Date: 10:31 AM 7/23/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando una bozza relativa ad ulteriori proposte per il regolamento. La

parte sulla Sanita' e' stata elaborata a partire da proposte di Salvatore

Geraci e del Naga. Data la mia incompetenza in materia, sarei grato a

Salvatore e a Lia Bandera se potessero verificare che tale elaborazione non

abbia stravolto il senso delle loro proposte. Vorrei anche sapere se queste

proposte, nella forma originaria, sono state gia' fatte avere alla Bindi.

 

Ieri e' stata inviata a Napolitano, Treu, Dini e Turco, dalla Fondazione

Migrantes, una nota con la quale si raccomanda di non porre tetti numerici

alla regolarizzazione. Questo punto dovrebbe diventare uno dei leit motiv

delle prese di posizione di questo periodo. L'altro, a mio parere, dovrebbe

consistere nell'affermare a chiare lettere che la cosiddetta emergenza

immigrazione altro non e' che il risultato della fine dei mondiali di

calcio e dell'improvvisa mancanza di argomenti dei nostri valorosi giornali.

 

Temo che, lasciato l'argomento a Gasparri e a Napolitano (vedi l'Unita' di

oggi), l'esito della vicenda non possa che essere l'ennesima

riaffermazione, da parte del Ministro dell'interno, del ponderoso

principio: "non faremo nessuna sanatoria".

 

Tempi previsti: oggi la Camera (Maselli) da' il parere (spero in linea con

i nostri suggerimenti...) sul documento programmatico. Il prossimo passo e'

quello dei decreti sui flussi. Sembra si affermi, in merito, l'idea,

ragionevole, di meditare per tutto agosto, lasciar sbollire le "emergenze"

e presentare il decreto alle Camere a fine agosto. Dobbiamo usare questo

tempo nel modo migliore.

 

Anche per il regolamento la cosa slitta a settembre, e anche questo e' un

fatto positivo. Guelfi vuol tentare di organizzare un incontro con

associazioni e sindacati prima delle ferie. Spero che la cosa si possa fare.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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(22/7/1998)

 

ULTERIORI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40/1998

 

 

1) Condizione dei minori stranieri (art. 29).

 

- Allo scopo di garantire la pienezza dei diritti del minore, cosi' come

previsto dalla Legge 176/91, di ratifica della Convenzione internazionale

sui diritti dell'infanzia, occorre prevedere che la richiesta del permesso

di soggiorno possa essere avanzata non solo dal legale tutore o dal legale

affidatario, ma anche dalle strutture pubbliche o  private (cooperative,

associazioni) che di fatto accolgono i minori su mandato delle

amministrazioni pubbliche.

 

- Occorre chiarire che la mancanza di validi documenti di identita' non si

preclude il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento,

nei casi in cui sia comunque dimostrata la sussistenza delle condizioni che

lo richiedono.

 

 

2) Assistenza sanitaria (art. 33)

 

- Occorre che siano definite urgenti le cure che non possono essere

differite senza pericolo di danno per la vita o la salute del paziente.

Dovrebbero invece essere definite essenziali le cure volte a eliminare

a) patologie infettive, anche non comprese tra quelle oggetto di interventi

di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 dell'art. 33;

b) patologie che limitano la capacita' di movimento e/o di attivita'

lavorativa, anche domestica, ovvero che, aggravandosi se non

tempestivamente curate, potrebbero causarne limitazione.

 

- E' necessario prevedere che cure essenziali e continuative possano essere

dispensate nell'ambito delle strutture della medicina di base o nei presidi

sanitari, pubblici o accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od

ospedaliera. Occorre altresi' prevedere che in tali strutture e presidi

possano essere predisposti ambulatori di medicina di base specificamente

destinati ai problemi sanitari degli stranieri, anche comunitari, non

iscritti al Servizio sanitario nazionale, con particolare attenzione alle

diversita' di lingua e di cultura.

 

- E' necessario specificare le modalita' con cui l'immigrato

temporaneamente presente e non in regola con le norme di soggiorno puo'

accedere alle prestazioni previste dall'articolo 33. E' consigliabile l'uso

del codice STP (Straniero temporaneamente presente) da apporre sul

ricettario regionale, secondo quanto gia' sperimentato sulla base di una

circolare emanata dal Ministro della sanita' in attuazione del

decreto-legge 489/1995, e dalla Regione Lazio in base alla Delibera di

Giunta n.5122/1997. Il codice regionale STP con numero identificativo della

struttura che lo ha rilasciato (singola azienda o specifici servizi della

stessa azienda) e con numero progressivo, permette l'accesso alle

prestazioni, la possibilita' di rendicontazione delle prestazioni

effettuate da parte delle strutture pubbliche o accreditate perche' vengano

rimborsate, ed infine la prescrizione di farmaci che potranno essere

erogati, a parita' di condizione di partecipazione alla spesa come per gli

italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Dovrebbe essere poi

demandato ai Direttori Generali delle Aziende opedaliere e sanitarie

l'individuazione di interventi di base atti alla prevenzione ed alle cure

essenziali (anche in collaborazione con strutture di volontariato specifico

con provata esperienza sul campo). Un ruolo determinante nella definizione

delle politiche territoriali dovrebbe essere giocato infine dalle Regioni,

che dovranno dotarsi di un sistema di pianificazione, monitoraggio e

verifica degli interventi (gruppo di lavoro misto tra rappresentanti

dell'ente locale, delle Aziende e del volontariato specifico). E' anche

auspicabile che un analogo gruppo a carattere nazionale possa uniformare le

procedure per l'accesso e le fruizioni delle prestazioni anche alla luce

delle indicazioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

 

- Occorre stabilire che lo straniero non iscritto al Servizio sanitario

nazionale possa avere accesso alle prestazioni sanitarie presso i presidi

istituiti ai sensi del punto precedente. In tale sede lo straniero dovrebbe

essere, all'occorrenza, indirizzato alle eventuali prestazioni

specialistiche o di laboratori anche presso altri presidi. Deve essere

previsto che

a) le prestazioni sanitarie a tutela dei minori stranieri possano essere

richieste direttamente ai pediatri di base, ai consultori pediatrici o agli

ambulatori pediatrici presso i presidi pubblici o accreditati, che dovranno

provvedere, ove necessario, ad indirizzare a strutture sanitarie di secondo

livello;

b) le prestazioni per la donna gravida possano essere richieste

direttamente presso i presidi ospedalieri o i consultori, come per le

cittadine italiane;

c) le prestazioni di medicina preventiva possano essere richieste, per

quanto riguarda le vaccinazioni, con accesso diretto alle strutture

consultoriali, e, per quanto riguarda profilassi, cura e diagnosi delle

malattie infettive, con accesso diretto agli ambulatori delle divisioni di

malattie infettive dei presidi ospedalieri.

 

- Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure

ospedaliere sia presentata dal responsabile amministrativo del presidio

ospedaliero al Prefetto, su apposito modulo predisposto dal Ministero

dell'interno recante le generalita' dello straniero, l'indicazione della

sua nazionalita' e della residenza nel paese d'origine, e corredato dei

seguenti documenti:

a) contabilita' della spesa, con la dichiarazione che e' redatta in

conformita' con le tariffe vigenti deliberate dalla Regione;

b) dichiarazione sottoscritta dallo straniero di non essere iscritto al

Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con

esplicita indicazione del fatto che lo straniero goda, o meno, in altro

Stato di coperture assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la

dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e autenticata dal responsabile

amministrativo del presidio o da suo delegato; in mancanza di

sottoscrizione da parte dello straniero, il responsabile amministrativo o

il suo delegato dovrebbero certificare i motivi di tale mancanza.

Nel rispetto delle norme di tutela previste dal comma 5 dell'articolo 33,

la presentazione della domanda dovrebbe essere effettuata a prestazione

conclusa.

 

- Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure

ambulatoriali a carico del Fondo sanitario nazionale sia presentata dal

responsabile amministrativo del presidio sanitario alla Regione di

appartenenza; la domanda dovrebbe esssere presentata per via informatica

riportando le generalita' dello straniero, l'indicazione della sua

nazionalita' e della residenza nel paese d'origine, l'indicazione analitica

delle prestazioni erogate e delle corrispondenti spese, in conformita' con

le tariffe vigenti deliberate dalla Regione. E' opportuno prevedere che, al

momento della richiesta di prestazioni, lo straniero sottoscriva una

dichiarazione nella quale afferma di non essere iscritto al Servizio

sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con esplicita

indicazione dell'eventuale godimento, in altro Stato, di coperture

assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la dichiarazione dovrebbe

essere ricevuta e autenticata dal responsabile amministrativo del presidio

o da suo delegato; in mancanza di sottoscrizione da parte dello straniero,

il responsabile amministrativo o il suo delegato dovrebbero certificare i

motivi di tale mancanza.