Date: 9:41 AM 7/28/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: legge immigrazione
Cari amici,
vi mando alcune proposte per il decreto-flussi
che vorrei consegnare a
Guelfi domani. Di fatto includono, in modo
sintetico, le proposte avanzate
sia dalle associazioni sia dai sindacati
riguardo alla regolarizzazione, e
prospettano l'adozione di alcune misure
indispensabili per avviare la
programmazione a regime. Vi prego di farmi
avere entro oggi eventuali
osservazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(27/7/1998)
PROPOSTE PER IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DEI
FLUSSI
Emersione degli stranieri irregolari
Limite di centoventi giorni (eventualmente
prorogabile, a posteriori) dalla
data di entrata in vigore del decreto-flussi.
Bacino di applicazione: irregolari e
clandestini (senza distinzione)
presenti alla data di entrata in vigore del
decreto-flussi (o, in
subordine, alla data di entrata in vigore
della legge). Esclusi solo coloro
che risultino, sulla base di una decisione del
magistrato, socialmente
pericolosi. Irrilevanti, ai fini della
regolarizzazione, i provvedimenti
amministrativi di espulsione assunti in
passato.
Documenti necessari: passaporto o altro
documento di identita' o, in
mancanza, testimonianza di due cittadini
italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti; certificazione della presenza
anteriore alla data limite
fissata, anche sotto forma di testimonianza di
due cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti.
Beneficio: lo straniero che emerge ottiene un
permesso di soggiorno (se
rientra nelle categorie per le quali e'
previsto il rilascio) ovvero
ricevuta che lo rende inespellibile fino al
completamento dell'applicazione
del decreto-flussi per il '99 e che lo abilita
(ai sensi di direttiva da
emanare contestualmente al decreto-flussi) a
perfezionare, anche in
mancanza della condizione di reciprocita', gli
adempimenti necessari a
intraprendere attivita' di lavoro subordinato,
autonomo e di studio o
formazione, e a iscriversi a cooperative.
Rilascio di permessi di soggiorno
Ottengono un permesso di soggiorno gli
stranieri che rientrino (subito o
entro il 31 Dicembre 1999) in una delle
seguenti categorie:
- Stranieri per i quali la stessa legge
dispone il rilascio di un permesso
di soggiorno, a dispetto della posizione
originariamente irregolare (es.:
familiari di rifugiato, genitori di minori
italiani;
- Stranieri che possano ottenere un permesso
per motivi di protezione
sociale ai sensi dell'art. 16;
- Stranieri gia' regolari, che siano stati
cioe' titolari di un permesso di
soggiorno poi scaduto;
- Stranieri non espellibili (minori, donna in
gravidanza, donna che abbia
partorito di recente, familiare convivente di
cittadino italiano, persona a
rischio di persecuzione nell'eventuale paese
di destinazione);
- Stranieri conviventi con familiare cittadino
comunitario o straniero
regolarmente soggiornante (inclusi i gradi di
parentela per i quali non si
puo' procedere a ricongiungimento, come nel
caso di fratelli o figli
maggiorenni); in caso di genitore e figlio
minore si dovrebbe prescindere
dal requisito di convivenza per non escludere
dai benefici del
provvedimento le situazioni relative a
genitori alloggiati presso il datore
di lavoro e costretti ad affidare il figlio
minore ad un istituto;
- Genitori (anche naturali) di minori
stranieri comunque presenti in Italia;
- Stranieri che un datore di lavoro dichiari
di essere disposto ad assumere;
- Stranieri per i quali emerga, in seguito a
ispezioni e/o a dichiarazione
dell'interessato, l'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato in corso;
- Stranieri per i quali un cittadino italiano
o straniero regolarmente
soggiornante, ovvero un ente o un'associazione
di rilievo nazionale
prestino garanzia di sostentamento, alloggio e
copertura assicurativa;
- Stranieri che dichiarino, congiuntamente con
il datore (o i datori) di
lavoro, di aver stipulato, in passato,
rapporti di lavoro subordinato, per
un periodo di tempo complessivamente non
inferiore ad un limite prefissato;
- Stranieri che dimostrino di essere soci di
cooperative;
- Stranieri che forniscano prova di aver dato
avvio alle procedure
necessarie per lo svolgimento di una attivita'
lavorativa in forma autonoma
(apertura della partita IVA, ove richiesta,
iscrizione ad albi o registri,
iscrizione ai corsi di qualificazione
professionale, etc.);
- Stranieri che siano iscritti a corsi di
scuola superiore, corsi di
formazione professionale o corsi universitari;
- Stranieri ai quali sia stato rifiutato il
riconoscimento dello status di
rifugiato, e quelli per i quali sia scaduto,
senza che sia stata ottenuta
la conversione, il permesso di soggiorno per
motivi umanitari;
Quanti, al 31 Dicembre 1999, siano in possesso
della ricevuta attestante
l'avvenuta dichiarazione di presenza ma non
abbiano ottenuto alcun permesso
di soggiorno possono accedere a un permesso
per ricerca di lavoro o per
lavoro stagionale nell'ambito delle quote
fissate per l'anno 2000 (anche
senza previo ritorno nel paese d'origine).
Misure per la programmazione a regime
Nel corso dell'ultimo trimestre del 1998 sono
istituite liste di
prenotazione sperimentali nelle rappresentanze
diplomatiche e consolari
italiane in Albania, Tunisia e Marocco (anche
prescindendo dalla stipula di
accordi di riammissione).
Durante il primo semestre del 1999 vengono
raccolte le prenotazioni nei tre
paesi (da utilizzare per gli ingressi per
l'anno 2000).
Sulla base dell'esperienza fatta con le liste
sperimentali, nel secondo
semestre del 1999 sono istituite liste di
prenotazione nelle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane in tutti gli
altri paesi di emigrazione
verso l'Italia (da utilizzare per censire
l'offerta durante l'anno 2000 e
programmare gli ingressi per l'anno 2001).