Date: 10:05 AM 6/12/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando le ultime modifiche apportate al
documento sul regolamento. Con
queste, che recepiscono i suggerimenti
pervenuti in questi giorni,
consideriamo congelato il documento. Tutto,
naturalmente, si potrebbe fare
meglio, ma e' anche importante che tutto sia
fatto in tempo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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19) Permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale (art.16).
...
- Deve essere delineato un programma di
assistenza ed integrazione sociale
che accompagni le misure di protezione e
consenta
a) la tutela, con modalita' ispirate a
sicurezza e rapidita', dello
straniero che intende sottrarsi al
condizionamento di un'organizzazione
criminale, con l'offerta, in particolare,
della possibilita' di cambiare
rapidamente luogo di dimora e di inserirsi in
altro comune, con sostegno
per l'alloggio e altre misure di carattere
assistenziale e di inserimento
socio-lavorativo;
b) lo svolgimento, per il detenuto straniero
condannato in eta' minore a
pene detentive, di attivita' di carattere
culturale, di istruzione
professionale e di risocializzazione, idonee a
conseguire il permesso di
soggiorno previsto all'art.16 comma 6. Queste
attivita' potranno essere
svolte sia all'interno dei luoghi di
detenzione, sia all'esterno, con
modalita' tali da consentire la messa alla
prova o le sanzioni sostitutive,
previste rispettivamente agli artt.28 e 30 del
dpr.22 Settembre 1988, n.488.
...
32) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)
- Coerentemente con il disposto della lettera
b) del comma 1 dell'articolo
32, deve essere chiarito che anche negli altri
casi di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale l'iscrizione puo'
essere effettuata anche
dagli stranieri che abbiano chiesto e non
ancora ottenuto il rinnovo del
permeso di soggiorno, e che, in tutti i casi,
la fase di richiesta di
rinnovo non interrompe l'iscrizione. Deve
essere anche stabilito che la
cancellazione dalle liste regionali sia
effettuata su indicazione delle
Questure alle rispettive sedi regionali in
caso di rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno, o in caso di
annullamento o di revoca del permesso
(sempre che non sia stato rilasciato altro
permesso allo straniero e che
non siano stati presentati ricorsi avverso
tali provvedimenti che
consentano alo straniero, in base alla legge o
al regolamento, di
continuare a soggiornare in Italia), o quando
siano trascorsi piu' di
sessanta giorni dalla scadenza del permesso
senza che ne sia stato chiesto
il rinnovo (sempre che non siano intervenute
cause di forza maggiore ad
impedire tale richiesta). Deve essere infine
chiarito come, ai fini del
rinnovo del permesso per motivi di studio, sia
sufficiente, in caso di
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la
certificazione della
iscrizione in corso di validita' (salva
l'eventuale condizione di
esibizione della documentazione attestante
l'avvenuto pagamento della quota
relativa all'iscrizione per il periodo per cui
si chiede il rinnovo).
...
36) Misure di assistenza sociale (art.39)
- E' opportuno che l'equiparazione dell
ostraniero titolare di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno al
cittadino italiano ai fini
dela fruizione delle misue di assistenza
sociale sia estesa esplicitamente
alla iscizione nelle liste degli invalidi
civili ai fini delle assunzioni
obbligatorie (legge 482/1968). Deve essee
anche previsto che lo straniero
portatore di handicap o di invalidita' possa
accedere all'accertamento di
tale condizione a parita' con i cittadini
italiani.
37) Misure di integrazione sociale (art.40)
...
- Ai fini della definizione dei criteri per
l'individuazione delle
associazioni atte a realizzare le attivita' di
cui all'art.40, comma 1, e'
opportuno operare una distinzione tra le
associazioni italiane e quelle
straniere, tenendo conto che le prime svolgono
soprattutto un ruolo di
sostegno, mentre le seconde sono piu'
orientate all'autopromozione, alla
socializzazione e alla cura dell'identitˆ
culturale. Per tale motivo, e'
opportuno ce siano adottati i seguenti
criteri:
a) le associazioni italiane:
i) devono essere operative da almeno tre anni
e darne prova attraverso
bilanci, relazioni annuali e altra documentazione;
ii) devono dare indicazione delle realta'
regionali in cui operano, mentre
la dimensione nazionale viene riconosciuta nel
caso in cui operino (anche
sotto forma di consorzio o di rete) nella
maggioranza delle regioni
(indicativamente i 2/3);
b) le associazioni straniere:
i) devono essere costituite secondo la
legislazione italiana, con atti
costitutivi e statuti idonei ad individuare
organi decisionali, limiti di
responsabilita' e rappresentanza;
ii) devono avere tra gli obiettivi espressi
negli statuti in primo luogo la
promozione della cultura d'origine, la
solidarieta' e la socializzazione
degli immigrati;
iii) devono avere un numero di associati
realmente rappresentativo del
gruppo che dichiarano di rappresentare;
iv) devono essere operanti da almeno 18 mesi e
fornire documentazione al
riguardo attraverso materiale che ne dimostri
l'operato (ad esempio,
progetti, iniziative, attestati di enti
pubblici su collaborazioni, etc...).
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39) Alloggio (art.38)
- La predisposizione di strutture alloggiative
adibite a centro di
accoglienza deve essere finalizzata a favorire
anche
a) l'ospitalita' ed il sostegno allo straniero
in condizioni di salute
precarie, perche' dimesso dalle strutture
ospedaliere ma non ancora in
grado di provvedere a se' stesso o perche'
sottoposto a terapie, anche
tramite day hospital, prolungate e
debilitanti;
b) la disponibilita' di una dimora che
consenta al detenuto straniero
maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza
fissa dimora, di avvalersi
della misura della detenzione domiciliare, nei
casi previsti dall'art.47
ter, e dell'affidamento in prova di cui agli
artt.47 e 47 bis dell'O.P.
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