Date: 9:35 AM 9/11/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: regolamento immigrazione

 

Cari amici,

vi mando una versione assolutamente preliminare delle osservazioni sulla

bozza di regolamento. Mi e' stata chiesta, con urgenza, da Sergio Ferraiolo

(collaboratore di Guelfi), che ha gia' trasmesso, con discrezione, altre

osservazioni che gli avevo presentato un paio di giorni fa. Non ho inserito

osservazioni sugli articoli relativi all'assistenza sanitaria, giacche'

della materia si sono occupati direttamente Geraci e collaboratori.

Raccomando a quelli tra voi che hanno avuto la bozza di procedere

rapidamente al suo esame, e li prego di farmi avere, per posta elettronica,

le loro osservazioni.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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(10/9/1998)

 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA BOZZA DI  REGOLAMENTO

 

 

Art. 1

 

- Comma 2: alle lettere a), b), e c), il far salve le disposizioni

preesistenti rischia di far rientrare dalla finestra la reciprocita'. Il

testo unico, invece, prevede che la reciprocita' si applichi solo se

richiesto dalle Convenzioni internazionali o dallo stesso testo unico. Non

devono quindi esser fatte salve altre vecchie disposizioni.

 

 

Art. 5

 

- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo di visto sono parte

fondamentale della condizione giuridica dello straniero. L'art. 10 della

Costituzione pone una riserva di legge. E' gia' discutibile che la

regolamentazione sia lasciata al regolamento; e' totalmente inaccettabile

che sia rinviata a circolari del MAE.

 

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di

sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In

ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo

unico (ricerca di lavoro).

 

- Comma 8, lettera b): tenere presente che per minore di anni 14 al seguito

del genitore e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel

quale il minore dimorera'.

 

- Comma 9: novanta giorni di tempo per il rilascio del visto sono eccessivi

per soggiorni di breve durata (se voglio fare le vacanze in Italia in

Agosto, non mi va bene venirci invece Ottobre).

 

 

Art. 8

 

- Comma 2: questa del fax o del telegramma e' veramente grandiosa! E'

sufficiente che al momento dell'uscita lo straniero comunichi la sua

intenzione di rientrare in un qualsiasi momento prima che scada il suo

permesso di soggiorno, senza bisogno di specificare ulteriormente la data.

 

 

Art. 9

 

- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi ai soggiorni per ricerca di

lavoro.

 

 

Art. 13

 

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per

una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

 

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte

lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio,

motivi religiosi, giustizia, etc.

 

 

Art. 14

 

- Comma 4: un limite di venti ore lavorative settimanali per gli studenti

e' basso e non consente di mantenersi, in mancanza di borsa di studio,

salvo che si finisca per superarlo con ore di lavoro nero.

 

 

Art. 16

 

- Comma 5: alla quarta riga, le parole "o del figlio con il quale convive"

devono leggersi "o del genitore con il quale convive".

 

 

Art. 17

 

- Comma 1: il requisito di cui alla lettera a) (soggiorno ininterrotto di

cinque anni) non si deve applicare ai familiari del richiedente, ma solo al

richiedente.

 

- Comma 1: alla lettera a), le parole "ininterrottamente rinnovato"

dovrebbero intendersi come "ininterrottamente rinnovato o convertito". La

conversione da un titolo a un altro non dovrebbe cioe' essere considerata

come un'interruzione del soggiorno.

 

- Comma 3: la carta di soggiorno e', in base al testo unico, rilasciata a

tempo indeterminato. E' accettabile che si richieda il rinnovo (con le foto

aggiornate) del documento cartaceo, ma non si puo' pensare che un ritardo

nella effettuazione di tale rinnovo possa comportare la decadenza dal

titolo. Si puo' pensare al piu' ad una ammenda in caso di ritardo.

 

 

Capo IV - Espulsione e trattenimento

 

- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo ad utilizzare il potere

regolamentare per introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo

straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale.

 

 

Art. 23

 

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che

consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine

di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al

rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di

informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

 

 

Art. 28

 

- Comma 1: non ha nessun senso stabilire quote distinte per lavoro a tempo

determinato e per lavoro a tempo indeterminato, non essendoci una vera

distinzione tra le due tipologie. La distinzione tra lavoro stanziale e

lavoro stagionale ha senso perche' ad essa corrisponde una distinzione tra

i tipi di soggiorno e dei diritti ad esso connessi.

 

 

Art. 29

 

- Comma 3: alla lettera c) devono essere fissati criteri per determinare in

modo certo l'entita' della capacita' economica richiesta. Fino ad oggi,

l'imposizione arbitraria di soglie di reddito molto elevate ha impedito, in

moltissimi casi, che si instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro tra

stranieri e anziani bisognosi di assistenza domiciliare.

 

 

Art. 31

 

- Comma 1 e comma 2, lettera d): la distinzione tra liste per lavoratori a

tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e' ancor meno sensata

della determinazione di quote distinte.

 

- Comma 4: il rinnovo dell'iscrizione nelle liste non deve interrompere

l'anzianita' di iscrizione. In caso contrario, resta forte l'incentivo per

una migrazione irregolare.

 

 

Art. 32

 

- Comma 1: i dati relativi alla propria posizione in graduatoria devono

essere accessibili a ciascun lavoratore.

 

 

Art. 33

 

- Comma 1: la durata residua del permesso necessaria per poter prestare

garanzia deve essere ridotta a diciotto mesi. La previsione di una durata

di due anni esclude, di fatto, tutti i titolari di permesso di soggiorno

 

- Comma 1: stabilire cosa si intenda per capacita' economica adeguata alla

prestazione di garanzia, facendo riferimento ai parametri fissati per il

ricongiungimento familiare.

 

 

Art. 34

 

- Comma 1: le liste di cui si parla negli articoli precedenti sono quelle

facoltative istituite sulla base di accordi bilaterali. L'art. 23 del testo

unico prevede invece, al comma 4, l'istituzione obbligatoria di liste (per

l'ingresso per ricerca di lavoro) nei consolati o nelle ambasciate

italiane. Niente di male che le prime confluiscano nel piu' vasto insieme

delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.

 

- L'ingresso per ricerca di lavoro, che scatta, a completamento delle quote

programmate per l'inserimento nel mercato del lavoro, una volta trascorsi

sessanta giorni riservati alla prelazione degli sponsor (art. 23, comma 4,

del testo unico), e' completamente dimenticato dalla presente versione del

regolamento. Non si dimentichi che e' l'unico canale serio di ingresso

regolare per lavoro. Se non lo si rendera' efficiente, l'immigrazione

fluira' sempre per vie irregolari o improprie (es.: asilo).

 

 

Art. 35

 

- Comma 3: puo' essere utile ribadire, coerentemente con un precedente

articolo, che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

scatta allorche' il reddito (anche cumulato con quello derivante da fonti

lecite diverse dal lavoro subordinato) supera l'importo dell'assegno

sociale.

 

 

Art. 36

 

- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo a iscrizione nelle liste di

collocamento, anche per licenziamenti che occorrano dopo che siano

trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto

di lavoro.

 

 

Art. 37

 

- Comma 7: cosi' come e' formulato, il comma prevede che la conversione

possa avvenire solo durante la seconda stagione di lavoro in Italia. Questo

non e' previsto dal testo unico, che invece consente la conversione anche a

partire dal primo anno di soggiorno per lavoro stagionale. Al comma 4

dell'art. 24 del testo unico, infatti, il soggetto (sottinteso) del secondo

periodo e' "il lavoratore stagionale", e non "il lavoratore stagionale che

abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno...", come

si evince dalla formulazione del primo periodo dello stesso comma.

 

- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte, nel testo unico, che la

possibilita' di lavoro che determina la conversione del permesso debba

afferire allo stesso settore produttivo per cui e' stato autorizzato

l'ingresso.

 

 

Art. 38

 

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore

autonomo.

 

- Comma 4: prevedere che la documentazione possa essere spedita (anziche'

presentata) in questura.

 

- Comma 5: prevedere che la dichiarazione corredata dal nulla-osta della

questura possa essere spedito all'interessato.

 

- Comma 6: qual'e' la documentazione che i ministeri competenti dovrebbero

spedire al MAE?

 

 

Art. 39

 

- Comma 2: la formulazione del comma rischia di lasciar intendere che per

altre autorizzazioni al lavoro l'accertamento di indisponibilita' sia

ancora richiesto.

 

 

Art. 43

 

- Comma 1: che cosa vuol dire che l'irregolarita' e' sanata dal

conseguimento dei titoli di studio?

 

- Comma 6: stabilire chi puo' accedere ai corsi di istruzione superiore e

di formazione.

 

 

Art. 44

 

- Comma 4: regolamentare la prestazione di garanzia a vantaggio di studenti

universitari.

 

- Comma 5: discipinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio

conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che il permesso possa

essere rinnovato fino a tre anni fuori corso (salvo che non si voglia

evitare la posizione di un limite), e anche oltre su indicazione del

Consiglio di corso di laurea o per consentire l'affrontamento dell'esame

finale; che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di

impedimenti legati alle condizioni di salute; che siano coperti dal rinnovo

i tempi necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di

abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle

scuole di specializzazione.

 

 

Art. 45

 

- Comma 1: e' preferibile centralizzare la competenza del riconoscimento

dei titoli di studio conseguiti all'estero.

 

 

Art. 48

 

- Comma 1, lettera c): non si capisce perche' l'associazione debba essere

operativa anche all'estero.

 

- Comma 3, lettera a): la disponibilita' di strutture alloggiative non e'

da dimostrare al momento dell'iscrizione nel Registro. Si tratta invece di

dimostrare, come stabilito altrove nel Regolamento, la disponibilita' di

alloggio limitatamente alle persone da garantire.

 

- Comma 4: comma pleonastico, dal momento che riprende nella sede non

appropriata la discipina della richiesta di prestazione di garanzia, che e'

cosa diversa dall'iscrizione nel Registro.