Date: 3:59 PM 7/1/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto della seduta di ieri
della Commissione affari
costituzionali del Senato sul ddl asilo. Non
ho avuto il tempo di
esaminarlo.
Raccomanderei al CIR di seguire la questione,
e di tenerci informati su
eventuali passi fatti nei confronti di Governo
e Parlamento.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1)
MARTEDI| 30 GIUGNO 1998
277 Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI
Intervengono i sottosegretari di Stato agli
esteri Toia e agli interni
Testa.
La seduta inizia alle ore 11.40.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l|esame congiunto dei provvedimenti
nel testo unificato, sospeso
nella seduta del 25 giugno 1998.
All|articolo 11 il relatore GUERZONI esprime
parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati. Il senatore BESOSTRI
domanda al relatore un
chiarimento in merito al comma 6-bis del testo
unificato. Analogo
interrogativo propone il presidente MARCHETTI
a proposito del proprio
emendamento 11.3, al quale il senatore LUBRANO
DI RICCO dichiara di
aggiungere la propria firma.
Il sottosegretario TESTA si pronuncia in senso
favorevole sull|emendamento
11.1, subordinatamente all|accoglimento del
comma 6-bis. Il suo parere
invece contrario sugli emendamenti 11.2 e
11.3, favorevole sugli identici
emendamenti 11.4 e 11.11.
Il presidente MARCHETTI fa notare che, a
proposito del comma 6-bis del testo
unificato, non risultano presentati
emendamenti. Precisa poi che mediante
l|emendamento 11.3 viene affidato un maggior
potere discrezionale al giudice
amministrativo.
Il senatore PINGGERA manifesta delle riserve
sull|emendamento 11.3, il quale
semmai dovrebbe essere formulato in maniera
pi esplicita. Il senatore
LUBRANO DI RICCO suggerisce che l|espulsione
debba intervenire in via
immediata ovvero nel termine eventualmente
stabilito mediante la sentenza.
Le situazioni concrete possono richiedere una
maggior elasticit
applicativa. Il sottosegretario TESTA esprime
la preoccupazione del Governo
per situazioni che potrebbero ulteriormente
alimentare casi di irregolarit.
Il presidente MARCHETTI aggiunge che tale
pericolo pu verificarsi, in
realt, anche quando si preveda un termine
fisso. Secondo il senatore
BESOSTRI appare anomalo rispetto ai principi
della giustizia amministrativa
la rimessione al giudice della determinazione
del termine; egli pertanto
favorevole alla fissazione di una data certa.
Il relatore GUERZONI, in adesione all|avviso
espresso dal rappresentante del
Governo, si dichiara favorevole agli identici
emendamenti 11.4 e 11.5. Il
senatore MAGGIORE sostiene che, in base
all|emendamento stesso, in
sostanza l|autorit di pubblica sicurezza a
decidere i tempi del
provvedimento di espulsione. Manifesta quindi
delle perplessit su quanto
pu accadere nel periodo anteriore, con
pericoli di irregolarit. Il
sottosegretario TESTA ritiene che i soggetti
in questione continuano a
soggiornare nel luogo precedentemente
individuato; il questore sotto la
propria responsabilit pu comunque destinarli
anche ad altro domicilio in
attesa del provvedimento. Il senatore LUBRANO
DI RICCO insiste affermando
che in alcune circostanze l|espulsione
immediata non attuabile.
Il relatore GUERZONI considera inoltre in
buona parte superflui gli identici
emendamenti 11.5 e 11.9, valutati invece in
senso favorevole dal
sottosegretario TESTA. Il parere di entrambi
comunque contrario sui
restanti emendamenti 11.6, 11.10, 11.12, 11.8
e 11.13. Il presidente
MARCHETTI fa presente che la 5 Commissione ha
espresso parere contrario
sulle ultime due iniziative di modifica. In
conseguenza di ci, il relatore
GUERZONI invita il senatore Lubrano di Ricco a
ritirare l|emendamento 11.8;
segnala altres l|esigenza di provvedere al
sostentamento dei soggetti
richiedenti l|asilo in attesa della decisione
sul ricorso, proponendo quindi
l|accantonamento degli emendamenti 11.6 e
11.10. Il sottosegretario TESTA fa
presente che la questione trover una
soluzione nell|ambito dell|articolo
15, il cui nuovo testo all|esame del
Governo.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira quindi
l|emendamento 11.8 a condizione
che la questione venga affrontata nell|ambito
della nuova formulazione
dell|articolo 15. La Commissione accoglie
quindi l|emendamento 11.1, e
respinto l|emendamento 11.2, sono accolti gli
emendamenti 11.4 e 11.5,
restando quindi assorbiti gli altri 11.11 e
11.9, mentre risultano ritirati
gli emendamenti 11.3, 11.6 e 11.10. Il
senatore BESOSTRI reputa superflui
gli emendamenti 11.7 e 11.12, una volta
acquisito che la Commissione
orientata ad accogliere il comma 6-bis del
testo unificato. Il senatore
LUBRANO DI RICCO ritira pertanto l|emendamento
11.7. Dichiarati quindi
assorbiti gli ulteriori emendamenti, la
Commissione accoglie l|articolo 11
nel testo modificato.
All|articolo 12, il relatore GUERZONI e il
sottosegretario TESTA si
esprimono in senso favorevole sugli identici
emendamenti 12.2 e 12.3. Il
RELATORE considera invece superfluo
l|emendamento 12.1 invitando al suo
ritiro i presentatori. Aderisce a questa
proposta il senatore MAGGIORE. E|
approvato l|emendamento 12.2, rimanendo quindi
assorbito l|emendamento 12.3.
E' poi accolto l|articolo 12 nel testo
modificato.
All|articolo 13, il relatore GUERZONI e il
sottosegretario TESTA si
esprimono in senso favorevole sugli
emendamenti 13.3 e 13.4. Il loro avviso
invece contrario sui restanti emendamenti
13.1 e 13.2. Il senatore
MAGGIORE fa proprio l|emendamento 13.2,
limitatamente alla sua prima parte.
Il senatore PINGGERA ritiene preferibile
l|articolo del testo unificato.
L|emendamento 13.3 quindi accolto dalla
Commissione, rimanendo assorbito
il 13.4. E| dichiarato decaduto l|emendamento
13.1, respinto l|emendamento
13.2, limitatamente alla parte fatta propria
dal senatore Maggiore, mentre
dichiarata decaduta la parte ulteriore. E|
accolto l|articolo 13 nel testo
cos modificato.
All|articolo 14 il relatore GUERZONI considera
non necessaria la
specificazione contenuta nell|emendamento
14.2. Il senatore MAGGIORE precisa
che la sua iniziativa ha finalit di mero
chiarimento. Il sottosegretario
TESTA esprime in proposito la disponibilit
del Governo. L|emendamento
quindi accolto.
Sull|emendamento 14.6 il sottosegretario TESTA
si dichiara favorevole,
contrario agli altri emendamenti 14.4 e 14.3,
sui quali analogo anche
l|avviso del RELATORE. E| dichiarato decaduto
l|emendamento 14.1, accolto
l|emendamento 14.6, rimanendo assorbita
l|analoga iniziativa 14.7. Sono
respinti gli emendamenti 14.4 e 14.3, nonch
l|emendamento 14.5, dopo una
dichiarazione di voto favorevole del senatore
MAGGIORE. E| quindi accolto
l|articolo 14 nel testo modificato.
E| accantonato l|esame dell|articolo 15 con i
relativi emendamenti.
All|articolo 16 il relatore GUERZONI e il
sottosegretario TESTA si esprimono
in senso favorevole sugli emendamenti 16.2 e
16.3. Favorevole il RELATORE
inoltre sull|emendamento 16.5, sul quale il
rappresentante del GOVERNO
manifesta delle perplessit, rimettendosi
tuttavia alla valutazione della
Commissione. Il RELATORE si dice contrario
all|emendamento 16.3 bis, dal
momento che gli eventuali ricongiungimenti
familiari potranno essere
autorizzati ad altro titolo. Invita pertanto
il senatore Lubrano Di Ricco a
ritirare l|emendamento stesso, invito che
viene accolto. Analoga
raccomandazione viene recepita in relazione
all|emendamento 16.2 bis. Sono
accolti gli emendamenti 16.2, 16.3 (identico
al 16.2) e 16.5, dichiarato
decaduto l|emendamento 16.1. E| approvato
l|articolo 16 nel testo
modificato.
All|articolo 17 il relatore GUERZONI e il
sottosegretario TESTA esprimono
parere contrario sull|emendamento 17.1. Il
senatore MAGGIORE motiva
l|emendamento stesso, sostenendo che la
disposizione di cui al comma 4 va a
danno dei cittadini italiani; invoca pertanto
quantomeno parit di
trattamento, rimuovendo l|assimilazione ai
profughi. Il sottosegretario
TESTA non nega l|esigenza sottolineata dal
senatore Maggiore, ma pone
altres in evidenza il carattere umanitario
della norma. Il senatore
BESOSTRI ricorda che rimangono comunque
applicabili i requisiti di reddito.
L|emendamento quindi respinto. E| accolto
l|articolo 17.
Il senatore LUBRANO DI RICCO d conto
dell|emendamento 17.0.1, sul quale il
RELATORE si manifesta tendenzialmente
contrario. Il sottosegretario TESTA fa
presente che l|esigenza avvertita dal
Governo, il quale sta provvedendo
per il suo soddisfacimento. Il senatore
LUBRANO DI RICCO ritira
l|emendamento.
All|articolo 18 il RELATORE si dichiara
favorevole all|emendamento 18.1.
Analogo avviso esprime il SOTTOSEGRETARIO, il
quale tuttavia preannuncia
l|opportunit di una riformulazione della
disposizione in vista dell|esame
in Assemblea. L|emendamento accolto, e cos
l|articolo nel testo
modificato.
All|articolo 19 il relatore GUERZONI,
ricordato che il proprio emendamento
19.1 giustificato da esigenze di carattere
tecnico, ritira la propria
iniziativa. E| quindi accolto l|articolo 19.
Il sottosegretario TESTA, in relazione
all|articolo 15, precedentemente
accantonato, fa presente che sono in corso
consultazioni nell|ambito
governativo onde definire un nuovo testo e
calcolare gli eventuali oneri
finanziari.
Il seguito dell|esame congiunto quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 13.05.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 11
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le
parole: |che ha competenza
esclusiva|.
11.1 Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: |per motivi di giustizia|,
con le seguenti: |a norma dell|articolo 10,
comma 2|.
11.2 Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole: |in via
immediata| con le seguenti: |entro
il termine indicato dalla sentenza|.
11.3 Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole: |in via
immediata| con le seguenti: |entro
quindici giorni".
11.4 Lubrano Di Ricco
11.11 (identico all|em. 11.4) Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: "In caso di
mancato rispetto dell'obbligo di cui
al comma 3" inserire le seguenti: ",
salvi i casi di forza maggiore".
11.5 Lubrano Di Ricco
11.9 (identico all|em. 11.5) Diana Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da:
"Qualora il procedimento" fino alle
parole: "commissione centrale".
11.6 Lubrano Di Ricco
11.10 (identico all|em. 11.6) Diana Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "In caso di
annullamento della decisione della Commissione
la sentenza definitiva del
giudice che dichiara l'esistenza delle
circostanze indicate nell'articolo 2
per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a
tutti gli effetti l'analoga
decisione della Commissione."
11.7 Lubrano Di Ricco
11.12 (identico all'em. 11.7) Diana Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"6-ter. Tutti gli atti concernenti i
procedimenti giurisdizionali previsti nel
presente comma sono esenti da ogni
imposta o tributo"."
11.8 Lubrano Di Ricco
11.13 (identico all|em. 11.8) Diana Lino
Art. 12
Al comma 2, sostituire le parole: "Il
rifugiato" con le altre: "Lo straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo"
12.2 Lubrano Di Ricco
12.3 (identico all|em. 12.2) Diana Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
|2-bis. Il permesso di soggiorno revocato
nel caso in cui la commissione
centrale accerti la mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni
per il riconoscimento del diritto di asilo|.
12.1 Pastore, Maggiore
Art. 13
Al comma 1, sostituire le parole: "prima
di ogni scadenza quinquennale" con
le altre: "prima della scadenza".
13.3 Lubrano Di Ricco
13.4 (identico all|em. 13.3) Diana Lino
Al comma , sopprimere il secondo periodo.
13.1 Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: |rilascia, su richiesta,
la carta di soggiorno di cui alla vigente
normativa in materia di
immigrazione|, con le altre: |conferma, su
richiesta, il permesso di
soggiorno di cui alla vigente normativa in
materia di immigrazione. Tale
permesso rinnovabile periodicamente finch
sussistano le condizioni
presupposto del riconoscimento del diritto
d|asilo|.
13.2 Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14
Sostituire il comma 1 con il seguente:
|1. Nei procedimenti di verifica ovvero di
accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 11.|
14.2 Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole:
|qualora accerti che non
sussistono pi le condizioni| con le altre:
|verifica periodicamente la
sussistenza delle condizioni|; sostituire le
parole da: |ovvero qualora
ricorrano| fino a: |Ginevra|, con le altre: |e
l|eventuale ricorrenza delle
condizioni previste dall|articolo 1 della
Convenzione di Ginevra|;
sostituire le parole: |pu dichiarare| con le
altre: |riscontrata la
cessazione delle condizioni che hanno
determinato il riconoscimento del
diritto d|asilo o l|eventuale verificarsi
delle condizioni previste
dall|articolo 1 della Convenzione di Ginevra,
la Commissione centrale
dichiara|.
14.1 Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo. "In tal caso il
questore rilascia all'interessato il
corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno".
14.6 Lubrano Di Ricco
14.7 (identico all|em. 14.6) Diana Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4 Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Contro la decisione negativa di verifica e
contro quella che accerta
l'estinzione del diritto di asilo ammesso
ricorso al TAR del luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso
deve essere notificato entro 30
giorni dalla notifica della decisione.|
14.3 Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5 Pastore, Maggiore
Art. 16
Al comma 1, sostituire la parola:
"rifugiato" con le altre: "titolare del
diritto di asilo". Conseguentemente,
riformulare la rubrica dell|articolo.
16.2 Lubrano Di Ricco
16.3 (identico all|em. 16.2) Diana Lino
Al comma 1, dopo la parola: "Il
rifugiato" aggiungere le seguenti: "e lo
straniero al quale riconosciuta la
protezione umanitaria"
16.5 Lubrano Di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "In via eccezionale, e
qualora ci risponda a inderogabili esigenze
di equit o ragioni umanitarie,
pu essere autorizzato il ricongiungimento con
familiari diversi da quelli
indicati nel presente comma"
16.3 bis Lubrano Di Ricco
16.4 (identico all|em. 16.3 bis) Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: "lavoro
subordinato", inserire le seguenti
parole: "ivi compreso il diritto alle
forme di assunzione obbligatoria
riservate agli invalidi riconosciuti".
16.2 bis Lubrano Di Ricco
Al comma 6, dopo le parole: |familiari
ricongiunti|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|
16.1 Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17
Sopprimere il comma 4.
17.1 Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 17-bis
1. Presso il Ministero dell'interno
istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi umanitari. L'iscrizione
all'Albo disposta con decreto
ministeriale su istanza delle associazioni
aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o
degli organismi internazionali
operanti in Italia, previa dimostrazione
dell'attivit svolta nel settore
negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi
internazionali di cui al precedente comma
possono esercitare le facolt previste dagli
articoli 7 e seguenti della
legge 241 del 1990, possono intervenire
davanti alla giurisdizione
amministrativa nei giudizi per l'annullamento
di atti amministrativi
adottati in violazione della presente legge.|
17.0.1 Lubrano Di Ricco
Art. 18
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: |sempre che si tratti
di norme pi favorevoli al richiedente|.
18.1 Pastore, Maggiore
Art. 19
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 19
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell|interno
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell|ambito delle unit
previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell|interno, connesse
all|attuazione della presente legge.|
19.1 Il Relatore