Date: 4:03 PM 7/3/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione e ddl asilo

 

Cari amici,

oggi ho avuto un buon incontro con Guelfi. Abbiamo discusso delle

osservazioni al documentoprogrammatico (vedi messaggio di qualche giorno

fa). Ho concentrato le critiche (sottolineando comunque l'apprezzamento per

l'impostazione globale del documento) sui seguenti punti, in ordine di

importanza crescente:

 

1) necessita' di introdurre linee relative agli studenti universitari (art.

37, comma 2) e ai criteri per l'accesso alle professioni per gli anni di

applicazione della legge successivi al primo. Per i primi, devono essere

tenuti presenti gli orientamenti comunitari (inserimento del cinque per

cento di studenti stranieri); per i secondi, l'odg del Senato che impegna

il Governo a facilitare l'accesso per i soggiornanti regolari.

 

2) necessita' di chiarire che la determinazione di quote privilegiate di

ingresso non deve escludere una programmazione di tipo "generale" (a

prescindere cioe' dai paesi di provenienza); questa e' necessaria per non

frustrare le aspettative del singolo aspirante immigrato (quale che sia la

sua origine) e per consentire le catene migratorie regolari (tramite la

sponsorizzazione). Una soluzione accettabile, qualora si voglia battere la

via delle quote privilegiate, potrebbe essere quella di lasciare libero da

privilegi l'ingresso per ricerca di lavoro (art. 21, comma 4) e quello per

sponsorizzazione da parte di privato, e far gravare i privilegi, oltre che

sugli ingressi ex art. 19, su quelli per sponsorizzazione da parte di enti

e associazioni.

 

3) necessita' di reimpostare il meccanismo di regolarizzazione in base ai

seguenti criteri:

- prevedere una regolarizzazione immediata (piuttosto che rinviata al 1999)

per tutte le categorie considerate meritevoli di emersione;

- ammettere anche categorie precarie alla regolarizzazione (sia tramite

sponsorizzazione, sia attraverso il rilascio di permessi stagionali);

- non fissare tetti numerici a tali regolarizzazioni "precarie";

- valutare ex post se si sia emerso un bacino piu' ampio del previsto di

immigrazione precaria, e ridurre corrispondentemente le quote ammesse

dall'estero per gli anni successivi (1999 e 2000);

- fissare requisiti per l'emersione per lavoro autonomo nontroppo

restrittivi (nella fattispecie del lavoro autonomo rientrano,

positivamente, tutti coloro che svolgono - in modo continuativo - attivita'

saltuarie, senza che si configurino veri e propri rapporti di lavoro

subordinato);

- prevedere che il permesso rilasciato ai soggetti regolarizzati per lavoro

autonomo sia un permesso a pieno titolo (utilizzabile, quindi, anche per

lavoro subordinato, e corrispondentemente convertibile).

 

 

Sui primi due punti, non appaiono difficolta' eccessive nel trovare una

convergenza con Guelfi. Sull'ultimo, potrebbero esserci resistenze da parte

di Napolitano. Guelfi propone, per rendere meno traumatica la cosa, di

scaglionare la regolarizzazione, distribuendola sui due anni. L'emersione

potrebbe esaurirsi entro il '98, l'ottenimento di un permesso stabile entro

il '99 (per una parte degli emersi). Guelfi stesso chiede suggerimenti. A

spanne, direi che se l'emersione comporta, da subito, il rilascio di un

permesso provvisorio, utilizzabile per provvedere lecitamente al proprio

sostentamento (lavorare anche in forma autonoma o precaria) e convertibile

in un permesso stabile in caso di reperimento di una possibilita' di

occupazione, la cosa puo' essere accettabile.

 

Avete tutto il fine settimana per pensarci.

 

Riguardo al ddl asilo, rettifico la notizia (sbagliata) di ieri: il testo

non e' stato ancora licenziato dalla commissione. L'errore e' dovuto a un

eccesso di fiducia in quello che viene riportato dall'Unita'...

 

Vi mando il resoconto dell'ultima seduta.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDI| 1 LUGLIO 1998

 

279 Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Fassino, per

l|interno Testa e per le finanze Marongiu.

 

La seduta inizia alle ore 15.15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l|esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno

precedente.

 

Il sottosegretario TESTA dichiara che il Governo aveva da tempo anticipato

la presentazione di un testo sostitutivo dell|articolo 15 del disegno di

legge n. 2425. Tale iniziativa stata fatta propria ora dal relatore

(emendamento 15.100). Con tale disposizione, egli confida, possibile

concludere l|esame del disegno di legge.

 

Si associa il relatore GUERZONI.

 

Il presidente VILLONE avverte che sull|emendamento predetto e sui

subemendamenti presentati sar chiesto il parere della 5 Commissione.

 

Il seguito dell|esame congiunto quindi rinviato.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art. 15

 

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |punti di accoglienza

provvisori|, inserire le seguenti: |opportunamente sorvegliati|.

 

15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |di cui all|articolo 7|

inserire le seguenti: |I suddetti punti di accoglienza dovranno essere

organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalit separate per i

richiedenti asilo e gli altri immigrati|.

 

15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: |la disponibilit di un

luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le seguenti: |e sorvegliato|.

 

15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e

sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il

tempo".

 

15.100/5 LUBRANO DI RICCO

15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino

15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI

 

All|emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire

l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, pu stipulare convenzioni

con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati

di idonee strutture".

 

15.100/8 LUBRANO DI RICCO

 

Sostituire l|articolo con il seguente:

 

|Art. 15-...

 

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell|interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera

e le questure presso cui stato registrato, negli ultimi tre anni, il

maggior numero di richieste di asilo e dispone l|istituzione di punti di

accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il

richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il

pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le

modalit per l|acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da

utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino gi disponibili o

non sia ossibile riadattare locali gi esistenti.

 

2. Durante la fase di pre-esame di cui all|articolo 7, il richiedente asilo

deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del

Ministero dell|interno, ancorch continuative, per malattia ed infortunio,

il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la

questura si ptrotrae per pi di 12 ore, la disponibilit di un luogo

adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi

igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i

minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il

riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a

carico del Ministero dell|interno, una comunicazione telefonica in Italia ed

una all|estero. Per le predette attivit di assistenza nonch per quelle di

sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di

pre-esame si applicano, se la domanda di asilo presentata in frontiera, le

disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40

In caso di presentazione dell|istanza in questura e qualora risulti

impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare

ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in

locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso

pu essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all|articolo 38,

comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e

fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell|articolo 7.

 

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le

misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante

la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre

1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995,

n. 563, e successiva norma di attuazione.

 

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

norma dell|articolo 4, comma 5, tenuto a fornire, a richiesta,

l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza subordinato all|accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L|assistenza e l|accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento

amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il

tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

 

5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute

per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per l|eventuale assistenza di

minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l|alloggio e

il vitto, per l|ammontare giornaliero pro-capite determinato con il

regolamento di cui all|articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del

richiedente col mezzo pi economico per l|audizione dello stesso da parte

della Commissione centrale, ai sensi dell|articolo 8, comma 2, nonch per

l|alloggio ed il vitto del medesimo nella localit ove si svolge

l|audizione.

 

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo

son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero

dell|interno|.

 

15.100 IL RELATORE