Date: 2:36 PM 3/11/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo (commissione)

 

Cari amici,

vi mando ilresoconto dell'ultima seduta di commissione sul ddl asilo.

Cordiali saluti,

sergio briguglio

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTED 10 MARZO 1998

 

226a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

 

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato

proposto dal relatore.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore e il

rappresentante del Governo avevano formulato i rispettivi pareri sugli

emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

 

L'emendamento 1.1, nonch gli emendamenti 1.3 e 1.4, sono dichiarati

decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

 

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 1.

 

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2 , sono dichiarati decaduti

per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e il 2.13 di contenuto identico,

il 2.11, nonch il 2.12 e il 2.15, di contenuto identico.

 

Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere il

parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma che vi una ragione di

aderenza alla formulazione delle convenzioni internazionali. Secondo il

senatore PASTORE, vi anche un motivo sostanziale che consiglia di

mantenere il testo del relatore, poich si tratta di assicurare la

possibilit dell'asilo anche per il caso in cui il paese di provenienza si

dichiari disponibile ad accogliere un interessato ma vi sia nei suoi

confronti una minaccia di persecuzione. Per lo stesso motivo anche il

senatore BESOSTRI ritiene preferibile mantenere il testo del relatore. Il

presidente VILLONE osserva che l'orientamento negativo della Commissione

sull'emendamento 2.1 motivato esclusivamente da ragioni di coerenza con

l'ordinamento internazionale. La Commissione respinge l'emendamento.

 

successivamente respinto anche l'emendamento 2.2.

 

L'emendamento 2.4 ritirato dal proponente.

 

Gli emendamenti 2.7-bis e 2.15-bis, sono dichiarati decaduti per l'assenza

dei proponenti.

 

Quanto all'emendamento 2.5, il relatore GUERZONI ne prospetta una

riformulazione che viene accolta dal proponente, senatore Besostri (2.5

nuovo testo). In tale forma, la Commissione approva l'emendamento.

 

L'emendamento 2.9 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la sua disponibilit per la

seconda parte di esso, da inserire nel testo come comma aggiuntivo.

 

Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima parte dell'emendamento,

ritenendola coerente alle disposizioni in cui si inserisce, poich vi si

prevede un ulteriore caso consistente in atti discriminatori idonei a

mettere a repentaglio contestualmente la dignit personale e l'integrit

fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI invita i senatori Pastore e

Maggiore a ritirare la prima parte dell'emendamento, riservandosi di

svolgere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in

Assemblea e rammentando che sulla questione in corso una elaborazione

anche da parte degli organismi interessati, con particolare riguardo al caso

della lesione dei diritti fondamentali. Il presidente VILLONE osserva che in

materia preferibile attenersi, per quanto possibile, alle formulazioni

normative derivanti dalle convenzioni internazionali. Il senatore PASTORE

accede alla richiesta del relatore e ritira la prima parte dell'emendamento.

Sulla seconda parte dell'emendamento, il senatore PINGGERA domanda se non vi

sia nell'ordinamento vigente una definizione di rifugiato. Secondo il

PRESIDENTE tale definizione gi presente nell'ordinamento, desumibile

dalle convenzioni internazionali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che si

tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra norme interne.

 

Il senatore PASTORE riformula la seconda parte dell'emendamento 2.3 quale

comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale forma l'emendamento accolto

dalla Commissione.

 

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.10,

2.8 e 2.14.

 

L'articolo 2 approvato nel testo modificato.

 

L'emendamento 3.5 fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del

proponente; nello stesso senso si risolve il senatore ANDREOLLI quanto

all'emendamento 3.15.

 

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti

dalla Commissione.

 

L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore PINGGERA, che si dichiara

persuaso dal parere negativo espresso in proposito dal relatore.

 

L'emendamento 3.6 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 3.16 era gi stato ritirato

dal proponente.

 

In assenza dei proponenti, il RELATORE fa propri gli emendamenti 3.12 e

3.22, con una modifica di coordinamento (3.12/22 nuovo testo).

 

La Commissione approva il nuovo testo degli emendamenti.

 

Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto identico, sono fatti propri dal

senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e successivamente sono

approvati dalla Commissione.

 

Con la stessa procedura sono approvati gli emendamenti 3.8 e 3.18, di

contenuto identico.

 

L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo modificato da parte del

senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il RELATORE esprime un parere favorevole

su tale emendamento, che la Commissione approva.

 

L'emendamento 3.3 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Viene momentaneamente accantonato l'esame degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24,

di contenuto identico.

 

Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei

proponenti, cos come gli emendamenti 3.14 e 3.23.

 

Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in assenza dei proponenti essi sono

fatti propri dal RELATORE e riformulati anche su indicazione del presidente

Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono accolti dalla Commissione.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza

accantonati.

 

Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli

emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.

 

La Commissione approva l'articolo 3, dopo una dichiarazione di voto

contrario del senatore TABLADINI.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

 

L'emendamento 4.8 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

L'emendamento 4.28 respinto dalla Commissione.

 

L'emendamento 4.9 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento

contrario, mentre il senatore TABLADINI precisa che lo scopo della proposta

di rendere pi facile l'accesso all'asilo quando l'interessato non sia

transitato per i valichi di frontiera. Il RELATORE ribadisce che si tratta

di un caso giuridicamente non prevedibile, poich vi sarebbero situazioni di

clandestinit o di irregolarit. Il senatore ANDREOLLI osserva invece che

l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio nazionale ad altro titolo, e

legittimamente. Secondo il presidente VILLONE, la questione posta

dall'emendamento merita di essere approfondita. Il senatore PASTORE esclude

che si tratti di casi rilevanti. Il senatore MARCHETTI suggerisce di

accantonare la votazione dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene

invece preferibile votare sull'emendamento, nella consapevolezza che si

tratta comunque di una questione aperta, la cui soluzione deve essere

studiata con maggiore ponderazione in vista della discussione in Assemblea.

Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia fondato su una

possibilit concreta. Il presidente VILLONE ribadisce che l'esigenza

sostanziale sottesa all'emendamento indiscutibile, ma la soluzione tecnica

dovrebbe essere individuata disponendo di un tempo pi congruo. Secondo il

senatore ANDREOLLI, preferibile accantonare la votazione dell'emendamento.

Il relatore GUERZONI conferma la sua opposizione all'emendamento, che

giudica estraneo al contesto normativo. La votazione dell'emendamento viene

quindi accantonata.

 

Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti propri dal senatore MARCHETTI in

assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI

confermano il proprio orientamento negativo e la Commissione li respinge.

 

Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di contenuto identico, il

presidente VILLONE ricorda i pareri negativi del relatore e del Governo,

motivati evidentemente in base alla valutazione che una procedura completa

di esame e decisione sulle richieste di asilo non potrebbe essere svolta

nelle condizioni indicate dagli emendamenti. Secondo il senatore PASTORE,

gli emendamenti colmano una lacuna limitatamente alla fase di presentazione

della domanda. Il presidente VILLONE osserva che le modifiche potrebbero

condurre a conseguenze aberranti, poich ogni veicolo italiano potrebbe

essere utilizzato per richieste di asilo. Il senatore MARCHETTI considera

tale ipotesi pienamente coerente allo scopo del disegno di legge. Il

senatore PASTORE annuncia la sua astensione sull'emendamento, cos come i

senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli emendamenti, posti congiuntamente in

votazione, non risultano accolti.

 

L'emendamento 4.29 ulteriormente motivato dal senatore PINGGERA. In

proposito il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, poich si

tratta di una disposizione che potrebbe essere utilizzata in modo

strumentale e improprio, mentre in tali circostanze necessaria una forma

di controllo pubblico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

 

Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri dal senatore MARCHETTI, che li

riformula su indicazione del relatore e del senatore Besostri. Nel nuovo

testo gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, dopo ulteriori

chiarimenti e interventi del senatore PASTORE, del sottosegretario VIGNERI,

del presidente VILLONE e del senatore BESOSTRI.

 

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 7.0.1, tendente ad

aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante la questione sollevata con una

serie di emendamenti e concernente la possibilit di esercitare forme di

vigilanza su quanti richiedono l'asilo, durante la fase di pre-esame delle

domande.

 

Il seguito dell'esame congiunto infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,35.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art 1.

 

Al comma 1, sostituire le parole: lo Stato italiano, con le seguenti: La

Repubblica.

1.1

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, sopprimere le parole: su base individuale.

1.3

Lubrano di Ricco

 

1.4 (Identico all'em. 1.3)

Diana Lino

 

Art. 2.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 2.

 

1. Il diritto d'asilo garantito:

 

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale

cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il

fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di

sesso, di nazionalit, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o

etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che effettivamente impedito, nel paese del

quale rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle

libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo,

riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa

esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come

Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,

firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio

1970, n. 95.

2.6

Marchetti

 

Al comma 1, sostituire le parole: Il diritto di asilo, nel territorio dello

Stato, garantito con il seguente periodo: Ha diritto di asilo, nel

territorio della Repubblica.

2.7

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: al quale riconosciuto,

fino a: 14 febbraio 1970, n. 95, e, aggiungere, alla fine della lettera

a), il periodo: A detto straniero o apolide riconosciuto, nei modi

stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31

gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

2.11

Lubrano di Ricco

 

2.12 (Identico all'em. 2.11)

Diana Lino

 

2.15 (Identico all'em. 2.11)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole o non voglia.

2.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: impedito nell'esercizio delle

libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed.

2.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Costituzione italiana, sostituire

la parola: ed, con la seguente: ovvero.

2.4

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed esposto, con le seguenti:

o esposto.

2.7-bis

Lubrano di Ricco

 

2.13 (Identico all'em. 2.7)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Costituzione italiana, sostituire

le parole da: ed esposto, fino alla fine, con le seguenti: e il mancato

riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla

libert personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o

di familiari e parenti.

2.5

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per la vita, inserire le seguenti:

propria o di familiari.

2.5 (Nuovo testo)

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a causa

di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di

occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,

persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

2.9

Lubrano di Ricco

 

2.15-bis (Identico all'em. 2.9)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero ad

atti discriminatori di tale gravit da mettere a repentaglio la sua dignit

personale e la sua integrit fisica. Nella presente legge, con il termine di

|rifugiato| si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato

riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

2.3

Pastore, Maggiore

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

1-bis. Nella presente legge, con il termine di |rifugiato| si intende

qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di

asilo, salvo che sia diversamente disposto.

2.3 (Nuovo testo)

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il

riconoscimento dello status di rifugiato, stato obbligato a lasciare il

paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di

conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o

religiosa o violazioni estese dei diritti umani.

2.10

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della

protezione del paese del quale rispettivamente cittadino o residente

abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libert

riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze

nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o

febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto

1997, in vigore dal 1o marzo 1998.

2.8

Lubrano di Ricco

 

2.14 (Identico all'em. 2.8)

Diana Lino

 

Art. 3.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla permanenza o

cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia

di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di

attuazione.

3.5

Lubrano di Ricco

 

3.15 (Identico all'em. 3.5)

Diana Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: presieduta da un prefetto con le

seguenti: Ǐ presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di

cassazione.

3.25

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

 

3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali

composta da:

 

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della

magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei

procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona

umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di

presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza

ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di

tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di

vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a

dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari

della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o

nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non

inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari

esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali

e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal

Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza

in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della

condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato

dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli

appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti

fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

3.6

Lubrano di Ricco

 

3.16 (Identico all'em. 3.6)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni del

regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto

degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea,

con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e

per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che

devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

3.12

Lubrano di Ricco

 

3.22 (Identico all'em. 3.12)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni del

regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere

conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare

riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la

cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono

essere assicurate nell'ambito delle stesse.

3.12/22 (Nuovo testo)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, sostituire le parole: designato dal Ministro dell'interno con

le seguenti: designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.7

Lubrano di Ricco

 

3.17 (Identico all'em. 3.7)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: supplente per ogni componente della

Commissione, aggiungere il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio

dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili

ed umani.

3.8

Lubrano di Ricco

 

3.18 (Identico all'em. 3.8)

Diana Lino

 

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: esperto, inserire la seguente:

di chiara fama.

3.1

Pastore, Maggiore

 

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: esperto, inserire la seguente:

qualificato.

3.1 (Nuovo testo)

Pastore, Maggiore

 

Al comma 4, sostituire la parola: designato, con le seguenti: su

designazione del consiglio italiano per i rifugiati.

3.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Partecipa al consiglio

di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite

per i rifugiati, con funzioni consultive.

3.2

Marchetti

 

3.5 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

 

3.24 (Identico all'em. 3.2)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

 

7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

di valutazione. Alla Commissione assicurata autonomia organizzativa,

gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte

le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,

informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento

delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le

sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.

La Commissione ha personalit giuridica e la sua gestione finanziaria

sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il

funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da

iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.11

Lubrano Di Ricco

 

3.21 (Identico all'em. 3.11)

Diana Lino

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

 

10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata

del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,

ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di

decadenza, non possono esercitare alcuna attivit professionale, n

ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una

retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

3.14

Lubrano di Ricco

 

3.23 (Identico all'em. 3.14)

Diana Lino

 

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Partecipano al

consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili

ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un

rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

3.10

Lubrano di Ricco

 

3.20 (Identico all'em. 3.10)

Diana Lino

 

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Possono

partecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della

Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di

diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

3.10/20 (Nuovo testo)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: assiste ai lavori un

rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati.

3.4

Lubrano di Ricco

 

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: I componenti di ciascuna

sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di

cui all'articolo 7. In via eccezionale,.

3.9

Lubrano di Ricco

 

3.19 (Identico all'em. 3.9)

Diana Lino

 

Art. 4.

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di

cittadinanza o di residenza abituale;

4.8

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: prima dell'ingresso nel

territorio dello Stato con le seguenti: in occasione dell'ingresso nel

territorio dello Stato.

4.28

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello

Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;.

4.9

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole alla questura del luogo di

dimora con le seguenti: eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul

territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura

del luogo di provvisoria dimora.

4.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: Qualora la

domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al

comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia

straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorit italiane,

il vettore esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore

per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta.

4.15

Lubrano di Ricco

 

4.22 (Identico all'em. 4.15)

Diana Lino

 

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

 

b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di

cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione.

4.6

Marchetti

 

4.13 (Identico all'em. 4.6)

Lubrano di Ricco

 

4.20 (Identico all'em. 4.6)

Diana Lino

 

4.26 (Identico all'em. 4.6)

Pasquali, Magnalb, Siliquini

 

Al comma 2, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: o il

cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo.

4.29

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo straniero ha

comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e

completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei

motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di

produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da

lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in

condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facolt di cui pu disporre.

4.16

Lubrano di Ricco

 

4.23 (Identico all'em. 4.16)

Diana Lino

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo straniero ha

comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e

completa presentazione della domanda e per l'esposizione dei motivi posti a

base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione

utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda

e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria

lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo

svolgimento della procedura e sui diritti e facolt di cui pu disporre.

4.16/23 (Nuovo testo)

Lubrano Di Ricco

 

Art. 7.

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

Art. 7-bis.

(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

 

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa

durare pi di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia

presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della

Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che

il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano

altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la pi vicina

sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo

comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui

all'articolo 12, comma 1, della legge recante Disciplina dell'immigrazione

e norme sulle condizioni dello straniero.

2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso

la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo

strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per

l'effettuazione dell'eventuale respingimento.

3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore

senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che

dispone il trattenimento.

4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente

legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo

737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga

necessario, l'interessato.

5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo

non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il

Pretore pu prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni,

purch sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del

pre-esame entro il nuovo termine.

6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia

da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso un apposito permesso di

soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza,

presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria

residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza

autorizzazione della competente Questura.

7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5

dell'articolo 7.

8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di

cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante |Disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|, sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate

del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della

vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al

comma 7 del citato articolo 12. Le modalit per la gestione delle sezioni

speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro

dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidariet Sociale.

7.0.1

Il Relatore