
di quanti sono in attesa di una
decisione sulla richiesta di asilo in fase di
pre-esame, secondo la
prospettazione di alcuni emendamenti. A tale
riguardo, si dichiara propenso
ad accogliere il principio contenuto negli
emendamenti, una volta
approfondite tutte le implicazioni critiche,
sia per l'individuazione dei
luoghi di attesa sia per i profili di tutela
verso il provvedimento in
questione.
Il presidente VILLONE sostiene che gli
emendamenti rivolti a modificare la
natura della Commissione prevista
dall'articolo 3 nel senso di configurarla
alla stregua di una autorit indipendente
incorrono in un grave errore
perch alla Commissione sono affidate invece
valutazioni istruttorie per
decisioni proprie di soggetti politicamente
responsabili. In altri
emendamenti sono previsti alcuni irrigidimenti
procedurali non sempre
opportuni, anche se motivati da ragioni di
garanzia: la soluzione potrebbe
essere affidata a una fonte normativa apposita
e pi flessibile della legge.
Su richiesta del senatore TABLADINI, il
RELATORE precisa che il suo parere
contrario all'emendamento 2.1 dovuto alla
salvaguardia di una formulazione
desunta dalla Convenzione di Ginevra. Egli si
pronuncia quindi sugli
emendamenti sottoscritti dai senatori Pinggera
ed altri, presentati da
ultimo. Dichiaratosi contrario all'emendamento
3.25, esprime parere negativo
anche sul 4.28. In proposito il presidente
VILLONE osserva che l'ingresso
non giuridicamente realizzabile, nei casi in
questione, proprio per la
natura delle situazioni regolate.
Il RELATORE, quindi, si pronuncia
negativamente sull'emendamento 4.19,
mentre per il 4.30 si rimette alla valutazione
del rappresentante del
Governo.
Al riguardo il senatore PINGGERA precisa che
si tratta di assicurare la
effettiva conoscibilit degli atti notificati
all'interessato.
Il presidente VILLONE ritiene necessaria una
formulazione pi pertinente.
Il RELATORE, quindi, si riserva una
valutazione definitiva sull'emendamento
4.21, che tuttavia considera gi compreso
nella disposizione finale del
comma 2 dell'articolo 4.
Il sottosegretario SINISI condivide
sostanzialmente l'orientamento del
relatore sugli emendamenti relativi agli
articoli da 1 a 5 e si dichiara
d'accordo con l'opinione formulata dal
Presidente in merito alla natura
della Commissione e alle decisioni
conseguenti: la concessione dell'asilo,
infatti, da ritenere a suo avviso un atto
politico supremo, nel quale non
potrebbero essere coinvolti organi
indipendenti o addirittura indifferenti
all'indirizzo politico. Quanto all'emendamento
1.1, osserva che la
Repubblica una delle forme in cui si esprime
lo Stato ma gli accordi e le
convenzioni internazionali sono stipulate
dagli Stati ed possibile anche
nella materia in esame il riferimento a
strumenti negoziali internazionali
stipulati in epoca pre-repubblicana; sostiene,
inoltre, che le formule
Stato e Repubblica non sono equivalenti e
ribadisce che i soggetti di
diritto internazionale sono sempre gli Stati.
Quanto agli emendamenti che
propongono modifiche procedimentali, ricorda
che l'invio in loco della
Commissione gi realizzato, per ragioni di
utilit ed economia, senza che
vi siano apposite previsioni legislative.
Sugli emendamenti 4.2 e 4.12, ai
quali il relatore ha dato il proprio consenso,
osserva che dovrebbero essere
resi compatibili, mentre l'emendamento 4.30
esige una migliore formulazione.
Sull'emendamento 5.1 si riserva una
riflessione ulteriore anche alla stregua
della nuova legge sull'immigrazione.
In merito all'articolo 7, condivide la
soluzione delineata dal relatore.
Il presidente VILLONE ritiene che nella seduta
successiva si potrebbe
procedere alla votazione degli emendamenti
relativi agli articoli da 1 a 5,
mentre da marted 10 marzo si potrebbe passare
all'esame del nuovo testo
dell'articolo 7 preannunciato dal relatore.
Al riguardo interviene il senatore TABLADINI,
con la raccomandazione di
mantenere distinti i casi in cui ci si rivolga
al posto di frontiera ovvero
alla questura, al fine di assicurare maggiori
garanzie a chi fugge da
situazioni di pericolo.
Il senatore ROTELLI enuncia la sua convinta
adesione all'emendamento 1.1 e
ritiene che le formule Repubblica e Stato
non sono affatto equivalenti,
reputando preferibile la prima di esse.
Il presidente VILLONE osserva che nel caso in
questione sembra pi
pertinente il riferimento allo Stato perch si
tratta della fase di
ammissione dello straniero richiedente asilo e
non del trattamento
successivo.
Il senatore ROTELLI replica che
nell'ordinamento vigente i diritti
soggettivi sono fatti valere verso la Repubblica.
Il seguito dell'esame congiunto quindi
rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
SEDUTA DI DOMANI, GIOVED 26
FEBBRAIO
Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del
giorno della seduta di
domani, gioved 26 febbraio, integrato con
l'esame della proposta di
indagine conoscitiva sugli strumenti
istituzionali per prevenire il fenomeno
della corruzione.
La seduta termina alle ore 16,30.