Date: 9:07 AM 4/27/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione e ddl asilo

 

Cari amici,

venerdi' si e' tenuta al Ministero dell'interno la seconda riunione del

gruppo di lavoro sul problema delle presenze irregolari in Italia,

costituito in vista della relazione che il Governo deve presentare alle

camere entro fine giugno. Tralasciando le questioni tecniche sui metodi per

effettuare la stima delle dimensioni del bacino di irregolarita', l'aspetto

piu' rilevante e' stato, a mio parere, l'avvio di una riflessione sui

criteri che devono guidare la definizione di misure finalizzate

all'emersione di tale bacino. Ho presentato una proposta preliminare, che

sottopongo ora alla vostra riflessione critica. Conto di conoscere le

vostre opinioni nel giro di pochissimi giorni.

Vi mando anche un'edizione ampliata delle proposte sul regolamento (fino

all'articolo 18 incluso). Rispetto alla precedente, ho aggiunto alcune

questioni sugli articoli 16 e 18, e un paragrafo, relativo all'art.11,

co.13 e 14, sull'inserimento dati nel Sistema Informativo Schengen e sulla

loro cancellazione. Resto in attesa (brevissima) di ulteriori proposte

(Comunita' di S.Egidio, in particolare). In mancanza, domani inviero' il

testo a Guelfi.

Infine, riguardo al ddl asilo, osservo che la discussione in Commissione

Affari Costituzionali non e' ancora ripresa, ma ricordo che urge prendere

contatto con il nuovo sottosegretario all'interno, che prendera' il posto

di Giorgianni nel seguire l'iter del ddl.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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(26/4/1998)

 

SCHEMA DI PERCORSO PER FAVORIRE L'EMERSIONE

DEL BACINO DI IRREGOLARITA'

 

 

1) Motivazioni

 

- La nuova legge configura un piu' efficace meccanismo di programmazione e

di gestione dei flussi. La principale causa di accumulazione di presenze

irregolari in Italia e' associato all'inefficacia delle vecchie norme e,

soprattutto, della carente applicazione che ne e' stata data.

 

- Le uniche alternative alla regolarizzazione sono date da un ampio ricorso

allo strumento dell'espulsione (in situazioni evidentemente prive di

qualsivoglia pericolosita' sociale), o dal mantenimento della condizione di

irregolarita'. Entrambe appaiono inaccettabili, sia sul piano dei costi

economici, sia su quello dei costi umani.

 

- Una efficace attuazione delle nuove disposizioni sulla programmazione dei

flussi esige l'adozione di misure (per la definizione di liste di

prenotazione e di accordi bilaterali, e per un'educazione alla

sponsorizzazione) che richiedono tempo e sforzi. L'emersione di immigrati

irregolari, anche in condizioni di inserimento precario, puo' supplire, per

il primo anno di applicazione della legge (flussi per il '99), alla

mancanza degli strumenti necessari, in particolare per la sperimentazione

del nuovo canale di accesso per ricerca di lavoro non assistita (art.21,

co.4), che rappresenta la vera novita' introdotta dalla legge 40/98.

 

 

2) Proposta di percorso (in tre fasi)

 

- Prima fase: adottare immediatamente misure per un rapido censimento, da

effettuarsi presso i commissariati di P.S. (anziche' presso le questure),

che consenta agli immigrati irregolarmente presenti di dichiarare la

propria presenza, ottenendo, piuttosto che l'immediata regolarizzazione, di

beneficiare di una moratoria delle espulsioni amministrative (anche in

presenza di analoghi provvedimenti pendenti). Per essere efficace, rapido

(ad esempio: due settimane) e privo di controindicazioni, il censimento

dovrebbe prevedere una opportuna pubblicizzazione (in collaborazione con le

associazioni e i sindacati), l'assenza di qualunque rilevamento rischioso

per l'immigrato (domicilio, impronte, fotografie e simili), il rilascio di

una ricevuta che attesti l'avvenuta dichiarazione, l'intensificazione dei

controlli alle frontiere per impedire ogni effetto richiamo. Dovrebbe

inoltre essere reso evidente che, mentre il sottoporsi al censimento non

comporta alcun rischio per l'immigrato, il sottrarsi ad esso lascia lo

straniero nella piena espellibilita' (sia pure nel rispetto del disposto

del comma 15 dell'articolo 11 della legge 40) e gli preclude qualunque

prospettiva di regolarizzazione. Si noti che un censimento rapido consente

di risolvere, nei fatti, il problema della retroattivita' della successiva

regolarizzazione, evitando anche che si produca un commercio illegale di

dimostrazioni false di presenza in Italia ad una fissata data.

 

- Seconda fase: individuare tutte le categorie, tra i soli stranieri

censiti, che, presentando inserimento sufficientemente stabile, possano

essere oggetto di un provvedimento di regolarizzazione (es.: lavoratori per

i quali un datore di lavoro sia disposto all'assunzione, lavoratori

autonomi, familiari di soggetti stabilmente soggiornanti, studenti ricaduti

nell'irregolarita' per l'impossibilita' di rinnovare il permesso, soggetti

capaci di produrre un reddito lecito sufficiente, persone bisognose di

tutela - minori, profughi, vittime di organizzazioni criminali -, stranieri

per i quali emerga uno sponsor, casi particolari, etc.). Le procedure per

la regolarizzazione possono essere portate a termine senza affanno per

commissariati e questure, dal momento che i possibili fruitori sono gia' al

sicuro dalle espulsioni. Gli stranieri regolarizzati ottengono permessi

sufficientemente stabili.

 

- Terza fase: trascorso il termine per la regolarizzazione, la quota di

stranieri censiti incapace di rientrare nelle categorie sopra individuate

e' avviata, su richiesta ad un permesso per inserimento nel mercato del

lavoro della durata di un anno (art.21, co. 4). Il permesso e' convertito

in un permesso relativamente stabile qualora il titolare possegga i

requisiti previsti dalla legge. Al fine della dimostrazione si considerano

valide, salvo verifiche, le dichiarazioni dell'interessato. Questo consente

di monitorare il tasso di inserimento nelle attivita' produttive degli

stranieri in cerca di lavoro, e di valutare l'efficacia del nuovo

meccanismo positivamente introdotto dalla legge, in attesa di una piena

applicazione che consenta di attingere dalle istituende liste di

prenotazione.

 

- Scaduti i termini per la presentazione delle domande del permesso per

inserimento nel mercato del lavoro, scade, per gli stranieri censiti che

risultino privi di qualunque permesso, anche la moratoria delle espulsioni

amministrative.

 

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(26/4/1998)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO (TITOLI I e II)

 

 

1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).

 

- Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato, accettato dal Governo, la condizione

di reciprocit sarebbe dalle legge implicitamente abrogata (completamente o

limitatamente alle persone fisiche); anche utilizzando la delega di cui

all'art.47  il Governo dovrebbe:

a) abrogare esplicitamente l'intera condizione (art.16 preleggi);

b) limitarla alle sole persone fisiche.

L'interpretazione minima, secondo cui le persone fisiche sono sottratte

alla condizione di reciprocit, e' gia' stata opportunamente recepita dalla

circolare n.11/98 del Ministero dell'interno. Se l'interpretazione pi

estensiva non venisse accolta (abrogazione esplicita dell'articolo 16 delle

Preleggi), nella riformulazione della condizione dovrebbero essere escluse

dalla reciprocit, oltre alle persone fisiche, anche i soci lavoratori

delle cooperative e i soci delle societ di persone (societ semplici, in

nome collettivo e in accomandita semplice). In alternativa, potrebbero

essere subordinate alla condizione di reciprocit solo le persone

giuridiche costituite all'estero; di conseguenza le societ di persone o di

capitali costituite in Italia dovrebbero esserne comunque escluse.

 

 

2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche (art.2, co.6).

 

- L'obbligo deve comunque essere opportunamente delimitato per i dati

riguardanti la salute, alla luce delle norme previste dalla L.675/96: il

coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la trasmissione

dei dati sia subordinata al consenso scritto dell'interessato se capace di

intendere e di volere.

 

- Al previo consenso dell'interessato va subordinata la trasmissione dei

dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell'o.d.g. del

Senato n.104, nei casi in cui l'informazione possa pregiudicare la

sicurezza personale dello straniero, in coerenza con i divieti di

espulsione gi espressi al primo comma dell'art.17.

 

- Sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si configura

non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari, tutte

ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma primo, ma anche:

a) quando la persona nel paese di appartenenza possa, in conseguenza delle

informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati dall'art.3

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) quando nel paese di appartenenza vengano sanzionati penalmente

comportamenti che in Italia costituiscono semplici  trasgressioni

amministrative (come in alcuni dei casi in cui si applica il provvedimento

di espulsione);

c)         quando le pene previste per i reati che sono oggetto della

comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalit di

esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

d)         Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche

nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

(art.14).

 

 

3) Requisiti per il rilascio dei visti di ingresso (art.4).

 

- Coerentemente con l'emendamento apportato, in sede di approvazione

parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il regolamento non deve porre

ulteriori condizioni restrittive al rilascio dei visti di ingresso,

rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto dalla legge. Deve invece

esplicitamente riportare gli adempimenti e le formalita' che e' necessario

rispettare ai fini del rilascio.

 

- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato accolto dal Governo, il requisito

di disponibilita' di mezzi di sostentamento, all'infuori dei casi in cui e'

esplicitamente previsto dalla legge (es.: ingresso per lavoro autonomo),

non deve costituire impedimento all'ingresso nell'ambito delle quote

programmate per lavoro. In particolare, non deve essere vanificato il

canale di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di

sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione di requisiti relativi alla

disponibilita' di mezzi per l'ingresso di lavoratori in cerca di

occupazione renderebbe impossibile l'utilizzazione di questa esplicita

previsione della legge, che costituisce la piu' rilevante innovazione

apportata dalla riforma. Tale imposizione, per altro, non e' richiesta

dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che, come si

evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia alla discrezione di ciascuna

Parte contraente la definizione dei requisiti per l'ingresso finalizzato a

un soggiorno di lunga durata (limitandosi a escludere che, in assenza dei

requisiti uniformi - inclusi quelli relativi ai mezzi di sostentamento -

previsti per l'ingresso finalizzato al sogggiorno di breve durata, lo

straniero possa godere del diritto di libera circolazione nel territorio

delle altre Parti).

 

 

4) Modalita' di dimostrazione della disponibilita' di mezzi di

sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).

 

- Deve essere evitato il rischio che i controlli alla frontiera in

relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento risultino piu'

severi di quelli effettuati in sede di rilascio del visto. Un respingimento

motivato da un esito negativo di tali controlli si traduce infatti in un

danno grave per lo straniero privo di mezzi (che ha comunque sostenuto le

spese per il viaggio). Il controllo deve essere effettuato dall'autorita'

diplomatica o consolare italiana, sulla base di criteri esplicitamente

definiti dal regolamento e dalle direttive el ministro dell'interno di cui

all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in frontiera, se realmente

necessari, devono avvenire con modalita' certe definite dal regolamento,

che escludano qualunque rischio di valutazione discrezionale da parte della

polizia di frontiera.

 

 

5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- Il regolamento non deve introdurre condizioni restrittive per il rilascio

dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente

contemplati dalla legge. Deve invece definire le modalita' di dimostrazione

dei requisiti fissati dalla legge.

 

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3

dell'articolo 5, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale

importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo

determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso

comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con il

disposto del comma 7 dell'articolo 20 e dell'articolo 8 della Convenzione

OIL n.143).

 

- E' assolutamente necessario che non vengano introdotti dal regolamento

permessi spurii, non contemplati ne' richiesti dalla legge, in relazione

alle condizioni contingenti in cui si trovi il titolare di permesso di

soggiorno per lavoro subordinato (permesso "per iscrizione nelle liste di

collocamento", permesso per "perfezionamento della pratica di assunzione" e

simili). La legge (articolo 20, comma 7) chiarisce che anche in situazioni

transitorie di questo genere il lavoratore resta in possesso del permesso

originario, la cui durata deve essere eventualmente prorogata. Disposizioni

diverse provocherebbero, con l'attribuzione di permessi "deboli", una

diminuzione del patrimonio di diritti del titolare di un permesso per

lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di intraprendere attivita' di

lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un illegittimo aggravio delle sue

condizioni.

 

- Devono anche essere esplicitamente definite le speciali modalita' di

rilascio dei permessi relativi a soggiorni di breve durata per motivi di

turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per

l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, ed ai soggiorni in case di

cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. E'

opportuno anche che siano definiti requisiti e modalita' di rilascio per i

permessi relativi a soggiorni per motivi religiosi, di residenza elettiva,

di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di

affari, di missione, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato,

di visita a familiari. In relazione a quest'ultimo permesso, in

particolare, e' necessario che si tenga presente come tale tipo di

soggiorno consenta di tutelare, sia pure in misura ridotta, il diritto

all'unita' familiare, nei casi in cui lo straniero non sia in grado di

procedere al ricongiungimento familiare. E' bene quindi che, nella

definizione dei requisiti, si tenga conto delle limitate disponibilita' di

reddito dei potenziali fruitori.

 

 

6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta

la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti,

la misura di tali mezzi deve essere determinata, in coerenza con l'o.d.g.

approvato dalla commissione Senato ed accolto dal Governo, con riferimento

all'importo dell'assegno sociale. I mezzi di sostentamento devono inoltre

essere calcolati sulla base dell'intero periodo di durata del permesso (in

questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni  tra i

periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla

base del reddito prevedibile, quaora la fonte di reddito abbia  carattere

di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In

particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro

subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di

una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito

maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito)

anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

 

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte

le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel

caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle

associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni

o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

 

- Per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi, oltre

naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla documentazione

attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti previdenziali) e'

necessario che il regolamento contempli esplicitamente la possibilita' di

dichiarazione (autocertificazione) relativa allo svolgimento di attivita'

lavorativa, in modo tale da consentire il rinnovo anche nei casi in cui il

lavoratore sia costretto a lavorare in nero (ferma restandola possibilita'

per l'autorita' competente di perseguire le infrazioni e i reati che in tal

modo dovessero emergere). In alternativa si potrebbe prevedere - piu'

debolmente - che costituisca titolo idoneo il ricorso all'autorit

giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di esistenza di un rapporto di

lavoro pregresso (sempre che l'eventuale accoglimento consenta di

raggiungere la misura dei mezzi gi indicata). Per coloro che sono

regolarmente soggiornanti in Italia da pi di cinque anni ma non hanno le

condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la prova dei mezzi

di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe essere poi

ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che attestano la

presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli enti che

attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali (principalmente

vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni primari.

 

 

7) Conversione dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- In base al disposto del comma 9 dell'art.5, devono essere definiti i

requisiti per il rilascio di altro permesso, quando debba essere negato il

permesso originariamente detenuto.

 

- Coerentemente con la stessa disposizione, e' necessario che il

regolamento definisca le condizioni per la conversione del permesso di

soggiorno in corso di validita' (cioe' anche al di fuori della fase di

richiesta di rilascio o di rinnovo) in permesso ad altro titolo. Sarebbe

inaccettabile infatti che della conversione "di fatto " prevista dal comma

9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli stranieri che non abbiano

piu' titolo a soggiornare per i motivi originari, e solo in sede di rinnovo.

 

- In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, devono essere

definite le modalita' per la conversione del permesso per studio in

permesso per lavoro.

 

 

8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno (art.7).

 

- Devono essere definiti esplicitamente i requisiti e corrispondenti

modalita' di accertamento in relazione alla disponibilita' di mezzi di

sostentamento, ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Si applicano

anche a questo caso le indicazioni riportate al punto 6) riguardo alla

possibilita' di autocertificazione di attivita' lavorativa e alla

equivalente rilevanza dei redditi maturati e di quelli in via di

maturazione (attivita' lavorative concluse e attivita' in corso). E' bene

che il regolamento specifichi, coerentemente con l'impegno assunto dal

Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i familiari per i quali deve essere

garantito il sostentamento sono quelli a carico del richiedente. E'

opportuno, in ogni caso, coerentemente con l'invito contenuto nell'o.d.g.

4, accolto dal Governo, che alla considerazione dei requisiti reddituali si

anteponga quella del comportamento rispettoso della legge da parte dello

straniero interessato.

 

- Deve essere esplicitamente definito l'elenco dei permessi di soggiorno

(per i quali sia previsto un numero indeterminato di rinnovi) la cui

titolarita' consente di richiedere il rilascio della carta di soggiorno.

Coerentemente con la formulazione dell'articolo 7, comma 1, deve essere

anche chiarito che la titolarita' di un siffatto permesso e' richiesta solo

al momento della presentazione della richiesta, e non per tutti i cinque

anni di soggiono regolare pregresso.

 

- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato, accolto dal Governo, deve essere

escluso che condanne a pene di entita' irrilevante possano incidere sul

rilascio o sul mantenimento della carta di soggiorno, soprattutto quando si

tratti di condanne non definitive. A piu' forte ragione questa indicazione

deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a giudizio.

 

 

9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).

 

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 17, commi 1 (principio di non

refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e dell'articolo 29, comma 3

(deroga, a tutela del diritto del minore, alle disposizioni su ingresso e

soggiorno), e' necessario che sia assicurata dal regolamento la

possibilita', per lo straniero sottoposto a provvedimento di respingimento,

di accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera (la cui

istituzione andrebbe coordinata con le disposizioni contenute nel ddl sul

diritto d'asilo, attualmente in discussione al Senato).

 

- E' altresi' necessario, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo

accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il regolamento preveda le modalita'

di prestazione di assistenza, in tali centri o servizi, da parte di

organismi di tutela dei diritti dell'uomo, anche per consentire a tali

organismi di segnalare all'amministrazione, ove necessario, l'opportunita'

di dar luogo all'applicazione delle suddette disposizioni degli articoli 17

e 29.

 

 

10) Misure alternative all'espulsione (art.11).

 

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 109,

dovrebbe essere prevista la possibilita' di adottare sanzioni alternative

all'espulsione (ad esempio, un'ammenda) quando, non ricorrendo alcuna delle

ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera c), e al comma 4, lettera

a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello

straniero, ovvero quando lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a

quelle previste all'articolo 21, comma 1.

 

 

11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).

 

- Deve essere previsto esplicitamente che, nei casi in cui la decisione sul

ricorso avverso il provvedimento di espulsione non sia adottata dal pretore

entro i previsti dieci giorni, l'allontanamento dello straniero ricorrente

sia automaticamente sospeso.

 

 

12) Autorizzazione al reingresso in Italia per lo straniero espulso (art.11).

 

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 26, deve essere previsto

esplicitamente che, salvo che ostino gravi motivi di ordine pubblico o di

sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al reingresso anticipato dello

straniero espulso sia di norma concessa per consentire il ricongiungimento

con familiare italiano o comunitario o straniero avente diritto a

richiederlo.

 

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel

Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso

(art.11, co.13 e 14), con l'eventuale specificazione della minor durata

stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli

stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del

reingresso anticipato.

 

 

13) Trattenimento nei centri di permanenza temporanea di stranieri gia'

presenti in italia alla data di entrata in vigore della legge (artt.11,

co.15).

 

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 107

del Senato, deve essere chiarito che, per stranieri che dimostrino di

essere giunti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge,

il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea

e' adottato solo qualora sussistano gravi motivi.

 

 

14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12, 17 e 29).

 

- E' necessario che il regolamento preveda esplicitamente il rilascio di un

permesso di soggiorno agli stranieri che ne siano privi e che rientrino

nelle categorie per le quali non si puo' o non si deve procedere ad

espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra' essere di durata

corrispondente alla circostanza che da' luogo alla condizione di non

espellibilita': dovra' cioe' essere un permesso di lunga durata nei casi in

cui la condizione sia permanente (ad esempio, relazioni di parentela con

cittadini italiani); dovra' inoltre consentire al titolare di provvedere

lecitamente al proprio sostentamento.

 

- Deve anche essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno

temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il

trattenimento nei centri di cui all'articolo 12 senza che sia stato

eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso,

il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al

proprio sostentamento.

 

 

15) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art.16).

 

- Coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.16, e' necessario

chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 dello stesso

articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da

considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del

pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo

straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

 

- Deve essere inoltre prevista, riguardo al disposto del comma 5, la

possibilita' di conversione del permesso di soggiorno anche durante il

periodo di validita' dello stesso e in caso di dimostrazione di attivita'

lavorativa pregressa o di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

 

16) Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art.18).

 

- E' opportuno prevedere che delle eventuali misure di accoglienza per

eventi eccezionali - adottate, verosimilmente, solo successivamente al

verificarsi di imponenti flussi in ingresso, non altrimenti ammissibili in

base alla normativa vigente - possano usufruire retroattivamente anche

coloro che, rientrando nelle categorie individuate da tali misure, siano

stati respinti o espulsi prima dell'adozione di esse.