Date: 12:23 PM 6/23/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

il documento sulla regolarizzazione sta per essere inviato ufficialmente al

Governo dai sindacati nella forma (lievemente modificata) che allego in

coda al messaggio. E' opportuno che le associazioni, che hanno partecipato

alla fase di stesura del documento, facciano pervenire al Governo analoghe

proposte tecniche o diano il proprio sostegno a quelle avanzate dai

sindacati. La prima possibilita' ci sembra la piu' interessante, perche' ci

consentirebbe di chiarire piu' efficacemente alcuni punti che, nella

versione dei sindacati, possono risultare non sufficientemente chiari (e'

solo un'opinione).

 

Tenderemmo ad assumere che non vi siano obiezioni, riguardo all'iniziativa,

nell'una o nell'altra forma, da parte delle associazioni componenti il

cosiddetto Gruppo di Riflessione, come pure dell'ARCI, della Rete

Antirazzista, dell'ICS e del CIR (interessato, in special modo, dalla

Clausola di Salvaguardia che conclude il documento). Attendiamo pero'

conferme di questa ipotesi ed eventuali altre adesioni di associazioni

nazionali.

 

Contiamo di inviare il documento (o il sostegno a quello dei sindacati)

entro dopodomani.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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(23/6/1998)

 

NOTA SU POSSIBILI MISURE PER L'EMERSIONE DALL'IRREGOLARITA'

(proposte di CGIL-CISL-UIL)

 

Categorie

 

L'emersione del bacino di irregolarita' e' un requisito indispensabile per

avviare in modo equilibrato quella politica di immigrazione che nella nuova

normativa puo' trovare fondamento. E' utile pertanto individuare diverse

categorie di stranieri in posizione irregolare dei quali e' certamente

opportuno favorire l'emersione, alla luce delle condizioni di sostanziale

inserimento, ovvero del carattere "forzato" della loro irregolarita'

(dovuto cioe' ai limiti della precedente normativa e/o dell'applicazione

che ne e' stata data). Oltre ai familiari di rifugiato e ai genitori di

minori italiani, per i quali e' la legge stessa a disporre il rilascio di

un permesso di soggiorno, a dispetto della posizione originariamente

irregolare (art. 28, comma 1, lettere c e d rispettivamente), e agli

stranieri che possano ottenere un permesso per motivi di protezione sociale

ai sensi dell'art. 16, meritano considerazione le seguenti categorie:

 

1) Gli stranieri "irregolari" che, pur non avendo attualmente un permesso

di soggiorno in corso di validita', ne siano stati titolari o abbiano fatto

comunque regolare ingresso in Italia (in possesso di visto o in regime di

esenzione dal visto stesso). Rientrano in questa categoria, tra gli altri,

quegli immigrati la cui domanda di rilascio o di rinnovo del permesso sia

stata rigettata o che abbiano subito la revoca del permesso per

irregolarita' sanabili, ovvero per un motivo che, sulla base delle

disposizioni vigenti, non e' piu' previsto tra le cause ostative al

rilascio o al rinnovo del permesso, o tra le ragioni di revoca. La

regolarizzazione di tale categoria appare in linea con lo spirito del

disposto dell'art. 5, comma 5, che fa salvo, ai fini del rilascio e del

rinnovo del permesso, il caso di irregolarita' amministrative sanabili e

quello in cui siano sopraggiunti nuovi elementi che del permesso consentano

il rilascio. E' opportuno che, per tali soggetti, il precedente periodo di

presenza regolare venga cumulato con il nuovo ai fini dell'applicazione

delle disposizioni favorevoli previste dalla legge (es.: art. 7, legge

40/1998).

 

2) Gli stranieri non espellibili (minori, donna in gravidanza, donna che

abbia partorito di recente, familiare convivente di cittadino italiano,

persona a rischio di persecuzione nell'eventuale paese di destinazione).

Allo straniero dovrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno per

motivi familiari o affidamento o attesa adozione (minori), per motivi di

cura (donna in gravidanza o che abbia partorito di recente), per motivi

familiari (familiare di italiano), per richiesta di asilo o motivi

umanitari (persona a rischio di persecuzione). In tutti i casi dovrebbero

essere transitoriamente consentiti ai titolari di tali permessi lo

svolgimento di attivita' di lavoro o di studio, e la conversione del

permesso in qualunque altro permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo,

studio, famiglia, etc.) per il quale vengano maturati i requisiti.

 

3) I genitori (anche naturali) di minori stranieri comunque presenti in

Italia. Gia' l'art. 29 della legge consente che il Tribunale per i

minorenni disponga il rilascio di un permesso di soggiorno nei casi in cui

questo serva a tutelare lo sviluppo psicofisico del minore, e l'art. 27,

comma 6, prevede la possibilita' di ingresso del genitore naturale del

minore regolarmente soggiornante in Italia. Si tratterebbe di generalizzare

queste misure e di estenderle al caso di tutore e di affidatario del

minore. Allo straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno

per lavoro subordinato o autonomo.

 

4) Gli stranieri che un datore di lavoro dichiari di essere disposto ad

assumere. In tali casi dovrebbe essere rilasciato un ordinario permesso di

soggiorno per lavoro subordinato. E' da notare che il comma 1 dell'art. 20

disciplina l'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero, non

escludendo che tale lavoratore possa trovarsi gia' in Italia.

 

5) Gli stranieri per i quali emerga, in seguito a ispezioni e/o a

dichiarazione dell'interessato, l'esistenza di un rapporto di lavoro

subordinato in corso. In caso di dichiarazione da parte dello straniero, il

permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrebbe essere rilasciato

all'atto della dichiarazione stessa (eventualmente supportata da

predeterminati elementi di riscontro), salve la possibilita' di revoca e le

eventuali conseguenze sul piano penale nei casi in cui la dichiarazione si

riveli, in seguito ad accertamenti, falsa. Dovrebbe anche essere disposta

la non punibilita' del datore di lavoro che, a fronte dell'ispezione o

della contestazione, si dichiari disposto a procedere all'assunzione

regolare.

 

6) Gli stranieri che dichiarino, congiuntamente con il datore (o i datori)

di lavoro, di aver stipulato, in passato, rapporti di lavoro subordinato,

per un periodo di tempo complessivamente non inferiore ad un limite

prefissato. Tanto i lavoratori, quanto i datori di lavoro dovrebbero

beneficiare di sconti e/o rateizzazioni in relazione ai versamenti dovuti,

e della non punibilita' in relazione ai rapporti di lavoro stipulati. Al

lavoratore straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno

per lavoro subordinato.

 

7) Gli stranieri che, entro un termine predeterminato, forniscano prova

dell'iscrizione, in qualita' di soci, a cooperative, unitamente alla

dichiarazione di impegno di queste a richiedere e retribuire al socio

prestazioni lavorative in forma continuativa per un reddito comunque non

inferiore a quello previsto per l'assegno sociale e per una durata minima

prefissata. In tal caso dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno

per lavoro subordinato o autonomo.

 

8) Gli immigrati che forniscano prova di aver dato avvio alle procedure

necessarie per lo svolgimento di una attivita' lavorativa in forma

autonoma. Data la necessita' di evitare che la mancanza di regolare

permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento delle procedure richieste per

lo svolgimento dell'attivita' (la condizione di reciprocita', ad esempio,

non si applica, a rigore, solo in caso di straniero regolarmente

soggiornante), e' opportuno che al cittadino straniero (a seguito di

autocertificazione) sia rilasciato direttamente un permesso per lavoro

autonomo della durata di un anno (piuttosto che una semplice ricevuta). Il

permesso dovrebbe poi essere rinnovato (con durata di due anni), alla

scadenza, a condizione che risultino avviate le procedure previste per lo

svolgimento dell'attivita' lavorativa (apertura della partita IVA, ove

richiesta, iscrizione ad albi o registri, iscrizione ai corsi di

qualificazione professionale, etc.).

 

9) Gli stranieri che abbiano dato vita di fatto al ricongiungimento

familiare con cittadino straniero regolarmente soggiornante. Allo straniero

dovrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari (art. 28). Nel

rispetto delle indicazioni date dall'ordine del giorno del Senato accolto

dal Governo in sede di approvazione della legge, tale misura dovrebbe

essere estesa ai familiari conviventi. Qualora si volesse evitare, in

questi casi, il rilascio improprio di un permesso di soggiorno per motivi

familiari, si potrebbe procedere al rilascio di un permesso per inserimento

nel mercato del lavoro della durata di un anno (art. 21), convertibile in

qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia,

etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti. Nei casi in cui, al

momento della presentazione della domanda, lo straniero non sia in possesso

della certificazione necessaria attestante il vincolo familiare, dovrebbe

essere contemplata la possibilita' di autocertificazione (eventualmente

suffragata da documentazione comprovante la richiesta di certificazione

presentata all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello

straniero). Si dovrebbe inoltre prescindere dal requisito di convivenza di

genitore e figlio minore per non escludere dai benefici del provvedimento

le situazioni relative a genitori alloggiati presso il datore di lavoro e

costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto.

 

10) Gli stranieri per i quali un cittadino italiano o straniero

regolarmente soggiornante, ovvero un ente o un'associazione di rilievo

nazionale prestino garanzia di sostentamento, alloggio e copertura

assicurativa (art. 21). In attesa del regolamento di attuazione, che

fissera' i requisiti, il privato o l'ente dichiara la propria

disponibilita' alla prestazione di garanzia. Allo straniero dovrebbe essere

rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro

(art. 21), della durata di un anno, convertibile in qualunque permesso

(lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale

il titolare maturi i requisiti.

 

11) Gli stranieri che si iscrivano a corsi di scuola superiore, corsi di

formazione professionale o corsi universitari. Allo scopo di evitare che la

mancanza di regolare permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento delle

procedure richieste per l'iscrizione ai corsi di studio (la possibilita' di

iscrizione ai corsi universitari, ad esempio, e' di per se' garantita, ai

sensi del comma 5 dell'art. 37, ai soli stranieri regolarmente

soggiornanti), e' opportuno che allo straniero sia rilasciato un permesso

di soggiorno per motivi di studio di durata tale da consentire la formale

iscrizione ai corsi.

 

12) Gli stranieri ai quali sia stato rifiutato il riconoscimento dello

status di rifugiato, e quelli per i quali sia scaduto, senza che sia stata

ottenuta la conversione, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In

mancanza di requisiti per il rilascio di un permesso piu' stabile, a tali

stranieri potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per

inserimento nel mercato del lavoro (art. 21), della durata di un anno,

convertibile in qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo,

studio, famiglia, etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti.

 

 

Clausola di salvaguardia

 

Le misure di regolarizzazione dovrebbero prevedere una clausola di

salvaguardia che consenta agli stranieri in possesso di un regolare

permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, o per il quale sia

comunque prevista la possibilita' di rinnovo, di ottenerne la conversione

in altro permesso, entro i limiti di tempo previsti per la

regolarizzazione, a condizioni non piu' restrittive di quelle previste per

il rilascio di tale permesso agli stranieri irregolarmente presenti.

 

 

Strumenti possibili

 

Benche' il ricorso allo strumento del decreto delegato (ai sensi dell'art.

47 della legge 40/98) appaia sostanzialmente privo di controindicazioni, e'

possibile ipotizzare l'adozione di strumenti di tipo puramente

amministrativo, quali la circolare o la direttiva. Esistono diversi

precedenti di rilievo, che mostrano come tali strumenti siano stati

utilizzati per consentire il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini

stranieri non altrimenti autorizzati a soggiornare in Italia:

 

a) la Circolare n.19/91 del Ministero dell'interno del 14 Marzo 1991,

relativa ai cittadini albanesi entrati irregolarmente in Italia nel marzo

1991, nella quale si autorizzano i Questori a rilasciare un permesso di

soggiorno provvisorio, recante dicitura "in attesa di determinazioni

ministeriali", nei casi in cui non sia stata avanzata richiesta di asilo

politico.

 

b) la Circolare del Ministero dell'interno del 15 Aprile 1991, ancora a

riguardo dei profughi albanesi, con la quale, preso atto che "soprattutto

nell'Italia Settentrionale (...) si sono registrate offerte di lavoro ai

cittadini albanesi insediati (...) sul territorio nazionale", osservato che

la "posizione giuridica degli stessi albanesi non consente lo svolgimento

di attivita' lavorative nel nostro Paese" e affermato che, per evitare il

rischio che sorgano "problemi per l'ordine pubblico (...) e per aderire a

premure che pervengono da piu' parti, si e' ravvisata l'opportunita' di

garantire temporaneamente l'inserimento dei citati cittadini albanesi nel

tessuto lavorativo, in deroga alla normativa vigente", si invitano i

Prefetti ad adottare "un provvedimento di urgenza - ai sensi dell'art.2 del

T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n.773 e dell'art.19 del T.U.L.C.P.

approvato con R.D. 3-3-1934, n.383 - che consenta ai predetti albanesi il

permesso temporaneo di soggiorno nel territorio nazionale anche per motivi

di lavoro, ai fini della successiva iscrizione degli stessi nelle liste di

collocamento".

 

c) la Circolare del Ministero dell'interno del 28 Settembre 1991 con cui si

dispone il rilascio di un permesso di soggiorno "per motivi umanitari"

della durata di tre mesi, rinnovabile, ai rifugiati di fatto provenienti

dalle Repubbliche della ex-Jugoslavia.

 

d) la Direttiva del 28 Novembre 1997, relativa ai profughi albanesi, con la

quale si dispone il rilascio di un permesso di soggiorno a quanti possano

essere oggetto di assunzione da parte di un datore di lavoro.

 

Inoltre, per particolari categorie, il disposto della legge 40 non

prescrive, a rigore, tra le condizioni del rilascio del permesso l'ingresso

con visto corrispondente (e' quindi consentito, in linea di principio, il

rilascio di un permesso di soggiorno anche allo straniero gia' presente in

Italia). E' il caso dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art.

20), per lavoro stagionale (art. 22). Per altre categorie (minori,

familiari di italiani, donne incinte o che abbiano partorito di recente,

persone a rischio di persecuzione), poi, vale, sulla base dell'art. 17

della stessa legge, un divieto di espulsione, sebbene non sia stabilito

esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno. In tali casi, per

via regolamentare (o anche con semplice circolare, come fatto con la

circolare del Ministero dell'interno del 20 Marzo 1998) si puo' dare

completamento alla norma, disponendo appunto tale rilascio.