Date: 9:35 AM 9/11/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolamento immigrazione
Cari amici,
vi mando una versione assolutamente
preliminare delle osservazioni sulla
bozza di regolamento. Mi e' stata chiesta, con
urgenza, da Sergio Ferraiolo
(collaboratore di Guelfi), che ha gia'
trasmesso, con discrezione, altre
osservazioni che gli avevo presentato un paio
di giorni fa. Non ho inserito
osservazioni sugli articoli relativi
all'assistenza sanitaria, giacche'
della materia si sono occupati direttamente Geraci
e collaboratori.
Raccomando a quelli tra voi che hanno avuto la
bozza di procedere
rapidamente al suo esame, e li prego di farmi
avere, per posta elettronica,
le loro osservazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(10/9/1998)
OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO
Art. 1
- Comma 2: alle lettere a), b), e c), il far
salve le disposizioni
preesistenti rischia di far rientrare dalla
finestra la reciprocita'. Il
testo unico, invece, prevede che la reciprocita'
si applichi solo se
richiesto dalle Convenzioni internazionali o
dallo stesso testo unico. Non
devono quindi esser fatte salve altre vecchie
disposizioni.
Art. 5
- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo
di visto sono parte
fondamentale della condizione giuridica dello
straniero. L'art. 10 della
Costituzione pone una riserva di legge. E'
gia' discutibile che la
regolamentazione sia lasciata al regolamento;
e' totalmente inaccettabile
che sia rinviata a circolari del MAE.
- Comma 6: la lettera c), relativa alla
disponibilita' dei mezzi di
sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi
della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli
soggiorni di breve durata. In
ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex
art. 23, comma 4, del testo
unico (ricerca di lavoro).
- Comma 8, lettera b): tenere presente che per
minore di anni 14 al seguito
del genitore e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorera'.
- Comma 9: novanta giorni di tempo per il
rilascio del visto sono eccessivi
per soggiorni di breve durata (se voglio fare
le vacanze in Italia in
Agosto, non mi va bene venirci invece
Ottobre).
Art. 8
- Comma 2: questa del fax o del telegramma e'
veramente grandiosa! E'
sufficiente che al momento dell'uscita lo
straniero comunichi la sua
intenzione di rientrare in un qualsiasi
momento prima che scada il suo
permesso di soggiorno, senza bisogno di
specificare ulteriormente la data.
Art. 9
- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi
ai soggiorni per ricerca di
lavoro.
Art. 13
- Il regolamento deve specificare in quali
casi il rinnovo e' concesso per
una durata doppia di quella originaria, e in
quali no.
- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da
lavoro o da altra fonte
lecita) non deve essere richiesta per il
rinnovo di permessi per studio,
motivi religiosi, giustizia, etc.
Art. 14
- Comma 4: un limite di venti ore lavorative
settimanali per gli studenti
e' basso e non consente di mantenersi, in
mancanza di borsa di studio,
salvo che si finisca per superarlo con ore di
lavoro nero.
Art. 16
- Comma 5: alla quarta riga, le parole "o
del figlio con il quale convive"
devono leggersi "o del genitore con il
quale convive".
Art. 17
- Comma 1: il requisito di cui alla lettera a)
(soggiorno ininterrotto di
cinque anni) non si deve applicare ai
familiari del richiedente, ma solo al
richiedente.
- Comma 1: alla lettera a), le parole
"ininterrottamente rinnovato"
dovrebbero intendersi come
"ininterrottamente rinnovato o convertito". La
conversione da un titolo a un altro non
dovrebbe cioe' essere considerata
come un'interruzione del soggiorno.
- Comma 3: la carta di soggiorno e', in base
al testo unico, rilasciata a
tempo indeterminato. E' accettabile che si
richieda il rinnovo (con le foto
aggiornate) del documento cartaceo, ma non si
puo' pensare che un ritardo
nella effettuazione di tale rinnovo possa
comportare la decadenza dal
titolo. Si puo' pensare al piu' ad una ammenda
in caso di ritardo.
Capo IV - Espulsione e trattenimento
- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo
ad utilizzare il potere
regolamentare per introdurre sanzioni
alternative all'espulsione quando lo
straniero risulti adeguatamente inserito nel
tessuto sociale.
Art. 23
- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il
Governo ad adottare norme che
consentano l'accesso delle associazioni ai
servizi di accoglienza al fine
di favorire l'informazione e l'assistenza
dello straniero in relazione al
rischio di refoulement e di abbandono di
minori. Si tratta quindi di
informazione ed assistenza anche di natura
giuridica.
Art. 28
- Comma 1: non ha nessun senso stabilire quote
distinte per lavoro a tempo
determinato e per lavoro a tempo
indeterminato, non essendoci una vera
distinzione tra le due tipologie. La
distinzione tra lavoro stanziale e
lavoro stagionale ha senso perche' ad essa
corrisponde una distinzione tra
i tipi di soggiorno e dei diritti ad esso
connessi.
Art. 29
- Comma 3: alla lettera c) devono essere
fissati criteri per determinare in
modo certo l'entita' della capacita' economica
richiesta. Fino ad oggi,
l'imposizione arbitraria di soglie di reddito
molto elevate ha impedito, in
moltissimi casi, che si instaurassero, per
esempio, rapporti di lavoro tra
stranieri e anziani bisognosi di assistenza
domiciliare.
Art. 31
- Comma 1 e comma 2, lettera d): la
distinzione tra liste per lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
e' ancor meno sensata
della determinazione di quote distinte.
- Comma 4: il rinnovo dell'iscrizione nelle
liste non deve interrompere
l'anzianita' di iscrizione. In caso contrario,
resta forte l'incentivo per
una migrazione irregolare.
Art. 32
- Comma 1: i dati relativi alla propria
posizione in graduatoria devono
essere accessibili a ciascun lavoratore.
Art. 33
- Comma 1: la durata residua del permesso
necessaria per poter prestare
garanzia deve essere ridotta a diciotto mesi.
La previsione di una durata
di due anni esclude, di fatto, tutti i
titolari di permesso di soggiorno
- Comma 1: stabilire cosa si intenda per
capacita' economica adeguata alla
prestazione di garanzia, facendo riferimento
ai parametri fissati per il
ricongiungimento familiare.
Art. 34
- Comma 1: le liste di cui si parla negli
articoli precedenti sono quelle
facoltative istituite sulla base di accordi
bilaterali. L'art. 23 del testo
unico prevede invece, al comma 4,
l'istituzione obbligatoria di liste (per
l'ingresso per ricerca di lavoro) nei
consolati o nelle ambasciate
italiane. Niente di male che le prime
confluiscano nel piu' vasto insieme
delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.
- L'ingresso per ricerca di lavoro, che
scatta, a completamento delle quote
programmate per l'inserimento nel mercato del
lavoro, una volta trascorsi
sessanta giorni riservati alla prelazione
degli sponsor (art. 23, comma 4,
del testo unico), e' completamente dimenticato
dalla presente versione del
regolamento. Non si dimentichi che e' l'unico
canale serio di ingresso
regolare per lavoro. Se non lo si rendera'
efficiente, l'immigrazione
fluira' sempre per vie irregolari o improprie
(es.: asilo).
Art. 35
- Comma 3: puo' essere utile ribadire,
coerentemente con un precedente
articolo, che il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
scatta allorche' il reddito (anche cumulato
con quello derivante da fonti
lecite diverse dal lavoro subordinato) supera
l'importo dell'assegno
sociale.
Art. 36
- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo
a iscrizione nelle liste di
collocamento, anche per licenziamenti che
occorrano dopo che siano
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di
instaurazione del primo rapporto
di lavoro.
Art. 37
- Comma 7: cosi' come e' formulato, il comma
prevede che la conversione
possa avvenire solo durante la seconda
stagione di lavoro in Italia. Questo
non e' previsto dal testo unico, che invece
consente la conversione anche a
partire dal primo anno di soggiorno per lavoro
stagionale. Al comma 4
dell'art. 24 del testo unico, infatti, il
soggetto (sottinteso) del secondo
periodo e' "il lavoratore
stagionale", e non "il lavoratore stagionale che
abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno...", come
si evince dalla formulazione del primo periodo
dello stesso comma.
- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte,
nel testo unico, che la
possibilita' di lavoro che determina la
conversione del permesso debba
afferire allo stesso settore produttivo per
cui e' stato autorizzato
l'ingresso.
Art. 38
- Comma 3: disciplinare la prestazione di
garanzia in favore del lavoratore
autonomo.
- Comma 4: prevedere che la documentazione
possa essere spedita (anziche'
presentata) in questura.
- Comma 5: prevedere che la dichiarazione
corredata dal nulla-osta della
questura possa essere spedito all'interessato.
- Comma 6: qual'e' la documentazione che i
ministeri competenti dovrebbero
spedire al MAE?
Art. 39
- Comma 2: la formulazione del comma rischia
di lasciar intendere che per
altre autorizzazioni al lavoro l'accertamento
di indisponibilita' sia
ancora richiesto.
Art. 43
- Comma 1: che cosa vuol dire che
l'irregolarita' e' sanata dal
conseguimento dei titoli di studio?
- Comma 6: stabilire chi puo' accedere ai
corsi di istruzione superiore e
di formazione.
Art. 44
- Comma 4: regolamentare la prestazione di
garanzia a vantaggio di studenti
universitari.
- Comma 5: discipinare il rinnovo del permesso
di soggiorno per studio
conformemente all'odg n. 8 del Senato,
prevedendo che il permesso possa
essere rinnovato fino a tre anni fuori corso
(salvo che non si voglia
evitare la posizione di un limite), e anche
oltre su indicazione del
Consiglio di corso di laurea o per consentire
l'affrontamento dell'esame
finale; che i requisiti relativi al profitto
siano rilassati in caso di
impedimenti legati alle condizioni di salute;
che siano coperti dal rinnovo
i tempi necessari per sostenere, a titolo
conseguito, gli esami di
abilitazione professionale, di ammissione ai
corsi di dottorato o alle
scuole di specializzazione.
Art. 45
- Comma 1: e' preferibile centralizzare la
competenza del riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero.
Art. 48
- Comma 1, lettera c): non si capisce perche'
l'associazione debba essere
operativa anche all'estero.
- Comma 3, lettera a): la disponibilita' di
strutture alloggiative non e'
da dimostrare al momento dell'iscrizione nel
Registro. Si tratta invece di
dimostrare, come stabilito altrove nel
Regolamento, la disponibilita' di
alloggio limitatamente alle persone da
garantire.
- Comma 4: comma pleonastico, dal momento che
riprende nella sede non
appropriata la discipina della richiesta di
prestazione di garanzia, che e'
cosa diversa dall'iscrizione nel Registro.