Date: 10:12 AM 7/2/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione e ddl asilo

 

Cari amici,

ho letto il documento programmatico (parte sull'integrazione esclusa, per

il momento). In generale, il giudizio e' positivo. Alcune correzioni sono

pero' necessarie.

 

Spero di riuscire ad ottenere una versione digitale del testo. Per il

momento mi e' stata negata (non capisco perche', dal momento che si tratta

di un documento ufficiale, e che l'Unita' oggi ne da' un sommario). Vi

mando comunque una prima stesura delle osservazioni critiche sul testo

(alcuni dei punti sono dovuti all'acume di Paolo Bonetti). La completero' e

la consegnero' a Guelfi domani. La lettura delle osservazioni presuppone la

possibilita' di consultare il testo, ma la vostra intelligenza vi

consentira' di immaginarne i contenuti laddove non lo abbiate a

disposizione.

 

Ieri e' stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali del Senato

il testo unificato sull'asilo, che ora passa all'aula. Piu' tardi vi

mandero' il resoconto dell'ultima seduta. Urge la preparazione di

emendamenti per l'aula.

 

Saluti appiccicaticci

sergio briguglio

 

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(Sergio Briguglio 1/7/1998)

 

 

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

 

 

Introduzione

 

1) pg. 7, quinto capoverso: in linea con l'ordine del giorno n.100 del

Senato, e' opportuno considerare regolarizzabili gli stranieri inseriti in

contesti familiari, anche quando non rientrino nel novero dei familiari con

i quali si puo' chiedere ricongiungimento (es.: fratello, figlio

maggiorenne, etc.). Cosi' pure, deve essere considerato, ai fini della

regolarizzazione, il caso degli stranieri inseriti o inseribili in contesti

di studio o di formazione.

 

 

Parte prima

 

1) pg. 5, terzo capoverso: per la legge 40, il documento programmatico deve

anche definire gli obiettivi relativi all'inserimento degli studenti

universitari stranieri (art. 37, comma 2). E' opportuno che il documento

predisponga le misure atte all'allineamento agli orientamenti comunitari in

materia (art. 37, comma 2), che prevedono percentuali di inserimento molto

piu' elevate di quelle attualmente registrate negli atenei italiani.

 

2) pg. 19, terzo capoverso: e' necessario affermare che l'Italia intende

operare perche' le azioni comuni europee siano informate da quei principi

di solidarieta' ai quali si dichiara ispirata la legge 40 (se e' vero che

e' la legge piu' avanzata d'Europa, non possiamo accettare di adeguarci

piattamente alle tendenze degli altri paesi europei).

 

3) pg. 20, terzo capoverso: sarebbe piu' giusto dire che alcune materie

relative a immigrazione, asilo, controllo delle frontiere, etc., potranno

essere inserite nel pilastro comunitario (il periodo transitorio di cinque

anni non e' tassativo per molte delle materie considerate).

 

4) pg. 21, secondo capoverso: si dovrebbe dire "il Governo italiano e'

sicuramente favorevole" piuttosto che "l'Italia e' sicuramente favorevole".

Quanto al merito, poi, andrebbe verificato con cura che l'iniziativa in

questione sia in linea con i principi e i criteri definiti dalla legge 40,

appena approvata; lo stesso vale riguardo alle valutazioni

sull'opportunita' di "posizioni ferme" in materia migratoria (capoverso

successivo).

 

5) pg. 21, ultimo capoverso: un rilievo formale: sarebbe meglio dire

"contrastare il fenomeno degli ingressi clandestini" piuttosto che

"contrastare il fenomeno dei clandestini".

 

6) pg. 22, penultimo capoverso: l'impatto delle richieste di asilo sul

mercato del lavoro e' trascurabile (e andrebbe quindi effettivamente

trascurato nel documento), come giustamente asserito nel capoverso

precedente, e dimostrato, sulla base dei dati, nei capoversi successivi.

 

7) pg. 23, lettere a), b) e c): gli argomenti presentati pongono l'accento

su un fenomeno numericamente niente affatto allarmante (come dimostrato dai

dati), e sembrano finalizzati a gettare ombre sul disegno di legge

sull'asilo in discussione al Senato (ingiustificabili, visto che il ddl e'

di iniziativa del Governo). Sarebbe opportuno sopprimere questa parte o,

meglio ancora, sostituirla con la dichiarazione dell'impegno ad adottare

misure di politica internazionale per eliminare i focolai di guera e le

situazioni di violazione sistematica dei diritti umani presenti nel mondo.

Questa scelta, tra l'altro, ben si adatterebbe a quanto analizzato in

seguito riguardo alla cooperazione allo sviluppo.

 

8) pg. 24, capitolo su "Iniziative sul piano multilaterale": si parla di

accordi finalizzati alla riammissione e ci si rammarica del fatto che i

potenziali partners non colgano il vantaggio che deriverebbe loro da tali

accordi. Il motivo semplice e' che gli accordi dovrebbero essere in primo

luogo accordi per la regolazione dei flussi (vedi accordo con l'Albania,

benche' limitato ai flussi a carattere stagionale), e contenere come

postilla le misure per la riammissione. Il capitolo andrebbe reimpostato in

questa linea.

 

9) pg. 26, primo capoverso: si dovrebbe affermare esplicitamente che le

intese devono curare gli interessi della componente debole del sistema (il

migrante), piu' che quelli del Governo partner. Tale obiettivo puo' essere

raggiunto mediante la determinazione di quote preferenziali o l'adozione di

misure per la cooperazione allo sviluppo (non mediante la stipula di

accordi che investano interessi concentrati).

 

10) pg. 26, terzo capoverso: in linea con quanto gia' detto sopra, le

clausole di riammissione sono giustificate dalla creazione di canali

percorribili di immigrazione regolare, piu' che dalla necessita' di

provvedere all'integrazione di chi e' gia' migrato.

 

11) pg. 26, penultimo capoverso: e' opportuno non trascurare altri paesi di

emigrazione (es.: Peru' e Sri Lanka).

 

12) pg. 26, ultimo capoverso: non e' chiaro chi debba raggiungere "il

necessario coordinamento con le Amministrazioni competenti ...". Se e'

l'Amministrazione del Ministero dell'interno, l'affermazione andrebbe

riformulata.

 

 

Parte seconda

 

1) pg. 31, primo capoverso: sarebbe opportuno far osservare come i tassi di

disoccupazione registrati al sud sono in parte spiegabili col minor tasso

di regolarita' dei rapporti di lavoro in quelle regioni.

 

2) pg. 31, ultimo capoverso: occorre definire alcuni criteri-guida per

l'accesso alle professioni, a partire dal secondo anno di applicazione

della legge (art. 35, comma 3). Dovrebbe essere in particolare chiarito che

la definizione delle percentuali massime di impiego non deve ostacolare

l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,

ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale, in linea

con l'ordine del giorno n. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna

il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in

Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle

professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle

disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana.

Possono invece essere previste restrizioni per l'accesso degli stranieri

ancora residenti all'estero (non deve comunque costituire impedimento a

tale accesso l'assenza della condizione di reciprocita', finora richiesta

per l'iscrizione in alcuni albi professionali).

 

3) pg. 31,ultimo capoverso: potrebbe essere opportuno affermare che la

quantificazione dei flussi di ingresso per lavoro autonomo debba tener

conto anche della capacita' delle attivita' di lavoro autonomo di produrre

occupazione e, in questo senso, della possibilita' di favorire ingressi

destinati alla rivitalizzazione di aree depresse.

 

4) pg. 32, ultimo capoverso: sarebbe opportuno parlare di un "eventuale

positivo reinserimento nei paesi d'origine", allo scopo di chiarire il

carattere non coercitivo degli interventi ipotizzati.

 

5) pg. 33, primo capoverso: come detto sopra, e' opportuno non trascurare

altri paesi di emigrazione (es.: Peru' e Sri Lanka).

 

6) pg. 33, terzo capoverso: gli ingressi ex art. 21 non possono essere

limitati (ne' e' opportuno farlo) a Paesi privilegiati da accordi o da

altre considerazioni. Questo priverebbe il canale di accesso previsto

dall'articolo in questione delle sue caratteristiche essenziali: consentire

la positiva creazione di catene migratorie, e dare chances di migrazione al

singolo straniero privo di legami o di appartenenze "forti". Niente,

naturalmente, impedisce che, una volta stipulati accordi, si attinga anche,

con le modalita' previste dall'art. 21, dalle liste istituite per i paesi

che hanno stipulato gli accordi.

 

7) pg. 33, quarto capoverso: e' opportuno chiarire che le liste previste

dall'art. 21 sono, invece, obbligatorie.

 

8) pg. 33, quarto capoverso: la previsione (non contenuta nella legge, ma

tuttavia interessante) di invio di personale esperto per l'approntamento

delle liste non deve tradursi, con l'introduzione di meccanismi di

selezione per coloro che aspirino a iscriversi nelle liste, in un ulteriore

ostacolo tra il potenziale migrante e la migrazione regolare. Un tale

ostacolo potrebbe generare nuove forme di corruzione e, soprattutto, di

concussione.

 

9) pg. 33, quinto capoverso: l'ipotesi di indicazioni di quote per area

geografica non e' opportuna. Quote preferenziali possono essere stabilite

solo per Paesi che abbiano stipulato accordi. Per il resto, la

programmazione deve avere carattere generale, anche avvalendosi delle liste

di prenotazione (obbligatorie) previste dall'at. 21, comma 4. Si evita in

tal modo di frustrare le aspirazioni di migrazione di chi non appartenga ad

aree "privilegiate", e di indurlo quindi a migrare irregolarmente.

 

10) pg. 33, ultimo capoverso: sarebbe opportuno stabilire che, una volta

istituite e portate a regime le liste (obbligatorie) di prenotazione, si

tenti di concludere accordi con i Paesi che presentano liste numericamente

piu' estese.

 

11) pg. 33, ultimo capoverso: la programmazione per Paese d'origine non

deve riguardare la quota ammessa per ricerca di lavoro (vedi sopra).

 

12) pg. 34, lettera b): la legge 40 stabilisce che i lavoratori stagionali

maturino solo una precedenza sui connazionali in relazione all'ingresso, e

non in relazione all'occupazione presso un datore di lavoro.

 

13) pg. 34, lettera c): la legge parla di "stranieri regolarmente

soggiornanti" (art. 21, comma 1) piuttosto che di "residenti stranieri

regolari".

 

14) pg. 34, lettera c): la garanzia deve potersi riferire a lavoratori di

qualunque provenienza (vedi sopra).

 

15) pg. 35, lettera b): puo' essere utile ipotizzare, al fine di una

corretta destinazione dei flussi, forme di assistenza territorialmente

limitata. Il lavoratore straniero sarebbe cioe' libero di stabilirsi in

qualunque regione, potendo pero' godere di forme di assistenza solo nella

regione di destinazione.

 

16) pg. 35, ultimo capoverso: la formulazione e' ambigua. Se la domanda di

lavoratori stagionali va stimolata, forse non si tratta della forma di

inserimento lavorativo piu' adatto al mercato italiano...

 

17) pg. 36, secondo capoverso: e' opportuno prevedere esplicitamente che

piu' datori di lavoro possano consorziarsi ai fini della sistemazione

alloggiativa del lavoratore stagionale.

 

18) pg 36, terzo capoverso: il flusso di ricongiungimenti familiari e'

nmericamente irrilevante. Non sembra tale da indurre a definire quote

"contenute".

 

19) pg. 36, ultimo capoverso: e' opportuno che l'autorizzazione

all'ingresso ai sensi dell'art. 25, lettera f), tenga conto (sulla base di

disposizioni regolamentari) degli ingressi programmati, piuttosto che

viceversa.

 

20) pg. 37, lettera a): e' opportuno, per una quantificazione dei flussi,

che si tenga conto dei flussi reali registrati in questi anni. Sulla base

delle regolarizzazioni effettuate, il flusso medio per anno e' stimabile in

circa 80.000 unita'.

 

21) pg. 37, lettera b): e' da dimostrare che il lavoro stagionale risponda

alle esigenze dei moderni flussi migratori. In questo campo e' utile la

sperimentazione.

 

22) pg 37, lettera d): il punto andrebbe cosi' ristrutturato:

- prevedere una regolarizzazione immediata (piuttosto che rinviata al 1999)

per tutte le categorie considerate meritevoli di emersione;

- ammettere anche categorie precarie alla regolarizzazione (sia tramite

sponsorizzazione, sia attraverso il rilascio di permessi stagionali);

- non fissare tetti numerici a tali regolarizzazioni "precarie";

- valutare ex post se si sia emerso un bacino piu' ampio del previsto di

immigrazione precaria, e ridurre corrispondentemente le quote ammesse

dall'estero per gli anni successivi (1999 e 2000).

Il punto d) andrebbe, di conseguenza spostato al primo posto e considerato

come condizione per tutti i punti successivi (il punto e), dovrebbe cioe'

essere subordinato alla valutazione sulle effettive dimensioni del bacino

"precario" emerso).

 

23) pg. 38, lettera g): valgono le considerazioni svolte al punto

precedente riguardo all'opportunita' di una regolarizzazione immediata

(piuttosto che parzialmente rinviata all'anno prossimo). I requisiti per

l'emersione non dovrebbero poi essere definiti in modo eccessivamente

restrittivo (nella fattispecie del lavoro autonomo rientrano,

positivamente, tutti coloro che svolgono - in modo continuativo - attivita'

saltuarie, senza che si configurino veri e propri rapporti di lavoro

subordinato). Dovrebbe essere, per lo stesso motivo, previsto che il

permesso rilasciato ai soggetti regolarizzati per lavoro autonomo sia un

permesso a pieno titolo (utilizzabile, quindi, anche per lavoro

subordinato, e corrispondentemente convertibile).

 

24) pg. 38, ultimo capoverso: dovrebbe essere esplicitamente previsto che

la prova dell'esistenza di rapporti di lavoro in corso possa fondarsi anche

su autodichiarazione (l'attivita' di lavoro subordinato in nero e' infatti

lecita per quanto riguarda il lavoratore; non lo e' ovviamente per quanto

riguarda il datore di lavoro).