Date: 4:32 PM 6/10/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione e ddl asilo
Cari amici,
vi mando il testo del documento sulla
regolarizzazione prodotto da alcuni
incontri tra esponenti di CGIL, CISL, UIL,
Comunita' di S.Egidio e Caritas
Roma. Il documento intende dare risposta alla
sollecitazione, da parte di
Guelfi, di suggerimenti per la costruzione di
un ventaglio di misure mirate
all'emersione di varie categorie. Tende ad
avere un cartattere inclusivo
delle diverse proposte avanzate, piuttosto che
a rappresentare una
piattaforma perfettamente concordata tra gli
estensori. Vi faro' sapere,
comunque, in quale forma definitiva sara'
presentato a Guelfi (o a
Napolitano) e con quale presentazione.
Mi preme sottolineare che questa iniziativa
non contrasta con altre, che
personalmente condivido, di appello ad una
sanatoria generalizzata. Ritengo
infatti che immaginare di avviare una politica
di immigrazione con la
concomitante presenza di un esteso bacino di
immigrati in posizione
irregolare sia privo di senso. Cosi', se
qualcuno, alla lettura del
documento allegato, pone scandalizzato la
domanda: "ma volete far passare
tutti????", e' segno che lo ha letto con
attenzione e merita quindi una
certa stima.
Mi aspetto che una certa ostilita' queste
proposte possano trovare in
alcuni interlocutori tradizionalmente ostili
ai fenomeni migratori (o per
tendenza politica, o perche' ne colgono, per
mandato, solo gli aspetti
patologici). Da quanti invece operano nel
campo dell'immigrazione in difesa
dei cittadini stranieri (associazioni,
sindacati, operatori sociali,
partiti, etc.) attendo sostegno a queste
proposte (e, se necessario, il
loro superamento con altre piu' illuminate).
In caso contrario, suggerirei
di cambiare campo di azione: il passaggio tra
i supporters di una delle
campagne di Marina Ripa di Meana provocherebbe
una benefica impennata nei
Quozienti Intelligenza medi di entrambi i
settori.
Ieri sera ha avuto luogo un incontro con
Calvisi e Guerzoni (DS) sul ddl
asilo e, in particolare, su possibili
riformulazioni dell'articolo 7
(pre-esame del provvedimento). Erano presenti
rappresentanti di CIR, ACNUR,
ICS, Caritas, Migrantes, ARCI, Senzaconfine,
CGIL. Sono stati prospettati,
da parte del Sen. Guerzoni (Relatore sul ddl)
alcuni miglioramenti del
testo. Di rilievo particolare sembra
l'affermazione del principio in base
al quale la domanda di asilo viene comunque
esaminata dalla Commissione (e
non si blocca quindi al pre-esame, con
conseguente respingimento del
richiedente) qualora lo straniero rischi di
essere rinviato in un Paese nel
quale la sua vita sara' in pericolo.
E' stato fatto osservare a Guerzoni e a
Calvisi come si rendano comunque
necessari almeno i seguenti perfezionamenti
del testo:
1) Il pre-esame non deve comportare un'analisi
di merito della domanda (con
la valutazione della credibilita' e della
verosimiglianza delle ragioni
addotte, ne' della eventuale volonta' di
sottrarsi ad un provvedimento di
espulsione), ma solo su questioni "oggettive",
quali la assoluta mancanza
di relazione tra le motivazioni addotte a
sostegno della domanda e quelle
che consentono, in base alla legge, la
concessione dell'asilo.
2) Il rischio di rinvio verso un paese nel
quale lo straniero possa subire
persecuzione - rinvio vietato anche dall'art.
17 della legge 40/98
sull'immigrazione - deve costituire una
condizione sufficiente per l'invio
della domanda alla Commissione (con
"aggiramento" del pre-esame) in tutti i
casi - anche, cioe', quando sussista una delle
condizioni di non
ammissibilita' (nella formulazione attuale del
testo unificato solo una di
tali condizioni risulta contemplata a tal
fine; vanno preservati, ad
esempio, anche i casi in cui la condizione di
non ammissibilita' sia
rappresentata da una condanna penale).
3) Lo straniero deve avere la possibilita'
concreta di appellarsi a questa
forma di tutela (prima, ovviamente, di essere
respinto o comunque
allontanato dal territorio dello Stato).
Questa previsione puo' essere
realizzata in varie forme: ricorso al pretore
(ovvero giudizio di merito
del pretore in sede di convalida dei
provvedimentio restrittivi adottati in
fase di pre-esame), appello diretto alla
Commissione (il pre-esame e'
svolto invece da un funzionario di
prefettura), attivazione della
Commissione da parte del delegato ACNUR (o di
un suo delegato), che
agirebbe come una sorta di difensore civico,
etc.
Di fronte a queste e ad altre osservazioni,
viene, da parte parlamentare,
l'invito a fare pressione sul Governo; da
parte del Governo (oggi, durante
un convegno organizzato dal CIR, Napolitano),
l'invito a fare pressione sul
Parlamento... Credo che valga la pena di
redigere un documento preciso in
materia e fare pressioni su entrambi,
simultaneamente.
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------------------
(10/6/1998)
NOTA SU POSSIBILI MISURE PER L'EMERSIONE
DALL'IRREGOLARITA'
Categorie
L'emersione del bacino di irregolarita' e' un
requisito indispensabile per
avviare in modo equilibrato quella politica di
immigrazione che nella nuova
normativa puo' trovare fondamento. Qualora non
si voglia, a questo scopo,
ricorrere ad un provvedimento di sanatoria
generalizzata, e' possibile
comunque individuare diverse categorie di
stranieri in posizione irregolare
dei quali e' certamente opportuno favorire
l'emersione, alla luce delle
condizioni di sostanziale inserimento, ovvero
del carattere "forzato" della
loro irregolarita' (dovuto cioe' ai limiti
della precedente normativa e/o
dell'applicazione che ne e' stata data). Oltre
ai familiari di rifugiato e
ai genitori di minori italiani, per i quali e'
la legge stessa a disporre
il rilascio di un permesso di soggiorno, a
dispetto della posizione
originariamente irregolare (art. 28, comma 1,
lettere c e d
rispettivamente), e agli stranieri che possano
ottenere un permesso per
motivi di protezione sociale ai sensi
dell'art. 16, meritano considerazione
le seguenti categorie:
1) Gli stranieri "irregolari" che,
pur non avendo attualmente un permesso
di soggiorno in corso di validita', ne siano
stati titolari o abbiano fatto
comunque regolare ingresso in Italia (in
possesso di visto o in regime di
esenzione dal visto stesso). Rientrano in
questa categoria, tra gli altri,
quegli immigrati la cui domanda di rilascio o
di rinnovo del permesso sia
stata rigettata o che abbiano subito la revoca
del permesso per
irregolarita' sanabili, ovvero per un motivo
che, sulla base delle
disposizioni vigenti, non e' piu' previsto tra
le cause ostative al
rilascio o al rinnovo del permesso, o tra le
ragioni di revoca. La
regolarizzazione di tale categoria appare in
linea con lo spirito del
disposto dell'art. 5, comma 5, che fa salvo,
ai fini del rilascio e del
rinnovo del permesso, il caso di irregolarita'
amministrative sanabili e
quello in cui siano sopraggiunti nuovi
elementi che del permesso consentano
il rilascio. E' opportuno che, per tali
soggetti, il precedente periodo di
presenza regolare venga cumulato con il nuovo
ai fini dell'applicazione
delle disposizioni favorevoli previste dalla
legge (es.: art. 7, legge
40/1998).
2) Gli stranieri non espellibili (minori,
donna in gravidanza, donna che
abbia partorito di recente, familiare
convivente di cittadino italiano,
persona a rischio di persecuzione
nell'eventuale paese di destinazione).
Allo straniero dovrebbe essere rilasciato il
permesso di soggiorno per
motivi familiari o affidamento o attesa adozione
(minori), per motivi di
cura (donna in gravidanza o che abbia
partorito di recente), per motivi
familiari (familiare di italiano), per
richiesta di asilo o motivi
umanitari (persona a rischio di persecuzione).
In tutti i casi dovrebbero
essere transitoriamente consentiti ai titolari
di tali permessi lo
svolgimento di attivita' di lavoro o di
studio, e la conversione del
permesso in qualunque altro permesso (lavoro
subordinato, lavoro autonomo,
studio, famiglia, etc.) per il quale vengano
maturati i requisiti.
3) I genitori (anche naturali) di minori
stranieri comunque presenti in
Italia. Gia' l'art. 29 della legge consente
che il Tribunale per i
minorenni disponga il rilascio di un permesso
di soggiorno nei casi in cui
questo serva a tutelare lo sviluppo
psicofisico del minore, e l'art. 27,
comma 6, prevede la possibilita' di ingresso
del genitore naturale del
minore regolarmente soggiornante in Italia. Si
tratterebbe di generalizzare
queste misure e di estenderle al caso di
tutore e di affidatario del
minore. Allo straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
4) Gli stranieri che un datore di lavoro
dichiari di essere disposto ad
assumere. In tali casi dovrebbe essere
rilasciato un ordinario permesso di
soggiorno per lavoro subordinato. E' da notare
che il comma 1 dell'art. 20
disciplina l'assunzione del lavoratore
straniero residente all'estero, non
escludendo che tale lavoratore possa trovarsi
gia' in Italia.
5) Gli stranieri per i quali emerga, in
seguito a ispezioni e/o a
dichiarazione dell'interessato, l'esistenza di
un rapporto di lavoro
subordinato in corso. In caso di dichiarazione
da parte dello straniero, il
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
dovrebbe essere rilasciato
all'atto della dichiarazione stessa
(eventualmente supportata da
predeterminati elementi di riscontro), salve
la possibilita' di revoca e le
eventuali conseguenze sul piano penale nei
casi in cui la dichiarazione si
riveli, in seguito ad accertamenti, falsa.
Dovrebbe anche essere disposta
la non punibilita' del datore di lavoro che, a
fronte dell'ispezione o
della contestazione, si dichiari disposto a
procedere all'assunzione
regolare.
6) Gli stranieri che dichiarino,
congiuntamente con il datore (o i datori)
di lavoro, di aver stipulato, in passato,
rapporti di lavoro subordinato,
per un periodo di tempo complessivamente non
inferiore ad un limite
prefissato. Tanto i lavoratori, quanto i
datori di lavoro dovrebbero
beneficiare di sconti e/o rateizzazioni in
relazione ai versamenti dovuti,
e della non punibilita' in relazione ai
rapporti di lavoro stipulati. Al
lavoratore straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
7) Gli stranieri che, entro un termine
predeterminato, forniscano prova
dell'iscrizione, in qualita' di soci, a
cooperative, unitamente alla
dichiarazione di impegno di queste a
richiedere e retribuire al socio
prestazioni lavorative in forma continuativa
per un reddito comunque non
inferiore a quello previsto per l'assegno
sociale e per una durata minima
prefissata. In tal caso dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
8) Gli immigrati che forniscano prova di aver
dato avvio alle procedure
necessarie per lo svolgimento di una attivita'
lavorativa in forma
autonoma. Data la necessita' di evitare che la
mancanza di regolare
permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento
delle procedure richieste per
lo svolgimento dell'attivita' (la condizione di
reciprocita', ad esempio,
non si applica, a rigore, solo in caso di
straniero regolarmente
soggiornante), e' opportuno che al cittadino
straniero sia rilasciato
direttamente un permesso per lavoro autonomo
della durata di un anno
(piuttosto che una semplice ricevuta). Il
permesso dovrebbe poi essere
rinnovato (con durata di due anni), alla
scadenza, a condizione che
risultino avviate le procedure previste per lo
svolgimento dell'attivita'
lavorativa (apertura della partita IVA, ove
richiesta, iscrizione ad albi o
registri, iscrizione ai corsi di
qualificazione professionale, etc.),
ovvero quando lo straniero dimostri di essere
in grado di provvedere con
mezzi leciti al proprio sostentamento (il
permesso per lavoro autonomo
puo', ai sensi del comma 1 dell'art. 6, essere
utilizzato anche per
iscriversi nelle liste di collocamento e
stipulare rapporti di lavoro
subordinato).
9) Gli stranieri che abbiano dato vita di
fatto al ricongiungimento
familiare con cittadino straniero regolarmente
soggiornante o che possa
regolarizzare la propria posizione in base ai
provvedimenti che verranno
adottati. Allo straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso per motivi
familiari (art. 28). Nel rispetto delle
indicazioni date dall'ordine del
giorno del Senato accolto dal Governo in sede
di approvazione della legge,
tale misura dovrebbe essere estesa ai
familiari conviventi, anche quando
non rientrino strettamente nelle categorie per
le quali si puo' procedere a
ricongiungimento (e' il caso, ad esempio, di
fratelli o figli maggiorenni).
Qualora si volesse evitare, in questi casi, il
rilascio improprio di un
permesso di soggiorno per motivi familiari, si
potrebbe procedere al
rilascio di un permesso per inserimento nel
mercato del lavoro della durata
di un anno (art. 21), convertibile in
qualunque permesso (lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio,
famiglia, etc.) per il quale il
titolare maturi i requisiti. Nei casi in cui,
al momento della
presentazione della domanda, lo straniero non
sia in possesso della
certificazione necessaria attestante il
vincolo familiare, dovrebbe essere
contemplata la possibilita' di
autocertificazione (eventualmente suffragata
da documentazione comprovante la richiesta di
certificazione presentata
all'autorita' consolare del Paese di
appartenenza dello straniero). Si
dovrebbe inoltre prescindere dal requisito di
convivenza di genitore e
figlio minore per non escludere dai benefici
del provvedimento le
situazioni relative a genitori alloggiati
presso il datore di lavoro e
costretti ad affidare il figlio minore ad un
istituto.
10) Gli stranieri per i quali un cittadino
italiano o straniero
regolarmente soggiornante, ovvero un ente o
un'associazione di rilievo
nazionale prestino garanzia di sostentamento,
alloggio e copertura
assicurativa (art. 21). E' necessario, allo
scopo di favorire l'emersione
di quei cittadini stranieri che gia' comunque
godono di un sufficiente
inserimento, evitare, nell'ambito di una
misura di carattere transitorio
quale quella qui ipotizzata, l'imposizione di
requisiti troppo stringenti -
in particolare rispetto alle capacita' di
reddito - per la prestazione di
garanzia da parte di privati (laddove
requisiti piu' restrittivi possono
essere previsti in relazione alla prestazione
di garanzia da parte di
associazioni). Allo straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di
soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro (art. 21), della durata di
un anno, convertibile in qualunque permesso
(lavoro subordinato, lavoro
autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale
il titolare maturi i
requisiti.
11) Gli stranieri che si iscrivano a corsi di
scuola superiore, corsi di
formazione professionale o corsi universitari.
Allo scopo di evitare che la
mancanza di regolare permesso di soggiorno
ostacoli l'adempimento delle
procedure richieste per l'iscrizione ai corsi
di studio (la possibilita' di
iscrizione ai corsi universitari, ad esempio,
e' di per se' garantita, ai
sensi del comma 5 dell'art. 37, ai soli
stranieri regolarmente
soggiornanti), e' opportuno che allo straniero
sia rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio della durata
di un anno. In via
transitoria, si potrebbe prevedere che un
simile permesso, benche'
utilizzabile per svolgimento di attivita'
lavorativa (indispensabile, in
molti casi, all'ottenimento di mezzi di
sostentamento leciti), non sia
convertibile, per il primo anno, in permesso
di soggiorno per lavoro.
12) Gli stranieri ai quali sia stato rifiutato
il riconoscimento dello
status di rifugiato, e quelli per i quali sia
scaduto, senza che sia stata
ottenuta la conversione, il permesso di
soggiorno per motivi umanitari. In
mancanza di requisiti per il rilascio di un
permesso piu' stabile, a tali
stranieri potrebbe essere rilasciato un
permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro (art. 21),
della durata di un anno,
convertibile in qualunque permesso (lavoro
subordinato, lavoro autonomo,
studio, famiglia, etc.) per il quale il
titolare maturi i requisiti.
13) Gli stranieri che, non rientrando in
alcuna delle precedenti categorie,
aspirino a inserirsi in attivita' di lavoro
subordinato. In tali casi
potrebbe essere rilasciato un permesso di
soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro (art. 21) della durata di
un anno, convertibile in
qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro
autonomo, studio, famiglia,
etc.) per il quale il titolare maturi i
requisiti, ovvero un permesso per
lavoro stagionale (art. 22), della durata di
nove mesi.
Criteri di applicazione
L'eclusione dai benefici della
regolarizzazione dovrebbe essere limitata
agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato
(espellibili ai sensi del comma 1 dell'art.
11), e agli stranieri per i
quali debba applicarsi l'espulsione a titolo
di misura di sicurezza ai
sensi dell'art. 13.
Dovrebbero invece essere cancellati gli
effetti (provvedimenti di
espulsione pendenti e relative segnalazioni al
SIS) delle violazioni
pregresse delle norme relative a ingresso e
soggiorno, in linea con la
raccomandazione contenuta nell'Ordine del
giorno n. 100, approvato dal
Senato.
Clausola di salvaguardia
Le misure di regolarizzazione dovrebbero
prevedere una clausola di
salvaguardia che consenta agli stranieri in
possesso di un regolare
permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, o per il quale sia
comunque prevista la possibilita' di rinnovo,
di ottenerne la conversione
in altro permesso, entro i limiti di tempo
previsti per la
regolarizzazione, a condizioni non piu'
restrittive di quelle previste per
il rilascio di tale permesso agli stranieri
irregolarmente presenti.
Strumenti possibili
Benche' il ricorso allo strumento del decreto
delegato (ai sensi dell'art.
47 della legge 40/98) appaia sostanzialmente
privo di controindicazioni, e'
possibile ipotizzare l'adozione di strumenti
di tipo puramente
amministrativo, quali la circolare o la
direttiva. Esistono diversi
precedenti di rilievo, che mostrano come tali
strumenti siano stati
utilizzati per consentire il rilascio di
permessi di soggiorno a cittadini
stranieri non altrimenti autorizzati a
soggiornare in Italia:
a) la Circolare n.19/91 del Ministero
dell'interno del 14 Marzo 1991,
relativa ai cittadini albanesi entrati
irregolarmente in Italia nel marzo
1991, nella quale si autorizzano i Questori a
rilasciare un permesso di
soggiorno provvisorio, recante dicitura
"in attesa di determinazioni
ministeriali", nei casi in cui non sia
stata avanzata richiesta di asilo
politico.
b) la Circolare del Ministero dell'interno del
15 Aprile 1991, ancora a
riguardo dei profughi albanesi, con la quale,
preso atto che "soprattutto
nell'Italia Settentrionale (...) si sono
registrate offerte di lavoro ai
cittadini albanesi insediati (...) sul
territorio nazionale", osservato che
la "posizione giuridica degli stessi
albanesi non consente lo svolgimento
di attivita' lavorative nel nostro Paese"
e affermato che, per evitare il
rischio che sorgano "problemi per
l'ordine pubblico (...) e per aderire a
premure che pervengono da piu' parti, si e'
ravvisata l'opportunita' di
garantire temporaneamente l'inserimento dei
citati cittadini albanesi nel
tessuto lavorativo, in deroga alla normativa
vigente", si invitano i
Prefetti ad adottare "un provvedimento di
urgenza - ai sensi dell'art.2 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n.773
e dell'art.19 del T.U.L.C.P.
approvato con R.D. 3-3-1934, n.383 - che
consenta ai predetti albanesi il
permesso temporaneo di soggiorno nel
territorio nazionale anche per motivi
di lavoro, ai fini della successiva iscrizione
degli stessi nelle liste di
collocamento".
c) la Circolare del Ministero dell'interno del
28 Settembre 1991 con cui si
dispone il rilascio di un permesso di
soggiorno "per motivi umanitari"
della durata di tre mesi, rinnovabile, ai
rifugiati di fatto provenienti
dalle Repubbliche della ex-Jugoslavia.
d) la Direttiva del 28 Novembre 1997, relativa
ai profughi albanesi, con la
quale si dispone il rilascio di un permesso di
soggiorno a quanti possano
essere oggetto di assunzione da parte di un
datore di lavoro.
Inoltre, per particolari categorie, il
disposto della legge 40 non
prescrive, a rigore, tra le condizioni del
rilascio del permesso l'ingresso
con visto corrispondente (e' quindi
consentito, in linea di principio, il
rilascio di un permesso di soggiorno anche
allo straniero gia' presente in
Italia). E' il caso dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato (art.
20), per lavoro stagionale (art. 22), per
lavoro autonomo (art. 24). Per
altre categorie (minori, familiari di
italiani, donne incinte o che abbiano
partorito di recente, persone a rischio di
persecuzione), poi, vale, sulla
base dell'art. 17 della stessa legge, un
divieto di espulsione, sebbene non
sia stabilito esplicitamente il rilascio di un
permesso di soggiorno. In
tali casi, per via regolamentare (o anche con
semplice circolare, come
fatto con la circolare del Ministero
dell'interno del 20 Marzo 1998) si
puo' dare completamento alla norma, disponendo appunto tale rilascio.