Date: 9:24 AM 4/8/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione (2) e ddl asilo
Cari amici,
vi mando le proposte sul regolamento inviatemi
dalla Comunita' di S.Egidio.
Nei prossimi giorni riuniro' le varie proposte
e vi sottoporro', per
approvazione immediata o silenzio-assenso,
untesto da mandare a Guelfi.
Sollecito anche una vostra revisione del
documento di Pittau e Melchionda
sulla programmazione dei flussi.
Riguardo al ddl asilo, infine, abbiamo deciso
di chiedere un incontro,
possibilmente per la settimana successiva al
19/4, al nuovo sottosegretario
al ministero dell'interno, che seguira' la
vicenda. Contiamo sul
coinvolgimento, in questo incontro di CIR e
ACNUR (in via ufficiale o, se
non e' possibile, in via ufficiosa). In vista
dell'incontro dovremmo
incontrarci (presso la Fed. Chiese
Evangeliche) lunedi' 20/4 (da
confermare), possibilmente per definire una
nota sintetica sulle varie
opzioni possibili in relazione al famigerato
art.7.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Proposte sul regolamento di attuazione
Condizione di reciprocit
art.2 comma 2^: accertamento delle condizioni
di reciprocit previste dalla
presente legge o dalle convenzioni
internazionali;
Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato la
condizione di reciprocit sarebbe
dalle legge implicitamente abrogata o
completamente o limitatamente alle
persone fisiche; anche utilizzando la delega
di cui all'art.47 il Governo
dovrebbe:
- abrogare esplicitamente l'intera condizione
(art.16 preleggi);
-limitarla alle sole persone fisiche.
Proposte:
-
il Governo ha accolto l'o.d.g. e con questo ha gi aderito almeno
all'interpretazione minima secondo cui le
persone fisiche sono sottratte
alla condizione di reciprocit, come gi
opportunamente recepito anche
dalla circolare n.11/98 del Ministero
dell'Interno;
-se
l'interpretazione pi estensiva non venisse accolta
(abrogazione esplicita dell'art.16 preleggi),
nella riformulazione della
condizione dovrebbero essere escluse dalla
reciprocit oltre le persone
fisiche anche i soci lavoratori delle
cooperative e i soci delle societ di
persone (societ semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice);
-secondo
un'ulteriore interpretazione sarebbero subordinate alla
condizione di reciprocit solo le persone
giuridiche costituite all'estero;
di conseguenza le societ di persone o di
capitali costituite in Italia ne
sarebbero comunque escluse.
Albi
ed esercizio delle professioni
art. 35 comma 2^: autorizzazione all'esercizio
delle professioni e
riconoscimento dei titoli abilitanti e
iscrizione agli ordini professionali.
La norma deve essere intesa nel senso di
disciplinare esclusivamente il
riconoscimento dei titoli abilitanti alla
professione conseguiti dagli
stranieri all'estero e quindi coloro che hanno
conseguito il titolo in
Italia si devono considerare esonerati sia
dalla procedura di
riconoscimento del titolo sia dalle quote di
cui dall'art.3 comma 4^ per
l'iscrizione agli albi professionali e il
conseguente esercizio della
professione.
Obbligo
di informazione alla rappresentanza diplomatica
L'obbligo previsto all'art. 2 comma 6^ deve comunque essere
escluso per:
i
dati riguardanti la salute alla luce delle norme previste dalla
L.675/96: il coordinamento tra le norme va
quindi attuato prevedendo che la
trasmissione dei dati sia subordinata al
consenso scritto dell'interessato
se capace di intendere e di volere;
al
previo consenso dell'interessato va subordinata la trasmissione
dei dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98
sulla base dell'o.d.g. del
Senato n.104, nei casi in cui l'informazione
possa pregiudicare la
sicurezza personale dello straniero, in
coerenza per altro con i divieti di
espulsione gi espressi al primo comma
dell'art.17;
sarebbe
opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si
configura non solo nei casi di minaccia alla
vita propria e dei familiari,
tutte ipotesi certamente ricomprese all'art.17
comma primo, ma anche:
n quando
la persona nel paese di destinazione possa, in conseguenza
delle informazioni trasmesse, essere
sottoposto ai trattamenti vietati
dall'art.3 della convenzione europea dei
diritti dell'uomo;
n quando
vengano sanzionati penalmente comportamenti che in Italia
costituiscono semplici trasgressioni amministrative (come per
il
provvedimento di espulsione);
n quando
le pene previste per i reati che sono oggetto della
comunicazione dei dati non siano, nelle misure
e nelle modalit di
esecuzione, proporzionate a quelle previste in
Italia.
Le
ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche
nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
(art.14).
Determinazione
dei mezzi di sostentamento
La questione deve essere risolta con criteri
analoghi sia per i mezzi
necessari alla concessione del permesso di
soggiorno, sia per i rinnovi
successivi e per le condizioni da soddisfare
per ottenere la carta di
soggiorno.
Per tutte queste ipotesi, in coerenza con
l'o.d.g. approvato dalla
commissione Senato ed accolto dal Governo, la
determinazione deve essere
operata :
per
quanto riguarda la misura dei mezzi sufficienti con il
riferimento all'importo dell'assegno sociale
da considerarsi
alternativamente:
- sulla base dell'intero periodo di durata del
permesso ( in questo senso
dovrebbero essere sempre possibili le
compensazioni tra i periodi);
- sulla base del reddito dell'ultimo periodo
(per es. un trimestre) se la
stessa fonte di reddito ha carattere di continuit e prosegue
oltre il
termine di scadenza del permesso;
per
quanto riguarda le fonti dei mezzi tra queste vanno comprese:
- quelle costituite da reddito da lavoro,
dipendente o autonomo, in tutte
le forme previste dalle norme;
- quelle costituite dalla distribuzione di
utili delle quote sociali nel
caso ad es. dei soci delle cooperative non lavoratori
o delle
associazioni in partecipazione;
- sarebbe opportuno valutare anche la
consistenza dei risparmi se derivanti
da precedenti attivit lavorative, anche se
non svolte nell'ultimo periodo
di validit del permesso;
- quelle derivanti dalla disponibilit
garantita da enti, associazioni o
cittadini italiani o stranieri regolarmente
residenti;
per
quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi,
oltre naturalmente alle dichiarazioni rese a
fini fiscali o alla
documentazione attestante la retribuzione
(prospetti paga e/o versamenti
previdenziali) sarebbe opportuno prevedere che
costituisce titolo idoneo
anche il ricorso all'autorit giudiziaria
finalizzato alla dichiarazione di
esistenza di un rapporto di lavoro pregresso
(sempre che l'eventuale
accoglimento consenta di raggiungere la misura
dei mezzi gi indicata).
Per quanti sono regolarmente soggiornanti in
Italia da pi di cinque anni
ma non hanno le condizioni di reddito
sufficienti ad ottenere la carta, la
prova dei mezzi di sussistenza idonei al
rinnovo del permesso dovrebbe
essere ragionevolmente facilitata includendo
tra le dichiarazioni che
attestano la presenza dei mezzi anche quelle
delle associazioni o degli
enti che attestano che la persona usufruisce
di servizi essenziali
(principalmente vitto e alloggio) finalizzati
ad assicurarne i bisogni
primari.