Date: 6:53 PM 6/29/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo (non ti puoi distrarre un
momento...)
Cari amici,
vi mando il testo del resoconto della seduta
di Giovedi' scorso della
Commissione affari costituzionali relativa al
ddl asilo.
Non ho avuto il tempo di esaminarlo in
dettaglio, ma emerge a un primo
sguardo che l'emendamento 7.100.23, che solo
consentiva al richiedente
asilo che incappasse in un funzionario di
prefettura di cattivo umore di
sottrarsi al respingimento immediato, e' stato
ritirato per assenza del
proponente. Non dubito che tale assenza sia
stata motivata dalle piu'
nobili ragioni, ma trovo curioso che gli
assenti non si premurino di farsi
sostituire quando sono in discussione leggi
che interferiscono con la vita
delle persone. Cosi' come trovo curioso che
nessuno dei membri della
Commissione presenti (meno che mai il
Relatore, che pure dovrebbe conoscere
l'argomento) abbia sentito il bisogno di far
proprio l'emendamento.
Costernazione, poi, desta il parere contrario
espresso dal Relatore (se
capisco bene) in relazione all'emendamento
7.100.19 (quello sulla drastica
esclusione delle valutazioni di merito in sede
di pre-esame), da lui stesso
proposto!
Questo passa il convento...
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------------
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDI| 25 GIUGNO 1998
276 Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato per
l'interno Testa e per gli affari
esteri Toia.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di
legge in titolo, sospeso nella
seduta antimeridiana del 23 giugno, con la
trattazione degli emendamenti
residui concernenti l'articolo 10 del testo
unificato proposto dal relatore
e pubblicato con il resoconto del 10 febbraio
1998.
Gli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto
identico, sono fatti propri dal
relatore in assenza dei proponenti. Il
sottosegretario TESTA esprime un
parere favorevole e la Commissione li approva.
Gli emendamenti 10.10, 10.3 e 10.4, sono
dichiarati decaduti per l'assenza
del proponente. Gli emendamenti 10.7 e 10.11,
di contenuto identico, sono
dichiarati del pari decaduti dopo che il
sottosegretario TESTA ne ha
rilevato l'inclusione nella legge n. 40 del
1998 e il relatore GUERZONI ne
ha censurato l'incongruit rispetto al testo
in esame.
La Commissione approva l'articolo 10 nel testo
modificato.
Si riprende l'esame dell'emendamento 7.100,
sostitutivo dell'articolo 7, e
dei relativi subemendamenti, che erano stati
accantonati in una delle
precedenti sedute.
Sul subemendamento 7.100/5, il RELATORE
esprime parere contrario,
ritenendolo superfluo. Anche il
sottosegretario TESTA esprime un parere
contrario. Il senatore GASPERINI considera
invece opportuna l'integrazione
proposta con l'emendamento, che viene
successivamente respinto dalla
Commissione. Anche i subemendamenti 7.100/4 e
7.100/6 risultano respinti, in
esito a distinte votazioni, dopo che il
RELATORE e il rappresentante del
GOVERNO hanno formulato un parere contrario.
Circa il subemendamento 7.100/8, il relatore
GUERZONI e il sottosegretario
TESTA esprimono parere contrario. Secondo il
senatore GASPERINI la
limitazione proposta con l'emendamento
invece quanto mai opportuna. Il
presidente VILLONE rileva l'impropria
commistione tra la nozione di
familiare e quella di grado di parentela. Il
senatore PINGGERA auspica una
formula normativa fondata esclusivamente sul
grado di parentela. A una
richiesta di chiarimento del senatore PASTORE
risponde il presidente VILLONE
citando l'articolo 27 della legge n. 40 del
1998, che limita l'estensione
dei ricongiungimenti familiari; richiama
inoltre il comma 8 dell'articolo 4
del testo in esame, che fa riferimento al
nucleo familiare. Il senatore
PASTORE sollecita l'attenzione sulla diversit
di presupposti della legge
sull'immigrazione e della normativa
sull'asilo, che postula un diritto
intestato individualmente. Il senatore
MAGNALBO' invita a considerare il
diverso ordinamento familiare delle persone
che provengono dalle societ pi
lontane. Il presidente VILLONE considera
comunque insufficiente la
formulazione del comma 3 nell'emendamento
7.100 e ritiene opportuno disporsi
a preparare, per la discussione in Assemblea,
una soluzione pi idonea. Il
relatore GUERZONI ricorda che la questione
stata posta pi volte e si
riserva di formulare una diversa soluzione per
la discussione in Assemblea.
Il presidente VILLONE precisa che si potrebbe
rinviare al criterio di
individuazione definito dall'articolo 27 della
legge n. 40 del 1998, ovvero
individuare direttamente, come familiari, il
coniuge e i parenti entro un
certo grado. Il senatore PASTORE ribadisce che
il diritto d'asilo
strettamente personale e non si estende ipso
iure neanche ai familiari, che
devono fare una propria istanza. Il RELATORE
insiste nel richiedere una
pausa di riflessione, approvando intanto il
testo proposto dal Governo, con
la riserva di elaborare una formulazione pi
raffinata per la discussione in
Assemblea. Il senatore MARCHETTI osserva che
anche nel caso dell'asilo si
pone il problema dei familiari. Secondo il
presidente VILLONE, tale problema
pu essere risolto applicando la legge
sull'immigrazione. Conviene in tal
senso anche il relatore GUERZONI. Il
sottosegretario TESTA osserva che
l'emendamento 7.100, al comma 3 assicura
l'unit del nucleo familiare del
richiedente asilo. Secondo il senatore
MAGNALBO', si dovrebbe fare
riferimento alla comunit familiare. Il
senatore GASPERINI, preso atto
dell'attenzione dimostrata dalla Commissione
alla questione sollevata dal
subemendamento 7.100/8 e apprezzando l'impegno
assunto dal relatore per una
soluzione normativa appropriata, ritira
intanto la proposta di modifica.
Il subemendamento 7.100/24 fatto proprio dal
relatore in assenza del
proponente. Il sottosegretario TESTA esprime
un parere favorevole. La
Commissione approva il subemendamento.
Il subemendamento 7.100/7 respinto dalla
Commissione, dopo che il relatore
GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno
espresso un parere contrario .
Il sottosegretario TESTA, quindi, invita il
relatore a ritirare il
subemendamento 7.100/18, che potrebbe dar
luogo, in concreto, a un
sistematico superamento del termine di 48 ore.
Il relatore GUERZONI fa
notare che la disposizione in esame si
riferisce a persone svantaggiate
dalla impossibilit di inoltrare la domanda di
asilo mentre il
subemendamento assicurerebbe una garanzia
ulteriore: tuttavia egli riconosce
l'aggravamento procedurale che ne deriva e
ritira la proposta, riservandosi
di formularne un'altra per la discussione in
Assemblea, allo scopo di
limitare la discrezionalit del delegato.
Il sottosegretario TESTA invita il relatore a
ritirare anche il
subemendamento 7.100/20, osservando che il
comma 6 dell'emendamento
sostitutivo dell'articolo 7 riassume entrambe
le ipotesi definite dai commi
4 e 5, facendo salvo l'invio della domanda
alla commissione centrale per i
casi di pericolo imminente. Il RELATORE ritira
il subemendamento 7.100/20,
riservandosi di proporre una integrazione al
comma 6.
Il presidente VILLONE ricorda che il
subemendamento 7.100/1 era stato a suo
tempo ritirato.
Sul subemendamento 7.100/9, il relatore
GUERZONI e il sottosegretario TESTA
esprimono un parere contrario. Il senatore
GASPERINI insiste nella proposta
di modifica ritenendo impropria la definizione
di "delitto di diritto
comune". Il presidente VILLONE precisa
che si tratta di una formula desunta
dalla Convenzione di Ginevra. Il senatore
PASTORE considera corretta la
precisazione del Presidente, che tuttavia a
suo avviso non esime dalla
necessit di limitare normativamente la
gravit del reato. Il presidente
VILLONE ritiene opportuna una verifica sulla
sussistenza o meno di norme
attuative della Convenzione internazionale,
che possano integrare la lacuna
individuata dal subemendamento. Il
sottosegretario TESTA considera
probabilmente non necessaria una precisazione
legislativa espressa e
tuttavia ritiene incongrua la qualificazione della
gravit dell'illecito
esclusivamente in funzione dei minimi edittali
di pena. Il presidente
VILLONE reputa opportuno affidare al relatore
l'incarico di verificare le
condizioni normative appena richiamate, prima
della discussione in
Assemblea. Il relatore GUERZONI, disponibile a
compiere la verifica, invita
i proponenti a ritirare i subemendamenti
7.100/9 e 7.100/10. Il senatore
GASPERINI ritira tali emendamenti.
Il presidente VILLONE ricorda che il
subemendamento 7.100/2 era stato a suo
tempo ritirato. Il subemendmento 7.100/21
dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente. Il subemendamento
7.100/19 respinto con il
parere contrario del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO.
Il RELATORE, quindi, propone il subemendamento
7.100/A, che integra e
precisa il comma 6 nell'emendamento 7.100. Il
sottosegretario TESTA esprime
un parere favorevole e la Commissione approva
il subemendamento.
Il subemendamento 7.100/22 fatto proprio dal
relatore in assenza del
proponente. Il sottosegretario TESTA esprime
un parere favorevole. Il
senatore PASTORE ritiene che il subemendamento
debba essere comunque
coordinato con il comma 4, lettera b)
dell'emendamento 7.100. Con una
riserva di coordinamento, la Commissione
approva.
Il subemendamento 7.100/23 dichiarato
decaduto per l'assenza del
proponente.
Il subemendamento 7.100/17 approvato previo
parere favorevole del
rappresentante del Governo.
Il subemendamento 7.100/3 risulta invece
respinto, con il parere contrario
del relatore GUERZONI e del sottosegretario
TESTA.
Questi ultimi esprimono anche un parere
negativo sul subemendamento
7.100/12, che viene quindi respinto dalla
Commissione.
Anche il subemendamento 7.100/11 respinto
dalla Commissione, dopo che il
relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA
hanno pronunciato un parere
contrario, mentre il senatore GASPERINI ha
ribadito l'opportunit della
precisazione. Con distinte votazioni, sono
quindi respinti i subemendamenti
7.100/13 e 7.100/14, previo parere contrario
del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO.
Sul subemendamento 7.100/15 il RELATORE e il
rappresentante del GOVERNO
esprimono un parere positivo. La Commissione
approva la proposta di
modifica.
Quanto al subemendamento 7.100/16, il RELATORE
manifesta la propria
disponibilit, purch la disposizione sia
collocata ad integrazione del
comma 3: si tratta, infatti, di una
precisazione non contraddittoria, poich
a suo avviso la reperibilit gi compresa
nella sorveglianza.
Concorda il sottosegretario TESTA. Il
presidente VILLONE richiama
l'attenzione sulla difficolt di assicurare in
concreto la reperibilit
delle persone. Concorda il senatore MARCHETTI,
che preannuncia il suo voto
contrario al subemendamento. Il senatore GASPERINI
precisa che, secondo il
subemendamento, l'autorit di pubblica
sicurezza deve adottare le misure
opportune per assicurare la reperibilit. Il
senatore ANDREOLLI annuncia il
suo voto contrario. Nello stesso senso si
pronuncia il senatore MAGNALBO'.
Il subemendamento, posto in votazione, non
risulta accolto.
La Commissione, quindi, approva l'emendamento
7.100, che sostituisce
l'articolo 7 del testo proposto dal relatore,
quale risulta dalle modifiche
derivanti dai subemendamenti dianzi accolti.
Restano di conseguenza assorbiti o preclusi
tutti gli altri emendamenti
all'articolo 7, compreso l'emendamento 7.0.1 e
i relativi subemendamenti.
Il seguito dell'esame infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 7
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: |Durante tale
periodo, il richiedente asilo sottoposto a
regime di sorveglianza da parte
dell|Autorit di Pubblica sicurezza|.
7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole:
|Al pre-esame| fino alla fine
del comma.
7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le
parole: |presso le questure
individuate| con le seguenti:
|eccezionalmente, qualora l|ingresso
temporaneo sul territorio nazionale sia stato
autorizzato per altra ragione,
alla questura del luogo di provvisoria dimora,
individuata|.
7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi
familiari|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|.
7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|,
inserire le seguenti: |che ne
abbiano altro titolo e|.
7.100/24 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati
sono assistiti|, inserire le
seguenti: |e sorvegliati|.
7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le
parole: |ove necessario|.
7.100/18 IL RELATORE
Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo
capoverso dopo la lettera e).
7.100/20 IL RELATORE
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole:
|anche non|.
7.100/1 MARCHETTI
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave
delitto di diritto comune
commesso all|estero|, inserire le seguenti:
|per il quale l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai
dodici mesi|.
7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: |Ai fini
dell|applicazione della presente legge, sono
da ritenersi gravi delitti di
diritto comune quelli per i quali
l|ordinamento italiano preveda una pena
minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole:
|con sentenza di secondo grado
anche se non definitiva,|.
7.100/2 MARCHETTI
Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).
7.100/21 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).
7.100/19 IL RELATORE
Al comma 6, premettere le seguenti parole:
"In ogni caso,"; conseguentemente
sopprimere la parola: "comunque".
7.100/A IL RELATORE
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |e ammissibile|.
7.100/22 LUBRANO DI RICCO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: |Ove sia richiesta
l|applicazione del disposto del presente comma
dall|interessato o dal
rappresentante dell|Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o
dal rappresentante dell|organizzazione non
governativa autorizzato ad
assistere al pre-esame, la domanda di asilo
immediatamente trasmessa alla
Commissione secondo le modalit stabilite al
comma 7|.
7.100/23 LUBRANO DI RICCO
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
|respingimento immediato|
inserire le seguenti: |o all|espulsione|.
7.100/17 IL RELATORE
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
7.100/3 MARCHETTI
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le
parole: |entro trenta giorni| con
le seguenti: |entro venti giorni|.
7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire
il seguente: |Durante tale
periodo non si intende sospesa l|azione di
sorveglianza|.
7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora
il pre-esame| fino a: |o dei
suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more
del pre-esame|.
7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, primo periodo, sostituire le
parole: |ove non abbia altro titolo
per l|ingresso o il soggiorno| con le
seguenti: |e la vigilanza|.
7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le
parole: |fissano il proprio
domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati
a soggiornare|.
7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire
il seguente: |L|Autorit di
Pubblica sicurezza adotta le misure opportune
ad assicurare la reperibilit
del richiedente asilo fino allo spirare del
termine stabilito|.
7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi
dell|articolo 4, comma 2,
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare
preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda
sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e,
in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4
del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui redatto verbale,
svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal
decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo
articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda.
Competente allo svolgimento del
pre-esame un delegato della Commissione
centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del
funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame pu
intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli
appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il
delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto
Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame.
Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o
presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il
funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla
questura pi vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari
non consentito l|ingresso o
la libera circolazione sul territorio
nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto
stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono
assistiti con le modalit
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda pu essere dichiarata
inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il
richiedente:
a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in
altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale
il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso
un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il
transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana. L|inammissibilit
della domanda non opera nel caso in cui
sussista per il richiedente asilo
l|impossibilit ad essere riammesso nello
Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la
libert personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti
ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe
essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanit o un crimine
di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia
reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della
convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di
cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla
base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con
sentenza di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per
la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una
delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di
cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda dichiarata manifestamente
infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee
direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e
sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della
medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra
quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente
legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di
sostanza;
c) la domanda priva di credibilit in quanto
incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda chiaramente strumentale in
quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di
evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste
dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che
impediscono una dichiarazione
di inammissibilit, la domanda comunque ritenuta
non manifestamente
infondata.
7. La domanda trasmessa alla Commissione
Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8,
quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito
negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al
respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo
a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento
stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo
del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di
respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il
ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi
aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale,
dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla
notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede
alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il
deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a
cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio
anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta
rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si
esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della
Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale
periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del
richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera
dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per
l'ingresso o il soggiorno,
presso la pi vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di
permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il
trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di
allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo
650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del
pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono
inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno
l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi
in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza
ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario
dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato
nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente
comma 9 con le modalit indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge
6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile
agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le
modalit per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono
definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
per la Solidariet
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi
un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente
l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda n l'avvio
degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente
comma 10, n il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38
della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque
la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di
garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto,
competente per territorio, pu porre
in essere le attivit previste dal
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando,
ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti
stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture
provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.100 IL GOVERNO
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: |Nelle more del
pre-esame, il richiedente asilo trattenuto e
vigilato in apposito centro
di accoglienza stabilito in prossimit del
posto di frontiera o della
questura|.
7.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le
parole da: |o, su indicazione|,
fino a: |di cui all|articolo 4, comma 2|.
7.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |, nonch l|avvocato di
fiducia dello straniero. Il pre-esame si
svolge secondo i principi del
contraddittorio e mediante domande che possono
essere poste anche da
ciascuno degli intervenuti.|
7.30 LUBRANO DI RICCO
7.49 (identico all|em. 7.30) DIANA Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: |Il pre-esame della
domanda svolto, ove esistano, presso i
centri di informazione e tutela
alla frontiera|.
7.12 LUBRANO DI RICCO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
|1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il
richiedente l'asilo
sottoposto a vigilanza da parte dell'autorit
di frontiera o della questura,
tenuto conto delle circostanze del caso.|
7.5 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le
parole: |abbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito
attraverso il territorio di quello stato sino
alla frontiera italiana|, con
le seguenti parole. |nel quale abbia trascorso
pi di tre mesi, durante i
quali, tenuto conto delle specifiche
circostanze del caso, avrebbe potuto
richiedere asilo alle autorit di quello Stato
in base alla legislazione
vigente e alla prassi amministrativa ivi
praticata.|
7.34 LUBRANO DI RICCO
7.51 (identico all|em. 7.34) DIANA Lino
Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: ", se
risulta, sulla base di elementi concreti ed
attuali, che nel territorio di
tale Stato egli sar di nuovo ammesso in
condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei suoi fondamentali diritti, sar
protetto contro il rischio di
invio in uno Stato rischioso per la sua vita,
sicurezza e incolumit, potr
regolarmente soggiornare e ricever un
trattamento conforme alle norme
internazionali sulla protezione dei diritti
inviolabili della persona umana
e sulla protezione dei rifugiati".
7.33 LUBRANO DI RICCO
7.50 (identico all'em. 7.33) DIANA Lino
Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
"2-quater: E' fatto salvo, in ogni caso,
l'obbligo della Commissione
centrale di esaminare direttamente una domanda
di asilo presentata ai sensi
dell'articolo 10 della Costituzione della
Repubblica come attuato dalla
presente legge, qualora la legislazione
vigente nello Stato responsabile
dell'esame della domanda, ai sensi delle
convenzioni internazionali di cui
al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di
protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedente".
7.19 LUBRANO DI RICCO
7.36 (identico all'em. 7.19) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire le parole: |il delegato
della Commissione centrale|,
con le seguenti: |il componente o il delegato
della Commissione centrale|.
7.20 LUBRANO DI RICCO
7.37 (identico all|em. 7.20) DIANA Lino
Al comma 3, sopprimere le parole: |o
dell|Organizzazione dallo stesso
indicata|.
7.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3, sostituire le parole da:
"tenuto conto" fino alla fine, con le
seguenti: "nel rispetto dei criteri di
cui alla Risoluzione del Consiglio
dei ministri responsabili dell'immigrazione
del 1 dicembre 1992 e della
Risoluzione del Consiglio dei ministri
dell'Unione europea del 20 giugno
1995 sulle garanzie minime per le procedure
d'asilo, nonch delle linee
direttive della Commissione centrale di cui
all'articolo 3, comma 11,
quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa
identit o su documenti
contraffatti, se continua a sostenerne
l'autenticit anche a seguito di
contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi
fondamentali imposti dalle
procedure nazionali in materia di richiesta
d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente
al fine di bloccare
l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione, se in precedenza ha avuto
ampia possibilit, in condizioni di libert,
di presentarla".
7.21 LUBRANO DI RICCO
7.38 (identico all'em. 7.38) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il
seguente:
"a) risulti, sulla base di elementi
concreti ed attuali, che lo straniero
dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia
distrutto, alterato o
occultato il proprio passaporto o documento di
viaggio o, in mancanza, abbia
fornito generalit che si rivelino
successivamente false o comunque si
rifiuti di fornire le proprie generalit;
b) una domanda di asilo presentata in Italia
dalla medesima persona sia
stata in precedenza dichiarata infondata o
inammissibile o respinta, esclusi
i casi di annullamento delle precedenti
decisioni, e lo straniero non
alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di
prova scoperti ovvero fatti
nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha
avuto conoscenza della decisione
definitiva relativa alla precedente domanda di
asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda
sono fondati soltanto su
circostanze prodotte fraudolentemente dopo
l'espatrio ovvero sono provate
soltanto mediante elementi di prova falsi o
contraffatti senza che comunque
risultino altri elementi che facciano ritenere
che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo presentata dallo
straniero al solo fine di
sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento
di espulsione dal territorio
dello Stato che sia stato comunicato
all'interessato in momento anteriore a
quello in cui stata presentata la domanda
senza che comunque risultino
altri elementi che facciano ritenere che nel
paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2".
7.35 LUBRANO DI RICCO
7.52 (identico all'em. 7.35) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire la parola: |pu|,
con la seguente: |deve|.
7.6 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 3-bis, sopprimere le parole: |ove
necessario|.
7.8 MARCHETTI
7.23 (identico all|em. 7.8) LUBRANO DI RICCO
7.40 (identico all|em. 7.8) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole: |qualora
il richiedente| fino alla
fine del comma con le seguenti: |qualora il
richiedente risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato. Nella decisione
di respingimento della domanda
deve essere ponderata l|attuale pericolosit
per la sicurezza dello Stato
del richiedente asilo e la gravit delle
persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere, in caso di respingimento|.
7.9 MARCHETTI
7.41 (identico all|em. 7.9) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b)
con la seguente:
"a) risulti pericoloso per la sicurezza
dello Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda deve essere
ponderata l'attuale pericolosit per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo
e la gravit delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere,
in caso di respingimento".
7.54 PASQUALI, MAGNALBO, SILIQUINI
7.24 (identico all'em. 7.54) LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le
parole da: |o un grave|, fino a:
|all|estero|.
7.14 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole:
|l|Italia aderisce| aggiungere
le seguenti: |ai fini dell|applicazione della
presente legge, sono da
ritenersi gravi delitti di diritto comune
quelli per i quali l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai
dodici mesi|.
7.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
|a-bis) sia stato condannato all|estero con
sentenza passata in giudicato
per delitti contro la vita o connessi al
traffico di sostanze stupefacenti o
ad associazioni criminali equiparabili a
quelle mafiose|
7.15 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole: |con sentenza anche non
definitiva, confermata in appello, per uno dei
delitti previsti
dall|articolo 380 del codice di procedura
penale|, con le seguenti: |con
sentenza definitiva per uno dei delitti
previsti dall|articolo 407, comma 2,
del codice di procedura penale|.
7.26 LUBRANO DI RICCO
7.42 (identico all|em. 7.26) DIANA Lino
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole da: |ovvero quando lo
stesso|, fino a: |19 marzo 1990, n. 55|, con
le seguenti: |ovvero quando lo
stesso risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al
traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche che si siano
rese responsabili dei crimini di cui alla
lettera F a) dell|articolo 1 della
Convenzione di Ginevra|.
7.27 LUBRANO DI RICCO
7.43 (identico all|em. 7.27) DIANA Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: |Qualora l|Italia
non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle
convenzioni internazionali cui
aderisce, dell|esame di una domanda ritenuta
ammissibile, avviata
immediatamente la procedura di richiesta di
ammissione, nel territorio dello
Stato responsabile, dello straniero
richiedente asilo, secondo quanto
previsto da dette convenzioni|.
7.28 LUBRANO DI RICCO
7.44 (identico all|em. 7.28) DIANA Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il
seguente: "La dichiarazione di
manifesta infondatezza diviene esecutiva solo
con provvedimento di conferma
emanato dalla competente sezione della
Commissione centrale. Avverso la
conferma della dichiarazione di manifesta
infondatezza pu essere presentato
ricorso al giudice ordinario, entro cinque
giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il giudice, in caso di
accoglimento, concede autorizzazione
provvisoria a soggiornare sul territorio sino
alla conclusione del
procedimento".
7.22 LUBRANO DI RICCO
7.39 (identico all'em. 7.22) DIANA Lino
Al comma 4, sostituire le parole: |In tutti
gli altri casi|, con le
seguenti: |Salvo che l|interessato abbia
comunque titolo a fare ingresso o a
soggiornare nel territorio dello Stato o che
siano verificate le condizioni
di cui all|articolo 10, in tutti gli altri
casi|.
7.29 LUBRANO DI RICCO
7.45 (identico all|em. 7.29) DIANA Lino
Al comma 4, sostituire le parole da: |il
funzionario di frontiera|, fino a:
|provvedimento stesso|, con le seguenti: |,
ovvero qualora il pre-esame,
presso il valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni,
il funzionario della polizia di frontiera
dispone che il richiedente asilo
sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza
pi vicino, di cui all|articolo 12, comma 1,
della legge |disciplina
dell|immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero|.
4-bis. Il richiedente l|asilo trattenuto nel
centro di cui al comma
precedente con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignit.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia
degli atti alla Questura
competente per territorio e al Pretore, senza
ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dal provvedimento di
trattenimento presso il centro di cui
al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui ai commi 3
e 3-bis convalida il provvedimento della
polizia di frontiera nei modi di
cui all|articolo 737 del codice di procedura
civile sentito l|interessato.
La polizia di frontiera procede allora al
respingimento dello straniero ove
sussista altro titolo per l|ammissione al
territorio. In ogni caso, il
provvedimento di trattenimento nel centro, di
cui al comma 4, cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato entro
le quarantotto ore
successive. Il pretore, ove non ritenga
sussistere tali presupposti, ordina
la Questura di ricevere la domanda d|asilo.
4-quinquies.- La permanenza nel centro non
potr protrarsi oltre un periodo
di complessivi 20 giorni. Su richiesta del
questore, il pretore pu
prorogare il termine fino ad un massimo di
ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l|eliminazione dell|impedimento
all|esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il
pre-esame si compia presso una
Questura, il funzionario della Questura
provvede alla notifica del
provvedimento di inammissibilit al richiedente
l|asilo, verso il quale
ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del
presente articolo|.
7.10 MARCHETTI
7.25 (identico all|em. 7.10) LUBRANO DI RICCO
7.46 (identico all|em. 7.10) DIANA Lino
Al comma 4, dopo le parole: "In tutti gli
altri casi" inserire le seguenti:
"ovvero qualora il pre-esame, presso il
valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni, il
funzionario della polizia di
frontiera dispone che il richiedente asilo sia
trattenuto per il tempo
strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza
pi vicino, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero".
7.53 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |in lingua
comprensibile al destinatario|.
7.16 LUBRANO DI RICCO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Avverso il provvedimento di
inammissibilit della domanda di asilo
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
competente per territorio. La
presentazione del ricorso sospende l|efficacia
del provvedimento impugnato.
Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre
quindici giorni|.
7.11 MARCHETTI
7.31 (identico all|em. 7.11) LUBRANO DI RICCO
7.47 (identico all|em. 7.11) DIANA Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Il TAR decide con ordinanza entro 10
giorni. Il ricorso esente da
imposte di bollo e diritti di iscrizione a
ruolo. A tale ricorso si
applicano le disposizioni sul gratuito
patrocinio vigenti per i cittadini
italiani.|
7.18 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, dopo la parola: |respingimento|,
sopprimere la parola: |non|.
7.17 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sostituire le parole: |non
sospende|, con le seguenti: |non pu
sospendere|.
7.7 PASTORE, MAGGIORE
Sostituire l|emendamento 7.0.1 con il
seguente:
|Art. 7-bis
1. Il pre-esame pu prolungarsi, in via
eccezionale, fino ad un massimo di
ulteriori giorni due. Nel frattempo, il
richiedente asilo ed i familiari
eventualmente al seguito permangono nei centri
di assistenza temporanea di
cui all|articolo 12, comma 1 della Legge
recante |Disciplina
dell|immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero| in sezioni
opportunamente separate ed altrettanto
opportunamente vigilate dalle
competenti autorit di polizia, al fine di
garantire al richiedente asilo ed
ai familiari eventualmente al seguito la
massima sicurezza.
2. L|autorit di polizia pu disporre altres
l|invio del richiedente asilo
e dei familiari eventualmente al seguito in
altre localit adatte alla loro
temporanea permanenza e sotto le medesime
condizioni di vigilanza.
3. La suddetta vigilanza in atto dal momento
di presentazione della
domanda d|asilo. L|eventuale sottrazione alla
sorveglianza da parte del
richiedente asilo e dei familiari
eventualmente al seguito, attuata in
qualsiasi forma, preclude l|accoglimento della
domanda d|asilo presente e
futura avanzata dal richiedente e dai
familiari eventualmente al seguito|
7.0.1/4 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire
la parola: |possono| con
l|altra: |debbono| e inserire dopo la parola:
|trattenuti| le seguenti
parole: |e vigilati|.
7.0.1/3 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le
parole: |possono essere
trattenuti|, inserire le seguenti: |e
vigilati|. Analogamente, al comma 5,
dopo le parole: |il trattenimento|, inserire
le seguenti: |e la vigilanza|.
Infine, al comma 8, dopo le parole:
|permanenza temporanea e assistenza|,
inserire le seguenti: |e vigilanza|.
7.0.1/1 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e
6.
7.0.1/2 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica
con la seguente:
|Trattenimento e vigilanza del richiedente
asilo nella fase del pre-esame|.
7.0.1/R TABLADINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Trattenimento del richiedente asilo nella
fase del pre-esame)
1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7
duri o, ragionevolmente, possa
durare pi di due giorni e, in ogni caso,
quando la domanda di asilo sia
presentata in Questura, il funzionario di
polizia della frontiera o della
Questura, su richiesta del delegato della
Commissione Centrale, dispone che
il richiedente asilo ed i suoi familiari
vengano trasferiti, ove non abbiano
altro titolo di soggiorno sul territorio
nazionale, presso la pi vicina
sezione speciale per richiedenti asilo,
costituita ai sensi del successivo
comma 8, nei centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge recante
"Disciplina dell'immigrazione
e norme sulle condizioni dello
straniero".
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari
possono essere trattenuti presso
la sezione speciale di cui al successivo comma
8, solo per il tempo
strettamente necessario alla definizione della
fase del pre-esame e per
l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura
trasmettono gli atti al Pretore
senza ritardo e, comunque, entro le
quarantotto ore dal provvedimento che
dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i
presupposti di cui alla presente
legge convalida il provvedimento della polizia
nei modi di cui all'articolo
737 e successivi del codice di procedura
civile sentito, ove lo ritenga
necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento
dell'interessato per un periodo
non superiore ai 20 giorni complessivi. Su
richiesta del Questore, il
Pretore pu prorogare il termine fino ad un
massimo di ulteriori 10 giorni,
purch sia ragionevolmente prevedibile una
definizione della fase del
pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del
provvedimento del funzionario di polizia
da parte del Pretore o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso un apposito permesso di
soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove
abbiano bisogno di assistenza,
presso le strutture di accoglienza del comune
ove fissano la propria
residenza, dal quale hanno l'obbligo di non
allontanarsi senza
autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli
effetti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza, di
cui all'articolo 12, comma 1, della legge
recante "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero", sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, distinte e separate
del resto dei centri e caratterizzate da ogni
possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con le
misure di vigilanza previste al
comma 7 del citato articolo 12. Le modalit
per la gestione delle sezioni
speciali per richiedenti asilo sono definite
con decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro per
la Solidariet Sociale.|
7.0.1 IL RELATORE
Art. 10
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: "Trascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui
al presente comma, il titolare
pu ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo
straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle
misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17".
10.13 LUBRANO DI RICCO
10.9 (identico all|em. 10.9) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire le parole da: "in
Paesi" fino a: "beneficiato" con il
seguente periodo: "nel Paese di
provenienza che non consentano il
rimpatrio".
10.10 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, sopprimere le parole da: "A
tal fine" fino a: "abbiano
ottenuto".
10.3 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole: "pu essere" con : ""
10.4 LUBRANO DI RICCO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Qualora, per gravi e fondati
motivi di carattere umanitario o sulla base
delle disposizioni di cui alla
vigente normativa in materia di immigrazione,
sia impossibile il rimpatrio
di un cittadino straniero e all'interessato
non possano essere applicate
disposizioni pi favorevoli, adottato il
provvedimento di impossibilit
temporanea di rimpatrio previsto dal comma
2".
10.7 LUBRANO DI RICCO
10.11 (identico all|em. 10.7) DIANA Lino