Date: 9:53 AM 5/26/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo di ulteriori proposte per il
regolamento. Dovrebbero
integrare quelle che finora vi ho inviato.
Sono estratte da un monumentale
documento prodotto da Paolo Bonetti. Ho
cercato di selezionare le cose che
mi sembravano piu' importanti e condivisibili.
Qua e la' ne ho modificato
la forma; in pochissimi casi la sostanza.
Attendo, per un po', vostre opinioni a
riguardo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------------------
...) Diritti in materia civile (Art.2, comma
2)
- Occorre prevedere che gli stranieri titolari
di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonche' i minori
iscritti nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno dei genitori
o tutori o affidatari abbiano diritto di
accesso, a parita' di condizioni
con i cittadini italiani nelle liste di
collocamento e ad ogni tipo di
rapporto di lavoro subordinato nel settore privato
o di attivit di lavoro
autonomo e al medesimo trattamento giuridico,
sindacale, economico,
previdenziale ed assistenziale previsto dalle
norme vigenti per i cittadini
italiani, inclusa la possibile iscrizione
negli albi, registri o ruoli
eventualmente previsti per l'attivita' svolta,
nonche' ad ogni tipo di
corso o di attivit di formazione e di
riqualificazione professionale e a
tutti i corsi di istruzione scolastica ed
universitaria.
...) Decreti sui flussi (art.3, comma 3)
- E' opportuno precisare che il testo dei
decreti di determinazione dei
flussi di ingresso deve essere immediatamente
trasmesso e illustrato nei
diversi Paesi di origine degli stranieri
ammissibili nel territorio dello
Stato mediante forme di pubblicizzazione
attuate o promosse dal Governo
secondo modalit indicate dalle disposizioni
dei decreti di programmazione
annuale.
...) Reingresso (art.4, comma 2)
- Devono essere disciplinate le modalita' con
cui lo straniero titolare di
permesso di soggiorno deve effettuare la
preventiva comunicazione alla
polizia di frontiera ai fini del reingresso
nel territorio dello Stato.
...) Ingresso nel territorio dello Stato
(art.4)
- Conformemente con le disposizioni degli
Accordi di Schengen, deve essere
precisato che la verifica dei mezzi
sufficienti al rientro in patria e'
necessaria solo ai fini degli ingressi per
soggiorni di durata non
superiore a tre mesi.
- Deve essere stabilito quale sia la
documentazione da considerarsi idonea
a confermare lo scopo e le condizioni di
soggiorno.
- Devono essere stabiliti contenuti e
modalita' di consegna allo straniero
della comunicazione scritta che illustra
diritti e doveri relativi
all'ingresso e al soggiorno.
- Deve essere disciplinata la possibilita' di
rilascio, in conformita' con
le disposizioni degli Accordi di Schengen, di
visti a validita'
territoriale limitata.
...) Rinnovo del permesso (art.5)
- Occorre indicare quali siano le irregolarit
amministrative sanabili in
presenza delle quali deve ritenersi comunque
consentito il rinnovo del
permesso di soggiorno.
- Deve essere previsto che il rifiuto, la
revoca, l'annullamento, il
rifiuto del rinnovo e il rifiuto della
conversione del permesso di
soggiorno siano disposti dal questore al quale
e' stata indirizzata la
domanda, con provvedimento scritto e motivato
che deve essere notificato o
comunicato all'interessato, unitamente ad una
traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese
o spagnolo, e deve
riportare le modalita' e i termini
dell'impugnazione. E' opportuno,
inoltre, prrevedere che i provvedimenti di
revoca, annullamento e rifiuto
di rinnovo del permesso di soggiorno divengano
esecutivi quindici giorni
dopo la loro comunicazione o notificazione,
salva l'applicazione delle
diverse disposizioni previste dalla legge.
...) Rifiuto e revoca del permesso (art.5)
- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo
straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti di
accordi internazionali (ad esempio, gli
Accordi di Schenegen) il suo
permesso di soggiorno non possa essere
rifiutato o revocato qualora si
tratti di permesso per lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio, asilo,
motivi familiari, richiesta di asilo, motivi
di salute, motivi religiosi.
- Devono essere stabiliti i requisiti
necessari per il rilascio di un
permesso differente da quello precedentemente
rifliutato o revocato o non
rinnovato.
...) Conversione del permesso (art.5)
- E' necessario prevedere che, salvi i casi in
cui la legge o il suo
regolamento di attuazione lo vietino
espressamente, il permesso di
soggiorno avente durata superiore ad un anno
possa comunque essere
convertito, a domanda del titolare da
presentarsi in qualsiasi momento
(anche al di fuori della fase di richiesta di
rilascio o di rinnovo di un
permesso di soggiorno) al questore della
provincia in cui si trova, in
qualunque altro tipo di permesso di soggiorno
per il quale lo straniero
possegga i requisiti richiesti. E' altresi'
necessario prevedere che allo
straniero che non possa pi ottenere un
permesso di soggiorno per asilo
politico o per asilo umanitario sia comunque
consentito il rilascio di un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo o per
motivi familiari o per studio o per motivi
religiosi.
...) Fonti di reddito (art.6, comma 4)
- Devono essere considerate fonti di reddito
legittime le medesime fonti di
reddito previste dalle disposizioni in materia
di imposte sul reddito delle
persone fisiche.
...) Variazioni di domicilio (art.6, comma 6)
- Devono essere disciplinate le modalit della
comunicazione al Questore
competente delle variazioni del domicilio
abituale dello straniero che non
sia gi residente in un Comune.
...) Ricorsi contro i provvedimenti negativi
in relazione al permesso di
soggiorno (art.6, comma 8)
- Occorre prevedere che, se, entro quindici
giorni dalla data in cui il
provvedimento e' stato notificato o comunicato
all'interessato, e'
depositato ricorso contro i provvedimenti di
rifiuto, di revoca, di
annullamento, di rifiuto del rinnovo e di
rifiuto della conversione del
permesso di soggiorno, la presentazione del
ricorso differisce i termini
per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino
alla decisione del tribunale
amministrativo regionale. E' necessario anche
prevedere che, in caso di
annullamento dell'atto impugnato, il questore
rilascia, rinnova o converte
il permesso di soggiorno a cui lo straniero
abbia titolo in conformita' con
la sentenza del giudice.
...) Carta di soggiorno (art.7)
- Deve essere stabilito che, per straniero
titolare di un permesso di
soggiorno che consenta un numero indeterminato
di rinnovi, si intende lo
straniero che, al momento della presentazione
della domanda della carta di
soggiorno, e' titolare di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o
lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o
motivi religiosi o residenza
elettiva.
- Occorre stabilire limiti di tempo certi per
il rilascio della carta di
soggiorno.
- Occorre prevedere che la carta di soggiorno
possa comunque essere
richiesta e rilasciata anche nei casi in cui
ne sia stato precedentemente
disposto il rifiuto o la revoca, in tutti i casi in cui, successivamente
al provvedimento di rifiuto o di revoca della
carta, lo straniero sia
definitivamente prosciolto da ogni imputazione
per i reati indicati
nell'articolo 7, comma 3, della legge, ovvero
abbia ottenuto provvedimento
di riabilitazione.
...) Respingimento alla frontiera (art.8)
- Deve essere stabilito, conformemente con il
disposto degli articoli 2,
comma 5, e 11, comma 7, che il provvedimento
di respingimento alla
frontiera e' adottato con atto scritto e
motivato ed e' comunicato allo
straniero in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese,
francese o spagnolo, unitamente alle modalita'
di impugnazione. Deve essere
altresi' previsto che tale provvedimento possa
essere impugnato di fronte
al tribunale amministrativo regionale del
luogo in cui si trova il valico
di frontiera presso cui il respingimento e'
effettuato.
...) Espulsione (art.11)
- Occorre precisare che ai fini del
verificarsi del presupposto richiesto
per disporre l'espulsione amministrativa ai
sensi dell'art. 11, comma 2,
lett. a) della legge e' necessario comunque
che lo straniero non si trovi
in alcuna delle situazioni in cui le
disposizioni di accordi internazionali
o della legge o del suo regolamento di
attuazione consentono l'ingresso e
il soggiorno.
- Occorre precisare che, ai fini del
verificarsi del presupposto richiesto
per disporre l'espulsione amministrativa ai
sensi dell'art. 11, comma 2,
lett. b) della legge dello straniero il cui
permesso di soggiorno sia stato
revocato o annullato, e' necessario comunque
che il provvedimento di revoca
o di annullamento del permesso di soggiorno
sia stato precedentemente
comunicato allo straniero ai sensi dell'art.
11, comma 7 della legge. Gli
estremi del provvedimento di revoca o di
annullamento devono essere
riportati nella motivazione del provvedimento
di espulsione.
- Occorre precisare che, ai fini del
verificarsi del presupposto richiesto
per disporre l'espulsione amministrativa ai
sensi dell'art. 11, comma 2,
lett. c), l'appartenenza dello straniero alle
categorie di soggetti ivi
indicate risulti rispettivamente dall'avvenuta
applicazione allo straniero
di una misura di prevenzione ovvero dalla
avvenuta iscrizione dello
straniero nel registro degli indagati per il
reato di associazione di tipo
mafioso di una Procura della Repubblica. La
motivazione del provvedimento
amministrativo di espulsione dello straniero
deve indicare gli estremi del
provvedimento di applicazione della misura di
prevenzione o dell'iscrizione
nel registro degli indagati.
- E' opportuno precisare che si considera
trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l'intimazione, lo
straniero che rimanga nel territorio italiano
oltre i 15 giorni successivi
alla consegna del provvedimento di espulsione,
salvo che si sia verificata
una delle seguenti circostanze:
a) il giudice abbia annullato il provvedimento
amministrativo di espulsione
a seguito del ricorso presentato dallo
straniero o del giudizio di
convalida del trattenimento;
b) lo straniero espulso sia sottoposto a cure
urgenti ospedaliere o
ambulatoriali ai sensi dell'articolo 33 della
legge;
c)
lo straniero sia sottoposto dall'autorit giudiziaria a misura
cautelare detentiva ovvero a carcerazione a
seguito di sentenza definitiva
di condanna;
d) il tribunale per i minorenni abbia
comunicato al Questore, ai sensi
dell'articolo 29, comma 3, della legge,
l'autorizzazione dello straniero
espulso a permanere temporaneamente nel
territorio italiano per gravi
motivi connessi allo sviluppo psico-fisico,
all'eta' e alle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio
italiano, minore di cui lo
straniero espulso sia familiare;
e) sia sopraggiunta una causa di
inespellibilita' dello straniero prevista
dall'articolo 17 della legge; in tal caso il
provvedimento di espulsione
deve essere annullato d'ufficio;
f) sia sopraggiunto un nuovo procedimento
penale a carico dello straniero
espulso, per il quale l'autorita' giudiziaria
competente non abbia
rilasciato il nulla-osta all'espulsione
previsto dall'articolo 11, comma 3,
della legge; in tal caso il provvedimento
amministrativo di espulsione deve
essere annullato d'ufficio;
g) lo straniero abbia ottenuto dal Questore un
permesso di soggiorno o una
carta di soggiorno nei casi consentiti dalla
legge; in tal caso il
provvedimento amministrativo di espulsione
deve essere contestualmente
annullato d'ufficio;
h) il pretore non abbia ancora depositato la
decisione sul ricorso contro
il provvedimento di espulsione dopo i
prescritti dieci giorni dall'avvenuto
deposito del ricorso;
i) lo straniero entro i successivi trenta
giorni abbia la necessita' di
esercitare il diritto alla difesa in un
procedimento giudiziario che si
svolge in Italia ovvero debba essere a
disposizione dell'autorit
giudiziaria.
- Occorre precisare che il termine di 15
giorni per lasciare il territorio
nazionale decorre dalla data di consegna allo
straniero del provvedimento
di espulsione e che il trattenimento dello
straniero che deve essere
espulso con espulsione ad esecuzione differita
puo' essere disposto
soltanto subito dopo la consegna del decreto
di espulsione che menzioni il
concreto pericolo che lo straniero espulso si
sottragga all'esecuzione del
provvedimento. In tal caso occorre prevedere
che l'espulsione dello
straniero trattenuto non possa comunque essere
eseguita prima che siano
trascorsi 15 giorni dalla data di consegna
allo straniero del provvedimento
amministrativo di espulsione.
- E' opportuno stabilire che della
comunicazione allo straniero del decreto
di espulsione debba essere redatto verbale
firmato sia dallo straniero
(salvo che egli si rifiuti di farlo), sia
dall'ufficiale o agente di P.S.
che gli consegna il provvedimento di
espulsione.
- Deve essere precisato che
a) il giudice accoglie il ricorso contro il
provvedimento di espulsione sia
se accerta che non ricorrono i presupposti
indicati nei commi 1 o 2
dell'articolo 11 della legge, sia qualora esso
riguardi uno straniero che
rientri tra i soggetti dei quali l'art. 17
della legge vieta l'espulsione,
ovvero abbia titolo ad ottenere una carta di
soggiorno o un permesso di
soggiorno in base alle disposizioni degli
articoli 16 e 28 della legge,
ovvero appartenga a categorie di soggetti nei
confronti dei quali siano
state disposte misure di protezione temporanea
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adotato ai sensi
dell'articolo 18 della legge,
ovvero sia stato autorizzato alla permenenza
temporanea nel territorio
dello Stato con provvedimento del tribunale
per i minoreni ai sensi
dell'articolo 29, comma 3, della legge;
b) nel giudizio sul ricorso contro il
provvedimento amministrativo di
espulsione adottato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, lett. b) della
legge nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno sia stato
revocato o annullato, il giudice deve valutare
la legittimita' dei
provvedimenti di revoca o di annullamento del
permesso di soggiorno sulla
base dei quali e' stato disposto il
provvedimento amministrativo di
espulsione;
c) l'esecuzione dell'espulsione dello
straniero trattenuto ai sensi
dell'art. 12 puo' essere effettuata soltanto
dopo che il pretore abbia
rigettato il ricorso contro l'espulsione;
d) in ragione della brevita' dei termini di
impugnazione e al fine di
assicurare effettivita' al diritto alla
difesa, per i ricorsi contro i
provvedimenti amministrativi di espulsione
l'ammissione al gratuito
patrocinio a spese dello Stato avviene di
diritto e non richiede alcun tipo
di valutazione preliminare.
e) il ricorso contro il provvedimento
amministrativo di espulsione puo'
essere presentato dallo straniero in via breve
anche contestualmente alla
notifica o alla consegna di un provvedimento di espulsione
immediatamente
esecutivo con accompagnamento immediato alla
frontiera e in tal caso
l'ufficiale o agente di P.S. che riceve il
ricorso provvede a certificare
l'autenticita' della sottoscrizione personale
da parte dello straniero
ricorrente, ne rilascia ricevuta scritta allo
straniero e provvede
all'immediata trasmissione del ricorso alla
cancelleria del pretore o alla
segreteria del Tribunale amministrativo del
Lazio;
f) l'accesso alla sede della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana
all'estero da parte degli stranieri espulsi
che intendano presentare
ricorso avverso il provvedimento
amministrativo di espulsione avvenga con
priorita' rispetto agli altri stranieri.
- Deve essere precisato che
a) l'autorizzazione al reingresso deve essere
richiesta personalmente dallo
straniero espulso mediante apposita domanda
scritta e motivata presentata
alla rappresentanza diplomatico-consolare del
Paese di cui lo straniero
cittadino o in cui lo straniero espulso
risiede abitualmente, la quale deve
rilasciarne copia e ricevuta datata
dell'avvenuta presentazione;
b) sulla domanda di autorizzazione al
reingresso il Ministro dell'interno
si pronuncia con atto scritto e motivato
comunicato all'estero allo
straniero entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda;
c) l'autorizzazione al reingresso dello
straniero espulso deve essere
rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi
in cui sussistono i requisiti
previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della legge
per il ricongiungimento
familiare o per il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi
familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i
motivi di giustizia previsti
dall'articolo 15 della legge o da altre
disposizioni della legge o del suo
regolamento di attuazione, ovvero qualora il
tribunale per i minorenni
abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso
ai sensi dell'articolo 29,
comma 3, della legge, salvo che il magistrato
competente ritenga tuttora
sussistente la pericolosita' sociale dello
straniero espulso a titolo di
misura di sicurezza.
- Occorre precisare che in ogni caso
l'espulsione dello straniero
trattenuto nei centri di cui all'articolo 12
puo' essere eseguita soltanto
dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data
della consegna del
provvedimento di espulsione.
...) Trattenimento dello straniero da
espellere o da respingere (art.12)
- Deve essere precisato che in base alle
disposizioni degli articoli 2,
comma 5, e 11, comma 7, della legge il
provvedimento di trattenimento dello
straniero deve essere scritto e motivato, deve
recare i termini e le
modalita' della convalida e deve essere
comunicato in copia allo straniero
con allegata una traduzione in lingua a lui
comprensibile.
- Deve essere stabilito che
a) l'impossibilita' di eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il
respingimento si verifica in tutti i
casi in cui l'alontanamento dal territorio
dello Stato non possa comunque
essere completato entro le 24 ore successive
all'avvenuta comunicazione
allo straniero del provvedimento stesso;
b) nel provvedimento di trattenimento devono
essere comunque indicati i
seguenti elementi:
- gli estremi del provvedimento di espulsione
o di respingimento che deve
essere eseguito;
- l'impossibilita' di eseguire il
provvedimento entro le 24 ore successive
alla comunicazione all'interessato;
- la causa ostativa all'esecuzione del
provvedimento;
- il luogo in cui ha sede il centro di
permanenza temporanea e assistenza
nel quale lo straniero deve essere trattenuto;
- le modalita' di accompagnamento dello
straniero al centro in cui deve
essere trattenuto.
- E' necessario prevedere che
a) lo straniero trattenuto nel centro riceva
vitto, alloggio e assistenza
sanitaria e sociale e abbia diritto di
comunicare con la propria famiglia,
con un difensore, con organizzazioni e
associazioni di tutela dei diritti
umani o di assistenza degli stranieri e con i rappresentanti
diplomatici e
consolari del proprio Paese;
b) salvo che vi ostino comprovati motivi di
ordine e sicurezza nazionale,
il difensore dello straniero, i rappresentanti
di associazioni e
organizzazioni di tutela dei diritti umani o
di assistenza degli stranieri
e i rappresentanti diplomatici e consolari del
Paese di cui e' cittadino lo
straniero abbiano comunque il diritto di
accedere al luogo in cui ha sede
il centro di permanenza temporanea e di
assistenza e di parlare con lo
straniero ivi trattenuto, osservando le
prescrizioni e limitazioni
derivanti dalla vigilanza del centro da parte
delle forze di polizia.
- Deve essere stabilito che
a) nel giudizio di convalida del trattenimento
lo straniero deve essere
comunque assistito da un difensore (eventualmente
nominato d'ufficio dal
pretore competente per la convalida), al quale
il questore deve
immediatamente far pervenire copia di tutti i
medesimi atti che sono stati
comunicati al pretore, nonche' da un
inteprete, scelti e negli stessi modi
e forme previsti dall'art. 11, comma 10, della
legge;
b) tutti gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti
dall'art. 12 della legge sono esenti da ogni
imposta o tributo.
- Occorre precisare che le forze di polizia
possono procedere
all'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento dello straniero
trattenuto solo dopo che il giudice abbia
disposto sia la convalida della
misura del trattenimento, sia il rigetto del
ricorso eventualmente
presentato dallo straniero contro il
provvedimento di espulsione prima
della conclusione del giudizio sulla convalida
del trattenimento.
- L'allontanamento dello straniero trattenuto
dal centro deve essere
consentito in caso di documentate esigenze di
giustizia, o di cure mediche,
o per gravi motivi relativi alla salute di un
familiare soggiornante in
Italia.
- Occorre prevedere che, qualora non siano
disponibili posti nei centri
indicati nel comma 1 dell'articolo 12 della
legge ovvero lo straniero
disponga legalmente in Italia di un alloggio
in proprieta' o in locazione,
ovvero necessiti di cure urgenti, nel
provvedimento che dispone il
trattenimento o in un provvedimento
successivamente emanato, l'autorita'
cui spetta emanare o convalidare il
provvedimento di trattenimento ordina
che lo straniero sia trattenuto sotto il
controllo delle forze di polizia,
rispettivamente, presso altre strutture
alloggiative, ovvero presso il
proprio alloggio o presso strutture
ospedaliere, osservando i criteri
previsti dal regolamento di attuazione della
presente legge.
...) Espulsione a titolo di misura di
sicurezza (art.13)
- Occorre stabilire che, in caso di revoca
della misura di sicurezza
dell'espulsione, il Questore, al momento della
dimissione dall'istituto
penitenziario, rilasci allo straniero, su
richiesta, un permesso di
soggiorno o una carta di soggiorno per i quali
l'interessato sia in
possesso dei requisiti, e provveda alla
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dal Sistema Informativo
Schengen.
...) Diritto di difesa (art.15)
- E' necessario disciplinare i modi in cui lo
straniero indagato o imputato
o il suo difensore possono presentare la
domanda di rientro in Italia ed
stabilire quale sia la documentazione da
allegare.
- E' necessario indicare per quali atti
previsti dal codice di procedura
penale sia consentito il reingresso in Italia
dello straniero, anche se
precedentemente espulso.
- Occorre precisare che:
a) competente al rilascio dell'autorizzazione
al reingresso prevista
dall'art. 15 della legge e' il Questore del
luogo in cui ha sede
l'autorita' giudiziaria di fronte alla quale
si svolge il procedimento;
b) nel caso del reingresso dello straniero
espulso l'autorizzazione del
Questore prevista dall'articolo 15 della legge
sostituisce a tutti gli
effetti l'autorizzazione al rientro disposta
dal Ministro dell'interno ai
sensi dell'art. 11, comma 13, della legge;
c) l'autorizzazione al rientro rilasciata ai
sensi dell'art. 15 della legge
deve essere immediatamente trasmessa dal
Questore sia al Ministero
dell'interno ai fini dell'annotazione nel
Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno, sia, ove necessario,
al Sistema Informativo
Schengen.
- Occorre stabilire che allo straniero
autorizzato a entrare in Italia o a
soggiornarvi al fine di provvedere
personalmente agli atti processuali
indispensabili alla propria difesa ovvero al
fine di mantenersi a
disposizione dell'autorita' giudiziaria, il
questore rilasci, anche a
richiesta del difensore dello straniero o
dell'autorita' giudiziaria, un
permesso di soggiorno temporaneo per motivi di
giustizia, di durata pari
alle documentate esigenze processuali o
giudiziarie, rinnovabile, cil cui
possesso consente la temporanea iscrizione
nelle liste di collocamento e
l'instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato o lo svolgimento di
attivita' occasionali di lavoro autonomo.
...) Protezione sociale (art.16)
- Occorre stabilire i criteri per
l'individuazione delle condotte dello
straniero da ritenersi incompatibili con le
finalita' del programma, e tali
da giustificare la revoca del permesso di
soggiorno per motivi di
protezione sociale.
...) Divieti di espulsione (art.17)
- Occorre prevedere che, qualora i benefici
dell'articolo 17 si applichino
a un minore di eta' inferiore a14 anni, con
genitore regolarmente
soggiornante in Italia, il questore provveda
all'immediata iscrizione del
minore sulla carta di soggiorno o sul permesso
di soggiorno del genitore.
- E' necessario stabilire che, nei casi
contemplati dall'articolo 17, il
Ministro dell'Interno o il Questore procedono
d'ufficio all'annullamento
del provvedimeno amministrativo di espulsione
precedentemente adottato nei
confronti dello straniero alla conseguente
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dagli schedari del Centro
elaborazione dati del Ministero
dell'interno e dal Sistema Informativo
Schengen.
...) Lavoro subordinato (art.20)
- Occorre precisare che per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro si
prescinde dal preventivo accertamento di
indisponibilita' di altri
lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle
liste di collocamento della
provincia e aventi le medesime qualifiche
indicate per il posto di lavoro
per il quale e' presentata la domanda di
autorizzazione al lavoro, salvo
che la domanda di autorizzazione al lavoro si
riferisca a stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia con
permesso di soggiorno che non dia
titolo all'iscrizione nelle liste di
collocamento, overo che siano esaurite
le quote complessive di visti di ingresso
rilasciabili per lavoro
subordinato o per lavoro stagionale o per
inserimento nel mercato del
lavoro previste dai decreti di programmazione
annuale dei flussi.
- Occorre stabilire che il permesso di soggiorno
per lavoro subordinato e'
rinnovato anche quando lo straniero dimostri
di aver avuto negli ultimi due
anni una gravidanza o una malattia grave o una
malattia professionale o un
incidente sul lavoro regolarmente denunciati.
- E' opportuno stabilire che il permesso di
soggiorno per lavoro
subordinato sia rinnovato
a) per quattro anni, se lo straniero ha in
corso da almeno sei mesi un
regolare rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per il quale risultino
effettivamente adempiuti gli obblighi
previdenziali e assistenziali;
b) per due anni, se lo straniero risulta
occupato con altri tipi di
rapporti di lavoro subordinato o in rapporti
di collaborazione coordinata e
continuativa o di tirocinio o di apprendistato,
ovvero se percepisce in
Italia una pensione di vecchiaia, di
anzianita' o di invalidita';
c) per un anno, se lo straniero e' iscritto
nelle liste di collocamento e
privo di occupazione regolare.
- E' opportuno precisare che il permesso di
soggiorno per lavoro
subordinato consente al titolare, alle
medesime condizioni previste per i
cittadini italiani, di costituire o essere
soci di ogni tipo di societa'
cooperativa.
...) Inserimento nel mercato del lavoro
(art.21)
- Occorre precisare che l'autorizzazione
all'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro consente allo straniero di
instaurare qualsiasi tipo di
rapporto di lavoro subordinato, inclusi
rapporti di apprendistato, di
tirocinio o di formazione, o qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo,
nonche' di ottenere il rilascio di un permesso
di soggiorno per un anno
convertibile in permesso per lavoro
subordinato o autonomo se lo straniero
abbia in corso un regolare rapporto di lavoro
subordinato o una regolare
attivita' non occasionale di lavoro autonomo.
- E' necessario disciplinare modi e tempi per
l'iscrizione nelle liste e
per la loro tenuta da parte dei consolati. E'
anche opportuno stabilire che
l'iscrizione nelle liste debba essere
personalmente confermata dallo
straniero ogni anno, e che eventuali
variazioni dei dati non interrompano
l'anzianita' di iscrizione nelle liste.
...) Lavoro autonomo (art.24)
- E' opportuno stabilire che il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo
sia rinnovato qualora siano soddisfatte le
condizioni indicate nei commi 2,
3 e 4, dell'articolo 24 della legge e
l'interessato dimostri di avere in
corso una regolare attivita' non occasionale
di lavoro autonomo, anche
diversa da quella originariamente autorizzata.
...) Permesso per motivi familiari (art.28)
- Occorre precisare che, nei casi in cui il
titolo di soggiorno del
familiare che ha chiesto il ricongiungimento
non debba essere rinnovato, il
permesso per motivi familiari e' rinnovato con
durata di quattro anni (ad
esempio, il permesso del genitore di titolare
di carta di soggiorno).
...) Disposizioni in favore dei minori
stranieri (art.29)
- Occorre stabilire che al minore straniero in
stato di abbandono o
comunque non convivente con straniero sia
rilasciato e rinnovato un
autonomo permesso di soggiorno su domanda del
legale tutore o del legale
affidatario, valido finche' dura lo stato di
abbandono o l'affidamento.
- Occorre prevedere che iscrizione del minore
nato in Italia nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore avvenga a seguito di
domanda del genitore, eventualmente trasmessa,
alla Questura della
Provincia in cui abita il genitore, dagli
uffici competenti dell'azienda
sanitaria in cui e' avvenuto il parto unitamente
alla copia dell'atto di
nascita.
- Devono essere disciplinate le modalita' per
la immediata trasmissione dal
tribunale per i minorenni alla rappresentanza
diplomatico consolare
italiana all'estero e/o alla Questura della
autorizzazione rilasciata ai
sensi del comma 3 dell'articolo 29, anche ai
fini del successivo inoltro al
Centro elaborazione dati del Minstero
dell'interno e, ove prescritto, al
Sistema Informativo Schengen.
...) Assistenza sanitaria (art.33)
- E' necessario prevedere che agli stranieri
presenti sul territorio dello
Stato non in regola con le disposizioni in
materia di soggiorno siano
comunque assicurati anche gli interventi
preventivi, curativi e
riabilitativi delle tossicodipendenze previsti
dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni e integrazioni.
...) Studio (art.36)
- E' opportuno stabilire che l'educazione
interculturale sia attuata in
conformita' con le risoluzioni e le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa,
anche con riguardo agli orientamenti elaborati
dal suo Consiglio della
cooperazione culturale, nonche' con le
disposizioni della Convenzione
culturale europea, firmata a Parigi il 19
dicembre 1954, ratificata e resa
esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268,
e di altri accordi
internazionali in vigore in materia di
cooperazione culturale e scientifica.
...) Abrogazioni e norme di coordinamento
- Occorre prevedere che alla data di entrata
in vigore del regolamento di
attuazione della presente legge cessino di
avere applicazione tutte le
norme di legge in contrasto con le
disposizioni della legge 40 e del suo
regolamento di attuazione, nonche' le
direttive, le istruzioni, le
circolari, e ogni altro atto emanato prima di
tale data dalle
amministrazioni dello Stato che disponga in
generale sui procedimenti in
materia di stranieri da parte delle pubbliche
amministrazioni, ovvero nel
quale si determini l'interpretazione di norme
giuridiche in materia di
disciplina dell'immigrazione straniera o di
condizione giuridica dello
straniero, ovvero si dettino disposizioni per
l'applicazione di esse.
- Occorre prevedere che Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione il Governo attui e
promuova idonee iniziative
informative e divulgative al fine di dare la
piu' ampia illustrazione e
pubblicizzazione alle norme della legge e del
suo regolamento di
attuazione, e ne assicuri la divulgazione
anche nelle lingue degli
stranieri presenti nel territorio dello Stato.