Date: 4:05 PM 6/17/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il resoconto della seduta di ieri della commissione affari

costituzionali del senato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDI| 16 GIUGNO 1998

 

270 Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

VILLONE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Testa e per

l'ambiente Calzolaio.

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso

nella seduta del 10 giugno 1998.

 

Si riprende la trattazione degli emendamenti all'articolo 4.

Sull'emendamento 4.1, a suo tempo accantonato, il relatore GUERZONI chiede

un'ulteriore riflessione, per una valutazione successiva alla stregua delle

determinazioni che saranno assunte in ordine all'articolo 7.

 

La Commissione consente.

 

Quanto all'emendamento 4.5, il presidente VILLONE ricorda che il relatore si

era dichiarato disponibile a modificare il secondo periodo del comma 2,

senza tuttavia sopprimerlo. Il sottosegretario TESTA precisa che

nell'emendamento 7.100 prevista la compilazione di un apposito verbale.

 

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento.

 

Sugli emendamenti 4.17 e 4.24, di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda

che il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso a suo tempo

un parere contrario. Gli emendamenti, posti in votazione, non risultano

accolti.

 

Quanto all'emendamento 4.11, il PRESIDENTE rammenta il parere contrario gi

espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'emendamento viene

poi respinto.

 

In merito all'emendamento 4.2, e agli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto

identico, il PRESIDENTE menziona il parere favorevole del relatore e la

richiesta del Governo di una formulazione che assicuri pi coerenza tra le

due proposte di modifica.

 

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 4.200, che riassume le

due proposte in un solo testo. Il presidente VILLONE osserva che la

previsione nel comma 3 di un invito ad eleggere il domicilio comunque

impropria. Concorda il senatore TABLADINI. Il senatore BESOSTRI ritiene che

una volta autorizzato il soggiorno lo straniero possa essere obbligato ad

eleggere un domicilio. Dichiara di condividere, quindi, la nuova proposta

emendativa formulata dal relatore. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che

l'elezione di domicilio comunque una situazione di diritto, ma non di

fatto. Il sottosegretario TESTA replica che essa funzionale al recapito

delle notifiche. Secondo il presidente VILLONE vi anche un interesse

dell'autorit a conoscere il domicilio dell'interessato. Il senatore

TABLADINI condivide il nuovo emendamento proposto dal relatore, che

corrisponde alla finalit dell'emendamento 4.2, da lui sottoscritto. Il

senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 4,

che prescrive in generale la fissazione della dimora e l'indicazione della

residenza per il richiedente asilo. Secondo il senatore GASPERINI, si

potrebbe integrare il comma 5, prevedendo in quel contesto anche l'elezione

di domicilio, mentre il comma 3 potrebbe limitarsi a prevedere

l'autorizzazione al soggiorno temporaneo. Il senatore PASTORE precisa che il

comma 3 si riferisce esclusivamente al caso di domande inoltrate ai posti di

frontiera, mentre il comma 5 riguarda tutti i richiedenti asilo. Il

presidente VILLONE considera contraddittorie le indicazioni normative

desumibili dai commi 3 e 5, nel contesto di una domanda inoltrata ai posti

di frontiera. Il relatore GUERZONI replica che nel caso del comma 3 si

presuppone che il pre-esame sia stato positivamente superato; d'altra parte

a suo avviso non necessario mantenere nel testo la disposizione del comma

5. Il senatore FISICHELLA reputa preferibile disporre il comma 3 alla fine

dell'articolo 4, poich si tratta di regolare una ipotesi eccezionale.

Concorda il presidente VILLONE. Il relatore GUERZONI insiste per la validit

della previsione contenuta nel comma 3, mentre il sottosegretario TESTA

rammenta che il presupposto del comma 3 la conclusione positiva della fase

di pre-esame e il senatore PASTORE invita a conciliare le esigenze

prospettate dal relatore e quella di ordine normativo rappresentata dal

senatore Fisichella. Si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame

dell'emendamento 4.200.

 

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi sull'opportunit

di accantonare anche gli altri emendamenti che restano da esaminare in

riferimento all'articolo 4.

 

In merito agli emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE ricorda il parere

positivo del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 5.2,

che viene successivamente approvato dalla Commissione.

 

L'emendamento 5.1 invece respinto, dopo che il Presidente ha rammentato i

pareri negativi gi espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

 

Sull'emendamento 5.3, il senatore PASTORE insiste nel sostenere che la

competenza del giudice minorile deve essere precisata nel caso di specie,

poich non pu essere rilevante il domicilio del minore. Secondo il

presidente VILLONE anche la questione appena sollevata dal senatore Pastore

dovrebbe essere risolta una volta definito l'articolo 7. Si conviene

pertanto di accantonare l'emendamento 5.3.

 

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

 

Il presidente VILLONE ricorda che il Governo ha presentato da ultimo un

testo interamente sostitutivo dell'articolo (emendamento 7.100). Al riguardo

sono stati presentati alcuni subemendamenti, per i quali invita i proponenti

a svolgere la relativa illustrazione.

 

Il senatore TABLADINI illustra i subemendamenti da lui presentati: il

7.100/5 assicura la sorveglianza dei richiedenti asilo nella fase di

pre-esame. Il RELATORE osserva che tale prescrizione gi contemplata nel

comma 3 dell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA conferma

l'interpretazione del relatore e richiama l'attenzione anche sul comma 9

dell'emendamento 7.100. Il senatore TABLADINI ritiene comunque necessaria la

precisazione contenuta nel suo subemendamento e d quindi per illustrati gli

altri subemendamenti da lui presentati.

 

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO d per illustrati i propri

subemendamenti.

 

Il senatore MARCHETTI ritira i subemendamenti da lui presentati, ad

eccezione del 7.100/3.

 

Il relatore GUERZONI d per illustrati i suoi subemendamenti.

 

Il senatore TABLADINI, quindi, richiama nuovamente l'attenzione

sull'opportunit di prevedere esplicitamente la sorveglianza dei richiedenti

asilo.

 

Il sottosegretario TESTA considera risolta tale questione nell'ambito

dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, gi preannunciato nella

precedente seduta.

 

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.30.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 504

 

Art. 4

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole |alla questura del luogo di

dimora| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso temporaneo sul

territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura

del luogo di provvisoria dimora|.

 

4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

 

4.5 PASTORE, MAGGIORE

 

Al comma 2, dopo le parole: |agli stessi fini sono ammesse|, inserire le

seguenti: |gli avvocati di fiducia dello straniero, nonch|.

 

4.17 LUBRANO DI RICCO

4.24 (identico all|em. 4.17) DIANA Lino

 

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: |se autorizzati|, fino

a: |organizzazioni|.

 

4.11 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a

soggiornare|.

 

4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 3, dopo le parole: |eleggere domicilio nel territorio dello Stato|,

inserire le seguenti: |ai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente legge|.

 

4.12 LUBRANO DI RICCO

4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a soggiornare

nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai

fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge|.

 

4.200 IL RELATORE

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: |Nell|ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l|autorit che riceve la domanda provvede

all|audizione del richiedente l|asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d|asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell|ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma|.

 

4.7 MARCHETTI

4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO

4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino

4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorit di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicit delle

informazioni fornite dal richiedente asilo|.

 

4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con facolt di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autorit che ha ricevuto la domanda d'asilo".

 

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: |articoli 7 e 11|,

inserire le seguenti: |L|Autorit di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilit del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termine|.

 

4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

 

"8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo".

 

4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Art. 5

 

Al comma 1, sostituire la parola: |maggiorenne|, con le seguenti: |di et

non inferiore agli anni 18|.

 

5.2 PASTORE, MAGGIORE

 

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: |entro il quarto grado|, con

le seguenti: |entro il terzo grado|.

 

5.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 2, sostituire le parole: |territorialmente competente|, con le

seguenti: |del luogo di presentazione della domanda|.

 

5.3 PASTORE, MAGGIORE

 

Art. 7

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Durante tale

periodo, il richiedente asilo sottoposto a regime di sorveglianza da parte

dell|Autorit di Pubblica sicurezza|.

 

7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: |Al pre-esame| fino alla fine

del comma.

 

7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: |presso le questure

individuate| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso

temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione,

alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata|.

 

7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi familiari|, inserire le seguenti:

|entro il terzo grado|.

 

7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|, inserire le seguenti: |che ne

abbiano altro titolo e|.

 

7.100/24 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati sono assistiti|, inserire le

seguenti: |e sorvegliati|.

 

7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: |ove necessario|.

 

7.100/18 IL RELATORE

 

Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo capoverso dopo la lettera e).

 

7.100/20 IL RELATORE

 

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: |anche non|.

 

7.100/1 MARCHETTI

 

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave delitto di diritto comune

commesso all|estero|, inserire le seguenti: |per il quale l|ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.

 

7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ai fini

dell|applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di

diritto comune quelli per i quali l|ordinamento italiano preveda una pena

minima superiore ai dodici mesi|.

 

7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: |con sentenza di secondo grado

anche se non definitiva,|.

 

7.100/2 MARCHETTI

 

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).

 

7.100/21 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).

 

7.100/19 IL RELATORE

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |e ammissibile|.

 

7.100/22 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ove sia richiesta

l|applicazione del disposto del presente comma dall|interessato o dal

rappresentante dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o

dal rappresentante dell|organizzazione non governativa autorizzato ad

assistere al pre-esame, la domanda di asilo immediatamente trasmessa alla

Commissione secondo le modalit stabilite al comma 7|.

 

7.100/23 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: |respingimento immediato|

inserire le seguenti: |o all|espulsione|.

 

7.100/17 IL RELATORE

 

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

 

7.100/3 MARCHETTI

 

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: |entro trenta giorni| con

le seguenti: |entro venti giorni|.

 

7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |Durante tale

periodo non si intende sospesa l|azione di sorveglianza|.

 

7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora il pre-esame| fino a: |o dei

suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more del pre-esame|.

 

7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: |ove non abbia altro titolo

per l|ingresso o il soggiorno| con le seguenti: |e la vigilanza|.

 

7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: |fissano il proprio

domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati a soggiornare|.

 

7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |L|Autorit di

Pubblica sicurezsza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilit

del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito|.

 

7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

"Art. 7

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2,

soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia

lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni

internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia

ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in

caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi

del successivo comma 5.

 

2. Il pre-esame, di cui redatto verbale, svolto, presso i valichi di

frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro

dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del

pre-esame un delegato della Commissione centrale che si avvale del

funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se

necessario, di un interprete. Al pre-esame pu intervenire un rappresentante

dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su

indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non

governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione

comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo

stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia

presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel

richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura pi vicina, abilitata

allo svolgimento del pre-esame.

 

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non consentito l|ingresso o

la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo

svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma

9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalit

previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.

 

4. La domanda pu essere dichiarata inammissibile dal delegato della

commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza

della Commissione centrale, qualora il richiedente:

 

a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia

senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non

considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il

territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilit

della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo

l|impossibilit ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista

pregiudizio per la propria vita o per la libert personale o pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere

rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe

situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da

un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali

cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se

non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice

di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,

ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata

anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge

19 marzo 1990, n. 55 .

 

5. La domanda dichiarata manifestamente infondata dal delegato della

Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non

vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione

centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un

membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in

particolare che:

 

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del

diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del

tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda priva di credibilit in quanto incoerente e contraddittoria

o inverosimile;

d) la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale

provvedimento.

 

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera

b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione

di inammissibilit, la domanda comunque ritenuta non manifestamente

infondata.

 

7. La domanda trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della

stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia

concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di

frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del

richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio

nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

 

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende

l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere

presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in

lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto

provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o

consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.

L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi

atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione

resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso

indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o

consolare.

 

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla

presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il

procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano

particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il

questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del

richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,

presso la pi vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai

sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e

assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in

quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e

6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal

centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

 

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di

trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini

previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso permesso di soggiorno per

la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno

di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il

proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi

senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del

pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e

i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un

proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale

determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del

centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalit indicate

nel medesimo comma.

 

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,

di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del

centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare

e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle

sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del

Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidariet

sociale.

 

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di

richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda n l'avvio degli stessi alle sezioni speciali

dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, n il ricovero

presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.

40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di

particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata

accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, pu porre

in essere le attivit previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451

convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e

successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture

provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno

degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,

in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5

e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40."

 

7.100 IL GOVERNO