Date: 10:31 AM 7/23/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando una bozza relativa ad ulteriori
proposte per il regolamento. La
parte sulla Sanita' e' stata elaborata a
partire da proposte di Salvatore
Geraci e del Naga. Data la mia incompetenza in
materia, sarei grato a
Salvatore e a Lia Bandera se potessero
verificare che tale elaborazione non
abbia stravolto il senso delle loro proposte.
Vorrei anche sapere se queste
proposte, nella forma originaria, sono state
gia' fatte avere alla Bindi.
Ieri e' stata inviata a Napolitano, Treu, Dini
e Turco, dalla Fondazione
Migrantes, una nota con la quale si raccomanda
di non porre tetti numerici
alla regolarizzazione. Questo punto dovrebbe
diventare uno dei leit motiv
delle prese di posizione di questo periodo.
L'altro, a mio parere, dovrebbe
consistere nell'affermare a chiare lettere che
la cosiddetta emergenza
immigrazione altro non e' che il risultato
della fine dei mondiali di
calcio e dell'improvvisa mancanza di argomenti
dei nostri valorosi giornali.
Temo che, lasciato l'argomento a Gasparri e a
Napolitano (vedi l'Unita' di
oggi), l'esito della vicenda non possa che
essere l'ennesima
riaffermazione, da parte del Ministro dell'interno,
del ponderoso
principio: "non faremo nessuna
sanatoria".
Tempi previsti: oggi la Camera (Maselli) da'
il parere (spero in linea con
i nostri suggerimenti...) sul documento
programmatico. Il prossimo passo e'
quello dei decreti sui flussi. Sembra si
affermi, in merito, l'idea,
ragionevole, di meditare per tutto agosto,
lasciar sbollire le "emergenze"
e presentare il decreto alle Camere a fine
agosto. Dobbiamo usare questo
tempo nel modo migliore.
Anche per il regolamento la cosa slitta a
settembre, e anche questo e' un
fatto positivo. Guelfi vuol tentare di
organizzare un incontro con
associazioni e sindacati prima delle ferie.
Spero che la cosa si possa fare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(22/7/1998)
ULTERIORI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL
REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40/1998
1) Condizione dei minori stranieri (art. 29).
- Allo scopo di garantire la pienezza dei
diritti del minore, cosi' come
previsto dalla Legge 176/91, di ratifica della
Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia, occorre prevedere
che la richiesta del permesso
di soggiorno possa essere avanzata non solo
dal legale tutore o dal legale
affidatario, ma anche dalle strutture
pubbliche o private (cooperative,
associazioni) che di fatto accolgono i minori
su mandato delle
amministrazioni pubbliche.
- Occorre chiarire che la mancanza di validi
documenti di identita' non si
preclude il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di affidamento,
nei casi in cui sia comunque dimostrata la
sussistenza delle condizioni che
lo richiedono.
2) Assistenza sanitaria (art. 33)
- Occorre che siano definite urgenti le cure
che non possono essere
differite senza pericolo di danno per la vita
o la salute del paziente.
Dovrebbero invece essere definite essenziali
le cure volte a eliminare
a) patologie infettive, anche non comprese tra
quelle oggetto di interventi
di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3
dell'art. 33;
b) patologie che limitano la capacita' di
movimento e/o di attivita'
lavorativa, anche domestica, ovvero che,
aggravandosi se non
tempestivamente curate, potrebbero causarne
limitazione.
- E' necessario prevedere che cure essenziali
e continuative possano essere
dispensate nell'ambito delle strutture della
medicina di base o nei presidi
sanitari, pubblici o accreditati, strutturati
in forma poliambulatoriale od
ospedaliera. Occorre altresi' prevedere che in
tali strutture e presidi
possano essere predisposti ambulatori di
medicina di base specificamente
destinati ai problemi sanitari degli
stranieri, anche comunitari, non
iscritti al Servizio sanitario nazionale, con
particolare attenzione alle
diversita' di lingua e di cultura.
- E' necessario specificare le modalita' con
cui l'immigrato
temporaneamente presente e non in regola con
le norme di soggiorno puo'
accedere alle prestazioni previste
dall'articolo 33. E' consigliabile l'uso
del codice STP (Straniero temporaneamente
presente) da apporre sul
ricettario regionale, secondo quanto gia'
sperimentato sulla base di una
circolare emanata dal Ministro della sanita'
in attuazione del
decreto-legge 489/1995, e dalla Regione Lazio
in base alla Delibera di
Giunta n.5122/1997. Il codice regionale STP
con numero identificativo della
struttura che lo ha rilasciato (singola
azienda o specifici servizi della
stessa azienda) e con numero progressivo,
permette l'accesso alle
prestazioni, la possibilita' di
rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche
o accreditate perche' vengano
rimborsate, ed infine la prescrizione di
farmaci che potranno essere
erogati, a parita' di condizione di
partecipazione alla spesa come per gli
italiani, da parte delle farmacie
convenzionate. Dovrebbe essere poi
demandato ai Direttori Generali delle Aziende
opedaliere e sanitarie
l'individuazione di interventi di base atti
alla prevenzione ed alle cure
essenziali (anche in collaborazione con
strutture di volontariato specifico
con provata esperienza sul campo). Un ruolo
determinante nella definizione
delle politiche territoriali dovrebbe essere
giocato infine dalle Regioni,
che dovranno dotarsi di un sistema di
pianificazione, monitoraggio e
verifica degli interventi (gruppo di lavoro
misto tra rappresentanti
dell'ente locale, delle Aziende e del
volontariato specifico). E' anche
auspicabile che un analogo gruppo a carattere
nazionale possa uniformare le
procedure per l'accesso e le fruizioni delle
prestazioni anche alla luce
delle indicazioni del Piano sanitario nazionale
1998-2000.
- Occorre stabilire che lo straniero non
iscritto al Servizio sanitario
nazionale possa avere accesso alle prestazioni
sanitarie presso i presidi
istituiti ai sensi del punto precedente. In
tale sede lo straniero dovrebbe
essere, all'occorrenza, indirizzato alle
eventuali prestazioni
specialistiche o di laboratori anche presso
altri presidi. Deve essere
previsto che
a) le prestazioni sanitarie a tutela dei
minori stranieri possano essere
richieste direttamente ai pediatri di base, ai
consultori pediatrici o agli
ambulatori pediatrici presso i presidi
pubblici o accreditati, che dovranno
provvedere, ove necessario, ad indirizzare a
strutture sanitarie di secondo
livello;
b) le prestazioni per la donna gravida possano
essere richieste
direttamente presso i presidi ospedalieri o i
consultori, come per le
cittadine italiane;
c) le prestazioni di medicina preventiva
possano essere richieste, per
quanto riguarda le vaccinazioni, con accesso
diretto alle strutture
consultoriali, e, per quanto riguarda
profilassi, cura e diagnosi delle
malattie infettive, con accesso diretto agli
ambulatori delle divisioni di
malattie infettive dei presidi ospedalieri.
- Occorre prevedere che la domanda di rimborso
degli oneri per le cure
ospedaliere sia presentata dal responsabile
amministrativo del presidio
ospedaliero al Prefetto, su apposito modulo
predisposto dal Ministero
dell'interno recante le generalita' dello
straniero, l'indicazione della
sua nazionalita' e della residenza nel paese
d'origine, e corredato dei
seguenti documenti:
a) contabilita' della spesa, con la
dichiarazione che e' redatta in
conformita' con le tariffe vigenti deliberate
dalla Regione;
b) dichiarazione sottoscritta dallo straniero
di non essere iscritto al
Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in
stato di indigenza, con
esplicita indicazione del fatto che lo
straniero goda, o meno, in altro
Stato di coperture assicurative e, nel caso,
degli estremi di esse; la
dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e
autenticata dal responsabile
amministrativo del presidio o da suo delegato;
in mancanza di
sottoscrizione da parte dello straniero, il
responsabile amministrativo o
il suo delegato dovrebbero certificare i
motivi di tale mancanza.
Nel rispetto delle norme di tutela previste
dal comma 5 dell'articolo 33,
la presentazione della domanda dovrebbe essere
effettuata a prestazione
conclusa.
- Occorre prevedere che la domanda di rimborso
degli oneri per le cure
ambulatoriali a carico del Fondo sanitario
nazionale sia presentata dal
responsabile amministrativo del presidio
sanitario alla Regione di
appartenenza; la domanda dovrebbe esssere
presentata per via informatica
riportando le generalita' dello straniero,
l'indicazione della sua
nazionalita' e della residenza nel paese
d'origine, l'indicazione analitica
delle prestazioni erogate e delle
corrispondenti spese, in conformita' con
le tariffe vigenti deliberate dalla Regione.
E' opportuno prevedere che, al
momento della richiesta di prestazioni, lo
straniero sottoscriva una
dichiarazione nella quale afferma di non
essere iscritto al Servizio
sanitario nazionale e di trovarsi in stato di
indigenza, con esplicita
indicazione dell'eventuale godimento, in altro
Stato, di coperture
assicurative e, nel caso, degli estremi di
esse; la dichiarazione dovrebbe
essere ricevuta e autenticata dal responsabile
amministrativo del presidio
o da suo delegato; in mancanza di
sottoscrizione da parte dello straniero,
il responsabile amministrativo o il suo delegato
dovrebbero certificare i
motivi di tale mancanza.