Date: 9:24 AM 4/8/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione (2) e ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando le proposte sul regolamento inviatemi dalla Comunita' di S.Egidio.

Nei prossimi giorni riuniro' le varie proposte e vi sottoporro', per

approvazione immediata o silenzio-assenso, untesto da mandare a Guelfi.

Sollecito anche una vostra revisione del documento di Pittau e Melchionda

sulla programmazione dei flussi.

Riguardo al ddl asilo, infine, abbiamo deciso di chiedere un incontro,

possibilmente per la settimana successiva al 19/4, al nuovo sottosegretario

al ministero dell'interno, che seguira' la vicenda. Contiamo sul

coinvolgimento, in questo incontro di CIR e ACNUR (in via ufficiale o, se

non e' possibile, in via ufficiosa). In vista dell'incontro dovremmo

incontrarci (presso la Fed. Chiese Evangeliche) lunedi' 20/4 (da

confermare), possibilmente per definire una nota sintetica sulle varie

opzioni possibili in relazione al famigerato art.7.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Proposte sul regolamento di attuazione

 

            Condizione  di reciprocit

 

art.2 comma 2^: accertamento delle condizioni di reciprocit previste dalla

presente legge o dalle convenzioni internazionali;

Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato la condizione di reciprocit sarebbe

dalle legge implicitamente abrogata o completamente o limitatamente alle

persone fisiche; anche utilizzando la delega di cui all'art.47  il Governo

dovrebbe:

- abrogare esplicitamente l'intera condizione (art.16 preleggi);

-limitarla alle sole persone fisiche.

Proposte:

         - il Governo ha accolto l'o.d.g. e con questo ha gi aderito almeno

all'interpretazione minima secondo cui le persone fisiche sono sottratte

alla condizione di reciprocit, come gi opportunamente recepito anche

dalla circolare n.11/98 del Ministero dell'Interno;

         -se l'interpretazione pi estensiva non venisse accolta

(abrogazione esplicita dell'art.16 preleggi), nella riformulazione della

condizione dovrebbero essere escluse dalla reciprocit oltre le persone

fisiche anche i soci lavoratori delle cooperative e i soci delle societ di

persone (societ semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice);

         -secondo un'ulteriore interpretazione sarebbero subordinate alla

condizione di reciprocit solo le persone giuridiche costituite all'estero;

di conseguenza le societ di persone o di capitali costituite in Italia ne

sarebbero comunque escluse.

 

            Albi ed esercizio delle professioni

 

art. 35 comma 2^: autorizzazione all'esercizio delle professioni e

riconoscimento dei titoli abilitanti e iscrizione agli ordini professionali.

La norma deve essere intesa nel senso di disciplinare esclusivamente il

riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione conseguiti dagli

stranieri all'estero e quindi coloro che hanno conseguito il titolo in

Italia si devono considerare esonerati sia dalla procedura di

riconoscimento del titolo sia dalle quote di cui dall'art.3 comma 4^ per

l'iscrizione agli albi professionali e il conseguente esercizio della

professione.

 

            Obbligo di informazione alla rappresentanza diplomatica

 

 L'obbligo previsto all'art. 2 comma 6^ deve comunque essere escluso per:

         i dati riguardanti la salute alla luce delle norme previste dalla

L.675/96: il coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la

trasmissione dei dati sia subordinata al consenso scritto dell'interessato

se capace di intendere e di volere;

         al previo consenso dell'interessato va subordinata la trasmissione

dei dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell'o.d.g. del

Senato n.104, nei casi in cui l'informazione possa pregiudicare la

sicurezza personale dello straniero, in coerenza per altro con i divieti di

espulsione gi espressi al primo comma dell'art.17;

         sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si

configura non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari,

tutte ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma primo, ma anche:

n          quando la persona nel paese di destinazione possa, in conseguenza

delle informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati

dall'art.3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;

n          quando vengano sanzionati penalmente comportamenti che in Italia

costituiscono semplici  trasgressioni amministrative (come per il

provvedimento di espulsione);

n          quando le pene previste per i reati che sono oggetto della

comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalit di

esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

         Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche

nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

(art.14).

 

            Determinazione dei mezzi di sostentamento

 

La questione deve essere risolta con criteri analoghi sia per i mezzi

necessari alla concessione del permesso di soggiorno, sia per i rinnovi

successivi e per le condizioni da soddisfare per ottenere la carta di

soggiorno.

Per tutte queste ipotesi, in coerenza con l'o.d.g. approvato dalla

commissione Senato ed accolto dal Governo, la determinazione deve essere

operata :

         per quanto riguarda la misura dei mezzi sufficienti con il

riferimento all'importo dell'assegno sociale da considerarsi

alternativamente:

- sulla base dell'intero periodo di durata del permesso ( in questo senso

dovrebbero essere sempre possibili le compensazioni  tra i periodi);

- sulla base del reddito dell'ultimo periodo (per es. un trimestre) se la

stessa fonte di reddito ha  carattere di continuit e prosegue oltre il

termine di scadenza del permesso;

         per quanto riguarda le fonti dei mezzi tra queste vanno comprese:

- quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte

le forme previste dalle norme;

- quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel

caso ad es. dei soci delle    cooperative non lavoratori o delle

associazioni in partecipazione;

- sarebbe opportuno valutare anche la consistenza dei risparmi se derivanti

da precedenti attivit lavorative, anche se non svolte nell'ultimo periodo

di validit del permesso;

- quelle derivanti dalla disponibilit garantita da enti, associazioni o

cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti;

         per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi,

oltre naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla

documentazione attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti

previdenziali) sarebbe opportuno prevedere che costituisce titolo idoneo

anche il ricorso all'autorit giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di

esistenza di un rapporto di lavoro pregresso (sempre che l'eventuale

accoglimento consenta di raggiungere la misura dei mezzi gi indicata).

 

Per quanti sono regolarmente soggiornanti in Italia da pi di cinque anni

ma non hanno le condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la

prova dei mezzi di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe

essere ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che

attestano la presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli

enti che attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali

(principalmente vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni

primari.