Date: 10:09 AM 4/15/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo del documento sul
regolamento, aggiornato in base ai
suggerimenti preparati dalla Comunita' di S.
Egidio. Vorremmo mandarlo a
Guelfi entro domani. Vale quindi il meccanismo
del silenzio-assenso (almeno
per le associazioni che hanno preso parte alla
discussione a riguardo).
Vi mando anche una bozza di documento su come
impostare, in modo semplice,
una valutazione delle dimensioni del bacino di
irregolarita' in Italia e
delle sue principali caratteristiche. Non l'ho
riletto; potrebbero quindi
esserci marchiani errori. Vi invito ad
esaminarlo ed a farmi avere
suggerimenti e critiche.
Invito anche a rendere di dominio pubblico
qualunque forma di
coinvolgimento nel dibattito con il Governo.
Troverei francamente irritante
che, mentre le associazioni nel loro complesso
si consumano in un lavoro
faticosissimo di confronto, finalizzato alla
definizione di proposte comuni
e solide, qualche soggetto gestisse una
propria trattativa privata col
Governo. Lo troverei addirittura devastante se
emergesse che i contenuti di
questa trattativa sono del tutto difformi da
quanto si e' maturato insieme
finora.
Cordiali saluti,
sergio briguglio
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(11/4/1998)
PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL
REGOLAMENTO (I PARTE)
1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).
- Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato, accettato
dal Governo, la condizione
di reciprocit sarebbe dalle legge
implicitamente abrogata (completamente o
limitatamente alle persone fisiche); anche
utilizzando la delega di cui
all'art.47 il Governo dovrebbe:
a) abrogare esplicitamente l'intera condizione
(art.16 preleggi);
b) limitarla alle sole persone fisiche.
L'interpretazione minima, secondo cui le
persone fisiche sono sottratte
alla condizione di reciprocit, e' gia' stata
opportunamente recepita dalla
circolare n.11/98 del Ministero dell'interno.
Se l'interpretazione pi
estensiva non venisse accolta (abrogazione
esplicita dell'articolo 16 delle
Preleggi), nella riformulazione della
condizione dovrebbero essere escluse
dalla reciprocit, oltre alle persone fisiche,
anche i soci lavoratori
delle cooperative e i soci delle societ di
persone (societ semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice). In
alternativa, potrebbero
essere subordinate alla condizione di
reciprocit solo le persone
giuridiche costituite all'estero; di
conseguenza le societ di persone o di
capitali costituite in Italia dovrebbero
esserne comunque escluse.
2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche
(art.2, co.6).
- L'obbligo deve comunque essere
opportunamente delimitato per i dati
riguardanti la salute, alla luce delle norme
previste dalla L.675/96: il
coordinamento tra le norme va quindi attuato
prevedendo che la trasmissione
dei dati sia subordinata al consenso scritto
dell'interessato se capace di
intendere e di volere.
- Al previo consenso dell'interessato va
subordinata la trasmissione dei
dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98
sulla base dell'o.d.g. del
Senato n.104, nei casi in cui l'informazione
possa pregiudicare la
sicurezza personale dello straniero, in
coerenza con i divieti di
espulsione gi espressi al primo comma
dell'art.17.
- Sarebbe opportuno specificare che la
minaccia alla sicurezza si configura
non solo nei casi di minaccia alla vita
propria e dei familiari, tutte
ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma
primo, ma anche:
a) quando la persona nel paese di appartenenza
possa, in conseguenza delle
informazioni trasmesse, essere sottoposto ai
trattamenti vietati dall'art.3
della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo;
b) quando nel paese di appartenenza vengano
sanzionati penalmente
comportamenti che in Italia costituiscono
semplici trasgressioni
amministrative (come in alcuni dei casi in cui
si applica il provvedimento
di espulsione);
c) quando
le pene previste per i reati che sono oggetto della
comunicazione dei dati non siano, nelle misure
e nelle modalit di
esecuzione, proporzionate a quelle previste in
Italia.
d) Le
ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche
nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
(art.14).
3) Requisiti per il rilascio dei visti di
ingresso (art.4).
- Coerentemente con l'emendamento apportato,
in sede di approvazione
parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il
regolamento non deve porre
ulteriori condizioni restrittive al rilascio
dei visti di ingresso,
rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto
dalla legge. Deve invece
esplicitamente riportare gli adempimenti e le
formalita' che e' necessario
rispettare ai fini del rilascio.
- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato
accolto dal Governo, il requisito
di disponibilita' di mezzi di sostentamento,
all'infuori dei casi in cui e'
esplicitamente previsto dalla legge (es.:
ingresso per lavoro autonomo),
non deve costituire impedimento all'ingresso
nell'ambito delle quote
programmate per lavoro. In particolare, non
deve essere vanificato il
canale di ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro in assenza di
sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione
di requisiti relativi alla
disponibilita' di mezzi per l'ingresso di
lavoratori in cerca di
occupazione renderebbe impossibile
l'utilizzazione di questa esplicita
previsione della legge, che costituisce la
piu' rilevante innovazione
apportata dalla riforma. Tale imposizione, per
altro, non e' richiesta
dalla Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen, che, come si
evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia
alla discrezione di ciascuna
Parte contraente la definizione dei requisiti
per l'ingresso finalizzato a
un soggiorno di lunga durata (limitandosi a
escludere che, in assenza dei
requisiti uniformi - inclusi quelli relativi
ai mezzi di sostentamento -
previsti per l'ingresso finalizzato al
sogggiorno di breve durata, lo
straniero possa godere del diritto di libera
circolazione nel territorio
delle altre Parti).
4) Modalita' di dimostrazione della
disponibilita' di mezzi di
sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).
- Deve essere evitato il rischio che i
controlli alla frontiera in
relazione alla disponibilita' di mezzi di
sostentamento risultino piu'
severi di quelli effettuati in sede di
rilascio del visto. Un respingimento
motivato da un esito negativo di tali
controlli si traduce infatti in un
danno grave per lo straniero privo di mezzi
(che ha comunque sostenuto le
spese per il viaggio). Il controllo deve
essere effettuato dall'autorita'
diplomatica o consolare italiana, sulla base
di criteri esplicitamente
definiti dal regolamento e dalle direttive el
ministro dell'interno di cui
all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in
frontiera, se realmente
necessari, devono avvenire con modalita' certe
definite dal regolamento,
che escludano qualunque rischio di valutazione
discrezionale da parte della
polizia di frontiera.
5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).
- Il regolamento non deve introdurre
condizioni restrittive per il rilascio
dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di
permesso esplicitamente
contemplati dalla legge. Deve invece definire
le modalita' di dimostrazione
dei requisiti fissati dalla legge.
- Deve essere definita, coerentemente con il
disposto del comma 3
dell'articolo 5, la durata di ciascun
permesso. E' di fondamentale
importanza che la durata del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
non sia legata alla durata dell'eventuale
rapporto di lavoro a tempo
determinato. In tal caso, infatti, la
conclusione del rapporto stesso
comporterebbe la contemporanea scadenza del
permesso, in contrasto con il
disposto del comma 7 dell'articolo 20 e
dell'articolo 8 della Convenzione
OIL n.143).
- E' assolutamente necessario che non vengano
introdotti dal regolamento
permessi spurii, non contemplati ne' richiesti
dalla legge, in relazione
alle condizioni contingenti in cui si trovi il
titolare di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (permesso
"per iscrizione nelle liste di
collocamento", permesso per
"perfezionamento della pratica di assunzione" e
simili). La legge (articolo 20, comma 7)
chiarisce che anche in situazioni
transitorie di questo genere il lavoratore
resta in possesso del permesso
originario, la cui durata deve essere
eventualmente prorogata. Disposizioni
diverse provocherebbero, con l'attribuzione di
permessi "deboli", una
diminuzione del patrimonio di diritti del
titolare di un permesso per
lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di
intraprendere attivita' di
lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un
illegittimo aggravio delle sue
condizioni.
- Devono anche essere esplicitamente definite
le speciali modalita' di
rilascio dei permessi relativi a soggiorni di
breve durata per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di
emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto, ed ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. E'
opportuno anche che siano definiti requisiti e
modalita' di rilascio per i
permessi relativi a soggiorni per motivi
religiosi, di residenza elettiva,
di attesa dell'acquisto o del riacquisto della
cittadinanza italiana, di
affari, di missione, di transito, di attesa di
emigrazione in altro Stato,
di visita a familiari. In relazione a
quest'ultimo permesso, in
particolare, e' necessario che si tenga
presente come tale tipo di
soggiorno consenta di tutelare, sia pure in
misura ridotta, il diritto
all'unita' familiare, nei casi in cui lo
straniero non sia in grado di
procedere al ricongiungimento familiare. E'
bene quindi che, nella
definizione dei requisiti, si tenga conto
delle limitate disponibilita' di
reddito dei potenziali fruitori.
6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).
- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del
permesso, debba essere richiesta
la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di
sostentamento sufficienti,
la misura di tali mezzi deve essere
determinata, in coerenza con l'o.d.g.
approvato dalla commissione Senato ed accolto
dal Governo, con riferimento
all'importo dell'assegno sociale. I mezzi di
sostentamento devono inoltre
essere calcolati sulla base dell'intero
periodo di durata del permesso (in
questo senso dovranno essere sempre possibili
compensazioni tra i
periodi), o, se questo risulta piu'
vantaggioso per l'interessato, sulla
base del reddito prevedibile, quaora la fonte
di reddito abbia carattere
di continuita' e prosegua oltre il termine di
scadenza del permesso. In
particolare, quindi, per lo straniero che
abbia svolto attivita' di lavoro
subordinato, devono essere considerate valide
tanto la certificazione di
una attivita' lavorativa di congrua durata
complessiva conclusa (reddito
maturato), quanto quella di attivita' in corso
(prospettiva di reddito)
anche in assenza di rilevanti redditi maturati
in passato.
- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra
queste vanno comprese:
a) quelle costituite da reddito da lavoro,
dipendente o autonomo, in tutte
le forme previste dalle norme;
b) quelle costituite dalla distribuzione di
utili delle quote sociali nel
caso, ad esempio, dei soci delle cooperative
non lavoratori o delle
associazioni in partecipazione;
c) quelle derivanti da borse di studio o da
altri sussidi;
d) quelle riconducibili alla disponibilita'
garantita da enti, associazioni
o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti.
- Per quanto riguarda la documentazione idonea
ad attestare i mezzi, oltre
naturalmente alle dichiarazioni rese a fini
fiscali o alla documentazione
attestante la retribuzione (prospetti paga e/o
versamenti previdenziali) e'
necessario che il regolamento contempli
esplicitamente la possibilita' di
dichiarazione (autocertificazione) relativa
allo svolgimento di attivita'
lavorativa, in modo tale da consentire il
rinnovo anche nei casi in cui il
lavoratore sia costretto a lavorare in nero
(ferma restandola possibilita'
per l'autorita' competente di perseguire le
infrazioni e i reati che in tal
modo dovessero emergere). In alternativa si
potrebbe prevedere - piu'
debolmente - che costituisca titolo idoneo il
ricorso all'autorit
giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di
esistenza di un rapporto di
lavoro pregresso (sempre che l'eventuale
accoglimento consenta di
raggiungere la misura dei mezzi gi indicata).
Per coloro che sono
regolarmente soggiornanti in Italia da pi di
cinque anni ma non hanno le
condizioni di reddito sufficienti ad ottenere
la carta, la prova dei mezzi
di sussistenza idonei al rinnovo del permesso
dovrebbe essere poi
ragionevolmente facilitata includendo tra le
dichiarazioni che attestano la
presenza dei mezzi anche quelle delle
associazioni o degli enti che
attestano che la persona usufruisce di servizi
essenziali (principalmente
vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i
bisogni primari.
7) Conversione dei permessi di soggiorno
(art.5).
- In base al disposto del comma 9 dell'art.5,
devono essere definiti i
requisiti per il rilascio di altro permesso,
quando debba essere negato il
permesso originariamente detenuto.
- Coerentemente con la stessa disposizione, e'
necessario che il
regolamento definisca le condizioni per la
conversione del permesso di
soggiorno in corso di validita' (cioe' anche
al di fuori della fase di
richiesta di rilascio o di rinnovo) in
permesso ad altro titolo. Sarebbe
inaccettabile infatti che della conversione
"di fatto " prevista dal comma
9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli
stranieri che non abbiano
piu' titolo a soggiornare per i motivi
originari, e solo in sede di rinnovo.
- In particolare, ai sensi del comma 1
dell'articolo 6, devono essere
definite le modalita' per la conversione del
permesso per studio in
permesso per lavoro.
8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno
(art.7).
- Devono essere definiti esplicitamente i requisiti
e corrispondenti
modalita' di accertamento in relazione alla
disponibilita' di mezzi di
sostentamento, ai fini del rilascio della
carta di soggiorno. Si applicano
anche a questo caso le indicazioni riportate
al punto 6) riguardo alla
possibilita' di autocertificazione di
attivita' lavorativa e alla
equivalente rilevanza dei redditi maturati e
di quelli in via di
maturazione (attivita' lavorative concluse e
attivita' in corso). E' bene
che il regolamento specifichi, coerentemente
con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i
familiari per i quali deve essere
garantito il sostentamento sono quelli a
carico del richiedente. E'
opportuno, in ogni caso, coerentemente con
l'invito contenuto nell'o.d.g.
4, accolto dal Governo, che alla considerazione
dei requisiti reddituali si
anteponga quella del comportamento rispettoso
della legge da parte dello
straniero interessato.
- Deve essere esplicitamente definito l'elenco
dei permessi di soggiorno
(per i quali sia previsto un numero
indeterminato di rinnovi) la cui
titolarita' consente di richiedere il rilascio
della carta di soggiorno.
Coerentemente con la formulazione
dell'articolo 7, comma 1, deve essere
anche chiarito che la titolarita' di un siffatto
permesso e' richiesta solo
al momento della presentazione della
richiesta, e non per tutti i cinque
anni di soggiono regolare pregresso.
- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato,
accolto dal Governo, deve essere
escluso che condanne a pene di entita'
irrilevante possano incidere sul
rilascio o sul mantenimento della carta di
soggiorno, soprattutto quando si
tratti di condanne non definitive. A piu'
forte ragione questa indicazione
deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a
giudizio.
9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
17, commi 1 (principio di non
refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e
dell'articolo 29, comma 3
(deroga, a tutela del diritto del minore, alle
disposizioni su ingresso e
soggiorno), e' necessario che sia assicurata
dal regolamento la
possibilita', per lo straniero sottoposto a
provvedimento di respingimento,
di accedere a centri o servizi di assistenza
alla frontiera (la cui
istituzione andrebbe coordinata con le
disposizioni contenute nel ddl sul
diritto d'asilo, attualmente in discussione al
Senato).
- E' altresi' necessario, coerentemente con
l'impegno assunto dal Governo
accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il
regolamento preveda le modalita'
di prestazione di assistenza, in tali centri o
servizi, da parte di
organismi di tutela dei diritti dell'uomo,
anche per consentire a tali
organismi di segnalare all'amministrazione,
ove necessario, l'opportunita'
di dar luogo all'applicazione delle suddette
disposizioni degli articoli 17
e 29.
10) Misure alternative all'espulsione
(art.11).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 109,
dovrebbe essere prevista la possibilita' di
adottare sanzioni alternative
all'espulsione (ad esempio, un'ammenda)
quando, non ricorrendo alcuna delle
ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera
c), e al comma 4, lettera
a), risulti accertato l'inserimento sociale,
familiare o lavorativo dello
straniero, ovvero quando lo straniero possa
ottenere garanzie equivalenti a
quelle previste all'articolo 21, comma 1.
11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).
- Deve essere previsto esplicitamente che, nei
casi in cui la decisione sul
ricorso avverso il provvedimento di espulsione
non sia adottata dal pretore
entro i previsti dieci giorni,
l'allontanamento dello straniero ricorrente
sia automaticamente sospeso.
12) Autorizzazione al reingresso in Italia per
lo straniero espulso (art.11).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
26, deve essere previsto
esplicitamente che, salvo che ostino gravi
motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al
reingresso anticipato dello
straniero espulso sia di norma concessa per
consentire il ricongiungimento
con familiare italiano o comunitario o
straniero avente diritto a
richiederlo.
13) Trattenimento nei centri di permanenza
temporanea di stranieri gia'
presenti in italia alla data di entrata in
vigore della legge (artt.11,
co.15).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 107
del Senato, deve essere chiarito che, per
stranieri che dimostrino di
essere giunti in Italia prima della data di
entrata in vigore della legge,
il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea
e' adottato solo qualora sussistano gravi
motivi.
14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12,
17 e 29).
- E' necessario che il regolamento preveda
esplicitamente il rilascio di un
permesso di soggiorno agli stranieri che ne
siano privi e che rientrino
nelle categorie per le quali non si puo' o non
si deve procedere ad
espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra'
essere di durata
corrispondente alla circostanza che da' luogo
alla condizione di non
espellibilita': dovra' cioe' essere un
permesso di lunga durata nei casi in
cui la condizione sia permanente (ad esempio,
relazioni di parentela con
cittadini italiani); dovra' inoltre consentire
al titolare di provvedere
lecitamente al proprio sostentamento.
- Deve anche essere previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno
temporaneo agli stranieri per i quali scadano
i limiti di tempo per il
trattenimento nei centri di cui all'articolo
12 senza che sia stato
eseguito l'allontanamento dal territorio dello
Stato. Anche in questo caso,
il permesso dovra' abilitare il titolare a
provvedere con mezzi leciti al
proprio sostentamento.
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(Sergio Briguglio 12/4/1998)
SCHEMA DI RELAZIONE SUL FENOMENO
DELL'IRREGOLARITA'
1) Rilevamento dati e stima del bacino di
irregolarita'
- Dati relativi alle nuove presenze irregolari
per anno presso strutture di
volontariato: centri ascolto, centri
accoglienza, mense, ambulatori, asili.
Cautela nell'analisi dei dati:
a) la fruizione dei servizi di un ambulatorio
o l'iscrizione di un bambino
a un asilo possono rendersi necessarie a valle
di una presenza prolungata
in Italia; la prima utilizzazione della mensa
o dei centri di ascolto o di
accoglienza, invece, non e' significativamente
ritardata rispetto
all'ingresso.
b) il flusso di utenti puo' essere
significativamente alterato dalla
variazione dei servizi offerti o del modo di
offrirli.
- Confronto con i dati relativi all'emersione
dall'irregolarita' in
occasione di precedenti sanatorie. A partire
dai dati relativi a ciascun
tipo di struttura(1),
n1 = nuovi utenti irregolari negli anni
intecorsi(2) tra sanatoria della
legge 943(3) e sanatoria Martelli(4)
n2 = nuovi utenti irregolari negli anni
intecorsi tra sanatoria Martelli e
sanatoria Dini(5)
n3 = nuovi utenti irregolari negli anni
trascorsi dalla sanatoria Dini
definiamo(6)
N1 = sanati Legge Martelli = irregolari
presenti al 31/12/1989
N2A = sanati Decreto Dini
N2B = irregolari presenti al 19/11/1995 non
sanati (lavoratori autonomi,
saltuari e informali(7))
N2AF = sanati per motivi familiari Decreto
Dini
N2AS = sanati per lavoro subordinato Decreto
Dini(8)
N2ASA = sanati per lavoro subordinato con
assunzione Decreto Dini
N2ASP = sanati per lavoro subordinato
pregresso Decreto Dini(9)
N3 = nuovi ingressi a partire dal 19/11/1995
N = irregolari attualmente presenti
NA = irregolari attualmente presenti sanabili
in base ai criteri del
Decreto Dini (lavoratori subordinati,
familiari)
NB = irregolari attualmente presenti non
sanabili in base ai criteri del
Decreto Dini (autonomi, saltuari e informali).
Sara', in prima approssimazione:
N2B = N1 * n2 / n1 - N2A
N3 = N1 * n3 / n1
N = N2B + N3
NA = N * N2A / (N2A + N2B)
NB = N - NA.
avendo trascurato le uscite dal territorio
nazionale. La dispersione dei
valori cosi' ottenuti dalle varie strutture di
volontariato consentono di
dare anche una valutazione dell'incertezza
della stima.
2) Composizione del bacino per genesi e per
tipologia di soggiorno
- Genesi:
a) ingressi clandestini;
b) prolungamenti irregolari di soggiorno
regolare turistico (in esenzione
dall'obbligo di richiesta di permesso);
c) mancato rinnovo del permesso.
La quota relativa al mancato rinnovo puo'
essere calcolata esattamente dai
dati del Ministero dell'interno. La
ripartizione della quota rimanente
(stimata) tra clandestini e irregolari puo'
essere effettuata in base ai
dati raccolti dalle strutture di volontariato(10)
(a condizione che il
rapporto struttura-straniero sia di fiducia).
- Tipologia di soggiorno:
a) lavoro subordinato (visibili - es.:
dipendenti da imprese - o invisibili
- es.: collaboratori familiari);
b) motivi familiari;
c) lavoro autonomo, lavoro saltuario, lavori
informali (es.: lavavetri);
d) studio.
a) La quota relativa al lavoro subordinato
(NAS) puo' essere stimata
assumendo che le proporzioni
"famiglia"/"lavoro subordinato" all'interno
della porzione di irregolarita' sanabile con i
criteri del Decreto Dini non
sia variata rispetto al 1995. Sara' cioe'
NAS = NA * N2AS / N2A.
Puo' essere opportuno distinguere, tra i
lavoratori dipendenti, quelli in
relazione ai quali possano di fatto essere
eseguite ispezioni (es.:
dipendenti da imprese) da quelli che sfuggono
a ogni possibile controllo
(es.: lavoratori adibiti a servizi di cura,
collaborazione familiare e
simili). Il numero dei primi puo' essere
stimato sulla base dei dati
relativi alle ispezioni effettuate dal
Ministero del lavoro, assumendo che
il campione ispezionato sia sufficientemente
rappresentativo. Dalle
ispezioni emergeranno tre categorie:
lavoratori stranieri completamente in
regola (NR), lavoratori regolarmente soggiornanti
ma occupati in nero (NN),
lavoratori completamente irregolari (NI).
Essendo noto il numero
complessivo (NR_CONTR) dei lavoratori
stranieri completamente in regola in
Italia (nei settori controllabi con
ispezione), e' possibile stimare, in
proporzione, il numero totale, NAS_CONTR, di
lavoratori completamente
irregolari (in quegli stessi settori
controllabili - es.: imprese):
NAS_CONTR = NI * NR_CONTR / NR.
Sottraendo questo numero alla quota totale NAS
relativa al lavoro
subordinato, e' possibile stimare il numero
dei lavoratori "non
controllabili" (es.: collaboratori
familiari), NAS_NON_CONTR:
NAS_NON_CONTR = NAS - NAS_CONTR
b) La quota degli irregolari presenti per
motivi di famiglia (NAF) e'
valutabile, sulla base delle stesse assunzioni
che hanno consentito di
stimare la quota di lavoratori subordinati,
come
NAF = NA - NAS.
c) Il numero complessivo di lavoratori
autonomi, saltuari e informali (non
distinguibili tra di loro) e' dato dal valore
NB, gia' stimato sopra:
NB = N - NA.
d) La quota relativa alla categoria
"studio", NST, (irrilevante sul piano
numerico, e quindi oscurata dagli errori che
gravano sulle valutazioni
effettuate per le altre categorie) puo' essere
valutata, con buona
approssimazione, assumendo che tutti gli studenti
diventati irregolari
prima del 19/11/1995 siano riusciti a sanarsi
in virtu' del Decreto Dini.
Il numero di mancati rinnovi (MR) del permesso
per motivi di studio dal
19/11/1995 a oggi puo' essere calcolato come
MR = N95 + IST - N98
dove N95 e N98 sono rispettivamente il numero
di permessi per studio al
19/11/1995 e alla data odierna, e IST e' in
numero di ingressi regolari per
studio tra le due date. I mancati rinnovi
includono (escludendo rientri in
patria prima del conseguimento della laurea) i
laureati (L) nello stesso
periodo che non rientrino nella quota (S) di
coloro che ha proseguito gli
studi (specializzazione, dottorato, etc.) e
quanti siano finiti in
condizioni irregolari. Sara' quindi NST = MR -
(L - S), ovvero
NST = N95 + IST - N98 - L + S.
3) Misure per la regolarizzazione
... (da completare) ...
NOTE:
(1) Si noti che ciascuna "struttura
campione" dovrebbe limitarsi a fornire
i dati n1, n2, n3, e l'assicurazione che i
canali di accesso degli
irregolari alla struttura stessa non sono
variati negli anni (per esempio
per il mutamento di indirizzi o di capacita'
di accoglienza).
(2) In mancanza dei dati completi dal 1986 al
1989, e' possibile, in prima
approssimazione estrapolare, ad esempio, il dato
relativo al solo anno
1989, triplicandolo.
(3) 30/12/1986.
(4) 31/12/1989.
(5) 19/11/1995.
(6) Le quantita' in carattere maiuscolo,
quando non sono incognite da
calcolare, sono desumibili, ad esempio, dal
Dossier Statistico della
Caritas.
(7) Es.: lavavetri.
(8) Sara' evidentemente N2A = N2AF + N2AS.
(9) Sara' evidentemente N2AS = N2ASA + N2ASP.
(10) A questo fine le strutture intervistate
dovrebbero fornire i dati sui
nuovi accessi diversificandoli per tipo di ingresso in Italia.