Date: 5:56 PM 7/8/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

il ddl asilo e' stato approvato ieri dalla Commissione affari

costituzionali del Senato. Vi mando il resoconto dell'ultima seduta.

Non mi risulta che il ddl sia stato iscritto all'ordine del giorno nei

lavori dell'Aula (almeno fino al 24 luglio prossimo).

Nei prossimi giorni conto di inviarvi il testo approvato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1)

 

MARTEDI| 7 LUGLIO 1998

 

281 Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

VILLONE

 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l|interno Barberi e Testa e alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

 

La seduta inizia alle ore 15.15.

 

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

 

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

 

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

Il presidente VILLONE avverte che la 5 Commissione ha espresso parere

favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal relatore, e sui

relativi subemendamenti. Si pu pertanto procedere alla conclusione

dell'esame.

 

Il senatore TABLADINI illustra quindi i propri subemendamenti, soffermandosi

in particolare sul 15.100/2, nel quale previsto l'allestimento di separate

strutture di accoglienza. Sostiene inoltre che occorre evitare che la

disciplina dell'asilo venga utilizzata per politiche migratorie camuffate.

 

Il relatore GUERZONI, premesso che le persone richiedenti asilo sono

sottoposte a un regime di sorveglianza in attesa dell'esito della domanda,

si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente tale circostanza,

come indicato nei subemendamenti 15.100/3 e 15.100/4. Quanto al 15.100/2, a

suo avviso possibile accoglierlo, una volta acquisita una positiva

valutazione del Governo sotto il profilo tecnico. I subemendamenti 15.100/5,

15.100/6, 15.100/7, di contenuto identico, risolvono un problema reale, e

vanno pertanto accolti. Considera ragionevole, infine, la proposta di

aggiungere il comma 4-bis, contenuta nel subemendamento 15.100/8.

 

Il sottosegretario TESTA precisa nuovamente che i richiedenti asilo sono

sottoposti a un regime di sorveglianza che ne limita la libert di

movimento: considera pertanto ripetitivo, anche se non contraddittorio,

introdurre disposizioni specifiche come quelle proposte da alcuni

subemendamenti. Tuttavia si rimette alla valutazione della Commissione,

avvertendo che il subemendamento 15.100/2 determinerebbe inevitabili

difficolt operative. Si rimette alla Commissione anche sui subemendamenti

15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, nonch sul subemendamento 15.100/8.

 

Il senatore TABLADINI, in una dichiarazione di voto favorevole sui propri

subemendamenti, ribadisce che il regime di sorveglianza non affatto

rilevabile univocamente dal testo in esame e occorre pertanto introdurre

apposite disposizioni. Quanto alle modalit del ricovero temporaneo,

senz'altro opportuno precisare la separazione fisica dei richiedenti asilo

dagli immigrati per ragioni diverse.

 

Si procede alle votazioni.

 

Con distinte votazioni sono approvati tutti i subemendamenti all'emendamento

15.100 e infine lo stesso emendamento sostitutivo dell'articolo 15 nel testo

risultante dalle modifiche gi accolte.

 

Il RELATORE presenta quindi l'emendamento 19.1, conforme al parere della

Commissione bilancio.

 

La Commissione lo approva.

 

E' infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per

l'approvazione dei disegni di legge in titolo nel testo unificato definito

nel corso dell'esame.

 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art. 15

 

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |punti di accoglienza

provvisori|, inserire le seguenti: |opportunamente sorvegliati|.

 

15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |di cui all|articolo 7|

inserire le seguenti: |I suddetti punti di accoglienza dovranno essere

organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalit separate per i

richiedenti asilo e gli altri immigrati|.

 

15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: |la disponibilit di un

luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le seguenti: |e sorvegliato|.

 

15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

 

All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e

sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il

tempo".

 

15.100/5 LUBRANO DI RICCO

15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino

15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI

 

All|emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire

l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, pu stipulare convenzioni

con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati

di idonee strutture"

 

15.100/8 LUBRANO DI RICCO

 

Sostituire l|articolo con il seguente:

 

|Art. 15-...

 

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell|interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera

e le questure presso cui stato registrato, negli ultimi tre anni, il

maggior numero di richieste di asilo e dispone l|istituzione di punti di

accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il

richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il

pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le

modalit per l|acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da

utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino gi disponibili o

non sia ossibile riadattare locali gi esistenti.

 

2. Durante la fase di pre-esame di cui all|articolo 7, il richiedente asilo

deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del

Ministero dell|interno, ancorch continuative, per malattia ed infortunio,

il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la

questura si ptrotrae per pi di 12 ore, la disponibilit di un luogo

adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi

igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i

minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il

riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a

carico del Ministero dell|interno, una comunicazione telefonica in Italia ed

una all|estero. Per le predette attivit di assistenza nonch per quelle di

sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di

pre-esame si applicano, se la domanda di asilo presentata in frontiera, le

disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40

In caso di presentazione dell|istanza in questura e qualora risulti

impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare

ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in

locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso

pu essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all|articolo 38,

comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e

fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell|articolo 7.

 

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le

misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante

la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre

1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995,

n. 563, e successiva norma di attuazione.

 

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

norma dell|articolo 4, comma 5, tenuto a fornire, a richiesta,

l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza subordinato all|accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L|assistenza e l|accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento

amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il

tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

 

5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute

per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per l|eventuale assistenza di

minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l|alloggio e

il vitto, per l|ammontare giornaliero pro-capite determinato con il

regolamento di cui all|articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del

richiedente col mezzo pi economico per l|audizione dello stesso da parte

della Commissione centrale, ai sensi dell|articolo 8, comma 2, nonch per

l|alloggio ed il vitto del medesimo nella localit ove si svolge

l|audizione.

 

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo

son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero

dell|interno|.

 

15.100 IL RELATORE

 

Art. 19

 

Sostituire l|articolo con il seguente:

 

|Art. 19

 

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

proposta del Ministro dell|interno autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni compensative nell|ambito delle unit

previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione

del Ministero dell|interno, connesse all|attuazione della presente legge.|

 

19.1 IL RELATORE