Date: 3:40 PM 6/24/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo (e un p.s. su legge
immigrazione)
Cari amici, vi mando il testo di un messaggio
che ho inviato al Senatore
Lubrano di Ricco (Comm. Affari
costituzionali),per fare il punto sugli
emendamenti al nuovo articolo 7 del testo
unificato sul diritto di asilo.
Vi mando anche il resoconto della seduta di
ieri.
Cordiali saluti
p.s.: resto in attesa di vostre opinioni sul
documento relativo alla
regolarizzazione. Il vostro silenzio somiglia
molto ad un assenso pieno. Me
ne rallegro.
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23 Giugno 1998
Caro Senatore,
le invio alcune considerazioni in merito ai
sub-emendamenti all'emendamento
7.100 (sul pre-esame delle domande di asilo).
Il sub-emendamento 7.100/20 del Relatore
("Al comma 4, lettera b), spostare
l'ultimo capoverso dopo la lettera e).")
consente di estendere la
previsione di tutela dal rischio di
persecuzione a tutte le circostanze in
cui la domanda dovrebbe essere considerata, in
base al comma 4,
inammissibile.
Il sub-emendamento 7.100/21 da Lei presentato
("Al comma 5, sopprimere le
lettere b), c) e d).") e' da preferirsi
al 7.100/19 del Relatore ("Al comma
5, sopprimere le lettere c) e d)."),
giacche' e' piu' completo, ed evita
qualunque valutazione di merito in sede di
pre-esame.
Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato
("Al comma 6, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: "e
ammissibile".") esplicita in modo opportuno
che la previsione di tutela dal rischio di persecuzione
si applica tanto ai
casi in cui la domanda dovrebbe, a termini di
legge, essere considerata
manifestamente infondata, quanto a quelli in
cui dovrebbe essere
considerata inammissibile. Qualora, tuttavia,
venisse approvato il
sub-emendamento 7.100/20 del Relatore,
l'estensione risulterebbe
automaticamente garantita (andrebbe, in tal
caso, apportato un
sub-emendamento formale al comma 6 che eviti
il riferimento - divenuto
improprio - alla lettera b) del comma 4).
Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato
("Al comma 6, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "Ove sia
richiesta l'applicazione del disposto
del presente comma dall'interessato o dal
rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o dal rappresentante
dell'organizzazione non governativa
autorizzato ad assistere al pre-esame,
la domanda di asilo e' immediatamente
trasmessa alla Commissione secondo le
modalita' stabilite al comma 7".")
e' della massima importanza. Consente
infatti all'interessato, o, in vece sua,
all'organismo di tutela, di
appellarsi efficacemente alla disposizione di
tutela dal rischio di
persecuzione. In mancanza di questo
emendamento (o di altri analoghi, allo
stato pero' non presentati in Commissione),
quella disposizione e' del
tutto svuotata di significato, non essendo
stabilito chi debba decidere
riguardo all'applicazione del comma 6, ne'
potendosi immaginare che il
medesimo funzionario di Prefettura giudichi la
domanda inammissibile o
infondata e, allo stesso tempo, il richiedente
meritevole di tutela.
Osservando come una forma di tutela forse
ancora piu' efficace (ed
efficiente dal punto di vista dela rapidita'
delle procedure) si potrebbe
ottenere accogliendo gli emendamenti proposti
dal CIR, che prevedono un
giudizio di merito del pretore in caso di
contestazione della dichiarazione
di manifesta infondatezza o di
inammissibilita' della domanda, auspichiamo
che sia fatto ogni sforzo perche', nell'una o
nell'altra forma, le
modifiche implicate dai sub-emendamenti sopra
esaminati siano accolte dalla
Commissione.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1)
MARTEDI| 23 GIUGNO 1998
273 Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 11,35.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16
giugno, con la trattazione
degli emendamenti, gi esaminati e
accantonati, riferiti all'articolo 4 del
testo unificato predisposto dal relatore.
Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI
precisa che la sua eventuale
approvazione comporterebbe un intervento di
coordinamento con il comma 5
dello stesso articolo 4.
Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi
di coordinamento era gi stata
avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla
successione delle disposizioni
secondo un ordine logico di regola ed
eccezione.
L'emendamento 4.200 accolto dalla
Commissione.
Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e
gli emendamenti 4.12 e 4.19,
di contenuto identico.
Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di
contenuto identico, il PRESIDENTE
ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo
sia dal relatore che dal
rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO
DI RICCO e PASQUALI
dichiarano di mantenere le rispettive proposte
di emendamento. Secondo il
RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti
preclusi da precedenti
votazioni. Concorda il presidente VILLONE, che
dichiara preclusi gli
emendamenti 4.7 e quelli di contenuto
identico.
Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta
il parere positivo del relatore
e del rappresentante del Governo. Il RELATORE
propone di integrare
l'emendamento prevedendo che i controlli siano
disposti solo in caso di
necessit. Il senatore TABLADINI accoglie la
proposta e riformula di
conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo),
che viene quindi approvato
dalla Commissione.
Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si
pronuncia manifestando una
disponibilit di massima ma ritiene opportuno
provvedere a una diversa
formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento
in assenza dei proponenti e
successivamente lo ritira riservandosi di
ripresentarlo in Assemblea in
altra formulazione.
Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE,
avendo rammentato i pareri
negativi del relatore e del rappresentante del
Governo, osserva che il nuovo
testo dell'articolo 7, proposto dal Governo
con l'emendamento 7.100, prevede
comunque misure di vigilanza. Il senatore
TABLADINI precisa che
l'emendamento propone di assicurare la
reperibilit, ma si risolve comunque
a ritirarlo.
In merito all'emendamento 4.31, il presidente
VILLONE ricorda che il
relatore ne aveva gi rilevato la sostanziale
inclusione nel comma 2
dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma
la sua opinione e
l'emendamento viene dichiarato decaduto in
assenza dei proponenti.
La Commissione approva l'articolo 4 nel testo
modificato.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta
precedente era stato avviato l'esame
dell'emendamento 5.3, la cui votazione era
stata quindi accantonata. Il
senatore PASTORE insiste per l'emendamento,
ritenendo opportuno radicare in
modo specifico la competenza del giudice
minorile. Secondo il RELATORE, il
comma 2 va interpretato nel senso che il
tribunale competente quello nel
cui territorio opera l'autorit che ha
ricevuto la domanda. Il senatore
PASTORE considera soddisfacente
l'interpretazione del relatore e ritira
l'emendamento riservandosi tuttavia, per la
discussione in Assemblea, una
eventuale proposta di modifica che renda pi
esplicito quanto sostenuto
dallo stesso relatore.
La Commissione approva l'articolo 5 nel testo
modificato.
Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato
predisposto dal relatore
stato escluso l'articolo 6, nell'intento di
rispettare l'ordine di
successione degli articoli del disegno di
legge d'iniziativa del Governo.
Propone quindi di accantonare l'esame degli
emendamenti all'articolo 7, da
svolgere alla presenza di un rappresentante
del Governo. La Commissione
consente.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 8.
Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un
parere contrario, poich a suo
avviso vi sono situazioni, non qualificabili
esclusivamente secondo la loro
natura politica, che possono giustificare,
quale presupposto di fatto, il
riconoscimento del diritto di asilo. Il
senatore TABLADINI osserva invece
che i diritti politici e democratici sono
interpretati e garantiti in modo
diverso secondo le diverse realt geografiche:
a suo avviso la
qualificazione sociale del contesto potrebbe
ammettere interpretazioni cos
estese da alterare i presupposti normativi del
diritto d'asilo. Il RELATORE,
quindi, si rimette alla valutazione della
Commissione, ma ricorda che vi
sono eventi di carattere non politico, come ad
esempio le catastrofi
naturali, che tuttavia giustificano senz'altro
il riconoscimento del diritto
d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda
il caso di alcuni paesi il cui
ordinamento penale di per s potrebbe rendere
opportuno il riconoscimento
del diritto d'asilo per quanti siano
perseguiti in base a norme
evidentemente lesive dei diritti umani. Il
senatore PASTORE dichiara di
comprendere le ragioni sottese all'emendamento
8.1, ma ritiene che la
disposizione in questione si riferisce
esclusivamente al contesto e non gi
al presupposto normativo del diritto d'asilo.
Il senatore TABLADINI
riconosce come ragionevole l'interpretazione
del senatore Pastore, ma
considera la formulazione del testo
suscettibile di valutazioni diverse.
Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del
senatore Pastore la sola
ragionevolmente fondata. Concorda il senatore
ANDREOLLI, che invita a
considerare le disposizioni dell'articolo 8,
comma 1 alla stregua di quelle
contenute nell'articolo 2 del testo unificato.
L'emendamento 8.1, posto in votazione, non
risulta accolto.
Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI
esprime un parere favorevole e
fornisce quindi chiarimenti al senatore
Lubrano di Ricco.
La Commissione approva l'emendamento.
L'emendamento 8.5 dichiarato decaduto per
l'assenza dei proponenti.
Con il parere favorevole del RELATORE, sono
quindi approvati gli emendamenti
8.3 e 8.4, di contenuto identico.
La Commissione approva l'articolo 8 nel testo
modificato.
L'emendamento 9.7 dichiarato decaduto per
l'assenza dei proponenti.
Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI
esprime un parere contrario. Anche
secondo il presidente VILLONE appare
inopportuno prescrivere un termine
finale per gli eventuali approfondimenti
istruttori. Il senatore TABLADINI
si dichiara invece favorevole all'emendamento,
che a suo avviso assicura
maggiore certezza anche all'interessato.
Secondo il senatore PASTORE,
l'esigenza di prevenire approfondimenti non
necessari e conseguenti ritardi
induce a ritenere preferibile una deliberazione
motivata della Commissione
per eventuali supplementi istruttori. Concorda
il presidente VILLONE.
Conviene in tal senso anche il senatore
LUBRANO DI RICCO, che riformula di
conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo).
Nella nuova formulazione,
l'emendamento accolto dalla Commissione.
Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI
esprime un parere contrario.
Il senatore PASTORE osserva che le
comunicazioni in forma sintetica
potrebbero limitare le possibilit di difesa.
Il presidente VILLONE avverte
a sua volta che la traduzione integrale degli
atti in caso di errori
potrebbe dar luogo a vizi di legittimit. Il
senatore PASTORE si dichiara
persuaso da tale obiezione. L'emendamento
dichiarato decaduto per
l'assenza dei proponenti.
In merito all'emendamento 9.3, il senatore
PASTORE si pronuncia
criticamente, ritenendo problematica sia
l'individuazione delle associazioni
che la loro esatta localizzazione. Il relatore
GUERZONI esprime un parere
contrario, rammentando che alle riunioni della
Commissione centrale
partecipa un rappresentante dell'Alto
commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO
ritira l'emendamento 9.3 Lo stesso
senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo
avviso impone opportunamente
di valutare la sussistenza di altri titoli di
soggiorno. Il relatore
GUERZONI si dichiara favorevole
all'emendamento, ancorch probabilmente
implicito nel testo.
Posti congiuntamente in votazione, sono
accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e
9.4, di contenuto identico.
Con il parere favorevole del RELATORE, sono
approvati anche gli emendamenti
9.5 e 9.7, di contenuto identico.
Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di
contenuto identico, il presidente
VILLONE osserva che senza un termine finale il
procedimento rimarrebbe
aperto per un tempo indefinito. Il senatore
LUBRANO DI RICCO osserva che
perfino per le sentenze definitive di condanna
prevista la possibilit di
revisione. Secondo il presidente VILLONE il
paragone non pertinente poich
in sede amministrativa sempre possibile una
nuova decisione eventualmente
a seguito di una nuova domanda. Il relatore
GUERZONI manifesta perplessit
sulla formulazione dell'emendamento e si
dichiara disponibile verso di esso
esclusivamente se la possibilit di una nuova
decisione viene limitata nel
tempo necessario per la definizione di un
eventuale ricorso. Secondo il
presidente VILLONE comunque preferibile un
nuovo procedimento. Il relatore
GUERZONI invita quindi il proponente a
ritirare l'emendamento con la riserva
di riesaminare la questione per la discussione
in Assemblea. Il senatore
PASTORE sostiene che ogni provvedimento
amministrativo pu essere
riconsiderato in base al principio generale di
autotutela. Anche il
presidente VILLONE afferma la possibilit
della revoca del provvedimento
precedente per la sopravvenienza di fatti
nuovi. Il relatore LUBRANO DI
RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al
9.6.
L'emendamento 9.8 dichiarato decaduto per
l'assenza dei proponenti.
La Commissione approva l'articolo 9 nel testo
modificato.
Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva
l'emendamento 10.2, al quale
il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI
oppongono le proprie
perplessit, pur ritenendo che l'emendamento
possa essere accolto poich non
modifica sostanzialmente gli effetti normativi
della disposizione contenuta
nel comma 1. L'emendamento approvato dalla
Commissione.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento
10.12 mentre l'emendamento
10.8 dichiarato decaduto per l'assenza del
proponente.
L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di
contenuto identico, viene
momentaneamente accantonato.
Il seguito dell'esame viene infine rinviato.
La seduta termina alle ore 13,10.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 e 554
Art. 4
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
|invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza
lo straniero a soggiornare
nel territorio della Repubblica, stabilendo un
proprio domicilio anche ai
fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge|.
4.200 IL RELATORE
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
|invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti:
|autorizza lo straniero a
soggiornare|.
4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3, dopo le parole: |eleggere
domicilio nel territorio dello Stato|,
inserire le seguenti: |ai soli fini della
notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge|.
4.12 LUBRANO DI RICCO
4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: |Nell|ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l|autorit che
riceve la domanda provvede
all|audizione del richiedente l|asilo e
successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione.
Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento
del diritto d|asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio
della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel
territorio della Repubblica.
Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera
b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda
alla Commissione centrale per
il tramite dell|ufficio di polizia del primo
scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di
vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal
presente comma|.
4.7 MARCHETTI
4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO
4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino
4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI,
MAGNALBO', SILIQUINI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |L|autorit di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a
verificare la veridicit delle
informazioni fornite dal richiedente asilo|.
4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |L|autorit di Pubblica
sicurezza ove necessario dispone i controlli
per la verifica della
veridicit delle informazioni fornite dal
richiedente asilo|.
4.3 (nuovo testo) TABLADINI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "con facolt di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora
effettiva con lettera
raccomandata all'autorit che ha ricevuto la
domanda d'asilo".
4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti
parole: |articoli 7 e 11|,
inserire le seguenti: |L|Autorit di Pubblica
sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilit del
richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termine|.
4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
"8-bis. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure
con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una
assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione
della richiesta d'asilo".
4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Art. 5
Al comma 2, sostituire le parole:
|territorialmente competente|, con le
seguenti: |del luogo di presentazione della
domanda|.
5.3 PASTORE, MAGGIORE
Art. 8
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
|socio-politica| con la
seguente: |politica|.
8.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
|3. L'esercente la potest genitoriale o
tutoria deve essere presente in
ogni fase del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore
richiedente|.
8.2 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "ed ogni altro fatto
che l'interessato voglia esporre".
8.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "nonch, ove presenti,
del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e
della persona che assiste lo straniero".
8.3 LUBRANO DI RICCO
8.4 (identico all|em. 8.3) DIANA Lino
Art. 9
Al comma 1, dopo le parole: "La
commissione centrale" inserire le seguenti:
"integrata con un rappresentante del
Ministero della solidariet sociale".
9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "che non pu protrarsi
comunque oltre sessanta giorni
dall'audizione".
9.2 LUBRANO DI RICCO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. La Commissione centrale si pronuncia
sulla domanda entro 30 giorni dalla
audizione, con decisione da notificare non
oltre i quindici giorni
successivi alla pronuncia, salvo che la
Commissione medesima non disponga
motivatamente un approfondimento
dell'istruttoria."
9.2 (nuovo testo) LUBRANO DI RICCO
Al comma 4, sopprimere le parole: "in
forma sintetica".
9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "La decisione
comunicata, contestualmente alla notifica, con
lettera raccomandata
all'associazione umanitaria con sede pi
vicina al luogo in cui si trova il
richiedente".
9.3 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola:
|notificazione,| inserire le
seguenti: |salvo che egli abbia titolo a
soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi e|.
9.1 MARCHETTI
9.2 (identico all|em. 9.1) LUBRANO DI RICCO
9.4 (identico all|em. 9.1) DIANA Lino
Al comma 6, sostituire le parole: "ai
quali sia stato rifiutato lo status di
rifugiato" con le altre: "ai quali
non sia stato riconosciuto il diritto di
asilo".
9.5 LUBRANO DI RICCO
9.7 (identico all|em. 9.5) DIANA Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. In ogni caso la Commissione
nazionale per il diritto d'asilo pu rivedere
la propria decisione di
rigetto della domanda di asilo sulla base di
fatti nuovi o di nuovi elementi
probanti prodotti o indicati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati o dallo straniero o dalla persona
che l'assiste.
9.3 LUBRANO DI RICCO
9.6 (identico all|em. 9.3) DIANA Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. E' vietato in ogni caso l'invio
dello straniero verso un paese nel
quale egli fondamentalmente indica di essere
perseguitato".
9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI
Art. 10
Al comma 1, sopprimere le parole: |in via
eccezionale|.
10.1 MARCHETTI
10.2 (identico all|em. 10.1) LUBRANO DI RICCO
10.6 (identico all|em. 10.1) DIANA Lino
Al comma 2, sostituire le parole: "per il
medesimo motivo" con le altre:
"per motivi umanitari".
10.12 LUBRANO DI RICCO
10.8 (identico all|em. 10.12) DIANA Lino
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: "Trascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui
al presente comma, il titolare
pu ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo
straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle
misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17".
10.13 LUBRANO DI RICCO
10.9 (identico all|em. 10.13) DIANA Lino