Date: 3:40 PM 6/24/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo (e un p.s. su legge immigrazione)

 

Cari amici, vi mando il testo di un messaggio che ho inviato al Senatore

Lubrano di Ricco (Comm. Affari costituzionali),per fare il punto sugli

emendamenti al nuovo articolo 7 del testo unificato sul diritto di asilo.

 

Vi mando anche il resoconto della seduta di ieri.

 

Cordiali saluti

 

p.s.: resto in attesa di vostre opinioni sul documento relativo alla

regolarizzazione. Il vostro silenzio somiglia molto ad un assenso pieno. Me

ne rallegro.

 

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23 Giugno 1998

 

Caro Senatore,

le invio alcune considerazioni in merito ai sub-emendamenti all'emendamento

7.100 (sul pre-esame delle domande di asilo).

 

Il sub-emendamento 7.100/20 del Relatore ("Al comma 4, lettera b), spostare

l'ultimo capoverso dopo la lettera e).") consente di estendere la

previsione di tutela dal rischio di persecuzione a tutte le circostanze in

cui la domanda dovrebbe essere considerata, in base al comma 4,

inammissibile.

 

Il sub-emendamento 7.100/21 da Lei presentato ("Al comma 5, sopprimere le

lettere b), c) e d).") e' da preferirsi al 7.100/19 del Relatore ("Al comma

5, sopprimere le lettere c) e d)."), giacche' e' piu' completo, ed evita

qualunque valutazione di merito in sede di pre-esame.

 

Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato ("Al comma 6, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: "e ammissibile".") esplicita in modo opportuno

che la previsione di tutela dal rischio di persecuzione si applica tanto ai

casi in cui la domanda dovrebbe, a termini di legge, essere considerata

manifestamente infondata, quanto a quelli in cui dovrebbe essere

considerata inammissibile. Qualora, tuttavia, venisse approvato il

sub-emendamento 7.100/20 del Relatore, l'estensione risulterebbe

automaticamente garantita (andrebbe, in tal caso, apportato un

sub-emendamento formale al comma 6 che eviti il riferimento - divenuto

improprio - alla lettera b) del comma 4).

 

Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato ("Al comma 6, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: "Ove sia richiesta l'applicazione del disposto

del presente comma dall'interessato o dal rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante

dell'organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame,

la domanda di asilo e' immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le

modalita' stabilite al comma 7".") e' della massima importanza. Consente

infatti all'interessato, o, in vece sua, all'organismo di tutela, di

appellarsi efficacemente alla disposizione di tutela dal rischio di

persecuzione. In mancanza di questo emendamento (o di altri analoghi, allo

stato pero' non presentati in Commissione), quella disposizione e' del

tutto svuotata di significato, non essendo stabilito chi debba decidere

riguardo all'applicazione del comma 6, ne' potendosi immaginare che il

medesimo funzionario di Prefettura giudichi la domanda inammissibile o

infondata e, allo stesso tempo, il richiedente meritevole di tutela.

 

Osservando come una forma di tutela forse ancora piu' efficace (ed

efficiente dal punto di vista dela rapidita' delle procedure) si potrebbe

ottenere accogliendo gli emendamenti proposti dal CIR, che prevedono un

giudizio di merito del pretore in caso di contestazione della dichiarazione

di manifesta infondatezza o di inammissibilita' della domanda, auspichiamo

che sia fatto ogni sforzo perche', nell'una o nell'altra forma, le

modifiche implicate dai sub-emendamenti sopra esaminati siano accolte dalla

Commissione.

 

Cordiali saluti

Sergio Briguglio

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1)

 

MARTEDI| 23 GIUGNO 1998

 

273 Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

La seduta inizia alle ore 11,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, con la trattazione

degli emendamenti, gi esaminati e accantonati, riferiti all'articolo 4 del

testo unificato predisposto dal relatore.

 

Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI precisa che la sua eventuale

approvazione comporterebbe un intervento di coordinamento con il comma 5

dello stesso articolo 4.

 

Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi di coordinamento era gi stata

avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla successione delle disposizioni

secondo un ordine logico di regola ed eccezione.

 

L'emendamento 4.200 accolto dalla Commissione.

 

Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e gli emendamenti 4.12 e 4.19,

di contenuto identico.

 

Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, il PRESIDENTE

ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo sia dal relatore che dal

rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO DI RICCO e PASQUALI

dichiarano di mantenere le rispettive proposte di emendamento. Secondo il

RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti preclusi da precedenti

votazioni. Concorda il presidente VILLONE, che dichiara preclusi gli

emendamenti 4.7 e quelli di contenuto identico.

 

Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta il parere positivo del relatore

e del rappresentante del Governo. Il RELATORE propone di integrare

l'emendamento prevedendo che i controlli siano disposti solo in caso di

necessit. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta e riformula di

conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo), che viene quindi approvato

dalla Commissione.

 

Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si pronuncia manifestando una

disponibilit di massima ma ritiene opportuno provvedere a una diversa

formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e

successivamente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in

altra formulazione.

 

Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE, avendo rammentato i pareri

negativi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il nuovo

testo dell'articolo 7, proposto dal Governo con l'emendamento 7.100, prevede

comunque misure di vigilanza. Il senatore TABLADINI precisa che

l'emendamento propone di assicurare la reperibilit, ma si risolve comunque

a ritirarlo.

 

In merito all'emendamento 4.31, il presidente VILLONE ricorda che il

relatore ne aveva gi rilevato la sostanziale inclusione nel comma 2

dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma la sua opinione e

l'emendamento viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

 

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame

dell'emendamento 5.3, la cui votazione era stata quindi accantonata. Il

senatore PASTORE insiste per l'emendamento, ritenendo opportuno radicare in

modo specifico la competenza del giudice minorile. Secondo il RELATORE, il

comma 2 va interpretato nel senso che il tribunale competente quello nel

cui territorio opera l'autorit che ha ricevuto la domanda. Il senatore

PASTORE considera soddisfacente l'interpretazione del relatore e ritira

l'emendamento riservandosi tuttavia, per la discussione in Assemblea, una

eventuale proposta di modifica che renda pi esplicito quanto sostenuto

dallo stesso relatore.

 

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo modificato.

 

Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato predisposto dal relatore

stato escluso l'articolo 6, nell'intento di rispettare l'ordine di

successione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7, da

svolgere alla presenza di un rappresentante del Governo. La Commissione

consente.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

 

Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poich a suo

avviso vi sono situazioni, non qualificabili esclusivamente secondo la loro

natura politica, che possono giustificare, quale presupposto di fatto, il

riconoscimento del diritto di asilo. Il senatore TABLADINI osserva invece

che i diritti politici e democratici sono interpretati e garantiti in modo

diverso secondo le diverse realt geografiche: a suo avviso la

qualificazione sociale del contesto potrebbe ammettere interpretazioni cos

estese da alterare i presupposti normativi del diritto d'asilo. Il RELATORE,

quindi, si rimette alla valutazione della Commissione, ma ricorda che vi

sono eventi di carattere non politico, come ad esempio le catastrofi

naturali, che tuttavia giustificano senz'altro il riconoscimento del diritto

d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il caso di alcuni paesi il cui

ordinamento penale di per s potrebbe rendere opportuno il riconoscimento

del diritto d'asilo per quanti siano perseguiti in base a norme

evidentemente lesive dei diritti umani. Il senatore PASTORE dichiara di

comprendere le ragioni sottese all'emendamento 8.1, ma ritiene che la

disposizione in questione si riferisce esclusivamente al contesto e non gi

al presupposto normativo del diritto d'asilo. Il senatore TABLADINI

riconosce come ragionevole l'interpretazione del senatore Pastore, ma

considera la formulazione del testo suscettibile di valutazioni diverse.

Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del senatore Pastore la sola

ragionevolmente fondata. Concorda il senatore ANDREOLLI, che invita a

considerare le disposizioni dell'articolo 8, comma 1 alla stregua di quelle

contenute nell'articolo 2 del testo unificato.

 

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non risulta accolto.

 

Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI esprime un parere favorevole e

fornisce quindi chiarimenti al senatore Lubrano di Ricco.

 

La Commissione approva l'emendamento.

 

L'emendamento 8.5 dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

 

Con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti

8.3 e 8.4, di contenuto identico.

 

La Commissione approva l'articolo 8 nel testo modificato.

 

L'emendamento 9.7 dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

 

Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche

secondo il presidente VILLONE appare inopportuno prescrivere un termine

finale per gli eventuali approfondimenti istruttori. Il senatore TABLADINI

si dichiara invece favorevole all'emendamento, che a suo avviso assicura

maggiore certezza anche all'interessato. Secondo il senatore PASTORE,

l'esigenza di prevenire approfondimenti non necessari e conseguenti ritardi

induce a ritenere preferibile una deliberazione motivata della Commissione

per eventuali supplementi istruttori. Concorda il presidente VILLONE.

Conviene in tal senso anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di

conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo). Nella nuova formulazione,

l'emendamento accolto dalla Commissione.

 

Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario.

Il senatore PASTORE osserva che le comunicazioni in forma sintetica

potrebbero limitare le possibilit di difesa. Il presidente VILLONE avverte

a sua volta che la traduzione integrale degli atti in caso di errori

potrebbe dar luogo a vizi di legittimit. Il senatore PASTORE si dichiara

persuaso da tale obiezione. L'emendamento dichiarato decaduto per

l'assenza dei proponenti.

 

In merito all'emendamento 9.3, il senatore PASTORE si pronuncia

criticamente, ritenendo problematica sia l'individuazione delle associazioni

che la loro esatta localizzazione. Il relatore GUERZONI esprime un parere

contrario, rammentando che alle riunioni della Commissione centrale

partecipa un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per

i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3 Lo stesso

senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo avviso impone opportunamente

di valutare la sussistenza di altri titoli di soggiorno. Il relatore

GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento, ancorch probabilmente

implicito nel testo.

 

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e

9.4, di contenuto identico.

 

Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati anche gli emendamenti

9.5 e 9.7, di contenuto identico.

 

Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di contenuto identico, il presidente

VILLONE osserva che senza un termine finale il procedimento rimarrebbe

aperto per un tempo indefinito. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che

perfino per le sentenze definitive di condanna prevista la possibilit di

revisione. Secondo il presidente VILLONE il paragone non pertinente poich

in sede amministrativa sempre possibile una nuova decisione eventualmente

a seguito di una nuova domanda. Il relatore GUERZONI manifesta perplessit

sulla formulazione dell'emendamento e si dichiara disponibile verso di esso

esclusivamente se la possibilit di una nuova decisione viene limitata nel

tempo necessario per la definizione di un eventuale ricorso. Secondo il

presidente VILLONE comunque preferibile un nuovo procedimento. Il relatore

GUERZONI invita quindi il proponente a ritirare l'emendamento con la riserva

di riesaminare la questione per la discussione in Assemblea. Il senatore

PASTORE sostiene che ogni provvedimento amministrativo pu essere

riconsiderato in base al principio generale di autotutela. Anche il

presidente VILLONE afferma la possibilit della revoca del provvedimento

precedente per la sopravvenienza di fatti nuovi. Il relatore LUBRANO DI

RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al 9.6.

 

L'emendamento 9.8 dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

 

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva l'emendamento 10.2, al quale

il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI oppongono le proprie

perplessit, pur ritenendo che l'emendamento possa essere accolto poich non

modifica sostanzialmente gli effetti normativi della disposizione contenuta

nel comma 1. L'emendamento approvato dalla Commissione.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.12 mentre l'emendamento

10.8 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, viene

momentaneamente accantonato.

 

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 13,10.

 

 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 e 554

 

Art. 4

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a soggiornare

nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai

fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge|.

 

4.200 IL RELATORE

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a

soggiornare|.

 

4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 3, dopo le parole: |eleggere domicilio nel territorio dello Stato|,

inserire le seguenti: |ai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente legge|.

 

4.12 LUBRANO DI RICCO

4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: |Nell|ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l|autorit che riceve la domanda provvede

all|audizione del richiedente l|asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d|asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell|ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma|.

 

4.7 MARCHETTI

4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO

4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino

4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorit di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicit delle

informazioni fornite dal richiedente asilo|.

 

4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorit di Pubblica

sicurezza ove necessario dispone i controlli per la verifica della

veridicit delle informazioni fornite dal richiedente asilo|.

 

4.3 (nuovo testo) TABLADINI

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con facolt di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autorit che ha ricevuto la domanda d'asilo".

 

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: |articoli 7 e 11|,

inserire le seguenti: |L|Autorit di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilit del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termine|.

 

4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

 

"8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo".

 

4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Art. 5

 

Al comma 2, sostituire le parole: |territorialmente competente|, con le

seguenti: |del luogo di presentazione della domanda|.

 

5.3 PASTORE, MAGGIORE

 

Art. 8

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: |socio-politica| con la

seguente: |politica|.

 

8.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

 

|3. L'esercente la potest genitoriale o tutoria deve essere presente in

ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba

partecipare personalmente il minore richiedente|.

 

8.2 PASTORE, MAGGIORE

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed ogni altro fatto

che l'interessato voglia esporre".

 

8.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonch, ove presenti,

del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e

della persona che assiste lo straniero".

 

8.3 LUBRANO DI RICCO

8.4 (identico all|em. 8.3) DIANA Lino

 

Art. 9

 

Al comma 1, dopo le parole: "La commissione centrale" inserire le seguenti:

"integrata con un rappresentante del Ministero della solidariet sociale".

 

9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che non pu protrarsi

comunque oltre sessanta giorni dall'audizione".

 

9.2 LUBRANO DI RICCO

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla

audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni

successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga

motivatamente un approfondimento dell'istruttoria."

 

9.2 (nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 4, sopprimere le parole: "in forma sintetica".

 

9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La decisione

comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata

all'associazione umanitaria con sede pi vicina al luogo in cui si trova il

richiedente".

 

9.3 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: |notificazione,| inserire le

seguenti: |salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello

Stato per altri motivi e|.

 

9.1 MARCHETTI

9.2 (identico all|em. 9.1) LUBRANO DI RICCO

9.4 (identico all|em. 9.1) DIANA Lino

 

Al comma 6, sostituire le parole: "ai quali sia stato rifiutato lo status di

rifugiato" con le altre: "ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asilo".

 

9.5 LUBRANO DI RICCO

9.7 (identico all|em. 9.5) DIANA Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In ogni caso la Commissione

nazionale per il diritto d'asilo pu rivedere la propria decisione di

rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi

probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per

i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

 

9.3 LUBRANO DI RICCO

9.6 (identico all|em. 9.3) DIANA Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

"6-bis. E' vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel

quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato".

 

9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

 

Art. 10

 

Al comma 1, sopprimere le parole: |in via eccezionale|.

 

10.1 MARCHETTI

10.2 (identico all|em. 10.1) LUBRANO DI RICCO

10.6 (identico all|em. 10.1) DIANA Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: "per il medesimo motivo" con le altre:

"per motivi umanitari".

 

10.12 LUBRANO DI RICCO

10.8 (identico all|em. 10.12) DIANA Lino

 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17".

 

10.13 LUBRANO DI RICCO

10.9 (identico all|em. 10.13) DIANA Lino