Date: 2:36 PM 3/11/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo (commissione)
Cari amici,
vi mando ilresoconto dell'ultima seduta di
commissione sul ddl asilo.
Cordiali saluti,
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTED 10 MARZO 1998
226a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25
febbraio.
Si procede alla votazione degli emendamenti
riferiti al testo unificato
proposto dal relatore.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta
precedente il relatore e il
rappresentante del Governo avevano formulato i
rispettivi pareri sugli
emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.
L'emendamento 1.1, nonch gli emendamenti 1.3
e 1.4, sono dichiarati
decaduti per l'assenza dei rispettivi
proponenti.
La Commissione approva senza modifiche
l'articolo 1.
Quanto agli emendamenti relativi all'articolo
2 , sono dichiarati decaduti
per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e
il 2.13 di contenuto identico,
il 2.11, nonch il 2.12 e il 2.15, di
contenuto identico.
Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI
dichiara di non comprendere il
parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma
che vi una ragione di
aderenza alla formulazione delle convenzioni
internazionali. Secondo il
senatore PASTORE, vi anche un motivo
sostanziale che consiglia di
mantenere il testo del relatore, poich si
tratta di assicurare la
possibilit dell'asilo anche per il caso in
cui il paese di provenienza si
dichiari disponibile ad accogliere un
interessato ma vi sia nei suoi
confronti una minaccia di persecuzione. Per lo
stesso motivo anche il
senatore BESOSTRI ritiene preferibile
mantenere il testo del relatore. Il
presidente VILLONE osserva che l'orientamento
negativo della Commissione
sull'emendamento 2.1 motivato esclusivamente
da ragioni di coerenza con
l'ordinamento internazionale. La Commissione
respinge l'emendamento.
successivamente respinto anche l'emendamento
2.2.
L'emendamento 2.4 ritirato dal proponente.
Gli emendamenti 2.7-bis e 2.15-bis, sono
dichiarati decaduti per l'assenza
dei proponenti.
Quanto all'emendamento 2.5, il relatore
GUERZONI ne prospetta una
riformulazione che viene accolta dal
proponente, senatore Besostri (2.5
nuovo testo). In tale forma, la Commissione
approva l'emendamento.
L'emendamento 2.9 dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.
Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la
sua disponibilit per la
seconda parte di esso, da inserire nel testo
come comma aggiuntivo.
Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima
parte dell'emendamento,
ritenendola coerente alle disposizioni in cui
si inserisce, poich vi si
prevede un ulteriore caso consistente in atti
discriminatori idonei a
mettere a repentaglio contestualmente la
dignit personale e l'integrit
fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI
invita i senatori Pastore e
Maggiore a ritirare la prima parte
dell'emendamento, riservandosi di
svolgere un'ulteriore riflessione in proposito
per la discussione in
Assemblea e rammentando che sulla questione
in corso una elaborazione
anche da parte degli organismi interessati,
con particolare riguardo al caso
della lesione dei diritti fondamentali. Il
presidente VILLONE osserva che in
materia preferibile attenersi, per quanto
possibile, alle formulazioni
normative derivanti dalle convenzioni
internazionali. Il senatore PASTORE
accede alla richiesta del relatore e ritira la
prima parte dell'emendamento.
Sulla seconda parte dell'emendamento, il
senatore PINGGERA domanda se non vi
sia nell'ordinamento vigente una definizione
di rifugiato. Secondo il
PRESIDENTE tale definizione gi presente
nell'ordinamento, desumibile
dalle convenzioni internazionali. Il
sottosegretario VIGNERI osserva che si
tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra
norme interne.
Il senatore PASTORE riformula la seconda parte
dell'emendamento 2.3 quale
comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale
forma l'emendamento accolto
dalla Commissione.
Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei
proponenti gli emendamenti 2.10,
2.8 e 2.14.
L'articolo 2 approvato nel testo modificato.
L'emendamento 3.5 fatto proprio dal senatore
PINGGERA in assenza del
proponente; nello stesso senso si risolve il
senatore ANDREOLLI quanto
all'emendamento 3.15.
Posti congiuntamente in votazione, gli
emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti
dalla Commissione.
L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore
PINGGERA, che si dichiara
persuaso dal parere negativo espresso in
proposito dal relatore.
L'emendamento 3.6 dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.
Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento
3.16 era gi stato ritirato
dal proponente.
In assenza dei proponenti, il RELATORE fa
propri gli emendamenti 3.12 e
3.22, con una modifica di coordinamento
(3.12/22 nuovo testo).
La Commissione approva il nuovo testo degli
emendamenti.
Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto
identico, sono fatti propri dal
senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e
successivamente sono
approvati dalla Commissione.
Con la stessa procedura sono approvati gli
emendamenti 3.8 e 3.18, di
contenuto identico.
L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo
modificato da parte del
senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il
RELATORE esprime un parere favorevole
su tale emendamento, che la Commissione
approva.
L'emendamento 3.3 dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.
Viene momentaneamente accantonato l'esame
degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24,
di contenuto identico.
Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati
decaduti per l'assenza dei
proponenti, cos come gli emendamenti 3.14 e
3.23.
Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in
assenza dei proponenti essi sono
fatti propri dal RELATORE e riformulati anche
su indicazione del presidente
Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono
accolti dalla Commissione.
Risultano quindi assorbiti gli emendamenti
3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza
accantonati.
Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei
rispettivi proponenti, gli
emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.
La Commissione approva l'articolo 3, dopo una
dichiarazione di voto
contrario del senatore TABLADINI.
Si passa alla votazione degli emendamenti
relativi all'articolo 4.
L'emendamento 4.8 dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.
L'emendamento 4.28 respinto dalla
Commissione.
L'emendamento 4.9 dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.
Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI
conferma il suo orientamento
contrario, mentre il senatore TABLADINI
precisa che lo scopo della proposta
di rendere pi facile l'accesso all'asilo
quando l'interessato non sia
transitato per i valichi di frontiera. Il
RELATORE ribadisce che si tratta
di un caso giuridicamente non prevedibile,
poich vi sarebbero situazioni di
clandestinit o di irregolarit. Il senatore
ANDREOLLI osserva invece che
l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio
nazionale ad altro titolo, e
legittimamente. Secondo il presidente VILLONE,
la questione posta
dall'emendamento merita di essere
approfondita. Il senatore PASTORE esclude
che si tratti di casi rilevanti. Il senatore
MARCHETTI suggerisce di
accantonare la votazione dell'emendamento. Il
presidente VILLONE ritiene
invece preferibile votare sull'emendamento,
nella consapevolezza che si
tratta comunque di una questione aperta, la
cui soluzione deve essere
studiata con maggiore ponderazione in vista
della discussione in Assemblea.
Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento
sia fondato su una
possibilit concreta. Il presidente VILLONE
ribadisce che l'esigenza
sostanziale sottesa all'emendamento
indiscutibile, ma la soluzione tecnica
dovrebbe essere individuata disponendo di un
tempo pi congruo. Secondo il
senatore ANDREOLLI, preferibile accantonare
la votazione dell'emendamento.
Il relatore GUERZONI conferma la sua
opposizione all'emendamento, che
giudica estraneo al contesto normativo. La
votazione dell'emendamento viene
quindi accantonata.
Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti
propri dal senatore MARCHETTI in
assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e
il sottosegretario VIGNERI
confermano il proprio orientamento negativo e
la Commissione li respinge.
Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di
contenuto identico, il
presidente VILLONE ricorda i pareri negativi
del relatore e del Governo,
motivati evidentemente in base alla
valutazione che una procedura completa
di esame e decisione sulle richieste di asilo
non potrebbe essere svolta
nelle condizioni indicate dagli emendamenti.
Secondo il senatore PASTORE,
gli emendamenti colmano una lacuna
limitatamente alla fase di presentazione
della domanda. Il presidente VILLONE osserva
che le modifiche potrebbero
condurre a conseguenze aberranti, poich ogni
veicolo italiano potrebbe
essere utilizzato per richieste di asilo. Il
senatore MARCHETTI considera
tale ipotesi pienamente coerente allo scopo
del disegno di legge. Il
senatore PASTORE annuncia la sua astensione
sull'emendamento, cos come i
senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli
emendamenti, posti congiuntamente in
votazione, non risultano accolti.
L'emendamento 4.29 ulteriormente motivato
dal senatore PINGGERA. In
proposito il relatore GUERZONI conferma il suo
parere contrario, poich si
tratta di una disposizione che potrebbe essere
utilizzata in modo
strumentale e improprio, mentre in tali
circostanze necessaria una forma
di controllo pubblico. L'emendamento viene
respinto dalla Commissione.
Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri
dal senatore MARCHETTI, che li
riformula su indicazione del relatore e del
senatore Besostri. Nel nuovo
testo gli emendamenti sono accolti dalla
Commissione, dopo ulteriori
chiarimenti e interventi del senatore PASTORE,
del sottosegretario VIGNERI,
del presidente VILLONE e del senatore
BESOSTRI.
Il relatore GUERZONI presenta quindi
l'emendamento 7.0.1, tendente ad
aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante
la questione sollevata con una
serie di emendamenti e concernente la
possibilit di esercitare forme di
vigilanza su quanti richiedono l'asilo,
durante la fase di pre-esame delle
domande.
Il seguito dell'esame congiunto infine
rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art 1.
Al comma 1, sostituire le parole: lo Stato
italiano, con le seguenti: La
Repubblica.
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole: su base
individuale.
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2.
1. Il diritto d'asilo garantito:
a) allo straniero o all'apolide che,
trovandosi fuori dal paese del quale
cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, abbia il
fondato timore di essere perseguitato per
motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalit, di appartenenza a un
determinato gruppo sociale o
etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che
effettivamente impedito, nel paese del
quale rispettivamente cittadino o residente
abituale, nell'esercizio delle
libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1
del presente articolo,
riconosciuto, nei modi stabiliti dalla
presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di
seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso
esecutivo con legge 14 febbraio
1970, n. 95.
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: Il diritto
di asilo, nel territorio dello
Stato, garantito con il seguente periodo:
Ha diritto di asilo, nel
territorio della Repubblica.
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole
da: al quale riconosciuto,
fino a: 14 febbraio 1970, n. 95, e,
aggiungere, alla fine della lettera
a), il periodo: A detto straniero o apolide
riconosciuto, nei modi
stabiliti dalla presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31
gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95.
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere
le parole o non voglia.
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:
impedito nell'esercizio delle
libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana ed.
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
Costituzione italiana, sostituire
la parola: ed, con la seguente: ovvero.
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
ed esposto, con le seguenti:
o esposto.
2.7-bis
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
Costituzione italiana, sostituire
le parole da: ed esposto, fino alla fine,
con le seguenti: e il mancato
riconoscimento dei diritti democratici
comporti limitazioni persistenti alla
libert personale ovvero costituisca concreto
pericolo per la vita propria o
di familiari e parenti.
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per
la vita, inserire le seguenti:
propria o di familiari.
2.5 (Nuovo testo)
Besostri
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: , a causa
di situazioni di guerra o guerra civile o di
aggressione esterna o di
occupazione o di dominio straniero o di
violenza generalizzata o di gravi,
persistenti e generalizzati turbamenti
dell'ordine pubblico.
2.9
Lubrano di Ricco
2.15-bis (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: ovvero ad
atti discriminatori di tale gravit da mettere
a repentaglio la sua dignit
personale e la sua integrit fisica. Nella
presente legge, con il termine di
|rifugiato| si intende qualsiasi straniero o
apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che
sia diversamente disposto.
2.3
Pastore, Maggiore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella presente legge, con il termine
di |rifugiato| si intende
qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di
asilo, salvo che sia diversamente disposto.
2.3 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
b-bis) Lo straniero che, non avendo i
requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato,
stato obbligato a lasciare il
paese d'origine o, se apolide, il paese di
residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di
natura politica, etnica o
religiosa o violazioni estese dei diritti
umani.
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
b-bis) allo straniero o all'apolide che non
voglia avvalersi della
protezione del paese del quale
rispettivamente cittadino o residente
abituale, non essendogli assicurati in detto
paese i diritti e le libert
riconosciuti nella |Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze
nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa del 1o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica
dalla legge n. 302 del 28 agosto
1997, in vigore dal 1o marzo 1998.
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: , sulla permanenza o
cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia
di asilo conferitale dalla presente legge e
dal suo regolamento di
attuazione.
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole:
presieduta da un prefetto con le
seguenti: Ǐ presieduta da un magistrato nel
grado di consigliere di
cassazione.
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. La commissione si articola in tre sezioni,
ciascuna delle quali
composta da:
a) un magistrato di Cassazione designato dal
Consiglio superiore della
magistratura tra quelli di riconosciuta
competenza ed esperienza nei
procedimenti in materia di tutela dei diritti
fondamentali della persona
umana e di applicazione delle convenzioni
internazionali, con funzioni di
presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato tra le
persone di riconosciuta competenza
ed esperienza in materia di applicazione di
accordi internazionali e di
tutela dei diritti fondamentali della persona,
con funzioni di
vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno,
con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, designato dal Ministro
dell'interno tra i funzionari
della polizia di Stato esperti nella polizia
dell'immigrazione o
nell'applicazione degli accordi
internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari
esteri, con qualifica non
inferiore a consigliere di legazione,
designato dal Ministro degli affari
esteri tra le persone esperte
nell'applicazione degli accordi internazionali
e nella conoscenza delle situazioni
socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore
qualificato, designato dal
Consiglio universitario nazionale tra le
persone di riconosciuta competenza
in materia di protezione dei diritti dell'uomo
e di disciplina della
condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela
dei diritti umani designato
dall'Alto commissario delle Nazioni unite per
i rifugiati tra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative
di tutela dei diritti
fondamentali della persona umana o dei diritti
dello straniero.
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente
comma devono comunque tenere conto
degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle
Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea,
con particolare riguardo ai criteri e alle
procedure per la determinazione e
per la cessazione dello status di rifugiato e
alle esigenze minime che
devono essere assicurate nell'ambito delle
stesse.
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente
articolo devono comunque tenere
conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la
determinazione e per la
cessazione dello status di rifugiato e alle
esigenze minime che devono
essere assicurate nell'ambito delle stesse.
3.12/22 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sostituire le parole: designato
dal Ministro dell'interno con
le seguenti: designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: supplente per
ogni componente della
Commissione, aggiungere il seguente periodo:
Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili
ed umani.
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola:
esperto, inserire la seguente:
di chiara fama.
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola:
esperto, inserire la seguente:
qualificato.
3.1 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola: designato,
con le seguenti: su
designazione del consiglio italiano per i
rifugiati.
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Partecipa al consiglio
di presidenza un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati, con funzioni consultive.
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il
seguente:
7. La Commissione opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione assicurata
autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha
diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed
ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria
per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in
Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per
l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalit giuridica e la
sua gestione finanziaria
sottoposta al controllo consultivo della Corte
dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a
carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.11
Lubrano Di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. I membri della Commissione non sono
revocabili e, per tutta la durata
del loro incarico, sono collocati fuori ruolo,
se dipendenti dello Stato,
ovvero in aspettativa, se docenti universitari
o ricercatori e, a pena di
decadenza, non possono esercitare alcuna
attivit professionale, n
ricoprire cariche elettive o altri uffici
pubblici. Essi ricevono una
retribuzione pari a quella spettante ai
magistrati di Cassazione.
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: Partecipano al
consiglio di presidenza anche uno degli
esperti in materia di diritti civili
ed umani di cui al comma 4, a turno e, con
funzione consultiva, un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati.
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: Possono
partecipare al consiglio di presidenza, su
invito del Presidente della
Commissione e con funzione consultiva, anche
uno degli esperti in materia di
diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un
rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati.
3.10/20 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: assiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i
rifugiati.
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-bis premettere le seguenti parole:
I componenti di ciascuna
sezione sono delegati ad effettuare il
pre-esame della domanda di asilo di
cui all'articolo 7. In via eccezionale,.
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) al rappresentante diplomatico o consolare
italiano nel paese di
cittadinanza o di residenza abituale;
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:
prima dell'ingresso nel
territorio dello Stato con le seguenti: in
occasione dell'ingresso nel
territorio dello Stato.
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
a-bis) al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero al comandante di nave o
aeromobile italiana in navigazione;.
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
alla questura del luogo di
dimora con le seguenti: eccezionalmente,
qualora l'ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per
altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimora.
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il
seguente periodo: Qualora la
domanda si asilo sia notificata anche
verbalmente dall'interessato al
comandante di vettore aereo o navale diretto
in Italia, sia italiano sia
straniero, e questi ne dia tempestiva
comunicazione alle autorit italiane,
il vettore esentato dalle sanzioni previste
dalla legislazione in vigore
per il trasporto di persone prive della
documentazione prescritta.
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le
seguenti:
b-bis) alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana dello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile
italiana in navigazione.
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalb, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola: organizzazioni
aggiungere le seguenti: o il
cui intervento viene richiesto o sollecitato
dal richiedente asilo.
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza
utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la
completa esposizione dei
motivi soggettivi e oggettivi posti a base
della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile
a confermare le circostanze da
lui affermate o indicate nella domanda e ha il
diritto di essere posto in
condizioni di scrivere liberamente nella
propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facolt di cui pu disporre.
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza
utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per
l'esposizione dei motivi posti a
base della domanda, ha il diritto di produrre
o indicare ogni documentazione
utile a confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda
e ha il diritto di essere posto in condizioni
di scrivere nella propria
lingua e di ottenere informazioni in lingua a
lui comprensibile sullo
svolgimento della procedura e sui diritti e
facolt di cui pu disporre.
4.16/23 (Nuovo testo)
Lubrano Di Ricco
Art. 7.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Trattenimento del richiedente asilo nella
fase del pre-esame)
1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7
duri o, ragionevolmente, possa
durare pi di due giorni e, in ogni caso,
quando la domanda di asilo sia
presentata in Questura, il funzionario di
polizia della frontiera o della
Questura, su richiesta del delegato della
Commissione Centrale, dispone che
il richiedente asilo ed i suoi familiari
vengano trasferiti, ove non abbiano
altro titolo di soggiorno sul territorio
nazionale, presso la pi vicina
sezione speciale per richiedenti asilo,
costituita ai sensi del successivo
comma 8, nei centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge recante
Disciplina dell'immigrazione
e norme sulle condizioni dello straniero.
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari
possono essere trattenuti presso
la sezione speciale di cui al successivo comma
8, solo per il tempo
strettamente necessario alla definizione della
fase del pre-esame e per
l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura
trasmettono gli atti al Pretore
senza ritardo e, comunque, entro le
quarantotto ore dal provvedimento che
dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i
presupposti di cui alla presente
legge convalida il provvedimento della polizia
nei modi di cui all'articolo
737 e successivi del codice di procedura
civile sentito, ove lo ritenga
necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento
dell'interessato per un periodo
non superiore ai 20 giorni complessivi. Su
richiesta del Questore, il
Pretore pu prorogare il termine fino ad un
massimo di ulteriori 10 giorni,
purch sia ragionevolmente prevedibile una
definizione della fase del
pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del
provvedimento del funzionario di polizia
da parte del Pretore o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso un apposito permesso di
soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano
bisogno di assistenza,
presso le strutture di accoglienza del comune
ove fissano la propria
residenza, dal quale hanno l'obbligo di non
allontanarsi senza
autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli
effetti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza, di
cui all'articolo 12, comma 1, della legge
recante |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero|, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, distinte e separate
del resto dei centri e caratterizzate da ogni
possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con le
misure di vigilanza previste al
comma 7 del citato articolo 12. Le modalit
per la gestione delle sezioni
speciali per richiedenti asilo sono definite
con decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro per
la Solidariet Sociale.
7.0.1
Il Relatore