Date: 9:07 AM 4/27/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione e ddl asilo
Cari amici,
venerdi' si e' tenuta al Ministero
dell'interno la seconda riunione del
gruppo di lavoro sul problema delle presenze
irregolari in Italia,
costituito in vista della relazione che il
Governo deve presentare alle
camere entro fine giugno. Tralasciando le
questioni tecniche sui metodi per
effettuare la stima delle dimensioni del
bacino di irregolarita', l'aspetto
piu' rilevante e' stato, a mio parere, l'avvio
di una riflessione sui
criteri che devono guidare la definizione di
misure finalizzate
all'emersione di tale bacino. Ho presentato
una proposta preliminare, che
sottopongo ora alla vostra riflessione
critica. Conto di conoscere le
vostre opinioni nel giro di pochissimi giorni.
Vi mando anche un'edizione ampliata delle
proposte sul regolamento (fino
all'articolo 18 incluso). Rispetto alla
precedente, ho aggiunto alcune
questioni sugli articoli 16 e 18, e un
paragrafo, relativo all'art.11,
co.13 e 14, sull'inserimento dati nel Sistema
Informativo Schengen e sulla
loro cancellazione. Resto in attesa
(brevissima) di ulteriori proposte
(Comunita' di S.Egidio, in particolare). In
mancanza, domani inviero' il
testo a Guelfi.
Infine, riguardo al ddl asilo, osservo che la
discussione in Commissione
Affari Costituzionali non e' ancora ripresa,
ma ricordo che urge prendere
contatto con il nuovo sottosegretario
all'interno, che prendera' il posto
di Giorgianni nel seguire l'iter del ddl.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(26/4/1998)
SCHEMA DI PERCORSO PER FAVORIRE L'EMERSIONE
DEL BACINO DI IRREGOLARITA'
1) Motivazioni
- La nuova legge configura un piu' efficace
meccanismo di programmazione e
di gestione dei flussi. La principale causa di
accumulazione di presenze
irregolari in Italia e' associato
all'inefficacia delle vecchie norme e,
soprattutto, della carente applicazione che ne
e' stata data.
- Le uniche alternative alla regolarizzazione
sono date da un ampio ricorso
allo strumento dell'espulsione (in situazioni
evidentemente prive di
qualsivoglia pericolosita' sociale), o dal
mantenimento della condizione di
irregolarita'. Entrambe appaiono
inaccettabili, sia sul piano dei costi
economici, sia su quello dei costi umani.
- Una efficace attuazione delle nuove
disposizioni sulla programmazione dei
flussi esige l'adozione di misure (per la
definizione di liste di
prenotazione e di accordi bilaterali, e per
un'educazione alla
sponsorizzazione) che richiedono tempo e
sforzi. L'emersione di immigrati
irregolari, anche in condizioni di inserimento
precario, puo' supplire, per
il primo anno di applicazione della legge
(flussi per il '99), alla
mancanza degli strumenti necessari, in
particolare per la sperimentazione
del nuovo canale di accesso per ricerca di
lavoro non assistita (art.21,
co.4), che rappresenta la vera novita'
introdotta dalla legge 40/98.
2) Proposta di percorso (in tre fasi)
- Prima fase: adottare immediatamente misure
per un rapido censimento, da
effettuarsi presso i commissariati di P.S.
(anziche' presso le questure),
che consenta agli immigrati irregolarmente
presenti di dichiarare la
propria presenza, ottenendo, piuttosto che
l'immediata regolarizzazione, di
beneficiare di una moratoria delle espulsioni
amministrative (anche in
presenza di analoghi provvedimenti pendenti).
Per essere efficace, rapido
(ad esempio: due settimane) e privo di
controindicazioni, il censimento
dovrebbe prevedere una opportuna
pubblicizzazione (in collaborazione con le
associazioni e i sindacati), l'assenza di
qualunque rilevamento rischioso
per l'immigrato (domicilio, impronte,
fotografie e simili), il rilascio di
una ricevuta che attesti l'avvenuta
dichiarazione, l'intensificazione dei
controlli alle frontiere per impedire ogni
effetto richiamo. Dovrebbe
inoltre essere reso evidente che, mentre il
sottoporsi al censimento non
comporta alcun rischio per l'immigrato, il
sottrarsi ad esso lascia lo
straniero nella piena espellibilita' (sia pure
nel rispetto del disposto
del comma 15 dell'articolo 11 della legge 40)
e gli preclude qualunque
prospettiva di regolarizzazione. Si noti che
un censimento rapido consente
di risolvere, nei fatti, il problema della
retroattivita' della successiva
regolarizzazione, evitando anche che si
produca un commercio illegale di
dimostrazioni false di presenza in Italia ad
una fissata data.
- Seconda fase: individuare tutte le
categorie, tra i soli stranieri
censiti, che, presentando inserimento
sufficientemente stabile, possano
essere oggetto di un provvedimento di
regolarizzazione (es.: lavoratori per
i quali un datore di lavoro sia disposto
all'assunzione, lavoratori
autonomi, familiari di soggetti stabilmente
soggiornanti, studenti ricaduti
nell'irregolarita' per l'impossibilita' di
rinnovare il permesso, soggetti
capaci di produrre un reddito lecito
sufficiente, persone bisognose di
tutela - minori, profughi, vittime di
organizzazioni criminali -, stranieri
per i quali emerga uno sponsor, casi
particolari, etc.). Le procedure per
la regolarizzazione possono essere portate a
termine senza affanno per
commissariati e questure, dal momento che i
possibili fruitori sono gia' al
sicuro dalle espulsioni. Gli stranieri
regolarizzati ottengono permessi
sufficientemente stabili.
- Terza fase: trascorso il termine per la
regolarizzazione, la quota di
stranieri censiti incapace di rientrare nelle
categorie sopra individuate
e' avviata, su richiesta ad un permesso per
inserimento nel mercato del
lavoro della durata di un anno (art.21, co.
4). Il permesso e' convertito
in un permesso relativamente stabile qualora
il titolare possegga i
requisiti previsti dalla legge. Al fine della dimostrazione
si considerano
valide, salvo verifiche, le dichiarazioni
dell'interessato. Questo consente
di monitorare il tasso di inserimento nelle
attivita' produttive degli
stranieri in cerca di lavoro, e di valutare
l'efficacia del nuovo
meccanismo positivamente introdotto dalla
legge, in attesa di una piena
applicazione che consenta di attingere dalle
istituende liste di
prenotazione.
- Scaduti i termini per la presentazione delle
domande del permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, scade, per
gli stranieri censiti che
risultino privi di qualunque permesso, anche
la moratoria delle espulsioni
amministrative.
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(26/4/1998)
PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL
REGOLAMENTO (TITOLI I e II)
1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).
- Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato, accettato
dal Governo, la condizione
di reciprocit sarebbe dalle legge
implicitamente abrogata (completamente o
limitatamente alle persone fisiche); anche
utilizzando la delega di cui
all'art.47 il Governo dovrebbe:
a) abrogare esplicitamente l'intera condizione
(art.16 preleggi);
b) limitarla alle sole persone fisiche.
L'interpretazione minima, secondo cui le
persone fisiche sono sottratte
alla condizione di reciprocit, e' gia' stata
opportunamente recepita dalla
circolare n.11/98 del Ministero dell'interno.
Se l'interpretazione pi
estensiva non venisse accolta (abrogazione
esplicita dell'articolo 16 delle
Preleggi), nella riformulazione della
condizione dovrebbero essere escluse
dalla reciprocit, oltre alle persone fisiche,
anche i soci lavoratori
delle cooperative e i soci delle societ di
persone (societ semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice). In
alternativa, potrebbero
essere subordinate alla condizione di
reciprocit solo le persone
giuridiche costituite all'estero; di
conseguenza le societ di persone o di
capitali costituite in Italia dovrebbero
esserne comunque escluse.
2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche
(art.2, co.6).
- L'obbligo deve comunque essere
opportunamente delimitato per i dati
riguardanti la salute, alla luce delle norme
previste dalla L.675/96: il
coordinamento tra le norme va quindi attuato
prevedendo che la trasmissione
dei dati sia subordinata al consenso scritto
dell'interessato se capace di
intendere e di volere.
- Al previo consenso dell'interessato va
subordinata la trasmissione dei
dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98
sulla base dell'o.d.g. del
Senato n.104, nei casi in cui l'informazione
possa pregiudicare la
sicurezza personale dello straniero, in
coerenza con i divieti di
espulsione gi espressi al primo comma
dell'art.17.
- Sarebbe opportuno specificare che la
minaccia alla sicurezza si configura
non solo nei casi di minaccia alla vita propria
e dei familiari, tutte
ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma
primo, ma anche:
a) quando la persona nel paese di appartenenza
possa, in conseguenza delle
informazioni trasmesse, essere sottoposto ai
trattamenti vietati dall'art.3
della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo;
b) quando nel paese di appartenenza vengano
sanzionati penalmente
comportamenti che in Italia costituiscono
semplici trasgressioni
amministrative (come in alcuni dei casi in cui
si applica il provvedimento
di espulsione);
c) quando
le pene previste per i reati che sono oggetto della
comunicazione dei dati non siano, nelle misure
e nelle modalit di
esecuzione, proporzionate a quelle previste in
Italia.
d) Le
ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche
nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
(art.14).
3) Requisiti per il rilascio dei visti di
ingresso (art.4).
- Coerentemente con l'emendamento apportato,
in sede di approvazione
parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il
regolamento non deve porre
ulteriori condizioni restrittive al rilascio
dei visti di ingresso,
rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto
dalla legge. Deve invece
esplicitamente riportare gli adempimenti e le
formalita' che e' necessario
rispettare ai fini del rilascio.
- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato
accolto dal Governo, il requisito
di disponibilita' di mezzi di sostentamento,
all'infuori dei casi in cui e'
esplicitamente previsto dalla legge (es.:
ingresso per lavoro autonomo),
non deve costituire impedimento all'ingresso
nell'ambito delle quote
programmate per lavoro. In particolare, non
deve essere vanificato il
canale di ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro in assenza di
sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione
di requisiti relativi alla
disponibilita' di mezzi per l'ingresso di
lavoratori in cerca di
occupazione renderebbe impossibile
l'utilizzazione di questa esplicita
previsione della legge, che costituisce la
piu' rilevante innovazione
apportata dalla riforma. Tale imposizione, per
altro, non e' richiesta
dalla Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen, che, come si
evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia
alla discrezione di ciascuna
Parte contraente la definizione dei requisiti
per l'ingresso finalizzato a
un soggiorno di lunga durata (limitandosi a
escludere che, in assenza dei
requisiti uniformi - inclusi quelli relativi
ai mezzi di sostentamento -
previsti per l'ingresso finalizzato al
sogggiorno di breve durata, lo
straniero possa godere del diritto di libera
circolazione nel territorio
delle altre Parti).
4) Modalita' di dimostrazione della
disponibilita' di mezzi di
sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).
- Deve essere evitato il rischio che i
controlli alla frontiera in
relazione alla disponibilita' di mezzi di
sostentamento risultino piu'
severi di quelli effettuati in sede di
rilascio del visto. Un respingimento
motivato da un esito negativo di tali
controlli si traduce infatti in un
danno grave per lo straniero privo di mezzi
(che ha comunque sostenuto le
spese per il viaggio). Il controllo deve
essere effettuato dall'autorita'
diplomatica o consolare italiana, sulla base
di criteri esplicitamente
definiti dal regolamento e dalle direttive el
ministro dell'interno di cui
all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in
frontiera, se realmente
necessari, devono avvenire con modalita' certe
definite dal regolamento,
che escludano qualunque rischio di valutazione
discrezionale da parte della
polizia di frontiera.
5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).
- Il regolamento non deve introdurre
condizioni restrittive per il rilascio
dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di
permesso esplicitamente
contemplati dalla legge. Deve invece definire
le modalita' di dimostrazione
dei requisiti fissati dalla legge.
- Deve essere definita, coerentemente con il
disposto del comma 3
dell'articolo 5, la durata di ciascun
permesso. E' di fondamentale
importanza che la durata del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
non sia legata alla durata dell'eventuale
rapporto di lavoro a tempo
determinato. In tal caso, infatti, la
conclusione del rapporto stesso
comporterebbe la contemporanea scadenza del
permesso, in contrasto con il
disposto del comma 7 dell'articolo 20 e
dell'articolo 8 della Convenzione
OIL n.143).
- E' assolutamente necessario che non vengano
introdotti dal regolamento
permessi spurii, non contemplati ne' richiesti
dalla legge, in relazione
alle condizioni contingenti in cui si trovi il
titolare di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (permesso
"per iscrizione nelle liste di
collocamento", permesso per
"perfezionamento della pratica di assunzione" e
simili). La legge (articolo 20, comma 7)
chiarisce che anche in situazioni
transitorie di questo genere il lavoratore
resta in possesso del permesso
originario, la cui durata deve essere
eventualmente prorogata. Disposizioni
diverse provocherebbero, con l'attribuzione di
permessi "deboli", una
diminuzione del patrimonio di diritti del
titolare di un permesso per
lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di
intraprendere attivita' di
lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un
illegittimo aggravio delle sue
condizioni.
- Devono anche essere esplicitamente definite
le speciali modalita' di
rilascio dei permessi relativi a soggiorni di
breve durata per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di
emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto, ed ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. E'
opportuno anche che siano definiti requisiti e
modalita' di rilascio per i
permessi relativi a soggiorni per motivi
religiosi, di residenza elettiva,
di attesa dell'acquisto o del riacquisto della
cittadinanza italiana, di
affari, di missione, di transito, di attesa di
emigrazione in altro Stato,
di visita a familiari. In relazione a
quest'ultimo permesso, in
particolare, e' necessario che si tenga presente
come tale tipo di
soggiorno consenta di tutelare, sia pure in
misura ridotta, il diritto
all'unita' familiare, nei casi in cui lo
straniero non sia in grado di
procedere al ricongiungimento familiare. E'
bene quindi che, nella
definizione dei requisiti, si tenga conto
delle limitate disponibilita' di
reddito dei potenziali fruitori.
6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).
- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del
permesso, debba essere richiesta
la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di
sostentamento sufficienti,
la misura di tali mezzi deve essere
determinata, in coerenza con l'o.d.g.
approvato dalla commissione Senato ed accolto
dal Governo, con riferimento
all'importo dell'assegno sociale. I mezzi di
sostentamento devono inoltre
essere calcolati sulla base dell'intero
periodo di durata del permesso (in
questo senso dovranno essere sempre possibili
compensazioni tra i
periodi), o, se questo risulta piu'
vantaggioso per l'interessato, sulla
base del reddito prevedibile, quaora la fonte
di reddito abbia carattere
di continuita' e prosegua oltre il termine di
scadenza del permesso. In
particolare, quindi, per lo straniero che
abbia svolto attivita' di lavoro
subordinato, devono essere considerate valide
tanto la certificazione di
una attivita' lavorativa di congrua durata
complessiva conclusa (reddito
maturato), quanto quella di attivita' in corso
(prospettiva di reddito)
anche in assenza di rilevanti redditi maturati
in passato.
- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra
queste vanno comprese:
a) quelle costituite da reddito da lavoro,
dipendente o autonomo, in tutte
le forme previste dalle norme;
b) quelle costituite dalla distribuzione di
utili delle quote sociali nel
caso, ad esempio, dei soci delle cooperative
non lavoratori o delle
associazioni in partecipazione;
c) quelle derivanti da borse di studio o da
altri sussidi;
d) quelle riconducibili alla disponibilita'
garantita da enti, associazioni
o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti.
- Per quanto riguarda la documentazione idonea
ad attestare i mezzi, oltre
naturalmente alle dichiarazioni rese a fini
fiscali o alla documentazione
attestante la retribuzione (prospetti paga e/o
versamenti previdenziali) e'
necessario che il regolamento contempli
esplicitamente la possibilita' di
dichiarazione (autocertificazione) relativa
allo svolgimento di attivita'
lavorativa, in modo tale da consentire il
rinnovo anche nei casi in cui il
lavoratore sia costretto a lavorare in nero
(ferma restandola possibilita'
per l'autorita' competente di perseguire le
infrazioni e i reati che in tal
modo dovessero emergere). In alternativa si
potrebbe prevedere - piu'
debolmente - che costituisca titolo idoneo il
ricorso all'autorit
giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di
esistenza di un rapporto di
lavoro pregresso (sempre che l'eventuale
accoglimento consenta di
raggiungere la misura dei mezzi gi indicata).
Per coloro che sono
regolarmente soggiornanti in Italia da pi di
cinque anni ma non hanno le
condizioni di reddito sufficienti ad ottenere
la carta, la prova dei mezzi
di sussistenza idonei al rinnovo del permesso
dovrebbe essere poi
ragionevolmente facilitata includendo tra le
dichiarazioni che attestano la
presenza dei mezzi anche quelle delle
associazioni o degli enti che
attestano che la persona usufruisce di servizi
essenziali (principalmente
vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i
bisogni primari.
7) Conversione dei permessi di soggiorno
(art.5).
- In base al disposto del comma 9 dell'art.5,
devono essere definiti i
requisiti per il rilascio di altro permesso,
quando debba essere negato il
permesso originariamente detenuto.
- Coerentemente con la stessa disposizione, e'
necessario che il
regolamento definisca le condizioni per la
conversione del permesso di
soggiorno in corso di validita' (cioe' anche
al di fuori della fase di
richiesta di rilascio o di rinnovo) in
permesso ad altro titolo. Sarebbe
inaccettabile infatti che della conversione
"di fatto " prevista dal comma
9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli
stranieri che non abbiano
piu' titolo a soggiornare per i motivi
originari, e solo in sede di rinnovo.
- In particolare, ai sensi del comma 1
dell'articolo 6, devono essere
definite le modalita' per la conversione del
permesso per studio in
permesso per lavoro.
8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno
(art.7).
- Devono essere definiti esplicitamente i
requisiti e corrispondenti
modalita' di accertamento in relazione alla
disponibilita' di mezzi di
sostentamento, ai fini del rilascio della
carta di soggiorno. Si applicano
anche a questo caso le indicazioni riportate
al punto 6) riguardo alla
possibilita' di autocertificazione di
attivita' lavorativa e alla
equivalente rilevanza dei redditi maturati e
di quelli in via di
maturazione (attivita' lavorative concluse e
attivita' in corso). E' bene
che il regolamento specifichi, coerentemente
con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i familiari
per i quali deve essere
garantito il sostentamento sono quelli a
carico del richiedente. E'
opportuno, in ogni caso, coerentemente con
l'invito contenuto nell'o.d.g.
4, accolto dal Governo, che alla
considerazione dei requisiti reddituali si
anteponga quella del comportamento rispettoso
della legge da parte dello
straniero interessato.
- Deve essere esplicitamente definito l'elenco
dei permessi di soggiorno
(per i quali sia previsto un numero
indeterminato di rinnovi) la cui
titolarita' consente di richiedere il rilascio
della carta di soggiorno.
Coerentemente con la formulazione
dell'articolo 7, comma 1, deve essere
anche chiarito che la titolarita' di un
siffatto permesso e' richiesta solo
al momento della presentazione della
richiesta, e non per tutti i cinque
anni di soggiono regolare pregresso.
- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato,
accolto dal Governo, deve essere
escluso che condanne a pene di entita'
irrilevante possano incidere sul
rilascio o sul mantenimento della carta di
soggiorno, soprattutto quando si
tratti di condanne non definitive. A piu'
forte ragione questa indicazione
deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a
giudizio.
9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
17, commi 1 (principio di non
refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e
dell'articolo 29, comma 3
(deroga, a tutela del diritto del minore, alle
disposizioni su ingresso e
soggiorno), e' necessario che sia assicurata
dal regolamento la
possibilita', per lo straniero sottoposto a
provvedimento di respingimento,
di accedere a centri o servizi di assistenza
alla frontiera (la cui
istituzione andrebbe coordinata con le
disposizioni contenute nel ddl sul
diritto d'asilo, attualmente in discussione al
Senato).
- E' altresi' necessario, coerentemente con
l'impegno assunto dal Governo
accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il
regolamento preveda le modalita'
di prestazione di assistenza, in tali centri o
servizi, da parte di
organismi di tutela dei diritti dell'uomo,
anche per consentire a tali
organismi di segnalare all'amministrazione,
ove necessario, l'opportunita'
di dar luogo all'applicazione delle suddette
disposizioni degli articoli 17
e 29.
10) Misure alternative all'espulsione (art.11).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 109,
dovrebbe essere prevista la possibilita' di
adottare sanzioni alternative
all'espulsione (ad esempio, un'ammenda)
quando, non ricorrendo alcuna delle
ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera
c), e al comma 4, lettera
a), risulti accertato l'inserimento sociale,
familiare o lavorativo dello
straniero, ovvero quando lo straniero possa
ottenere garanzie equivalenti a
quelle previste all'articolo 21, comma 1.
11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).
- Deve essere previsto esplicitamente che, nei
casi in cui la decisione sul
ricorso avverso il provvedimento di espulsione
non sia adottata dal pretore
entro i previsti dieci giorni,
l'allontanamento dello straniero ricorrente
sia automaticamente sospeso.
12) Autorizzazione al reingresso in Italia per
lo straniero espulso (art.11).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
26, deve essere previsto
esplicitamente che, salvo che ostino gravi
motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al
reingresso anticipato dello
straniero espulso sia di norma concessa per
consentire il ricongiungimento
con familiare italiano o comunitario o
straniero avente diritto a
richiederlo.
- Devono essere esplicitamente previste le
procedure per l'inserimento nel
Sistema Informativo Schengen dei dati relativi
ai divieti di reingresso
(art.11, co.13 e 14), con l'eventuale
specificazione della minor durata
stabilita dal giudice, e soprattutto quelle
per la cancellazione degli
stessi in occasione della scadenza del divieto
o della autorizzazione del
reingresso anticipato.
13) Trattenimento nei centri di permanenza
temporanea di stranieri gia'
presenti in italia alla data di entrata in
vigore della legge (artt.11,
co.15).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 107
del Senato, deve essere chiarito che, per
stranieri che dimostrino di
essere giunti in Italia prima della data di
entrata in vigore della legge,
il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea
e' adottato solo qualora sussistano gravi
motivi.
14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12,
17 e 29).
- E' necessario che il regolamento preveda
esplicitamente il rilascio di un
permesso di soggiorno agli stranieri che ne
siano privi e che rientrino
nelle categorie per le quali non si puo' o non
si deve procedere ad
espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra'
essere di durata
corrispondente alla circostanza che da' luogo
alla condizione di non
espellibilita': dovra' cioe' essere un
permesso di lunga durata nei casi in
cui la condizione sia permanente (ad esempio,
relazioni di parentela con
cittadini italiani); dovra' inoltre consentire
al titolare di provvedere
lecitamente al proprio sostentamento.
- Deve anche essere previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno
temporaneo agli stranieri per i quali scadano
i limiti di tempo per il
trattenimento nei centri di cui all'articolo
12 senza che sia stato
eseguito l'allontanamento dal territorio dello
Stato. Anche in questo caso,
il permesso dovra' abilitare il titolare a
provvedere con mezzi leciti al
proprio sostentamento.
15) Permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale (art.16).
- Coerentemente con il disposto del comma 1
dell'art.16, e' necessario
chiarire, con riferimento alla formulazione
del comma 2 dello stesso
articolo, che ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno sono da
considerarsi condizione sufficiente la
gravita' e l'attualita' del
pericolo, anche in mancanza di un rilevante
contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale.
- Deve essere inoltre prevista, riguardo al
disposto del comma 5, la
possibilita' di conversione del permesso di
soggiorno anche durante il
periodo di validita' dello stesso e in caso di
dimostrazione di attivita'
lavorativa pregressa o di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo.
16) Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali (art.18).
- E' opportuno prevedere che delle eventuali
misure di accoglienza per
eventi eccezionali - adottate, verosimilmente,
solo successivamente al
verificarsi di imponenti flussi in ingresso,
non altrimenti ammissibili in
base alla normativa vigente - possano
usufruire retroattivamente anche
coloro che, rientrando nelle categorie
individuate da tali misure, siano
stati respinti o espulsi prima dell'adozione di esse.