Date: 9:46 AM 6/1/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando la parte della bozza sulle proposte per il regolamento relativa

all'assistenza sanitaria, scritta sulla base dei suggerimenti inviatimi da

Lia Bandera (NAGA). Invito tutti, e in particolare la stessa Lia e

Salvatore Geraci, a verificare la correttezza delle proposte e a farmi

avere al piu' presto correzioni e/o integrazioni (un punto ulteriore,

estratto dalle proposte di Bonetti, era contenuto in un precedente

messaggio). Ricordo che attendono emendamenti anche le proposte che vi

avevo spedito all'inizio della settimana scorsa. In mancanza, acquisteranno

fiducia in se stesse e si riterranno congelate. Ricordo, infine, che su

tutti i punti (minori, donne, integrazione, scuola, universita', detenuti,

malati cronici, etc.) dei quali si e' discusso nella riunione della

settimana scorsa alla Fed. Chiese Evangeliche, alcuni dei partecipanti a

quella riunione hanno preso l'impegno di farmi avere proposte scritte. Lo

onorino da par loro.

 

Oggi discuteremo con CGIL, CISL e UIL di possibili proposte sull'emersione

dall'irregolarita' di lavoratori autonomi e precari e altre categorie

particolari. Ogni suggerimento e' benvenuto.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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27) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)

 

- Coerentemente con il disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo

32, deve essere chiarito che anche negli altri casi di iscrizione al

Servizio sanitario nazionale l'iscrizione puo' essere effettuata anche

dagli stranieri che abbiano chiesto e non ancora ottenuto il rinnovo del

permeso di soggiorno, e che, in tutti i casi, la fase di richiesta di

rinnovo non interrompe l'iscrizione. Deve essere anche stabilito che la

cancellazione dalle liste regionali sia effettuata su indicazione delle

Questure alle rispettive sedi regionali in caso di rifiuto di rinnovo del

permesso di soggiorno, o in caso di annullamento o di revoca del permesso

(sempre che non sia stato rilasciato altro permesso allo straniero e che

non siano stati presentati ricorsi avverso tali provvedimenti che

consentano alo straniero, in base alla legge o al regolamento, di

continuare a soggiornare in Italia), o quando siano trascorsi piu' di

sessanta giorni dalla scadenza del permesso senza che ne sia stato chiesto

il rinnovo (sempre che non siano intervenute cause di forza maggiore ad

impedire tale richiesta).

 

- Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo

(art.32,comma 1) vale sino al completamento delle procedure di

riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.

 

- Deve essere chiarito che, ai fini dell'iscrizione al Servizio sanitario

nazionale, per comune di dimora (art.32, comma 7) si intende il comune del

domicilio che figura sul permesso di soggiorno in corso di validita' o di

rinnovo.

 

- Occorre precisare che la parita' di trattamento con i cittadini italiani

vale anche per gli stranieri iscritti volontariamente al Servizio sanitario

nazionale (art.32, commi 3 e 4), ed e', in tutti i casi, estesa anche alla

possibilita' di accedere ad ausilii e protesi.

 

- Occorre precisare che la parita' con i cittadini italiani rispetto alla

fruizione dei servizi (art.32, comma 1) comprende anche la possibilita' di

accedere alle prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di

altissima specializzazione all'estero (Circolare del Ministero della

Sanita' n¡ 33 del 1989) e l'esenzione dal pagamento dei ticket per

prestazioni diagnostiche e terapeutiche in caso di indigenza, patologie di

rilevanza sociale (ipertensione arteriosa, diabete, tubercolosi, infezione

da HIV, etc.), tutela della maternita', e per le categorie di invalidi ed

assimilati, e di donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti

di donazione.

 

- E' necessario specificare le modalita' con cui l'immigrato

temporaneamente presente e non in regola con le norme di soggiorno puo'

accedere alle prestazioni previste dall'articolo 33. E' consigliabile l'uso

del codice STP (Straniero temporaneamente presente) da apporre sul

ricettario regionale, secondo quanto gia' sperimentato sula base di una

circolare emanata dal Ministro della sanita' in attuazione del

decreto-legge 489/1995.

 

- E' necessario stabilire che la condizione di indigenza (art.33, comma 4)

deve essere certificata sulla base di autodichiarazione, dovendo invece

essere escluso qualsiasi riferimento a rappresentanze diplomatiche o

consolari per richiesta di documenti

 

- Occorre stabilire modalita' di rimborso alle aziende ospedaliere delle

tariffe di degenza da parte del Ministero dell'interno che siano conformi

tanto con il disposto del comma 5 dell'articolo 33, che vieta ogni

segnalazione all'autorita' di Pubblica sicurezza, quanto con le vigenti

norme sul rispetto della privacy, che vietano la trasmissione dei dati

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