Date: 4:42 PM 3/17/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione e ddl asilo
Cari amici,
vi segnalo che la legge sull'immigrazione e'
stata pubblicata (come legge
40/1998) sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo
scorso. Entrera' in vigore
il 27 Marzo (se non erro). L'indirizzo
Internet e' il seguente:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98040l.htm
Riguardo al dddl sul diritto di asilo, abbiamo
oggi incontrato il relatore
Guerzoni. La situazione e' abbastanza
difficile per via di un contrasto tra
il relatore stesso da una parte e governo e
resto della commissione
dall'altra. La questione dibattuta e' relativa
all'articolo 7 (pre-esame
della domanda). Abbiamo prospettato a Guerzoni
alcune possibili soluzioni
del contrasto, mirate a salvaguardare piu'
pienamente la delicata posizione
del richiedente asilo che si veda respinto per
dichiarata inammissibilita'
della domanda. Nella attuale formulazione del
testo unificato non e'
previsto alcun effetto sospensivo sul
respingimento della presentazione di
ricorso al TAR contro l'esito del pre-esame.
Per di piu' la domanda di
asilo potrebbe essere considerata
manifestamente infondata (e quindi non
ammissibile) sulla base di un inaccettabile
esame sommario "di merito",
operato da semplici funzionari di prefettura.
La nostra proposta mirava
quindi
a) ad una decisa delimitazione dei criteri per
la dichiarazione di
manifesta infondatezza (emendamento 7.21), con
l'esclusione di qualsiasi
esame di merito;
b) alla previsione di un intervento del
pretore per una riconsiderazione,
pre-respingimento, del verdetto del pre-esame
(emendamento 7.10);
c) alla previsione di un effetto sospensivo
del ricorso al TAR contro il
verdetto relativo al pre-esame (emendamento
7.11), necessario per i casi di
domanda presentata da stranieri gia'
irregolarmente presenti sul territorio
dello Stato.
Guerzoni ci ha fatto intendere che su questa
strada avremmo incontrato la
piena contrarieta' del Governo. Abbiamo allora
concordato, nell'ipotesi che
si verifichi effettivamente una chiusura di
questo genere, una linea
alternativa, da tradurre in un emendamento
(per esempio, al comma 4
dell'articolo 7), che faccia salvo il diritto
dello straniero di chiedere,
direttamente alla Commissione centrale per
l'asilo, l'adozione di un
provvedimento di impossibilita' temporanea di
rimpatrio, ex art.10
(attualmente un provvedimento del genere puo'
essere adottato solo a valle
dell'effettivo esame della domanda da parte
della Commissione; restano
quindi esclusi coloro la cui domanda sia
bocciata in sede di pre-esame).
Questa previsione consentirebbe la sospensione
del rimpatrio e, quindi,
l'esame di merito da parte del TAR sul ricorso
contro l'esito del
pre-esame. Non e' la soluzione ideale, ma
potrebbe salvare capre e cavoli.
Lascio a voi l'identificazione, in questa
vicenda, delle capre e dei cavoli.
Con l'auspicio, per citare uno dei massimi
esperti in Italia di diritto
d'asilo, che intemperie intestinali non
privino la commissione affari
costituzionali del prezioso apporto dei
firmatari dei nostri emendamenti,
vi porgo
cordiali saluti
sergio briguglio