Date: 10:22 AM 5/4/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando le integrazioni al documento sul
regolamento (Titoli I, II e III)
prodotte in questo incantevole ponte di inizio
maggio. Vi siano di conforto.
Cordialissimi saluti
sergio briguglio
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7) Conversione dei permessi di soggiorno
(art.5).
- In base al disposto del comma 9 dell'art.5,
devono essere definiti i
requisiti per il rilascio di altro permesso,
quando debba essere negato il
permesso originariamente detenuto. In
particolare, deve essere presa
esplicitamente in considerazione la
possibilita' che sia rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
familiari o di studio a quanti
non possano ottenere il rinnovo del permesso
originariamente rilasciato per
motivi umanitari (es.: profughi della ex
Jugoslavia).
...
17) Liste di prenotazione per l'ingresso per
lavoro subordinato (artt.19,
20 e 21).
- E' opportuno che il regolamento coordini
l'istituzione (obbligatoria) e
la gestione delle liste di prenotazione di cui
all'articolo 21, comma 4,
con quella (facoltativa) delle liste previste
dal comma 3 dell'articolo 19
e dell'anagrafe informatizzata di cui al comma
4 dello stesso articolo. In
conformita' con il disposto del comma 4
del'articolo 21, deve essere
previsto che l'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro in assenza
di prestazione di garanzia ("ricerca di
lavoro") avvenga in base alla
graduatoria fondata sull'anzianita' di
iscrizione; diversi criteri possono
invece essere indicati dal regolamento, ai
sensi del comma 1 dell'articolo
20, per la selezione degli iscritti in
occasione di richiesta di
autorizzazione al lavoro da parte di un datore
di lavoro che non abbia
conoscenza diretta del lavoratore.
- E' necessario prevedere modalita' di
gestione delle liste e di
trasmissione dei dati in esse contenuti
all'anagrafe informatizzata tali da
consentire, in relazione all'ingresso per
ricerca di lavoro, il rispetto di
un'unica graduatoria complessiva fondata
sull'anzianita' di iscrizione.
Resta salva la possibilita' di assegnazione di
quote riservate a Stati con
i quali siano stati stipulati gli accordi di
cui al comma 1 dell'articolo
19.
18) Autorizzazione al lavoro (art.20).
- E' necessario chiarire che per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro
si prescinde, in tutti i casi,
dall'accertamento di indisponibilita', tale
indisponibilita' essendo tenuta esplicitamente
in considerazione in sede di
definizione delle quote, ai sensi del comma 2
dell'articolo 19.
19) Occupazione illegale (art.20).
- Deve essere chiarito, in conformita', ad
esempio, con il disposto del
comma 1 dell'articolo 6, che il divieto di
instaurare rapporti di lavoro
subordinato non riguarda, ovviamente, i
titolari di permessi che abilitino
allo svolgimento di attivita' lavorativa e i
titolari di carta di soggiorno.
20) Prestazione di garanzia (art.21).
- E' necessario che, nel definire le modalita'
per l'ammissione alla
prestazione di garanzia, si distinguano i
requisiti richiesti per la
prestazione da parte del privato da quelli
richiesti per la prestazione da
parte di ente o associazione. Nel primo caso,
allo scopo di ostacolare
qualsiasi utilizzazione dello strumento a fini
illeciti e di favorire,
invece, forme di immigrazione assistita in
contesti familiari, deve essere
opportunamente limitato il numero massimo di
prestazioni di garanzia per
anno, ma, allo stesso tempo, i requisiti
patrimoniali richiesti devono
essere rigorosamente limitati a quelli
corrispondenti alle necessita' di
cui al comma 1 dell'articolo 21 (alloggio,
sostentamento, assicurazione
sanitaria), in modo particolare quando
esistano vincoli di parentela tra il
garante e il garantito. Nel secondo caso (enti
o associazioni), il numero
massimo di prestazioni di garanzia per anno
dovrebbe essere messo in
diretta correlazione con le disponibilita'
patrimoniali del garante.
21) Lavoro stagionale (artt.22 e 23).
- Devono essere esplicitamente previste le
modalita' per far valere in modo
certo il diritto di precedenza da parte del
lavoratore che lasci il
teritorio dello Stato nei termini previsti.
- E' opportuno definire esplicitamente le
modalita' di ricostruzione della
posizione contributiva, di cui al comma 5
dell'art.23.
22) Lavoro autonomo (art.24).
- In conformita' con il disposto del comma 1
dell'articolo 24, e' opportuno
chiarire che ai fini dell'ingresso per lavoro
autonomo non si applica la
condizione di reciprocita'.
- E' necessario specificare quali debbano
essere considerate "risorse
adeguate" e quali siano le modalita' per
la dimostrazione del possesso dei
requisiti, in relazione allo svolgimento delle
attivita' di lavoro autonomo
di cui al comma 2 dell'articolo 24 e per
l'iscrizione negli albi
corrispondenti.
- Devono essere specificate, con le stesse
precauzioni indicate in
relazione alla prestazione di garanzia per
lavoro subordinato (vedi sopra),
le modalita' per la prestazione di garanzia di
cui al comma 3 dell'articolo
24. E' necessario inoltre chiarire che,
riguardo alla dimostrazione di
disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la
dimostrazione della
disponibilita' di mezzi corrispondenti
(l'alloggio puo' essere di fatto
reperito solo sucessivamente all'ingresso).
- Deve essere esplicitamente stabilito che il
rilascio dei visti di
ingresso avviene, nei limiti delle quote di
cui al comma 4 dell'articolo 3,
nel rispetto dell'ordine corrispondente alla
data di presentazione della
domanda corredata dalla documentazione richiesta.