Date: 10:46 AM 9/10/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo e legge immigrazione

 

Cari amici,

ieri ha avuto luogo un incontro sulle problematiche relative al diritto di

asilo, organizzato molto bene dall'ICS. Sono intervenuti, tra gli altri,

Marcon, Humburg, Guelfi, Lubrano di Ricco, Schiavone, Hein, Dupre',

Benettollo, Rivera, Frisullo, Tortora, Calvisi e il sottoscritto

(sicuramente mi sono dimenticato di qualcuno, e me ne scuso).

 

Non oso riassumere gli interventi degli altri. Vi do', invece, un sommario

del mio. Approfitto per lanciare un appello a Calvisi (PDS) e a Lubrano

(gruppo Verdi del Senato, ma, tramite lui, l'appello e' indirizzato a tutti

i senatori), certo di trovare in loro disponibilita'. Uso a questo scopo

una similitudine: se vado dal medico e gli segnalo che mi fa male un

occhio, mi interessa assai poco che mi risponda "caro signore, lei deve

essere gia' ora soddisfatto perche' ha delle ginocchia formidabili". Nello

stesso modo, se da parte di tutti - dico tutti - gli esperti di asilo si

segnalano alcuni (pochi) particolari difetti del ddl in discussione al

Senato, non ha molto senso fare affermazioni del tipo "e' comunque la

miglior legge sull'asilo in Europa", oppure "per ora la lasciamo cosi',

perche' l'importante e' che vada presto alla Camera; poi li' la

miglioreremo". No: personalmente - da cittadino italiano - non voglio la

miglior legge d'Europa; voglio una buona legge. Inoltre, a una legge

mediocre domani, preferisco una buona legge dopodomani. Chiedo quindi a

Calvisi e Lubrano (certo - ripeto - di trovare ascolto attento) di

considerare i punti sotto elencati e gli altri che da altre parti dovessero

essere segnalati. Se concordano con noi su queste osservazioni si diano da

fare - subito - per migliorare il testo. Se non concordano, dicano perche'.

 

Sommario:

 

1) il pre-esame della domanda non deve comportare valutazioni di merito da

parte del funzionario di prefettura (decisioni che alla Commissione intera

richiederebbero settimane di lavoro non possono essere adottate da un

povero funzionario in quarantotto ore).

 

2) tra i criteri freddi di valutazione, quello relativo alle condanne anche

non definitive va sostituito con l'unico criterio ragionevole: la

pericolosita' del richiedente per l'ordine pubblico o per la sicurezza

dello Stato (unico motivo per cui un rifugiato puo' essere poi espulso).

 

3) il meccanismo di tutela, utilmente previsto dall'art. 6, comma 6, che

comporta la trasmissione della domanda alla Commissione anche nei casi di

esito potenzialmente negativo del pre-esame, quando sia in pericolo

l'icolumita' o la liberta' del soggetto da respingere, necessita' di

concrete possibilita' di attivazione. Tali possibilita' devono essere

affidate a un soggetto terzo (es.: il rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), non essendo sensato

affidarle all'interessato (il meccanismo verrebbe attivato in ogni caso),

ne' al funzionario di prefettura (il meccanismo non verrebbe attivato mai).

In mancanza di tale possibilita' di attivazione, il ricorso contro l'esito

negativo del pre-esame deve avere effetto sospensivo, con eventuale

trattenimento del ricorrente nei centri di permanenza (solo ove necessario).

 

4) le ONG ammesse a sostituire l'ACNUR in fase di pre-esame devono essere

iscritte in un albo tenuto dalla Presidenza del Consiglio, e non dal

Ministero dell'interno (che potrebbe adombrarsi per comportamenti troppo

attivi di tali ONG).

 

5) la giurisdizione del TAR riguardo al ricorso contro la decisione di

cessazione dello status di rifugiato deve essere estesa al merito (in

analogia con quanto positivamente previsto per il ricorso contro il rigetto

della domanda da parte della Commissione).

 

6) nella definizione dello straniero che ha diritto all'asilo, la

formulazione della lettera a) deve essere rimessa in Italiano (la

formulazione attuale sembra introdurre una pre-condizione, parzialmente

incompatibile con il resto; sono disposto a chiarire, in altro momento,

perche'); la formulazione della lettera b) e' tutta all'insegna del "dire e

non dire". Questo non da' certezza di diritto. Sarebbe molto piu' sensato

stabilire che, a dispetto della Costituzione, in Italia hanno diritto di

asilo solo persone che si trovino in particolari situazioni, chiaramente

definite. Richiedere che il soggetto sia simultaneamente "impedito

nell'esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione

italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri

familiari ovvero a restrizioni gravi della libertˆ personale" e' ipocrita:

cosa facciamo? diamo asilo allo straniero che sia in pericolo di vita solo

se nel suo paese gli negano anche il diritto di voto?

 

7) deve essere consentito di presentare domanda presso i consolati italiani

e ai comandanti dei vettori. Per inciso e con riferimento a una riunione di

qualche tempo fa, presso il PDS: se questa proposta e' riconosciuta come

sensata, il fatto che Guerzoni e il Governo ne abbiano gia' discusso tra

loro, con esito negativo, e' del tutto irrilevante: la decisione spetta ora

al Senato, poi alla Camera; Guerzoni dispone di un voto, il Governo neanche

di quello...

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: stiamo inviando, da parte delle associazioni, una lettera di

richiesta di incontro, su regolamento, decreto flussi e regolarizzazione,

ai ministri competenti. Ve ne daro' ulteriori notizie domani.