Date: 12:30 PM 9/18/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolamento
Cari amici,
ho trovato su una bancarella, in un mercatino
dell'usato, una bozza del
regolamento di attuazione della legge. Ho
fatto datare la bozza col
Carbonio 14. E' risultata risalire al 10/8/98.
Assumo quindi che sia
superata (immagino ce ne sia ormai in
circolazione, per ministeri, una del
10/9/98...). Per gli appassionati di
antiquariato mando comunque un
sommario dei principali elementi in essa
contenuti, pregando Frisullo di
non indignarsi oltre misura prima che si
trovi, su qualche altra
bancarella, una bozza piu' aggiornata.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: il sommario e' stato scritto in fretta e
in orari indecenti. Potrebbe
contenere, qua e la', svarioni grammaticali di
prim'ordine. Vi prego di
trattarli con indulgenza.
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SOMMARIO DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 10/8/1998
Art. 1 - Reciprocita'.
- La condizione di recipocita' non e'
richiesta
a) per l'accesso a impieghi, servizi,
provvidenze o agevolazioni pubbliche,
salvi i casi in cui questi siano riservati ai
cittadini italiani o
comunitari;
b) per i rapporti civili e amministrativi,
salvi i casi in cui
l'autorizzazione a svolgere determinate
attivita' sia riservata ai
cittadini italiani o comunitari;
c) per la partecipazione a societa' di pesone
o di capitale con sede in
Italia, salvi i casi previsti da leggi
speciali;
d) per la partecipazione a cooperative.
Art. 2 - Rapporti con la pubblica
amministrazione.
- Le disposizioni sulla partecipazione al
procedimento amministrativo,
sulla semplificazione amministrativa, etc., si
applicano anche agli
stranieri.
Art. 3 - Comunicazioni allo straniero.
- I provvedimenti negativi in relazione al soggiorno
o all'ingresso sono
comunicati allo straniero accompagnati
dall'indicazione delle modalita' di
impugnazione e da una sintesi dettagliata in
lingua a lui comprensibile o,
se non e' posibile, in una delle lingue
maggiormente diffuse, secondo la
preferenza dello straniero.
- In caso di espulsione, lo straniero e'
informato del diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o, in
mancanza da quello d'ufficio, e di
accedere al gratuito patrocinio.
Art. 4 - Comunicazioni all'autorita'
consolare.
- L'informazione all'autorita' consolare e'
effettuata nel rispetto delle
leggi che tutelano i dati personali.
- Ai fini della comunicazione, per ricovero
ospedaliero urgente si intende
quelo effettuato in presenza di pericolo di
vita per l'interessato.
- La rinuncia alla protezione consolare per
minori di eta' inferiore a
quattordici anni e' effettuata da chi esercita
la potesta' sul minore.
- La comunicazione non e' comunque effettuata
quando allo straniero ne
possa derivare il pericolo di persecuzione per
uno dei motivi in relazione
ai quali si applica il principio di non
refoulement.
Art. 5 - Visti di ingresso.
- I requisiti per i vari tipi di visto sono
disciplinati da istruzioni del
MAE, periodicamente aggiornate.
- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane assicurano la
pubblicita' in relazione ai requisiti per
l'ottenimento dei visti.
- Alla domanda di visto deve essere allegata
documentazione relativa a
a) finalita' del viaggio;
b) indicazione dei mezzi di trasporto
utilizzati;
c) disponibilita' di mezzi di sostentamento
sufficienti per duata del
viaggio e del soggiorno;
d) condizione di alloggio;
nonche', per ricongiungimenti familiari o
ingressi di familiari al seguito,
la documentazione relativa a
e) vincoli di parentela, condizioni di
inabilita' al lavoro (se richiesta)
e convivenza, con autenticazione
dell'autorita' consolare italiana
attestante la fedelta' della traduzione
all'originale rilasciato
dall'autorita' locale;
f) disponibilita' di alloggio, con
certificazione dei requisiti di cui al
Testo unico, o, in sostituzione, con
certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di
idoneita' igienico-sanitaria
rilasciato dalla ASL.
- L'accertamento della disponibilita' di mezzi
avviene sulla base della
direttiva del Ministro dell'interno.
- Il visto e' rilasciato, di norma, entro
novanta giorni dalla richiesta.
- Il diniego del visto e' adottato con
provvedimento scritto e motivato,
indicante le modalita' di impugnazione.
Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.
- L'ingresso e' comunque subordinato ai
controlli previsti dalla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, a quelli doganali e
valutari, a quelli sanitari previsti dalla
normativa vigente in materia di
profilassi internazionale.
- Nei confonti di stranieri provenienti da
aree in cui sono presenti
epidemie, il Ministero della sanita' puo'
disporre che l'ingresso sia
condizionato alla presentazione di
certificazione di assenza di patologie
infettive in atto.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente
il timbro di ingresso con data.
- L'attracco o l'atterraggio di vettori
provenienti dall'estero in luoghi
diversi dai valichi autorizzati puo' essere
autorizzato dal comandante del
porto o dal direttore dell'aeroporto per
motivate esigenze. In tali casi il
controllo di frontiera e' effettuato
dall'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente e dagli uffici di
sanita' marittima o aerea.
Art. 7 - Collegamenti informativi.
- Sono assicurati collegamenti informativi tra
rappresentanze diplomatiche
e consolari, ufficio centrale competente del
MAE, uffici della polizia di
frontiera, uffici stranieri nelle questure e
uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e
reingresso.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente
il timbro di uscita con data.
- Il reingresso dello straniero regolarmente
soggiornante deve essere
comunicato alla polizia di frontiera, con fax
o telegramma, non meno di tre
giorni prima che abbia luogo. In caso di
possesso di carta di soggiorno, la
comunicazione non e' richiesta.
- In mancanza (per smarrimento, sottrazione o
scadenza) del permesso o
della carta di soggiorno, lo straniero deve
munirsi di visto di reingresso.
Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.
- La richiesta di permesso di soggiorno, da
presentare al questore entro
otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve
essere corredata da marca da
bollo e da quattro copie di foto in formato
tessera. Deve riportare
l'indicazione
a) delle generalita' del richiedente e dei
figli di eta' inferiore a
quattordici anni conviventi da iscrivere nel
permesso di soggiorno;
b) del luogo dove l'interessato intende
soggiornare;
c) del motivo del soggiorno.
- All'atto della richiesta deve essere esibito
il passaporto con il visto
di ingresso (se richiesto) e, per soggiorni
per motivi diversi dal lavoro,
documentazione attestante la disponibilita' di
mezzi per il ritorno nel
Paese di provenienza. Puo' essere richiesta
inoltre la dimostrazione
a) dell'esigenza di un soggiorno della durata
richiesta;
b) della disponibilita' di mezzi di
sostentamento per la durata del
soggiorno rapportata al numero di persone a
carico;
c) della disponibilita' dell'alloggio o delle
altre risorse prescritte dal
Testo unico o dal presente regolamento.
Queste disposizioni non si applicano al caso
di richiedenti asilo o di
stranieri ammessi al soggiorno per motivi di
protezione sociale. Nei casi
di divieto di espulsione, e' richiesta solo
l'esibizione del passaporto.
- Allo straniero e' rilasciata ricevuta
corredata di foto, con
l'indicazione della data utile per il ritiro
del permesso e con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra'
essere prodotta la
documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi relativi
all'assicurazione in materia sanitaria.
Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno
in casi particolari.
- Per soggiorni di durata non superiore a
trenta giorni dello straniero sul
cui passaporto, con visto (se richiesto),
figuri il timbro di ingresso con
data, la ricevuta con foto sostituisce il
permesso di soggiorno.
- Per soggiorni per turismo, di durata non
superiore a trenta giorni, di
gruppi di almeno dieci persone, la richiesta
del permesso puo' essere
effettuata dal capo del gruppo. La
disponibilita' di mezzi per soggiorno e
viaggio puo' essere dimostrata con
l'attestazione dell'avvenuto pagamento
del viaggio e del soggiorno turistico
organizzato. Anche in questo caso la
ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno.
- Per soggiorni in convivenze religiose, in
ospedali o in altri luoghi di
cura, la richiesta e il ritiro del permesso
puo' essere effettuata da chi
presiede le case, gli ospedali o le altre
comunita' in cui lo straniero e'
ospitato.
- Per soggiorni di durata non superiore a
trenta giorni non vale l'obbligo
di segnalazione della variazione di domicilio.
- Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e
nei centri di accoglienza alla
frontiera deve essere messe a disposizione
degli ospiti stranieri una
trascrizione, tradotta nelle lingue piu'
diffuse, delle disposizioni del
Testo unico e del regolamento concernenti
ingresso e soggiorno.
Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno puo' essere
rilasciato anche per
a) richiesta asilo e asilo politico;
b) emigrazione in altro paese;
c) acquisto della cittadinanza o dello stato
di apolide (per lo straniero
gia' in possesso di altro permesso).
- Il permesso di soggiorno contiene
l'indicazione del codice fiscale dello
straniero, anche ai fini dell'Archivio
anagrafico dei lavoratori stranieri.
- La documentazione attestante l'assolvimento
degli obblighi relativi
all'assistenza sanitaria deve essere esibita
al momento del ritiro del
permesso di soggiorno.
Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di
soggiorno.
- In caso di rifiuto, revoca o annullamento
del permesso di soggiorno lo
straniero e' avvisato che, sussistendone i
presupposti, si pocedera' a
espulsione nei suoi confronti.
- Si procede a espulsione immediata nei casi
in cui questa e' previsto, dal
Testo unico, l'accompagnamento immediato alla
frontiera e nei casi in cui
vi sia il rischio concreto che lo straniero si
sottragga all'allontanamento.
- Negli altri casi, allo straniero puo' essere
consegnato il foglio di via
obbligatorio, o concesso un termine non
superiore a dieci giorni per
lasciare il territorio dello Stato dal valico
indicato.
Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno rilasciato dai
Paesi dell'area Schengen per
motivi di turismo non puo' essere rinnovato oltre
la duata di novanta
giorni, salvo che ricorrano seri motivi di
carattere umanitario o relativi
a obblighi costituzionali o internazionali.
- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un
reddito da fonte lecita,
sufficiente al sostentamento dello straniero e
dei familiari conviventi a
carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla
base di una dichiarazione
resa dall'interessato.
- Il permesso di soggiorno non puo' essere
rinnovato o prorogato in caso di
interruzione del soggiorno per un periodo
superiore a sei mesi, salvo che
l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di
adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14 - Conversione del permesso di
soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per lavoro
subodinato o autonomo o per motivi
familiari puo' essere utilizzato validamente
per le altre attivita'
consentite allo straniero anche senza
conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validita' dello
stesso. In particolare
a) il permesso per lavoro subordinato puo'
essere utilizzato per lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio
prescritto e in presenza degli altri requisiti
previsti dalla legge;
b) il permesso per lavoro autonomo consente lo
svolgimento di attivita' di
lavoro subordinato, previa iscrizione nelle
liste di collocamento o, se il
lavoro e' in corso, previa comunicazione alla
Direzione provinciale del
lavoro;
c) Il permesso per motivi familiari consente
l'esercizio di lavoro autonomo
o subordinato alle precedenti condizioni.
- L'ufficio che rilascia il titolo
autorizzatorio o la Direzione
provinciale del lavoro devono comunicare alla
questura, per le annotazioni
di competenza, lo svolgimento dell'attivita'
nei casi in cui il permesso e'
utilizzato per motivi di versi da quelli per
cui e' stato rilasciato.
- All'atto del rinnovo il titolo del permesso
e' modificato
corrispondentemente all'attivita' svolta.
- Previa autorizzazione dell'istituzione
scolastica o formativa, il
permesso per studio consente l'instaurazione
di rapporti di lavoro
subordinato per un ammontare massimo di venti
ore settimanali.
- Salvo che sia diversamente stabilito da
eventuali accordi in base ai
quali lo straniero e' stato ammesso agli studi
in Italia, il permesso per
studio o formazione puo' essere convertito,
prima della scadenza, in
permesso per lavoro nei limiti delle quote
fissate dai decreti di
programmazione dei flussi.
Art. 15 - Iscrizioni anagrafiche.
- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare davanti
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale, entro
sessanta giorni dal rinnovo del permesso o
della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe procede ad
accertamenti ed aggiornamenti della
scheda anagrafica e ne da' comunicazione al
Questore.
- La cancellazione dalle leiste anagafiche
dello straniero ha luogo, oltre
che per i motivi gia' previsti per i cittadini
italiani, anche per
irreperibilita' accertata trascorso un anno
dalla scadenza del permesso o
della carta di soggiorno. La cancellazione e'
comunicata al Questore.
- Nella scheda anagrafica delo straniero puo'
essere inserita l'indicazione
della cittadinanza e della data di scadenza
del permesso di soggiorno o di
riascio o rinnovo della carta di soggiorno.
- Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinata la comunicazione
dei dati relativi ai cittadini stranieri tra
le varie amministrazioni
interessate, nel rispetto delle norme sulla
tutela dei dati personali.
Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.
- All'atto della richiesta di rilascio della
carta di soggiorno lo
straniero deve indicare:
a) le generalita';
b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha
dimorato nei cinque anni
precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito e il rispettivo
ammontare.
- La domanda deve essere corredata da
a) copia del passaporto o del documento di
identificazione rilasciato
dall'autorita' italiana da cui risultino
nazionalita', anno e luogo di
nascita del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi (o
del modulo 101) per l'anno
precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo
dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni in
procedimenti penali in corso;
d) foto-tessera in quattro esemplari;
e) marca da bollo, se prescritta.
- Quando la richiesta riguardi anche i
familiari dello straniero
richiedente, deve essere prodotta anche la
documentazione comprovante
a) lo stato di conuge o di figlio minore
(rilasciata dall'autorita' dello
Stato estero e autenticata dall'autorita'
consolare italiana);
b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi
i requisiti previsti in
relazione al ricogiungimento familiare (la
prova essendo rappresentata
dalla certificazione prescritta dal presente
regolamento per il rilascio
del visto di ingresso);
c) il reddito, nella misura stabilita per il
ricongingimento familiare,
tenuto anche conto dei redditi dei familiari
conviventi non a carico.
- Se la carta e' richiesta in relazione a
coniuge, genitore convivente o
figlio minore di citadino italiano o
comunitario, nella richiesta devono
essere indicate le generalita' di entrambi i
congiunti interessati. In caso
di richiesta per il figlio minore, la
richiesta stessa deve essere
sottoscritta anche dall'altro genitore. I
vincoli di parentela devono
essere provati con opportuna certificazione.
- All'atto della richiesta viene rilasciata
ricevuta con l'indicazione
della data utile per il ritiro della carta. La
ricevuta non sostituisce la
carta.
Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di
soggiorno.
- La carta di soggiorno richiesta dal
cittadino straniero o dai suoi
familiari e' rilasciata entro novanta giorni
dalla richiesta a condizione
che siano soddisfatti i reqisiti previsti, che
non sussistano motivi
ostativi, e che ciascuno degli interessati
risulti essere munito di
permesso di soggiorno ininterrottamente
rinnovato nei cinqe anni precedenti.
- La carta di soggiorno richiesta a vantaggio
del familiare di cittadino
italiano o comunitario e' rilasciata entro
novanta giorni dalla richiesta
previo accertamento della condizione di
convivenza.
- Il documento costituente la carta di
soggiorno deve essere rinnovato ogni
dieci anni, corredato da nove fotografie. Il
mancato ritiro del documento
entro novanta giorni da rilascio o rinnovo e
il mancato rinnovo entro
l'undicesimo anno comportano la rinuncia al
titolo.
Art. 18 - Ricorsi contro i provvedimenti di
espulsione.
- L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' trasmettere al giudice
le proprie osservazioni o presentarle
oralmente in camera di consiglio (in
caso di ricorso esaminato contestualmente al
procedimento di convalida del
trattenimento).
- Gli organi dell'Amministrazione dell'interno
possono essere rappresentate
nel procedimento in camera di consiglio.
Art. 19 - Divieto di reingresso per gli
stranieri espulsi.
- Il divieto di reingresso opera a decorrere
dalla data di uscita del
territorio.
Art. 20 - Trattenimento nei centri di
permanenza temporanea e assistenza.
- Il provvedimento di trattenimento e'
comunicato all'interessato
unitamente al provvedimento di espulsione o
respingimento. Lo straniero e'
informato del diritto di essere assistito da
difensore di fiducia o, in
mancanza, d'ufficio, e di accedere al gratuito
patrocinio.
- Lo straniero e' informato del fatto che, in
caso di allontanamento dal
centro, la misura sara' ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
- Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il
tempo necessario per
l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i
limiti previsti dalla legge.
Il trattenimento cessa in caso di mancata
convalida.
- Lo svolgimento del procedimento di convalida
non puo' essere motivo di
ritardo nell'esecuzione dell'allontanamento.
Art. 21 - Modalita' del trattenimento.
- Devono essere garantiti, fermo restando il
divieto di allontanamento dal
centro, la liberta' di colloquio all'interno
del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, la liberta' di
corrispondenza, anche telefonica,
e i diritti fondamentali della persona.
- Nel centro sono assicurati i servizi per il
mantenimento e l'assistenza
degli stranieri ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di
socializzazione e la liberta' di culto.
- Il centro contribuisce, entro limiti
stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, alle spese telefoniche.
- Il trattenimento puo' avvenire solo presso i
centri individuati in base
alla legge e presso i luoghi di cura, in caso
di ricovero per urgenti
necessita' di soccorso sanitario.
- In caso di ricovero dello straniero, o di
necessita' che egli si rechi
nell'ufficio giudiziario per essere sentito
dal giudice o presso la
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
in caso di pericolo di vita
di un familiare o di un convivente residente
in Italia, o per altri motivi
di carattere eccezionale, puo' essere autorizzato
l'allontanamento dal
centro. Il questore provvede
all'accompagnamento da parte della forza
pubblica.
- Possono accedere al centro i familiari
conviventi, il difensore, i
ministri di culto, i membri di associazioni
autorizzate, mediante
convenzioni, a svolgere attivita' di
assistenza.
- Il gestore e il personale del centro sono
tenuti a collaborare con il
questore.
Art. 22 - Funzionamento dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza.
- Per la gestione dei centri e' possibile
stipulare convenzioni con l'Ente
locale e con altri soggetti pubblici o
privati.
- Il prefetto dispone i contolli necessari
sulla amministrazione e sulla
gestione del centro.
Art. 23 - Servizi di accoglienza alla
frontiera.
- I servizi di accoglienza alla frontiera sono
istituiti presso i valichi
dove sia stato presentato il maggior numero di
domande di asilo negli
ultimi tre anni, nell'ambito delle risorse
individuate dal documento
programmatico.
- I servizi di assistenza possono essere
espletati anche mediante
convenzioni con associazioni di volontariato o
cooperative di solidarieta'
sociale. I servizi di informazione possono
essere assicurati anche mediante
sistemi automatizzati.
- In mancanza di servizi e in caso di
necessita', e' interessato l'Ente
locale perche' provveda all'accoglienza in un
centro di accoglienza.
Art. 24 - Programmi di assistenza e di
integrazione sociale.
- I programmi di asistenza e integrazione
sociale di cui all'art. 18 del
Testo unico (sul soggiorno per motivi di
protezione sociale) sono
finanziati dallo Stato per il settanta per
cento e dall'Ente locale per il
trenta per cento. Il contributo dello Stato e'
disposto dal Presidente del
Consiglio previa valutazione della commissione
appositamente istituita
presso il Dipartimento delle pari
opportunita'. La Commissione verifica lo
stato di attuazione dei progetti ed esprime un
parere sulle richieste di
iscrizione nell'apposita sezione del registro
delle associazioni di cui
all'art. 42 del Testo unico.
Art. 25 - Convenzioni con soggetti privati.
- I soggetti privati che vogliono svolgere le
attivita' di assistenza ed
integrazione sociale di cui all'art. 18 del
Testo unico devono iscriversi
nella apposita sezione del registro delle
associazioni di cui all'art. 42
del Testo unico e stipulare una convenzione
con l'Ente locale.
- L'Ente locale verifica il possesso dei
requisiti formali e professionali
per lo svolgimento dell'attivita'. L'Ente
locale dispone anche verifiche
semestrali sullo stato di attuazione del programma.
- I soggetti convenzionati devono
a) comunicare al Sindaco e al questore
l'avvenuto inizio del programma;
b) provvedere a tutti gli adempimenti
burocratici per conto delle persone
assistite, se impossibilitate;
c) presentare all'Ente locale un rapporto
semestrale sullo stato di
attuazione del programma;
d) rispettare le norme sulla riservatezza e
sulla sicurezza delle persone
assistite, anche dopo la fine del programma;
e) comunicare a Sindaco e questore eventuali
interruzioni della
partecipazione al programma da parte dello
straniero assistito.
Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale.
- Il questore rilascia il permesso di
soggiorno per motivi di protezione
sociale una volta acquisiti
a) il programma di assistenza ed integrazione
sociale conforme alle
prescrizioni della Commissione
interministeriale appositamente istituita;
b) l'adesione dello straniero al programma,
previa avvertenza delle
conseguenze di una interruzione della
partecipazione al programma stesso;
c) l'accettazione degli impegni connessi al
programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il
programma sara' realizzato.
Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli
stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione o il respingimento.
- In caso di divieto di espulsione, e'
rilasciato, secondo i casi, un
permesso di soggiorno
a) per minore eta' (minori), salva
l'iscrizione del minore di eta'
inferiore a quattordici anni nel permesso di
soggiorno del genitore o
dell'affidatario straniero regolarmente
soggiornanti, e salvo l'obbligo di
informare il Tribunale per i minorenni in caso
di minore abbandonato;
b) per motivi familiari (congiunti di
italiani);
c) per cure mediche, della durata necessaria
come attestata da
certificazione sanitaria (donne incinte e
donne che abbiano partorito negli
ultimi sei mesi);
d) per motivi umanitari (non refoulement),
salvo che sia possibile
l'allontanamento verso uno Stato che provveda
ad accordare protezione.
Art. 28 - Definizione delle quote di ingresso
per lavoro.
- Le quote indicate nei decreti sui flussi
sono suddivise per ciascun tipo
di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo
determinato, stagionale.
- Sono predisposti i collegamenti informativi
tra uffici del lavoro,
rappresentanze diplomatiche e consolari e
questure.
Art. 29 - Chiamata dello straniero residente
all'estero.
- L'autorizzazione al lavoro per lo straniero
residente all'estero e'
rilasciata, su richiesta del datore di lavoro,
dalla Direzione provinciale
del lavoro.
- La domanda deve contenere
a) le generalita' del datore di lavoro o del
titolare dell'impresa;
b) le generalita' di ogni lavoratore che si
intende assumere;
c) l'indicazione del tipo di rapporto di
lavoro, della sua durata e della
retribuzione;
d) la sede dell'attivita' lavorativa;
e) l'indicazione delle modalita' di alloggio,
con l'indicazione del
soggetto che sosterra' le spese e, se questi
e' il lavoratore, l'ammontare
delle spese stesse.
- Alla domanda devono essere allegati
a) il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e
artigianato, qualora ad assumere sia
un'impresa;
b) copia del contratto di lavoo, condizionato
al solo rilascio del permesso
di soggiorno al lavoratore;
c) copia dela documentazione prodotta dal
datore di lavoro a fini fiscali
attestante la sua capacita' economica.
- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata
entro venti giorni, previa
verifica dei requisiti e del numero di
richieste presentate per lo stesso
periodo rapportato alle capacita' economiche e
alle necessita' relative
all'attivita' lavorativa.
Art. 30 - Nulla osta della questura e visto di
ingresso.
- L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla
domanda e alla documentazione
prodotta, e' presentata alla questura per
l'apposizione del nulla osta ai
fini dell'ingresso. In mancanza di motivi
ostativi a carico del lavoratore
o del datore di lavoro, il nulla osta e'
apposto entro venti giorni dal
ricevimento della documentazione.
- Il nulla osta puo' essere rifiutato se il
datore di lavoro risulta
denunciato per uno dei reati previsti a
riguardo dal Testo unico, ovvero
per uno dei reati previsti dagli articoli 380
e 381 del c.p.p., o se sia
stata applicata a suo carico una misura
cautelare.
- L'autorizzazione corredata dal nulla osta e'
spedita allo straniero che
la presenta, per il rilascio del visto, alla
rappreentanza diplomatica o
consolare competente.
- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni
dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di
cui all'art. 5 del presente
regolamento.
Art. 31 - Liste delle domande di lavoro.
- Le liste di cui all'art. 21 del Testo unico
sono aggiornate con l'anno
solare. Sono tenute distintamente per
lavoratori a tempo indeterminato,
determinato e stagionale, e sulla base della
data di presentazione delle
domande.
- Le liste riportano, per ogni nominativo, il
Paese d'origine, il numero
progressivo di presentazione della domanda, il
tipo di rapporto di lavoro
prescelto, le capacita' professionali, la
conoscenza di una lingua
straniera, le precedenti esperienze
lavorative, l'eventuale diritto di
precedenza per lavoro stagionale.
- I dati contenuti nelle liste sono trasmessi
al Ministero del lavoro per
l'inserimento nell'Abagrafe annuale
informatizzata di cui all'art. 21 del
Testo unico.
- L'iscrizione ha effetto per i dodici mesi
successivi alla presentazione
della domanda.
Art. 32 - Chiamata al lavoro degli stranieri
iscritti nelle liste.
- I dati delle liste sono messi a disposizione
dei datori di lavoro e dei
sindacati.
- Le chiamate al lavoro sono effettuate
relativamente ai lavoratori
iscritti nella lista, con chiamata nominativa
o numerica, nell'ordine di
iscrizione nella lista.
Art. 33 - Prestazione di garanzia.
- Possono prestare garanzia i cittadini
italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti, in possesso di permesso di
soggiorno di durata residua non
inferiore a due anni, che dispongano di
risorse economiche adeguate e per
le quali non sussista alcuno dei motivi
ostativi al rilascio di
autorizzazione al lavoro.
- La garanzia puo' essere prestata per non
piu' di due stranieri per anno.
Deve riguardare
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio
sanitario nazionale;
b) la disponibilita' di alloggio;
c) la prestazione di mezzi di sostentamento in
misura non inferiore
all'importo dell'assegno sociale;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa ai punti a), c) e d)
deve essere prestata mediante
fideiussione o polizza assicuativa, il cui
titolo e' depositato in questura
all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso.
Il titolo e' restituito a seguito del diniego
dell'autorizzazione o del
visto, o a seguito del rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro
suubordinato.
- La garanzia relativa all'alloggio puo'
essere certificata mediante
impegno di chi ne ha la disponibilita',
corredato dalla documentazione
relativa all'idoneita' prevista dal presente
regolamento per il rilascio
del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare.
- La garanzia puo' essere prestata anche da
associazioni professionali e
sindacali e da associazioni di volontariato
operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, a
condizione che
a) sussistano le condizioni patrimoniali
previste da apposito regolamento
o, in mancanza, condizioni proporzionali a
quelle previste per la
prestazione di garanzia da parte di privati;
b) non sussistano a carico dei legali
rappresententi e dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo
motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione al lavoro;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a
norma dell'ordinamento
dell'associazione.
- Regioni, enti locali e comunita' montane
possono prestare garanzia nei
limiti delle risorse deliberate dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro.
- La garanzia e' presentata, con la
documentazione prescritta, alla
questura con l'indicazione nominativa degli
stranieri. In caso di garanzia
prestata da ente o associazione, la garanzia
riguarda i soggetti in
posizione piu' alta nelle liste.
- L'autorizzazione e' concessa, se sussistono
i requisiti, e se non
esistono motivi ostativi, entro sessanta
giorni. Copia dell'autorizzazione
e' trasmessa alla Direzione centrale del lavoro.
- L'autorizzazione e' inviata al lavoratore
straniero, e da questi
presentata, con la richiesta di visto, alla
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. Il visto e' rilasciato
entro trenta giorni, previa
verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del
presente regolamento.
Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno
per l'iscrizione nelle liste
di collocamento.
- Lo straniero entrato per inserimento nel
mercato del lavoro deve chiedere
il permesso di soggiorno per l'inserimento nel
mercato del lavoro e,
esibendo la ricevuta della richiesta,
l'iscrizione nelle liste di
collocamento. Il permesso e' rilasciato a
condizione che l'iscrizione sia
stata effettuata.
- In presenza di un contratto di lavoro, lo
straniero iscritto nelle liste
di collocamento ottiene un permesso per lavoro
subordinato della durata
a) di due anni, in caso di rapporto a tempo
indeterminato;
b) del rapporto di lavoro, ma comunque non
inferiore a dodici mesi, in caso
di rapporto stagionale o a tempo determinato.
- In mancanza di contratto, alla scadenza del
permesso per inserimento nel
mercato del lavoro, lo straniero deve lasciare
l'Italia.
Art. 36 - Iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato
o dimesso.
- L'iscrizione dei lavoratori licenziati o
dimessi e' effettuata in modo
tale da salvaguardare la priorita' di tali
lavoratori rispetto agli altri
stranieri iscritti dopo la costituzione del
rapporto di lavoro cessato.
- Il permesso di soggiorno del lavoratore
licenziato o dimesso (nuovamente
iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di durata residua del
permesso, ma comunque per un periodo di durata
non inferiore a un anno) e'
rinnovato con scadenza non anteriore a un anno
dalla data di nuova
iscrizione nelle liste di collocamento.
- Per l'ulteriore rinnovo del permesso si
applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.
- Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono
rilasciate entro quindici
giorni dalla richiesta, con le modalita'
previste dall'art. 29 del presente
regolamento e nel rispetto dei diritti di
precedenza per il reingresso.
- Le richieste di autorizzazione possono
essere presentate anche dalle
associazioni di categoria, per conto degli
associati, o da piu' datori di
lavoro, per lo stesso lavoratore straniero,
per piu' periodi di lavoro nel
corso della stessa stagione.
- Riguardo al nulla-osta della questura si
osservano le disposizioni
dell'art. 30 del presente regolamento.
- La conversione del permesso di soggiorno
stagionale in permesso per
lavoro subordinato e' possibile solo a partire
dalla seconda stagione
regolare, nell'ambito delle quote fissate per
gli ingressi per lavoro
subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro
autonomo.
- La richiesta di mancanza di motivi ostativi
all'iscrizione in albi o
registri e agli altri adempimenti previti per
lo svolgimento di
un'attivita' di lavoro autonomo puo' essere
effettuata anche dal
procuratore dello straniero.
- Per la dichiarazione, relativa all'assenza
di motivi ostativi, da parte
dell'autorita' competente si prescinde dalla
presenza dello straniero in
Italia.
- Lo straniero deve anche ottenere dalla
Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o dall'Ordine
professionale l'attestazione dei
parametri di riferimento relativi alle risorse
finanziarie necessarie per
l'esercizio della professione.
- Dichiarazione e attestazione, unitamente a
copia della domanda presentata
per ottenerla e della documentazion eprodotta,
devono essere presentate in
questura per l'apposizione del nulla osta ai
fini dell'ingresso.
- Il nulla osta e' apposto entro venti giorni
dalla presentazione della
domanda se non sussistono motivi ostativi.
- Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta
sono presentati alla
rappresentanza consolare o diplomatica ai fini
del rilascio del visto. Il
visto e' rilasciato previo accertamento dei
requisiti richiesti sulla base
della documentazione fatta pervenire al M.A.E.
dai ministeri competenti e
dall'Unione dele camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato.
- Qualoa si tratti invece di straniero gia'
soggiornante in Italia per
motivi che consentono lo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo,
l'interessato puo' chiedere, in luogo del
nulla osta, il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 39 - Ingresso per lavoro in casi
particolari.
- Salvo che per le attivita' sportive, le
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane possono rilasciare visti di
ingresso per i particolari
motivi di lavoro previsti dall'art. 27 del
Testo unico, solo in presenza di
autorizzazione al lavoro (rilasciata, per i
lavoratori dello spettacolo,
dai competenti Uffici speciali per il
collocamento), corredata da nulla
osta della questura.
- Con l'esclusione di alcuni casi, i
lavoratori qui considerati, chiamati
da Societa' o Enti operanti in Italia, possono
ottenere il rilascio di un
visto di ingresso per lavoro autonomo, a
condizione che il legale
rappresentante della Societa' o dell'Ente
attestino che non sara' stipulato
con lo straniero alcun rapporto di lavoro
subordinato.
- Per gli sportivi, l'autorizzazione al lavoro
e' sostituita dalla
dichiarazione nominativa di assenso da parte
del CONI.
- Non e' richiesta l'autorizzazione al lavoro
per i lavoratori marittimi
che debbano imbarcarsi o sbarcare in un porto
italiano, in transito, ne'
per i lavoratori alle dipendenze di societa'
straniere appaltatrici
dell'armatore che debbano imbarcarsi su navi
italiane da crociera per i
servizi complementari, ne' per i lavoratori
alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari.
Art. 40 - Anagrafe dei lavoratori.
- Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari
a) le autorizzazioni allo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo e le
iscrizioni nelle liste di collocamento
(qualora riguardino stranieri
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi diversi);
b) le iscrizioni e variazioni anagrafiche
segnalate alla questura;
c) le assunzioni segnalate dai datori di
lavoro.
Art. 41 - Iscrizione al servizio sanitario
nazionale.
- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di
iscriversi al Servizio
sanitario, e' iscritto previa esibizione
dell'avvenuta iscrizione
anagrafica o della richiesta relativa. La
dimora da oltre tre mesi in un
centro di accoglienza e' considerata abituale
ai fini dell'iscrizione
anagrafica. In caso di rigetto della domanda
di iscrizione anagrafica,
superati termini per il ricorso, la ASL
provvede alla cancellazione.
- Il lavoratore stagionale o a tempo determinato
e' iscritto nella USL del
Comune nel quale e' stato eletto domicilio,
per tutta la durata
dell'attivita' lavorativa. La USL notifica al
Comune l'avvenuta iscrizione.
- La USL cancella il nome dello straniero
dagli elenchi degli assistibili
se il motivo del soggiorno e' modificato
inmodo da non rendere piu'
obbligatoria l'iscrizione, o in caso di revoca
o annullamento del permesso
(salvo il caso di presentazione di ricorso al
TAR che consenta la
prosecuzione del soggiorno).
- La cancellazione ha altresi' luogo alla
scadenza del permesso, salvo che
venga esibita ricevuta della richiesta di
rinnovo. In caso di rifiuto di
rinnovo, la presentazione di un ricorso al TAR
sospende la cancellazione.
- Il possesso di permesso di soggiorno per
affari non comporta l'iscrizione
obbligatoria al SSN.
- L'iscrizione facoltativa al SSN e'
consentita allo straniero titolare di
permesso di soggiorno di durata superiore a
tre mesi.
Art. 42 - Prestazioni sanitarie ai
cittadinistranieri non iscritti al SSN.
- Le ASL chiedono al Ministero dell'interno
ilrimborso per le prestazioni
ospedaliere urgenti lasciate insolute dallo
straniero regolarmente
soggiornante non iscritto al SSN.
- Le prestazioni non urgenti sono erogate, su
richiesta, dietro pagamento
delle tariffe relative.
- Agli stranieri irregolari sono assicurate le
prestazioni urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative,
previste dall'art. 35, comma
3, del Testo unico.
- Le prestazioni urgenti a vantaggio di
straniero irregolare privo di
risorse sono a carico del Ministero
dell'interno; quelle di cui all'art.
35, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del
Testo unico sono a carico
del Fondo sanitario nazionale.
- Lo stato di indigenza e' accertato e
dichiarato dal Comune di dimora.
Art. 43 - Iscrizione scolastica.
- L'iscrizione dei minori alla scuola
dell'obbligo puo' essere richiesta,
anche per minori irregolarmente soggiornanti,
in qualunque periodo
dell'anno scolastico.
- L'iscrizione di minori privi di
documentazione anagrafica o relativa al
soggiorno completa sono iscritti con riserva.
L'incompletezza della
documentazione e' sanata per effetto del
conseguimento dei titoli finali
del corso di studio delle scuole di ogni
ordine e grado.
- L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per a
classe corrispondente all'eta'
anagrafica del minore. L'iscrizione puo'
essere disposta per classe
diversa, sulla base di determinazioni adottate
dal collegio dei docenti
tenendo conto del diverso ordinamento degli
studi (in tal caso, iscrizione
in una classe immediatamente superiore o
immediatamente inferiore), della
preparazione del minore, del corso di studi
svolto, del titolo di studi
posseduto.
- Il Collegio dei docenti propone la
ripartizione degli studenti stranieri
nelle classi, evitando che si formino classi
con presenza straniera
predominante.
- Per l'approfondimento della conoscenza della
lingua italiana possono
essere attivati corsi intensivi nell'ambito
delle attivita' aggiuntive.
- Il Consiglio di circolo o di istituto
stipula convenzioni per
l'attivazione di interventi a tutela della
diversita' culturale e di lingua.
- A vantaggio deglistranieri adulti le
istituzioni scolastiche organizzano
corsi di lingua, corsi per il onseguimento del
titolo della scuola
dell'obbligo, il diploma di qualifica o il
diploma di scuola secondaria
superiore, corsi di formazione e tutte le
altre iniziative previste
dall'O.M. n.455/97.
- Il Collegio dei docenti formula proposte
relative alle modalita' di
comunicazione (anche con l'apporto di
mediatori culturali) con le famiglie
degli alunni stranieri.
Art. 44 - Accesso degli stranieri alle
universita'.
- Il numero di studenti stranieri ammessi
all'immatricolazione e' definito
da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni
anno.
- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai
quali sono ammessi gli
studenti entrati con visto di ingresso per
studio, nell'ambito delle quote
programmate, o che rientrino nelle categorie
che possono accedere
all'iscrizione universitaria (art. 39, comma
5, del Testo unico). Al
termine dei corsi e' rilasciato un attestato
di frequenza.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per
studio e' condizionato al
superamento di un esame per il primo anno, di
due per i successivi.
- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e
agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a
parita' con glistudenti
italiani.
- Per la concessione di borse di studio,
prestiti d'onore e servizi
abitativi si applicanole disposizioni del
D.P.C.M. emanato ai sensi
dell'art. 3 della legge 390/91. Regioni e
Universita' possono comunque
destinare una percentuale diposti agli
studenti stranieri.
- Per l'accertamento delle condizioni
economiche degli studenti stranieri
si applicano le disposizioni del suddetto
decreto.
- Le rappresentanze diplomatiche certificano
la condizione economica e la
composizione del nucleo familiare
dellostudente straniero e rilasciano le
dichiarazioni di valore deititoli di scuola
secondaria conseguiti
all'estero.
- Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito alle mense universitarie
allostudente straniero incondizioni
(documentate) di disagio economico.
Art. 45 - Riconoscimento dei titoli di studio
universitari.
- Il riconoscimento deititoli di livello
universitario conseguiti
all'estero e' effettuato, nell'ambito della
loro autonomia, dalle
universita', nel rispetto degli accordi e
delle convenzioni internazionali.
- Le universita' si pronunciano sulla
richiesta di riconoscimento entro
novanta giorni, salva la necessita' di una
fase istruttoria.
- In caso di rigetto della domanda o di
superamento dei terminiprescritti,
il richiedente puo' presentare, entro sessanta
giorni, istanza al
M.U.R.S.T., che puo' invitare l'universita' a
riesaminare la richiesta o a
pronunciarsi in merito.
Art. 46 - Riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della professione.
- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della
professione conseguiti in un paese straniero
si applicano le disposizioni
dei decreti legislativi 115/92 e 319/94 o
delle specifiche direttive della
Comunita' europea.
- La scelta delle misure compensative e'
rimessa al Ministro competente cui
e' presentata la domanda di riconoscimento.
- Nel caso in ui la formazione professionale
attestata dai titoli
presentati dallo straniero non sia riferibile
alle fattispecie previste dai
suddetti decreti o dalle direttive della
Comunita' europea, il Ministro
competente dispone, con decreto, il
superamento di una prova attitudinale
subordinato al compimento di una formazione
aggiuntiva.
Art. 47 - Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita'
in favore degli immigrati.
- Ilregistro tenuto presso il Dipartimento
affari sociali della Presidenza
del Consiglio e' diviso in tre sezioni:
a) enti e associazioni che svolgono attivita'
per l'integrazione sociale
(art. 42 Testo unico);
b) enti e associazioni ammesse alla
prestazione di garanzia (art. 23 Testo
unico);
c) enti e associazioni abilitati alla
realizzazione di programmi di
protezione sociale (art. 18 Testo unico).
- L'iscrizione alla sezione di cui alla
lettera a) e' condizione necessaria
per l'accesso ai fondi previsti dall'art. 45
del Testo unico.
- Non possono essere iscritti nel registro
enti o associazioni i cui
responsabili siano stati colpiti da misure di
prevenzione o siano
sottoposti a procedimenti penali per uno dei
reati previsti dal Testo unico
o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano
stati condannati, anche
con sentenza non definitiva, per uno degli
stessi reati.
Art. 48 - Condizioni per l'iscrizione nel
Registro.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera a) enti e
associazioni che possano provare
a) fini statutari di solidarieta' e non di
lucro; democraticita' della
struttura;
b) obbligo di formazione del bilancio;
c) sede legale inItalia e possibilita' di
azione in Italia e all'estero;
d) esperienza triennale di lavoro per
l'integrazione degli stranieri.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera b) enti e
associazioni che possano provare
a) disponibilita' di strutture alloggiative;
b) disponibilita' economiche adeguate alla
prestazione di garanzia (pe ril
sostentamento dello straniero si fa
riferimento all'importo dell'assegno
sociale, ovvero, per un numero di ospiti
superiore a cinque, dello stesso
importo aumentato del settantacinque per cento
per ciascuno di essi.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera c) enti e
associazioni che possano provare
a) disponibilita' di operatori competenti;
b) disponibilita' di strutture alloggiative;
c) esistenza di rapporti con enti locali,
regioni o altre istituzioni;
d) la pianificazione di adeguati programmi di
assistenza e integrazione;
e) l'adozione di misure per la tutela dei dati
personali delle persone
assistite.
- Per il primo anno di applicazione della
legge possono iscriversi nella
sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti
che abbiano gia' svolto
attivita' nel settore. Successivamente possono
iscriversi anche soggetti
privi di esperienza specifica, purche' legati
in rapporto di partenariato
con uno dei soggetti gia' iscritti.
Art. 49 - Iscrizione nel Registro.
- L'iscrizione e' disposta con decreto del
Ministro per la solidarieta'
sociale. Il diniego e' comunicato entronovanta
giorni dalla domanda di
iscrizione, trascorsi i quali vale il
silenzio-assenso.
- I soggetti iscritti nella sezione di cui
alla lettera a) inviano ogni
anno una relazione dell'attivita' svolta e
segnalano ogni cambiamento
sostanziale intervenuto in relazione a
ciascuno dei requisiti richiesti. Il
Dipartimento affari sociali provvede
all'aggiornamento annuale della
sezione, anche dietro effettuazione di controlli
e richiesta di ulteriore
documentazione.
- L'elenco degli iscritti e' comunicato
annualmente alle regioni e alle
province autonome.
Art. 50 - Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro
famiglie.
...
Art. 51 - Fondo nazionale per le politiche
migratorie.
- Il Ministro per la solidarieta' sociale
ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo di cui all'art. 45 del Testo
unico in base alle seguenti
quote:
a) ottanta per cento per interventi delle
Regioni e delle province autonome;
b) venti per cento per interventi statali
(inclusi quelli richiesti dagli
artt. 20 e 46 del Testo unico).
- Una quota dei finanziamenti di cui alla
lettera a) e' messa a
disposizione del Ministro per le pari
opportunita' per gli interventi
richiesti dall'art. 18 del Testo unico.
- Una quota non superiore al cinque per cento
dei finanziamenti ottenuti
dalle regioni puo' essere utilizzata per
programmi interregionali di
formazione e scambio di esperienze inmateria
di servizi per gli immigrati.
- Le regioni partecipano conun contributo
noninferiore al venti per cento
del costo di ciascun programma.
- La ripartizione dei fondi tiene conto delle
linee guida indicate nel
documento programmatico, della rilevanza della
presenza di immigrati nelle
diverse regioni, delle condizioni
socio-economiche delle aree di
riferimento e dell'esistenza di situazioni di
disagio nelle aree urbane.
- Le regioni presentano una relazione annuale
sugliinterventi effettuati.
Art. 52 - Attivita' delle regioni e delle province
autonome.
- Le regioni e le province autonome comunicano
al Dipartimento affari
sociali i programmi (durata massima: tre anni)
che intendono svolgere. La
comunicazione e' condizione necessaria per
l'accesso ai finanziamenti.
- Ai fini dell'attuazione dei programmi,
regioni e province autonome
assicurano la partecipazione delle
associazioni di stranieri e delle
organizzazioni iscritte nel registro di cui
all'art. 42 del Testo unico.
- In caso di mancata comunicazione dei
programmi da parte delle regioni o
di mancato impegno contabile, entro dodici
mesi, delle quote assegnate, i
finanziamenti sono revocatie destinati ad
altre regioni.
Art. 53 - Attivita' delle amministrazioni
statali.
- Le amministrazioni statali presentano al
Dipartimento affari sociali
iprogrammi da finanziare nell'ambito dei fondi
di cui alla lettera b)
dell'art. 51 delpresente regolamento.
- Ai fini dell'attuazione dei programmi, le
amministrazioni possono
avvalersi della partecipazione delle
associazioni di stranieri e delle
organizzazioni iscritte nel registro di cui
all'art. 42 del Testo unico.
- Le amministrazioni presentano al Ministro
della solidarieta' sociale,
entro dodici mesi dall'erogazione dei
finanziamenti, una relazione
sull'attuazione dei programmi.