Date: 9:46 AM 6/1/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando la parte della bozza sulle proposte
per il regolamento relativa
all'assistenza sanitaria, scritta sulla base
dei suggerimenti inviatimi da
Lia Bandera (NAGA). Invito tutti, e in
particolare la stessa Lia e
Salvatore Geraci, a verificare la correttezza
delle proposte e a farmi
avere al piu' presto correzioni e/o
integrazioni (un punto ulteriore,
estratto dalle proposte di Bonetti, era
contenuto in un precedente
messaggio). Ricordo che attendono emendamenti
anche le proposte che vi
avevo spedito all'inizio della settimana
scorsa. In mancanza, acquisteranno
fiducia in se stesse e si riterranno
congelate. Ricordo, infine, che su
tutti i punti (minori, donne, integrazione,
scuola, universita', detenuti,
malati cronici, etc.) dei quali si e' discusso
nella riunione della
settimana scorsa alla Fed. Chiese Evangeliche,
alcuni dei partecipanti a
quella riunione hanno preso l'impegno di farmi
avere proposte scritte. Lo
onorino da par loro.
Oggi discuteremo con CGIL, CISL e UIL di
possibili proposte sull'emersione
dall'irregolarita' di lavoratori autonomi e
precari e altre categorie
particolari. Ogni suggerimento e' benvenuto.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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27) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)
- Coerentemente con il disposto della lettera
b) del comma 1 dell'articolo
32, deve essere chiarito che anche negli altri
casi di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale l'iscrizione puo'
essere effettuata anche
dagli stranieri che abbiano chiesto e non
ancora ottenuto il rinnovo del
permeso di soggiorno, e che, in tutti i casi,
la fase di richiesta di
rinnovo non interrompe l'iscrizione. Deve
essere anche stabilito che la
cancellazione dalle liste regionali sia
effettuata su indicazione delle
Questure alle rispettive sedi regionali in
caso di rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno, o in caso di
annullamento o di revoca del permesso
(sempre che non sia stato rilasciato altro
permesso allo straniero e che
non siano stati presentati ricorsi avverso
tali provvedimenti che
consentano alo straniero, in base alla legge o
al regolamento, di
continuare a soggiornare in Italia), o quando
siano trascorsi piu' di
sessanta giorni dalla scadenza del permesso
senza che ne sia stato chiesto
il rinnovo (sempre che non siano intervenute
cause di forza maggiore ad
impedire tale richiesta).
- Occorre precisare che la copertura sanitaria
per i richiedenti asilo
(art.32,comma 1) vale sino al completamento
delle procedure di
riconoscimento dello status, inclusi gli
eventuali ricorsi.
- Deve essere chiarito che, ai fini
dell'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, per comune di dimora (art.32, comma
7) si intende il comune del
domicilio che figura sul permesso di soggiorno
in corso di validita' o di
rinnovo.
- Occorre precisare che la parita' di
trattamento con i cittadini italiani
vale anche per gli stranieri iscritti
volontariamente al Servizio sanitario
nazionale (art.32, commi 3 e 4), ed e', in
tutti i casi, estesa anche alla
possibilita' di accedere ad ausilii e protesi.
- Occorre precisare che la parita' con i
cittadini italiani rispetto alla
fruizione dei servizi (art.32, comma 1)
comprende anche la possibilita' di
accedere alle prestazioni sanitarie in forma
indiretta presso centri di
altissima specializzazione all'estero
(Circolare del Ministero della
Sanita' n¡ 33 del 1989) e l'esenzione dal
pagamento dei ticket per
prestazioni diagnostiche e terapeutiche in
caso di indigenza, patologie di
rilevanza sociale (ipertensione arteriosa,
diabete, tubercolosi, infezione
da HIV, etc.), tutela della maternita', e per
le categorie di invalidi ed
assimilati, e di donatori di organi e di
sangue in connessione con gli atti
di donazione.
- E' necessario specificare le modalita' con
cui l'immigrato
temporaneamente presente e non in regola con
le norme di soggiorno puo'
accedere alle prestazioni previste
dall'articolo 33. E' consigliabile l'uso
del codice STP (Straniero temporaneamente
presente) da apporre sul
ricettario regionale, secondo quanto gia'
sperimentato sula base di una
circolare emanata dal Ministro della sanita'
in attuazione del
decreto-legge 489/1995.
- E' necessario stabilire che la condizione di
indigenza (art.33, comma 4)
deve essere certificata sulla base di
autodichiarazione, dovendo invece
essere escluso qualsiasi riferimento a
rappresentanze diplomatiche o
consolari per richiesta di documenti
- Occorre stabilire modalita' di rimborso alle
aziende ospedaliere delle
tariffe di degenza da parte del Ministero
dell'interno che siano conformi
tanto con il disposto del comma 5
dell'articolo 33, che vieta ogni
segnalazione all'autorita' di Pubblica
sicurezza, quanto con le vigenti
norme sul rispetto della privacy, che vietano
la trasmissione dei dati
contenuti nella cartella clinica.