Date: 10:19 AM 9/24/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: documento sul decreto flussi

 

Cari amici,

ecco il documento che abbiamo inviato alle commissioni affari

costituzionali di Camera e Senato sul decreto flussi.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Roma, 22 settembre 1998

 

 

 

Osservazioni sulla bozza del Decreto del Governo

per la regolarizzazione degli immigrati

 

Proponiamo di seguito una valutazione di sintesi della bozza del Decreto

del Governo per la regolarizzazione degli immigrati con l'indicazione di

correzioni e miglioramenti che allo stato appaiono assolutamente

indispensabili.

Si tratta di considerazioni che scaturiscono da un'esperienza pi che

decennale che le associazioni scriventi hanno maturato sia nella conoscenza

diretta della realt dell'immigrazione, sia nella verifica delle

opportunit e dei problemi che sono derivati dalle normative precedenti e

soprattutto dalle prassi applicative.

 

In una valutazione complessiva questa bozza di decreto non convince e

potrebbe lasciare irrisolte molte delle situazioni a cui si propone di

fornire risposta.

Non convince prima di tutto rispetto alle indicazioni espresse nell'O.d.G.

n. 100 del Senato e alle stesse analisi e proposte elaborate nella

relazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di

irregolarit presentata dal Ministero dell'Interno al Senato.

Introduce, infatti, a nostro giudizio senza motivo, limiti ed esclusioni,

rigidit e difficolt applicative che non hanno riscontro n nelle

indicazioni espresse dal Parlamento, n nelle analisi contenute nella

relazione del Ministero per l'approfondimento del problema.

Questi elementi rischiano di rendere inoperanti o residuali anche alcuni

aspetti positivi che certamente il decreto contiene (per esempio per la

prima volta in un'ipotesi di regolarizzazione si fa riferimento anche ai

lavoratori autonomi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Cominciando dai limiti e dalle esclusioni, la prima considerazione

riguarda il tetto dei 38 mila (in realt 32 mila detratti quanti saranno

chiamati su accordo dai paesi di provenienza): la stima del documento

preparatorio, misurata su indicatori realistici e non allarmistica,

indicava in circa 230 mila gli irregolari presenti dal marzo '98. Quale

sar la sorte di coloro che non rientrano nel numero dei regolarizzabili

perch, pur avendone i requisiti, eccedono la quota fissata ? Dopo la

segnalazione alle questure, che equivale ad un'autodenuncia, restano in

attesa di rientrare nelle quote degli anni successivi (realisticamente

nella quota '99) ? In quale condizione e con quali garanzie ?

 

E' soprattutto quest'ultimo, a nostro giudizio, l'interrogativo cruciale,

per questo proponiamo che:

 

         sia innalzata in maniera significativa la quota prevista per il 1998 ;

           se non si intende modificare la quota fissata, comunque a chi si

presenta per la regolarizzazione sia riconosciuta la condizione di non

espellibilit ed assicurato un permesso di soggiorno per motivi umanitari

che consenta di lavorare sino a quando non si verr inseriti nelle

successive quote.

 

Altrimenti l'esito della regolarizzazione fin d'ora segnato: le

incertezze indotte da questo limite numerico spingeranno la gran parte

degli immigrati a restare nella condizione di irregolarit; la cifra dei 32

mila rappresenta una previsione che proprio le restrizioni contenute nel

decreto finiranno per far avverare.

 

 

2.         E' necessario rimuovere il requisito (commi 3, 4 e 5 dello schema

di decreto) relativo alla prova della presenza in Italia anteriore alla

data di entrata in vigore della legge (27 marzo 1998) per l'oggettiva

difficolt che gli immigrati incontrerebbero nel produrre tale prova (col

rischio che nasca un traffico criminale di certificazioni false).

 

 

3.         E' necessario prescindere dal limite quantitativo dei 38 mila non

solo, come opportunamente previsto, nel caso di ricongiungimento familiare,

ma anche per gli immigrati che siano stati in precedenza regolarmente in

possesso di permesso di soggiorno, successivamente non rinnovato o revocato

per una semplice irregolarit amministrativa o per i richiedenti asilo che

non hanno ottenuto il riconoscimento.

La stessa osservazione vale, a maggior ragione, per quanti non hanno potuto

rinnovare il permesso per cause che la nuova normativa non considera pi

ostative.

Come evidente si tratta di situazioni diverse da quelle degli immigrati

che si regolarizzano per la prima volta e per questo da non sottoporre a

limiti numerici: sono tutti quei casi di ritorno nella originaria

condizione di legalit che erano gi stati evidenziati nella relazione

sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarit (pag.

8) presentata dal Ministero dell'Interno al Senato.

 

Per questo proponiamo l'inserimento di un comma secondo all'art.5:

possono altres richiedere permesso di soggiorno alle Questure fuori dai

limiti quantitativi di cui al presente decreto, coloro che in precedenza

sono stati in possesso di permesso di soggiorno, non rinnovato o revocato

per una semplice irregolarit amministrativa o per motivi che la normativa

attuale non considera ostativi al rilascio o al rinnovo, ed i richiedenti

asilo che non hanno ottenuto il riconoscimento.

 

 

 

 

4.         Sempre tra gli elementi che contraddicono la finalit del

provvedimento ricordiamo il limite temporale del 30 novembre.

Le esperienze delle precedenti regolarizzazioni insegnano che sessanta

giorni sono un tempo assolutamente insufficiente per diffondere

l'informazione, attivare le procedure e superare difficolt e resistenze

(basta pensare alla dichiarazione che i datori di lavoro devono rendere):

nel'90 sono stati utilizzati sei mesi, nel '95 quattro. Non realistico

pensare - se veramente si vuole far emergere il fenomeno - che ora ne siano

sufficienti solo due.

Per questo proponiamo che il termine di regolarizzazione non sia comunque

precedente la data del 31 dicembre 1998.

 

 

5.         La lettura dell'art.6, precisamente del riferimento alle persone

per le quali l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato non

possono essere consentiti, non di facile interpretazione. A chi si

riferisce l'esclusione dagli effetti della regolarizzazione ?

Una lettura rigorosa, nel rispetto della nuova normativa, porta ad

escludere solo quanti sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico e di

sicurezza dello stato: la posizione di questi infatti differenziata sia

nell'esecuzione del provvedimento come nell'impugnativa, l'impedimento al

rientro nel paese non sottoposto a limite temporale e quindi il soggiorno

non pu essere consentito attraverso la regolarizzazione.

Questa l'interpretazione pi corretta, tuttavia la formulazione attuale

resta incerta e potrebbe comprendere anche chiunque abbia in passato

ricevuto un decreto di espulsione per qualsiasi altro motivo.

Un'estensione del genere contraddice per le stesse finalit della legge,

crea disparit ingiustificate tra immigrati che sono nella stessa

condizione di irregolarit, contraddice le scelte operate in passato in

occasione di analoghi provvedimenti quando, vale la pena ricordarlo, la

precedente espulsione non solo non era causa ostativa, ma spesso costituiva

uno degli elementi utilizzati a riprova della data di presenza nel paese.

 

Per questo proponiamo che l'art.6 sia specificato nell'interpretazione in

tal modo:

 

salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel

territorio dello Stato non possono essere consentiti perch espulsi per

motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello stato.

 

6.         Dal confronto col l'ordine del giorno approvato al Senato emerge

anche che non ricompresa tra le possibilit di regolarizzazione la

concessione del permesso per motivi di studio.

Quest'ipotesi invece risponde ad un'esigenza reale e riteniamo possa essere

soddisfatta a condizione che l'interessato produca l'iscrizione ad un corso

di studio di istruzione generale o professionale e la dichiarazione

relativa ai mezzi di sostentamento, rigidit e difficolt applicative sono

invece prevedibili in rapporto ai requisiti richiesti.

 

7.         La previsione, all'art.4, del possesso dei requisiti di cui

all'art.26 comma 2 e 3 del successivo nulla osta dell'organo competente per

l'iscrizione in albi o registri fa infatti prevedere il fallimento

inevitabile della richiesta di regolarizzazione per lavoro autonomo.

Chi in una condizione di irregolarit non pu possedere i requisiti

richiesti, tenuto conto che le autorizzazioni relative richiedono procedure

lunghe che un irregolare non ha titolo per avviare.

 

Per questo proponiamo che in questi casi la regolarizzazione sia

subordinata alla dichiarazione da parte dell'immigrato di voler avviare

attivit lavorativa in forma autonoma, comprovata della disponibilit

economica necessaria, anche attraverso autocertificazione, e dall'inizio

delle procedure necessarie ad ottenere il rilascio delle prescritte

autorizzazioni.

 

8.         Devono essere prese in considerazione, poi, altre categorie di

immigrati in posizione irregolare, meritevoli di emersione, e in

particolare:

 

-           quanti possano usufruire della garanzia di persone, enti o

associazioni;

-           quanti possano dimostrare rapporto di lavoro in corso, emergente

seguito di ispezioni e/o alla dichiarazione dell'interessato;

-           quanti dichiarino congiuntamente con un datore di lavoro di aver

instaurato in passato rapporto di lavoro subordinato;

-           quanti possano dimostrare di avere in corso rapporti di lavoro

precario e/o atipico (contratti di collaborazione o di prestazione d'opera);

-           quanti forniscano prove dell'iscrizione come soci di cooperative

(subordinate, eventualmente, al solo possesso di regolare permesso di

soggiorno).

 

 

9.         Altre rigidit derivano dalla previsione, sia per il lavoro

dipendente come per quello autonomo, del requisito della idonea

documentazione circa la sistemazione alloggiativa. Proprio per la

condizione di irregolarit da cui debbono emergere, gli immigrati non

possono avere la documentazione richiesta, del resto noto che la

difficolt, anche per i regolari, a produrre un contratto di affitto o una

dichiarazione di ospitalit tra le cause pi frequenti del ritorno

all'irregolarit.

Del resto l'attestazione del possesso dei mezzi di sostentamento gi

ricavabile dalle certificazioni relative ai rapporti lavorativi.

 

Per questi motivi proponiamo l'esclusione di questo requisito.

 

 

 

Hanno firmato:

 

ACSE

ADRA

Caritas - Roma

Comunit di S. Egidio

CSER

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Fondazione Migrantes della CEI

Jesuit Refugee Service (Centro Astalli)

UCSEI