Date: 9:55 AM 5/28/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo della circolare del
Ministero della Sanita', che ho
ricevuto ieri da Lia Bandera.
Sottolineo l'opportunita' di raccogliere
adesioni, a livello locale,
all'appello sulla regolarizzazione partito da
Torino e dalla Toscana (vedi
messaggio di ieri).
Chiedo anche di segnalare eventuali questioni
cui far corrispondere
proposte per il regolamento in merito ai
seguenti temi:
minori, scuola dell'obbligo, scuola superiore,
studenti universitari,
donne, soggetti bisognosi di protezione
sociale (prostitute, ex detenuti,
etc.), detenuti, malati cronici, portatori di
handicap, particolari
necessita' di alloggio, selezione delle
associazioni da iscrivere negli
albi previsti dalla legge, consultazione delle
associazioni in merito ai
documenti programmatici.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Ministero della Sanit
Dipartimento: Professioni sanitarie - risorse
umane e tecnologiche in
sanit - assistenza sanitaria di competenza
statale - ufficio X
DPS-X-40/98/1010 del 22.4.1998
OGGETTO: Legge 6/3/98, n 40: "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero".
La legge 6 marzo 1998, n 40, indicata in
oggetto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n 59 del 12 marzo 1998
(Supplemento ordinario n. 40/L),
ha provveduto nel Titolo V - Capo I (Artt. 32,
33 e 34) a dare una nuova
organica disciplina alla materia riguardante
l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri extracomunitari presenti
sul territorio nazionale.
Tale disciplina, che entrata in vigore a
decorrere dal 27 marzo C.A.,
dovr essere completata con il regolamento di
attuazione e, per quanto di
interesse e competenza, con il decreto
sanit-tesoro per la determinazione
del contributo di iscrizione volontaria al
servizio sanitario nazionale.
Devesi in primo luogo rilevare, come precisato
chiaramente in articolo 1,
comma 1 e 2, che le disposizioni della
predetta legge si applicano ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
Europea e agli apolidi, che
vengono indicati negli articoli successivi con
il termine stranieri.
L'art. 32 della suddetta legge afferma
l'obbligo dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale dei seguenti
soggetti:
a) stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari
attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento;
b) stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta
di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto di
cittadinanza.
L'assistenza spetta, altres, ai familiari a
carico regolarmente
soggiornanti e viene assicurata fin dalla
nascita ai minori figli di
stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale, nelle more
dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda
che l'individuazione dei
familiari a carico, si deve far riferimento
all'art. 4 del decreto legge
2/7/82, n 402, convertito nella legge 3/9/82,
n 627.
L'art. 32 afferma la parit di trattamento e
la piene uguaglianza di
diritti e doveri dei predetti stranieri con i
cittadini italiani per quanto
attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal SSN
e alla sua validit temporale.
In ordine alla parit, affermata dall'art. 32,
si espongono le seguenti
precisazioni:
1) gli stranieri regolarmente soggiornanti
iscritti alle liste di
collocamento devono essere iscritti al S.S.N.
gratuitamente alla pari dei
cittadini italiani nelle medesime condizioni;
2) il decreto legislativo 15/12/97, n 446, ha
istituito l'imposta sulle
attivit produttive (IRAP) ed un'addizionale
regionale all'IRPEF, ha
abolito i contributi di assicurazione
obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale, procedendo, quindi, ad una
fiscalizzazione dei contributi stessi;
3) ai fini dell'iscrizione all'USL devono
essere tenute presenti le
disposizioni di cui all'art. 6 - comma 2 - in
ordine all'obbligo di
esibizione da parte dello straniero dei
documenti inerenti il soggiorno.
La parit per quanto riguarda la validit
temporale comporta che non si
debba pi procedere al rinnovo annuale
dell'iscrizione al S.S.N., si deve
procedere alla cancellazione del soggetto
assistito contestualmente alla
negazione del rinnovo del suo permesso di
soggiorno o in caso di
variazioni, nello status della persona, che
comportino il venire meno
dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N.. A
questo fine sufficiente che, in
sede dei dovuti controlli delle posizioni
degli stranieri iscritti, venga
richiesta dalla USL autocertificazione dalla
quale si rilevi la permanenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti per
l'iscrizione obbligatoria.
E' importante rilevare che l'art. 32, al comma
7, precisa, per gli
stranieri obbligatoriamente assicurati al
S.S.N., che l'iscrizione avviene
presso la USL del comune in cui dimorano,
secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione. In attesa che venga
emanato tale regolamento, le
USL provvederanno all'iscrizione di tutti
coloro che producano
autocertificazione di effettiva domiciliazione
in un comune situato in un
territorio di riferimento dell'USL o siano in
grado di esibire analoga
attestazione rilasciata dallo stesso comune.
Sono, altres, fatte salve
tutte le disposizioni che gi prevedono
l'iscrizione al S.S.N. dei
lavoratori stranieri sulla base del domicilio,
come avviene per i
lavoratori stagionali e per tutti quei
lavoratori che abbiano un contratto
di lavoro a termine.
Per quanto riguarda i soggetti assistiti si
rileva che la legge (art. 32,
comma 1, lettera a) e b)), innovando
profondamente rispetto alla precedente
normativa, estende l'assistenza sanitaria a
soggetti che prima non godevano
di assicurazione obbligatoria.
Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 32
vengono ad essere compresi
non soltanto tutti gli stranieri in cerca di
prima occupazione o
disoccupati iscritti nelle liste di
collocamento, ma altres tutte le
figure di lavoratori che producono reddito per
una attivit lavorativa
svolta in Italia. A differenza di quanto
previsto dalla legislazione
precedente, che individua specifiche figure di
lavoratori tenuti
all'assicurazione obbligatoria, con la
presente legge l'espressione "lavoro
autonomo" deve essere definita in termini
estensivi, nel senso che tutti
coloro che svolgono un'attivit lavorativa,
che non rientri nell'ambito del
lavoro subordinato, rientrano nella figura del
lavoratore autonomo.
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 32
vengono indicati, quali
destinatari dell'assicurazione obbligatoria,
tutti gli stranieri che, in
relazione alle disposizioni della stessa legge
sul rilascio del permesso di
soggiorno, abbiano ottenuto il permesso di
soggiorno o ne abbiano chiesto
il rinnovo per i seguenti motivi:
1) per lavoro subordinato o autonomo;
2) per motivi familiari;
3) per richiesta di asilo e per asilo
politico;
4) per asilo umanitario;
5) per attesa adozione e per affidamento;
6) per acquisto di cittadinanza: in questo
caso sono tutti coloro che hanno
presentato domanda di cittadinanza italiana,
avendone maturato i
presupposti ed i requisiti, e che sono in
attesa della definizione del
procedimento di riconoscimento.
Pertanto ai fini dell'iscrizione obbligatoria
al S.S.N., necessario
esibire agli uffici dell'USL preposti il
permesso di soggiorno o il
certificato sostitutivo dello stesso (qualora
in corso di rinnovo).
Gli stranieri, regolarmente soggiornanti, che
non rientrano tra coloro che
sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N.,
sono tenuti ad assicurarsi
contro il rischio di malattia, infortunio e
maternit mediante la stipula
di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione
facoltativa al S.S.N., estesa anche ai
familiari a carico. In questa
categoria rientrano, per esempio, coloro che
vivono di rendita e non
svolgono alcuna attivit lavorativa, gli
studenti, le persone alla pari, il
personale accreditato presso Rappresentanze
diplomatiche ed Uffici
Consolari ( con esclusione, ovviamente, del
personale assunto a contratto
in Italia per il quale obbligatoria
l'iscrizione al S.S.N.) ed altre
categorie che possono essere individuate per
esclusione con riferimento a
quanto sopra precisato.
E' attualmente in fase di emanazione il
decreto sanit-tesoro previsto
dall'art. 32, comma 3, per disciplinare gli
aspetti contributivi
dell'iscrizione volontaria al S.S.N.. Fino
alla data di entrata in vigore
del suddetto D.M., si applicano le
disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre
1986 (G.U. 10/11/86 n 261).
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, gli stranieri
non iscritti al S.S.N - che
possono essere o stranieri regolarmente
presenti in Italia per un periodo
temporaneo ovvero stranieri non tenuti
all'iscrizione obbligatoria n
iscritti volontariamente al S.S.N. - possono
richiedere, dietro pagamento
delle relative tariffe, prestazioni sanitarie
di qualunque tipologia al
Servizio sanitario nazionale.
Rimangono ovviamente salvi gli accordi
internazionali e, quindi, per i
cittadini stranieri o italiani che, quali
assicurati da Istituzioni estere,
siano portatori di formulari o modelli
previsti dai predetti accordi,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
continua ad essere effettuata
secondo le norme previste dagli stessi
accordi.
La competenza in ordine alla gestione delle
posizioni assicurative di
questi stranieri della USL nel cui
territorio avviene l'erogazione delle
prestazioni; nel caso di prestazioni erogate
dall'Azienda Ospedaliera, la
USL dovr provvedere a pagare le tariffe
relative alle prestazioni erogate
allo straniero assicurato ed a richiederne il
rimborso secondo le procedure
previste dagli stessi accordi.
L'art. 33, comma 3, prevede che, agli
stranieri presenti sul territorio
nazionale non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno,
siano assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorch
continuative, per malattia ed infortunio e
siano estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte di
tali soggetti non pu
comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit di polizia, salvo che
sia obbligatorio il referto sulla base della
legislazione vigente.
Nell'ambito di tale assistenza sono, in
particolare, garantiti:
a) la tutela della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle
Leggi 29/7/75, n 405, e 22/5/78,
n 194, e del DM 6/3/95 (G.U. 87 del 13/4/95);
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione di New
York del 20/11/89, ratificata con legge
27/5/91, n 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di
prevenzione collettiva autorizzati dalle
Regioni;
d) gli interventi di profilassi
internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
In base al comma 4 dello stesso articolo 33,
le prestazioni sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora
privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parit di
condizioni con il cittadino italiano. Gli
onere per le prestazioni erogate
a tali soggetti, comprese le quote di
partecipazione alla spesa
eventualmente non versate, sono a carico della
USL territorialmente
competente, che deve provvedere a pagare le
prestazioni erogate dalle
Aziende ospedaliere qualora non si tratti di
prestazioni urgenti o comunque
essenziali.
Per quanto riguarda l'accertamento delle
condizioni di indigenza far fede,
in attesa dell'emanazione del regolamento di
attuazione, una
autodichiarazione dello stato di indigenza da
parte del soggetto
interessato, come gi avviene in alcune
regioni.
L'ultimo comma dell'art. 33 prevede che al
finanziamento delle prestazioni
d'urgenza o comunque essenziali, erogate in
regime di ricovero, provveder
il Ministero dell'Interno attraverso le ben
note procedure, mentre dovr
essere finanziata dalle Regioni l'erogazione
delle restanti prestazioni di
cui al comma 3 dello stesso articolo.
L'art. 34 disciplina l'ingresso e il soggiorno
in Italia per cure mediche.
Sono previste due distinte fattispecie:
1) straniero che chiede il visto e l'ingresso
per potere effettuare dietro
pagamento dei relativi oneri, cure in Italia.
Ai fini del rilascio del
visto da parte dell'Ambasciata italiana o del
Consolato territorialmente
competente deve essere presentata
dall'interessato la seguente
documentazione:
a) dichiarazione della struttura italiana
prescelta che indichi il tipo di
cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una
somma a titolo cauzionale
sulla base del costo presumibile delle
prestazioni richieste. Con il
regolamento di attuazione devono essere
stabilite le modalit di versamento
di tale deposito; in attesa che venga emanato
tale regolamento, il deposito
cauzionale dovr essere costituito in base
alle indicazioni della
competente azienda sanitaria territoriale od
ospedaliera;
c) dichiarazione di avere la disponibilit in
Italia, o di poterne
affrontare personalmente le spese, di vitto e
alloggio per l'eventuale
accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato;
II) straniero che venga trasferito in Italia
per cure nell'ambito dei
programmi umanitari previsti dall'art. 12,
comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30/12/92, n 502, cos come
modificato dal decreto legislativo
7/12/3, n 517, ovvero dei programmi
predisposti dalle Regioni ai sensi
dell'art. 32, comma 15, della legge 27/12/97,
n 449.
Questo Ministero si riserva di inviare
ulteriori direttive anche in
relazione all'emanando regolamento di
attuazione.
IL MINISTRO (Rosy Bindi)