Date: 10:19 AM 9/24/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: documento sul decreto flussi
Cari amici,
ecco il documento che abbiamo inviato alle
commissioni affari
costituzionali di Camera e Senato sul decreto
flussi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Roma, 22 settembre 1998
Osservazioni sulla bozza del Decreto del
Governo
per la regolarizzazione degli immigrati
Proponiamo di seguito una valutazione di
sintesi della bozza del Decreto
del Governo per la regolarizzazione degli
immigrati con l'indicazione di
correzioni e miglioramenti che allo stato
appaiono assolutamente
indispensabili.
Si tratta di considerazioni che scaturiscono
da un'esperienza pi che
decennale che le associazioni scriventi hanno
maturato sia nella conoscenza
diretta della realt dell'immigrazione, sia
nella verifica delle
opportunit e dei problemi che sono derivati
dalle normative precedenti e
soprattutto dalle prassi applicative.
In una valutazione complessiva questa bozza di
decreto non convince e
potrebbe lasciare irrisolte molte delle
situazioni a cui si propone di
fornire risposta.
Non convince prima di tutto rispetto alle
indicazioni espresse nell'O.d.G.
n. 100 del Senato e alle stesse analisi e
proposte elaborate nella
relazione sulla presenza straniera in Italia e
sulle situazioni di
irregolarit presentata dal Ministero
dell'Interno al Senato.
Introduce, infatti, a nostro giudizio senza
motivo, limiti ed esclusioni,
rigidit e difficolt applicative che non
hanno riscontro n nelle
indicazioni espresse dal Parlamento, n nelle
analisi contenute nella
relazione del Ministero per l'approfondimento
del problema.
Questi elementi rischiano di rendere
inoperanti o residuali anche alcuni
aspetti positivi che certamente il decreto
contiene (per esempio per la
prima volta in un'ipotesi di regolarizzazione
si fa riferimento anche ai
lavoratori autonomi).
1. Cominciando
dai limiti e dalle esclusioni, la prima considerazione
riguarda il tetto dei 38 mila (in realt 32
mila detratti quanti saranno
chiamati su accordo dai paesi di provenienza):
la stima del documento
preparatorio, misurata su indicatori
realistici e non allarmistica,
indicava in circa 230 mila gli irregolari
presenti dal marzo '98. Quale
sar la sorte di coloro che non rientrano nel
numero dei regolarizzabili
perch, pur avendone i requisiti, eccedono la
quota fissata ? Dopo la
segnalazione alle questure, che equivale ad
un'autodenuncia, restano in
attesa di rientrare nelle quote degli anni
successivi (realisticamente
nella quota '99) ? In quale condizione e con
quali garanzie ?
E' soprattutto quest'ultimo, a nostro
giudizio, l'interrogativo cruciale,
per questo proponiamo che:
sia
innalzata in maniera significativa la quota prevista per il 1998 ;
se
non si intende modificare la quota fissata, comunque a chi si
presenta per la regolarizzazione sia
riconosciuta la condizione di non
espellibilit ed assicurato un permesso di
soggiorno per motivi umanitari
che consenta di lavorare sino a quando non si
verr inseriti nelle
successive quote.
Altrimenti l'esito della regolarizzazione
fin d'ora segnato: le
incertezze indotte da questo limite numerico
spingeranno la gran parte
degli immigrati a restare nella condizione di
irregolarit; la cifra dei 32
mila rappresenta una previsione che proprio le
restrizioni contenute nel
decreto finiranno per far avverare.
2. E'
necessario rimuovere il requisito (commi 3, 4 e 5 dello schema
di decreto) relativo alla prova della presenza
in Italia anteriore alla
data di entrata in vigore della legge (27
marzo 1998) per l'oggettiva
difficolt che gli immigrati incontrerebbero
nel produrre tale prova (col
rischio che nasca un traffico criminale di
certificazioni false).
3. E'
necessario prescindere dal limite quantitativo dei 38 mila non
solo, come opportunamente previsto, nel caso
di ricongiungimento familiare,
ma anche per gli immigrati che siano stati in
precedenza regolarmente in
possesso di permesso di soggiorno,
successivamente non rinnovato o revocato
per una semplice irregolarit amministrativa o
per i richiedenti asilo che
non hanno ottenuto il riconoscimento.
La stessa osservazione vale, a maggior
ragione, per quanti non hanno potuto
rinnovare il permesso per cause che la nuova
normativa non considera pi
ostative.
Come evidente si tratta di situazioni
diverse da quelle degli immigrati
che si regolarizzano per la prima volta e per
questo da non sottoporre a
limiti numerici: sono tutti quei casi di
ritorno nella originaria
condizione di legalit che erano gi stati
evidenziati nella relazione
sulla presenza straniera in Italia e sulle
situazioni di irregolarit (pag.
8) presentata dal Ministero dell'Interno al
Senato.
Per questo proponiamo l'inserimento di un
comma secondo all'art.5:
possono altres richiedere permesso di
soggiorno alle Questure fuori dai
limiti quantitativi di cui al presente
decreto, coloro che in precedenza
sono stati in possesso di permesso di
soggiorno, non rinnovato o revocato
per una semplice irregolarit amministrativa o
per motivi che la normativa
attuale non considera ostativi al rilascio o
al rinnovo, ed i richiedenti
asilo che non hanno ottenuto il
riconoscimento.
4. Sempre
tra gli elementi che contraddicono la finalit del
provvedimento ricordiamo il limite temporale
del 30 novembre.
Le esperienze delle precedenti
regolarizzazioni insegnano che sessanta
giorni sono un tempo assolutamente
insufficiente per diffondere
l'informazione, attivare le procedure e
superare difficolt e resistenze
(basta pensare alla dichiarazione che i datori
di lavoro devono rendere):
nel'90 sono stati utilizzati sei mesi, nel '95
quattro. Non realistico
pensare - se veramente si vuole far emergere
il fenomeno - che ora ne siano
sufficienti solo due.
Per questo proponiamo che il termine di
regolarizzazione non sia comunque
precedente la data del 31 dicembre 1998.
5. La
lettura dell'art.6, precisamente del riferimento alle persone
per le quali l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello stato non
possono essere consentiti, non di facile
interpretazione. A chi si
riferisce l'esclusione dagli effetti della
regolarizzazione ?
Una lettura rigorosa, nel rispetto della nuova
normativa, porta ad
escludere solo quanti sono stati espulsi per
motivi di ordine pubblico e di
sicurezza dello stato: la posizione di questi
infatti differenziata sia
nell'esecuzione del provvedimento come
nell'impugnativa, l'impedimento al
rientro nel paese non sottoposto a limite
temporale e quindi il soggiorno
non pu essere consentito attraverso la
regolarizzazione.
Questa l'interpretazione pi corretta,
tuttavia la formulazione attuale
resta incerta e potrebbe comprendere anche
chiunque abbia in passato
ricevuto un decreto di espulsione per
qualsiasi altro motivo.
Un'estensione del genere contraddice per le
stesse finalit della legge,
crea disparit ingiustificate tra immigrati
che sono nella stessa
condizione di irregolarit, contraddice le
scelte operate in passato in
occasione di analoghi provvedimenti quando,
vale la pena ricordarlo, la
precedente espulsione non solo non era causa
ostativa, ma spesso costituiva
uno degli elementi utilizzati a riprova della
data di presenza nel paese.
Per questo proponiamo che l'art.6 sia
specificato nell'interpretazione in
tal modo:
salvo che si tratti di persone per le quali
l'ingresso o il soggiorno nel
territorio dello Stato non possono essere
consentiti perch espulsi per
motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello
stato.
6. Dal
confronto col l'ordine del giorno approvato al Senato emerge
anche che non ricompresa tra le possibilit
di regolarizzazione la
concessione del permesso per motivi di studio.
Quest'ipotesi invece risponde ad un'esigenza
reale e riteniamo possa essere
soddisfatta a condizione che l'interessato
produca l'iscrizione ad un corso
di studio di istruzione generale o
professionale e la dichiarazione
relativa ai mezzi di sostentamento, rigidit e
difficolt applicative sono
invece prevedibili in rapporto ai requisiti
richiesti.
7. La
previsione, all'art.4, del possesso dei requisiti di cui
all'art.26 comma 2 e 3 del successivo nulla
osta dell'organo competente per
l'iscrizione in albi o registri fa infatti
prevedere il fallimento
inevitabile della richiesta di
regolarizzazione per lavoro autonomo.
Chi in una condizione di irregolarit non
pu possedere i requisiti
richiesti, tenuto conto che le autorizzazioni
relative richiedono procedure
lunghe che un irregolare non ha titolo per
avviare.
Per questo proponiamo che in questi casi la
regolarizzazione sia
subordinata alla dichiarazione da parte
dell'immigrato di voler avviare
attivit lavorativa in forma autonoma,
comprovata della disponibilit
economica necessaria, anche attraverso
autocertificazione, e dall'inizio
delle procedure necessarie ad ottenere il
rilascio delle prescritte
autorizzazioni.
8. Devono
essere prese in considerazione, poi, altre categorie di
immigrati in posizione irregolare, meritevoli
di emersione, e in
particolare:
- quanti
possano usufruire della garanzia di persone, enti o
associazioni;
- quanti
possano dimostrare rapporto di lavoro in corso, emergente
seguito di ispezioni e/o alla dichiarazione
dell'interessato;
- quanti
dichiarino congiuntamente con un datore di lavoro di aver
instaurato in passato rapporto di lavoro
subordinato;
- quanti
possano dimostrare di avere in corso rapporti di lavoro
precario e/o atipico (contratti di
collaborazione o di prestazione d'opera);
- quanti
forniscano prove dell'iscrizione come soci di cooperative
(subordinate, eventualmente, al solo possesso
di regolare permesso di
soggiorno).
9. Altre
rigidit derivano dalla previsione, sia per il lavoro
dipendente come per quello autonomo, del
requisito della idonea
documentazione circa la sistemazione
alloggiativa. Proprio per la
condizione di irregolarit da cui debbono
emergere, gli immigrati non
possono avere la documentazione richiesta, del
resto noto che la
difficolt, anche per i regolari, a produrre
un contratto di affitto o una
dichiarazione di ospitalit tra le cause pi
frequenti del ritorno
all'irregolarit.
Del resto l'attestazione del possesso dei
mezzi di sostentamento gi
ricavabile dalle certificazioni relative ai
rapporti lavorativi.
Per questi motivi proponiamo l'esclusione di
questo requisito.
Hanno firmato:
ACSE
ADRA
Caritas - Roma
Comunit di S. Egidio
CSER
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Fondazione Migrantes della CEI
Jesuit Refugee Service (Centro Astalli)
UCSEI