Date: 4:56 PM 6/29/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

non ho ancora avuto modo di leggere il documento di programmazione

triennale, approvato, dal Consiglio dei ministri, venerdi' scorso. Ferme

restando le preplessita' manifestate sulla procedura di approntamento del

documento (perplessita' ottimamente espresse da Padre Mioli nell'intervista

su Avvenire), pare che i contenuti siano apprezzabili (in special modo in

relazione alla imminente regolarizzazione). Domani incontrero' Guelfi e

spero di potervi dare elementi piu' dettagliati, anche in relazione ai

tempi previsti e al dettaglio (non trascurabile) dell'operazione. Portero'

allo stesso Guelfi, come contributo delle associazioni, il documento sulla

regolarizzazione (contenente, rispetto a quello dei sindacati, anche

ilpunto 13 sulla ricerca di lavoro).

 

Riguardo al Testo Unico - sul quale le commissioni parlamentari devono

pronunziarsi inbrevissimo tempo (quella della Camera, domattina) - ho

mandato a Maselli, su sua richiesta, il documento che allego, dovuto al

lavoro instancabile di Paolo Bonetti. Prego Romana Sansa di farlo avere,

come contributo delle associazioni, a Lubrano e a Russo Spena. Prego

Calvisi di farlo avere a Guerzoni.

 

Venerdi', sabato e domenica si e' tenuta, a Palermo, la V Consensus

Conference della Societa' italiana di Medicina delle migrazioni.

Notevolissima la qualita' degli interventi e delle esperienze riportate dai

partecipanti. Sonostate avanzate anche diverse proposte di rilievo per un

miglior funzionamento della normativa in materia. Le includeremo nel quadro

dei suggerimenti per il regolamento.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

------------------

 

 

OSSERVAZIONI PER IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI SULLO SCHEMA DI

DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI

CONCERNENTI GLI STRANIERI di cui all'art. 47 della legge 6 marzo 1998, n. 40

 

 

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo recante il testo unico

delle disposizioni concernenti gli stranieri trasmesso dal Ministro

dell'Interno alle Camere appaiono complessivamente conformi ai criteri e

principi direttivi della delega legislativa prevista dall'art. 47 della

legge 6 marzo 1998, n. 40, a condizione che il Governo proceda ad inserire

le correzioni ed integrazioni di seguito indicate.

 

 

1) Devono essere escluse dal testo unico talune disposizioni delle leggi

previgenti riprodotte nello schema di decreto legislativo, perch il

contenuto di tali disposizioni non conforme al criterio direttivo

indicato nella delega legislativa prevista dall'art. 47 della legge 6 marzo

1998, n. 40 che prescrive di mantenere nell'articolato del testo unico

quelle sole disposizioni previgenti che siano  compatibili o non

incompatibili con la nuova disciplina legislativa dell'immigrazione e della

condizione dello straniero prevista dalla stessa legge  n. 40/1998.

 

1.1. Anzitutto in generale le dizioni "lavoratori extracomunitari" o

"cittadini extracomunitari" pur se previste dalla legge n. 943/1986, devono

essere sostituite e non devono essere riprodotte nell'articolato del testo

unico, perch sono incompatibili (oltre che fonte di possibili confusioni

applicative) con le dizioni "lavoratori stranieri" o "cittadini stranieri"

o "stranieri" che l'intera legge n. 40/1998 volutamente adotta per

designare gli stranieri cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione

europea e gli apolidi, categorie alle quali si applica automaticamente la

nuova disiciplina legislativa per effetto dell'art. 1, commi 1 e 2 della

citata legge.  E' pertanto indispensabile che le predette dizioni siano

sostituite in modo tale che il testo unico adotti la terminologia omogenea

di "straniero" ovvero di "straniero lavoratore" o, pi correttamente, di

"straniero regolarmente soggiornante avente titolo a prestare aqttivit

lavorativa".

 

1.2.  L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 20 deve essere soppresso

perch appare incompatibile con la sistematica della nuova legislazione

vigente per almeno due motivi.

Anzitutto tale proposizione prevede una iscrizione nelle liste di

collocamento dei lavoratori extracomunitari che perdono un posto di lavoro

"con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari" in compatibile

con la sistematica della legge n. 40/1998 che all'art. 2 prevede un

principio di parit di trattamento degli stranieri, in particolare dei

lavoratori stranieri, col trattamento previsto dai cittadini italiani (i

lavoratori italiani comunicano direttamente con le sezioni

cirscoscrizionali per l'impiego e non con le direzioni provinciali del

lavoro) e che volutamente non riproduce una gerarchia tra lavoratori

stranieri iscritti nelle liste di collocamento (il che caratterizzava

invece la legge n. 943/1986, ma era stato sostanzialmente superato gi per

opera della legge n. 39/1990) e non prevede alcun tipo di speciale lista di

collocamento distinta tra cittadini italiani e cittadini stranieri  (liste

speciali gi superate per effetto della circolare del Ministero del Lavoro

3 maggio 1989, n. 37 e poi la legge n. 39/1990).

In secondo luogo sia l'istituzione di tali liste di collocamento

"prioritarie", sia la previsione di imprecisati obblighi di comunicare con

le direzioni provinciali del lavoro sono incompatibili con le disposizioni

delle norme del D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che, in attuazione dei

numerosi e pressanti richiami degli organi dell'Unione europea, hanno

disposto la liberalizzazione del collocamento, consentendo che il

collocamento dei lavoratori (e in virt del citato principio di parit di

trattamento con i cittadini italiani tale trattamento deve ritenersi esteso

ai lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed aventi

titolo a svolgere attivit lavorative subordinate) avvenga, in condizioni

di parit, sia da parte degli organi pubblici del collocamento (organi che

in gran parte sono stati trasferiti dal Ministero del Lavoro alle regioni e

agli enti locali), sia da parte di organismi privati aventi determinati

requisiti e regolarmente autorizzati dal Ministero del Lavoro.

 

 

1.3.  Nell'art. 20, comma 8-quater deve essere soppresso il riferimento ai

lavoratori italiani perch si tratta di riferimento che non riguarda la

condizione dello straniero, cio si riferisce ad argomento del tutto

estraneo alla materia regolata dal testo unico, materia espressamente

indicata e delimitata nell'art. 1.

 

 

1.4.  L'art. 25, comma 1-bis deve essere soppresso perch incompatibile con

la sistematica della nuova legislazione per diversi motivi.

Anzitutto la disposizione in questione prevede una disciplina derogatoria

circa l'autorizzazione al lavoro dei lavoratori extracomunitari dello

spettacolo per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di

spettacoli. Tale disciplina appare anzitutto ripetitiva perch gi l'art.

25, comma 1 conferisce al regolamento di attuazione il compito di

"disciplinare particolari modalit e termini per il rilascio delle

autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno

per lavoro subordinato" anche per una serie di categorie di lavoratori

dello spettacolo (indicati nelle lettere l), m), n), o dello stesso art.

25, comma 1) che appare pressoch esaustiva. La scelta del legislatore del

1998, al contrario di quello del 1986, stata dunque quella di

delegificare la disciplina del rilascio di tali speciali autorizzazioni al

lavoro e non vi alcun ragionevole motivo perch il legislatore delegato

contraddica la scelta del legislatore delegante tornando ad irrigidire

inutilmente la disciplina della materia.

Premesso dunque che la disciplina della materia dei lavoratori dello

spettacolo deve restare affidata al regolamento di attuazione, qualora si

ritenga che le categorie indicate nelle lettere l), m), n), o) non

esauriscano completamente le categorie dei lavoratori dello spettacolo

opportuno che il decreto legislativo introduca nel testo unico quelle lievi

modifiche e/o integrazioni delle denominazioni delle categorie di tali

lavoratori previste in tali lettere dell'art. 25, comma 1, limitatamente a

quanto indispensabile per dare completamento all'indicazione dei

lavoratori extracomunitari dello spettacolo.

Peraltro nel merito della disciplina prevista dall'art. 1-bis sono

rilevabili ulteriori elementi incompatibili con la legislazione vigente

soprattutto con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ivi

menzionate.

Infatti il riferimento contenuto in tale disposizione al Ministero del

turismo e dello spettacolo privo di ogni significato, poich noto che

il Ministero del turismo e dello spettacolo stato soppresso nel 1993 a

seguito dell'abrogazione della legge istitutiva dello stesso Ministero ad

opera del referendum popolare abrogativo svoltosi in tale anno.

Inoltre anche il conferimento ai soli uffici speciali di collocamento dei

lavoratori dello spettacolo e al Dipartimento dello Spettacolo di

determinate funzioni attinenti al collocamento dei lavoratori

extracomunitari dello spettacolo appare non del tutto consono alla

liberalizzazione del collocamento attuata con il d.lgs. 23 dicembre 1997,

n. 469 e sembra gravare di nuovi funzioni e compiti amministrativi proprio

una di quelle strutture dipartimentali della Presidenza del Consiglio dei

Ministri recentemente alleggerita (cfr. art. 156 D. lgs. 31 marzo 1998, n.

112) per effetto delle delega legislativa prevista dalla legge n. 59/1997

(c.d. Legge Bassanini 1) e che nell'ambito del riordino dell'organizzazione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovr essere riordinata entro

il 31 gennaio 1999. A tale proposito si ricorda che in base all'art. 12,

comma 1 lett. a) e b) della legge n. 59/1997 si prescrive che il predetto

riordinamento trasferisca dai dipartimenti della Presidenza del Consiglio

dei Ministri ai Ministeri o ad altri enti e organismi autonomi i compiti

non direttamente riconducibili alle funzioni di impulso, indirizzo e

coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

1.5.  L'art. 25, comma 1-ter deve essere soppresso radicalmente mutato

perch incompatibile con la sistematica della legge n. 40/1998 per diversi

motivi.

Infatti tale disposizione che mantiene ferme le disposizioni che prevedono

il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate

attivit da un lato riproduce inutilmente norme in gran parte gi

espressamente previste dalla legge n. 40/1998 e dall'altro riproduce una

norma di carattere generale prevista dalla legge n. 943/1986 che oggi

appare incompatibile con i nuovi principi generali della nuova disciplina

legislativa dell'immigrazione.

Infatti malgrado l'art. 2, commi 1-bis e 2, prescrivano la parit di

trattamento dei lavoratori e dei cittadini stranieri con il trattamento

rispettivamente previsto per i lavoratori italiani e per i cittadini

italiani per i diritti in materia civile, deroghe a tale parit di

trattamento in materia di accesso al lavoro sono previste dalla stessa

legge n. 40/1998 e sono gi anticipate in generale allo stesso art. 2,

comma 2.

Cos l'art. 7, comma 4, lett. b) gi ora prevede che agli stranieri

titolari di carta di soggiorno consentito di "svolgere nel territorio

dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente

vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino".

Cos l'art. 24, comma 1, gi ora prevede che l'ingresso in Italia di

lavoratori stranieri che intendono esercire un'attivit non occasionale di

lavoro autonomo "pu essere consentito a condizione che l'esercizio di tali

attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini

di uno degli Stati membri dell'Unione europea".

D'altro lato l'art. 35, comma 1, prevede che "agli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente

riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,

consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della

cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di

Ministeri competenti, secondo quanto previsto dalr egolamento di

attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria

per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato.

Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in

soprannumero ai corsi di diploma di laurea o di specializzazione, salvo

autorizzazione del Governo dello Stato d'appartenenza". Ed noto che il

comma 3 consente comunque che in futuro gli stranieri esercitino le libere

professioni (anche quelle per le quali previsto il possesso della

cittadinanza italiana, indicate al comma 1 seppur nell'ambito delle quote

annuali e dei criteri indicati dalla programmazione dei flussi, tra i quali

si prevede una percentuale massima di impiego.

Alla luce delle predette norme, mediante il proposto comma 1-ter

riproponendo genericamente e a mo' di clausola di chiusura il requisito

della cittadinanza italiana il legislatore delegato fa sopravvivere una

norma che oggi si appare del tutto incompatibile con le predette scelte

della legge n. 40/1998 soprattutto in considertazione dell'esplicita deroga

al possesso della cittadinanza italiana e delle percentuali massime di

impiego previste in materia di libere professioni.

Pertanto il predetto comma 1-ter deve essere soppresso.

Tuttavia una disposizione analoga non sarebbe incompatibile, qualora

trattasse di una materia effettivamente non pi disciplinata dalle norme

della legge n. 40/1998, cio il pubblico impiego. Perci la norma non

sarebbe incompatibile e ben potrebbe trovar posto nel testo unico soltanto

qualora si riferisse espressamente al lavoro alle dipendenze di

amministrazioni pubbliche, per il quale la legge richiede il possesso della

cittadinanza italiana.

 

 

1.6. Opinabile, ancorch non incompatibile con la sistematica della legge

n. 40/1998,  appare la scelta di trasferire in toto presso il CNEL la

Consulta per i lavoratori extracomunitari e le loro famiglie, in precedenza

istituita presso il Ministero del Lavoro dalla legge n. 943/1998. Tuttavia

poich la Consulta avrebbe sede presso il CNEL e si inserirebbe dunque

nella complessiva attivit istituzionale di tale organo costituzionalmente

rilevante avente compiti di consulenza sia del Governo, sia delle Camere ai

sensi dell'art. 99 Cost di assai dubbia legittimit costituzionale appare

la previsione dell'art. 40, comma 3-bis  di far presiedere tale Consulta al

Ministro del Lavoro e non gi al presidente del CNEL, o ad un consigliere

del CNEL da questi delegato. E' evidente infatti che la natura consultiva

dell'organo, ed il fatto che tale consulenza sia svolta anche nei confronti

del Parlamento, sarebbe incompatibile con la presidenza del Ministro o

anche di persona da questi delegata.

La disposizione dell'art. 40, comma 3-bis deve essere dunque modificata

precvedendo che la Consulta sia presieduta dal Presidente del CNEL o da

altro consigliere del Consiglio designato dal suo Presidente.

 

 

1.7. Di difficile comprensione appare la norma dell'art. 40, comma 3-quater

che rinvia al regolamento di attuazione la disciplina dei consigli

territoriali di livello regionale. Non si comprende infatti come si

coordini tale norma con l'art. 3, comma 6, che tali consigli istituisce, n

se si tratti dei medesimi consigli, il che non sembra scontato sulla base

della lettura del successivo comma 3-sexies. La disposizione merita dunque

un chiarimento ed uno snellimento, anche se lecito domandarsi se tale

proliferazione di organi regionali non confligga con le autonomie

regionali, tutelate anche dall'art. 40, comma 3, o, meglio, ragionevole

chiedersi se l'istituzione di ulteriori organi territoriali di raccordo tra

Stato, Regioni ed enti locali non debba comunque vedere la presidenza del

Commissario del governo, cio dell'unico organo statale che in base

all'art. 124 Cost. sopraintende le funzioni amministrative esercitate dallo

Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

 

 

 

2) Talune disposizioni delle leggi previgenti introdotte nel testo unico

dallo schema del decreto legislativo dovrebbero essere pi correttamente

collocate (e talvolta armonizzate) nel testo dell'articolato del testo

unico in posizione diversa rispetto a quella prevista nello schema di

decreto legislativo.

 

2.1. - Nell'art. 2, comma 1-bis il principio di eguaglianza di trattamento

dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie, oltre ad essere corretto

sostituendo la parola "extracomunitari" in "stranieri", come indicato

sopra,  dovrebbe prevedere, per esigenze di chiarezza e compatibilit con

la medesima dizione adottata in tutte le norme analoghe dalla legge n.

40/1998, non gi le parole "legalmente residenti", bens le parole

"regolarmente soggiornanti" e dovrebbe essere spostato dopo il comma 2

dell'art. 2, dovrebbe cio diventare   comma 2-bis, perch si tratta di

prevedere il trattamento di una parte degli stranieri regolari (cio i

lavoratori e le loro famiglie), i cui diritti sono disciplinati in generale

nel comma 2.

 

2.2. - Nell'art. 3, comma 5, i due ultimi periodi aggiunti (programmi

culturali per i diversi gruppi nazionali e attuazione di specifici

insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine) dovrebbero

essere  pi opportunamente collocati nell'art. 36 e/o nell'art. 40.

Tale spostamento, oltre che trasportare norme concernenti iniziative

secondarie che improprio si collochino nell'art. 3 decicato alla

disciplina generale delle politiche migratorie dei pubblici poteri,

consentirebbe di collocare tali lodevoli attivit in quei due articoli (36

e 40) nei quali non soltanto iniziative analoghe appaiono gi previste (con

ci comportando un doveroso coordinamento tra disposizioni), ma anche nei

quali si trovano alcune di quelle attivit dei pubblici poteri che in base

all'art. 43, comma 1, possono essere finanziate annualmente dal Fondo

nazionale per le politiche migratorie.  Lo spostamento dunque soprattutto

funzionale a consentire che le iniziative in questione possano essere

effettivamente attuabili anche perch seriamente finanziabili anche da

parte dello Stato.

In ogni caso lo spostamento, soprattuto per ci che riguarda l'art. 36,

consentirebbe al regolamento governativo ivi previsto le modalit per

l'attuazione degli insegnamenti integrativi nelle lingue di origine,

attivit scolastica che richiede non pochi sforzi organizzativi, di

personale e finanziari.

 

2.3.  - L'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito

presso l'INPS (cfr. art. 19, comma 4-bis) per rispondere pienamente allo

spirito della legge di riforma del sistema previdenziale pubblico e

privato, non soltanto deve essere disciplinato non gi in un articolo, come

l'art. 19 adibito alla disciplina dei soli nuovi ingressi in Italia per

lavoro, bens deve essere collocato nell'art. 20, in un nuovo comma 6-bis,

ma deve essere anche armonizzato alla sistematica della nuova legge

sull'immigrazione che consente espressamente di instaurare rapporti di

lavoro regolari a molti pi stranieri dei soli titolari di permesso di

soggiorno per motivi di lavoro.

E' perci indispensabile, oltre al predeto spostamento, che tale archivio

si riferisca anche a tutti gli stranieri regolarmente avviati al lavoro e a

tutti quelli a cui la legge consente di insaturare rapporti di lavoro

(titolari di carta di soggiorno e dei permessi per lavoro subordinato,

lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, inserimento

lovorativo e, in alcuini casi, studio).

 

 

 

 

3) Occorre che in tutte disposizoni del testo unico siano mantenuti i

medesimi criteri omogenei nella compilazione dell'articolato

 

In particolare nell'art. 35, comma 1, esigenze ovvie di mantenere chiarezza

ed omogeneit nella compilazione del testo unico impongono, come si

opportunamente fatto in tutte le altre disposizioni dell'articolato del

testo unico, di sostituire le parole "presente legge " con le parole "legge

6 marzo 1998, n. 40".

 

 

 

4) Nel testo unico devono essere incluse anche tutte le altre disposizioni

vigenti concernenti gli stranieri e/o il testo unico deve provvedere alla

loro espressa abrogazione. Infatti, poich il Governo ha ricevuto anche la

delega legislativa (da esercitarsi entro due anni dall'entrata in vigore

della legge n. 40/1998) alla armonizzazione delle disposizioni legislative

concernenti gli stranieri con le disposizioni della nuova legge, delega

prevista all'art. 47, comma 2, ultima proposizione, della legge 6 marzo

1998, n. 40, appare urgente accelerare la semplificazione dell'ordinamento

giuridico  esercitando la delega legislativa gi mediante lo stesso decreto

legislativo contenente il testo unico, disponendo che siano espressamente

riunite e coordinate nell'articolato del testo unico ovvero da esso

espressamente abrogate altre disposizioni concernenti gli stranieri che

invece restano fuori dallo schema dell'articolato del testo unico proposto.

Esigenze di economicit e di semplificazione esigono dunque fin da subito

che il legislatore delegato imponga alla sua opera una pi decisa e precisa

accelerazione, che la legge stessa consente, nell'opera di omogeneizzazione

dell'ordinamento giuridico in materia di stranieri.

A tal fine si indicano di seguito le disposizioni da abrogare ad opera

dell'art. 46 del testo unico e/o da accorpare in altre disposizioni del

testo unico

 

 

4.1. Disposizioni che il testo unico deve abrogare, con eventuale

coordinamento contestuale nell'articolato stesso del testo unico delle

relative norme non incompatibili:

 

a) l`articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112

(disciplina del rilascio del libretto di lavoro agli stranieri), in

considerazione dell'importanza della materia disciplinata deve essere

espressamente abrogato ad opera del testo unico e deve essere riformulato,

aggiornato e trasformato in un ulteriore comma aggiuntivo da collocarsi

nell'art. 20;

b) l`articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con

regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; si tratta della celebre norma che

sottopone alla condizione di reciprocit l'esercizio dei diritti civili

dello straniero. La perdurante vigenza di tale norma suscettibile di

vanificare tutte le norme che estendo i diritti in materia civile previsti

dalla nuova legge. Al fine di poter superare la questione in modo prudente

sarebbe ipotizzabile aggiungere alla fine dell'art. 2, comma 2, che non

richiesta la verifica della condizione di reciprocit prevista dall'art. 16

delle  disposizioni preliminari al codice civile per tutti gli atti

giuridici compiuti in Italia dagli     stranieri regolarmente soggiornanti,

in qualit di persone fisiche, e comunque per tutti i tipi di atti compiuti

dagli stranieri residenti in Italia che siano titolari di carta di

soggiorno.

 c) l`articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall`articolo 9 della legge 8

novembre 1991, n. 362; si tratta della norma che subordina l'esercizio in

Italia delle professioni mediche da parte degli stranieri all'esistenza

della reciprocit prevista in accordi diplomatici. La norma deve essere

espressamente abrogata ad opera del testo unico, perch oggi incompatibile

con la nuova disciplina delle attivit professionali degli stranieri

prevista dall'art. 35.

    d) l`articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264,

introdotto dall`articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5; la norma

disciplina il tipo di titolo di soggiorno di cui deve essere titolare lo

straniero al fine dell'iscrizione nelle liste di collocamento; l'importanza

dell'argomento merita che tale norma sia espressamente  abrogata ad opera

del testo unico e che sia inserito nell'art. 20  un comma aggiuntivo che

espressamente, seppur a titolo riepuilogativo e ricognitivo delle altre

norme vigenti, indichi i titoli di soggiorno che consentono l'iscrizione

degli stranieri nelle liste di collocamento (carta di soggiorno e permessi

per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi

familiari, asilo, inserimento lavorativo e, in alcuni casi, studio).

 

 e) l`articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; si tratta di norma che consnete

che lo straniero condannato o arrestato in flagranza per reati in materia

di stupefacenti sia espulso dal territorio dello Stato a seguito

rispettivamente  di una misura di sicurezza pronunciata dal giudice e di un

decrteto del prefetto; evidente che tale disposizone si configura come

norma speciale rispetto alle norme della legge n. 40/1998, ma con la nuova

disciplina deve essere coordinata. Perci si deve disporne l'abrogazione

espressa e la sua riproduzione nel testo unico scorporandola in due

distinte disposizioni da includere come commi aggiuntivi all'art. 11 e

all'art. 13.

f)   l'art.  387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; la norma rinvia a

successivo (e mai emanato) D.P.R. il riconoscimento de titoli di studio e

professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini

extracomunitari nei paesi di origine; si tratta di norma che deve essere

espressamente abrogata ad opera del testo unico, perch riproduce norme

analoghe ora previste nel testo unico (cfr. art. 20, comma 8-quater e art.

36, comma 6, lett. b).

       g) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8

agosto 1994, n. 502;

h) il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito nella legge 19 maggio

1997, n. 128. Si tratta della disciplina eccezionale e urgente che fu

adottata in occasione dell'esodo dall'Albania; essa prevedeva in generale

l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera anche di tutti i

cittadini extracomunitari illegalmente presenti sul territiorio nazionale:

Tale decreto-legge deve essere interamente abrogato in modo espresso dal

testo unico. Esso come noto consente di operare in situazioni analoghe

mediante decreti del Presidente del Consiglio adottati in deroga alle norme

della legge ai sensi dell'art. 18.

 

 

4.2.  Disposizioni di cui il testo unico deve disporre l'abrogazione a

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione,

con la possibilit di un eventuale coordinamento nel testo delle norme

dello stesso regolamento di attuazione delle norme non incompatibili:

 

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi

sull`istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.

1592; si tratta delle norme in materia di accesso all'universit e di

riconoscimento dei titoli accademici; tali norme devono essere

espressamente abrogate perch saranno sostituite da nuove disposizioni

contenute nel regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 37;

 b) l`articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897; la norma disciplina il

procedimento di accertamento della condizione di reciprocit per l'accesso

agli ordini professionali; tale norma deve essere espressamente abrogata

perch sar sostituita da apposita disciplina generale che sar contenuta

nel regolamento di attuazione, come prevede l'art. 2, comma 2;

 c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con

regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; disciplinano la materia degli

studenti universitari stranieri e devono essere abrogati perch saranno

sostituiti da apposite norme del regolamento di attuazione, come prevede

l'art. 37;

d) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per

l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; si

tratta di norme in materia di presentazione della dichiarazione di

soggiorno; esse devono essere espressamente abrogate perch la materia

destinata ad essere disciplinata dal regolamento di attuazione, come si

ricava dall'art. 5;

e) l`articolo 318 del codice della navigazione; la norma disciplina il

lavoro marittimo degli stranieri; essa deve essere espressamente abrogata e

deve essere interamente riprodotta nel regolamento di attuazione; infatti

tale regolamento e non pi una norma legislativa, che deve discplinare la

medesima materia, come si ricava dall'art. 25, comma 1, lett. h).

f) l`articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

g) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

h) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni; tali norme

riguardano i professori universitari stranieri e i lettori stranieri; esse

devono essere abrogate espressamente e devono essere interamente riprodotta

nel regolamento di attuazione; infatti tale regolamento e non pi una

norma legislativa, che deve disciplinare la medesima materia, come si

ricava dall'art. 25, comma 1, lett. b) e c).

i) l`articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

   l) il decreto del Ministro della sanit 8 ottobre 1986, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio

1990, n. 244;

  n) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`industria, del

commercio e dell`artigianato 14 agosto 1990, n. 294; si tratta della

disciplina degli speciali corsi di qualificazione per i soli stranieri

extracomunitari ai fini dell'iscrizione ai registri del commercio; il testo

deve essere espressamente abrogato perch interamente soppresso dalla nuova

disciplina;

o) i commi 3, 4, 5 e 6 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n.

390; si tratta della disciplina del trattamento degli studenti universitari

stranieri e del loro permesso di soggiorno per studio; tali norme devono

essere espressamente abrogate perch incompatibili con l'art. 37 e perch

saranno sostituite da norme del regolamento di attuazione che

disciplineranno le medesime materie, cos come prescrive lo stesso art.37;

    p) il decreto del Ministro della sanit 15 aprile 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

q) l`articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

r) l`articolo 1 del decreto del Ministro della sanit 1 febbraio 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;

     s) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno 2

gennaio 1996, n. 233