Date: 10:05 AM 6/12/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando le ultime modifiche apportate al documento sul regolamento. Con

queste, che recepiscono i suggerimenti pervenuti in questi giorni,

consideriamo congelato il documento. Tutto, naturalmente, si potrebbe fare

meglio, ma e' anche importante che tutto sia fatto in tempo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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19) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art.16).

 

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- Deve essere delineato un programma di assistenza ed integrazione sociale

che accompagni le misure di protezione e consenta

a) la tutela, con modalita' ispirate a sicurezza e rapidita', dello

straniero che intende sottrarsi al condizionamento di un'organizzazione

criminale, con l'offerta, in particolare, della possibilita' di cambiare

rapidamente luogo di dimora e di inserirsi in altro comune, con sostegno

per l'alloggio e altre misure di carattere assistenziale e di inserimento

socio-lavorativo;

b) lo svolgimento, per il detenuto straniero condannato in eta' minore a

pene detentive, di attivita' di carattere culturale, di istruzione

professionale e di risocializzazione, idonee a conseguire il permesso di

soggiorno previsto all'art.16 comma 6. Queste attivita' potranno essere

svolte sia all'interno dei luoghi di detenzione, sia all'esterno, con

modalita' tali da consentire la messa alla prova o le sanzioni sostitutive,

previste rispettivamente agli artt.28 e 30 del dpr.22 Settembre 1988, n.488.

 

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32) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)

 

- Coerentemente con il disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo

32, deve essere chiarito che anche negli altri casi di iscrizione al

Servizio sanitario nazionale l'iscrizione puo' essere effettuata anche

dagli stranieri che abbiano chiesto e non ancora ottenuto il rinnovo del

permeso di soggiorno, e che, in tutti i casi, la fase di richiesta di

rinnovo non interrompe l'iscrizione. Deve essere anche stabilito che la

cancellazione dalle liste regionali sia effettuata su indicazione delle

Questure alle rispettive sedi regionali in caso di rifiuto di rinnovo del

permesso di soggiorno, o in caso di annullamento o di revoca del permesso

(sempre che non sia stato rilasciato altro permesso allo straniero e che

non siano stati presentati ricorsi avverso tali provvedimenti che

consentano alo straniero, in base alla legge o al regolamento, di

continuare a soggiornare in Italia), o quando siano trascorsi piu' di

sessanta giorni dalla scadenza del permesso senza che ne sia stato chiesto

il rinnovo (sempre che non siano intervenute cause di forza maggiore ad

impedire tale richiesta). Deve essere infine chiarito come, ai fini del

rinnovo del permesso per motivi di studio, sia sufficiente, in caso di

iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la certificazione della

iscrizione in corso di validita' (salva l'eventuale condizione di

esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota

relativa all'iscrizione per il periodo per cui si chiede il rinnovo).

 

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36) Misure di assistenza sociale (art.39)

 

- E' opportuno che l'equiparazione dell ostraniero titolare di permesso di

soggiorno di durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini

dela fruizione delle misue di assistenza sociale sia estesa esplicitamente

alla iscizione nelle liste degli invalidi civili ai fini delle assunzioni

obbligatorie (legge 482/1968). Deve essee anche previsto che lo straniero

portatore di handicap o di invalidita' possa accedere all'accertamento di

tale condizione a parita' con i cittadini italiani.

 

37) Misure di integrazione sociale (art.40)

 

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- Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione delle

associazioni atte a realizzare le attivita' di cui all'art.40, comma 1, e'

opportuno operare una distinzione tra le associazioni italiane e quelle

straniere, tenendo conto che le prime svolgono soprattutto un ruolo di

sostegno, mentre le seconde sono piu' orientate all'autopromozione, alla

socializzazione e alla cura dell'identitˆ culturale. Per tale motivo, e'

opportuno ce siano adottati i seguenti criteri:

a) le associazioni italiane:

i) devono essere operative da almeno tre anni e darne prova attraverso

bilanci, relazioni annuali e altra documentazione;

ii) devono dare indicazione delle realta' regionali in cui operano, mentre

la dimensione nazionale viene riconosciuta nel caso in cui operino (anche

sotto forma di consorzio o di rete) nella maggioranza delle regioni

(indicativamente i 2/3);

b) le associazioni straniere:

i) devono essere costituite secondo la legislazione italiana, con atti

costitutivi e statuti idonei ad individuare organi decisionali, limiti di

responsabilita' e rappresentanza;

ii) devono avere tra gli obiettivi espressi negli statuti in primo luogo la

promozione della cultura d'origine, la solidarieta' e la socializzazione

degli immigrati;

iii) devono avere un numero di associati realmente rappresentativo del

gruppo che dichiarano di rappresentare;

iv) devono essere operanti da almeno 18 mesi e fornire documentazione al

riguardo attraverso materiale che ne dimostri l'operato (ad esempio,

progetti, iniziative, attestati di enti pubblici su collaborazioni, etc...).

 

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39) Alloggio (art.38)

 

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di

accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l'ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute

precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in

grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche

tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero

maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi

della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall'art.47

ter, e dell'affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell'O.P.

 

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