Date: 4:26 PM 7/9/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

Christopher Hein mi fa sapere che il tempo utile per la presentazione degli

emendamenti al ddl asilo per l'Aula del Senato scade martedi' prossimo alle

ore 12. Abbiamo discusso un po' sulle cose che e' sperabile trovino ascolto

in questa fase e su quelle che e' opportuno rinviare all'esame della

Camera. Probabilmente ulteriori pressioni riguardo all'art.7 (pre-esame

della domanda) non porterebbero a gran che, con un relatore capace di dare

parere sfavorevole ai suoi stessi emendamenti...

Chris comunque si impegna a farci avere le proposte di emendamento entro

questo fine settimana. Opinioni in materia sono benvenute, ma temo che non

si riesca a fare - dati i tempi ristretti - una riunione per prendere

decisioni comuni.

Vi mando una nota preparata dal CIR a valle di una prima lettura del testo

(o della sua ricostruzione artigianale: il testo ufficiale non e' ancora

disponibile).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

----------------------

 

 

Oggetto: Approvazione in Commissione Senato del Disegno di Legge sul

Diritto di Asilo

 

 

 

            Ieri 7 luglio, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha

approvato l’intero testo del Disegno di Legge sul Diritto di Asilo e la

Protezione Umanitaria.

Si è concluso così un percorso iniziato nel settembre dello scorso anno

presso la Commissione, percorso che ha visto numerose ed importanti

modifiche al testo originario proposto dal Governo nel maggio 1997.

Effettivamente l’ultima fase del dibattito non si è basata sul Disegno di

Legge, bensì sul Testo Unificato (T.U.) elaborato dal relatore, il Senatore

Guerzoni in data 10.2.1998.

Il dibattito ha subito una lunga pausa (da marzo fino all’inizio di giugno)

a causa di incertezze in campo governativo e parlamentare sul concetto del

pre-esame (Art. 7). Su questo tema il Governo aveva poi elaborato un nuovo

testo (emendamento 7.100), il quale, poi è stato ulteriormente emendato

dalla Commissione nella seduta del 25.6.1998.

 

            Ad una primissima valutazione del testo complessivo che adesso

viene inviato all’aula del Senato, vorremmo sottolineare che numerosi

emendamenti proposti dal CIR e/o da altre Associazioni sono stati accolti e

approvati comportando certamente in un netto miglioramento del testo

attuale rispetto al Disegno di Legge originario e al T.U.

Particolarmente importante ci sembra la soppressione della ricevibilità

della domanda d’asilo per la quale era conferita esclusiva competenza alle

Autorità di Frontiera (Art. 6 DDL).

Sempre per quanto riguarda la fase preliminare alla procedura ordinaria ci

sembra rilevante  alla procedura ordinaria ci sembra rilevante che l’ACNUR

e/o altri Enti di Tutela devono essere avvertiti all’inizio del pre-esame.

Finalmente si è fatta una distinzione fra il pre-esame alla frontiera e

presso le Questure per i richiedenti già presenti sul territorio. Anche

l’estensione dell’assistenza per i richiedenti nella fase giurisdizionale è

di grande rilevanza.

Infine la previsione del rilascio di carta di soggiorno allo straniero

“temporaneamente impedito a rimpatriare” (Art. 10, tuttora una formulazione

molto infelice per l’asilo umanitario), dopo 5 anni di soggiorno, è un

notevole passo avanti in favore dei richiedenti con lo “status b”.

 

            Su alcuni punti elementari, invece, la Commissione ed il Governo

non hanno accolto le proposte in questa fase del dibattito parlamentare. Si

tratta principalmente della esagerata limitazione al concetto

costituzionale di asilo (Art. 2b), nonché delle garanzie in fase di

pre-esame.

I dettagli risultano dall’allegata nota sui singoli articoli.

 

 

            Saremmo molto grati di ricevere urgentemente i Vostri commenti,

anche per poter decidere come meglio procedere nella fase di discussione in

Aula, in questa opera di miglioramento della prima legislazione italiana

sul diritto di asilo.

 

            Con i migliori saluti.

 

 

            Dott. Christopher Hein

            Direttore

 

 

 

 

 

N.b. Chi non fosse in possesso del T.U. potrà rivolgersi a Linda Sette

presso il CIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1

(Principi generali)

 

 

La formulazione dell'articolo, come formulato nel Testo unificato, è

rimasta invariata.

 

 

Art.2

(Titolari del diritto d'asilo)

 

La principale critica mossa al presente articolo, così come riformulato nel

Testo Unificato, riguardava la fattispecie del cd. "asilo costituzionale",

inserita nella lettera b) del comma 1. Infatti, la fattispecie disciplinata

dal T.U. appare più restrittiva di quella costituzionale, in quanto

richiede che all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche si

accompagni anche il pericolo di vita. Ci troviamo così di fronte alla

previsione di una condizione aggiuntiva, costituzionalmente non prevista,

che lascia spazio a dubbi sulla costituzionalità della stessa disposizione.

Gli emendamenti 2.7 e 2.7-bis che miravano ad eliminare tale incongruenza,

prevedendo il pericolo di vita come condizione alternativa all'impedimento

nell'esercizio delle libertà democratiche, sono stati dichiarati decaduti

per assenza in Commissione del proponente. E', invece, stato accolto

l'emendamento 2.5 (nuovo testo) che pur lasciando il pericolo di vita quale

condizione aggiuntiva, lo estende anche ai familiari del richiedente.

 

 

Art.3

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

 

Al primo comma è stato inserito il riferimento esplicito alla competenza

della Commissione centrale non solo in materia di riconoscimento del

diritto di asilo, ma anche per quanto riguarda la permanenza e la

cessazione dello stesso. Per quanto riguarda la composizione della

Commissione centrale non sono stati accolti gli emendamenti 3.6 e 3.16; la

composizione rimane pertanto praticamente inalterata rispetto al passato,

se non per l'inserimento dell'esperto "di chiara fama" di diritti umani.

 

 

Art.4

(presentazione della domanda di asilo)

 

Tra le modifiche di maggior rilievo proposte in relazione al comma 1 del

presente articolo, c'era l'introduzione della possibilità di presentare la

richiesta di asilo presso le rappresentanze diplomatiche o consolari

italiane all'estero ovvero al comandante di nave o aeromobile italiano.

Tuttavia, tutti i tentativi volti a far approvare tale modifica sono fin

qui falliti.

Sono stati invece accolti gli emendamenti 4.16 e 4.23 con i quali si

introduce il diritto del richiedente asilo ad ogni assistenza utile per una

corretta e completa presentazione della domanda, il diritto di produrre o

indicare ogni documentazione utile e il diritto di ottenere informazioni

sulla procedura di asilo  e sui diritti connessi in una lingua a lui

comprensibile.

 

Nota: Questo tipo di assistenza è affidato dalla stessa disposizione alle

Organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei

diritti fondamentali tramite la previsione di appositi progetti di

collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Rimane

tuttavia da chiarire quale sarà la copertura finanziaria di questa norma.

 

 

Art.5

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

 

Gli emendamenti presentati all'articolo, così come riformulato nel testo

unificato, non sono di particolare rilievo. Infatti, le disposizioni del

testo unificato già prevedono sufficienti garanzie per la tutela dei minori

non accompagnati. In particolare la procedura di asilo è stata resa più

celere attraverso l'introduzione di una sorta di canale preferenziale.

 

 

Art.6

(Irricevibilità)

 

Come auspicato, nel T.U. la disposizione dell'art.6 è stata soppressa.

 

 

 

Art.7

(Pre-esame della domanda)

 

 

*Quanto si dirà qui di seguito sulle modifiche apportate all'art.7 del T.U.

si riferisce al testo riformulato con l'emendamento 7.100  presentato dal

Governo.

 

Nel nuovo testo presentato dal Governo si prevede che il delegato della

Commissione centrale comunichi tempestivamente l'inizio del pre-esame

all'ACNUR o all'organizzazione dallo stesso indicata.

 

L'emendamento 7.100/18  volto a coinvolgere sempre un membro della

Commissione centrale nella decisione di inammissibilità è stato ritirato

dallo stesso proponente.

E' stato altresì ritirato l'emendamento 7.100/20 con il quale si chiedeva

di inserire alla fine delle ipotesi di inammissibilità la clausola di

salvaguardia contro il pericolo di refoulement prevista solo nell'ultimo

periodo dell'art.7, comma 4, lett.b), in modo da poterla applicare in via

generale a tutte le ipotesi previste al comma 4.

Tuttavia, la mancata approvazione di questo emendamento è stata compensata

dalla riformulazione ( Em. 7.100/A ) del comma 6 dell'art. 7.

 

Grazie all'approvazione dell'emendamento 7.100/17 è stata eliminata

l'incongruenza presente nel comma 7, dove con riferimento all'esito

negativo del pre-esame, non si distingueva tra provvedimento del

funzionario di frontiera da quello di questura, prescrivendo in entrambe le

ipotesi il respingimento immediato alla frontiera. Nella formulazione

attuale, invece, si prevede che il funzionario di questura emani un decreto

di espulsione.

 

Tra le modifiche di maggior rilievo proposte e non accolte c'è, infine, la

mancata approvazione dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso

avverso il decreto di respingimento o di espulsione pronunciato al termine

del pre-esame. Con l'emendamento 7.100/3 si era proposto di sopprimere

tutto il primo periodo del comma 8, omettendo così di dire alcunché

sull'effetto sospensivo. Tale emendamento però non è stato accolto.

 

Nota: Si esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso contro la

decisione negativa del pre-esame continui a non avere effetto sospensivo,

non salvaguardando adeguatamente il richiedente asilo dal rischio di

refoulement. Tra l'altro, sia con riferimento al comma 6 che al comma 8,

non è chiaro quale sia l'autorità che debba valutare la sussistenza del

suddetto rischio. Anche per tale motivo il CIR ha fortemente sostenuto

l'emendamento 7.100/20.

 

 

Art.8

(Esame della domanda di asilo)

 

Con l'approvazione dell'emendamento 8.2 è stato riformulato il comma 3, che

garantisce una maggiore tutela del minore durante la procedura di asilo

rafforzando il ruolo dell'esercente la potestà genitoriale e tutoria nel

corso dell'intera procedura di riconoscimento del diritto di asilo.

Rileva anche l'approvazione dell'emendamento 8.3. che conferisce anche al

delegato dell'ACNUR e alla persona che assiste il richiedente in audizione

la facoltà di porre domande dirette.

 

 

Art.9

(Decisione sulla domanda)

 

L'emendamento 9.2 volto a fissare alla Commissione centrale un termine

massimo per l'approfondimento dell'istruttoria è stato riformulato ed

approvato nel senso che, ove si renda necessario un approfondimento di

istruttoria, pur non prevedendosi un termine massimo, esso debba sempre

essere motivato da parte della Commissione centrale.

 

E' stato approvato anche l'emendamento 9.1 che prevede per il richiedente

la possibilità di rimanere sul territorio italiano in caso egli abbia

titolo a soggiornarvi per altri motivi, nonostante la notifica del diniego

del riconoscimento dello status e dell'intimazione a lasciare il territorio.

 

E' invece stato ritirato l'emendamento 9.3 che prevedeva esplicitamente la

possibilità di un riesame ad iniziativa della Commissione centrale su

indicazione dell'ACNUR, dell'interessato o di chi lo assiste. Infatti, la I

Commissione ha ritenuto superfluo specificare tale facoltà, dal momento che

ogni provvedimento amministrativo può essere riconsiderato in base al

principio di autotutela.

 

 

Art.10

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

 

E' stato approvato l'emendamento 10.13 in base al quale, trascorsi 5 anni

dal rilascio di un permesso di soggiorno per impossibilità  temporanea al

rimpatrio, il titolare può ottenere la carta di soggiorno e gode degli

stessi diritti previsti dall'art.16 e beneficia delle misure previste

dall'art.17.

Particolarmente importante è l'approvazione dell'emendamento 10.1 con il

quale si è eliminato il carattere eccezionale del provvedimento con il

quale si dichiara la impossibilità temporanea al rimpatrio.

 

 

Art. 11

(Ricorsi)

 

E' stato accolto l'emendamento volto a conferire al TAR giurisdizione

esclusiva estesa al merito. La previsione è confluita in un nuovo comma,

precisamente il comma 6-bis; di conseguenza è stato eliminato il

riferimento alla competenza esclusiva contenuto in fine al comma 1

dell'art.11 così come riformulato nel T.U.

Un altro importante emendamento (em. 11.4.) che è stato accolto prevede

l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 giorni, anziché "in via

immediata" in caso di rigetto del ricorso presentato avverso il

provvedimento di diniego.

 

 

Art. 12

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di

viaggio)

 

 

Non ci sono variazioni di rilievo rispetto al testo riformulato nel T.U.

 

 

 

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

 

Con l'approvazione dell'emendamento 13.3 si è eliminata la verifica

periodica della permanenza del diritto di asilo, prevedendo che essa venga

eseguita solo alla scadenza del primo permesso di soggiorno per asilo.

Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole il rifugiato

può richiedere il rilascio della carta di soggiorno.

 

Nota: Perplessità sorgono riguardo al carattere sostitutivo o aggiuntivo

della carta di soggiorno rispetto alla titolarità del diritto di asilo. A

tal fine basterebbe indicare esplicitamente nella carta di soggiorno tale

qualifica.

Inoltre dovrebbe essere chiarito che il titolare della carta di soggiorno

non debba perdere tale titolo, qualora intervenga una decisione di

estinzione del diritto di asilo da parte della Commissione centrale.

 

 

Art.14

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

 

Importante è che la I Commissione del Senato abbia ritenuto di non

accogliere né l'emendamento 14.4 che voleva eliminare il comma 5

(possibilità di ricorso contro il decreto che dichiara la cessazione dello

status) né l'emendamento 14.5, volto a privare il rifugiato del diritto al

lavoro e allo studio nel periodo di pendenza del ricorso avverso il decreto

di cessazione dello status. Altrettanto dicasi per la previsione esplicita

del diritto a soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo

qualora la cessazione dello status sia verificata (em. 14.6 ).

 

 

Art.15

(Misure di carattere assistenziale in favore del richiedente asilo)

 

Il testo dell'articolo è stato parzialmente modificato rispetto al T.U.

inserendo la previsione della presentazione della richiesta di asilo non

solo ai valichi di frontiera ma anche  presso la questura.

Tra gli emendamenti presentati il più importante resta quello (em. 15.2)

volto ad ottenere l'assistenza nei centri di accoglienza anche "per il

periodo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali". La

decisione in merito all'articolo era stata rinviata in attesa che la

Commissione Bilancio esprimesse un parere in merito alle modifiche proposte

(copertura finanziaria). Il parere è stato dato in tempi rapidissimi ed ha

portato all'approvazione dell'emendamento 15.2 con il quale si chiedeva

l'estensione dell'assistenza in favore del richiedente asilo ricorrente.

 

 

Art.16

(Diritti del rifugiato)

 

Tra gli emendamenti proposti al presente articolo di particolare importanza

si rivela l'emendamento 16.2-bis che mira ad inserire nel comma 4 la

previsione del collocamento obbligatorio in favore dei titolari del diritto

di asilo. Purtroppo, per un errore, a tale emendamento è stato dato lo

stesso  numero di un altro emendamento (l'emedamento16.2) che riguardava

questioni meramente terminologiche. La I Commissione ha approvato

quest'ultimo emendamento, dimenticandosi di discutere dell'emendamento

16.2-bis!! La questione del collocamento obbligatorio è rimasta pertanto

irrisolta.

 

E' stato altresì approvato l'emendamento 16.5 con il quale si estende anche

allo "straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria" il

diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è

consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari

stranieri.

 

Nota: Il CIR si riserva di ripresentare la questione del collocamento

obbligatorio in favore dei titolari del diritto di asilo nel seguito

dell'iter parlamentare del disegno di legge in esame.

Si fa inoltre notare come, incomprensibilmente, nell'emendamento 16.5 si

utilizza nuovamente l'espressione "protezione umanitaria" , eliminata dal

resto del testo normativo.

 

 

Art.17

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

 

E' stata mantenuta la norma (comma 4) che equipara i rifugiati ai profughi

italiani per quanto riguarda la riserva di alloggi di edilizia economica e

popolare (respinto l'em.17.1)

Non ha trovato invece accoglimento l'emendamento 17.0.1 con il quale si

chiedeva l'istituzione di un apposito albo per le associazioni e gli

organismi umanitari.

 

Art.18

(Disposizioni transitorie)

 

Le disposizioni dalla nuova Legge in materia di asilo avranno valore

retroattivo nella misura in cui introducono norme di favore (em. 18.1

accolto). La previsione è importante dal momento che ci sono novità di

rilievo sia rispetto alla procedura di asilo (cfr. in particolare gli:

art.8, art.9, art.10, art.11, art.17) sia rispetto ai diritti del rifugiato.

 

Art.19

(Disposizioni finanziarie)

 

Il testo così come formulato nel T.U. è rimasto invariato.