Date: 4:05 PM 6/17/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto della seduta di ieri
della commissione affari
costituzionali del senato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDI| 16 GIUGNO 1998
270 Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato per
l'interno Barberi e Testa e per
l'ambiente Calzolaio.
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti
nel testo unificato, sospeso
nella seduta del 10 giugno 1998.
Si riprende la trattazione degli emendamenti
all'articolo 4.
Sull'emendamento 4.1, a suo tempo accantonato,
il relatore GUERZONI chiede
un'ulteriore riflessione, per una valutazione
successiva alla stregua delle
determinazioni che saranno assunte in ordine
all'articolo 7.
La Commissione consente.
Quanto all'emendamento 4.5, il presidente
VILLONE ricorda che il relatore si
era dichiarato disponibile a modificare il
secondo periodo del comma 2,
senza tuttavia sopprimerlo. Il sottosegretario
TESTA precisa che
nell'emendamento 7.100 prevista la
compilazione di un apposito verbale.
Il senatore PASTORE ritira quindi
l'emendamento.
Sugli emendamenti 4.17 e 4.24, di contenuto
identico, il PRESIDENTE ricorda
che il relatore e il rappresentante del Governo
avevano espresso a suo tempo
un parere contrario. Gli emendamenti, posti in
votazione, non risultano
accolti.
Quanto all'emendamento 4.11, il PRESIDENTE
rammenta il parere contrario gi
espresso dal relatore e dal rappresentante del
Governo. L'emendamento viene
poi respinto.
In merito all'emendamento 4.2, e agli
emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto
identico, il PRESIDENTE menziona il parere
favorevole del relatore e la
richiesta del Governo di una formulazione che
assicuri pi coerenza tra le
due proposte di modifica.
Il relatore GUERZONI presenta quindi
l'emendamento 4.200, che riassume le
due proposte in un solo testo. Il presidente
VILLONE osserva che la
previsione nel comma 3 di un invito ad
eleggere il domicilio comunque
impropria. Concorda il senatore TABLADINI. Il
senatore BESOSTRI ritiene che
una volta autorizzato il soggiorno lo
straniero possa essere obbligato ad
eleggere un domicilio. Dichiara di
condividere, quindi, la nuova proposta
emendativa formulata dal relatore. Il senatore
LUBRANO DI RICCO osserva che
l'elezione di domicilio comunque una
situazione di diritto, ma non di
fatto. Il sottosegretario TESTA replica che
essa funzionale al recapito
delle notifiche. Secondo il presidente VILLONE
vi anche un interesse
dell'autorit a conoscere il domicilio
dell'interessato. Il senatore
TABLADINI condivide il nuovo emendamento
proposto dal relatore, che
corrisponde alla finalit dell'emendamento
4.2, da lui sottoscritto. Il
senatore LUBRANO DI RICCO richiama
l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 4,
che prescrive in generale la fissazione della
dimora e l'indicazione della
residenza per il richiedente asilo. Secondo il
senatore GASPERINI, si
potrebbe integrare il comma 5, prevedendo in
quel contesto anche l'elezione
di domicilio, mentre il comma 3 potrebbe
limitarsi a prevedere
l'autorizzazione al soggiorno temporaneo. Il
senatore PASTORE precisa che il
comma 3 si riferisce esclusivamente al caso di
domande inoltrate ai posti di
frontiera, mentre il comma 5 riguarda tutti i
richiedenti asilo. Il
presidente VILLONE considera contraddittorie
le indicazioni normative
desumibili dai commi 3 e 5, nel contesto di
una domanda inoltrata ai posti
di frontiera. Il relatore GUERZONI replica che
nel caso del comma 3 si
presuppone che il pre-esame sia stato
positivamente superato; d'altra parte
a suo avviso non necessario mantenere nel
testo la disposizione del comma
5. Il senatore FISICHELLA reputa preferibile
disporre il comma 3 alla fine
dell'articolo 4, poich si tratta di regolare
una ipotesi eccezionale.
Concorda il presidente VILLONE. Il relatore
GUERZONI insiste per la validit
della previsione contenuta nel comma 3, mentre
il sottosegretario TESTA
rammenta che il presupposto del comma 3 la
conclusione positiva della fase
di pre-esame e il senatore PASTORE invita a
conciliare le esigenze
prospettate dal relatore e quella di ordine
normativo rappresentata dal
senatore Fisichella. Si conviene quindi di
accantonare l'ulteriore esame
dell'emendamento 4.200.
La Commissione, su proposta del Presidente,
conviene quindi sull'opportunit
di accantonare anche gli altri emendamenti che
restano da esaminare in
riferimento all'articolo 4.
In merito agli emendamenti all'articolo 5, il
PRESIDENTE ricorda il parere
positivo del relatore e del rappresentante del
Governo sull'emendamento 5.2,
che viene successivamente approvato dalla
Commissione.
L'emendamento 5.1 invece respinto, dopo che
il Presidente ha rammentato i
pareri negativi gi espressi dal relatore e
dal rappresentante del Governo.
Sull'emendamento 5.3, il senatore PASTORE
insiste nel sostenere che la
competenza del giudice minorile deve essere
precisata nel caso di specie,
poich non pu essere rilevante il domicilio
del minore. Secondo il
presidente VILLONE anche la questione appena
sollevata dal senatore Pastore
dovrebbe essere risolta una volta definito
l'articolo 7. Si conviene
pertanto di accantonare l'emendamento 5.3.
Si procede all'esame degli emendamenti
relativi all'articolo 7.
Il presidente VILLONE ricorda che il Governo
ha presentato da ultimo un
testo interamente sostitutivo dell'articolo (emendamento
7.100). Al riguardo
sono stati presentati alcuni subemendamenti,
per i quali invita i proponenti
a svolgere la relativa illustrazione.
Il senatore TABLADINI illustra i
subemendamenti da lui presentati: il
7.100/5 assicura la sorveglianza dei richiedenti
asilo nella fase di
pre-esame. Il RELATORE osserva che tale
prescrizione gi contemplata nel
comma 3 dell'emendamento 7.100. Il
sottosegretario TESTA conferma
l'interpretazione del relatore e richiama
l'attenzione anche sul comma 9
dell'emendamento 7.100. Il senatore TABLADINI
ritiene comunque necessaria la
precisazione contenuta nel suo subemendamento
e d quindi per illustrati gli
altri subemendamenti da lui presentati.
Anche il senatore LUBRANO DI RICCO d per
illustrati i propri
subemendamenti.
Il senatore MARCHETTI ritira i subemendamenti
da lui presentati, ad
eccezione del 7.100/3.
Il relatore GUERZONI d per illustrati i suoi
subemendamenti.
Il senatore TABLADINI, quindi, richiama
nuovamente l'attenzione
sull'opportunit di prevedere esplicitamente
la sorveglianza dei richiedenti
asilo.
Il sottosegretario TESTA considera risolta
tale questione nell'ambito
dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15,
gi preannunciato nella
precedente seduta.
Il seguito dell'esame congiunto quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 16.30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 504
Art. 4
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
|alla questura del luogo di
dimora| con le seguenti: |eccezionalmente,
qualora l|ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per
altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimora|.
4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 2, dopo le parole: |agli stessi fini
sono ammesse|, inserire le
seguenti: |gli avvocati di fiducia dello
straniero, nonch|.
4.17 LUBRANO DI RICCO
4.24 (identico all|em. 4.17) DIANA Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le
parole da: |se autorizzati|, fino
a: |organizzazioni|.
4.11 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
|invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti:
|autorizza lo straniero a
soggiornare|.
4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3, dopo le parole: |eleggere
domicilio nel territorio dello Stato|,
inserire le seguenti: |ai soli fini della
notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge|.
4.12 LUBRANO DI RICCO
4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
|invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti:
|autorizza lo straniero a soggiornare
nel territorio della Repubblica, stabilendo un
proprio domicilio anche ai
fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge|.
4.200 IL RELATORE
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: |Nell|ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l|autorit che
riceve la domanda provvede
all|audizione del richiedente l|asilo e
successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione.
Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento
del diritto d|asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio della
documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel
territorio della Repubblica.
Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera
b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda
alla Commissione centrale per
il tramite dell|ufficio di polizia del primo
scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di
vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente
comma|.
4.7 MARCHETTI
4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO
4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino
4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI,
MAGNALBO', SILIQUINI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |L|autorit di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a
verificare la veridicit delle
informazioni fornite dal richiedente asilo|.
4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "con facolt di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora
effettiva con lettera
raccomandata all'autorit che ha ricevuto la
domanda d'asilo".
4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti
parole: |articoli 7 e 11|,
inserire le seguenti: |L|Autorit di Pubblica
sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilit del
richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termine|.
4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
"8-bis. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure
con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una
assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione
della richiesta d'asilo".
4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Art. 5
Al comma 1, sostituire la parola:
|maggiorenne|, con le seguenti: |di et
non inferiore agli anni 18|.
5.2 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole:
|entro il quarto grado|, con
le seguenti: |entro il terzo grado|.
5.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 2, sostituire le parole:
|territorialmente competente|, con le
seguenti: |del luogo di presentazione della
domanda|.
5.3 PASTORE, MAGGIORE
Art. 7
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: |Durante tale
periodo, il richiedente asilo sottoposto a
regime di sorveglianza da parte
dell|Autorit di Pubblica sicurezza|.
7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole:
|Al pre-esame| fino alla fine
del comma.
7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le
parole: |presso le questure
individuate| con le seguenti:
|eccezionalmente, qualora l|ingresso
temporaneo sul territorio nazionale sia stato
autorizzato per altra ragione,
alla questura del luogo di provvisoria dimora,
individuata|.
7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi
familiari|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|.
7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|,
inserire le seguenti: |che ne
abbiano altro titolo e|.
7.100/24 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati
sono assistiti|, inserire le
seguenti: |e sorvegliati|.
7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le
parole: |ove necessario|.
7.100/18 IL RELATORE
Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo
capoverso dopo la lettera e).
7.100/20 IL RELATORE
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole:
|anche non|.
7.100/1 MARCHETTI
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave
delitto di diritto comune
commesso all|estero|, inserire le seguenti:
|per il quale l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai
dodici mesi|.
7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: |Ai fini
dell|applicazione della presente legge, sono
da ritenersi gravi delitti di
diritto comune quelli per i quali
l|ordinamento italiano preveda una pena
minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole:
|con sentenza di secondo grado
anche se non definitiva,|.
7.100/2 MARCHETTI
Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).
7.100/21 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).
7.100/19 IL RELATORE
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |e ammissibile|.
7.100/22 LUBRANO DI RICCO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: |Ove sia richiesta
l|applicazione del disposto del presente comma
dall|interessato o dal
rappresentante dell|Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o
dal rappresentante dell|organizzazione non
governativa autorizzato ad
assistere al pre-esame, la domanda di asilo
immediatamente trasmessa alla
Commissione secondo le modalit stabilite al
comma 7|.
7.100/23 LUBRANO DI RICCO
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
|respingimento immediato|
inserire le seguenti: |o all|espulsione|.
7.100/17 IL RELATORE
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
7.100/3 MARCHETTI
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le
parole: |entro trenta giorni| con
le seguenti: |entro venti giorni|.
7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire
il seguente: |Durante tale
periodo non si intende sospesa l|azione di
sorveglianza|.
7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora
il pre-esame| fino a: |o dei
suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more
del pre-esame|.
7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, primo periodo, sostituire le
parole: |ove non abbia altro titolo
per l|ingresso o il soggiorno| con le
seguenti: |e la vigilanza|.
7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le
parole: |fissano il proprio
domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati
a soggiornare|.
7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire
il seguente: |L|Autorit di
Pubblica sicurezsza adotta le misure opportune
ad assicurare la reperibilit
del richiedente asilo fino allo spirare del
termine stabilito|.
7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi
dell|articolo 4, comma 2,
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare
preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda
sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e,
in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4
del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui redatto verbale,
svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal
decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo
articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda.
Competente allo svolgimento del
pre-esame un delegato della Commissione
centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del
funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame pu
intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli
appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il
delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto
Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame.
Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o
presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il
funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla
questura pi vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari
non consentito l|ingresso o
la libera circolazione sul territorio
nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto
stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono
assistiti con le modalit
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda pu essere dichiarata
inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il
richiedente:
a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in
altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale
il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso
un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il
transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana. L|inammissibilit
della domanda non opera nel caso in cui
sussista per il richiedente asilo
l|impossibilit ad essere riammesso nello
Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la
libert personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti
ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe
essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanit o un crimine
di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia
reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della
convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di
cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla
base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza
di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per
la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una
delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di
cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda dichiarata manifestamente
infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee
direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e
sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della
medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra
quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente
legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di
sostanza;
c) la domanda priva di credibilit in quanto
incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda chiaramente strumentale in
quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di
evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste
dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che
impediscono una dichiarazione
di inammissibilit, la domanda comunque
ritenuta non manifestamente
infondata.
7. La domanda trasmessa alla Commissione
Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8,
quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito
negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al
respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo
a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento
stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo
del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di
respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il
ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi
aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale,
dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla
notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede
alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il
deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a
cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio
anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta
rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si
esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della
Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale
periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del
richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera
dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per
l'ingresso o il soggiorno,
presso la pi vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di
permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il
trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di
allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo
650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del
pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono
inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno
l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi
in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza
ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario
dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato
nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente
comma 9 con le modalit indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge
6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile
agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le
modalit per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono
definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro per la Solidariet
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi
un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente
l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda n l'avvio
degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente
comma 10, n il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38
della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque
la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di
garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente
per territorio, pu porre
in essere le attivit previste dal
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando,
ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti
stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture
provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40."
7.100 IL GOVERNO