Date: 9:55 AM 5/28/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando il testo della circolare del Ministero della Sanita', che ho

ricevuto ieri da Lia Bandera.

Sottolineo l'opportunita' di raccogliere adesioni, a livello locale,

all'appello sulla regolarizzazione partito da Torino e dalla Toscana (vedi

messaggio di ieri).

Chiedo anche di segnalare eventuali questioni cui far corrispondere

proposte per il regolamento in merito ai seguenti temi:

minori, scuola dell'obbligo, scuola superiore, studenti universitari,

donne, soggetti bisognosi di protezione sociale (prostitute, ex detenuti,

etc.), detenuti, malati cronici, portatori di handicap, particolari

necessita' di alloggio, selezione delle associazioni da iscrivere negli

albi previsti dalla legge, consultazione delle associazioni in merito ai

documenti programmatici.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Ministero della Sanit

Dipartimento: Professioni sanitarie - risorse umane e tecnologiche in

sanit - assistenza sanitaria di competenza statale - ufficio X

DPS-X-40/98/1010 del 22.4.1998

 

OGGETTO: Legge 6/3/98, n 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero".

 

 

 

La legge 6 marzo 1998, n 40, indicata in oggetto, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n 59 del 12 marzo 1998 (Supplemento ordinario n. 40/L),

ha provveduto nel Titolo V - Capo I (Artt. 32, 33 e 34) a dare una nuova

organica disciplina alla materia riguardante l'assistenza sanitaria ai

cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

Tale disciplina, che entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo C.A.,

dovr essere completata con il regolamento di attuazione e, per quanto di

interesse e competenza, con il decreto sanit-tesoro per la determinazione

del contributo di iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente in articolo 1,

comma 1 e 2, che le disposizioni della predetta legge si applicano ai

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, che

vengono indicati negli articoli successivi con il termine stranieri.

 

L'art. 32 della suddetta legge afferma l'obbligo dell'iscrizione al

Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari

attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle

liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del

titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per

motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta

di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto di

cittadinanza.

L'assistenza spetta, altres, ai familiari a carico regolarmente

soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di

stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, nelle more

dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che l'individuazione dei

familiari a carico, si deve far riferimento all'art. 4 del decreto legge

2/7/82, n 402, convertito nella legge 3/9/82, n 627.

L'art. 32 afferma la parit di trattamento e la piene uguaglianza di

diritti e doveri dei predetti stranieri con i cittadini italiani per quanto

attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal SSN

e alla sua validit temporale.

In ordine alla parit, affermata dall'art. 32, si espongono le seguenti

precisazioni:

1) gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti alle liste di

collocamento devono essere iscritti al S.S.N. gratuitamente alla pari dei

cittadini italiani nelle medesime condizioni;

2) il decreto legislativo 15/12/97, n 446, ha istituito l'imposta sulle

attivit produttive (IRAP) ed un'addizionale regionale all'IRPEF, ha

abolito i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario

nazionale, procedendo, quindi, ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;

3) ai fini dell'iscrizione all'USL devono essere tenute presenti le

disposizioni di cui all'art. 6 - comma 2 - in ordine all'obbligo di

esibizione da parte dello straniero dei documenti inerenti il soggiorno.

La parit per quanto riguarda la validit temporale comporta che non si

debba pi procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N., si deve

procedere alla cancellazione del soggetto assistito contestualmente alla

negazione del rinnovo del suo permesso di soggiorno o in caso di

variazioni, nello status della persona, che comportino il venire meno

dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N.. A questo fine sufficiente che, in

sede dei dovuti controlli delle posizioni degli stranieri iscritti, venga

richiesta dalla USL autocertificazione dalla quale si rilevi la permanenza

dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'iscrizione obbligatoria.

E' importante rilevare che l'art. 32, al comma 7, precisa, per gli

stranieri obbligatoriamente assicurati al S.S.N., che l'iscrizione avviene

presso la USL del comune in cui dimorano, secondo le modalit previste dal

regolamento di attuazione. In attesa che venga emanato tale regolamento, le

USL provvederanno all'iscrizione di tutti coloro che producano

autocertificazione di effettiva domiciliazione in un comune situato in un

territorio di riferimento dell'USL o siano in grado di esibire analoga

attestazione rilasciata dallo stesso comune. Sono, altres, fatte salve

tutte le disposizioni che gi prevedono l'iscrizione al S.S.N. dei

lavoratori stranieri sulla base del domicilio, come avviene per i

lavoratori stagionali e per tutti quei lavoratori che abbiano un contratto

di lavoro a termine.

Per quanto riguarda i soggetti assistiti si rileva che la legge (art. 32,

comma 1, lettera a) e b)), innovando profondamente rispetto alla precedente

normativa, estende l'assistenza sanitaria a soggetti che prima non godevano

di assicurazione obbligatoria.

Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 vengono ad essere compresi

non soltanto tutti gli stranieri in cerca di prima occupazione o

disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, ma altres tutte le

figure di lavoratori che producono reddito per una attivit lavorativa

svolta in Italia. A differenza di quanto previsto dalla legislazione

precedente, che individua specifiche figure di lavoratori tenuti

all'assicurazione obbligatoria, con la presente legge l'espressione "lavoro

autonomo" deve essere definita in termini estensivi, nel senso che tutti

coloro che svolgono un'attivit lavorativa, che non rientri nell'ambito del

lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo.

Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 vengono indicati, quali

destinatari dell'assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che, in

relazione alle disposizioni della stessa legge sul rilascio del permesso di

soggiorno, abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o ne abbiano chiesto

il rinnovo per i seguenti motivi:

1) per lavoro subordinato o autonomo;

2) per motivi familiari;

3) per richiesta di asilo e per asilo politico;

4) per asilo umanitario;

5) per attesa adozione e per affidamento;

6) per acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno

presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i

presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del

procedimento di riconoscimento.

Pertanto ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N., necessario

esibire agli uffici dell'USL preposti il permesso di soggiorno o il

certificato sostitutivo dello stesso (qualora in corso di rinnovo).

Gli stranieri, regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che

sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi

contro il rischio di malattia, infortunio e maternit mediante la stipula

di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o

straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione

facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico. In questa

categoria rientrano, per esempio, coloro che vivono di rendita e non

svolgono alcuna attivit lavorativa, gli studenti, le persone alla pari, il

personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici

Consolari ( con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto

in Italia per il quale obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.) ed altre

categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a

quanto sopra precisato.

E' attualmente in fase di emanazione il decreto sanit-tesoro previsto

dall'art. 32, comma 3, per disciplinare gli aspetti contributivi

dell'iscrizione volontaria al S.S.N.. Fino alla data di entrata in vigore

del suddetto D.M., si applicano le disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre

1986 (G.U. 10/11/86 n 261).

 

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, gli stranieri non iscritti al S.S.N - che

possono essere o stranieri regolarmente presenti in Italia per un periodo

temporaneo ovvero stranieri non tenuti all'iscrizione obbligatoria n

iscritti volontariamente al S.S.N. - possono richiedere, dietro pagamento

delle relative tariffe, prestazioni sanitarie di qualunque tipologia al

Servizio sanitario nazionale.

Rimangono ovviamente salvi gli accordi internazionali e, quindi, per i

cittadini stranieri o italiani che, quali assicurati da Istituzioni estere,

siano portatori di formulari o modelli previsti dai predetti accordi,

l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale continua ad essere effettuata

secondo le norme previste dagli stessi accordi.

La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di

questi stranieri della USL nel cui territorio avviene l'erogazione delle

prestazioni; nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera, la

USL dovr provvedere a pagare le tariffe relative alle prestazioni erogate

allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure

previste dagli stessi accordi.

L'art. 33, comma 3, prevede che, agli stranieri presenti sul territorio

nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,

siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch

continuative, per malattia ed infortunio e siano estesi i programmi di

medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte di tali soggetti non pu

comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit di polizia, salvo che

sia obbligatorio il referto sulla base della legislazione vigente.

Nell'ambito di tale assistenza sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento

con le cittadine italiane, ai sensi delle Leggi 29/7/75, n 405, e 22/5/78,

n 194, e del DM 6/3/95 (G.U. 87 del 13/4/95);

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New

York del 20/11/89, ratificata con legge 27/5/91, n 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di

prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed

eventuale bonifica dei relativi focolai.

In base al comma 4 dello stesso articolo 33, le prestazioni sono erogate

senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche

sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit di

condizioni con il cittadino italiano. Gli onere per le prestazioni erogate

a tali soggetti, comprese le quote di partecipazione alla spesa

eventualmente non versate, sono a carico della USL territorialmente

competente, che deve provvedere a pagare le prestazioni erogate dalle

Aziende ospedaliere qualora non si tratti di prestazioni urgenti o comunque

essenziali.

Per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni di indigenza far fede,

in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, una

autodichiarazione dello stato di indigenza da parte del soggetto

interessato, come gi avviene in alcune regioni.

L'ultimo comma dell'art. 33 prevede che al finanziamento delle prestazioni

d'urgenza o comunque essenziali, erogate in regime di ricovero, provveder

il Ministero dell'Interno attraverso le ben note procedure, mentre dovr

essere finanziata dalle Regioni l'erogazione delle restanti prestazioni di

cui al comma 3 dello stesso articolo.

 

L'art. 34 disciplina l'ingresso e il soggiorno in Italia per cure mediche.

Sono previste due distinte fattispecie:

1) straniero che chiede il visto e l'ingresso per potere effettuare dietro

pagamento dei relativi oneri, cure in Italia. Ai fini del rilascio del

visto da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente

competente deve essere presentata dall'interessato la seguente

documentazione:

a) dichiarazione della struttura italiana prescelta che indichi il tipo di

cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale

sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Con il

regolamento di attuazione devono essere stabilite le modalit di versamento

di tale deposito; in attesa che venga emanato tale regolamento, il deposito

cauzionale dovr essere costituito in base alle indicazioni della

competente azienda sanitaria territoriale od ospedaliera;

c) dichiarazione di avere la disponibilit in Italia, o di poterne

affrontare personalmente le spese, di vitto e alloggio per l'eventuale

accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato;

II) straniero che venga trasferito in Italia per cure nell'ambito dei

programmi umanitari previsti dall'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 30/12/92, n 502, cos come modificato dal decreto legislativo

7/12/3, n 517, ovvero dei programmi predisposti dalle Regioni ai sensi

dell'art. 32, comma 15, della legge 27/12/97, n 449.

 

Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive anche in

relazione all'emanando regolamento di attuazione.

IL MINISTRO (Rosy Bindi)