Date: 4:56 PM 6/29/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
non ho ancora avuto modo di leggere il
documento di programmazione
triennale, approvato, dal Consiglio dei
ministri, venerdi' scorso. Ferme
restando le preplessita' manifestate sulla
procedura di approntamento del
documento (perplessita' ottimamente espresse
da Padre Mioli nell'intervista
su Avvenire), pare che i contenuti siano
apprezzabili (in special modo in
relazione alla imminente regolarizzazione).
Domani incontrero' Guelfi e
spero di potervi dare elementi piu'
dettagliati, anche in relazione ai
tempi previsti e al dettaglio (non
trascurabile) dell'operazione. Portero'
allo stesso Guelfi, come contributo delle
associazioni, il documento sulla
regolarizzazione (contenente, rispetto a
quello dei sindacati, anche
ilpunto 13 sulla ricerca di lavoro).
Riguardo al Testo Unico - sul quale le
commissioni parlamentari devono
pronunziarsi inbrevissimo tempo (quella della
Camera, domattina) - ho
mandato a Maselli, su sua richiesta, il
documento che allego, dovuto al
lavoro instancabile di Paolo Bonetti. Prego
Romana Sansa di farlo avere,
come contributo delle associazioni, a Lubrano
e a Russo Spena. Prego
Calvisi di farlo avere a Guerzoni.
Venerdi', sabato e domenica si e' tenuta, a
Palermo, la V Consensus
Conference della Societa' italiana di Medicina
delle migrazioni.
Notevolissima la qualita' degli interventi e
delle esperienze riportate dai
partecipanti. Sonostate avanzate anche diverse
proposte di rilievo per un
miglior funzionamento della normativa in
materia. Le includeremo nel quadro
dei suggerimenti per il regolamento.
Cordiali saluti
sergio briguglio
------------------
OSSERVAZIONI PER IL PARERE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI SULLO SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE IL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI GLI STRANIERI di cui all'art. 47
della legge 6 marzo 1998, n. 40
Le disposizioni dello schema di decreto
legislativo recante il testo unico
delle disposizioni concernenti gli stranieri
trasmesso dal Ministro
dell'Interno alle Camere appaiono
complessivamente conformi ai criteri e
principi direttivi della delega legislativa
prevista dall'art. 47 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, a condizione che il
Governo proceda ad inserire
le correzioni ed integrazioni di seguito
indicate.
1) Devono essere escluse dal testo unico
talune disposizioni delle leggi
previgenti riprodotte nello schema di decreto
legislativo, perch il
contenuto di tali disposizioni non conforme
al criterio direttivo
indicato nella delega legislativa prevista
dall'art. 47 della legge 6 marzo
1998, n. 40 che prescrive di mantenere
nell'articolato del testo unico
quelle sole disposizioni previgenti che
siano compatibili o non
incompatibili con la nuova disciplina
legislativa dell'immigrazione e della
condizione dello straniero prevista dalla
stessa legge n. 40/1998.
1.1. Anzitutto in generale le dizioni
"lavoratori extracomunitari" o
"cittadini extracomunitari" pur se
previste dalla legge n. 943/1986, devono
essere sostituite e non devono essere
riprodotte nell'articolato del testo
unico, perch sono incompatibili (oltre che
fonte di possibili confusioni
applicative) con le dizioni "lavoratori
stranieri" o "cittadini stranieri"
o "stranieri" che l'intera legge n.
40/1998 volutamente adotta per
designare gli stranieri cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione
europea e gli apolidi, categorie alle quali si
applica automaticamente la
nuova disiciplina legislativa per effetto
dell'art. 1, commi 1 e 2 della
citata legge. E' pertanto indispensabile che le predette dizioni siano
sostituite in modo tale che il testo unico
adotti la terminologia omogenea
di "straniero" ovvero di
"straniero lavoratore" o, pi correttamente, di
"straniero regolarmente soggiornante
avente titolo a prestare aqttivit
lavorativa".
1.2.
L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 20 deve essere soppresso
perch appare incompatibile con la sistematica
della nuova legislazione
vigente per almeno due motivi.
Anzitutto tale proposizione prevede una
iscrizione nelle liste di
collocamento dei lavoratori extracomunitari
che perdono un posto di lavoro
"con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari" in compatibile
con la sistematica della legge n. 40/1998 che
all'art. 2 prevede un
principio di parit di trattamento degli
stranieri, in particolare dei
lavoratori stranieri, col trattamento previsto
dai cittadini italiani (i
lavoratori italiani comunicano direttamente
con le sezioni
cirscoscrizionali per l'impiego e non con le
direzioni provinciali del
lavoro) e che volutamente non riproduce una
gerarchia tra lavoratori
stranieri iscritti nelle liste di collocamento
(il che caratterizzava
invece la legge n. 943/1986, ma era stato
sostanzialmente superato gi per
opera della legge n. 39/1990) e non prevede
alcun tipo di speciale lista di
collocamento distinta tra cittadini italiani e
cittadini stranieri (liste
speciali gi superate per effetto della
circolare del Ministero del Lavoro
3 maggio 1989, n. 37 e poi la legge n.
39/1990).
In secondo luogo sia l'istituzione di tali
liste di collocamento
"prioritarie", sia la previsione di
imprecisati obblighi di comunicare con
le direzioni provinciali del lavoro sono
incompatibili con le disposizioni
delle norme del D. lgs. 23 dicembre 1997, n.
469 che, in attuazione dei
numerosi e pressanti richiami degli organi
dell'Unione europea, hanno
disposto la liberalizzazione del collocamento,
consentendo che il
collocamento dei lavoratori (e in virt del
citato principio di parit di
trattamento con i cittadini italiani tale
trattamento deve ritenersi esteso
ai lavoratori extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia ed aventi
titolo a svolgere attivit lavorative
subordinate) avvenga, in condizioni
di parit, sia da parte degli organi pubblici
del collocamento (organi che
in gran parte sono stati trasferiti dal
Ministero del Lavoro alle regioni e
agli enti locali), sia da parte di organismi
privati aventi determinati
requisiti e regolarmente autorizzati dal
Ministero del Lavoro.
1.3.
Nell'art. 20, comma 8-quater deve essere soppresso il riferimento ai
lavoratori italiani perch si tratta di
riferimento che non riguarda la
condizione dello straniero, cio si riferisce
ad argomento del tutto
estraneo alla materia regolata dal testo
unico, materia espressamente
indicata e delimitata nell'art. 1.
1.4.
L'art. 25, comma 1-bis deve essere soppresso perch incompatibile con
la sistematica della nuova legislazione per
diversi motivi.
Anzitutto la disposizione in questione prevede
una disciplina derogatoria
circa l'autorizzazione al lavoro dei
lavoratori extracomunitari dello
spettacolo per esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di
spettacoli. Tale disciplina appare anzitutto
ripetitiva perch gi l'art.
25, comma 1 conferisce al regolamento di
attuazione il compito di
"disciplinare particolari modalit e
termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato" anche per una serie
di categorie di lavoratori
dello spettacolo (indicati nelle lettere l),
m), n), o dello stesso art.
25, comma 1) che appare pressoch esaustiva.
La scelta del legislatore del
1998, al contrario di quello del 1986, stata
dunque quella di
delegificare la disciplina del rilascio di
tali speciali autorizzazioni al
lavoro e non vi alcun ragionevole motivo
perch il legislatore delegato
contraddica la scelta del legislatore
delegante tornando ad irrigidire
inutilmente la disciplina della materia.
Premesso dunque che la disciplina della
materia dei lavoratori dello
spettacolo deve restare affidata al
regolamento di attuazione, qualora si
ritenga che le categorie indicate nelle
lettere l), m), n), o) non
esauriscano completamente le categorie dei lavoratori
dello spettacolo
opportuno che il decreto legislativo introduca
nel testo unico quelle lievi
modifiche e/o integrazioni delle denominazioni
delle categorie di tali
lavoratori previste in tali lettere dell'art.
25, comma 1, limitatamente a
quanto indispensabile per dare completamento
all'indicazione dei
lavoratori extracomunitari dello spettacolo.
Peraltro nel merito della disciplina prevista
dall'art. 1-bis sono
rilevabili ulteriori elementi incompatibili
con la legislazione vigente
soprattutto con riferimento alle
Amministrazioni centrali dello Stato ivi
menzionate.
Infatti il riferimento contenuto in tale
disposizione al Ministero del
turismo e dello spettacolo privo di ogni
significato, poich noto che
il Ministero del turismo e dello spettacolo
stato soppresso nel 1993 a
seguito dell'abrogazione della legge
istitutiva dello stesso Ministero ad
opera del referendum popolare abrogativo
svoltosi in tale anno.
Inoltre anche il conferimento ai soli uffici
speciali di collocamento dei
lavoratori dello spettacolo e al Dipartimento
dello Spettacolo di
determinate funzioni attinenti al collocamento
dei lavoratori
extracomunitari dello spettacolo appare non
del tutto consono alla
liberalizzazione del collocamento attuata con
il d.lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469 e sembra gravare di nuovi funzioni e
compiti amministrativi proprio
una di quelle strutture dipartimentali della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri recentemente alleggerita (cfr. art.
156 D. lgs. 31 marzo 1998, n.
112) per effetto delle delega legislativa
prevista dalla legge n. 59/1997
(c.d. Legge Bassanini 1) e che nell'ambito del
riordino dell'organizzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dovr essere riordinata entro
il 31 gennaio 1999. A tale proposito si
ricorda che in base all'art. 12,
comma 1 lett. a) e b) della legge n. 59/1997
si prescrive che il predetto
riordinamento trasferisca dai dipartimenti
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai Ministeri o ad altri enti e
organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle funzioni
di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
1.5.
L'art. 25, comma 1-ter deve essere soppresso radicalmente mutato
perch incompatibile con la sistematica della
legge n. 40/1998 per diversi
motivi.
Infatti tale disposizione che mantiene ferme
le disposizioni che prevedono
il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate
attivit da un lato riproduce inutilmente norme
in gran parte gi
espressamente previste dalla legge n. 40/1998
e dall'altro riproduce una
norma di carattere generale prevista dalla
legge n. 943/1986 che oggi
appare incompatibile con i nuovi principi
generali della nuova disciplina
legislativa dell'immigrazione.
Infatti malgrado l'art. 2, commi 1-bis e 2,
prescrivano la parit di
trattamento dei lavoratori e dei cittadini
stranieri con il trattamento
rispettivamente previsto per i lavoratori
italiani e per i cittadini
italiani per i diritti in materia civile,
deroghe a tale parit di
trattamento in materia di accesso al lavoro
sono previste dalla stessa
legge n. 40/1998 e sono gi anticipate in
generale allo stesso art. 2,
comma 2.
Cos l'art. 7, comma 4, lett. b) gi ora
prevede che agli stranieri
titolari di carta di soggiorno consentito di
"svolgere nel territorio
dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle
che la legge espressamente
vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino".
Cos l'art. 24, comma 1, gi ora prevede che
l'ingresso in Italia di
lavoratori stranieri che intendono esercire
un'attivit non occasionale di
lavoro autonomo "pu essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali
attivit non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani o a cittadini
di uno degli Stati membri dell'Unione
europea".
D'altro lato l'art. 35, comma 1, prevede che
"agli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente
riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni,
consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della
legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di
Ministeri competenti, secondo quanto previsto
dalr egolamento di
attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi condizione necessaria
per l'esercizio delle professioni anche con
rapporto di lavoro subordinato.
Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma di laurea o
di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato
d'appartenenza". Ed noto che il
comma 3 consente comunque che in futuro gli
stranieri esercitino le libere
professioni (anche quelle per le quali
previsto il possesso della
cittadinanza italiana, indicate al comma 1
seppur nell'ambito delle quote
annuali e dei criteri indicati dalla
programmazione dei flussi, tra i quali
si prevede una percentuale massima di impiego.
Alla luce delle predette norme, mediante il
proposto comma 1-ter
riproponendo genericamente e a mo' di clausola
di chiusura il requisito
della cittadinanza italiana il legislatore
delegato fa sopravvivere una
norma che oggi si appare del tutto
incompatibile con le predette scelte
della legge n. 40/1998 soprattutto in
considertazione dell'esplicita deroga
al possesso della cittadinanza italiana e
delle percentuali massime di
impiego previste in materia di libere
professioni.
Pertanto il predetto comma 1-ter deve essere
soppresso.
Tuttavia una disposizione analoga non sarebbe
incompatibile, qualora
trattasse di una materia effettivamente non
pi disciplinata dalle norme
della legge n. 40/1998, cio il pubblico
impiego. Perci la norma non
sarebbe incompatibile e ben potrebbe trovar
posto nel testo unico soltanto
qualora si riferisse espressamente al lavoro
alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, per il quale la
legge richiede il possesso della
cittadinanza italiana.
1.6. Opinabile, ancorch non incompatibile con
la sistematica della legge
n. 40/1998, appare la scelta di trasferire in toto presso il CNEL la
Consulta per i lavoratori extracomunitari e le
loro famiglie, in precedenza
istituita presso il Ministero del Lavoro dalla
legge n. 943/1998. Tuttavia
poich la Consulta avrebbe sede presso il CNEL
e si inserirebbe dunque
nella complessiva attivit istituzionale di
tale organo costituzionalmente
rilevante avente compiti di consulenza sia del
Governo, sia delle Camere ai
sensi dell'art. 99 Cost di assai dubbia
legittimit costituzionale appare
la previsione dell'art. 40, comma 3-bis di far presiedere tale Consulta al
Ministro del Lavoro e non gi al presidente
del CNEL, o ad un consigliere
del CNEL da questi delegato. E' evidente
infatti che la natura consultiva
dell'organo, ed il fatto che tale consulenza
sia svolta anche nei confronti
del Parlamento, sarebbe incompatibile con la
presidenza del Ministro o
anche di persona da questi delegata.
La disposizione dell'art. 40, comma 3-bis deve
essere dunque modificata
precvedendo che la Consulta sia presieduta dal
Presidente del CNEL o da
altro consigliere del Consiglio designato dal
suo Presidente.
1.7. Di difficile comprensione appare la norma
dell'art. 40, comma 3-quater
che rinvia al regolamento di attuazione la
disciplina dei consigli
territoriali di livello regionale. Non si
comprende infatti come si
coordini tale norma con l'art. 3, comma 6, che
tali consigli istituisce, n
se si tratti dei medesimi consigli, il che non
sembra scontato sulla base
della lettura del successivo comma 3-sexies.
La disposizione merita dunque
un chiarimento ed uno snellimento, anche se
lecito domandarsi se tale
proliferazione di organi regionali non
confligga con le autonomie
regionali, tutelate anche dall'art. 40, comma
3, o, meglio, ragionevole
chiedersi se l'istituzione di ulteriori organi
territoriali di raccordo tra
Stato, Regioni ed enti locali non debba
comunque vedere la presidenza del
Commissario del governo, cio dell'unico organo
statale che in base
all'art. 124 Cost. sopraintende le funzioni
amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate
dalla Regione.
2) Talune disposizioni delle leggi previgenti
introdotte nel testo unico
dallo schema del decreto legislativo
dovrebbero essere pi correttamente
collocate (e talvolta armonizzate) nel testo
dell'articolato del testo
unico in posizione diversa rispetto a quella
prevista nello schema di
decreto legislativo.
2.1. - Nell'art. 2, comma 1-bis il principio di
eguaglianza di trattamento
dei lavoratori stranieri e delle loro
famiglie, oltre ad essere corretto
sostituendo la parola
"extracomunitari" in "stranieri", come indicato
sopra,
dovrebbe prevedere, per esigenze di chiarezza e compatibilit con
la medesima dizione adottata in tutte le norme
analoghe dalla legge n.
40/1998, non gi le parole "legalmente
residenti", bens le parole
"regolarmente soggiornanti" e
dovrebbe essere spostato dopo il comma 2
dell'art. 2, dovrebbe cio diventare comma 2-bis, perch si tratta di
prevedere il trattamento di una parte degli
stranieri regolari (cio i
lavoratori e le loro famiglie), i cui diritti
sono disciplinati in generale
nel comma 2.
2.2. - Nell'art. 3, comma 5, i due ultimi
periodi aggiunti (programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali e
attuazione di specifici
insegnamenti integrativi nella lingua e
cultura di origine) dovrebbero
essere
pi opportunamente collocati nell'art. 36 e/o nell'art. 40.
Tale spostamento, oltre che trasportare norme
concernenti iniziative
secondarie che improprio si collochino
nell'art. 3 decicato alla
disciplina generale delle politiche migratorie
dei pubblici poteri,
consentirebbe di collocare tali lodevoli
attivit in quei due articoli (36
e 40) nei quali non soltanto iniziative
analoghe appaiono gi previste (con
ci comportando un doveroso coordinamento tra
disposizioni), ma anche nei
quali si trovano alcune di quelle attivit dei
pubblici poteri che in base
all'art. 43, comma 1, possono essere
finanziate annualmente dal Fondo
nazionale per le politiche migratorie. Lo spostamento dunque soprattutto
funzionale a consentire che le iniziative in
questione possano essere
effettivamente attuabili anche perch
seriamente finanziabili anche da
parte dello Stato.
In ogni caso lo spostamento, soprattuto per
ci che riguarda l'art. 36,
consentirebbe al regolamento governativo ivi
previsto le modalit per
l'attuazione degli insegnamenti integrativi
nelle lingue di origine,
attivit scolastica che richiede non pochi
sforzi organizzativi, di
personale e finanziari.
2.3.
- L'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito
presso l'INPS (cfr. art. 19, comma 4-bis) per
rispondere pienamente allo
spirito della legge di riforma del sistema
previdenziale pubblico e
privato, non soltanto deve essere disciplinato
non gi in un articolo, come
l'art. 19 adibito alla disciplina dei soli
nuovi ingressi in Italia per
lavoro, bens deve essere collocato nell'art.
20, in un nuovo comma 6-bis,
ma deve essere anche armonizzato alla
sistematica della nuova legge
sull'immigrazione che consente espressamente
di instaurare rapporti di
lavoro regolari a molti pi stranieri dei soli
titolari di permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
E' perci indispensabile, oltre al predeto
spostamento, che tale archivio
si riferisca anche a tutti gli stranieri
regolarmente avviati al lavoro e a
tutti quelli a cui la legge consente di
insaturare rapporti di lavoro
(titolari di carta di soggiorno e dei permessi
per lavoro subordinato,
lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi
familiari, asilo, inserimento
lovorativo e, in alcuini casi, studio).
3) Occorre che in tutte disposizoni del testo
unico siano mantenuti i
medesimi criteri omogenei nella compilazione
dell'articolato
In particolare nell'art. 35, comma 1, esigenze
ovvie di mantenere chiarezza
ed omogeneit nella compilazione del testo
unico impongono, come si
opportunamente fatto in tutte le altre
disposizioni dell'articolato del
testo unico, di sostituire le parole
"presente legge " con le parole "legge
6 marzo 1998, n. 40".
4) Nel testo unico devono essere incluse anche
tutte le altre disposizioni
vigenti concernenti gli stranieri e/o il testo
unico deve provvedere alla
loro espressa abrogazione. Infatti, poich il
Governo ha ricevuto anche la
delega legislativa (da esercitarsi entro due
anni dall'entrata in vigore
della legge n. 40/1998) alla armonizzazione
delle disposizioni legislative
concernenti gli stranieri con le disposizioni
della nuova legge, delega
prevista all'art. 47, comma 2, ultima
proposizione, della legge 6 marzo
1998, n. 40, appare urgente accelerare la
semplificazione dell'ordinamento
giuridico esercitando la delega legislativa gi mediante lo stesso decreto
legislativo contenente il testo unico,
disponendo che siano espressamente
riunite e coordinate nell'articolato del testo
unico ovvero da esso
espressamente abrogate altre disposizioni
concernenti gli stranieri che
invece restano fuori dallo schema dell'articolato
del testo unico proposto.
Esigenze di economicit e di semplificazione
esigono dunque fin da subito
che il legislatore delegato imponga alla sua
opera una pi decisa e precisa
accelerazione, che la legge stessa consente,
nell'opera di omogeneizzazione
dell'ordinamento giuridico in materia di
stranieri.
A tal fine si indicano di seguito le
disposizioni da abrogare ad opera
dell'art. 46 del testo unico e/o da accorpare
in altre disposizioni del
testo unico
4.1. Disposizioni che il testo unico deve
abrogare, con eventuale
coordinamento contestuale nell'articolato
stesso del testo unico delle
relative norme non incompatibili:
a) l`articolo 2, ultimo comma, della legge 10
gennaio 1935, n. 112
(disciplina del rilascio del libretto di
lavoro agli stranieri), in
considerazione dell'importanza della materia
disciplinata deve essere
espressamente abrogato ad opera del testo
unico e deve essere riformulato,
aggiornato e trasformato in un ulteriore comma
aggiuntivo da collocarsi
nell'art. 20;
b) l`articolo 16 delle disposizioni sulla
legge in generale, approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; si tratta
della celebre norma che
sottopone alla condizione di reciprocit
l'esercizio dei diritti civili
dello straniero. La perdurante vigenza di tale
norma suscettibile di
vanificare tutte le norme che estendo i
diritti in materia civile previsti
dalla nuova legge. Al fine di poter superare
la questione in modo prudente
sarebbe ipotizzabile aggiungere alla fine
dell'art. 2, comma 2, che non
richiesta la verifica della condizione di
reciprocit prevista dall'art. 16
delle
disposizioni preliminari al codice civile per tutti gli atti
giuridici compiuti in Italia dagli stranieri
regolarmente soggiornanti,
in qualit di persone fisiche, e comunque per
tutti i tipi di atti compiuti
dagli stranieri residenti in Italia che siano
titolari di carta di
soggiorno.
c) l`articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, come modificato
dall`articolo 9 della legge 8
novembre 1991, n. 362; si tratta della norma
che subordina l'esercizio in
Italia delle professioni mediche da parte
degli stranieri all'esistenza
della reciprocit prevista in accordi
diplomatici. La norma deve essere
espressamente abrogata ad opera del testo
unico, perch oggi incompatibile
con la nuova disciplina delle attivit
professionali degli stranieri
prevista dall'art. 35.
d) l`articolo 9, ultimo comma, della legge 29
aprile 1949, n. 264,
introdotto dall`articolo 3 della legge 10
febbraio 1961, n. 5; la norma
disciplina il tipo di titolo di soggiorno di
cui deve essere titolare lo
straniero al fine dell'iscrizione nelle liste
di collocamento; l'importanza
dell'argomento merita che tale norma sia
espressamente abrogata ad opera
del testo unico e che sia inserito nell'art.
20 un comma aggiuntivo che
espressamente, seppur a titolo riepuilogativo
e ricognitivo delle altre
norme vigenti, indichi i titoli di soggiorno
che consentono l'iscrizione
degli stranieri nelle liste di collocamento
(carta di soggiorno e permessi
per lavoro subordinato, lavoro stagionale,
lavoro autonomo, motivi
familiari, asilo, inserimento lavorativo e, in
alcuni casi, studio).
e) l`articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; si tratta
di norma che consnete
che lo straniero condannato o arrestato in
flagranza per reati in materia
di stupefacenti sia espulso dal territorio
dello Stato a seguito
rispettivamente di una misura di sicurezza pronunciata dal giudice e di un
decrteto del prefetto; evidente che tale
disposizone si configura come
norma speciale rispetto alle norme della legge
n. 40/1998, ma con la nuova
disciplina deve essere coordinata. Perci si
deve disporne l'abrogazione
espressa e la sua riproduzione nel testo unico
scorporandola in due
distinte disposizioni da includere come commi
aggiuntivi all'art. 11 e
all'art. 13.
f)
l'art. 387 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; la norma rinvia a
successivo (e mai emanato) D.P.R. il
riconoscimento de titoli di studio e
professionali e delle qualifiche di mestiere
acquisiti dai cittadini
extracomunitari nei paesi di origine; si tratta
di norma che deve essere
espressamente abrogata ad opera del testo
unico, perch riproduce norme
analoghe ora previste nel testo unico (cfr.
art. 20, comma 8-quater e art.
36, comma 6, lett. b).
g) il decreto-legge 24 giugno
1994, n. 406, convertito dalla legge 8
agosto 1994, n. 502;
h) il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60,
convertito nella legge 19 maggio
1997, n. 128. Si tratta della disciplina
eccezionale e urgente che fu
adottata in occasione dell'esodo dall'Albania;
essa prevedeva in generale
l'espulsione con accompagnamento immediato
alla frontiera anche di tutti i
cittadini extracomunitari illegalmente
presenti sul territiorio nazionale:
Tale decreto-legge deve essere interamente abrogato
in modo espresso dal
testo unico. Esso come noto consente di
operare in situazioni analoghe
mediante decreti del Presidente del Consiglio
adottati in deroga alle norme
della legge ai sensi dell'art. 18.
4.2.
Disposizioni di cui il testo unico deve disporre l'abrogazione a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione,
con la possibilit di un eventuale
coordinamento nel testo delle norme
dello stesso regolamento di attuazione delle
norme non incompatibili:
a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332,
del testo unico delle leggi
sull`istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n.
1592; si tratta delle norme in materia di
accesso all'universit e di
riconoscimento dei titoli accademici; tali
norme devono essere
espressamente abrogate perch saranno
sostituite da nuove disposizioni
contenute nel regolamento di attuazione ai
sensi dell'art. 37;
b) l`articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897; la norma
disciplina il
procedimento di accertamento della condizione
di reciprocit per l'accesso
agli ordini professionali; tale norma deve
essere espressamente abrogata
perch sar sostituita da apposita disciplina
generale che sar contenuta
nel regolamento di attuazione, come prevede
l'art. 2, comma 2;
c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento
approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
disciplinano la materia degli
studenti universitari stranieri e devono
essere abrogati perch saranno
sostituiti da apposite norme del regolamento di
attuazione, come prevede
l'art. 37;
d) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e
271 del regolamento per
l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; si
tratta di norme in materia di presentazione
della dichiarazione di
soggiorno; esse devono essere espressamente
abrogate perch la materia
destinata ad essere disciplinata dal
regolamento di attuazione, come si
ricava dall'art. 5;
e) l`articolo 318 del codice della
navigazione; la norma disciplina il
lavoro marittimo degli stranieri; essa deve
essere espressamente abrogata e
deve essere interamente riprodotta nel
regolamento di attuazione; infatti
tale regolamento e non pi una norma
legislativa, che deve discplinare la
medesima materia, come si ricava dall'art. 25,
comma 1, lett. h).
f) l`articolo 24 della legge 24 febbraio 1967,
n. 62;
g) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;
h) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del
decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive
modificazioni; tali norme
riguardano i professori universitari stranieri
e i lettori stranieri; esse
devono essere abrogate espressamente e devono
essere interamente riprodotta
nel regolamento di attuazione; infatti tale
regolamento e non pi una
norma legislativa, che deve disciplinare la
medesima materia, come si
ricava dall'art. 25, comma 1, lett. b) e c).
i) l`articolo 7 della legge 9 dicembre 1985,
n. 705;
l) il decreto del Ministro della sanit 8 ottobre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre
1986;
m) il regolamento emanato con decreto del
Ministro del tesoro 26 luglio
1990, n. 244;
n) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`industria, del
commercio e dell`artigianato 14 agosto 1990,
n. 294; si tratta della
disciplina degli speciali corsi di
qualificazione per i soli stranieri
extracomunitari ai fini dell'iscrizione ai
registri del commercio; il testo
deve essere espressamente abrogato perch
interamente soppresso dalla nuova
disciplina;
o) i commi 3, 4, 5 e 6 dell`articolo 20 della
legge 2 dicembre 1991, n.
390; si tratta della disciplina del
trattamento degli studenti universitari
stranieri e del loro permesso di soggiorno per
studio; tali norme devono
essere espressamente abrogate perch
incompatibili con l'art. 37 e perch
saranno sostituite da norme del regolamento di
attuazione che
disciplineranno le medesime materie, cos come
prescrive lo stesso art.37;
p) il decreto del Ministro della sanit 15
aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1994;
q) l`articolo 4 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236;
r) l`articolo 1 del decreto del Ministro della
sanit 1 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del
23 maggio 1996;
s) il regolamento adottato con decreto del
Ministro dell`interno 2
gennaio 1996, n. 233