Date: 4:35 PM 6/12/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il resoconto della seduta della Commissione affari costituzionali

del Senato sul ddl asilo. Occhio al termine per la presentazione degli

emendamenti (marted 16 giugno alle ore 12).

 

Suggerisco almeno i seguenti (io con molta probabilita' non potro'

occuparmene; li segnalo in particolar modo, visti i tempi ristrettissimi, a

Romana Sansa e, per suo tramite, a Lubrano di Ricco):

 

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1) Al comma 3, dopo le parole "fatto salvo", inserire le seguenti:

"che ne abbiano altro titolo e".

 

2) Al comma 5 sono soppresse le lettere b), c) e d).

 

3) Al comma 6, dopo le parole "non manifestamente infondata" aggiungere le

seguenti: "e ammissibile".

 

4) Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: "Ove sia richiesta

l'applicazione del disposto del presente comma dall'interessato o dal

rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

o dal rappresentante dell'organizzazione non governativa autorizzato ad

assistere al pre-esame, la domanda di asilo e' immediatamente trasmessa

alla Commissione secondo le modalita' stabilite al comma 7."

 

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In alternativa all'emendamento 2), andrebbe benissimo, nella sostanza, la

riproposizione dell'emendamento 7.21. Inalternativa all'emendamento 4),

andrebbe benissimo la riproposizione degli emendamenti 7.10 e 7.11.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1)

 

MERCOLEDI| 10 GIUGNO 1998

 

268 Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Bettinelli e per l'interno Testa e Vigneri.

 

La seduta inizia alle ore 15.30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 marzo.

 

Il relatore GUERZONI ricorda lo stato di esame cui si pervenne fino alla

seduta precedente, soffermandosi in particolare sulla questione insorta

riguardo all'articolo 7 della proposta di testo unificato assunto a base

dell'esame. In proposito si discusse circa le modalit e i limiti del

trattenimento controllato applicato a quanti richiedono asilo, nella fase di

pre-esame eventualmente eccedente le quarantotto ore.

A seguito delle perplessit manifestate da pi parti, la trattazione stata

momentaneamente sospesa nella ricerca di una soluzione normativa idonea, che

stata infine elaborata dal Governo.

Ritenendo soddisfacente tale soluzione, auspica una prosecuzione sollecita

dell'iter.

 

Il sottosegretario TESTA presenta e illustra l'emendamento 7.100, che

unifica in un solo articolo le disposizioni gi proposte dal relatore come

articoli 7 e 7-bis, mediante una rielaborazione non tanto di sostanza,

quanto di formulazione tecnica, rivolta a rendere pi chiara l'articolazione

normativa e ad agevolarne una pronta applicazione.

Si tratta delle disposizioni concernenti il pre-esame delle domande di

asilo, avanzate in forma scritta o verbale, da parte di un delegato della

commissione centrale che ha il compito di considerare la sussistenza o meno

di un fondamento delle richieste, al fine di decidere se trasmettere gli

atti alla commissione centrale per la valutazione definitiva, ovvero

disporre l'immediato respingimento del richiedente, in caso di manifesta

infondatezza o di inammissibilit della domanda. Non si tratta, peraltro, di

una valutazione discrezionale, bens della comparazione tra i presupposti di

inammissibilit e infondatezza prescritti dalla legge e le situazioni di

fatto, innanzitutto a garanzia della persona richiedente. Il pre-esame deve

essere esaurito nel termine di quarantotto ore, ma in casi eccezionali, ad

esempio per un afflusso straordinario di persone o per la necessit di

verificare la competenza italiana nell'ambito internazionale, lo stesso

pre-esame pu protrarsi oltre le quarantotto ore, essendo coinvolta in ogni

caso la valutazione dell'autorit giudiziaria per un provvedimento di

convalida della misura di trattenimento.

Egli passa poi ad esporre un'ulteriore proposta di modifica del testo,

consistente nella sostituzione dell'articolo 15 con disposizioni che

assicurano la realizzazione in concreto delle misure previste dall'articolo

7, quanto all'assistenza e alla sorveglianza dei richiedenti asilo in fase

di pre-esame, nonch le garanzie necessarie per rispettare lo status dei

richiedenti. In proposito si riserva di avanzare una proposta formale, a

norme del Governo, dopo che saranno stati valutati le possibili implicazioni

finanziarie dell'emendamento.

 

Su proposta del PRESIDENTE, concorde il relatore, si conviene di fissare per

marted 16 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali

subemendamenti all'emendamento 7.100.

 

Il senatore MAGNALBO' interviene brevemente su tale emendamento, esprimendo

perplessit sul comma 10, che non qualifica adeguatamente, a suo avviso, il

provvedimento assunto dal pretore.

 

Il sottosegretario TESTA precisa che quella disposizione stata mutuata dal

testo precedente.

 

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

 

 

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 504

 

Art. 7

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

"Art. 7

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2,

soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia

lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni

internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia

ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in

caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi

del successivo comma 5.

 

2. Il pre-esame, di cui redatto verbale, svolto, presso i valichi di

frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro

dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del

pre-esame un delegato della Commissione centrale che si avvale del

funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se

necessario, di un interprete. Al pre-esame pu intervenire un rappresentante

dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su

indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non

governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione

comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo

stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia

presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel

richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura pi vicina, abilitata

allo svolgimento del pre-esame.

 

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non consentito l'ingresso o

la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo

svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma

9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalit

previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.

 

4. La domanda pu essere dichiarata inammissibile dal delegato della

commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza

della Commissione centrale, qualora il richiedente:

 

a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia

senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non

considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il

territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilit

della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo

l|impossibilit ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista

pregiudizio per la propria vita o per la libert personale o pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere

rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe

situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da

un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali

cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se

non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice

di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,

ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata

anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge

19 marzo 1990, n. 55 .

 

5. La domanda dichiarata manifestamente infondata dal delegato della

Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non

vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione

centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un

membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in

particolare che:

 

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del

diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del

tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda priva di credibilit in quanto incoerente e contraddittoria

o inverosimile;

d) la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale

provvedimento.

 

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera

b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione

di inammissibilit, la domanda comunque ritenuta non manifestamente

infondata.

 

7. La domanda trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della

stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia

concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di

frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del

richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio

nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

 

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende

l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere

presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in

lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto

provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o

consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.

L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi

atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione

resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso

indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o

consolare.

 

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla

presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il

procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano

particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il

questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del

richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,

presso la pi vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai

sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e

assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in

quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e

6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal

centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

 

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di

trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini

previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso permesso di soggiorno per

la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno

di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il

proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi

senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del

pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e

i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un

proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale

determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del

centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalit indicate

nel medesimo comma.

 

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,

di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del

centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare

e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle

sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del

Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidariet

sociale.

 

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di

richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda n l'avvio degli stessi alle sezioni speciali

dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, n il ricovero

presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.

40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di

particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata

accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, pu porre

in essere le attivit previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451

convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e

successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture

provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno

degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,

in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5

e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7.100 IL GOVERNO