Date: 10:57 AM 9/16/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

in attesa di disporre del testo del decreto flussi in forma digitale, provo

a schematizzarne i contenuti.

 

Art. 1

 

Consentito il rilascio di 38000 ulteriori permessi per lavoro subordinato,

lavoro stagionale o lavoro autonomo.

 

 

Art. 2

 

Dei 38000 permessi, 1500 sono riservati preferenzialmente ad Albanesi che

hanno, a suo tempo, accettato il rimpatrio; 1500 a nuovi albanesi; 1500 a

tunisini; 1500 a marocchini. Tutti chiamati nominativamente.

 

 

Art. 3

 

Possibile chiedere la regolarizzazione per lavoro subordinato, anche

stagionale, entro il 30 Novembre '98, per coloro che possano dimostrare

(nei modi che saranno stabiliti con circolare) di essere presenti prima del

27 marzo scorso, di avere un datore di lavoro disposto ad assumerli, di

disporre di un alloggio.

 

 

Art. 4

 

Possibile chiedere la regolarizzazione per lavoro autonomo, entro il 30

Novembre '98, per coloro che possano dimostrare (nei modi che saranno

stabiliti con circolare) di essere presenti prima del 27 marzo scorso; di

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento

dell'attivita' di lavoro autonomo (vedi nota 1), certificati, ove

necessario, da un nulla-osta dell'autorita' competente per l'iscrizione in

albi o registri; di disporre di un alloggio e delle risorse necessarie per

lo svolgimento dell'attivita'.

 

 

Art. 5

 

Senza limiti numerici, possibile regolarizzarsi per motivi familiari per

coloro che possano dimostrare (nei modi che saranno stabiliti con

circolare) di essere presenti prima del 27 marzo scorso e di possedere i

requisiti previsti dalla legge (vedi nota 2), con riferimento a un

familiare regolarmente soggiornante (inclusi quelli che abbiano ottenuto un

permesso di durata non inferiore a un anno ai sensi del presente decreto -

vedi nota 3).

 

 

Art. 6

 

Necessaria l'esibizione del passaporto o di documento equipollente. Esclusi

dalla regolarizzazione coloro per i quali non possano essere consentiti

ingresso e soggiorno (vedi nota 4).

 

 

-------

 

 

Note:

 

1) Disposizioni del testo unico cui si fa riferimento:

 

"Art. 26

...

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit

industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire

societ di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve

altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio

dell'attivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso

dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola

attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e

registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorit

competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non

sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della  licenza

prevista per l'esercizio dell'attivit che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque

dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito

annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo

previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa

sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini

italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato."

 

2) Disposizioni del testo unico cui si fa riferimento:

 

"Art. 28

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti

dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla

presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso

di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro

subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi

religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro

dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve

quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di

attuazione.

...

 

Art.29

1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,

non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro

genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la

legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et

inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela

sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il

ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge

regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel

caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei

genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore

effettivamente dimorer;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo

annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo

familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede

il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo

dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi

familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche

del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

 

...

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso,

per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,

del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia,

il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui

al comma 3."

 

3) Nell'articolo di oggi sul Manifesto accuso il Governo di aver lasciato

fuori i familiari di coloro che si regolarizzano in base al decreto (come

se, quindi, nell'art. 5 del decreto si includessero solo i familiari di

quanti ENTRANO dall'estero sulla base del decreto stesso). Sergio Ferraiolo

(che ha scritto materialmente il decreto mi segnala che la mia

interpretazione e' riduttiva e che, invece, sarebbero inclusi i familiari

di TUTTI coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno sulla base del

decreto. Spero che abbia ragione; che prevalga cioe' la sua

interpretazione. Nel qual caso farei, soddisfatto, ammenda.

 

4) Sembrano esclusi cosi' quanti siano stati raggiunti, in passato, da

provvedimenti di espulsione.

 

--------------------

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio