Date: 4:35 PM 6/12/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto della seduta della
Commissione affari costituzionali
del Senato sul ddl asilo. Occhio al termine
per la presentazione degli
emendamenti (marted 16 giugno alle ore 12).
Suggerisco almeno i seguenti (io con molta
probabilita' non potro'
occuparmene; li segnalo in particolar modo,
visti i tempi ristrettissimi, a
Romana Sansa e, per suo tramite, a Lubrano di
Ricco):
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1) Al comma 3, dopo le parole "fatto
salvo", inserire le seguenti:
"che ne abbiano altro titolo e".
2) Al comma 5 sono soppresse le lettere b), c)
e d).
3) Al comma 6, dopo le parole "non
manifestamente infondata" aggiungere le
seguenti: "e ammissibile".
4) Alla fine del comma 6 aggiungere il
seguente periodo: "Ove sia richiesta
l'applicazione del disposto del presente comma
dall'interessato o dal
rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati
o dal rappresentante dell'organizzazione non
governativa autorizzato ad
assistere al pre-esame, la domanda di asilo e'
immediatamente trasmessa
alla Commissione secondo le modalita'
stabilite al comma 7."
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In alternativa all'emendamento 2), andrebbe
benissimo, nella sostanza, la
riproposizione dell'emendamento 7.21.
Inalternativa all'emendamento 4),
andrebbe benissimo la riproposizione degli
emendamenti 7.10 e 7.11.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1)
MERCOLEDI| 10 GIUGNO 1998
268 Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri Bettinelli e per l'interno Testa e
Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15.30.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta pomeridiana del 12 marzo.
Il relatore GUERZONI ricorda lo stato di esame
cui si pervenne fino alla
seduta precedente, soffermandosi in
particolare sulla questione insorta
riguardo all'articolo 7 della proposta di
testo unificato assunto a base
dell'esame. In proposito si discusse circa le
modalit e i limiti del
trattenimento controllato applicato a quanti
richiedono asilo, nella fase di
pre-esame eventualmente eccedente le
quarantotto ore.
A seguito delle perplessit manifestate da pi
parti, la trattazione stata
momentaneamente sospesa nella ricerca di una
soluzione normativa idonea, che
stata infine elaborata dal Governo.
Ritenendo soddisfacente tale soluzione,
auspica una prosecuzione sollecita
dell'iter.
Il sottosegretario TESTA presenta e illustra
l'emendamento 7.100, che
unifica in un solo articolo le disposizioni
gi proposte dal relatore come
articoli 7 e 7-bis, mediante una
rielaborazione non tanto di sostanza,
quanto di formulazione tecnica, rivolta a
rendere pi chiara l'articolazione
normativa e ad agevolarne una pronta
applicazione.
Si tratta delle disposizioni concernenti il
pre-esame delle domande di
asilo, avanzate in forma scritta o verbale, da
parte di un delegato della
commissione centrale che ha il compito di
considerare la sussistenza o meno
di un fondamento delle richieste, al fine di
decidere se trasmettere gli
atti alla commissione centrale per la
valutazione definitiva, ovvero
disporre l'immediato respingimento del
richiedente, in caso di manifesta
infondatezza o di inammissibilit della
domanda. Non si tratta, peraltro, di
una valutazione discrezionale, bens della
comparazione tra i presupposti di
inammissibilit e infondatezza prescritti
dalla legge e le situazioni di
fatto, innanzitutto a garanzia della persona
richiedente. Il pre-esame deve
essere esaurito nel termine di quarantotto
ore, ma in casi eccezionali, ad
esempio per un afflusso straordinario di
persone o per la necessit di
verificare la competenza italiana nell'ambito
internazionale, lo stesso
pre-esame pu protrarsi oltre le quarantotto
ore, essendo coinvolta in ogni
caso la valutazione dell'autorit giudiziaria
per un provvedimento di
convalida della misura di trattenimento.
Egli passa poi ad esporre un'ulteriore
proposta di modifica del testo,
consistente nella sostituzione dell'articolo
15 con disposizioni che
assicurano la realizzazione in concreto delle
misure previste dall'articolo
7, quanto all'assistenza e alla sorveglianza
dei richiedenti asilo in fase
di pre-esame, nonch le garanzie necessarie
per rispettare lo status dei
richiedenti. In proposito si riserva di
avanzare una proposta formale, a
norme del Governo, dopo che saranno stati
valutati le possibili implicazioni
finanziarie dell'emendamento.
Su proposta del PRESIDENTE, concorde il
relatore, si conviene di fissare per
marted 16 giugno alle ore 12 il termine per
la presentazione di eventuali
subemendamenti all'emendamento 7.100.
Il senatore MAGNALBO' interviene brevemente su
tale emendamento, esprimendo
perplessit sul comma 10, che non qualifica
adeguatamente, a suo avviso, il
provvedimento assunto dal pretore.
Il sottosegretario TESTA precisa che quella
disposizione stata mutuata dal
testo precedente.
Il seguito dell'esame congiunto quindi
rinviato.
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 504
Art. 7
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi
dell|articolo 4, comma 2,
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare
preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda
sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e,
in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4
del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui redatto verbale,
svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal
decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo
articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda.
Competente allo svolgimento del
pre-esame un delegato della Commissione
centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del
funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame pu
intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti
alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il
delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto
Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame.
Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o
presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il
funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla
questura pi vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari
non consentito l'ingresso o
la libera circolazione sul territorio
nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto
stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono
assistiti con le modalit
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda pu essere dichiarata
inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il
richiedente:
a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in
altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale
il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso
un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il
transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana. L|inammissibilit
della domanda non opera nel caso in cui
sussista per il richiedente asilo
l|impossibilit ad essere riammesso nello
Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la
libert personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti
ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe
essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanit o un crimine
di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia
reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della
convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di
cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla
base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con
sentenza di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per
la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una
delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di
cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda dichiarata manifestamente
infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee
direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e
sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della
medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra
quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente
legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di
sostanza;
c) la domanda priva di credibilit in quanto
incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda chiaramente strumentale in
quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di
evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste
dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che
impediscono una dichiarazione
di inammissibilit, la domanda comunque
ritenuta non manifestamente
infondata.
7. La domanda trasmessa alla Commissione
Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8,
quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito
negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al
respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo
a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo
del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di
respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il
ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi
aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale,
dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla
notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede
alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il
deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a
cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio
anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta
rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si
esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della
Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale
periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del
richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera
dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per
l'ingresso o il soggiorno,
presso la pi vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di
permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il
trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di
allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo
650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del
pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono
inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno
l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi
in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza
ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario
dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato
nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente
comma 9 con le modalit indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge
6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile
agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le
modalit per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono
definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro per la Solidariet
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi
un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente
l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda n l'avvio
degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente
comma 10, n il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38
della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque
la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di
garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto,
competente per territorio, pu porre
in essere le attivit previste dal
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando,
ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti
stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture
provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.100 IL GOVERNO