Date: 10:12 AM 7/2/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione e ddl asilo
Cari amici,
ho letto il documento programmatico (parte
sull'integrazione esclusa, per
il momento). In generale, il giudizio e'
positivo. Alcune correzioni sono
pero' necessarie.
Spero di riuscire ad ottenere una versione
digitale del testo. Per il
momento mi e' stata negata (non capisco
perche', dal momento che si tratta
di un documento ufficiale, e che l'Unita' oggi
ne da' un sommario). Vi
mando comunque una prima stesura delle
osservazioni critiche sul testo
(alcuni dei punti sono dovuti all'acume di
Paolo Bonetti). La completero' e
la consegnero' a Guelfi domani. La lettura
delle osservazioni presuppone la
possibilita' di consultare il testo, ma la
vostra intelligenza vi
consentira' di immaginarne i contenuti laddove
non lo abbiate a
disposizione.
Ieri e' stato licenziato dalla Commissione
affari costituzionali del Senato
il testo unificato sull'asilo, che ora passa
all'aula. Piu' tardi vi
mandero' il resoconto dell'ultima seduta. Urge
la preparazione di
emendamenti per l'aula.
Saluti appiccicaticci
sergio briguglio
-----------------------
(Sergio Briguglio 1/7/1998)
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
Introduzione
1) pg. 7, quinto capoverso: in linea con
l'ordine del giorno n.100 del
Senato, e' opportuno considerare
regolarizzabili gli stranieri inseriti in
contesti familiari, anche quando non rientrino
nel novero dei familiari con
i quali si puo' chiedere ricongiungimento
(es.: fratello, figlio
maggiorenne, etc.). Cosi' pure, deve essere
considerato, ai fini della
regolarizzazione, il caso degli stranieri
inseriti o inseribili in contesti
di studio o di formazione.
Parte prima
1) pg. 5, terzo capoverso: per la legge 40, il
documento programmatico deve
anche definire gli obiettivi relativi
all'inserimento degli studenti
universitari stranieri (art. 37, comma 2). E'
opportuno che il documento
predisponga le misure atte all'allineamento
agli orientamenti comunitari in
materia (art. 37, comma 2), che prevedono
percentuali di inserimento molto
piu' elevate di quelle attualmente registrate
negli atenei italiani.
2) pg. 19, terzo capoverso: e' necessario
affermare che l'Italia intende
operare perche' le azioni comuni europee siano
informate da quei principi
di solidarieta' ai quali si dichiara ispirata
la legge 40 (se e' vero che
e' la legge piu' avanzata d'Europa, non
possiamo accettare di adeguarci
piattamente alle tendenze degli altri paesi
europei).
3) pg. 20, terzo capoverso: sarebbe piu'
giusto dire che alcune materie
relative a immigrazione, asilo, controllo
delle frontiere, etc., potranno
essere inserite nel pilastro comunitario (il
periodo transitorio di cinque
anni non e' tassativo per molte delle materie
considerate).
4) pg. 21, secondo capoverso: si dovrebbe dire
"il Governo italiano e'
sicuramente favorevole" piuttosto che
"l'Italia e' sicuramente favorevole".
Quanto al merito, poi, andrebbe verificato con
cura che l'iniziativa in
questione sia in linea con i principi e i
criteri definiti dalla legge 40,
appena approvata; lo stesso vale riguardo alle
valutazioni
sull'opportunita' di "posizioni
ferme" in materia migratoria (capoverso
successivo).
5) pg. 21, ultimo capoverso: un rilievo
formale: sarebbe meglio dire
"contrastare il fenomeno degli ingressi
clandestini" piuttosto che
"contrastare il fenomeno dei
clandestini".
6) pg. 22, penultimo capoverso: l'impatto
delle richieste di asilo sul
mercato del lavoro e' trascurabile (e andrebbe
quindi effettivamente
trascurato nel documento), come giustamente
asserito nel capoverso
precedente, e dimostrato, sulla base dei dati,
nei capoversi successivi.
7) pg. 23, lettere a), b) e c): gli argomenti
presentati pongono l'accento
su un fenomeno numericamente niente affatto
allarmante (come dimostrato dai
dati), e sembrano finalizzati a gettare ombre
sul disegno di legge
sull'asilo in discussione al Senato
(ingiustificabili, visto che il ddl e'
di iniziativa del Governo). Sarebbe opportuno
sopprimere questa parte o,
meglio ancora, sostituirla con la
dichiarazione dell'impegno ad adottare
misure di politica internazionale per
eliminare i focolai di guera e le
situazioni di violazione sistematica dei
diritti umani presenti nel mondo.
Questa scelta, tra l'altro, ben si adatterebbe
a quanto analizzato in
seguito riguardo alla cooperazione allo
sviluppo.
8) pg. 24, capitolo su "Iniziative sul
piano multilaterale": si parla di
accordi finalizzati alla riammissione e ci si
rammarica del fatto che i
potenziali partners non colgano il vantaggio
che deriverebbe loro da tali
accordi. Il motivo semplice e' che gli accordi
dovrebbero essere in primo
luogo accordi per la regolazione dei flussi
(vedi accordo con l'Albania,
benche' limitato ai flussi a carattere
stagionale), e contenere come
postilla le misure per la riammissione. Il
capitolo andrebbe reimpostato in
questa linea.
9) pg. 26, primo capoverso: si dovrebbe
affermare esplicitamente che le
intese devono curare gli interessi della
componente debole del sistema (il
migrante), piu' che quelli del Governo
partner. Tale obiettivo puo' essere
raggiunto mediante la determinazione di quote
preferenziali o l'adozione di
misure per la cooperazione allo sviluppo (non
mediante la stipula di
accordi che investano interessi concentrati).
10) pg. 26, terzo capoverso: in linea con
quanto gia' detto sopra, le
clausole di riammissione sono giustificate
dalla creazione di canali
percorribili di immigrazione regolare, piu'
che dalla necessita' di
provvedere all'integrazione di chi e' gia'
migrato.
11) pg. 26, penultimo capoverso: e' opportuno
non trascurare altri paesi di
emigrazione (es.: Peru' e Sri Lanka).
12) pg. 26, ultimo capoverso: non e' chiaro
chi debba raggiungere "il
necessario coordinamento con le
Amministrazioni competenti ...". Se e'
l'Amministrazione del Ministero dell'interno,
l'affermazione andrebbe
riformulata.
Parte seconda
1) pg. 31, primo capoverso: sarebbe opportuno
far osservare come i tassi di
disoccupazione registrati al sud sono in parte
spiegabili col minor tasso
di regolarita' dei rapporti di lavoro in
quelle regioni.
2) pg. 31, ultimo capoverso: occorre definire
alcuni criteri-guida per
l'accesso alle professioni, a partire dal
secondo anno di applicazione
della legge (art. 35, comma 3). Dovrebbe
essere in particolare chiarito che
la definizione delle percentuali massime di
impiego non deve ostacolare
l'accesso agli albi degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia,
ne' lo svolgimento della corrispondente
attivita' professionale, in linea
con l'ordine del giorno n. 500 del Senato
accolto dal Governo, che impegna
il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri
regolarmente soggiornanti in
Italia che abbiano conseguito i titoli
abilitanti allo svolgimento delle
professioni possano iscriversi agli albi
professionali in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana.
Possono invece essere previste restrizioni per
l'accesso degli stranieri
ancora residenti all'estero (non deve comunque
costituire impedimento a
tale accesso l'assenza della condizione di
reciprocita', finora richiesta
per l'iscrizione in alcuni albi
professionali).
3) pg. 31,ultimo capoverso: potrebbe essere
opportuno affermare che la
quantificazione dei flussi di ingresso per
lavoro autonomo debba tener
conto anche della capacita' delle attivita' di
lavoro autonomo di produrre
occupazione e, in questo senso, della possibilita'
di favorire ingressi
destinati alla rivitalizzazione di aree
depresse.
4) pg. 32, ultimo capoverso: sarebbe opportuno
parlare di un "eventuale
positivo reinserimento nei paesi
d'origine", allo scopo di chiarire il
carattere non coercitivo degli interventi
ipotizzati.
5) pg. 33, primo capoverso: come detto sopra,
e' opportuno non trascurare
altri paesi di emigrazione (es.: Peru' e Sri
Lanka).
6) pg. 33, terzo capoverso: gli ingressi ex
art. 21 non possono essere
limitati (ne' e' opportuno farlo) a Paesi
privilegiati da accordi o da
altre considerazioni. Questo priverebbe il
canale di accesso previsto
dall'articolo in questione delle sue
caratteristiche essenziali: consentire
la positiva creazione di catene migratorie, e
dare chances di migrazione al
singolo straniero privo di legami o di
appartenenze "forti". Niente,
naturalmente, impedisce che, una volta
stipulati accordi, si attinga anche,
con le modalita' previste dall'art. 21, dalle
liste istituite per i paesi
che hanno stipulato gli accordi.
7) pg. 33, quarto capoverso: e' opportuno
chiarire che le liste previste
dall'art. 21 sono, invece, obbligatorie.
8) pg. 33, quarto capoverso: la previsione
(non contenuta nella legge, ma
tuttavia interessante) di invio di personale
esperto per l'approntamento
delle liste non deve tradursi, con
l'introduzione di meccanismi di
selezione per coloro che aspirino a iscriversi
nelle liste, in un ulteriore
ostacolo tra il potenziale migrante e la
migrazione regolare. Un tale
ostacolo potrebbe generare nuove forme di
corruzione e, soprattutto, di
concussione.
9) pg. 33, quinto capoverso: l'ipotesi di
indicazioni di quote per area
geografica non e' opportuna. Quote
preferenziali possono essere stabilite
solo per Paesi che abbiano stipulato accordi.
Per il resto, la
programmazione deve avere carattere generale,
anche avvalendosi delle liste
di prenotazione (obbligatorie) previste
dall'at. 21, comma 4. Si evita in
tal modo di frustrare le aspirazioni di
migrazione di chi non appartenga ad
aree "privilegiate", e di indurlo
quindi a migrare irregolarmente.
10) pg. 33, ultimo capoverso: sarebbe
opportuno stabilire che, una volta
istituite e portate a regime le liste
(obbligatorie) di prenotazione, si
tenti di concludere accordi con i Paesi che
presentano liste numericamente
piu' estese.
11) pg. 33, ultimo capoverso: la
programmazione per Paese d'origine non
deve riguardare la quota ammessa per ricerca
di lavoro (vedi sopra).
12) pg. 34, lettera b): la legge 40 stabilisce
che i lavoratori stagionali
maturino solo una precedenza sui connazionali
in relazione all'ingresso, e
non in relazione all'occupazione presso un
datore di lavoro.
13) pg. 34, lettera c): la legge parla di
"stranieri regolarmente
soggiornanti" (art. 21, comma 1)
piuttosto che di "residenti stranieri
regolari".
14) pg. 34, lettera c): la garanzia deve
potersi riferire a lavoratori di
qualunque provenienza (vedi sopra).
15) pg. 35, lettera b): puo' essere utile
ipotizzare, al fine di una
corretta destinazione dei flussi, forme di
assistenza territorialmente
limitata. Il lavoratore straniero sarebbe
cioe' libero di stabilirsi in
qualunque regione, potendo pero' godere di
forme di assistenza solo nella
regione di destinazione.
16) pg. 35, ultimo capoverso: la formulazione
e' ambigua. Se la domanda di
lavoratori stagionali va stimolata, forse non
si tratta della forma di
inserimento lavorativo piu' adatto al mercato
italiano...
17) pg. 36, secondo capoverso: e' opportuno
prevedere esplicitamente che
piu' datori di lavoro possano consorziarsi ai
fini della sistemazione
alloggiativa del lavoratore stagionale.
18) pg 36, terzo capoverso: il flusso di
ricongiungimenti familiari e'
nmericamente irrilevante. Non sembra tale da
indurre a definire quote
"contenute".
19) pg. 36, ultimo capoverso: e' opportuno che
l'autorizzazione
all'ingresso ai sensi dell'art. 25, lettera
f), tenga conto (sulla base di
disposizioni regolamentari) degli ingressi
programmati, piuttosto che
viceversa.
20) pg. 37, lettera a): e' opportuno, per una
quantificazione dei flussi,
che si tenga conto dei flussi reali registrati
in questi anni. Sulla base
delle regolarizzazioni effettuate, il flusso
medio per anno e' stimabile in
circa 80.000 unita'.
21) pg. 37, lettera b): e' da dimostrare che
il lavoro stagionale risponda
alle esigenze dei moderni flussi migratori. In
questo campo e' utile la
sperimentazione.
22) pg 37, lettera d): il punto andrebbe cosi'
ristrutturato:
- prevedere una regolarizzazione immediata
(piuttosto che rinviata al 1999)
per tutte le categorie considerate meritevoli
di emersione;
- ammettere anche categorie precarie alla
regolarizzazione (sia tramite
sponsorizzazione, sia attraverso il rilascio
di permessi stagionali);
- non fissare tetti numerici a tali
regolarizzazioni "precarie";
- valutare ex post se si sia emerso un bacino
piu' ampio del previsto di
immigrazione precaria, e ridurre
corrispondentemente le quote ammesse
dall'estero per gli anni successivi (1999 e
2000).
Il punto d) andrebbe, di conseguenza spostato
al primo posto e considerato
come condizione per tutti i punti successivi
(il punto e), dovrebbe cioe'
essere subordinato alla valutazione sulle
effettive dimensioni del bacino
"precario" emerso).
23) pg. 38, lettera g): valgono le
considerazioni svolte al punto
precedente riguardo all'opportunita' di una
regolarizzazione immediata
(piuttosto che parzialmente rinviata all'anno
prossimo). I requisiti per
l'emersione non dovrebbero poi essere definiti
in modo eccessivamente
restrittivo (nella fattispecie del lavoro
autonomo rientrano,
positivamente, tutti coloro che svolgono - in
modo continuativo - attivita'
saltuarie, senza che si configurino veri e
propri rapporti di lavoro
subordinato). Dovrebbe essere, per lo stesso
motivo, previsto che il
permesso rilasciato ai soggetti regolarizzati
per lavoro autonomo sia un
permesso a pieno titolo (utilizzabile, quindi,
anche per lavoro
subordinato, e corrispondentemente
convertibile).
24) pg. 38, ultimo capoverso: dovrebbe essere
esplicitamente previsto che
la prova dell'esistenza di rapporti di lavoro
in corso possa fondarsi anche
su autodichiarazione (l'attivita' di lavoro
subordinato in nero e' infatti
lecita per quanto riguarda il lavoratore; non
lo e' ovviamente per quanto
riguarda il datore di lavoro).