Date: 10:02 AM 5/25/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo di ulteriori proposte per il
regolamento di attuazione.
Manca la parte relativa all'assistenza
sanitaria, per la quale attendo
indicazioni da Salvatore Geraci e dal NAGA.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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24) Ricongiungimento familiare (art.27)
- Occorre indicare espressamente quale sia la
documentazione da allegare in
sede di richiesta di nulla-osta (art.27, comma
8). In particolare, devono
essere stabilite le modalita' di dimostrazione
della sussistenza dei
vincoli familiari richiesti per il
ricongiungimento (art.27, comma 1),
prevedendo la possibilita' di dichiarazione
sostitutiva per i casi in cui
la documentazione non sia prevista, o comunque
non sia ottenibile, nel
Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia,
di stabile residenza, dello
straniero.
- Coerentemente con il disposto del comma 8
dell'articolo 27, che
stabilisce tempi certi per la definizione
delle procedure relative al
ricongiungimento familiare, e in
considerazione della difficolta' pratica
nell'ottenere la certificazione del
soddisfacimento dei requisiti relativi
alle caratteristiche dell'alloggio, deve
essere individuata l'autorita'
preposta a tale certificazione, e deve essere
adottato, in relazione alla
richiesta di certificazione, il criterio del
silenzio-assenso.
- Coerentemente con le disposizioni relative
all'ingresso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo e per studio,
e' opportuno specificare
che, ai fini della dimostrazione di
disponibilita' di reddito (art.27,
comma 3), possa essere prodotta equivalente
garanzia da parte di cittadino
italiano o straniero regolarmente
soggiornante, o da parte di ente o
associazione.
- La possibilita' di ricongiungimento con
dimostrazione successiva dei
requisiti di reddito e alloggio (art.27, comma
6) deve essere garantita
anche al genitore legale, al tutore e
all'affidatario del minore
regolarmente soggiornante in Italia, che
altrimenti risulterebbero
inaccettabilmente discriminati.
25) Permesso di soggiorno per motivi familiari
(art.28)
- Coerentemente con l'approvazione
dell'emendamento che ha rimosso le
restrizioni previste dal testo originario in
relazione al tipo di permesso
di soggiorno convertibile in permesso per
motivi familiari, deve essere
chiarito che la disposizione secondo la quale
"la conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza
del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare"
(art.28, comma 1, lettera c) non
deve essere interpretata in senso restittivo.
Qualora, infatti, la si
intendesse (con evidente alterazione del
significato dei termini adopeati
dal legislatore) come preclusione ad una
conversione nei casi in cui manchi
meno di un anno alla scadenza del permesso, se
ne tradirebbe la finalita',
che consiste, evidentemente, nell'offrire una
opportunita' di
consolidamento della condizione di soggiorno dello
straniero, senza
richiederne un preventivo ritorno in patria.
La conversione risulterebbe
infatti consentita solo a stranieri titolari
di un permesso di soggiorno di
durata superiore - in senso stretto - a un
anno; vale a dire, ai soli
titolari di permessi di soggiorno per lavoro,
per i quali la conversione
del permesso in un permesso per motivi
familiari e' del tutto priva di
convenienza.
- La previsione relativa al genitore
straniero, anche naturale, del minore
italiano residente in Italia (art.28, comma 1,
lettera d) deve essere
estesa al tutore e all'affidatario del minore
italiano, nonche' al genitore
(nche naturale), al tutore e all'affidatario
del minore cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea residente in
Italia.
- Coerentemente con la formulazione del comma
5 dell'articolo 28, che cita
esplicitamente, i requisiti (relativi ai
minimi di eta' per lo svolgimento
di attivita' lavorativa) da richiedere per la
conversione del permesso per
motivi familiari in permesso per lavoro,
occorre chiarire che nessun altro
requisito e' previsto per la conversione in
permesso per lavoro o per
studio nei casi contemplati dal suddetto
comma.
26) Disposizioni in favore dei minori (art.29)
- La possibilita' che il Tribunale per i minorenni
deroghi alle altre
disposizioni su ingresso e soggiorno in
relazione al genitore straniero di
un minore che si tovi sul territorio italiano
(art.29, comma 3), a tutela
delle condizioni di sviluppo del minore
stesso, deve essere estesa al caso
di tutore o affidatario straniero di minore
presente in Italia. Devono
inoltre essere stabilite le modalita' con cui,
in sede di espulsione o
respingimento o richiesta di visto di
ingresso, lo straniero possa
concretamente richiedere al Tribunale per i
minorenni l'adozione di una
siffatta decisione, nonche' le modalita' e i
termini per la trasmissione
della decisione dal Tribunale per i minorenni
alle autorita' diplomatiche o
consolari italiane e, ove prescritto, al
Sistema Informativo Schengen.
- Deve essere previsto che allo straniero
autorizzato a soggiornare in
Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 29
sia rilasciato un permesso di
soggiorno che lo abiliti a provvedere con
mezzi leciti al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi.
- Con riferimento alla possibilita' di revoca
dell'autorizzazione di cui al
comma 3 dell'articolo 29, devono essere
indicate le attivita' da
considerarsi incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza
in Italia.
27) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)
...
28) Esercizio delle professioni (art.35)
- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato
accolto dal Governo, che
impegna il Governo ad attivarsi perche' gli
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che abbiano conseguito
i titoli abilitanti allo
svolgimento delle professioni possano
iscriversi agli albi professionali in
deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza
italiana, e' necessario stabilire, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 35,
criteri per la definizione delle percentuali
massime di impiego che non
ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri
regolarmente soggiornanti in
Italia, ne' lo svolgimento della
corrispondente attivita' professionale.
Tali criteri possono invece comportare
restrizioni per l'accesso degli
stranieri ancora residenti all'estero.
29) Studio (artt.36 e 37)
- Prevedere esplicitamente, in conformita' con
il disposto del comma 1
dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 7,
che lo straniero titolare di
un permesso di soggiorno per studio, o di una
carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno possa iscriversi ai
corsi delle scuole secondarie superiori,
accedere agli esami finali e
ricevere il medesimo trattamento previsto per
l'allievo italiano, salva la
verifica della effettiva preparazione
scolastica precedentemente ricevuta
all'estero.
- Coerentemente con l'o.d.g. 8 del Senato
accolto dal Governo, deve essere
stabilita la possibilita' di rinnovare il
permesso di soggiorno per motivi
di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo
anno oltre la durata legale
del corso di studi, nonche' la possibilita' di
ulteriori rinnovi su
indicazione del Consiglio di corso di laurea o
per consentire allo studente
di sostenere l'esame finale. Deve essere
inoltre previsto che il rinnovo di
detto permesso di soggiorno sia consentito,
anche in mancanza dei requisiti
di merito altrimenti previsti, qualora gravi
ragioni di salute abbiano
impedito allo studente il regolare svolgimento
degli studi. Devono infine
essere definite modalita' per il rinnovo del
permesso di soggiorno per
motivi di studio che consentano di sostenere,
dopo il conseguimento del
titolo di studi, gli esami di abilitazione
professionale o di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di
specializzazione.
- Coerentemente con quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 6 e dalla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 37, deve
essere stabilita la
possibilita' di iscrizione del titolare di
permesso per motivi di studio
nelle liste di collocamento e negli albi o
registri previsti per lo
svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.