Date: 9:59 AM 5/6/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando, come preannunciato, una versione
aggiornata (in base ai
suggerimenti di Padre Mioli, Fredo Olivero,
Romana Sansa, Provincia di
Bologna, etc.) del documento sulla possibile
regolarizzazione.
Prossimamente cerchero' di coordinarne i
contenuti con le proposte di
dettaglio avanzate, in forma preliminare,
dalla CGIL.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(30/4/1998)
SCHEMA DI PERCORSO PER FAVORIRE L'EMERSIONE
DEL BACINO DI IRREGOLARITA'
1) Motivazioni
- La nuova legge configura un piu' efficace
meccanismo di programmazione e
di gestione dei flussi. La principale causa di
accumulazione di presenze
irregolari in Italia e' data dall'inefficacia
delle vecchie norme e,
soprattutto, della carente applicazione che ne
e' stata data.
- L'impostazione di una piu' efficace politica
dell'immigrazione troverebbe
un ostacolo insormontabile nella presenza di
vaste sacche di irregolarita'.
Come si e' fatto per i tre interventi
legislativi precedenti (1986, 1990,
1995), che pure non avevano la pretesa di
essere completi e organici, e'
necessario procedere ad un azzeramento di
questi impedimenti.
- Le uniche alternative alla regolarizzazione
sono date da un ampio ricorso
allo strumento dell'espulsione (in situazioni
evidentemente prive di
qualsivoglia pericolosita' sociale), o dal
mantenimento della condizione di
irregolarita'. Entrambe appaiono
inaccettabili, sia sul piano dei costi
economici, sia su quello dei costi umani e
sociali.
- Una efficace attuazione delle nuove
disposizioni sulla programmazione dei
flussi esige l'adozione di misure (per la
definizione di liste di
prenotazione e di accordi bilaterali, e per
un'educazione alla
sponsorizzazione) che richiedono tempo e
sforzi. L'emersione di immigrati
irregolari, anche in condizioni di inserimento
precario, puo' supplire, per
i primi anni di applicazione della legge
(flussi per il '98 e per il '99),
alla mancanza degli strumenti necessari, in
particolare per la
sperimentazione del nuovo canale di accesso
per ricerca di lavoro non
assistita (art.21, co.4), che rappresenta la
vera novita' introdotta dalla
legge 40/98.
2) Proposta di percorso (in tre fasi)
- Prima fase: adottare immediatamente misure
per un rapido censimento, da
effettuarsi presso i commissariati di P.S.
(anziche' presso le questure),
che consenta agli immigrati irregolarmente
presenti di dichiarare la
propria presenza, ottenendo, piuttosto che
l'immediata regolarizzazione, di
beneficiare di una moratoria, formalmente
garantita, delle espulsioni
amministrative (anche in presenza di analoghi
provvedimenti pendenti). Per
essere efficace, rapido (ad esempio: due
settimane) e privo di
controindicazioni, il censimento dovrebbe
prevedere una opportuna
pubblicizzazione (in collaborazione con le
associazioni e i sindacati),
l'assenza di qualunque rilevamento rischioso
per l'immigrato (domicilio,
impronte, fotografie e simili), il rilascio di
una ricevuta che attesti
l'avvenuta dichiarazione, l'intensificazione
dei controlli alle frontiere
per impedire ogni effetto richiamo. Dovrebbe
inoltre essere reso evidente
che, mentre il sottoporsi al censimento non
comporta alcun rischio per
l'immigrato, il sottrarsi ad esso lascia lo
straniero nella piena
espellibilita' (sia pure nel rispetto del
disposto del comma 15
dell'articolo 11 della legge 40) e gli
preclude qualunque prospettiva di
regolarizzazione. Si noti che un censimento
rapido consente di risolvere,
nei fatti, il problema della retroattivita'
della successiva
regolarizzazione, evitando anche che si
produca un commercio illegale di
dimostrazioni false di presenza in Italia ad
una fissata data.
- Seconda fase: individuare tutte le
categorie, tra i soli stranieri
censiti, che, presentando inserimento
sufficientemente stabile, possano
essere oggetto di un provvedimento di
regolarizzazione (es.: lavoratori per
i quali un datore di lavoro sia disposto
all'assunzione, lavoratori
autonomi, familiari - anche adulti - di
soggetti stabilmente soggiornanti,
studenti ricaduti nell'irregolarita' per
l'impossibilita' di rinnovare il
permesso, soggetti capaci di produrre un
reddito lecito sufficiente,
persone bisognose di tutela - minori,
profughi, vittime di organizzazioni
criminali -, stranieri per i quali emerga uno
sponsor, casi particolari,
etc.). Le procedure per la regolarizzazione
possono essere portate a
termine senza affanno per commissariati e
questure, dal momento che i
possibili fruitori sono gia' al sicuro dalle
espulsioni. Gli stranieri
regolarizzati ottengono permessi
sufficientemente stabili.
- Terza fase: trascorso il termine per la
regolarizzazione, la quota di
stranieri censiti incapace di rientrare nelle
categorie sopra individuate
e' avviata, su richiesta ad un permesso per
inserimento nel mercato del
lavoro della durata di un anno (art.21, co.
4). Il permesso e' convertito
in un permesso relativamente stabile qualora
il titolare possegga i
requisiti previsti dalla legge. Al fine della
dimostrazione si considerano
valide, salvo verifiche, le dichiarazioni
dell'interessato. Questo consente
di monitorare il tasso di inserimento nelle
attivita' produttive degli
stranieri in cerca di lavoro, e di valutare
l'efficacia del nuovo
meccanismo positivamente introdotto dalla
legge, in attesa di una piena
applicazione che consenta di attingere dalle
istituende liste di
prenotazione.
- Scaduti i termini per la presentazione delle
domande del permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, scade, per
gli stranieri censiti che
risultino privi di qualunque permesso, anche
la moratoria delle espulsioni
amministrative.