Date: 10:09 AM 4/15/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando il testo del documento sul regolamento, aggiornato in base ai

suggerimenti preparati dalla Comunita' di S. Egidio. Vorremmo mandarlo a

Guelfi entro domani. Vale quindi il meccanismo del silenzio-assenso (almeno

per le associazioni che hanno preso parte alla discussione a riguardo).

Vi mando anche una bozza di documento su come impostare, in modo semplice,

una valutazione delle dimensioni del bacino di irregolarita' in Italia e

delle sue principali caratteristiche. Non l'ho riletto; potrebbero quindi

esserci marchiani errori. Vi invito ad esaminarlo ed a farmi avere

suggerimenti e critiche.

Invito anche a rendere di dominio pubblico qualunque forma di

coinvolgimento nel dibattito con il Governo. Troverei francamente irritante

che, mentre le associazioni nel loro complesso si consumano in un lavoro

faticosissimo di confronto, finalizzato alla definizione di proposte comuni

e solide, qualche soggetto gestisse una propria trattativa privata col

Governo. Lo troverei addirittura devastante se emergesse che i contenuti di

questa trattativa sono del tutto difformi da quanto si e' maturato insieme

finora.

 

Cordiali saluti,

sergio briguglio

 

 

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(11/4/1998)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO (I PARTE)

 

 

1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).

 

- Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato, accettato dal Governo, la condizione

di reciprocit sarebbe dalle legge implicitamente abrogata (completamente o

limitatamente alle persone fisiche); anche utilizzando la delega di cui

all'art.47  il Governo dovrebbe:

a) abrogare esplicitamente l'intera condizione (art.16 preleggi);

b) limitarla alle sole persone fisiche.

L'interpretazione minima, secondo cui le persone fisiche sono sottratte

alla condizione di reciprocit, e' gia' stata opportunamente recepita dalla

circolare n.11/98 del Ministero dell'interno. Se l'interpretazione pi

estensiva non venisse accolta (abrogazione esplicita dell'articolo 16 delle

Preleggi), nella riformulazione della condizione dovrebbero essere escluse

dalla reciprocit, oltre alle persone fisiche, anche i soci lavoratori

delle cooperative e i soci delle societ di persone (societ semplici, in

nome collettivo e in accomandita semplice). In alternativa, potrebbero

essere subordinate alla condizione di reciprocit solo le persone

giuridiche costituite all'estero; di conseguenza le societ di persone o di

capitali costituite in Italia dovrebbero esserne comunque escluse.

 

 

2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche (art.2, co.6).

 

- L'obbligo deve comunque essere opportunamente delimitato per i dati

riguardanti la salute, alla luce delle norme previste dalla L.675/96: il

coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la trasmissione

dei dati sia subordinata al consenso scritto dell'interessato se capace di

intendere e di volere.

 

- Al previo consenso dell'interessato va subordinata la trasmissione dei

dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell'o.d.g. del

Senato n.104, nei casi in cui l'informazione possa pregiudicare la

sicurezza personale dello straniero, in coerenza con i divieti di

espulsione gi espressi al primo comma dell'art.17.

 

- Sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si configura

non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari, tutte

ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma primo, ma anche:

a) quando la persona nel paese di appartenenza possa, in conseguenza delle

informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati dall'art.3

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) quando nel paese di appartenenza vengano sanzionati penalmente

comportamenti che in Italia costituiscono semplici  trasgressioni

amministrative (come in alcuni dei casi in cui si applica il provvedimento

di espulsione);

c)         quando le pene previste per i reati che sono oggetto della

comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalit di

esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

d)         Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche

nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

(art.14).

 

 

3) Requisiti per il rilascio dei visti di ingresso (art.4).

 

- Coerentemente con l'emendamento apportato, in sede di approvazione

parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il regolamento non deve porre

ulteriori condizioni restrittive al rilascio dei visti di ingresso,

rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto dalla legge. Deve invece

esplicitamente riportare gli adempimenti e le formalita' che e' necessario

rispettare ai fini del rilascio.

 

- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato accolto dal Governo, il requisito

di disponibilita' di mezzi di sostentamento, all'infuori dei casi in cui e'

esplicitamente previsto dalla legge (es.: ingresso per lavoro autonomo),

non deve costituire impedimento all'ingresso nell'ambito delle quote

programmate per lavoro. In particolare, non deve essere vanificato il

canale di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di

sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione di requisiti relativi alla

disponibilita' di mezzi per l'ingresso di lavoratori in cerca di

occupazione renderebbe impossibile l'utilizzazione di questa esplicita

previsione della legge, che costituisce la piu' rilevante innovazione

apportata dalla riforma. Tale imposizione, per altro, non e' richiesta

dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che, come si

evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia alla discrezione di ciascuna

Parte contraente la definizione dei requisiti per l'ingresso finalizzato a

un soggiorno di lunga durata (limitandosi a escludere che, in assenza dei

requisiti uniformi - inclusi quelli relativi ai mezzi di sostentamento -

previsti per l'ingresso finalizzato al sogggiorno di breve durata, lo

straniero possa godere del diritto di libera circolazione nel territorio

delle altre Parti).

 

 

4) Modalita' di dimostrazione della disponibilita' di mezzi di

sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).

 

- Deve essere evitato il rischio che i controlli alla frontiera in

relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento risultino piu'

severi di quelli effettuati in sede di rilascio del visto. Un respingimento

motivato da un esito negativo di tali controlli si traduce infatti in un

danno grave per lo straniero privo di mezzi (che ha comunque sostenuto le

spese per il viaggio). Il controllo deve essere effettuato dall'autorita'

diplomatica o consolare italiana, sulla base di criteri esplicitamente

definiti dal regolamento e dalle direttive el ministro dell'interno di cui

all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in frontiera, se realmente

necessari, devono avvenire con modalita' certe definite dal regolamento,

che escludano qualunque rischio di valutazione discrezionale da parte della

polizia di frontiera.

 

 

5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- Il regolamento non deve introdurre condizioni restrittive per il rilascio

dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente

contemplati dalla legge. Deve invece definire le modalita' di dimostrazione

dei requisiti fissati dalla legge.

 

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3

dell'articolo 5, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale

importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo

determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso

comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con il

disposto del comma 7 dell'articolo 20 e dell'articolo 8 della Convenzione

OIL n.143).

 

- E' assolutamente necessario che non vengano introdotti dal regolamento

permessi spurii, non contemplati ne' richiesti dalla legge, in relazione

alle condizioni contingenti in cui si trovi il titolare di permesso di

soggiorno per lavoro subordinato (permesso "per iscrizione nelle liste di

collocamento", permesso per "perfezionamento della pratica di assunzione" e

simili). La legge (articolo 20, comma 7) chiarisce che anche in situazioni

transitorie di questo genere il lavoratore resta in possesso del permesso

originario, la cui durata deve essere eventualmente prorogata. Disposizioni

diverse provocherebbero, con l'attribuzione di permessi "deboli", una

diminuzione del patrimonio di diritti del titolare di un permesso per

lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di intraprendere attivita' di

lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un illegittimo aggravio delle sue

condizioni.

 

- Devono anche essere esplicitamente definite le speciali modalita' di

rilascio dei permessi relativi a soggiorni di breve durata per motivi di

turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per

l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, ed ai soggiorni in case di

cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. E'

opportuno anche che siano definiti requisiti e modalita' di rilascio per i

permessi relativi a soggiorni per motivi religiosi, di residenza elettiva,

di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di

affari, di missione, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato,

di visita a familiari. In relazione a quest'ultimo permesso, in

particolare, e' necessario che si tenga presente come tale tipo di

soggiorno consenta di tutelare, sia pure in misura ridotta, il diritto

all'unita' familiare, nei casi in cui lo straniero non sia in grado di

procedere al ricongiungimento familiare. E' bene quindi che, nella

definizione dei requisiti, si tenga conto delle limitate disponibilita' di

reddito dei potenziali fruitori.

 

 

6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta

la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti,

la misura di tali mezzi deve essere determinata, in coerenza con l'o.d.g.

approvato dalla commissione Senato ed accolto dal Governo, con riferimento

all'importo dell'assegno sociale. I mezzi di sostentamento devono inoltre

essere calcolati sulla base dell'intero periodo di durata del permesso (in

questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni  tra i

periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla

base del reddito prevedibile, quaora la fonte di reddito abbia  carattere

di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In

particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro

subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di

una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito

maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito)

anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

 

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte

le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel

caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle

associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni

o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

 

- Per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi, oltre

naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla documentazione

attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti previdenziali) e'

necessario che il regolamento contempli esplicitamente la possibilita' di

dichiarazione (autocertificazione) relativa allo svolgimento di attivita'

lavorativa, in modo tale da consentire il rinnovo anche nei casi in cui il

lavoratore sia costretto a lavorare in nero (ferma restandola possibilita'

per l'autorita' competente di perseguire le infrazioni e i reati che in tal

modo dovessero emergere). In alternativa si potrebbe prevedere - piu'

debolmente - che costituisca titolo idoneo il ricorso all'autorit

giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di esistenza di un rapporto di

lavoro pregresso (sempre che l'eventuale accoglimento consenta di

raggiungere la misura dei mezzi gi indicata). Per coloro che sono

regolarmente soggiornanti in Italia da pi di cinque anni ma non hanno le

condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la prova dei mezzi

di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe essere poi

ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che attestano la

presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli enti che

attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali (principalmente

vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni primari.

 

 

7) Conversione dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- In base al disposto del comma 9 dell'art.5, devono essere definiti i

requisiti per il rilascio di altro permesso, quando debba essere negato il

permesso originariamente detenuto.

 

- Coerentemente con la stessa disposizione, e' necessario che il

regolamento definisca le condizioni per la conversione del permesso di

soggiorno in corso di validita' (cioe' anche al di fuori della fase di

richiesta di rilascio o di rinnovo) in permesso ad altro titolo. Sarebbe

inaccettabile infatti che della conversione "di fatto " prevista dal comma

9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli stranieri che non abbiano

piu' titolo a soggiornare per i motivi originari, e solo in sede di rinnovo.

 

- In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, devono essere

definite le modalita' per la conversione del permesso per studio in

permesso per lavoro.

 

 

8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno (art.7).

 

- Devono essere definiti esplicitamente i requisiti e corrispondenti

modalita' di accertamento in relazione alla disponibilita' di mezzi di

sostentamento, ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Si applicano

anche a questo caso le indicazioni riportate al punto 6) riguardo alla

possibilita' di autocertificazione di attivita' lavorativa e alla

equivalente rilevanza dei redditi maturati e di quelli in via di

maturazione (attivita' lavorative concluse e attivita' in corso). E' bene

che il regolamento specifichi, coerentemente con l'impegno assunto dal

Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i familiari per i quali deve essere

garantito il sostentamento sono quelli a carico del richiedente. E'

opportuno, in ogni caso, coerentemente con l'invito contenuto nell'o.d.g.

4, accolto dal Governo, che alla considerazione dei requisiti reddituali si

anteponga quella del comportamento rispettoso della legge da parte dello

straniero interessato.

 

- Deve essere esplicitamente definito l'elenco dei permessi di soggiorno

(per i quali sia previsto un numero indeterminato di rinnovi) la cui

titolarita' consente di richiedere il rilascio della carta di soggiorno.

Coerentemente con la formulazione dell'articolo 7, comma 1, deve essere

anche chiarito che la titolarita' di un siffatto permesso e' richiesta solo

al momento della presentazione della richiesta, e non per tutti i cinque

anni di soggiono regolare pregresso.

 

- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato, accolto dal Governo, deve essere

escluso che condanne a pene di entita' irrilevante possano incidere sul

rilascio o sul mantenimento della carta di soggiorno, soprattutto quando si

tratti di condanne non definitive. A piu' forte ragione questa indicazione

deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a giudizio.

 

 

9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).

 

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 17, commi 1 (principio di non

refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e dell'articolo 29, comma 3

(deroga, a tutela del diritto del minore, alle disposizioni su ingresso e

soggiorno), e' necessario che sia assicurata dal regolamento la

possibilita', per lo straniero sottoposto a provvedimento di respingimento,

di accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera (la cui

istituzione andrebbe coordinata con le disposizioni contenute nel ddl sul

diritto d'asilo, attualmente in discussione al Senato).

 

- E' altresi' necessario, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo

accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il regolamento preveda le modalita'

di prestazione di assistenza, in tali centri o servizi, da parte di

organismi di tutela dei diritti dell'uomo, anche per consentire a tali

organismi di segnalare all'amministrazione, ove necessario, l'opportunita'

di dar luogo all'applicazione delle suddette disposizioni degli articoli 17

e 29.

 

 

10) Misure alternative all'espulsione (art.11).

 

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 109,

dovrebbe essere prevista la possibilita' di adottare sanzioni alternative

all'espulsione (ad esempio, un'ammenda) quando, non ricorrendo alcuna delle

ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera c), e al comma 4, lettera

a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello

straniero, ovvero quando lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a

quelle previste all'articolo 21, comma 1.

 

 

11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).

 

- Deve essere previsto esplicitamente che, nei casi in cui la decisione sul

ricorso avverso il provvedimento di espulsione non sia adottata dal pretore

entro i previsti dieci giorni, l'allontanamento dello straniero ricorrente

sia automaticamente sospeso.

 

 

12) Autorizzazione al reingresso in Italia per lo straniero espulso (art.11).

 

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 26, deve essere previsto

esplicitamente che, salvo che ostino gravi motivi di ordine pubblico o di

sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al reingresso anticipato dello

straniero espulso sia di norma concessa per consentire il ricongiungimento

con familiare italiano o comunitario o straniero avente diritto a

richiederlo.

 

 

13) Trattenimento nei centri di permanenza temporanea di stranieri gia'

presenti in italia alla data di entrata in vigore della legge (artt.11,

co.15).

 

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 107

del Senato, deve essere chiarito che, per stranieri che dimostrino di

essere giunti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge,

il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea

e' adottato solo qualora sussistano gravi motivi.

 

 

14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12, 17 e 29).

 

- E' necessario che il regolamento preveda esplicitamente il rilascio di un

permesso di soggiorno agli stranieri che ne siano privi e che rientrino

nelle categorie per le quali non si puo' o non si deve procedere ad

espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra' essere di durata

corrispondente alla circostanza che da' luogo alla condizione di non

espellibilita': dovra' cioe' essere un permesso di lunga durata nei casi in

cui la condizione sia permanente (ad esempio, relazioni di parentela con

cittadini italiani); dovra' inoltre consentire al titolare di provvedere

lecitamente al proprio sostentamento.

 

- Deve anche essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno

temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il

trattenimento nei centri di cui all'articolo 12 senza che sia stato

eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso,

il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al

proprio sostentamento.

 

 

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(Sergio Briguglio 12/4/1998)

 

SCHEMA DI RELAZIONE SUL FENOMENO DELL'IRREGOLARITA'

 

 

1) Rilevamento dati e stima del bacino di irregolarita'

 

- Dati relativi alle nuove presenze irregolari per anno presso strutture di

volontariato: centri ascolto, centri accoglienza, mense, ambulatori, asili.

Cautela nell'analisi dei dati:

a) la fruizione dei servizi di un ambulatorio o l'iscrizione di un bambino

a un asilo possono rendersi necessarie a valle di una presenza prolungata

in Italia; la prima utilizzazione della mensa o dei centri di ascolto o di

accoglienza, invece, non e' significativamente ritardata rispetto

all'ingresso.

b) il flusso di utenti puo' essere significativamente alterato dalla

variazione dei servizi offerti o del modo di offrirli.

 

- Confronto con i dati relativi all'emersione dall'irregolarita' in

occasione di precedenti sanatorie. A partire dai dati relativi a ciascun

tipo di struttura(1),

 

n1 = nuovi utenti irregolari negli anni intecorsi(2) tra sanatoria della

legge 943(3) e sanatoria Martelli(4)

 

n2 = nuovi utenti irregolari negli anni intecorsi tra sanatoria Martelli e

sanatoria Dini(5)

 

n3 = nuovi utenti irregolari negli anni trascorsi dalla sanatoria Dini

 

definiamo(6)

 

N1 = sanati Legge Martelli = irregolari presenti al 31/12/1989

 

N2A = sanati Decreto Dini

 

N2B = irregolari presenti al 19/11/1995 non sanati (lavoratori autonomi,

saltuari e informali(7))

 

N2AF = sanati per motivi familiari Decreto Dini

 

N2AS = sanati per lavoro subordinato Decreto Dini(8)

 

N2ASA = sanati per lavoro subordinato con assunzione Decreto Dini

 

N2ASP = sanati per lavoro subordinato pregresso Decreto Dini(9)

 

N3 = nuovi ingressi a partire dal 19/11/1995

 

N = irregolari attualmente presenti

 

NA = irregolari attualmente presenti sanabili in base ai criteri del

Decreto Dini (lavoratori subordinati, familiari)

 

NB = irregolari attualmente presenti non sanabili in base ai criteri del

Decreto Dini (autonomi, saltuari e informali).

 

Sara', in prima approssimazione:

 

N2B = N1 * n2 / n1 - N2A

 

N3 = N1 * n3 / n1

 

N = N2B + N3

 

NA = N * N2A / (N2A + N2B)

 

NB = N - NA.

 

avendo trascurato le uscite dal territorio nazionale. La dispersione dei

valori cosi' ottenuti dalle varie strutture di volontariato consentono di

dare anche una valutazione dell'incertezza della stima.

 

 

2) Composizione del bacino per genesi e per tipologia di soggiorno

 

- Genesi:

a) ingressi clandestini;

b) prolungamenti irregolari di soggiorno regolare turistico (in esenzione

dall'obbligo di richiesta di permesso);

c) mancato rinnovo del permesso.

La quota relativa al mancato rinnovo puo' essere calcolata esattamente dai

dati del Ministero dell'interno. La ripartizione della quota rimanente

(stimata) tra clandestini e irregolari puo' essere effettuata in base ai

dati raccolti dalle strutture di volontariato(10) (a condizione che il

rapporto struttura-straniero sia di fiducia).

 

- Tipologia di soggiorno:

a) lavoro subordinato (visibili - es.: dipendenti da imprese - o invisibili

- es.: collaboratori familiari);

b) motivi familiari;

c) lavoro autonomo, lavoro saltuario, lavori informali (es.: lavavetri);

d) studio.

 

a) La quota relativa al lavoro subordinato (NAS) puo' essere stimata

assumendo che le proporzioni "famiglia"/"lavoro subordinato" all'interno

della porzione di irregolarita' sanabile con i criteri del Decreto Dini non

sia variata rispetto al 1995. Sara' cioe'

 

NAS = NA * N2AS / N2A.

 

Puo' essere opportuno distinguere, tra i lavoratori dipendenti, quelli in

relazione ai quali possano di fatto essere eseguite ispezioni (es.:

dipendenti da imprese) da quelli che sfuggono a ogni possibile controllo

(es.: lavoratori adibiti a servizi di cura, collaborazione familiare e

simili). Il numero dei primi puo' essere stimato sulla base dei dati

relativi alle ispezioni effettuate dal Ministero del lavoro, assumendo che

il campione ispezionato sia sufficientemente rappresentativo. Dalle

ispezioni emergeranno tre categorie: lavoratori stranieri completamente in

regola (NR), lavoratori regolarmente soggiornanti ma occupati in nero (NN),

lavoratori completamente irregolari (NI). Essendo noto il numero

complessivo (NR_CONTR) dei lavoratori stranieri completamente in regola in

Italia (nei settori controllabi con ispezione), e' possibile stimare, in

proporzione, il numero totale, NAS_CONTR, di lavoratori completamente

irregolari (in quegli stessi settori controllabili - es.: imprese):

 

NAS_CONTR = NI * NR_CONTR / NR.

 

Sottraendo questo numero alla quota totale NAS relativa al lavoro

subordinato, e' possibile stimare il numero dei lavoratori "non

controllabili" (es.: collaboratori familiari), NAS_NON_CONTR:

 

NAS_NON_CONTR = NAS - NAS_CONTR

 

b) La quota degli irregolari presenti per motivi di famiglia (NAF) e'

valutabile, sulla base delle stesse assunzioni che hanno consentito di

stimare la quota di lavoratori subordinati, come

 

NAF = NA - NAS.

 

c) Il numero complessivo di lavoratori autonomi, saltuari e informali (non

distinguibili tra di loro) e' dato dal valore NB, gia' stimato sopra:

 

NB = N - NA.

 

d) La quota relativa alla categoria "studio", NST, (irrilevante sul piano

numerico, e quindi oscurata dagli errori che gravano sulle valutazioni

effettuate per le altre categorie) puo' essere valutata, con buona

approssimazione, assumendo che tutti gli studenti diventati irregolari

prima del 19/11/1995 siano riusciti a sanarsi in virtu' del Decreto Dini.

Il numero di mancati rinnovi (MR) del permesso per motivi di studio dal

19/11/1995 a oggi puo' essere calcolato come

 

MR = N95 + IST - N98

 

dove N95 e N98 sono rispettivamente il numero di permessi per studio al

19/11/1995 e alla data odierna, e IST e' in numero di ingressi regolari per

studio tra le due date. I mancati rinnovi includono (escludendo rientri in

patria prima del conseguimento della laurea) i laureati (L) nello stesso

periodo che non rientrino nella quota (S) di coloro che ha proseguito gli

studi (specializzazione, dottorato, etc.) e quanti siano finiti in

condizioni irregolari. Sara' quindi NST = MR - (L - S), ovvero

 

NST = N95 + IST - N98 - L + S.

 

 

3) Misure per la regolarizzazione

 

... (da completare) ...

 

NOTE:

(1) Si noti che ciascuna "struttura campione" dovrebbe limitarsi a fornire

i dati n1, n2, n3, e l'assicurazione che i canali di accesso degli

irregolari alla struttura stessa non sono variati negli anni (per esempio

per il mutamento di indirizzi o di capacita' di accoglienza).

(2) In mancanza dei dati completi dal 1986 al 1989, e' possibile, in prima

approssimazione estrapolare, ad esempio, il dato relativo al solo anno

1989, triplicandolo.

(3) 30/12/1986.

(4) 31/12/1989.

(5) 19/11/1995.

(6) Le quantita' in carattere maiuscolo, quando non sono incognite da

calcolare, sono desumibili, ad esempio, dal Dossier Statistico della

Caritas.

(7) Es.: lavavetri.

(8) Sara' evidentemente N2A = N2AF + N2AS.

(9) Sara' evidentemente N2AS = N2ASA + N2ASP.

(10) A questo fine le strutture intervistate dovrebbero fornire i dati sui

nuovi accessi diversificandoli per tipo di ingresso in Italia.