Date: 9:53 AM 5/26/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando il testo di ulteriori proposte per il regolamento. Dovrebbero

integrare quelle che finora vi ho inviato. Sono estratte da un monumentale

documento prodotto da Paolo Bonetti. Ho cercato di selezionare le cose che

mi sembravano piu' importanti e condivisibili. Qua e la' ne ho modificato

la forma; in pochissimi casi la sostanza.

 

Attendo, per un po', vostre opinioni a riguardo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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...) Diritti in materia civile (Art.2, comma 2)

 

- Occorre prevedere che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori

iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori

o tutori o affidatari abbiano diritto di accesso, a parita' di condizioni

con i cittadini italiani nelle liste di collocamento e ad ogni tipo di

rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attivit di lavoro

autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico,

previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini

italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli

eventualmente previsti per l'attivita' svolta, nonche' ad ogni tipo di

corso o di attivit di formazione e di riqualificazione professionale e a

tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria.

 

 

...) Decreti sui flussi (art.3, comma 3)

 

- E' opportuno precisare che il testo dei decreti di determinazione dei

flussi di ingresso deve essere immediatamente trasmesso e illustrato nei

diversi Paesi di origine degli stranieri ammissibili nel territorio dello

Stato mediante forme di pubblicizzazione attuate o promosse dal Governo

secondo modalit indicate dalle disposizioni dei decreti di programmazione

annuale.

 

 

...) Reingresso (art.4, comma 2)

 

- Devono essere disciplinate le modalita' con cui lo straniero titolare di

permesso di soggiorno deve effettuare la preventiva comunicazione alla

polizia di frontiera ai fini del reingresso nel territorio dello Stato.

 

 

...) Ingresso nel territorio dello Stato (art.4)

 

- Conformemente con le disposizioni degli Accordi di Schengen, deve essere

precisato che la verifica dei mezzi sufficienti al rientro in patria e'

necessaria solo ai fini degli ingressi per soggiorni di durata non

superiore a tre mesi.

 

- Deve essere stabilito quale sia la documentazione da considerarsi idonea

a confermare lo scopo e le condizioni di soggiorno.

 

- Devono essere stabiliti contenuti e modalita' di consegna allo straniero

della comunicazione scritta che illustra diritti e doveri relativi

all'ingresso e al soggiorno.

 

- Deve essere disciplinata la possibilita' di rilascio, in conformita' con

le disposizioni degli Accordi di Schengen, di visti a validita'

territoriale limitata.

 

 

...) Rinnovo del permesso (art.5)

 

- Occorre indicare quali siano le irregolarit amministrative sanabili in

presenza delle quali deve ritenersi comunque consentito il rinnovo del

permesso di soggiorno.

 

- Deve essere previsto che il rifiuto, la revoca, l'annullamento,  il

rifiuto del rinnovo e il rifiuto della conversione del permesso di

soggiorno siano disposti dal questore al quale e' stata indirizzata la

domanda, con provvedimento scritto e motivato che deve essere notificato o

comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui

comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve

riportare le modalita' e i termini dell'impugnazione. E' opportuno,

inoltre, prrevedere che i provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto

di rinnovo del permesso di soggiorno divengano esecutivi quindici giorni

dopo la loro comunicazione o notificazione, salva l'applicazione delle

diverse disposizioni previste dalla legge.

 

 

...) Rifiuto e revoca del permesso (art.5)

 

- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo straniero non soddisfi le

condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di

accordi internazionali (ad esempio, gli Accordi di Schenegen) il suo

permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si

tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo,

motivi familiari, richiesta di asilo, motivi di salute, motivi religiosi.

 

- Devono essere stabiliti i requisiti necessari per il rilascio di un

permesso differente da quello precedentemente rifliutato o revocato o non

rinnovato.

 

 

...) Conversione del permesso (art.5)

 

- E' necessario prevedere che, salvi i casi in cui la legge o il suo

regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di

soggiorno avente durata superiore ad un anno possa comunque essere

convertito, a domanda del titolare da presentarsi in qualsiasi momento

(anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo di un

permesso di soggiorno) al questore della provincia in cui si trova, in

qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero

possegga i requisiti richiesti. E' altresi' necessario prevedere che allo

straniero che non possa pi ottenere un permesso di soggiorno per asilo

politico o per asilo umanitario sia comunque consentito il rilascio di un

permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per

motivi familiari o per studio o per motivi religiosi.

 

 

...) Fonti di reddito (art.6, comma 4)

 

- Devono essere considerate fonti di reddito legittime le medesime fonti di

reddito previste dalle disposizioni in materia di imposte sul reddito delle

persone fisiche.

 

 

...) Variazioni di domicilio (art.6, comma 6)

 

- Devono essere disciplinate le modalit della comunicazione al Questore

competente delle variazioni del domicilio abituale dello straniero che non

sia gi residente in un Comune.

 

 

...) Ricorsi contro i provvedimenti negativi in relazione al permesso di

soggiorno (art.6, comma 8)

 

- Occorre prevedere che, se, entro quindici giorni dalla data in cui il

provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e'

depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di

annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del

permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini

per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale

amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di

annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte

il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con

la sentenza del giudice.

 

 

...) Carta di soggiorno (art.7)

 

- Deve essere stabilito che, per straniero titolare di un permesso di

soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, si intende lo

straniero che, al momento della presentazione della domanda della carta di

soggiorno, e' titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o

lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza

elettiva.

 

- Occorre stabilire limiti di tempo certi per il rilascio della carta di

soggiorno.

 

- Occorre prevedere che la carta di soggiorno possa comunque essere

richiesta e rilasciata anche nei casi in cui ne sia stato precedentemente

disposto il rifiuto o la revoca, in  tutti i casi in cui, successivamente

al provvedimento di rifiuto o di revoca della carta, lo straniero sia

definitivamente prosciolto da ogni imputazione per i reati indicati

nell'articolo 7, comma 3, della legge, ovvero abbia ottenuto provvedimento

di riabilitazione.

 

 

...) Respingimento alla frontiera (art.8)

 

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2,

comma 5, e 11, comma 7, che il provvedimento di respingimento alla

frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e' comunicato allo

straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,

francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione. Deve essere

altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato di fronte

al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico

di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

 

...) Espulsione (art.11)

 

- Occorre precisare che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto

per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 2,

lett. a) della legge e' necessario comunque che lo straniero non si trovi

in alcuna delle situazioni in cui le disposizioni di accordi internazionali

o della legge o del suo regolamento di attuazione consentono l'ingresso e

il soggiorno.

 

- Occorre precisare che, ai fini del verificarsi del presupposto richiesto

per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 2,

lett. b) della legge dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato

revocato o annullato, e' necessario comunque che il provvedimento di revoca

o di annullamento del permesso di soggiorno sia stato precedentemente

comunicato allo straniero ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge. Gli

estremi del provvedimento di revoca o di annullamento devono essere

riportati nella motivazione del provvedimento di espulsione.

 

- Occorre precisare che, ai fini del verificarsi del presupposto richiesto

per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 2,

lett. c), l'appartenenza dello straniero alle categorie di soggetti ivi

indicate risulti rispettivamente dall'avvenuta applicazione allo straniero

di una misura di prevenzione ovvero dalla avvenuta iscrizione dello

straniero nel registro degli indagati per il reato di associazione di tipo

mafioso di una Procura della Repubblica. La motivazione del provvedimento

amministrativo di espulsione dello straniero deve indicare gli estremi del

provvedimento di applicazione della misura di prevenzione o dell'iscrizione

nel registro degli indagati.

 

- E' opportuno precisare che si considera trattenuto indebitamente nel

territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione, lo

straniero che rimanga nel territorio italiano oltre i 15 giorni successivi

alla consegna del provvedimento di espulsione, salvo che si sia verificata

una delle seguenti circostanze:

a) il giudice abbia annullato il provvedimento amministrativo di espulsione

a seguito del ricorso presentato dallo straniero o del giudizio di

convalida del trattenimento;

b) lo straniero espulso sia sottoposto a cure urgenti ospedaliere o

ambulatoriali ai sensi dell'articolo 33 della legge;

c)  lo straniero sia sottoposto dall'autorit giudiziaria a misura

cautelare detentiva ovvero a carcerazione a seguito di sentenza definitiva

di condanna;

d) il tribunale per i minorenni abbia comunicato al Questore, ai sensi

dell'articolo 29, comma 3, della legge, l'autorizzazione dello straniero

espulso a permanere temporaneamente nel territorio italiano per gravi

motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, all'eta' e alle condizioni di

salute del minore che si trova nel territorio italiano, minore di cui lo

straniero espulso sia familiare;

e) sia sopraggiunta una causa di inespellibilita' dello straniero prevista

dall'articolo 17 della legge; in tal caso il provvedimento di espulsione

deve essere annullato d'ufficio;

f) sia sopraggiunto un nuovo procedimento penale a carico dello straniero

espulso, per il quale l'autorita' giudiziaria competente non abbia

rilasciato il nulla-osta all'espulsione previsto dall'articolo 11, comma 3,

della legge; in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve

essere annullato d'ufficio;

g) lo straniero abbia ottenuto dal Questore un permesso di soggiorno o una

carta di soggiorno nei casi consentiti dalla legge; in tal caso il

provvedimento amministrativo di espulsione deve essere contestualmente

annullato d'ufficio;

h) il pretore non abbia ancora depositato la decisione sul ricorso contro

il provvedimento di espulsione dopo i prescritti dieci giorni dall'avvenuto

deposito del ricorso;

i) lo straniero entro i successivi trenta giorni abbia la necessita' di

esercitare il diritto alla difesa in un procedimento giudiziario che si

svolge in Italia ovvero debba essere a disposizione dell'autorit

giudiziaria.

 

- Occorre precisare che il termine di 15 giorni per lasciare il territorio

nazionale decorre dalla data di consegna allo straniero del provvedimento

di espulsione e che il trattenimento dello straniero che deve essere

espulso con espulsione ad esecuzione differita puo' essere disposto

soltanto subito dopo la consegna del decreto di espulsione che menzioni il

concreto pericolo che lo straniero espulso si sottragga all'esecuzione del

provvedimento. In tal caso occorre prevedere che l'espulsione dello

straniero trattenuto non possa comunque essere eseguita prima che siano

trascorsi 15 giorni dalla data di consegna allo straniero del provvedimento

amministrativo di espulsione.

 

- E' opportuno stabilire che della comunicazione allo straniero del decreto

di espulsione debba essere redatto verbale firmato sia dallo straniero

(salvo che egli si rifiuti di farlo), sia dall'ufficiale o agente di P.S.

che gli consegna il provvedimento di espulsione.

 

- Deve essere precisato che

a) il giudice accoglie il ricorso contro il provvedimento di espulsione sia

se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2

dell'articolo 11 della legge, sia qualora esso riguardi uno straniero che

rientri tra i soggetti dei quali l'art. 17 della legge vieta l'espulsione,

ovvero abbia titolo ad ottenere una carta di soggiorno o un permesso di

soggiorno in base alle disposizioni degli articoli 16 e 28 della legge,

ovvero appartenga a categorie di soggetti nei confronti dei quali siano

state disposte misure di protezione temporanea con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri adotato ai sensi dell'articolo 18 della legge,

ovvero sia stato autorizzato alla permenenza temporanea nel territorio

dello Stato con provvedimento del tribunale per i minoreni ai sensi

dell'articolo 29, comma 3, della legge;

b) nel giudizio sul ricorso contro il provvedimento amministrativo di

espulsione adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. b) della

legge nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato

revocato o annullato, il giudice deve valutare la legittimita' dei

provvedimenti di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sulla

base dei quali e' stato disposto il provvedimento amministrativo di

espulsione;

c) l'esecuzione dell'espulsione dello straniero trattenuto ai sensi

dell'art. 12 puo' essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia

rigettato il ricorso contro l'espulsione;

d) in ragione della brevita' dei termini di impugnazione e al fine di

assicurare effettivita' al diritto alla difesa, per i ricorsi contro i

provvedimenti amministrativi di espulsione l'ammissione al gratuito

patrocinio a spese dello Stato avviene di diritto e non richiede alcun tipo

di valutazione preliminare.

e) il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione puo'

essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla

notifica o alla consegna di un  provvedimento di espulsione immediatamente

esecutivo con accompagnamento immediato alla frontiera e in tal caso

l'ufficiale o agente di P.S. che riceve il ricorso provvede a certificare

l'autenticita' della sottoscrizione personale da parte dello straniero

ricorrente, ne rilascia ricevuta scritta allo straniero e provvede

all'immediata trasmissione del ricorso alla cancelleria del pretore o alla

segreteria del Tribunale amministrativo del Lazio;

f) l'accesso alla sede della rappresentanza diplomatico-consolare italiana

all'estero da parte degli stranieri espulsi che intendano presentare

ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione avvenga con

priorita' rispetto agli altri stranieri.

 

- Deve essere precisato che

a) l'autorizzazione al reingresso deve essere richiesta personalmente dallo

straniero espulso mediante apposita domanda scritta e motivata presentata

alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di cui lo straniero

cittadino o in cui lo straniero espulso risiede abitualmente, la quale deve

rilasciarne copia e ricevuta datata dell'avvenuta presentazione;

b) sulla domanda di autorizzazione al reingresso il Ministro dell'interno

si pronuncia con atto scritto e motivato comunicato all'estero allo

straniero entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

c) l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere

rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti

previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della legge per il ricongiungimento

familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi

familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti

dall'articolo 15 della legge o da altre disposizioni della legge o del suo

regolamento di attuazione, ovvero qualora il tribunale per i minorenni

abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 29,

comma 3, della legge, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora

sussistente la pericolosita' sociale dello straniero espulso a titolo di

misura di sicurezza.

 

- Occorre precisare che in ogni caso l'espulsione dello straniero

trattenuto nei centri di cui all'articolo 12 puo' essere eseguita soltanto

dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data della consegna del

provvedimento di espulsione.

 

 

...) Trattenimento dello straniero da espellere o da respingere (art.12)

 

- Deve essere precisato che in base alle disposizioni degli articoli 2,

comma 5, e 11, comma 7, della legge il provvedimento di trattenimento dello

straniero deve essere scritto e motivato, deve recare i termini e le

modalita' della convalida e deve essere comunicato in copia allo straniero

con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 

- Deve essere stabilito che

a) l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera o il respingimento si verifica in tutti i

casi in cui l'alontanamento dal territorio dello Stato non possa comunque

essere completato entro le 24 ore successive all'avvenuta comunicazione

allo straniero del provvedimento stesso;

b) nel provvedimento di trattenimento devono essere comunque indicati i

seguenti elementi:

- gli estremi del provvedimento di espulsione o di respingimento che deve

essere eseguito;

- l'impossibilita' di eseguire il provvedimento entro le 24 ore successive

alla comunicazione all'interessato;

- la causa ostativa all'esecuzione del provvedimento;

- il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza

nel quale lo straniero deve essere trattenuto;

- le modalita' di accompagnamento dello straniero al centro in cui deve

essere trattenuto.

 

- E' necessario prevedere che

a) lo straniero trattenuto nel centro riceva vitto, alloggio e assistenza

sanitaria e sociale e abbia diritto di comunicare con la propria famiglia,

con un difensore, con organizzazioni e associazioni di tutela dei diritti

umani o di assistenza degli stranieri e con i rappresentanti diplomatici e

consolari del proprio Paese;

b) salvo che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale,

il difensore dello straniero, i rappresentanti di associazioni e

organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri

e i rappresentanti diplomatici e consolari del Paese di cui e' cittadino lo

straniero abbiano comunque il diritto di accedere al luogo in cui ha sede

il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo

straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni

derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

 

- Deve essere stabilito che

a) nel giudizio di convalida del trattenimento lo straniero deve essere

comunque assistito da un difensore (eventualmente nominato d'ufficio dal

pretore competente per la convalida), al quale il questore deve

immediatamente far pervenire copia di tutti i medesimi atti che sono stati

comunicati al pretore, nonche' da un inteprete, scelti e negli stessi modi

e forme previsti dall'art. 11, comma 10, della legge;

b) tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti

dall'art. 12 della legge sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

- Occorre precisare che le forze di polizia possono procedere

all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dello straniero

trattenuto solo dopo che il giudice abbia disposto sia la convalida della

misura del trattenimento, sia il rigetto del ricorso eventualmente

presentato dallo straniero contro il provvedimento di espulsione prima

della conclusione del giudizio sulla convalida del trattenimento.

 

- L'allontanamento dello straniero trattenuto dal centro deve essere

consentito in caso di documentate esigenze di giustizia, o di cure mediche,

o per gravi motivi relativi alla salute di un familiare soggiornante in

Italia.

 

- Occorre prevedere che, qualora non siano disponibili posti nei centri

indicati nel comma 1 dell'articolo 12 della legge ovvero lo straniero

disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprieta' o in locazione,

ovvero necessiti di cure urgenti, nel provvedimento che dispone il

trattenimento o in un provvedimento successivamente emanato, l'autorita'

cui spetta emanare o convalidare il provvedimento di trattenimento ordina

che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia,

rispettivamente, presso altre strutture alloggiative, ovvero presso il

proprio alloggio o presso strutture ospedaliere, osservando i criteri

previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

 

...) Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art.13)

 

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza

dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto

penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di

soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in

possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione

dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

 

...) Diritto di difesa (art.15)

 

- E' necessario disciplinare i modi in cui lo straniero indagato o imputato

o il suo difensore possono presentare la domanda di rientro in Italia ed

stabilire quale sia la documentazione da allegare.

 

- E' necessario indicare per quali atti previsti dal codice di procedura

penale sia consentito il reingresso in Italia dello straniero, anche se

precedentemente espulso.

 

- Occorre precisare che:

a) competente al rilascio dell'autorizzazione al reingresso prevista

dall'art. 15 della legge e' il Questore del luogo in cui ha sede

l'autorita' giudiziaria di fronte alla quale si svolge il procedimento;

b) nel caso del reingresso dello straniero espulso l'autorizzazione del

Questore prevista dall'articolo 15 della legge sostituisce a tutti gli

effetti l'autorizzazione al rientro disposta dal Ministro dell'interno ai

sensi dell'art. 11, comma 13, della legge;

c) l'autorizzazione al rientro rilasciata ai sensi dell'art. 15 della legge

deve essere immediatamente trasmessa dal Questore sia al Ministero

dell'interno ai fini dell'annotazione nel Centro elaborazione dati del

Ministero dell'interno, sia, ove necessario, al Sistema Informativo

Schengen.

 

- Occorre stabilire che allo straniero autorizzato a entrare in Italia o a

soggiornarvi al fine di provvedere personalmente agli atti processuali

indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a

disposizione dell'autorita' giudiziaria, il questore rilasci, anche a

richiesta del difensore dello straniero o dell'autorita' giudiziaria, un

permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia, di durata pari

alle documentate esigenze processuali o giudiziarie, rinnovabile, cil cui

possesso consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e

l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di

attivita' occasionali di lavoro autonomo.

 

 

...) Protezione sociale (art.16)

 

- Occorre stabilire i criteri per l'individuazione delle condotte dello

straniero da ritenersi incompatibili con le finalita' del programma, e tali

da giustificare la revoca del permesso di soggiorno per motivi di

protezione sociale.

 

 

...) Divieti di espulsione (art.17)

 

- Occorre prevedere che, qualora i benefici dell'articolo 17 si applichino

a un minore di eta' inferiore a14 anni, con genitore regolarmente

soggiornante in Italia, il questore provveda all'immediata iscrizione del

minore sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno del genitore.

 

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 17, il

Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio all'annullamento

del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei

confronti dello straniero alla conseguente cancellazione della segnalazione

dell'espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero

dell'interno e dal Sistema Informativo Schengen.

 

 

...) Lavoro subordinato (art.20)

 

- Occorre precisare che per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro si

prescinde dal preventivo accertamento di indisponibilita' di altri

lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della

provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro

per il quale e' presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, salvo

che la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca a stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno che non dia

titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento, overo che siano esaurite

le quote complessive di visti di ingresso rilasciabili per lavoro

subordinato o per lavoro stagionale o per inserimento nel mercato del

lavoro previste dai decreti di programmazione annuale dei flussi.

 

- Occorre stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e'

rinnovato anche quando lo straniero dimostri di aver avuto negli ultimi due

anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un

incidente sul lavoro regolarmente denunciati.

 

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro

subordinato sia rinnovato

a) per quattro anni, se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un

regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino

effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali;

b) per due anni, se lo straniero risulta occupato con altri tipi di

rapporti di lavoro subordinato o in rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa o di tirocinio o di apprendistato, ovvero se percepisce in

Italia una pensione di vecchiaia, di anzianita' o di invalidita';

c) per un anno, se lo straniero e' iscritto nelle liste di collocamento e

privo di occupazione regolare.

 

- E' opportuno precisare che il permesso di soggiorno per lavoro

subordinato consente al titolare, alle medesime condizioni previste per i

cittadini italiani, di costituire o essere soci di ogni tipo di societa'

cooperativa.

 

 

...) Inserimento nel mercato del lavoro (art.21)

 

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel

mercato del lavoro consente allo straniero di instaurare qualsiasi tipo di

rapporto di lavoro subordinato, inclusi rapporti di apprendistato, di

tirocinio o di formazione, o qualsiasi attivita' di lavoro autonomo,

nonche' di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per un anno

convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero

abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato o una regolare

attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

 

- E' necessario disciplinare modi e tempi per l'iscrizione nelle liste e

per la loro tenuta da parte dei consolati. E' anche opportuno stabilire che

l'iscrizione nelle liste debba essere personalmente confermata dallo

straniero ogni anno, e che eventuali variazioni dei dati non interrompano

l'anzianita' di iscrizione nelle liste.

 

 

...) Lavoro autonomo (art.24)

 

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo

sia rinnovato qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2,

3 e 4, dell'articolo 24 della legge e l'interessato dimostri di avere in

corso una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo, anche

diversa da quella originariamente autorizzata.

 

 

...) Permesso per motivi familiari (art.28)

 

- Occorre precisare che, nei casi in cui il titolo di soggiorno del

familiare che ha chiesto il ricongiungimento non debba essere rinnovato, il

permesso per motivi familiari e' rinnovato con durata di quattro anni (ad

esempio, il permesso del genitore di titolare di carta di soggiorno).

 

 

...) Disposizioni in favore dei minori stranieri (art.29)

 

- Occorre stabilire che al minore straniero in stato di abbandono o

comunque non convivente con straniero sia rilasciato e rinnovato un

autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale

affidatario, valido finche' dura lo stato di abbandono o l'affidamento.

 

- Occorre prevedere che iscrizione del minore nato in Italia nel permesso

di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore avvenga a seguito di

domanda del genitore, eventualmente trasmessa, alla Questura della

Provincia in cui abita il genitore, dagli uffici competenti dell'azienda

sanitaria in cui e' avvenuto il parto unitamente alla copia dell'atto di

nascita.

 

- Devono essere disciplinate le modalita' per la immediata trasmissione dal

tribunale per i minorenni alla rappresentanza diplomatico consolare

italiana all'estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata ai

sensi del comma 3 dell'articolo 29, anche ai fini del successivo inoltro al

Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e, ove prescritto, al

Sistema Informativo Schengen.

 

 

...) Assistenza sanitaria (art.33)

 

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello

Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano

comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e

riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e

successive modificazioni e integrazioni.

 

 

...) Studio (art.36)

 

- E' opportuno stabilire che l'educazione interculturale sia attuata in

conformita' con le risoluzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa,

anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della

cooperazione culturale, nonche' con le disposizioni della Convenzione

culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa

esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi

internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

 

 

...) Abrogazioni e norme di coordinamento

 

- Occorre prevedere che alla data di entrata in vigore del regolamento di

attuazione della presente legge cessino di avere applicazione tutte le

norme di legge in contrasto con le disposizioni della legge 40 e del suo

regolamento di attuazione, nonche' le direttive, le istruzioni, le

circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle

amministrazioni dello Stato che disponga in generale sui procedimenti in

materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero nel

quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche in materia di

disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello

straniero, ovvero si dettino disposizioni per l'applicazione di esse.

 

- Occorre prevedere che Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

regolamento di attuazione il Governo attui e promuova idonee iniziative

informative e divulgative al fine di dare la piu' ampia illustrazione e

pubblicizzazione alle norme della legge e del suo regolamento di

attuazione, e ne assicuri la divulgazione anche nelle lingue degli

stranieri presenti nel territorio dello Stato.