Date: 5:56 PM 7/8/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
il ddl asilo e' stato approvato ieri dalla
Commissione affari
costituzionali del Senato. Vi mando il
resoconto dell'ultima seduta.
Non mi risulta che il ddl sia stato iscritto
all'ordine del giorno nei
lavori dell'Aula (almeno fino al 24 luglio
prossimo).
Nei prossimi giorni conto di inviarvi il testo
approvato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1)
MARTEDI| 7 LUGLIO 1998
281 Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l|interno Barberi e Testa e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Bettinelli.
La seduta inizia alle ore 15.15.
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del
diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del
diritto di asilo.
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Il presidente VILLONE avverte che la 5
Commissione ha espresso parere
favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15,
proposto dal relatore, e sui
relativi subemendamenti. Si pu pertanto
procedere alla conclusione
dell'esame.
Il senatore TABLADINI illustra quindi i propri
subemendamenti, soffermandosi
in particolare sul 15.100/2, nel quale
previsto l'allestimento di separate
strutture di accoglienza. Sostiene inoltre che
occorre evitare che la
disciplina dell'asilo venga utilizzata per
politiche migratorie camuffate.
Il relatore GUERZONI, premesso che le persone
richiedenti asilo sono
sottoposte a un regime di sorveglianza in
attesa dell'esito della domanda,
si dichiara tuttavia disponibile a precisare
ulteriormente tale circostanza,
come indicato nei subemendamenti 15.100/3 e
15.100/4. Quanto al 15.100/2, a
suo avviso possibile accoglierlo, una volta
acquisita una positiva
valutazione del Governo sotto il profilo
tecnico. I subemendamenti 15.100/5,
15.100/6, 15.100/7, di contenuto identico,
risolvono un problema reale, e
vanno pertanto accolti. Considera ragionevole,
infine, la proposta di
aggiungere il comma 4-bis, contenuta nel
subemendamento 15.100/8.
Il sottosegretario TESTA precisa nuovamente
che i richiedenti asilo sono
sottoposti a un regime di sorveglianza che ne
limita la libert di
movimento: considera pertanto ripetitivo,
anche se non contraddittorio,
introdurre disposizioni specifiche come quelle
proposte da alcuni
subemendamenti. Tuttavia si rimette alla
valutazione della Commissione,
avvertendo che il subemendamento 15.100/2
determinerebbe inevitabili
difficolt operative. Si rimette alla
Commissione anche sui subemendamenti
15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, nonch sul
subemendamento 15.100/8.
Il senatore TABLADINI, in una dichiarazione di
voto favorevole sui propri
subemendamenti, ribadisce che il regime di
sorveglianza non affatto
rilevabile univocamente dal testo in esame e
occorre pertanto introdurre
apposite disposizioni. Quanto alle modalit
del ricovero temporaneo,
senz'altro opportuno precisare la separazione
fisica dei richiedenti asilo
dagli immigrati per ragioni diverse.
Si procede alle votazioni.
Con distinte votazioni sono approvati tutti i
subemendamenti all'emendamento
15.100 e infine lo stesso emendamento
sostitutivo dell'articolo 15 nel testo
risultante dalle modifiche gi accolte.
Il RELATORE presenta quindi l'emendamento
19.1, conforme al parere della
Commissione bilancio.
La Commissione lo approva.
E' infine conferito al relatore il mandato a
riferire in Assemblea per
l'approvazione dei disegni di legge in titolo
nel testo unificato definito
nel corso dell'esame.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 15
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le
parole: |punti di accoglienza
provvisori|, inserire le seguenti:
|opportunamente sorvegliati|.
15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le
parole: |di cui all|articolo 7|
inserire le seguenti: |I suddetti punti di
accoglienza dovranno essere
organizzati in modo tale da prevedere
strutture di ospitalit separate per i
richiedenti asilo e gli altri immigrati|.
15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le
parole: |la disponibilit di un
luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le
seguenti: |e sorvegliato|.
15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere
la parola: "amministrativo" e
sostituire le parole: "con esclusione del
tempo" con le altre: "incluso il
tempo".
15.100/5 LUBRANO DI RICCO
15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA
Lino
15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6)
MARCHETTI
All|emendamento 15.100, dopo il comma 4,
inserire il seguente:
"4-bis. Il comune ove il richiedente ha
fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma
3, pu stipulare convenzioni
con associazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati
di idonee strutture"
15.100/8 LUBRANO DI RICCO
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 15-...
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il
Ministro dell|interno, con proprio decreto,
individua i valichi di frontiera
e le questure presso cui stato registrato,
negli ultimi tre anni, il
maggior numero di richieste di asilo e dispone
l|istituzione di punti di
accoglienza provvisoria ove assistere, ai
sensi del successivo comma 2, il
richiedente asilo ed i suoi familiari nei due
giorni nei quali si svolge il
pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso
decreto sono stabilite le
modalit per l|acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da
utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino gi disponibili o
non sia ossibile riadattare locali gi
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui
all|articolo 7, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale con oneri a carico del
Ministero dell|interno, ancorch continuative,
per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto
di frontiera o presso la
questura si ptrotrae per pi di 12 ore, la
disponibilit di un luogo
adeguatamente attrezzato per il riposto,
fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i
minori debbono essere resi disponibili, se
possibile, distinti locali per il
riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre
diritto di effettuare, con onere a
carico del Ministero dell|interno, una
comunicazione telefonica in Italia ed
una all|estero. Per le predette attivit di
assistenza nonch per quelle di
sostegno e di informazione garantite ai
richiedenti asilo nella fase di
pre-esame si applicano, se la domanda di asilo
presentata in frontiera, le
disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5,
della legge 6 marzo 1998, n. 40
In caso di presentazione dell|istanza in questura
e qualora risulti
impossibile, durante i due giorni in cui si
svolge il pre-esame, alloggiare
ed assistere adeguatamente il richeidente
asilo nella stessa questura o in
locali appositamente predisosti ai sensi del
precedente comma 1, lo stesso
pu essere accompagnato nel centro di
accoglienza di cui all|articolo 38,
comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con
oneri a carico dello Stato e
fatto salvo quanto disposto dal comma 3
dell|articolo 7.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12
del precedente articolo 7 le
misure di accoglienza e i relativi interventi
di assistenza possono, durante
la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito senza modificazioni
dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, e successiva norma di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha
fissato la propria residenza a
norma dell|articolo 4, comma 5, tenuto a
fornire, a richiesta,
l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il
successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza subordinato
all|accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L|assistenza e
l|accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla
durata del procedimento
amministrativo di riconoscimento del diritto di
asilo con esclusione per il
tempo necessario per gli eventuali
procedimenti giurisdizionali.
5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai
comuni le spese da questi sostenute
per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per
l|eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza
deve includere l|alloggio e
il vitto, per l|ammontare giornaliero
pro-capite determinato con il
regolamento di cui all|articolo 17, comma 1,
quelle per il trasporto del
richiedente col mezzo pi economico per
l|audizione dello stesso da parte
della Commissione centrale, ai sensi
dell|articolo 8, comma 2, nonch per
l|alloggio ed il vitto del medesimo nella
localit ove si svolge
l|audizione.
6. Agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per richiesta di asilo
son oassicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a
carico del Ministero
dell|interno|.
15.100 IL RELATORE
Art. 19
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 19
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell|interno
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell|ambito delle unit
previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell|interno, connesse
all|attuazione della presente legge.|
19.1 IL RELATORE