Date: 10:01 AM 5/19/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo, modificato in base ai
suggerimenti presentati dalla
Comunita' di S.Egidio, delle proposte per il
regolamento (Titoli I, II e
III). Ve lo mando in forma integrale,
scusandomi per l'eccesso di
comunicazione, per non tagliare fuori gli
ultimi soggetti aggregatisi lista
di distribuzione.
Ieri si e' svolto un incontro dalla Turco
sulla parte di regolamento
riguardante gli articoli di sua competenza
(integrazione e amenita' del
genere).
Un accenno all'appello sulla regolarizzazione
partito da Torino e dalla
Toscana (probabilmente vi e' stato inviato da
Carlo Tagliacozzo o da
Antonio Sconosciuto): naturalmente condivido,
a grandi linee, l'iniziativa
(per quello che conta la mia opinione). Nel
merito ho delle perplessita' su
alcuni passaggi del documento. In particolare,
mi sembra inopportuno il
tono rassicurante adoperato nel segnalare i
dati sull'entita' del bacino di
irregolarita' (si attribuiscono, peraltro,
alla Caritas stime che la
Caritas stessa non ha effettuato); ho gia'
esposto, in altro messaggio, le
mie preoccupazioni su questo approccio
minimalista: a mioparere gioca
contro la regolarizzazione. Inoltre, nel
prospettare soluzioni per
l'emersione dall'irregolarita', il documento
si avventura in una
elencazione delle categorie. Riguardoa questo
abbiamo due possibilita': o
usiamo come parola d'ordine la sanatoria
generalizzata (e' l'unica cosa
seria), o costruiamo un mosaico di proposte
che, coprendo di fatto tutto il
bacino di irregolarita', sortiscano lo stesso
effetto (vedi, per esempio,
le proposte della CGIL). La prima strada e'
piu' lineare, ma rischia di
produrre un irrigidimento del Governo. La seconda,
forse, e' piu'
digeribile per il Governo, ma necessita di una
riflessione piu' accurata.
Ad esempio: vanno citati i familiari
conviventi, ma non appartenenti alle
categorie per le quali si puo' procedere a
ricongiungimento (fratelli,
cugini, figli maggiorenni, etc.); gli
stranieri sponsorizzati da un
soggetto italiano o straniero o da
un'associazione; gli stranieri che
possano, in un periodo prefissato,
intraprendere attivita' di lavoro
autonomo (aprendo la partita IVA?). Va poi
individuato un criterio per dare
riconoscimento all'attivita' di lavoro
precario e saltuario, come pure
all'attivita' di lavoro autonomo fin qui
svolte.
La mia raccomandazione e' quindi quella di
a) correggere pesantemente il punto relativo
alla stima sul bacino di
irregolarita';
b) arricchire (o semplificare drasticamente)
il punto relativo alle
proposte di emersione.
Mi impegno (per quello che conta) a fare
avere, per l'inizio della
settimana prossima, proposte di modifica
puntuali.
Il tempo c'e', dal momento che il Governo
maturera' una decisione per fine
Giugno.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(18/5/1998)
PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL
REGOLAMENTO (TITOLI I, II e III)
1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).
- Secondo l'o.d.g. n.111 del Senato, accettato
dal Governo, la condizione
di reciprocit sarebbe dalle legge
implicitamente abrogata (completamente o
limitatamente alle persone fisiche); anche
utilizzando la delega di cui
all'art.47 il Governo dovrebbe:
a) abrogare esplicitamente l'intera condizione
(art.16 preleggi);
b) limitarla alle sole persone fisiche.
L'interpretazione minima, secondo cui le
persone fisiche sono sottratte
alla condizione di reciprocit, e' gia' stata
opportunamente recepita dalla
circolare n.11/98 del Ministero dell'interno.
Se l'interpretazione pi
estensiva non venisse accolta (abrogazione
esplicita dell'articolo 16 delle
Preleggi), nella riformulazione della
condizione dovrebbero essere escluse
dalla reciprocit, oltre alle persone fisiche,
anche i soci lavoratori
delle cooperative e i soci delle societ di
persone (societ semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice). In
alternativa, potrebbero
essere subordinate alla condizione di
reciprocit solo le persone
giuridiche costituite all'estero; di
conseguenza le societ di persone o di
capitali costituite in Italia dovrebbero
esserne comunque escluse.
2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche
(art.2, co.6).
- L'obbligo deve comunque essere
opportunamente delimitato per i dati
riguardanti la salute, alla luce delle norme
previste dalla L.675/96: il
coordinamento tra le norme va quindi attuato
prevedendo che la trasmissione
dei dati sia subordinata al consenso scritto
dell'interessato se capace di
intendere e di volere.
- Al previo consenso dell'interessato va
subordinata la trasmissione dei
dati, come gi recepito dalla circ.n.11/98
sulla base dell'o.d.g. del
Senato n.104, nei casi in cui l'informazione
possa pregiudicare la
sicurezza personale dello straniero, in coerenza
con i divieti di
espulsione gi espressi al primo comma
dell'art.17.
- Sarebbe opportuno specificare che la
minaccia alla sicurezza si configura
non solo nei casi di minaccia alla vita
propria e dei familiari, tutte
ipotesi certamente ricomprese all'art.17 comma
primo, ma anche:
a) quando la persona nel paese di appartenenza
possa, in conseguenza delle
informazioni trasmesse, essere sottoposto ai
trattamenti vietati dall'art.3
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
b) quando nel paese di appartenenza vengano
sanzionati penalmente
comportamenti che in Italia costituiscono
semplici trasgressioni
amministrative (come in alcuni dei casi in cui
si applica il provvedimento
di espulsione);
c) quando
le pene previste per i reati che sono oggetto della
comunicazione dei dati non siano, nelle misure
e nelle modalit di
esecuzione, proporzionate a quelle previste in
Italia.
d) Le
ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche
nel caso dell'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
(art.14).
3) Requisiti per il rilascio dei visti di
ingresso (art.4).
- Coerentemente con l'emendamento apportato,
in sede di approvazione
parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il
regolamento non deve porre
ulteriori condizioni restrittive al rilascio
dei visti di ingresso,
rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto
dalla legge. Deve invece
esplicitamente riportare gli adempimenti e le
formalita' che e' necessario
rispettare ai fini del rilascio.
- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato
accolto dal Governo, il requisito
di disponibilita' di mezzi di sostentamento,
all'infuori dei casi in cui e'
esplicitamente previsto dalla legge (es.:
ingresso per lavoro autonomo),
non deve costituire impedimento all'ingresso
nell'ambito delle quote
programmate per lavoro. In particolare, non
deve essere vanificato il
canale di ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro in assenza di
sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione
di requisiti relativi alla
disponibilita' di mezzi per l'ingresso di
lavoratori in cerca di
occupazione renderebbe impossibile
l'utilizzazione di questa esplicita
previsione della legge, che costituisce la
piu' rilevante innovazione
apportata dalla riforma. Tale imposizione, per
altro, non e' richiesta
dalla Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen, che, come si
evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia
alla discrezione di ciascuna
Parte contraente la definizione dei requisiti
per l'ingresso finalizzato a
un soggiorno di lunga durata (limitandosi a
escludere che, in assenza dei
requisiti uniformi - inclusi quelli relativi
ai mezzi di sostentamento -
previsti per l'ingresso finalizzato al
sogggiorno di breve durata, lo
straniero possa godere del diritto di libera
circolazione nel territorio
delle altre Parti).
4) Modalita' di dimostrazione della
disponibilita' di mezzi di
sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).
- Deve essere evitato il rischio che i
controlli alla frontiera in
relazione alla disponibilita' di mezzi di
sostentamento risultino piu'
severi di quelli effettuati in sede di
rilascio del visto. Un respingimento
motivato da un esito negativo di tali
controlli si traduce infatti in un
danno grave per lo straniero privo di mezzi (che
ha comunque sostenuto le
spese per il viaggio). Il controllo deve
essere effettuato dall'autorita'
diplomatica o consolare italiana, sulla base
di criteri esplicitamente
definiti dal regolamento e dalle direttive el
ministro dell'interno di cui
all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in
frontiera, se realmente
necessari, devono avvenire con modalita' certe
definite dal regolamento,
che escludano qualunque rischio di valutazione
discrezionale da parte della
polizia di frontiera.
5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).
- Il regolamento non deve introdurre
condizioni restrittive per il rilascio
dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di
permesso esplicitamente
contemplati dalla legge. Deve invece definire
le modalita' di dimostrazione
dei requisiti fissati dalla legge.
- Deve essere definita, coerentemente con il
disposto del comma 3
dell'articolo 5, la durata di ciascun
permesso. E' di fondamentale
importanza che la durata del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
non sia legata alla durata dell'eventuale
rapporto di lavoro a tempo
determinato. In tal caso, infatti, la
conclusione del rapporto stesso
comporterebbe la contemporanea scadenza del
permesso, in contrasto con il
disposto del comma 7 dell'articolo 20 e
dell'articolo 8 della Convenzione
OIL n.143).
- E' assolutamente necessario che non vengano
introdotti dal regolamento
permessi spurii, non contemplati ne' richiesti
dalla legge, in relazione
alle condizioni contingenti in cui si trovi il
titolare di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (permesso
"per iscrizione nelle liste di
collocamento", permesso per
"perfezionamento della pratica di assunzione" e
simili). La legge (articolo 20, comma 7)
chiarisce che anche in situazioni
transitorie di questo genere il lavoratore
resta in possesso del permesso
originario, la cui durata deve essere
eventualmente prorogata. Disposizioni
diverse provocherebbero, con l'attribuzione di
permessi "deboli", una
diminuzione del patrimonio di diritti del
titolare di un permesso per
lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di
intraprendere attivita' di
lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un
illegittimo aggravio delle sue
condizioni.
- Devono anche essere esplicitamente definite
le speciali modalita' di
rilascio dei permessi relativi a soggiorni di
breve durata per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di
emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto, ed ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. E'
opportuno anche che siano definiti requisiti e
modalita' di rilascio per i
permessi relativi a soggiorni per motivi
religiosi, di residenza elettiva,
di attesa dell'acquisto o del riacquisto della
cittadinanza italiana, di
affari, di missione, di transito, di attesa di
emigrazione in altro Stato,
di visita a familiari. In relazione a
quest'ultimo permesso, in
particolare, e' necessario che si tenga
presente come tale tipo di
soggiorno consenta di tutelare, sia pure in misura
ridotta, il diritto
all'unita' familiare, nei casi in cui lo
straniero non sia in grado di
procedere al ricongiungimento familiare. E'
bene quindi che, nella
definizione dei requisiti, si tenga conto
delle limitate disponibilita' di
reddito dei potenziali fruitori.
6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).
- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del
permesso, debba essere richiesta
la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di
sostentamento sufficienti,
la misura di tali mezzi deve essere
determinata, in coerenza con l'o.d.g.
approvato dalla commissione Senato ed accolto
dal Governo, con riferimento
all'importo dell'assegno sociale. I mezzi di
sostentamento devono inoltre
essere calcolati sulla base dell'intero
periodo di durata del permesso (in
questo senso dovranno essere sempre possibili
compensazioni tra i
periodi), o, se questo risulta piu'
vantaggioso per l'interessato, sulla
base del reddito prevedibile, quaora la fonte
di reddito abbia carattere
di continuita' e prosegua oltre il termine di
scadenza del permesso. In
particolare, quindi, per lo straniero che
abbia svolto attivita' di lavoro
subordinato, devono essere considerate valide
tanto la certificazione di
una attivita' lavorativa di congrua durata
complessiva conclusa (reddito
maturato), quanto quella di attivita' in corso
(prospettiva di reddito)
anche in assenza di rilevanti redditi maturati
in passato.
- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra
queste vanno comprese:
a) quelle costituite da reddito da lavoro,
dipendente o autonomo, in tutte
le forme previste dalle norme;
b) quelle costituite dalla distribuzione di
utili delle quote sociali nel
caso, ad esempio, dei soci delle cooperative
non lavoratori o delle
associazioni in partecipazione;
c) quelle derivanti da borse di studio o da
altri sussidi;
d) quelle riconducibili alla disponibilita'
garantita da enti, associazioni
o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti.
- Per quanto riguarda la documentazione idonea
ad attestare i mezzi, oltre
naturalmente alle dichiarazioni rese a fini
fiscali o alla documentazione
attestante la retribuzione (prospetti paga e/o
versamenti previdenziali) e'
necessario che il regolamento contempli
esplicitamente la possibilita' di
dichiarazione (autocertificazione) relativa
allo svolgimento di attivita'
lavorativa, in modo tale da consentire il
rinnovo anche nei casi in cui il
lavoratore sia costretto a lavorare in nero
(ferma restandola possibilita'
per l'autorita' competente di perseguire le
infrazioni e i reati che in tal
modo dovessero emergere). In alternativa si
potrebbe prevedere - piu'
debolmente - che costituisca titolo idoneo il
ricorso all'autorit
giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di
esistenza di un rapporto di
lavoro pregresso (sempre che l'eventuale
accoglimento consenta di
raggiungere la misura dei mezzi gi indicata).
Per coloro che sono
regolarmente soggiornanti in Italia da pi di
cinque anni ma non hanno le
condizioni di reddito sufficienti ad ottenere
la carta, la prova dei mezzi
di sussistenza idonei al rinnovo del permesso
dovrebbe essere poi
ragionevolmente facilitata includendo tra le
dichiarazioni che attestano la
presenza dei mezzi anche quelle delle
associazioni o degli enti che
attestano che la persona usufruisce di servizi
essenziali (principalmente
vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i
bisogni primari.
7) Conversione dei permessi di soggiorno
(artt.5 e 6).
- In base al disposto del comma 9 dell'art.5,
devono essere definiti i
requisiti per il rilascio di altro permesso,
quando debba essere negato il
permesso originariamente detenuto. In
particolare, deve essere presa
esplicitamente in considerazione la
possibilita' che sia rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
familiari o di studio a quanti
non possano ottenere il rinnovo del permesso
originariamente rilasciato per
motivi umanitari (es.: profughi della ex
Jugoslavia).
- Coerentemente con la stessa disposizione, e'
necessario che il
regolamento definisca le condizioni per la
conversione del permesso di
soggiorno in corso di validita' (cioe' anche
al di fuori della fase di
richiesta di rilascio o di rinnovo) in
permesso ad altro titolo. Sarebbe
inaccettabile infatti che della conversione
"di fatto " prevista dal comma
9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli
stranieri che non abbiano
piu' titolo a soggiornare per i motivi
originari, e solo in sede di
rinnovo. In particolare, ai sensi del comma 1
dell'articolo 6, devono
essere definite le modalita' per la
conversione del permesso per studio in
permesso per lavoro.
- Per rafforzare l'intenzione della
disposizione di cui al comma 9
dell'articolo 5, che tende a salvare gli effetti della domanda prodotta
anche quando non sia possibile concedere il
permesso richiesto, e'
opportuno prevedere esplicitamente che in ogni
caso il provvedimento di
diniego della richiesta sia preceduto da
comunicazione scritta
all'interessato con l'indicazione di quali
siano i requisiti mancanti o non
documentati per ottenere il permesso richiesto
o quello di altro tipo, con
facolta' di integrare la domanda o la
documentazione entro un termine
breve. Tale comunicazione assolverebbe sia
l'obbligo di motivazione posto
in via generale dall'art.3 della Legge 241/90,
sia la predetta funzione
specifica di conservazione degli effetti della
domanda.
- Deve essere chiarito, conformemente con il
disposto del comma 1
dell'articolo 6, che l'utilizzazione per altre
attivita' consentite del
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato o autonomo o per
motivi familiari non richiede la conversione
del titolo del permesso stesso.
8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno
(art.7).
- Devono essere definiti esplicitamente i
requisiti e le corrispondenti
modalita' di accertamento in relazione alla
disponibilita' di mezzi di
sostentamento, ai fini del rilascio della
carta di soggiorno. Tali
requisiti non devono risultare piu'
restrittivi di quelli previsti per il
rinnovo del permesso di soggiorno. Si applicano
anche a questo caso le
indicazioni riportate al punto 6) riguardo
alla possibilita' di
autocertificazione di attivita' lavorativa e
alla equivalente rilevanza dei
redditi maturati e di quelli in via di
maturazione (attivita' lavorative
concluse e attivita' in corso). E' bene che il
regolamento specifichi,
coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 410,
che i familiari per i quali deve essere
garantito il sostentamento sono
quelli a carico del richiedente. E' opportuno,
in ogni caso, coerentemente
con l'invito contenuto nell'o.d.g. 4, accolto
dal Governo, che alla
considerazione dei requisiti reddituali si
anteponga quella del
comportamento rispettoso della legge da parte
dello straniero interessato.
- Deve essere esplicitamente definito l'elenco
dei permessi di soggiorno
(per i quali sia previsto un numero
indeterminato di rinnovi) la cui
titolarita' consente di richiedere il rilascio
della carta di soggiorno.
Coerentemente con la formulazione
dell'articolo 7, comma 1, deve essere
anche chiarito che la titolarita' di un
siffatto permesso e' richiesta solo
al momento della presentazione della
richiesta, e non per tutti i cinque
anni di soggiono regolare pregresso.
- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato,
accolto dal Governo, deve essere
escluso che condanne a pene di entita'
irrilevante possano incidere sul
rilascio o sul mantenimento della carta di
soggiorno, soprattutto quando si
tratti di condanne non definitive. A piu'
forte ragione questa indicazione
deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a
giudizio.
9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
17, commi 1 (principio di non
refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e
dell'articolo 29, comma 3
(deroga, a tutela del diritto del minore, alle
disposizioni su ingresso e
soggiorno), e' necessario che sia assicurata
dal regolamento la
possibilita', per lo straniero sottoposto a
provvedimento di respingimento,
di accedere a centri o servizi di assistenza
alla frontiera (la cui
istituzione andrebbe coordinata con le
disposizioni contenute nel ddl sul
diritto d'asilo, attualmente in discussione al
Senato).
- E' altresi' necessario, coerentemente con
l'impegno assunto dal Governo
accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il
regolamento preveda le modalita'
di prestazione di assistenza, in tali centri o
servizi, da parte di
organismi di tutela dei diritti dell'uomo,
anche per consentire a tali
organismi di segnalare all'amministrazione,
ove necessario, l'opportunita'
di dar luogo all'applicazione delle suddette
disposizioni degli articoli 17
e 29.
10) Misure alternative all'espulsione
(art.11).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 109,
dovrebbe essere prevista la possibilita' di adottare
sanzioni alternative
all'espulsione (ad esempio, un'ammenda)
quando, non ricorrendo alcuna delle
ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera
c), e al comma 4, lettera
a), risulti accertato l'inserimento sociale,
familiare o lavorativo dello
straniero, ovvero quando lo straniero possa
ottenere garanzie equivalenti a
quelle previste all'articolo 21, comma 1.
11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).
- Deve essere previsto esplicitamente che, nei
casi in cui la decisione sul
ricorso avverso il provvedimento di espulsione
non sia adottata dal pretore
entro i previsti dieci giorni,
l'allontanamento dello straniero ricorrente
sia automaticamente sospeso.
12) Autorizzazione al reingresso in Italia per
lo straniero espulso (art.11).
- Coerentemente con il disposto dell'articolo
26, deve essere previsto
esplicitamente che, salvo che ostino gravi
motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al
reingresso anticipato dello
straniero espulso sia di norma concessa per
consentire il ricongiungimento
con familiare italiano o comunitario o
straniero avente diritto a
richiederlo.
- Devono essere esplicitamente previste le
procedure per l'inserimento nel
Sistema Informativo Schengen dei dati relativi
ai divieti di reingresso
(art.11, co.13 e 14), con l'eventuale
specificazione della minor durata
stabilita dal giudice, e soprattutto quelle
per la cancellazione degli
stessi in occasione della scadenza del divieto
o della autorizzazione del
reingresso anticipato.
13) Trattenimento nei centri di permanenza
temporanea di stranieri gia'
presenti in Italia alla data di entrata in
vigore della legge (artt.11,
co.15).
- Coerentemente con l'impegno assunto dal
Governo accogliendo l'o.d.g. 107
del Senato, deve essere chiarito che, per
stranieri che dimostrino di
essere giunti in Italia prima della data di
entrata in vigore della legge,
il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea
e' adottato solo qualora sussistano gravi
motivi.
14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12,
17 e 29).
- E' necessario che il regolamento preveda
esplicitamente il rilascio di un
permesso di soggiorno agli stranieri che ne
siano privi e che rientrino
nelle categorie per le quali non si puo' o non
si deve procedere ad
espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra'
essere di durata
corrispondente alla circostanza che da' luogo
alla condizione di non
espellibilita': dovra' cioe' essere un
permesso di lunga durata nei casi in
cui la condizione sia permanente (ad esempio,
relazioni di parentela con
cittadini italiani); dovra' inoltre consentire
al titolare di provvedere
lecitamente al proprio sostentamento.
- Deve anche essere previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno
temporaneo agli stranieri per i quali scadano
i limiti di tempo per il
trattenimento nei centri di cui all'articolo
12 senza che sia stato
eseguito l'allontanamento dal territorio dello
Stato. Anche in questo caso,
il permesso dovra' abilitare il titolare a
provvedere con mezzi leciti al
proprio sostentamento.
15) Permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale (art.16).
- Coerentemente con il disposto del comma 1
dell'art.16, e' necessario
chiarire, con riferimento alla formulazione
del comma 2 dello stesso
articolo, che ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno sono da
considerarsi condizione sufficiente la
gravita' e l'attualita' del
pericolo, anche in mancanza di un rilevante
contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale.
- Deve essere inoltre prevista, riguardo al
disposto del comma 5, la
possibilita' di conversione del permesso di
soggiorno anche durante il
periodo di validita' dello stesso e in caso di
dimostrazione di attivita'
lavorativa pregressa o di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo.
16) Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali (art.18).
- E' opportuno prevedere che delle eventuali
misure di accoglienza per
eventi eccezionali - adottate, verosimilmente,
solo successivamente al
verificarsi di imponenti flussi in ingresso,
non altrimenti ammissibili in
base alla normativa vigente - possano
usufruire retroattivamente anche
coloro che, rientrando nelle categorie
individuate da tali misure, siano
stati respinti o espulsi prima dell'adozione
di esse.
17) Liste di prenotazione per l'ingresso per
lavoro subordinato (artt.19,
20 e 21).
- E' opportuno che il regolamento coordini
l'istituzione (obbligatoria) e
la gestione delle liste di prenotazione di cui
all'articolo 21, comma 4,
con quella (facoltativa) delle liste previste
dal comma 3 dell'articolo 19
e dell'anagrafe informatizzata di cui al comma
4 dello stesso articolo. In
conformita' con il disposto del comma 4
del'articolo 21, deve essere
previsto che l'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro in assenza
di prestazione di garanzia ("ricerca di
lavoro") avvenga in base alla
graduatoria fondata sull'anzianita' di
iscrizione; diversi criteri possono
invece essere indicati dal regolamento, ai
sensi del comma 1 dell'articolo
20, per la selezione degli iscritti in
occasione di richiesta di
autorizzazione al lavoro da parte di un datore
di lavoro che non abbia
conoscenza diretta del lavoratore.
- E' necessario prevedere modalita' di
gestione delle liste e di
trasmissione dei dati in esse contenuti
all'anagrafe informatizzata tali da
consentire, in relazione all'ingresso per
ricerca di lavoro, il rispetto di
un'unica graduatoria complessiva fondata
sull'anzianita' di iscrizione.
Resta salva la possibilita' di assegnazione di
quote riservate a Stati con
i quali siano stati stipulati gli accordi di
cui al comma 1 dell'articolo
19.
18) Autorizzazione al lavoro (art.20).
- E' necessario chiarire che per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro
si prescinde, in tutti i casi, dall'accertamento
di indisponibilita', tale
indisponibilita' essendo tenuta esplicitamente
in considerazione in sede di
definizione delle quote, ai sensi del comma 2
dell'articolo 19.
19) Occupazione illegale (art.20).
- Deve essere chiarito, in conformita', ad
esempio, con il disposto del
comma 1 dell'articolo 6, che il divieto di
instaurare rapporti di lavoro
subordinato non riguarda, ovviamente, i
titolari di permessi che abilitino
allo svolgimento di attivita' lavorativa e i
titolari di carta di soggiorno.
20) Prestazione di garanzia (art.21).
- E' necessario che, nel definire le modalita'
per l'ammissione alla
prestazione di garanzia, si distinguano i
requisiti richiesti per la
prestazione da parte del privato da quelli
richiesti per la prestazione da
parte di ente o associazione. Nel primo caso,
allo scopo di ostacolare
qualsiasi utilizzazione dello strumento a fini
illeciti e di favorire,
invece, forme di immigrazione assistita in
contesti familiari, deve essere
opportunamente limitato il numero massimo di
prestazioni di garanzia per
anno, ma, allo stesso tempo, i requisiti
patrimoniali richiesti devono
essere rigorosamente limitati a quelli
corrispondenti alle necessita' di
cui al comma 1 dell'articolo 21 (alloggio,
sostentamento, assicurazione
sanitaria), in modo particolare quando
esistano vincoli di parentela tra il
garante e il garantito. Nel secondo caso (enti
o associazioni), il numero
massimo di prestazioni di garanzia per anno
dovrebbe essere messo in
diretta correlazione con le disponibilita'
patrimoniali del garante.
21) Ingresso per inserimento nel mercato di
lavoro (art.21)
- Come sottolineato in precedenza, occorre
chiarire che "i limiti e
(...)
le modalit stabiliti" dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, non
possono comunque avere una funzione di
abrogazione implicita della
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo
21. Debbono quindi comunque
essere compatibili con la previsione che, trascorso
il termine dei sessanta
giorni, gli iscritti siano autorizzati
all'ingresso almeno sino alla
saturazione di una quota massima da definire
per un arco di tempo
prefissato (per esempio trimestrale) e secondo
una preferenza determinata
dall'ordine cronologico di iscrizione nelle
liste.
22) Lavoro stagionale (artt.22 e 23).
- Devono essere esplicitamente previste le
modalita' per far valere in modo
certo il diritto di precedenza da parte del
lavoratore che lasci il
teritorio dello Stato nei termini previsti.
- E' opportuno definire esplicitamente le
modalita' di ricostruzione della
posizione contributiva, di cui al comma 5
dell'art.23.
23) Lavoro autonomo (art.24).
- In conformita' con il disposto del comma 1
dell'articolo 24, e' opportuno
chiarire che ai fini dell'ingresso per lavoro
autonomo non si applica la
condizione di reciprocita'.
- E' necessario specificare quali debbano
essere considerate "risorse
adeguate" e quali siano le modalita' per
la dimostrazione del possesso dei
requisiti, in relazione allo svolgimento delle
attivita' di lavoro autonomo
di cui al comma 2 dell'articolo 24 e per
l'iscrizione negli albi
corrispondenti.
- Devono essere specificate, con le stesse
precauzioni indicate in
relazione alla prestazione di garanzia per
lavoro subordinato (vedi sopra),
le modalita' per la prestazione di garanzia di
cui al comma 3 dell'articolo
24. E' necessario inoltre chiarire che,
riguardo alla dimostrazione di
disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la
dimostrazione della
disponibilita' di mezzi corrispondenti
(l'alloggio puo' essere di fatto
reperito solo sucessivamente all'ingresso).
- Deve essere esplicitamente stabilito che il
rilascio dei visti di
ingresso avviene, nei limiti delle quote di
cui al comma 4 dell'articolo 3,
nel rispetto dell'ordine corrispondente alla
data di presentazione della
domanda corredata dalla documentazione richiesta.