Date: 12:30 PM 9/18/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: regolamento

 

Cari amici,

ho trovato su una bancarella, in un mercatino dell'usato, una bozza del

regolamento di attuazione della legge. Ho fatto datare la bozza col

Carbonio 14. E' risultata risalire al 10/8/98. Assumo quindi che sia

superata (immagino ce ne sia ormai in circolazione, per ministeri, una del

10/9/98...). Per gli appassionati di antiquariato mando comunque un

sommario dei principali elementi in essa contenuti, pregando Frisullo di

non indignarsi oltre misura prima che si trovi, su qualche altra

bancarella, una bozza piu' aggiornata.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: il sommario e' stato scritto in fretta e in orari indecenti. Potrebbe

contenere, qua e la', svarioni grammaticali di prim'ordine. Vi prego di

trattarli con indulgenza.

 

 

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SOMMARIO DELLA BOZZA DI  REGOLAMENTO DEL 10/8/1998

 

 

Art. 1 - Reciprocita'.

 

- La condizione di recipocita' non e' richiesta

a) per l'accesso a impieghi, servizi, provvidenze o agevolazioni pubbliche,

salvi i casi in cui questi siano riservati ai cittadini italiani o

comunitari;

b) per i rapporti civili e amministrativi, salvi i casi in cui

l'autorizzazione a svolgere determinate attivita' sia riservata ai

cittadini italiani o comunitari;

c) per la partecipazione a societa' di pesone o di capitale con sede in

Italia, salvi i casi previsti da leggi speciali;

d) per la partecipazione a cooperative.

 

 

Art. 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione.

 

- Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo,

sulla semplificazione amministrativa, etc., si applicano anche agli

stranieri.

 

 

Art. 3 - Comunicazioni allo straniero.

 

- I provvedimenti negativi in relazione al soggiorno o all'ingresso sono

comunicati allo straniero accompagnati dall'indicazione delle modalita' di

impugnazione e da una sintesi dettagliata in lingua a lui comprensibile o,

se non e' posibile, in una delle lingue maggiormente diffuse, secondo la

preferenza dello straniero.

 

- In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere

assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza da quello d'ufficio, e di

accedere al gratuito patrocinio.

 

 

Art. 4 - Comunicazioni all'autorita' consolare.

 

- L'informazione all'autorita' consolare e' effettuata nel rispetto delle

leggi che tutelano i dati personali.

 

- Ai fini della comunicazione, per ricovero ospedaliero urgente si intende

quelo effettuato in presenza di pericolo di vita per l'interessato.

 

- La rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a

quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore.

 

- La comunicazione non e' comunque effettuata quando allo straniero ne

possa derivare il pericolo di persecuzione per uno dei motivi in relazione

ai quali si applica il principio di non refoulement.

 

 

Art. 5 - Visti di ingresso.

 

- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del

MAE, periodicamente aggiornate.

 

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la

pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.

 

- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a

a) finalita' del viaggio;

b) indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per duata del

viaggio e del soggiorno;

d) condizione di alloggio;

nonche', per ricongiungimenti familiari o ingressi di familiari al seguito,

la documentazione relativa a

e) vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta)

e convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana

attestante la fedelta' della traduzione all'originale rilasciato

dall'autorita' locale;

f) disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al

Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato

dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria

rilasciato dalla ASL.

 

- L'accertamento della disponibilita' di mezzi avviene sulla base della

direttiva del Ministro dell'interno.

 

- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

 

- Il diniego del visto e' adottato con provvedimento scritto e motivato,

indicante le modalita' di impugnazione.

 

 

Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.

 

- L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, a quelli doganali e

valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di

profilassi internazionale.

 

- Nei confonti di stranieri provenienti da aree in cui sono presenti

epidemie, il Ministero della sanita' puo' disporre che l'ingresso sia

condizionato alla presentazione di certificazione di assenza di patologie

infettive in atto.

 

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di ingresso con data.

 

- L'attracco o l'atterraggio di vettori provenienti dall'estero in luoghi

diversi dai valichi autorizzati puo' essere autorizzato dal comandante del

porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze. In tali casi il

controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia

territorialmente competente e dagli uffici di sanita' marittima o aerea.

 

 

Art. 7 - Collegamenti informativi.

 

- Sono assicurati collegamenti informativi tra rappresentanze diplomatiche

e consolari, ufficio centrale competente del MAE, uffici della polizia di

frontiera, uffici stranieri nelle questure e uffici centrali del

Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 

 

Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

 

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.

 

- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante deve essere

comunicato alla polizia di frontiera, con fax o telegramma, non meno di tre

giorni prima che abbia luogo. In caso di possesso di carta di soggiorno, la

comunicazione non e' richiesta.

 

- In mancanza (per smarrimento, sottrazione o scadenza) del permesso o

della carta di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso.

 

 

Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.

 

- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro

otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da marca da

bollo e da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare

l'indicazione

a) delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a

quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;

b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;

c) del motivo del soggiorno.

 

- All'atto della richiesta deve essere esibito il passaporto con il visto

di ingresso (se richiesto) e, per soggiorni per motivi diversi dal lavoro,

documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel

Paese di provenienza. Puo' essere richiesta inoltre la dimostrazione

a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;

b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del

soggiorno rapportata al numero di persone a carico;

c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal

Testo unico o dal presente regolamento.

Queste disposizioni non si applicano al caso di richiedenti asilo o di

stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale. Nei casi

di divieto di espulsione, e' richiesta solo l'esibizione del passaporto.

 

- Allo straniero e' rilasciata ricevuta corredata di foto, con

l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con

l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la

documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi

all'assicurazione in materia sanitaria.

 

 

Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

 

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni dello straniero sul

cui passaporto, con visto (se richiesto), figuri il timbro di ingresso con

data, la ricevuta con foto sostituisce il permesso di soggiorno.

 

- Per soggiorni per turismo, di durata non superiore a trenta giorni, di

gruppi di almeno dieci persone, la richiesta del permesso puo' essere

effettuata dal capo del gruppo. La disponibilita' di mezzi per soggiorno e

viaggio puo' essere dimostrata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento

del viaggio e del soggiorno turistico organizzato. Anche in questo caso la

ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno.

 

- Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali o in altri luoghi di

cura, la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere effettuata da chi

presiede le case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo straniero e'

ospitato.

 

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni non vale l'obbligo

di segnalazione della variazione di domicilio.

 

- Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alla

frontiera deve essere messe a disposizione degli ospiti stranieri una

trascrizione, tradotta nelle lingue piu' diffuse,  delle disposizioni del

Testo unico e del regolamento concernenti ingresso e soggiorno.

 

 

Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato anche per

a) richiesta asilo e asilo politico;

b) emigrazione in altro paese;

c) acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (per lo straniero

gia' in possesso di altro permesso).

 

- Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello

straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.

 

- La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi

all'assistenza sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del

permesso di soggiorno.

 

 

Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

 

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno lo

straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si pocedera' a

espulsione nei suoi confronti.

 

- Si procede a espulsione immediata nei casi in cui questa e' previsto, dal

Testo unico, l'accompagnamento immediato alla frontiera e nei casi in cui

vi sia il rischio concreto che lo straniero si sottragga all'allontanamento.

 

- Negli altri casi, allo straniero puo' essere consegnato il foglio di via

obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni per

lasciare il territorio dello Stato dal valico indicato.

 

 

Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi dell'area Schengen per

motivi di turismo non puo' essere rinnovato oltre la duata di novanta

giorni, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o relativi

a obblighi costituzionali o internazionali.

 

- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita,

sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a

carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione

resa dall'interessato.

 

- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di

interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, salvo che

l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi

militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

Art. 14 - Conversione del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno per lavoro subodinato o autonomo o per motivi

familiari puo' essere utilizzato validamente per le altre attivita'

consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del

documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare

a) il permesso per lavoro subordinato puo' essere utilizzato per lavoro

autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio

prescritto e in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge;

b) il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di attivita' di

lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il

lavoro e' in corso, previa comunicazione alla Direzione provinciale del

lavoro;

c) Il permesso per motivi familiari consente l'esercizio di lavoro autonomo

o subordinato alle precedenti condizioni.

 

- L'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio o la Direzione

provinciale del lavoro devono comunicare alla questura, per le annotazioni

di competenza, lo svolgimento dell'attivita' nei casi in cui il permesso e'

utilizzato per motivi di versi da quelli per cui e' stato rilasciato.

 

- All'atto del rinnovo il titolo del permesso e' modificato

corrispondentemente all'attivita' svolta.

 

- Previa autorizzazione dell'istituzione scolastica o formativa, il

permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro

subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali.

 

- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai

quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per

studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in

permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di

programmazione dei flussi.

 

 

Art. 15 - Iscrizioni anagrafiche.

 

- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare davanti

all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro

sessanta giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

L'ufficiale di anagrafe procede ad accertamenti ed aggiornamenti della

scheda anagrafica e ne da' comunicazione al Questore.

 

- La cancellazione dalle leiste anagafiche dello straniero ha luogo, oltre

che per i motivi gia' previsti per i cittadini italiani, anche per

irreperibilita' accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso o

della carta di soggiorno. La cancellazione e' comunicata al Questore.

 

- Nella scheda anagrafica delo straniero puo' essere inserita l'indicazione

della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di

riascio o rinnovo della carta di soggiorno.

 

- Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione

dei dati relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni

interessate, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

 

 

Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.

 

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo

straniero deve indicare:

a) le generalita';

b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni

precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

 

- La domanda deve essere corredata da

a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato

dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di

nascita del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno

precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo

dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in

procedimenti penali in corso;

d) foto-tessera in quattro esemplari;

e) marca da bollo, se prescritta.

 

- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero

richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante

a) lo stato di conuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello

Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);

b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in

relazione al ricogiungimento familiare (la prova essendo rappresentata

dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio

del visto di ingresso);

c) il reddito, nella misura stabilita per il ricongingimento familiare,

tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.

 

- Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge, genitore convivente o

figlio minore di citadino italiano o comunitario, nella richiesta devono

essere indicate le generalita' di entrambi i congiunti interessati. In caso

di richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa deve essere

sottoscritta anche dall'altro genitore. I vincoli di parentela devono

essere provati con opportuna certificazione.

 

- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione

della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la

carta.

 

 

Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

 

- La carta di soggiorno richiesta dal cittadino straniero o dai suoi

familiari e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione

che siano soddisfatti i reqisiti previsti, che non sussistano motivi

ostativi, e che ciascuno degli interessati risulti essere munito di

permesso di soggiorno ininterrottamente rinnovato nei cinqe anni precedenti.

 

- La carta di soggiorno richiesta a vantaggio del familiare di cittadino

italiano o comunitario e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta

previo accertamento della condizione di convivenza.

 

- Il documento costituente la carta di soggiorno deve essere rinnovato ogni

dieci anni, corredato da nove fotografie. Il mancato ritiro del documento

entro novanta giorni da rilascio o rinnovo e il mancato rinnovo entro

l'undicesimo anno comportano la rinuncia al titolo.

 

 

Art. 18 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

 

- L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' trasmettere al giudice

le proprie osservazioni o presentarle oralmente in camera di consiglio (in

caso di ricorso esaminato contestualmente al procedimento di convalida del

trattenimento).

 

- Gli organi dell'Amministrazione dell'interno possono essere rappresentate

nel procedimento in camera di consiglio.

 

 

Art. 19 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

 

- Il divieto di reingresso opera a decorrere dalla data di uscita del

territorio.

 

 

Art. 20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

 

- Il provvedimento di trattenimento e' comunicato all'interessato

unitamente al provvedimento di espulsione o respingimento. Lo straniero e'

informato del diritto di essere assistito da difensore di fiducia o, in

mancanza, d'ufficio, e di accedere al gratuito patrocinio.

 

- Lo straniero e' informato del fatto che, in caso di allontanamento dal

centro, la misura sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

- Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo necessario per

l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i limiti previsti dalla legge.

Il trattenimento cessa in caso di mancata convalida.

 

- Lo svolgimento del procedimento di convalida non puo' essere motivo di

ritardo nell'esecuzione dell'allontanamento.

 

 

Art. 21 - Modalita' del trattenimento.

 

- Devono essere garantiti, fermo restando il divieto di allontanamento dal

centro, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori

provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica,

e i diritti fondamentali della persona.

 

- Nel centro sono assicurati i servizi per il mantenimento e l'assistenza

degli stranieri ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di

socializzazione e la liberta' di culto.

 

- Il centro contribuisce, entro limiti stabiliti con decreto del Ministro

dell'interno, alle spese telefoniche.

 

- Il trattenimento puo' avvenire solo presso i centri individuati in base

alla legge e presso i luoghi di cura, in caso di ricovero per urgenti

necessita' di soccorso sanitario.

 

- In caso di ricovero dello straniero, o di necessita' che egli si rechi

nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice o presso la

rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero in caso di pericolo di vita

di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri motivi

di carattere eccezionale, puo' essere autorizzato l'allontanamento dal

centro. Il questore provvede all'accompagnamento da parte della forza

pubblica.

 

- Possono accedere al centro i familiari conviventi, il difensore, i

ministri di culto, i membri di associazioni autorizzate, mediante

convenzioni, a svolgere attivita' di assistenza.

 

- Il gestore e il personale del centro sono tenuti a collaborare con il

questore.

 

 

Art. 22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.

 

- Per la gestione dei centri e' possibile stipulare convenzioni con l'Ente

locale e con altri soggetti pubblici o privati.

 

- Il prefetto dispone i contolli necessari sulla amministrazione e sulla

gestione del centro.

 

 

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

 

- I servizi di accoglienza alla frontiera sono istituiti presso i valichi

dove sia stato presentato il maggior numero di domande di asilo negli

ultimi tre anni, nell'ambito delle risorse individuate dal documento

programmatico.

 

- I servizi di assistenza possono essere espletati anche mediante

convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta'

sociale. I servizi di informazione possono essere assicurati anche mediante

sistemi automatizzati.

 

- In mancanza di servizi e in caso di necessita', e' interessato l'Ente

locale perche' provveda all'accoglienza in un centro di accoglienza.

 

 

Art. 24 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

 

- I programmi di asistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del

Testo unico (sul soggiorno per motivi di protezione sociale) sono

finanziati dallo Stato per il settanta per cento e dall'Ente locale per il

trenta per cento. Il contributo dello Stato e' disposto dal Presidente del

Consiglio previa valutazione della commissione appositamente istituita

presso il Dipartimento delle pari opportunita'. La Commissione verifica lo

stato di attuazione dei progetti ed esprime un parere sulle richieste di

iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni di cui

all'art. 42 del Testo unico.

 

 

Art. 25 - Convenzioni con soggetti privati.

 

- I soggetti privati che vogliono svolgere le attivita' di assistenza ed

integrazione sociale di cui all'art. 18 del Testo unico devono iscriversi

nella apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'art. 42

del Testo unico e stipulare una convenzione con l'Ente locale.

 

- L'Ente locale verifica il possesso dei requisiti formali e professionali

per lo svolgimento dell'attivita'. L'Ente locale dispone anche verifiche

semestrali sullo stato di attuazione del programma.

 

- I soggetti convenzionati devono

a) comunicare al Sindaco e al questore l'avvenuto inizio del programma;

b) provvedere a tutti gli adempimenti burocratici per conto delle persone

assistite, se impossibilitate;

c) presentare all'Ente locale un rapporto semestrale sullo stato di

attuazione del programma;

d) rispettare le norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle persone

assistite, anche dopo la fine del programma;

e) comunicare a Sindaco e questore eventuali interruzioni della

partecipazione al programma da parte dello straniero assistito.

 

 

Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

 

- Il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi di protezione

sociale una volta acquisiti

a) il programma di assistenza ed integrazione sociale conforme alle

prescrizioni della Commissione interministeriale appositamente istituita;

b) l'adesione dello straniero al programma, previa avvertenza delle

conseguenze di una interruzione della partecipazione al programma stesso;

c) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del

responsabile della struttura presso cui il programma sara' realizzato.

 

 

Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati

l'espulsione o il respingimento.

 

- In caso di divieto di espulsione, e' rilasciato, secondo i casi, un

permesso di soggiorno

a) per minore eta' (minori), salva l'iscrizione del minore di eta'

inferiore a quattordici anni nel permesso di soggiorno del genitore o

dell'affidatario straniero regolarmente soggiornanti, e salvo l'obbligo di

informare il Tribunale per i minorenni in caso di minore abbandonato;

b) per motivi familiari (congiunti di italiani);

c) per cure mediche, della durata necessaria come attestata da

certificazione sanitaria (donne incinte e donne che abbiano partorito negli

ultimi sei mesi);

d) per motivi umanitari (non refoulement), salvo che sia possibile

l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare protezione.

 

 

Art. 28 - Definizione delle quote di ingresso per lavoro.

 

- Le quote indicate nei decreti sui flussi sono suddivise per ciascun tipo

di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale.

 

- Sono predisposti i collegamenti informativi tra uffici del lavoro,

rappresentanze diplomatiche e consolari e questure.

 

 

Art. 29 - Chiamata dello straniero residente all'estero.

 

- L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero e'

rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, dalla Direzione provinciale

del lavoro.

 

- La domanda deve contenere

a) le generalita' del datore di lavoro o del titolare dell'impresa;

b) le generalita' di ogni lavoratore che si intende assumere;

c) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro, della sua durata e della

retribuzione;

d) la sede dell'attivita' lavorativa;

e) l'indicazione delle modalita' di alloggio, con l'indicazione del

soggetto che sosterra' le spese e, se questi e' il lavoratore, l'ammontare

delle spese stesse.

 

- Alla domanda devono essere allegati

a) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio,  industria e

artigianato, qualora ad assumere sia un'impresa;

b) copia del contratto di lavoo, condizionato al solo rilascio del permesso

di soggiorno al lavoratore;

c) copia dela documentazione prodotta dal datore di lavoro a fini fiscali

attestante la sua capacita' economica.

 

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro venti giorni, previa

verifica dei requisiti e del numero di richieste presentate per lo stesso

periodo rapportato alle capacita' economiche e alle necessita' relative

all'attivita' lavorativa.

 

 

Art. 30 - Nulla osta della questura e visto di ingresso.

 

- L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla domanda e alla documentazione

prodotta, e' presentata alla questura per l'apposizione del nulla osta ai

fini dell'ingresso. In mancanza di motivi ostativi a carico del lavoratore

o del datore di lavoro, il nulla osta e' apposto entro venti giorni dal

ricevimento della documentazione.

 

- Il nulla osta puo' essere rifiutato se il datore di lavoro risulta

denunciato per uno dei reati previsti a riguardo dal Testo unico, ovvero

per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., o se sia

stata applicata a suo carico una misura cautelare.

 

- L'autorizzazione corredata dal nulla osta e' spedita allo straniero che

la presenta, per il rilascio del visto, alla rappreentanza diplomatica o

consolare competente.

 

- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della

domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del presente

regolamento.

 

 

 

Art. 31 - Liste delle domande di lavoro.

 

- Le liste di cui all'art. 21 del Testo unico sono aggiornate con l'anno

solare. Sono tenute distintamente per lavoratori a tempo indeterminato,

determinato e stagionale, e sulla base della data di presentazione delle

domande.

 

- Le liste riportano, per ogni nominativo, il Paese d'origine, il numero

progressivo di presentazione della domanda, il tipo di rapporto di lavoro

prescelto, le capacita' professionali, la conoscenza di una lingua

straniera, le precedenti esperienze lavorative, l'eventuale diritto di

precedenza per lavoro stagionale.

 

- I dati contenuti nelle liste sono trasmessi al Ministero del lavoro per

l'inserimento nell'Abagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21 del

Testo unico.

 

- L'iscrizione ha effetto per i dodici mesi successivi alla presentazione

della domanda.

 

 

Art. 32 - Chiamata al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

 

- I dati delle liste sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei

sindacati.

 

- Le chiamate al lavoro sono effettuate relativamente ai lavoratori

iscritti nella lista, con chiamata nominativa o numerica, nell'ordine di

iscrizione nella lista.

 

 

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

 

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente

soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non

inferiore a due anni, che dispongano di risorse economiche adeguate e per

le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di

autorizzazione al lavoro.

 

- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno.

Deve riguardare

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilita' di alloggio;

c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore

all'importo dell'assegno sociale;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante

fideiussione o polizza assicuativa, il cui titolo e' depositato in questura

all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso.

Il titolo e' restituito a seguito del diniego dell'autorizzazione o del

visto, o a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

suubordinato.

 

- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante

impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione

relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio

del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

 

- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e

sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore

dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che

a) sussistano le condizioni patrimoniali previste da apposito regolamento

o, in mancanza, condizioni proporzionali a quelle previste per la

prestazione di garanzia da parte di privati;

b) non sussistano a carico dei legali rappresententi e dei componenti degli

organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi al rilascio

dell'autorizzazione al lavoro;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento

dell'associazione.

 

- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei

limiti delle risorse deliberate dai rispettivi ordinamenti.

 

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- La garanzia e' presentata, con la documentazione prescritta, alla

questura con l'indicazione nominativa degli stranieri. In caso di garanzia

prestata da ente o associazione, la garanzia riguarda i soggetti in

posizione piu' alta nelle liste.

 

- L'autorizzazione e' concessa, se sussistono i requisiti, e se non

esistono motivi ostativi, entro sessanta giorni. Copia dell'autorizzazione

e' trasmessa alla Direzione centrale del lavoro.

 

- L'autorizzazione e' inviata al lavoratore straniero, e da questi

presentata, con la richiesta di visto, alla rappresentanza diplomatica o

consolare italiana. Il visto e' rilasciato entro trenta giorni, previa

verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

 

 

Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno per l'iscrizione nelle liste

di collocamento.

 

- Lo straniero entrato per inserimento nel mercato del lavoro deve chiedere

il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro e,

esibendo la ricevuta della richiesta, l'iscrizione nelle liste di

collocamento. Il permesso e' rilasciato a condizione che l'iscrizione sia

stata effettuata.

 

- In presenza di un contratto di lavoro, lo straniero iscritto nelle liste

di collocamento ottiene un permesso per lavoro subordinato della durata

a) di due anni, in caso di rapporto a tempo indeterminato;

b) del rapporto di lavoro, ma comunque non inferiore a dodici mesi, in caso

di rapporto stagionale o a tempo determinato.

 

- In mancanza di contratto, alla scadenza del permesso per inserimento nel

mercato del lavoro, lo straniero deve lasciare l'Italia.

 

 

Art. 36 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato

o dimesso.

 

- L'iscrizione dei lavoratori licenziati o dimessi e' effettuata in modo

tale da salvaguardare la priorita' di tali lavoratori rispetto agli altri

stranieri iscritti dopo la costituzione del rapporto di lavoro cessato.

 

- Il permesso di soggiorno del lavoratore licenziato o dimesso (nuovamente

iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del

permesso, ma comunque per un periodo di durata non inferiore a un anno) e'

rinnovato con scadenza non anteriore a un anno dalla data di nuova

iscrizione nelle liste di collocamento.

 

- Per l'ulteriore rinnovo del permesso si applicano, mutatis mutandis, le

disposizioni dell'articolo precedente.

 

 

Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.

 

- Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono rilasciate entro quindici

giorni dalla richiesta, con le modalita' previste dall'art. 29 del presente

regolamento e nel rispetto dei diritti di precedenza per il reingresso.

 

- Le richieste di autorizzazione possono essere presentate anche dalle

associazioni di categoria, per conto degli associati, o da piu' datori di

lavoro, per lo stesso lavoratore straniero, per piu' periodi di lavoro nel

corso della stessa stagione.

 

- Riguardo al nulla-osta della questura si osservano le disposizioni

dell'art. 30 del presente regolamento.

 

- La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per

lavoro subordinato e' possibile solo a partire dalla seconda stagione

regolare, nell'ambito delle quote fissate per gli ingressi per lavoro

subordinato a tempo determinato e indeterminato.

 

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

 

- La richiesta di mancanza di motivi ostativi all'iscrizione in albi o

registri e agli altri adempimenti previti per lo svolgimento di

un'attivita' di lavoro autonomo puo' essere effettuata anche dal

procuratore dello straniero.

 

- Per la dichiarazione, relativa all'assenza di motivi ostativi, da parte

dell'autorita' competente si prescinde dalla presenza dello straniero in

Italia.

 

- Lo straniero deve anche ottenere dalla Camera di commercio, industria,

agricoltura e artigianato o dall'Ordine professionale l'attestazione dei

parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie necessarie per

l'esercizio della professione.

 

- Dichiarazione e attestazione, unitamente a copia della domanda presentata

per ottenerla e della documentazion eprodotta, devono essere presentate in

questura per l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso.

 

- Il nulla osta e' apposto entro venti giorni dalla presentazione della

domanda se non sussistono motivi ostativi.

 

- Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta sono presentati alla

rappresentanza consolare o diplomatica ai fini del rilascio del visto. Il

visto e' rilasciato previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base

della documentazione fatta pervenire al M.A.E. dai ministeri competenti e

dall'Unione dele camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

 

- Qualoa si tratti invece di straniero gia' soggiornante in Italia per

motivi che consentono lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo,

l'interessato puo' chiedere, in luogo del nulla osta, il rilascio del

permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

Art. 39 - Ingresso per lavoro in casi particolari.

 

- Salvo che per le attivita' sportive, le rappresentanze diplomatiche o

consolari italiane possono rilasciare visti di ingresso per i  particolari

motivi di lavoro previsti dall'art. 27 del Testo unico, solo in presenza di

autorizzazione al lavoro (rilasciata, per i lavoratori dello spettacolo,

dai competenti Uffici speciali per il collocamento), corredata da nulla

osta della questura.

 

- Con l'esclusione di alcuni casi, i lavoratori qui considerati, chiamati

da Societa' o Enti operanti in Italia, possono ottenere il rilascio di un

visto di ingresso per lavoro autonomo, a condizione che il legale

rappresentante della Societa' o dell'Ente attestino che non sara' stipulato

con lo straniero alcun rapporto di lavoro subordinato.

 

- Per gli sportivi, l'autorizzazione al lavoro e' sostituita dalla

dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI.

 

- Non e' richiesta l'autorizzazione al lavoro per i lavoratori marittimi

che debbano imbarcarsi o sbarcare in un porto italiano, in transito, ne'

per i lavoratori alle dipendenze di societa' straniere appaltatrici

dell'armatore che debbano imbarcarsi su navi italiane da crociera per i

servizi complementari, ne' per i lavoratori alle dipendenze di

rappresentanze diplomatiche o consolari.

 

 

Art. 40 - Anagrafe dei lavoratori.

 

- Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

a) le autorizzazioni allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e le

iscrizioni nelle liste di collocamento (qualora riguardino stranieri

titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi);

b) le iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla questura;

c) le assunzioni segnalate dai datori di lavoro.

 

 

Art. 41 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale.

 

- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio

sanitario, e' iscritto previa esibizione dell'avvenuta iscrizione

anagrafica o della richiesta relativa. La dimora da oltre tre mesi in un

centro di accoglienza e' considerata abituale ai fini dell'iscrizione

anagrafica. In caso di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica,

superati termini per il ricorso, la ASL provvede alla cancellazione.

 

- Il lavoratore stagionale o a tempo determinato e' iscritto nella USL del

Comune nel quale e' stato eletto domicilio, per tutta la durata

dell'attivita' lavorativa. La USL notifica al Comune l'avvenuta iscrizione.

 

- La USL cancella il nome dello straniero dagli elenchi degli assistibili

se il motivo del soggiorno e' modificato inmodo da non rendere piu'

obbligatoria l'iscrizione, o in caso di revoca o annullamento del permesso

(salvo il caso di presentazione di ricorso al TAR che consenta la

prosecuzione del soggiorno).

 

- La cancellazione ha altresi' luogo alla scadenza del permesso, salvo che

venga esibita ricevuta della richiesta di rinnovo. In caso di rifiuto di

rinnovo, la presentazione di un ricorso al TAR sospende la cancellazione.

 

- Il possesso di permesso di soggiorno per affari non comporta l'iscrizione

obbligatoria al SSN.

 

- L'iscrizione facoltativa al SSN e' consentita allo straniero titolare di

permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

 

 

Art. 42 - Prestazioni sanitarie ai cittadinistranieri non iscritti al SSN.

 

- Le ASL chiedono al Ministero dell'interno ilrimborso per le prestazioni

ospedaliere urgenti lasciate insolute dallo straniero regolarmente

soggiornante non iscritto al SSN.

 

- Le prestazioni non urgenti sono erogate, su richiesta, dietro pagamento

delle tariffe relative.

 

- Agli stranieri irregolari sono assicurate le prestazioni urgenti o

comunque essenziali, ancorche' continuative, previste dall'art. 35, comma

3, del Testo unico.

 

- Le prestazioni urgenti a vantaggio di straniero irregolare privo di

risorse sono a carico del Ministero dell'interno; quelle di cui all'art.

35, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del Testo unico sono a carico

del Fondo sanitario nazionale.

 

- Lo stato di indigenza e' accertato e dichiarato dal Comune di dimora.

 

 

Art. 43 - Iscrizione scolastica.

 

- L'iscrizione dei minori alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta,

anche per minori irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo

dell'anno scolastico.

 

- L'iscrizione di minori privi di documentazione anagrafica o relativa al

soggiorno completa sono iscritti con riserva. L'incompletezza della

documentazione e' sanata per effetto del conseguimento dei titoli finali

del corso di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

 

- L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per a classe corrispondente all'eta'

anagrafica del minore. L'iscrizione puo' essere disposta per classe

diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio dei docenti

tenendo conto del diverso ordinamento degli studi (in tal caso, iscrizione

in una classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore), della

preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi

posseduto.

 

- Il Collegio dei docenti propone la ripartizione degli studenti stranieri

nelle classi, evitando che si formino classi con presenza straniera

predominante.

 

- Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono

essere attivati corsi intensivi nell'ambito delle attivita' aggiuntive.

 

- Il Consiglio di circolo o di istituto stipula convenzioni per

l'attivazione di interventi a tutela della diversita' culturale e di lingua.

 

- A vantaggio deglistranieri adulti le istituzioni scolastiche organizzano

corsi di lingua, corsi per il onseguimento del titolo della scuola

dell'obbligo, il diploma di qualifica o il diploma di scuola secondaria

superiore, corsi di formazione e tutte le altre iniziative previste

dall'O.M. n.455/97.

 

- Il Collegio dei docenti formula proposte relative alle modalita' di

comunicazione (anche con l'apporto di mediatori culturali) con le famiglie

degli alunni stranieri.

 

 

Art. 44 - Accesso degli stranieri alle universita'.

 

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito

da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli

studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote

programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere

all'iscrizione universitaria (art. 39, comma 5, del Testo unico). Al

termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

 

- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al

superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi.

 

- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il

diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con glistudenti

italiani.

 

- Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi

abitativi si applicanole disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi

dell'art. 3 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque

destinare una percentuale diposti agli studenti stranieri.

 

- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri

si applicano le disposizioni del suddetto decreto.

 

- Le rappresentanze diplomatiche certificano la condizione economica e la

composizione del nucleo familiare dellostudente straniero e rilasciano le

dichiarazioni di valore deititoli di scuola secondaria conseguiti

all'estero.

 

- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie

allostudente straniero incondizioni (documentate) di disagio economico.

 

 

Art. 45 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari.

 

- Il riconoscimento deititoli di livello universitario conseguiti

all'estero e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle

universita', nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

 

- Le universita' si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro

novanta giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria.

 

- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei terminiprescritti,

il richiedente puo' presentare, entro sessanta giorni, istanza al

M.U.R.S.T., che puo' invitare l'universita' a riesaminare la richiesta o a

pronunciarsi in merito.

 

 

Art. 46 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

 

- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della

professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni

dei decreti legislativi 115/92 e 319/94 o delle specifiche direttive della

Comunita' europea.

 

- La scelta delle misure compensative e' rimessa al Ministro competente cui

e' presentata la domanda di riconoscimento.

 

- Nel caso in ui la formazione professionale attestata dai titoli

presentati dallo straniero non sia riferibile alle fattispecie previste dai

suddetti decreti o dalle direttive della Comunita' europea, il Ministro

competente dispone, con decreto, il superamento di una prova attitudinale

subordinato al compimento di una formazione aggiuntiva.

 

 

Art. 47 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita'

in favore degli immigrati.

 

- Ilregistro tenuto presso il Dipartimento affari  sociali della Presidenza

del Consiglio e' diviso in tre sezioni:

a) enti e associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione sociale

(art. 42 Testo unico);

b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia (art. 23 Testo

unico);

c) enti e associazioni abilitati alla realizzazione di programmi di

protezione sociale (art. 18 Testo unico).

 

- L'iscrizione alla sezione di cui alla lettera a) e' condizione necessaria

per l'accesso ai fondi previsti dall'art. 45 del Testo unico.

 

- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui

responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano

sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo unico

o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche

con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

 

 

Art. 48 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera a) enti e

associazioni che possano provare

a) fini statutari di solidarieta' e non di lucro; democraticita' della

struttura;

b) obbligo di formazione del bilancio;

c) sede legale inItalia e possibilita' di azione in Italia e all'estero;

d) esperienza triennale di lavoro per l'integrazione degli stranieri.

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera b) enti e

associazioni che possano provare

a) disponibilita' di strutture alloggiative;

b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia (pe ril

sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno

sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso

importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi.

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera c) enti e

associazioni che possano provare

a) disponibilita' di operatori competenti;

b) disponibilita' di strutture alloggiative;

c) esistenza di rapporti con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la pianificazione di adeguati programmi di assistenza e integrazione;

e) l'adozione di misure per la tutela dei dati personali delle persone

assistite.

 

- Per il primo anno di applicazione della legge possono iscriversi nella

sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti che abbiano gia' svolto

attivita' nel settore. Successivamente possono iscriversi anche soggetti

privi di esperienza specifica, purche' legati in rapporto di partenariato

con uno dei soggetti gia' iscritti.

 

 

Art. 49 - Iscrizione nel Registro.

 

- L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta'

sociale. Il diniego e' comunicato entronovanta giorni dalla domanda di

iscrizione, trascorsi i quali vale il silenzio-assenso.

 

- I soggetti iscritti nella sezione di cui alla lettera a) inviano ogni

anno una relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni cambiamento

sostanziale intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti richiesti. Il

Dipartimento affari sociali provvede all'aggiornamento annuale della

sezione, anche dietro effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore

documentazione.

 

- L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente alle regioni e alle

province autonome.

 

 

Art. 50 - Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro

famiglie.

 

...

 

 

Art. 51 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

- Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce i finanziamenti

relativi al Fondo di cui all'art. 45 del Testo unico in base alle seguenti

quote:

a) ottanta per cento per interventi delle Regioni e delle province autonome;

b) venti per cento per interventi statali (inclusi quelli richiesti dagli

artt. 20 e 46 del Testo unico).

 

- Una quota dei finanziamenti di cui alla lettera a) e' messa a

disposizione del Ministro per le pari opportunita' per gli interventi

richiesti dall'art. 18 del Testo unico.

 

- Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti ottenuti

dalle regioni puo' essere utilizzata per programmi interregionali di

formazione e scambio di esperienze inmateria di servizi per gli immigrati.

 

- Le regioni partecipano conun contributo noninferiore al venti per cento

del costo di ciascun programma.

 

- La ripartizione dei fondi tiene conto delle linee guida indicate nel

documento programmatico, della rilevanza della presenza di immigrati nelle

diverse regioni, delle condizioni socio-economiche delle aree di

riferimento e dell'esistenza di situazioni di disagio nelle aree urbane.

 

- Le regioni presentano una relazione annuale sugliinterventi effettuati.

 

 

Art. 52 - Attivita' delle regioni e delle province autonome.

 

- Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento affari

sociali i programmi (durata massima: tre anni) che intendono svolgere. La

comunicazione e' condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti.

 

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, regioni e province autonome

assicurano la partecipazione delle associazioni di stranieri e delle

organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 42 del Testo unico.

 

- In caso di mancata comunicazione dei programmi da parte delle regioni o

di mancato impegno contabile, entro dodici mesi, delle quote assegnate, i

finanziamenti sono revocatie destinati ad altre regioni.

 

 

Art. 53 - Attivita' delle amministrazioni statali.

 

- Le amministrazioni statali presentano al Dipartimento affari sociali

iprogrammi da finanziare nell'ambito dei fondi di cui alla lettera b)

dell'art. 51 delpresente regolamento.

 

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, le amministrazioni possono

avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle

organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 42 del Testo unico.

 

- Le amministrazioni presentano al Ministro della solidarieta' sociale,

entro dodici mesi dall'erogazione dei finanziamenti, una relazione

sull'attuazione dei programmi.