Date: 4:03 PM 7/3/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione e ddl asilo
Cari amici,
oggi ho avuto un buon incontro con Guelfi.
Abbiamo discusso delle
osservazioni al documentoprogrammatico (vedi
messaggio di qualche giorno
fa). Ho concentrato le critiche (sottolineando
comunque l'apprezzamento per
l'impostazione globale del documento) sui
seguenti punti, in ordine di
importanza crescente:
1) necessita' di introdurre linee relative
agli studenti universitari (art.
37, comma 2) e ai criteri per l'accesso alle
professioni per gli anni di
applicazione della legge successivi al primo.
Per i primi, devono essere
tenuti presenti gli orientamenti comunitari
(inserimento del cinque per
cento di studenti stranieri); per i secondi,
l'odg del Senato che impegna
il Governo a facilitare l'accesso per i
soggiornanti regolari.
2) necessita' di chiarire che la
determinazione di quote privilegiate di
ingresso non deve escludere una programmazione
di tipo "generale" (a
prescindere cioe' dai paesi di provenienza);
questa e' necessaria per non
frustrare le aspettative del singolo aspirante
immigrato (quale che sia la
sua origine) e per consentire le catene
migratorie regolari (tramite la
sponsorizzazione). Una soluzione accettabile,
qualora si voglia battere la
via delle quote privilegiate, potrebbe essere
quella di lasciare libero da
privilegi l'ingresso per ricerca di lavoro
(art. 21, comma 4) e quello per
sponsorizzazione da parte di privato, e far
gravare i privilegi, oltre che
sugli ingressi ex art. 19, su quelli per
sponsorizzazione da parte di enti
e associazioni.
3) necessita' di reimpostare il meccanismo di
regolarizzazione in base ai
seguenti criteri:
- prevedere una regolarizzazione immediata
(piuttosto che rinviata al 1999)
per tutte le categorie considerate meritevoli
di emersione;
- ammettere anche categorie precarie alla
regolarizzazione (sia tramite
sponsorizzazione, sia attraverso il rilascio
di permessi stagionali);
- non fissare tetti numerici a tali
regolarizzazioni "precarie";
- valutare ex post se si sia emerso un bacino
piu' ampio del previsto di
immigrazione precaria, e ridurre
corrispondentemente le quote ammesse
dall'estero per gli anni successivi (1999 e
2000);
- fissare requisiti per l'emersione per lavoro
autonomo nontroppo
restrittivi (nella fattispecie del lavoro
autonomo rientrano,
positivamente, tutti coloro che svolgono - in
modo continuativo - attivita'
saltuarie, senza che si configurino veri e
propri rapporti di lavoro
subordinato);
- prevedere che il permesso rilasciato ai
soggetti regolarizzati per lavoro
autonomo sia un permesso a pieno titolo
(utilizzabile, quindi, anche per
lavoro subordinato, e corrispondentemente
convertibile).
Sui primi due punti, non appaiono difficolta'
eccessive nel trovare una
convergenza con Guelfi. Sull'ultimo,
potrebbero esserci resistenze da parte
di Napolitano. Guelfi propone, per rendere
meno traumatica la cosa, di
scaglionare la regolarizzazione,
distribuendola sui due anni. L'emersione
potrebbe esaurirsi entro il '98, l'ottenimento
di un permesso stabile entro
il '99 (per una parte degli emersi). Guelfi
stesso chiede suggerimenti. A
spanne, direi che se l'emersione comporta, da
subito, il rilascio di un
permesso provvisorio, utilizzabile per
provvedere lecitamente al proprio
sostentamento (lavorare anche in forma
autonoma o precaria) e convertibile
in un permesso stabile in caso di reperimento
di una possibilita' di
occupazione, la cosa puo' essere accettabile.
Avete tutto il fine settimana per pensarci.
Riguardo al ddl asilo, rettifico la notizia
(sbagliata) di ieri: il testo
non e' stato ancora licenziato dalla
commissione. L'errore e' dovuto a un
eccesso di fiducia in quello che viene
riportato dall'Unita'...
Vi mando il resoconto dell'ultima seduta.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDI| 1 LUGLIO 1998
279 Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato per gli
affari esteri Fassino, per
l|interno Testa e per le finanze Marongiu.
La seduta inizia alle ore 15.15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l|esame congiunto, sospeso nella
seduta antimeridiana del giorno
precedente.
Il sottosegretario TESTA dichiara che il
Governo aveva da tempo anticipato
la presentazione di un testo sostitutivo
dell|articolo 15 del disegno di
legge n. 2425. Tale iniziativa stata fatta
propria ora dal relatore
(emendamento 15.100). Con tale disposizione,
egli confida, possibile
concludere l|esame del disegno di legge.
Si associa il relatore GUERZONI.
Il presidente VILLONE avverte che
sull|emendamento predetto e sui
subemendamenti presentati sar chiesto il
parere della 5 Commissione.
Il seguito dell|esame congiunto quindi
rinviato.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 15
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le
parole: |punti di accoglienza
provvisori|, inserire le seguenti:
|opportunamente sorvegliati|.
15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le
parole: |di cui all|articolo 7|
inserire le seguenti: |I suddetti punti di
accoglienza dovranno essere
organizzati in modo tale da prevedere
strutture di ospitalit separate per i
richiedenti asilo e gli altri immigrati|.
15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le
parole: |la disponibilit di un
luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le
seguenti: |e sorvegliato|.
15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere
la parola: "amministrativo" e
sostituire le parole: "con esclusione del
tempo" con le altre: "incluso il
tempo".
15.100/5 LUBRANO DI RICCO
15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA
Lino
15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6)
MARCHETTI
All|emendamento 15.100, dopo il comma 4,
inserire il seguente:
"4-bis. Il comune ove il richiedente ha
fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma
3, pu stipulare convenzioni
con associazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati
di idonee strutture".
15.100/8 LUBRANO DI RICCO
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 15-...
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il
Ministro dell|interno, con proprio decreto,
individua i valichi di frontiera
e le questure presso cui stato registrato,
negli ultimi tre anni, il
maggior numero di richieste di asilo e dispone
l|istituzione di punti di
accoglienza provvisoria ove assistere, ai
sensi del successivo comma 2, il
richiedente asilo ed i suoi familiari nei due
giorni nei quali si svolge il
pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso
decreto sono stabilite le
modalit per l|acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da
utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino gi disponibili o
non sia ossibile riadattare locali gi
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui
all|articolo 7, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale con oneri a carico del
Ministero dell|interno, ancorch continuative,
per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto
di frontiera o presso la
questura si ptrotrae per pi di 12 ore, la
disponibilit di un luogo
adeguatamente attrezzato per il riposto,
fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i
minori debbono essere resi disponibili, se
possibile, distinti locali per il
riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre
diritto di effettuare, con onere a
carico del Ministero dell|interno, una
comunicazione telefonica in Italia ed
una all|estero. Per le predette attivit di
assistenza nonch per quelle di
sostegno e di informazione garantite ai
richiedenti asilo nella fase di
pre-esame si applicano, se la domanda di asilo
presentata in frontiera, le
disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5,
della legge 6 marzo 1998, n. 40
In caso di presentazione dell|istanza in
questura e qualora risulti
impossibile, durante i due giorni in cui si
svolge il pre-esame, alloggiare
ed assistere adeguatamente il richeidente
asilo nella stessa questura o in
locali appositamente predisosti ai sensi del
precedente comma 1, lo stesso
pu essere accompagnato nel centro di
accoglienza di cui all|articolo 38,
comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con
oneri a carico dello Stato e
fatto salvo quanto disposto dal comma 3
dell|articolo 7.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12
del precedente articolo 7 le
misure di accoglienza e i relativi interventi
di assistenza possono, durante
la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito senza modificazioni
dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, e successiva norma di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha
fissato la propria residenza a
norma dell|articolo 4, comma 5, tenuto a
fornire, a richiesta,
l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il
successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza subordinato
all|accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L|assistenza e
l|accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla
durata del procedimento
amministrativo di riconoscimento del diritto
di asilo con esclusione per il
tempo necessario per gli eventuali
procedimenti giurisdizionali.
5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai
comuni le spese da questi sostenute
per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per
l|eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza
deve includere l|alloggio e
il vitto, per l|ammontare giornaliero
pro-capite determinato con il
regolamento di cui all|articolo 17, comma 1, quelle
per il trasporto del
richiedente col mezzo pi economico per
l|audizione dello stesso da parte
della Commissione centrale, ai sensi
dell|articolo 8, comma 2, nonch per
l|alloggio ed il vitto del medesimo nella
localit ove si svolge
l|audizione.
6. Agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per richiesta di asilo
son oassicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a
carico del Ministero
dell|interno|.
15.100 IL RELATORE