Date: 10:22 AM 5/4/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando le integrazioni al documento sul regolamento (Titoli I, II e III)

prodotte in questo incantevole ponte di inizio maggio. Vi siano di conforto.

 

Cordialissimi saluti

sergio briguglio

 

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7) Conversione dei permessi di soggiorno (art.5).

 

- In base al disposto del comma 9 dell'art.5, devono essere definiti i

requisiti per il rilascio di altro permesso, quando debba essere negato il

permesso originariamente detenuto. In particolare, deve essere presa

esplicitamente in considerazione la possibilita' che sia rilasciato un

permesso di soggiorno per motivi di lavoro, familiari o di studio a quanti

non possano ottenere il rinnovo del permesso originariamente rilasciato per

motivi umanitari (es.: profughi della ex Jugoslavia).

 

 

...

 

 

17) Liste di prenotazione per l'ingresso per lavoro subordinato (artt.19,

20 e 21).

 

- E' opportuno che il regolamento coordini l'istituzione (obbligatoria) e

la gestione delle liste di prenotazione di cui all'articolo 21, comma 4,

con quella (facoltativa) delle liste previste dal comma 3 dell'articolo 19

e dell'anagrafe informatizzata di cui al comma 4 dello stesso articolo. In

conformita' con il disposto del comma 4 del'articolo 21, deve essere

previsto che l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza

di prestazione di garanzia ("ricerca di lavoro") avvenga in base alla

graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione; diversi criteri possono

invece essere indicati dal regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo

20, per la selezione degli iscritti in occasione di richiesta di

autorizzazione al lavoro da parte di un datore di lavoro che non abbia

conoscenza diretta del lavoratore.

 

- E' necessario prevedere modalita' di gestione delle liste e di

trasmissione dei dati in esse contenuti all'anagrafe informatizzata tali da

consentire, in relazione all'ingresso per ricerca di lavoro, il rispetto di

un'unica graduatoria complessiva fondata sull'anzianita' di iscrizione.

Resta salva la possibilita' di assegnazione di quote riservate a Stati con

i quali siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo

19.

 

 

18) Autorizzazione al lavoro (art.20).

 

- E' necessario chiarire che per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro

si prescinde, in tutti i casi, dall'accertamento di indisponibilita', tale

indisponibilita' essendo tenuta esplicitamente in considerazione in sede di

definizione delle quote, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.

 

 

19) Occupazione illegale (art.20).

 

- Deve essere chiarito, in conformita', ad esempio, con il disposto del

comma 1 dell'articolo 6, che il divieto di instaurare rapporti di lavoro

subordinato non riguarda, ovviamente, i titolari di permessi che abilitino

allo svolgimento di attivita' lavorativa e i titolari di carta di soggiorno.

 

 

20) Prestazione di garanzia (art.21).

 

- E' necessario che, nel definire le modalita' per l'ammissione alla

prestazione di garanzia, si distinguano i requisiti richiesti per la

prestazione da parte del privato da quelli richiesti per la prestazione da

parte di ente o associazione. Nel primo caso, allo scopo di ostacolare

qualsiasi utilizzazione dello strumento a fini illeciti e di favorire,

invece, forme di immigrazione assistita in contesti familiari, deve essere

opportunamente limitato il numero massimo di prestazioni di garanzia per

anno, ma, allo stesso tempo, i requisiti patrimoniali richiesti devono

essere rigorosamente limitati a quelli corrispondenti alle necessita' di

cui al comma 1 dell'articolo 21 (alloggio, sostentamento, assicurazione

sanitaria), in modo particolare quando esistano vincoli di parentela tra il

garante e il garantito. Nel secondo caso (enti o associazioni), il numero

massimo di prestazioni di garanzia per anno dovrebbe essere messo in

diretta correlazione con le disponibilita' patrimoniali del garante.

 

 

21) Lavoro stagionale (artt.22 e 23).

 

- Devono essere esplicitamente previste le modalita' per far valere in modo

certo il diritto di precedenza da parte del lavoratore che lasci il

teritorio dello Stato nei termini previsti.

 

- E' opportuno definire esplicitamente le modalita' di ricostruzione della

posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'art.23.

 

 

22) Lavoro autonomo (art.24).

 

- In conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 24, e' opportuno

chiarire che ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo non si applica la

condizione di reciprocita'.

 

- E' necessario specificare quali debbano essere considerate "risorse

adeguate" e quali siano le modalita' per la dimostrazione del possesso dei

requisiti, in relazione allo svolgimento delle attivita' di lavoro autonomo

di cui al comma 2 dell'articolo 24 e per l'iscrizione negli albi

corrispondenti.

 

- Devono essere specificate, con le stesse precauzioni indicate in

relazione alla prestazione di garanzia per lavoro subordinato (vedi sopra),

le modalita' per la prestazione di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo

24. E' necessario inoltre chiarire che, riguardo alla dimostrazione di

disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della

disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto

reperito solo sucessivamente all'ingresso).

 

- Deve essere esplicitamente stabilito che il rilascio dei visti di

ingresso avviene, nei limiti delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 3,

nel rispetto dell'ordine corrispondente alla data di presentazione della

domanda corredata dalla documentazione richiesta.