Date: 10:57 AM 9/16/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
in attesa di disporre del testo del decreto
flussi in forma digitale, provo
a schematizzarne i contenuti.
Art. 1
Consentito il rilascio di 38000 ulteriori
permessi per lavoro subordinato,
lavoro stagionale o lavoro autonomo.
Art. 2
Dei 38000 permessi, 1500 sono riservati
preferenzialmente ad Albanesi che
hanno, a suo tempo, accettato il rimpatrio;
1500 a nuovi albanesi; 1500 a
tunisini; 1500 a marocchini. Tutti chiamati
nominativamente.
Art. 3
Possibile chiedere la regolarizzazione per
lavoro subordinato, anche
stagionale, entro il 30 Novembre '98, per
coloro che possano dimostrare
(nei modi che saranno stabiliti con circolare)
di essere presenti prima del
27 marzo scorso, di avere un datore di lavoro
disposto ad assumerli, di
disporre di un alloggio.
Art. 4
Possibile chiedere la regolarizzazione per
lavoro autonomo, entro il 30
Novembre '98, per coloro che possano dimostrare
(nei modi che saranno
stabiliti con circolare) di essere presenti
prima del 27 marzo scorso; di
essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge per lo svolgimento
dell'attivita' di lavoro autonomo (vedi nota
1), certificati, ove
necessario, da un nulla-osta dell'autorita'
competente per l'iscrizione in
albi o registri; di disporre di un alloggio e
delle risorse necessarie per
lo svolgimento dell'attivita'.
Art. 5
Senza limiti numerici, possibile
regolarizzarsi per motivi familiari per
coloro che possano dimostrare (nei modi che
saranno stabiliti con
circolare) di essere presenti prima del 27
marzo scorso e di possedere i
requisiti previsti dalla legge (vedi nota 2),
con riferimento a un
familiare regolarmente soggiornante (inclusi
quelli che abbiano ottenuto un
permesso di durata non inferiore a un anno ai
sensi del presente decreto -
vedi nota 3).
Art. 6
Necessaria l'esibizione del passaporto o di
documento equipollente. Esclusi
dalla regolarizzazione coloro per i quali non
possano essere consentiti
ingresso e soggiorno (vedi nota 4).
-------
Note:
1) Disposizioni del testo unico cui si fa
riferimento:
"Art. 26
...
2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altres dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio
dell'attivit che intende intraprendere in Italia;
di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'esercizio della singola
attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti
per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una
attestazione dell'autorit
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non
sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della
licenza
prevista per l'esercizio dell'attivit che lo
straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da
parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato."
2) Disposizioni del testo unico cui si fa
riferimento:
"Art. 28
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unit familiare nei confronti
dei familiari stranieri riconosciuto, alle
condizioni previste dalla
presente legge, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per
asilo, per studio o per motivi
religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini
italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, fatte salve
quelle pi favorevoli del presente testo unico
o del regolamento di
attuazione.
...
Art.29
1. Lo straniero pu chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la
legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di et
inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilit:
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel
caso di un figlio di et inferiore agli anni
14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorer;
b) di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di due o tre familiari, al
triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi
familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche
del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
...
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia,
del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall'ingresso in Italia,
il possesso dei requisiti di disponibilit di
alloggio e di reddito di cui
al comma 3."
3) Nell'articolo di oggi sul Manifesto accuso
il Governo di aver lasciato
fuori i familiari di coloro che si
regolarizzano in base al decreto (come
se, quindi, nell'art. 5 del decreto si
includessero solo i familiari di
quanti ENTRANO dall'estero sulla base del
decreto stesso). Sergio Ferraiolo
(che ha scritto materialmente il decreto mi
segnala che la mia
interpretazione e' riduttiva e che, invece,
sarebbero inclusi i familiari
di TUTTI coloro che hanno ottenuto un permesso
di soggiorno sulla base del
decreto. Spero che abbia ragione; che prevalga
cioe' la sua
interpretazione. Nel qual caso farei,
soddisfatto, ammenda.
4) Sembrano esclusi cosi' quanti siano stati
raggiunti, in passato, da
provvedimenti di espulsione.
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Cordiali saluti
sergio briguglio