Date: 10:02 AM 5/25/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando il testo di ulteriori proposte per il regolamento di attuazione.

Manca la parte relativa all'assistenza sanitaria, per la quale attendo

indicazioni da Salvatore Geraci e dal NAGA.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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24) Ricongiungimento familiare (art.27)

 

- Occorre indicare espressamente quale sia la documentazione da allegare in

sede di richiesta di nulla-osta (art.27, comma 8). In particolare, devono

essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei

vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento (art.27, comma 1),

prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui

la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel

Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello

straniero.

 

- Coerentemente con il disposto del comma 8 dell'articolo 27, che

stabilisce tempi certi per la definizione delle procedure relative al

ricongiungimento familiare, e in considerazione della difficolta' pratica

nell'ottenere la certificazione del soddisfacimento dei requisiti relativi

alle caratteristiche dell'alloggio, deve essere individuata l'autorita'

preposta a tale certificazione, e deve essere adottato, in relazione alla

richiesta di certificazione, il criterio del silenzio-assenso.

 

- Coerentemente con le disposizioni relative all'ingresso per lavoro

subordinato, per lavoro autonomo e per studio, e' opportuno specificare

che, ai fini della dimostrazione di disponibilita' di reddito (art.27,

comma 3), possa essere prodotta equivalente garanzia da parte di cittadino

italiano o straniero regolarmente soggiornante, o da parte di ente o

associazione.

 

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei

requisiti di reddito e alloggio (art.27, comma 6) deve essere garantita

anche al genitore legale, al tutore e all'affidatario del minore

regolarmente soggiornante in Italia, che altrimenti risulterebbero

inaccettabilmente discriminati.

 

 

25) Permesso di soggiorno per motivi familiari (art.28)

 

- Coerentemente con l'approvazione dell'emendamento che ha rimosso le

restrizioni previste dal testo originario in relazione al tipo di permesso

di soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari, deve essere

chiarito che la disposizione secondo la quale "la conversione puo' essere

richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno

originariamente posseduto dal familiare" (art.28, comma 1, lettera c) non

deve essere interpretata in senso restittivo. Qualora, infatti, la si

intendesse (con evidente alterazione del significato dei termini adopeati

dal legislatore) come preclusione ad una conversione nei casi in cui manchi

meno di un anno alla scadenza del permesso, se ne tradirebbe la finalita',

che consiste, evidentemente, nell'offrire una opportunita' di

consolidamento della condizione di soggiorno dello straniero, senza

richiederne un preventivo ritorno in patria. La conversione risulterebbe

infatti consentita solo a stranieri titolari di un permesso di soggiorno di

durata superiore - in senso stretto - a un anno; vale a dire, ai soli

titolari di permessi di soggiorno per lavoro, per i quali la conversione

del permesso in un permesso per motivi familiari e' del tutto priva di

convenienza.

 

- La previsione relativa al genitore straniero, anche naturale, del minore

italiano residente in Italia (art.28, comma 1, lettera d) deve essere

estesa al tutore e all'affidatario del minore italiano, nonche' al genitore

(nche naturale), al tutore e all'affidatario del minore cittadino di uno

Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

 

- Coerentemente con la formulazione del comma 5 dell'articolo 28, che cita

esplicitamente, i requisiti (relativi ai minimi di eta' per lo svolgimento

di attivita' lavorativa) da richiedere per la conversione del permesso per

motivi familiari in permesso per lavoro, occorre chiarire che nessun altro

requisito e' previsto per la conversione in permesso per lavoro o per

studio nei casi contemplati dal suddetto comma.

 

 

26) Disposizioni in favore dei minori (art.29)

 

- La possibilita' che il Tribunale per i minorenni deroghi alle altre

disposizioni su ingresso e soggiorno in relazione al genitore straniero di

un minore che si tovi sul territorio italiano (art.29, comma 3), a tutela

delle condizioni di sviluppo del minore stesso, deve essere estesa al caso

di tutore o affidatario straniero di minore presente in Italia. Devono

inoltre essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o

respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa

concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di una

siffatta decisione, nonche' le modalita' e i termini per la trasmissione

della decisione dal Tribunale per i minorenni alle autorita' diplomatiche o

consolari italiane e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

 

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in

Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 sia rilasciato un permesso di

soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento

proprio e dei familiari conviventi.

 

- Con riferimento alla possibilita' di revoca dell'autorizzazione di cui al

comma 3 dell'articolo 29, devono essere indicate le attivita' da

considerarsi incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza

in Italia.

 

 

27) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)

 

...

 

 

28) Esercizio delle professioni (art.35)

 

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che

impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo

svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in

deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza

italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35,

criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non

ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in

Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale.

Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l'accesso degli

stranieri ancora residenti all'estero.

 

 

29) Studio (artt.36 e 37)

 

- Prevedere esplicitamente, in conformita' con il disposto del comma 1

dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 7, che lo straniero titolare di

un permesso di soggiorno per studio, o di una carta di soggiorno o di

permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai

corsi delle scuole secondarie superiori, accedere agli esami finali e

ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo italiano, salva la

verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente ricevuta

all'estero.

 

- Coerentemente con l'o.d.g. 8 del Senato accolto dal Governo, deve essere

stabilita la possibilita' di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi

di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata legale

del corso di studi, nonche' la possibilita' di ulteriori rinnovi su

indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente

di sostenere l'esame finale. Deve essere inoltre previsto che il rinnovo di

detto permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti

di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano

impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Devono infine

essere definite modalita' per il rinnovo del permesso di soggiorno per

motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il conseguimento del

titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai

corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

 

- Coerentemente con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 e dalla

lettera b) del comma 3 dell'articolo 37, deve essere stabilita la

possibilita' di iscrizione del titolare di permesso per motivi di studio

nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo

svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.