Date: 2:44 PM 4/30/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

ricevo da Jurgen Humburg (ACNUR) il seguente documento (Conclusione n. 30

dell'EXCOM) sulle domande d'asilo manifestamente infondate, utile in vista

della ripresa della discussione sul ddl asilo. Vi segnalo in particolare il

paragrafo e) iii).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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(Traduzione non ufficiale)

 

 

1983 (Comitato Esecutivo - 34a sessione)

 

Conclusione NĄ 30 (XXXIV)  Il problema delle domande manifestamente

infondate o abusive di status di rifugiato o asilo

 

 

Il Comitato Esecutivo,

 

(a)        Ricordata la Conclusione NĄ 8 (XXVIII) sulla determinazione dello

status di rifugiato, adottata alla sua ventottesima sessione e la

Conclusione NĄ 15 (XXX) sui rifugiati senza paese di asilo, adottata alla

sua trentesima sessione;

 

(b)       Ricordata la Conclusione NĄ 28 (XXXIII), adottata alla sua

trentatreesima sessione, nella quale  stata riconosciuta la necessitˆ di

adottare misure atte a risolvere il problema delle domande di status di

rifugiato manifestamente infondate o abusive;

 

(c)        Notato che le domande di status di rifugiato, presentate da persone

che non hanno alcuna valida ragione per essere considerate come rifugiate

in virt dei criteri vigenti, costituiscono un grave problema in un certo

numero di Stati membri della Convenzione del 1951 e del Protocollo del

1967. Queste domande costituiscono un onere per i paesi in questione e

recano pregiudizio agli interessi di coloro che hanno validi motivi per

chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

(d)       Ritenuto che le procedure nazionali per la determinazione dello

status di rifugiato potrebbero utilmente comprendere disposizioni speciali

per trattare celermente le domande considerate cos“ manifestamente

infondate da non meritare un esame approfondito a nessuno stadio della

procedura. Queste domande sono definite "chiaramente abusive" o

"manifestamente infondate" e devono intendersi come domande chiaramente

fraudolente o non aventi nesso alcuno n con i criteri per il

riconoscimento dello status di rifugiato previsti dalla Convenzione delle

Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati, n con altri

criteri che giustifichino la concessione dell'asilo;

 

(e)        Riconosciuto il carattere sostanziale di ogni decisione con la

quale una domanda di status di rifugiato   giudicata manifestamente

infondata o abusiva, le gravi conseguenze che una decisione errata implica

per il richiedente e la conseguente necessitˆ che la decisione sia

accompagnata da garanzie procedurali appropriate, raccomanda che :

 

i)          come per ogni altra domanda di riconoscimento dello status di

rifugiato o concessione di asilo, il richiedente abbia una esauriente

intervista personale con un funzionario qualificato e, possibilmente, con

un funzioanrio del servizio competente per la determinazione dello status

di rifugiato;

 

ii)         il carattere manifestamente infondato o abusivo di una domanda sia

stabilito dal servizio normalmente incaricato della determinazione dello

status di rifugiato;

 

iii)        in caso di rifiuto della sua domanda, il richiedente dovrebbe avere

la possibilitˆ di fare riesaminare la decisione negativa prima di essere

respinto alla frontiera o espulso dal territorio.  I Governi dei paesi, nei

quali questa possibilitˆ di revisione non esiste, dovrebbero esaminare

favorevolmente l'introduzione di tale procedura. La procedura di revisione

pu˜ essere pi semplice di quella prevista nel caso di respingimento di

domande non considerate come manifestamente infondate o abusive.

 

(f)        Riconosce che l'adozione di misure tendenti a regolare il caso

delle domande infondate o abusive pu˜ risolvere il problema pi generale

del grande numero di domande di status di rifugiato;  tuttavia, i due

problemi potrebbero essere attenuati mediante l'adozione di misure generali

per accelerare le procedure di determinazione dello status di rifugiato,

quali ad esempio:

 

i)          dotando i servizi incaricati della determinazione dello status di

rifugiato di personale e mezzi sufficienti per un rapido svolgimento delle

loro funzioni;

 

ii)         introducendo misure atte a ridurre la durata della procedura di

ricorso.