Date: 2:44 PM 4/30/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
ricevo da Jurgen Humburg (ACNUR) il seguente
documento (Conclusione n. 30
dell'EXCOM) sulle domande d'asilo
manifestamente infondate, utile in vista
della ripresa della discussione sul ddl asilo.
Vi segnalo in particolare il
paragrafo e) iii).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(Traduzione non ufficiale)
1983 (Comitato Esecutivo - 34a sessione)
Conclusione NĄ 30 (XXXIV) Il problema delle domande
manifestamente
infondate o abusive di status di rifugiato o
asilo
Il Comitato Esecutivo,
(a) Ricordata
la Conclusione NĄ 8 (XXVIII) sulla determinazione dello
status di rifugiato, adottata alla sua ventottesima
sessione e la
Conclusione NĄ 15 (XXX) sui rifugiati senza
paese di asilo, adottata alla
sua trentesima sessione;
(b)
Ricordata
la Conclusione NĄ 28 (XXXIII), adottata alla sua
trentatreesima sessione, nella quale stata
riconosciuta la necessit di
adottare misure atte a risolvere il problema
delle domande di status di
rifugiato manifestamente infondate o abusive;
(c)
Notato
che le domande di status di rifugiato, presentate da persone
che non hanno alcuna valida ragione per essere
considerate come rifugiate
in virt dei criteri vigenti, costituiscono un
grave problema in un certo
numero di Stati membri della Convenzione del
1951 e del Protocollo del
1967. Queste domande costituiscono un onere
per i paesi in questione e
recano pregiudizio agli interessi di coloro
che hanno validi motivi per
chiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato;
(d) Ritenuto
che le procedure nazionali per la determinazione dello
status di rifugiato potrebbero utilmente
comprendere disposizioni speciali
per trattare celermente le domande considerate
cos manifestamente
infondate da non meritare un esame
approfondito a nessuno stadio della
procedura. Queste domande sono definite
"chiaramente abusive" o
"manifestamente infondate" e devono
intendersi come domande chiaramente
fraudolente o non aventi nesso alcuno n con i
criteri per il
riconoscimento dello status di rifugiato
previsti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite del 1951 relativa allo status
dei rifugiati, n con altri
criteri che giustifichino la concessione
dell'asilo;
(e) Riconosciuto
il carattere sostanziale di ogni decisione con la
quale una domanda di status di rifugiato
giudicata manifestamente
infondata o abusiva, le gravi conseguenze che una
decisione errata implica
per il richiedente e la conseguente necessit
che la decisione sia
accompagnata da garanzie procedurali
appropriate, raccomanda che :
i) come
per ogni altra domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o concessione di asilo, il
richiedente abbia una esauriente
intervista personale con un funzionario
qualificato e, possibilmente, con
un funzioanrio del servizio competente per la
determinazione dello status
di rifugiato;
ii) il
carattere manifestamente infondato o abusivo di una domanda sia
stabilito dal servizio normalmente incaricato
della determinazione dello
status di rifugiato;
iii) in
caso di rifiuto della sua domanda, il richiedente dovrebbe avere
la possibilit di fare riesaminare la
decisione negativa prima di essere
respinto alla frontiera o espulso dal
territorio. I Governi dei paesi,
nei
quali questa possibilit di revisione non
esiste, dovrebbero esaminare
favorevolmente l'introduzione di tale
procedura. La procedura di revisione
pu essere pi semplice di quella prevista nel
caso di respingimento di
domande non considerate come manifestamente
infondate o abusive.
(f) Riconosce
che l'adozione di misure tendenti a regolare il caso
delle domande infondate o abusive pu
risolvere il problema pi generale
del grande numero di domande di status di
rifugiato; tuttavia, i due
problemi potrebbero essere attenuati mediante
l'adozione di misure generali
per accelerare le procedure di determinazione
dello status di rifugiato,
quali ad esempio:
i) dotando
i servizi incaricati della determinazione dello status di
rifugiato di personale e mezzi sufficienti per
un rapido svolgimento delle
loro funzioni;
ii) introducendo
misure atte a ridurre la durata della procedura di
ricorso.