Date: 9:41 AM 7/28/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

vi mando alcune proposte per il decreto-flussi che vorrei consegnare a

Guelfi domani. Di fatto includono, in modo sintetico, le proposte avanzate

sia dalle associazioni sia dai sindacati riguardo alla regolarizzazione, e

prospettano l'adozione di alcune misure indispensabili per avviare la

programmazione a regime. Vi prego di farmi avere entro oggi eventuali

osservazioni.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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(27/7/1998)

 

 

PROPOSTE PER IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

 

 

Emersione degli stranieri irregolari

 

Limite di centoventi giorni (eventualmente prorogabile, a posteriori) dalla

data di entrata in vigore del decreto-flussi.

 

Bacino di applicazione: irregolari e clandestini (senza distinzione)

presenti alla data di entrata in vigore del decreto-flussi (o, in

subordine, alla data di entrata in vigore della legge). Esclusi solo coloro

che risultino, sulla base di una decisione del magistrato, socialmente

pericolosi. Irrilevanti, ai fini della regolarizzazione, i provvedimenti

amministrativi di espulsione assunti in passato.

 

Documenti necessari: passaporto o altro documento di identita' o, in

mancanza, testimonianza di due cittadini italiani o stranieri regolarmente

soggiornanti; certificazione della presenza anteriore alla data limite

fissata, anche sotto forma di testimonianza di due cittadini italiani o

stranieri regolarmente soggiornanti.

 

Beneficio: lo straniero che emerge ottiene un permesso di soggiorno (se

rientra nelle categorie per le quali e' previsto il rilascio) ovvero

ricevuta che lo rende inespellibile fino al completamento dell'applicazione

del decreto-flussi per il '99 e che lo abilita (ai sensi di direttiva da

emanare contestualmente al decreto-flussi) a perfezionare, anche in

mancanza della condizione di reciprocita', gli adempimenti necessari a

intraprendere attivita' di lavoro subordinato, autonomo e di studio o

formazione, e a iscriversi a cooperative.

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno

 

Ottengono un permesso di soggiorno gli stranieri che rientrino (subito o

entro il 31 Dicembre 1999) in una delle seguenti categorie:

 

- Stranieri per i quali la stessa legge dispone il rilascio di un permesso

di soggiorno, a dispetto della posizione originariamente irregolare (es.:

familiari di rifugiato, genitori di minori italiani;

 

- Stranieri che possano ottenere un permesso per motivi di protezione

sociale ai sensi dell'art. 16;

 

- Stranieri gia' regolari, che siano stati cioe' titolari di un permesso di

soggiorno poi scaduto;

 

- Stranieri non espellibili (minori, donna in gravidanza, donna che abbia

partorito di recente, familiare convivente di cittadino italiano, persona a

rischio di persecuzione nell'eventuale paese di destinazione);

 

- Stranieri conviventi con familiare cittadino comunitario o straniero

regolarmente soggiornante (inclusi i gradi di parentela per i quali non si

puo' procedere a ricongiungimento, come nel caso di fratelli o figli

maggiorenni); in caso di genitore e figlio minore si dovrebbe prescindere

dal requisito di convivenza per non escludere dai benefici del

provvedimento le situazioni relative a genitori alloggiati presso il datore

di lavoro e costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto;

 

- Genitori (anche naturali) di minori stranieri comunque presenti in Italia;

 

- Stranieri che un datore di lavoro dichiari di essere disposto ad assumere;

 

- Stranieri per i quali emerga, in seguito a ispezioni e/o a dichiarazione

dell'interessato, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso;

 

- Stranieri per i quali un cittadino italiano o straniero regolarmente

soggiornante, ovvero un ente o un'associazione di rilievo nazionale

prestino garanzia di sostentamento, alloggio e copertura assicurativa;

 

- Stranieri che dichiarino, congiuntamente con il datore (o i datori) di

lavoro, di aver stipulato, in passato, rapporti di lavoro subordinato, per

un periodo di tempo complessivamente non inferiore ad un limite prefissato;

 

- Stranieri che dimostrino di essere soci di cooperative;

 

- Stranieri che forniscano prova di aver dato avvio alle procedure

necessarie per lo svolgimento di una attivita' lavorativa in forma autonoma

(apertura della partita IVA, ove richiesta, iscrizione ad albi o registri,

iscrizione ai corsi di qualificazione professionale, etc.);

 

- Stranieri che siano iscritti a corsi di scuola superiore, corsi di

formazione professionale o corsi universitari;

 

- Stranieri ai quali sia stato rifiutato il riconoscimento dello status di

rifugiato, e quelli per i quali sia scaduto, senza che sia stata ottenuta

la conversione, il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

 

Quanti, al 31 Dicembre 1999, siano in possesso della ricevuta attestante

l'avvenuta dichiarazione di presenza ma non abbiano ottenuto alcun permesso

di soggiorno possono accedere a un permesso per ricerca di lavoro o per

lavoro stagionale nell'ambito delle quote fissate per l'anno 2000 (anche

senza previo ritorno nel paese d'origine).

 

 

Misure per la programmazione a regime

 

Nel corso dell'ultimo trimestre del 1998 sono istituite liste di

prenotazione sperimentali nelle rappresentanze diplomatiche e consolari

italiane in Albania, Tunisia e Marocco (anche prescindendo dalla stipula di

accordi di riammissione).

 

Durante il primo semestre del 1999 vengono raccolte le prenotazioni nei tre

paesi (da utilizzare per gli ingressi per l'anno 2000).

 

Sulla base dell'esperienza fatta con le liste sperimentali, nel secondo

semestre del 1999 sono istituite liste di prenotazione nelle rappresentanze

diplomatiche e consolari italiane in tutti gli altri paesi di emigrazione

verso l'Italia (da utilizzare per censire l'offerta durante l'anno 2000 e

programmare gli ingressi per l'anno 2001).