Date: 6:53 PM 6/29/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo (non ti puoi distrarre un momento...)

 

Cari amici,

vi mando il testo del resoconto della seduta di Giovedi' scorso della

Commissione affari costituzionali relativa al ddl asilo.

 

Non ho avuto il tempo di esaminarlo in dettaglio, ma emerge a un primo

sguardo che l'emendamento 7.100.23, che solo consentiva al richiedente

asilo che incappasse in un funzionario di prefettura di cattivo umore di

sottrarsi al respingimento immediato, e' stato ritirato per assenza del

proponente. Non dubito che tale assenza sia stata motivata dalle piu'

nobili ragioni, ma trovo curioso che gli assenti non si premurino di farsi

sostituire quando sono in discussione leggi che interferiscono con la vita

delle persone. Cosi' come trovo curioso che nessuno dei membri della

Commissione presenti (meno che mai il Relatore, che pure dovrebbe conoscere

l'argomento) abbia sentito il bisogno di far proprio l'emendamento.

 

Costernazione, poi, desta il parere contrario espresso dal Relatore (se

capisco bene) in relazione all'emendamento 7.100.19 (quello sulla drastica

esclusione delle valutazioni di merito in sede di pre-esame), da lui stesso

proposto!

 

Questo passa il convento...

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDI| 25 GIUGNO 1998

 

276 Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

VILLONE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Testa e per gli affari

esteri Toia.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella

seduta antimeridiana del 23 giugno, con la trattazione degli emendamenti

residui concernenti l'articolo 10 del testo unificato proposto dal relatore

e pubblicato con il resoconto del 10 febbraio 1998.

 

Gli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, sono fatti propri dal

relatore in assenza dei proponenti. Il sottosegretario TESTA esprime un

parere favorevole e la Commissione li approva.

 

Gli emendamenti 10.10, 10.3 e 10.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza

del proponente. Gli emendamenti 10.7 e 10.11, di contenuto identico, sono

dichiarati del pari decaduti dopo che il sottosegretario TESTA ne ha

rilevato l'inclusione nella legge n. 40 del 1998 e il relatore GUERZONI ne

ha censurato l'incongruit rispetto al testo in esame.

 

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.

 

Si riprende l'esame dell'emendamento 7.100, sostitutivo dell'articolo 7, e

dei relativi subemendamenti, che erano stati accantonati in una delle

precedenti sedute.

 

Sul subemendamento 7.100/5, il RELATORE esprime parere contrario,

ritenendolo superfluo. Anche il sottosegretario TESTA esprime un parere

contrario. Il senatore GASPERINI considera invece opportuna l'integrazione

proposta con l'emendamento, che viene successivamente respinto dalla

Commissione. Anche i subemendamenti 7.100/4 e 7.100/6 risultano respinti, in

esito a distinte votazioni, dopo che il RELATORE e il rappresentante del

GOVERNO hanno formulato un parere contrario.

 

Circa il subemendamento 7.100/8, il relatore GUERZONI e il sottosegretario

TESTA esprimono parere contrario. Secondo il senatore GASPERINI la

limitazione proposta con l'emendamento invece quanto mai opportuna. Il

presidente VILLONE rileva l'impropria commistione tra la nozione di

familiare e quella di grado di parentela. Il senatore PINGGERA auspica una

formula normativa fondata esclusivamente sul grado di parentela. A una

richiesta di chiarimento del senatore PASTORE risponde il presidente VILLONE

citando l'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, che limita l'estensione

dei ricongiungimenti familiari; richiama inoltre il comma 8 dell'articolo 4

del testo in esame, che fa riferimento al nucleo familiare. Il senatore

PASTORE sollecita l'attenzione sulla diversit di presupposti della legge

sull'immigrazione e della normativa sull'asilo, che postula un diritto

intestato individualmente. Il senatore MAGNALBO' invita a considerare il

diverso ordinamento familiare delle persone che provengono dalle societ pi

lontane. Il presidente VILLONE considera comunque insufficiente la

formulazione del comma 3 nell'emendamento 7.100 e ritiene opportuno disporsi

a preparare, per la discussione in Assemblea, una soluzione pi idonea. Il

relatore GUERZONI ricorda che la questione stata posta pi volte e si

riserva di formulare una diversa soluzione per la discussione in Assemblea.

Il presidente VILLONE precisa che si potrebbe rinviare al criterio di

individuazione definito dall'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, ovvero

individuare direttamente, come familiari, il coniuge e i parenti entro un

certo grado. Il senatore PASTORE ribadisce che il diritto d'asilo

strettamente personale e non si estende ipso iure neanche ai familiari, che

devono fare una propria istanza. Il RELATORE insiste nel richiedere una

pausa di riflessione, approvando intanto il testo proposto dal Governo, con

la riserva di elaborare una formulazione pi raffinata per la discussione in

Assemblea. Il senatore MARCHETTI osserva che anche nel caso dell'asilo si

pone il problema dei familiari. Secondo il presidente VILLONE, tale problema

pu essere risolto applicando la legge sull'immigrazione. Conviene in tal

senso anche il relatore GUERZONI. Il sottosegretario TESTA osserva che

l'emendamento 7.100, al comma 3 assicura l'unit del nucleo familiare del

richiedente asilo. Secondo il senatore MAGNALBO', si dovrebbe fare

riferimento alla comunit familiare. Il senatore GASPERINI, preso atto

dell'attenzione dimostrata dalla Commissione alla questione sollevata dal

subemendamento 7.100/8 e apprezzando l'impegno assunto dal relatore per una

soluzione normativa appropriata, ritira intanto la proposta di modifica.

 

Il subemendamento 7.100/24 fatto proprio dal relatore in assenza del

proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. La

Commissione approva il subemendamento.

 

Il subemendamento 7.100/7 respinto dalla Commissione, dopo che il relatore

GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno espresso un parere contrario .

 

Il sottosegretario TESTA, quindi, invita il relatore a ritirare il

subemendamento 7.100/18, che potrebbe dar luogo, in concreto, a un

sistematico superamento del termine di 48 ore. Il relatore GUERZONI fa

notare che la disposizione in esame si riferisce a persone svantaggiate

dalla impossibilit di inoltrare la domanda di asilo mentre il

subemendamento assicurerebbe una garanzia ulteriore: tuttavia egli riconosce

l'aggravamento procedurale che ne deriva e ritira la proposta, riservandosi

di formularne un'altra per la discussione in Assemblea, allo scopo di

limitare la discrezionalit del delegato.

 

Il sottosegretario TESTA invita il relatore a ritirare anche il

subemendamento 7.100/20, osservando che il comma 6 dell'emendamento

sostitutivo dell'articolo 7 riassume entrambe le ipotesi definite dai commi

4 e 5, facendo salvo l'invio della domanda alla commissione centrale per i

casi di pericolo imminente. Il RELATORE ritira il subemendamento 7.100/20,

riservandosi di proporre una integrazione al comma 6.

 

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/1 era stato a suo

tempo ritirato.

 

Sul subemendamento 7.100/9, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA

esprimono un parere contrario. Il senatore GASPERINI insiste nella proposta

di modifica ritenendo impropria la definizione di "delitto di diritto

comune". Il presidente VILLONE precisa che si tratta di una formula desunta

dalla Convenzione di Ginevra. Il senatore PASTORE considera corretta la

precisazione del Presidente, che tuttavia a suo avviso non esime dalla

necessit di limitare normativamente la gravit del reato. Il presidente

VILLONE ritiene opportuna una verifica sulla sussistenza o meno di norme

attuative della Convenzione internazionale, che possano integrare la lacuna

individuata dal subemendamento. Il sottosegretario TESTA considera

probabilmente non necessaria una precisazione legislativa espressa e

tuttavia ritiene incongrua la qualificazione della gravit dell'illecito

esclusivamente in funzione dei minimi edittali di pena. Il presidente

VILLONE reputa opportuno affidare al relatore l'incarico di verificare le

condizioni normative appena richiamate, prima della discussione in

Assemblea. Il relatore GUERZONI, disponibile a compiere la verifica, invita

i proponenti a ritirare i subemendamenti 7.100/9 e 7.100/10. Il senatore

GASPERINI ritira tali emendamenti.

 

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/2 era stato a suo

tempo ritirato. Il subemendmento 7.100/21 dichiarato decaduto per

l'assenza del proponente. Il subemendamento 7.100/19 respinto con il

parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

 

Il RELATORE, quindi, propone il subemendamento 7.100/A, che integra e

precisa il comma 6 nell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA esprime

un parere favorevole e la Commissione approva il subemendamento.

 

Il subemendamento 7.100/22 fatto proprio dal relatore in assenza del

proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. Il

senatore PASTORE ritiene che il subemendamento debba essere comunque

coordinato con il comma 4, lettera b) dell'emendamento 7.100. Con una

riserva di coordinamento, la Commissione approva.

 

Il subemendamento 7.100/23 dichiarato decaduto per l'assenza del

proponente.

 

Il subemendamento 7.100/17 approvato previo parere favorevole del

rappresentante del Governo.

 

Il subemendamento 7.100/3 risulta invece respinto, con il parere contrario

del relatore GUERZONI e del sottosegretario TESTA.

 

Questi ultimi esprimono anche un parere negativo sul subemendamento

7.100/12, che viene quindi respinto dalla Commissione.

 

Anche il subemendamento 7.100/11 respinto dalla Commissione, dopo che il

relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno pronunciato un parere

contrario, mentre il senatore GASPERINI ha ribadito l'opportunit della

precisazione. Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti

7.100/13 e 7.100/14, previo parere contrario del RELATORE e del

rappresentante del GOVERNO.

 

Sul subemendamento 7.100/15 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO

esprimono un parere positivo. La Commissione approva la proposta di

modifica.

 

Quanto al subemendamento 7.100/16, il RELATORE manifesta la propria

disponibilit, purch la disposizione sia collocata ad integrazione del

comma 3: si tratta, infatti, di una precisazione non contraddittoria, poich

a suo avviso la reperibilit gi compresa nella sorveglianza.

 

Concorda il sottosegretario TESTA. Il presidente VILLONE richiama

l'attenzione sulla difficolt di assicurare in concreto la reperibilit

delle persone. Concorda il senatore MARCHETTI, che preannuncia il suo voto

contrario al subemendamento. Il senatore GASPERINI precisa che, secondo il

subemendamento, l'autorit di pubblica sicurezza deve adottare le misure

opportune per assicurare la reperibilit. Il senatore ANDREOLLI annuncia il

suo voto contrario. Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBO'.

Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

 

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 7.100, che sostituisce

l'articolo 7 del testo proposto dal relatore, quale risulta dalle modifiche

derivanti dai subemendamenti dianzi accolti.

 

Restano di conseguenza assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti

all'articolo 7, compreso l'emendamento 7.0.1 e i relativi subemendamenti.

 

Il seguito dell'esame infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art. 7

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Durante tale

periodo, il richiedente asilo sottoposto a regime di sorveglianza da parte

dell|Autorit di Pubblica sicurezza|.

 

7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: |Al pre-esame| fino alla fine

del comma.

 

7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: |presso le questure

individuate| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso

temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione,

alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata|.

 

7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi familiari|, inserire le seguenti:

|entro il terzo grado|.

 

7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|, inserire le seguenti: |che ne

abbiano altro titolo e|.

 

7.100/24 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati sono assistiti|, inserire le

seguenti: |e sorvegliati|.

 

7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: |ove necessario|.

 

7.100/18 IL RELATORE

 

Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo capoverso dopo la lettera e).

 

7.100/20 IL RELATORE

 

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: |anche non|.

 

7.100/1 MARCHETTI

 

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave delitto di diritto comune

commesso all|estero|, inserire le seguenti: |per il quale l|ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.

 

7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ai fini

dell|applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di

diritto comune quelli per i quali l|ordinamento italiano preveda una pena

minima superiore ai dodici mesi|.

 

7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: |con sentenza di secondo grado

anche se non definitiva,|.

 

7.100/2 MARCHETTI

 

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).

 

7.100/21 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).

 

7.100/19 IL RELATORE

 

Al comma 6, premettere le seguenti parole: "In ogni caso,"; conseguentemente

sopprimere la parola: "comunque".

 

7.100/A IL RELATORE

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |e ammissibile|.

 

7.100/22 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ove sia richiesta

l|applicazione del disposto del presente comma dall|interessato o dal

rappresentante dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o

dal rappresentante dell|organizzazione non governativa autorizzato ad

assistere al pre-esame, la domanda di asilo immediatamente trasmessa alla

Commissione secondo le modalit stabilite al comma 7|.

 

7.100/23 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: |respingimento immediato|

inserire le seguenti: |o all|espulsione|.

 

7.100/17 IL RELATORE

 

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

 

7.100/3 MARCHETTI

 

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: |entro trenta giorni| con

le seguenti: |entro venti giorni|.

 

7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |Durante tale

periodo non si intende sospesa l|azione di sorveglianza|.

 

7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora il pre-esame| fino a: |o dei

suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more del pre-esame|.

 

7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: |ove non abbia altro titolo

per l|ingresso o il soggiorno| con le seguenti: |e la vigilanza|.

 

7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: |fissano il proprio

domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati a soggiornare|.

 

7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |L|Autorit di

Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilit

del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito|.

 

7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

"Art. 7

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2,

soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia

lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni

internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia

ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in

caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi

del successivo comma 5.

 

2. Il pre-esame, di cui redatto verbale, svolto, presso i valichi di

frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro

dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del

pre-esame un delegato della Commissione centrale che si avvale del

funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se

necessario, di un interprete. Al pre-esame pu intervenire un rappresentante

dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su

indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non

governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione

comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo

stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia

presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel

richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura pi vicina, abilitata

allo svolgimento del pre-esame.

 

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non consentito l|ingresso o

la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo

svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma

9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalit

previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.

 

4. La domanda pu essere dichiarata inammissibile dal delegato della

commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza

della Commissione centrale, qualora il richiedente:

 

a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia

senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non

considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il

territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilit

della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo

l|impossibilit ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista

pregiudizio per la propria vita o per la libert personale o pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere

rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe

situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da

un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali

cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se

non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice

di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,

ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata

anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge

19 marzo 1990, n. 55 .

 

5. La domanda dichiarata manifestamente infondata dal delegato della

Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non

vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione

centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un

membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in

particolare che:

 

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del

diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del

tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda priva di credibilit in quanto incoerente e contraddittoria

o inverosimile;

d) la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale

provvedimento.

 

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera

b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione

di inammissibilit, la domanda comunque ritenuta non manifestamente

infondata.

 

7. La domanda trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della

stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia

concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di

frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del

richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio

nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

 

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende

l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere

presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in

lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto

provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o

consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.

L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi

atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione

resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso

indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o

consolare.

 

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla

presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il

procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano

particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il

questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del

richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,

presso la pi vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai

sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e

assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in

quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e

6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal

centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

 

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di

trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini

previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso permesso di soggiorno per

la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno

di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il

proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi

senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del

pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e

i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un

proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale

determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del

centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalit indicate

nel medesimo comma.

 

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,

di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del

centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare

e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle

sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del

Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidariet

sociale.

 

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di

richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda n l'avvio degli stessi alle sezioni speciali

dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, n il ricovero

presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.

40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di

particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata

accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, pu porre

in essere le attivit previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451

convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e

successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture

provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno

degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,

in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5

e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7.100 IL GOVERNO

 

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Nelle more del

pre-esame, il richiedente asilo trattenuto e vigilato in apposito centro

di accoglienza stabilito in prossimit del posto di frontiera o della

questura|.

 

7.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: |o, su indicazione|,

fino a: |di cui all|articolo 4, comma 2|.

 

7.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |, nonch l|avvocato di

fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del

contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da

ciascuno degli intervenuti.|

 

7.30 LUBRANO DI RICCO

7.49 (identico all|em. 7.30) DIANA Lino

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Il pre-esame della

domanda svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela

alla frontiera|.

 

7.12 LUBRANO DI RICCO

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

|1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo

sottoposto a vigilanza da parte dell'autorit di frontiera o della questura,

tenuto conto delle circostanze del caso.|

 

7.5 PASTORE, MAGGIORE

 

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: |abbia trascorso un periodo

di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana|, con

le seguenti parole. |nel quale abbia trascorso pi di tre mesi, durante i

quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto

richiedere asilo alle autorit di quello Stato in base alla legislazione

vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata.|

 

7.34 LUBRANO DI RICCO

7.51 (identico all|em. 7.34) DIANA Lino

 

Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se

risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di

tale Stato egli sar di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel

rispetto dei suoi fondamentali diritti, sar protetto contro il rischio di

invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumit, potr

regolarmente soggiornare e ricever un trattamento conforme alle norme

internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana

e sulla protezione dei rifugiati".

 

7.33 LUBRANO DI RICCO

7.50 (identico all'em. 7.33) DIANA Lino

 

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

 

"2-quater: E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione

centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi

dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla

presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile

dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui

al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica

situazione dichiarata dal richiedente".

 

7.19 LUBRANO DI RICCO

7.36 (identico all'em. 7.19) DIANA Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole: |il delegato della Commissione centrale|,

con le seguenti: |il componente o il delegato della Commissione centrale|.

 

7.20 LUBRANO DI RICCO

7.37 (identico all|em. 7.20) DIANA Lino

 

Al comma 3, sopprimere le parole: |o dell|Organizzazione dallo stesso

indicata|.

 

7.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 3, sostituire le parole da: "tenuto conto" fino alla fine, con le

seguenti: "nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio

dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della

Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno

1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonch delle linee

direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,

quando:

a) ha basato la sua domanda su una falsa identit o su documenti

contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticit anche a seguito di

contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle

procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare

l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto

ampia possibilit, in condizioni di libert, di presentarla".

 

7.21 LUBRANO DI RICCO

7.38 (identico all'em. 7.38) DIANA Lino

 

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

 

"a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero

dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o

occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia

fornito generalit che si rivelino successivamente false o comunque si

rifiuti di fornire le proprie generalit;

b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia

stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi

i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non

alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti

nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione

definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;

c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su

circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate

soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque

risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

d) la domanda di asilo presentata dallo straniero al solo fine di

sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio

dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a

quello in cui stata presentata la domanda senza che comunque risultino

altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2".

 

7.35 LUBRANO DI RICCO

7.52 (identico all'em. 7.35) DIANA Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire la parola: |pu|, con la seguente: |deve|.

 

7.6 PASTORE, MAGGIORE

 

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: |ove necessario|.

 

7.8 MARCHETTI

7.23 (identico all|em. 7.8) LUBRANO DI RICCO

7.40 (identico all|em. 7.8) DIANA Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le parole: |qualora il richiedente| fino alla

fine del comma con le seguenti: |qualora il richiedente risulti pericoloso

per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda

deve essere ponderata l|attuale pericolosit per la sicurezza dello Stato

del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali potrebbe

incorrere, in caso di respingimento|.

 

7.9 MARCHETTI

7.41 (identico all|em. 7.9) DIANA Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

 

"a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di

respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosit per

la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle

persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento".

 

7.54 PASQUALI, MAGNALBO, SILIQUINI

7.24 (identico all'em. 7.54) LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: |o un grave|, fino a:

|all|estero|.

 

7.14 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: |l|Italia aderisce| aggiungere

le seguenti: |ai fini dell|applicazione della presente legge, sono da

ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l|ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.

 

7.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

 

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

|a-bis) sia stato condannato all|estero con sentenza passata in giudicato

per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o

ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose|

 

7.15 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: |con sentenza anche non

definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti

dall|articolo 380 del codice di procedura penale|, con le seguenti: |con

sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall|articolo 407, comma 2,

del codice di procedura penale|.

 

7.26 LUBRANO DI RICCO

7.42 (identico all|em. 7.26) DIANA Lino

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: |ovvero quando lo

stesso|, fino a: |19 marzo 1990, n. 55|, con le seguenti: |ovvero quando lo

stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al

traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano

rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell|articolo 1 della

Convenzione di Ginevra|.

 

7.27 LUBRANO DI RICCO

7.43 (identico all|em. 7.27) DIANA Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Qualora l|Italia

non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui

aderisce, dell|esame di una domanda ritenuta ammissibile, avviata

immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello

Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto

previsto da dette convenzioni|.

 

7.28 LUBRANO DI RICCO

7.44 (identico all|em. 7.28) DIANA Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La dichiarazione di

manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma

emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la

conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza pu essere presentato

ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del

provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione

provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del

procedimento".

 

7.22 LUBRANO DI RICCO

7.39 (identico all'em. 7.22) DIANA Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole: |In tutti gli altri casi|, con le

seguenti: |Salvo che l|interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a

soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni

di cui all|articolo 10, in tutti gli altri casi|.

 

7.29 LUBRANO DI RICCO

7.45 (identico all|em. 7.29) DIANA Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole da: |il funzionario di frontiera|, fino a:

|provvedimento stesso|, con le seguenti: |, ovvero qualora il pre-esame,

presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,

il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo

sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o

garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza

pi vicino, di cui all|articolo 12, comma 1, della legge |disciplina

dell|immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|.

4-bis. Il richiedente l|asilo trattenuto nel centro di cui al comma

precedente con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza e il

pieno rispetto della sua dignit.

4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura

competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le

quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui

al precedente comma 4.

4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3

e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di

cui all|articolo 737 del codice di procedura civile sentito l|interessato.

La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove

sussista altro titolo per l|ammissione al territorio. In ogni caso, il

provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere

ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore

successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina

la Questura di ricevere la domanda d|asilo.

4-quinquies.- La permanenza nel centro non potr protrarsi oltre un periodo

di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu

prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia

imminente l|eliminazione dell|impedimento all|esecuzione del respingimento.

4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una

Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del

provvedimento di inammissibilit al richiedente l|asilo, verso il quale

ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo|.

 

7.10 MARCHETTI

7.25 (identico all|em. 7.10) LUBRANO DI RICCO

7.46 (identico all|em. 7.10) DIANA Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: "In tutti gli altri casi" inserire le seguenti:

 

"ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa

essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di

frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il

centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, di cui all'articolo

12, comma 1, della legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle

condizioni dello straniero".

 

7.53 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |in lingua

comprensibile al destinatario|.

 

7.16 LUBRANO DI RICCO

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

|5. Avverso il provvedimento di inammissibilit della domanda di asilo

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La

presentazione del ricorso sospende l|efficacia del provvedimento impugnato.

Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni|.

 

7.11 MARCHETTI

7.31 (identico all|em. 7.11) LUBRANO DI RICCO

7.47 (identico all|em. 7.11) DIANA Lino

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

|5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso esente da

imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si

applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini

italiani.|

 

7.18 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 5, dopo la parola: |respingimento|, sopprimere la parola: |non|.

 

7.17 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 5, sostituire le parole: |non sospende|, con le seguenti: |non pu

sospendere|.

 

7.7 PASTORE, MAGGIORE

 

Sostituire l|emendamento 7.0.1 con il seguente:

 

|Art. 7-bis

 

1. Il pre-esame pu prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un massimo di

ulteriori giorni due. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i familiari

eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza temporanea di

cui all|articolo 12, comma 1 della Legge recante |Disciplina

dell|immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero| in sezioni

opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigilate dalle

competenti autorit di polizia, al fine di garantire al richiedente asilo ed

ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.

2. L|autorit di polizia pu disporre altres l|invio del richiedente asilo

e dei familiari eventualmente al seguito in altre localit adatte alla loro

temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di vigilanza.

3. La suddetta vigilanza in atto dal momento di presentazione della

domanda d|asilo. L|eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte del

richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in

qualsiasi forma, preclude l|accoglimento della domanda d|asilo presente e

futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al seguito|

 

7.0.1/4 TABLADINI

 

All|emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire la parola: |possono| con

l|altra: |debbono| e inserire dopo la parola: |trattenuti| le seguenti

parole: |e vigilati|.

 

7.0.1/3 TABLADINI

 

All|emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le parole: |possono essere

trattenuti|, inserire le seguenti: |e vigilati|. Analogamente, al comma 5,

dopo le parole: |il trattenimento|, inserire le seguenti: |e la vigilanza|.

Infine, al comma 8, dopo le parole: |permanenza temporanea e assistenza|,

inserire le seguenti: |e vigilanza|.

 

7.0.1/1 TABLADINI

 

All|emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e 6.

 

7.0.1/2 TABLADINI

 

All|emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica con la seguente:

|Trattenimento e vigilanza del richiedente asilo nella fase del pre-esame|.

 

7.0.1/R TABLADINI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

"Art. 7-bis

(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

 

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa

durare pi di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia

presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della

Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che

il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano

altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la pi vicina

sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo

comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui

all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione

e norme sulle condizioni dello straniero".

2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso

la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo

strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per

l'effettuazione dell'eventuale respingimento.

3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore

senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che

dispone il trattenimento.

4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente

legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo

737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga

necessario, l'interessato.

5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo

non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il

Pretore pu prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni,

purch sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del

pre-esame entro il nuovo termine.

6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia

da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso un apposito permesso di

soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza,

presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria

residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza

autorizzazione della competente Questura.

7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5

dell'articolo 7.

8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di

cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate

del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della

vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al

comma 7 del citato articolo 12. Le modalit per la gestione delle sezioni

speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro

dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidariet Sociale.|

 

7.0.1 IL RELATORE

 

Art. 10

 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17".

 

10.13 LUBRANO DI RICCO

10.9 (identico all|em. 10.9) DIANA Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole da: "in Paesi" fino a: "beneficiato" con il

seguente periodo: "nel Paese di provenienza che non consentano il

rimpatrio".

 

10.10 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: "A tal fine" fino a: "abbiano

ottenuto".

 

10.3 LUBRANO DI RICCO

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "pu essere" con : ""

 

10.4 LUBRANO DI RICCO

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Qualora, per gravi e fondati

motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla

vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio

di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate

disposizioni pi favorevoli, adottato il provvedimento di impossibilit

temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2".

 

10.7 LUBRANO DI RICCO

10.11 (identico all|em. 10.7) DIANA Lino