Date: 12:23 PM 6/23/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
il documento sulla regolarizzazione sta per
essere inviato ufficialmente al
Governo dai sindacati nella forma (lievemente
modificata) che allego in
coda al messaggio. E' opportuno che le
associazioni, che hanno partecipato
alla fase di stesura del documento, facciano
pervenire al Governo analoghe
proposte tecniche o diano il proprio sostegno
a quelle avanzate dai
sindacati. La prima possibilita' ci sembra la
piu' interessante, perche' ci
consentirebbe di chiarire piu' efficacemente
alcuni punti che, nella
versione dei sindacati, possono risultare non
sufficientemente chiari (e'
solo un'opinione).
Tenderemmo ad assumere che non vi siano
obiezioni, riguardo all'iniziativa,
nell'una o nell'altra forma, da parte delle
associazioni componenti il
cosiddetto Gruppo di Riflessione, come pure
dell'ARCI, della Rete
Antirazzista, dell'ICS e del CIR (interessato,
in special modo, dalla
Clausola di Salvaguardia che conclude il
documento). Attendiamo pero'
conferme di questa ipotesi ed eventuali altre
adesioni di associazioni
nazionali.
Contiamo di inviare il documento (o il
sostegno a quello dei sindacati)
entro dopodomani.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(23/6/1998)
NOTA SU POSSIBILI MISURE PER L'EMERSIONE
DALL'IRREGOLARITA'
(proposte di CGIL-CISL-UIL)
Categorie
L'emersione del bacino di irregolarita' e' un
requisito indispensabile per
avviare in modo equilibrato quella politica di
immigrazione che nella nuova
normativa puo' trovare fondamento. E' utile
pertanto individuare diverse
categorie di stranieri in posizione irregolare
dei quali e' certamente
opportuno favorire l'emersione, alla luce
delle condizioni di sostanziale
inserimento, ovvero del carattere
"forzato" della loro irregolarita'
(dovuto cioe' ai limiti della precedente
normativa e/o dell'applicazione
che ne e' stata data). Oltre ai familiari di
rifugiato e ai genitori di
minori italiani, per i quali e' la legge
stessa a disporre il rilascio di
un permesso di soggiorno, a dispetto della
posizione originariamente
irregolare (art. 28, comma 1, lettere c e d
rispettivamente), e agli
stranieri che possano ottenere un permesso per
motivi di protezione sociale
ai sensi dell'art. 16, meritano considerazione
le seguenti categorie:
1) Gli stranieri "irregolari" che,
pur non avendo attualmente un permesso
di soggiorno in corso di validita', ne siano
stati titolari o abbiano fatto
comunque regolare ingresso in Italia (in
possesso di visto o in regime di
esenzione dal visto stesso). Rientrano in
questa categoria, tra gli altri,
quegli immigrati la cui domanda di rilascio o
di rinnovo del permesso sia
stata rigettata o che abbiano subito la revoca
del permesso per
irregolarita' sanabili, ovvero per un motivo
che, sulla base delle
disposizioni vigenti, non e' piu' previsto tra
le cause ostative al
rilascio o al rinnovo del permesso, o tra le
ragioni di revoca. La
regolarizzazione di tale categoria appare in
linea con lo spirito del
disposto dell'art. 5, comma 5, che fa salvo,
ai fini del rilascio e del
rinnovo del permesso, il caso di irregolarita'
amministrative sanabili e
quello in cui siano sopraggiunti nuovi
elementi che del permesso consentano
il rilascio. E' opportuno che, per tali
soggetti, il precedente periodo di
presenza regolare venga cumulato con il nuovo
ai fini dell'applicazione
delle disposizioni favorevoli previste dalla
legge (es.: art. 7, legge
40/1998).
2) Gli stranieri non espellibili (minori,
donna in gravidanza, donna che
abbia partorito di recente, familiare
convivente di cittadino italiano,
persona a rischio di persecuzione
nell'eventuale paese di destinazione).
Allo straniero dovrebbe essere rilasciato il
permesso di soggiorno per
motivi familiari o affidamento o attesa
adozione (minori), per motivi di
cura (donna in gravidanza o che abbia
partorito di recente), per motivi
familiari (familiare di italiano), per
richiesta di asilo o motivi
umanitari (persona a rischio di persecuzione).
In tutti i casi dovrebbero
essere transitoriamente consentiti ai titolari
di tali permessi lo
svolgimento di attivita' di lavoro o di
studio, e la conversione del
permesso in qualunque altro permesso (lavoro
subordinato, lavoro autonomo,
studio, famiglia, etc.) per il quale vengano
maturati i requisiti.
3) I genitori (anche naturali) di minori
stranieri comunque presenti in
Italia. Gia' l'art. 29 della legge consente
che il Tribunale per i
minorenni disponga il rilascio di un permesso
di soggiorno nei casi in cui
questo serva a tutelare lo sviluppo
psicofisico del minore, e l'art. 27,
comma 6, prevede la possibilita' di ingresso
del genitore naturale del
minore regolarmente soggiornante in Italia. Si
tratterebbe di generalizzare
queste misure e di estenderle al caso di
tutore e di affidatario del
minore. Allo straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
4) Gli stranieri che un datore di lavoro
dichiari di essere disposto ad
assumere. In tali casi dovrebbe essere
rilasciato un ordinario permesso di
soggiorno per lavoro subordinato. E' da notare
che il comma 1 dell'art. 20
disciplina l'assunzione del lavoratore
straniero residente all'estero, non
escludendo che tale lavoratore possa trovarsi
gia' in Italia.
5) Gli stranieri per i quali emerga, in
seguito a ispezioni e/o a
dichiarazione dell'interessato, l'esistenza di
un rapporto di lavoro
subordinato in corso. In caso di dichiarazione
da parte dello straniero, il
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
dovrebbe essere rilasciato
all'atto della dichiarazione stessa
(eventualmente supportata da
predeterminati elementi di riscontro), salve
la possibilita' di revoca e le
eventuali conseguenze sul piano penale nei
casi in cui la dichiarazione si
riveli, in seguito ad accertamenti, falsa.
Dovrebbe anche essere disposta
la non punibilita' del datore di lavoro che, a
fronte dell'ispezione o
della contestazione, si dichiari disposto a
procedere all'assunzione
regolare.
6) Gli stranieri che dichiarino,
congiuntamente con il datore (o i datori)
di lavoro, di aver stipulato, in passato,
rapporti di lavoro subordinato,
per un periodo di tempo complessivamente non
inferiore ad un limite
prefissato. Tanto i lavoratori, quanto i
datori di lavoro dovrebbero
beneficiare di sconti e/o rateizzazioni in
relazione ai versamenti dovuti,
e della non punibilita' in relazione ai
rapporti di lavoro stipulati. Al
lavoratore straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
7) Gli stranieri che, entro un termine
predeterminato, forniscano prova
dell'iscrizione, in qualita' di soci, a
cooperative, unitamente alla
dichiarazione di impegno di queste a
richiedere e retribuire al socio
prestazioni lavorative in forma continuativa
per un reddito comunque non
inferiore a quello previsto per l'assegno
sociale e per una durata minima
prefissata. In tal caso dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
8) Gli immigrati che forniscano prova di aver
dato avvio alle procedure
necessarie per lo svolgimento di una attivita'
lavorativa in forma
autonoma. Data la necessita' di evitare che la
mancanza di regolare
permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento delle
procedure richieste per
lo svolgimento dell'attivita' (la condizione
di reciprocita', ad esempio,
non si applica, a rigore, solo in caso di
straniero regolarmente
soggiornante), e' opportuno che al cittadino
straniero (a seguito di
autocertificazione) sia rilasciato
direttamente un permesso per lavoro
autonomo della durata di un anno (piuttosto
che una semplice ricevuta). Il
permesso dovrebbe poi essere rinnovato (con
durata di due anni), alla
scadenza, a condizione che risultino avviate
le procedure previste per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa
(apertura della partita IVA, ove
richiesta, iscrizione ad albi o registri,
iscrizione ai corsi di
qualificazione professionale, etc.).
9) Gli stranieri che abbiano dato vita di
fatto al ricongiungimento
familiare con cittadino straniero regolarmente
soggiornante. Allo straniero
dovrebbe essere rilasciato un permesso per
motivi familiari (art. 28). Nel
rispetto delle indicazioni date dall'ordine
del giorno del Senato accolto
dal Governo in sede di approvazione della
legge, tale misura dovrebbe
essere estesa ai familiari conviventi. Qualora
si volesse evitare, in
questi casi, il rilascio improprio di un
permesso di soggiorno per motivi
familiari, si potrebbe procedere al rilascio
di un permesso per inserimento
nel mercato del lavoro della durata di un anno
(art. 21), convertibile in
qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro
autonomo, studio, famiglia,
etc.) per il quale il titolare maturi i
requisiti. Nei casi in cui, al
momento della presentazione della domanda, lo
straniero non sia in possesso
della certificazione necessaria attestante il
vincolo familiare, dovrebbe
essere contemplata la possibilita' di
autocertificazione (eventualmente
suffragata da documentazione comprovante la
richiesta di certificazione
presentata all'autorita' consolare del Paese
di appartenenza dello
straniero). Si dovrebbe inoltre prescindere
dal requisito di convivenza di
genitore e figlio minore per non escludere dai
benefici del provvedimento
le situazioni relative a genitori alloggiati
presso il datore di lavoro e
costretti ad affidare il figlio minore ad un
istituto.
10) Gli stranieri per i quali un cittadino
italiano o straniero
regolarmente soggiornante, ovvero un ente o
un'associazione di rilievo
nazionale prestino garanzia di sostentamento,
alloggio e copertura
assicurativa (art. 21). In attesa del
regolamento di attuazione, che
fissera' i requisiti, il privato o l'ente
dichiara la propria
disponibilita' alla prestazione di garanzia.
Allo straniero dovrebbe essere
rilasciato un permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro
(art. 21), della durata di un anno,
convertibile in qualunque permesso
(lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio,
famiglia, etc.) per il quale
il titolare maturi i requisiti.
11) Gli stranieri che si iscrivano a corsi di
scuola superiore, corsi di
formazione professionale o corsi universitari.
Allo scopo di evitare che la
mancanza di regolare permesso di soggiorno
ostacoli l'adempimento delle
procedure richieste per l'iscrizione ai corsi
di studio (la possibilita' di
iscrizione ai corsi universitari, ad esempio,
e' di per se' garantita, ai
sensi del comma 5 dell'art. 37, ai soli
stranieri regolarmente
soggiornanti), e' opportuno che allo straniero
sia rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio di durata
tale da consentire la formale
iscrizione ai corsi.
12) Gli stranieri ai quali sia stato rifiutato
il riconoscimento dello
status di rifugiato, e quelli per i quali sia
scaduto, senza che sia stata
ottenuta la conversione, il permesso di
soggiorno per motivi umanitari. In
mancanza di requisiti per il rilascio di un
permesso piu' stabile, a tali
stranieri potrebbe essere rilasciato un
permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro (art. 21),
della durata di un anno,
convertibile in qualunque permesso (lavoro
subordinato, lavoro autonomo,
studio, famiglia, etc.) per il quale il
titolare maturi i requisiti.
Clausola di salvaguardia
Le misure di regolarizzazione dovrebbero
prevedere una clausola di
salvaguardia che consenta agli stranieri in
possesso di un regolare
permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, o per il quale sia
comunque prevista la possibilita' di rinnovo,
di ottenerne la conversione
in altro permesso, entro i limiti di tempo
previsti per la
regolarizzazione, a condizioni non piu'
restrittive di quelle previste per
il rilascio di tale permesso agli stranieri
irregolarmente presenti.
Strumenti possibili
Benche' il ricorso allo strumento del decreto
delegato (ai sensi dell'art.
47 della legge 40/98) appaia sostanzialmente
privo di controindicazioni, e'
possibile ipotizzare l'adozione di strumenti
di tipo puramente
amministrativo, quali la circolare o la
direttiva. Esistono diversi
precedenti di rilievo, che mostrano come tali
strumenti siano stati
utilizzati per consentire il rilascio di
permessi di soggiorno a cittadini
stranieri non altrimenti autorizzati a soggiornare
in Italia:
a) la Circolare n.19/91 del Ministero
dell'interno del 14 Marzo 1991,
relativa ai cittadini albanesi entrati
irregolarmente in Italia nel marzo
1991, nella quale si autorizzano i Questori a
rilasciare un permesso di
soggiorno provvisorio, recante dicitura
"in attesa di determinazioni
ministeriali", nei casi in cui non sia
stata avanzata richiesta di asilo
politico.
b) la Circolare del Ministero dell'interno del
15 Aprile 1991, ancora a
riguardo dei profughi albanesi, con la quale,
preso atto che "soprattutto
nell'Italia Settentrionale (...) si sono
registrate offerte di lavoro ai
cittadini albanesi insediati (...) sul
territorio nazionale", osservato che
la "posizione giuridica degli stessi
albanesi non consente lo svolgimento
di attivita' lavorative nel nostro Paese"
e affermato che, per evitare il
rischio che sorgano "problemi per
l'ordine pubblico (...) e per aderire a
premure che pervengono da piu' parti, si e'
ravvisata l'opportunita' di
garantire temporaneamente l'inserimento dei
citati cittadini albanesi nel
tessuto lavorativo, in deroga alla normativa
vigente", si invitano i
Prefetti ad adottare "un provvedimento di
urgenza - ai sensi dell'art.2 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n.773
e dell'art.19 del T.U.L.C.P.
approvato con R.D. 3-3-1934, n.383 - che
consenta ai predetti albanesi il
permesso temporaneo di soggiorno nel
territorio nazionale anche per motivi
di lavoro, ai fini della successiva iscrizione
degli stessi nelle liste di
collocamento".
c) la Circolare del Ministero dell'interno del
28 Settembre 1991 con cui si
dispone il rilascio di un permesso di
soggiorno "per motivi umanitari"
della durata di tre mesi, rinnovabile, ai
rifugiati di fatto provenienti
dalle Repubbliche della ex-Jugoslavia.
d) la Direttiva del 28 Novembre 1997, relativa
ai profughi albanesi, con la
quale si dispone il rilascio di un permesso di
soggiorno a quanti possano
essere oggetto di assunzione da parte di un
datore di lavoro.
Inoltre, per particolari categorie, il disposto
della legge 40 non
prescrive, a rigore, tra le condizioni del
rilascio del permesso l'ingresso
con visto corrispondente (e' quindi
consentito, in linea di principio, il
rilascio di un permesso di soggiorno anche
allo straniero gia' presente in
Italia). E' il caso dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato (art.
20), per lavoro stagionale (art. 22). Per
altre categorie (minori,
familiari di italiani, donne incinte o che
abbiano partorito di recente,
persone a rischio di persecuzione), poi, vale,
sulla base dell'art. 17
della stessa legge, un divieto di espulsione,
sebbene non sia stabilito
esplicitamente il rilascio di un permesso di
soggiorno. In tali casi, per
via regolamentare (o anche con semplice
circolare, come fatto con la
circolare del Ministero dell'interno del 20
Marzo 1998) si puo' dare
completamento alla norma, disponendo appunto tale rilascio.