Date: 4:42 PM 3/17/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione e ddl asilo

 

Cari amici,

vi segnalo che la legge sull'immigrazione e' stata pubblicata (come legge

40/1998) sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo scorso. Entrera' in vigore

il 27 Marzo (se non erro). L'indirizzo Internet e' il seguente:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

Riguardo al dddl sul diritto di asilo, abbiamo oggi incontrato il relatore

Guerzoni. La situazione e' abbastanza difficile per via di un contrasto tra

il relatore stesso da una parte e governo e resto della commissione

dall'altra. La questione dibattuta e' relativa all'articolo 7 (pre-esame

della domanda). Abbiamo prospettato a Guerzoni alcune possibili soluzioni

del contrasto, mirate a salvaguardare piu' pienamente la delicata posizione

del richiedente asilo che si veda respinto per dichiarata inammissibilita'

della domanda. Nella attuale formulazione del testo unificato non e'

previsto alcun effetto sospensivo sul respingimento della presentazione di

ricorso al TAR contro l'esito del pre-esame. Per di piu' la domanda di

asilo potrebbe essere considerata manifestamente infondata (e quindi non

ammissibile) sulla base di un inaccettabile esame sommario "di merito",

operato da semplici funzionari di prefettura. La nostra proposta mirava

quindi

a) ad una decisa delimitazione dei criteri per la dichiarazione di

manifesta infondatezza (emendamento 7.21), con l'esclusione di qualsiasi

esame di merito;

b) alla previsione di un intervento del pretore per una riconsiderazione,

pre-respingimento, del verdetto del pre-esame (emendamento 7.10);

c) alla previsione di un effetto sospensivo del ricorso al TAR contro il

verdetto relativo al pre-esame (emendamento 7.11), necessario per i casi di

domanda presentata da stranieri gia' irregolarmente presenti sul territorio

dello Stato.

Guerzoni ci ha fatto intendere che su questa strada avremmo incontrato la

piena contrarieta' del Governo. Abbiamo allora concordato, nell'ipotesi che

si verifichi effettivamente una chiusura di questo genere, una linea

alternativa, da tradurre in un emendamento (per esempio, al comma 4

dell'articolo 7), che faccia salvo il diritto dello straniero di chiedere,

direttamente alla Commissione centrale per l'asilo, l'adozione di un

provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio, ex art.10

(attualmente un provvedimento del genere puo' essere adottato solo a valle

dell'effettivo esame della domanda da parte della Commissione; restano

quindi esclusi coloro la cui domanda sia bocciata in sede di pre-esame).

Questa previsione consentirebbe la sospensione del rimpatrio e, quindi,

l'esame di merito da parte del TAR sul ricorso contro l'esito del

pre-esame. Non e' la soluzione ideale, ma potrebbe salvare capre e cavoli.

Lascio a voi l'identificazione, in questa vicenda, delle capre e dei cavoli.

Con l'auspicio, per citare uno dei massimi esperti in Italia di diritto

d'asilo, che intemperie intestinali non privino la commissione affari

costituzionali del prezioso apporto dei firmatari dei nostri emendamenti,

vi porgo

 

cordiali saluti

sergio briguglio