Date: 10:33 AM 9/24/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolamento
Cari amici,
volendovi un po' male, vi mando il sommario
del regolamento (bozza 10
agosto) corredato dalle principali
osservazioni critiche.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(23/9/1998)
SOMMARIO DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 10/8/1998 E PRINCIPALI
OSSERVAZIONI
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 - Reciprocita'.
- La condizione di recipocita' non e'
richiesta
a) per l'accesso a impieghi, servizi,
provvidenze o agevolazioni pubbliche,
salvi i casi in cui questi siano riservati ai
cittadini italiani o
comunitari;
b) per i rapporti civili e amministrativi,
salvi i casi in cui
l'autorizzazione a svolgere determinate
attivita' sia riservata ai
cittadini italiani o comunitari;
c) per la partecipazione a societa' di pesone
o di capitale con sede in
Italia, salvi i casi previsti da leggi
speciali;
d) per la partecipazione a cooperative.
Osservazioni:
- Comma 2: alle lettere a), b), e c), il far
salve le disposizioni
preesistenti rischia di far rientrare dalla
finestra la reciprocita'. Il
testo unico, invece, prevede che la
reciprocita' si applichi solo se
richiesto dalle Convenzioni internazionali o
dallo stesso testo unico. Non
devono quindi esser fatte salve altre vecchie
disposizioni.
Art. 2 - Rapporti con la pubblica
amministrazione.
- Le disposizioni sulla partecipazione al
procedimento amministrativo,
sulla semplificazione amministrativa, etc., si
applicano anche agli
stranieri.
Art. 3 - Comunicazioni allo straniero.
- I provvedimenti negativi in relazione al
soggiorno o all'ingresso sono
comunicati allo straniero accompagnati
dall'indicazione delle modalita' di
impugnazione e da una sintesi dettagliata in
lingua a lui comprensibile o,
se non e' posibile, in una delle lingue
maggiormente diffuse, secondo la
preferenza dello straniero.
- In caso di espulsione, lo straniero e'
informato del diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o, in
mancanza da quello d'ufficio, e di
accedere al gratuito patrocinio.
Art. 4 - Comunicazioni all'autorita'
consolare.
- L'informazione all'autorita' consolare e'
effettuata nel rispetto delle
leggi che tutelano i dati personali.
- Ai fini della comunicazione, per ricovero
ospedaliero urgente si intende
quelo effettuato in presenza di pericolo di
vita per l'interessato.
- La rinuncia alla protezione consolare per
minori di eta' inferiore a
quattordici anni e' effettuata da chi esercita
la potesta' sul minore.
- La comunicazione non e' comunque effettuata
quando allo straniero ne
possa derivare il pericolo di persecuzione per
uno dei motivi in relazione
ai quali si applica il principio di non
refoulement.
Capo II - Ingresso e soggiorno
Art. 5 - Visti di ingresso.
- I requisiti per i vari tipi di visto sono
disciplinati da istruzioni del
MAE, periodicamente aggiornate.
- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane assicurano la
pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento
dei visti.
- Alla domanda di visto deve essere allegata
documentazione relativa a
a) finalita' del viaggio;
b) indicazione dei mezzi di trasporto
utilizzati;
c) disponibilita' di mezzi di sostentamento
sufficienti per duata del
viaggio e del soggiorno;
d) condizione di alloggio;
nonche', per ricongiungimenti familiari o
ingressi di familiari al seguito,
la documentazione relativa a
e) vincoli di parentela, condizioni di
inabilita' al lavoro (se richiesta)
e convivenza, con autenticazione
dell'autorita' consolare italiana
attestante la fedelta' della traduzione
all'originale rilasciato
dall'autorita' locale;
f) disponibilita' di alloggio, con
certificazione dei requisiti di cui al
Testo unico, o, in sostituzione, con
certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di
idoneita' igienico-sanitaria
rilasciato dalla ASL.
- L'accertamento della disponibilita' di mezzi
avviene sulla base della
direttiva del Ministro dell'interno.
- Il visto e' rilasciato, di norma, entro
novanta giorni dalla richiesta.
- Il diniego del visto e' adottato con
provvedimento scritto e motivato,
indicante le modalita' di impugnazione.
Osservazioni:
- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo
di visto sono parte
fondamentale della condizione giuridica dello
straniero. L'art. 10 della
Costituzione pone una riserva di legge. E'
gia' discutibile che la
regolamentazione sia lasciata al regolamento;
e' totalmente inaccettabile
che sia rinviata a circolari del MAE.
- Comma 6: la lettera c), relativa alla
disponibilita' dei mezzi di
sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi
della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli
soggiorni di breve durata. In
ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex
art. 23, comma 4, del testo
unico (ricerca di lavoro).
- Comma 8, lettera b): tenere presente che per
minore di anni 14 al seguito
del genitore e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorera'.
- Comma 9: novanta giorni di tempo per il
rilascio del visto sono eccessivi
per soggiorni di breve durata (se voglio fare
le vacanze in Italia in
Agosto, non mi va bene venirci invece
Ottobre).
- Devono essere stabilite le modalita' di
dimostrazione della sussistenza
dei vincoli familiari richiesti per il
ricongiungimento, prevedendo la
possibilita' di dichiarazione sostitutiva per
i casi in cui la
documentazione non sia prevista, o comunque
non sia ottenibile, nel Paese
di appartenenza, o, in caso di apolidia, di
stabile residenza, dello
straniero.
- Coerentemente con il disposto del comma 8
dell'articolo 29 del Testo
unico, che stabilisce tempi certi per la
definizione delle procedure
relative al ricongiungimento familiare, e in
considerazione della
difficolta' pratica nell'ottenere la
certificazione del soddisfacimento dei
requisiti relativi alle caratteristiche
dell'alloggio, deve essere
adottato, in relazione alla richiesta di
certificazione, il criterio del
silenzio-assenso.
Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.
- L'ingresso e' comunque subordinato ai
controlli previsti dalla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, a quelli doganali e
valutari, a quelli sanitari previsti dalla
normativa vigente in materia di
profilassi internazionale.
- Nei confonti di stranieri provenienti da
aree in cui sono presenti
epidemie, il Ministero della sanita' puo'
disporre che l'ingresso sia
condizionato alla presentazione di
certificazione di assenza di patologie
infettive in atto.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente
il timbro di ingresso con data.
- L'attracco o l'atterraggio di vettori
provenienti dall'estero in luoghi
diversi dai valichi autorizzati puo' essere
autorizzato dal comandante del
porto o dal direttore dell'aeroporto per
motivate esigenze. In tali casi il
controllo di frontiera e' effettuato
dall'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente e dagli uffici di
sanita' marittima o aerea.
Art. 7 - Collegamenti informativi.
- Sono assicurati collegamenti informativi tra
rappresentanze diplomatiche
e consolari, ufficio centrale competente del
MAE, uffici della polizia di
frontiera, uffici stranieri nelle questure e
uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e
reingresso.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente
il timbro di uscita con data.
- Il reingresso dello straniero regolarmente
soggiornante deve essere
comunicato alla polizia di frontiera, con fax
o telegramma, non meno di tre
giorni prima che abbia luogo. In caso di
possesso di carta di soggiorno, la
comunicazione non e' richiesta.
- In mancanza (per smarrimento, sottrazione o
scadenza) del permesso o
della carta di soggiorno, lo straniero deve
munirsi di visto di reingresso.
Osservazioni:
- Comma 2: questa del fax o del telegramma e'
veramente grandiosa! E'
sufficiente che al momento dell'uscita lo
straniero comunichi la sua
intenzione di rientrare in un qualsiasi
momento prima che scada il suo
permesso di soggiorno, senza bisogno di
specificare ulteriormente la data.
Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.
- La richiesta di permesso di soggiorno, da
presentare al questore entro
otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve
essere corredata da marca da
bollo e da quattro copie di foto in formato
tessera. Deve riportare
l'indicazione
a) delle generalita' del richiedente e dei figli
di eta' inferiore a
quattordici anni conviventi da iscrivere nel
permesso di soggiorno;
b) del luogo dove l'interessato intende
soggiornare;
c) del motivo del soggiorno.
- All'atto della richiesta deve essere esibito
il passaporto con il visto
di ingresso (se richiesto) e, per soggiorni
per motivi diversi dal lavoro,
documentazione attestante la disponibilita' di
mezzi per il ritorno nel
Paese di provenienza. Puo' essere richiesta
inoltre la dimostrazione
a) dell'esigenza di un soggiorno della durata
richiesta;
b) della disponibilita' di mezzi di
sostentamento per la durata del
soggiorno rapportata al numero di persone a
carico;
c) della disponibilita' dell'alloggio o delle
altre risorse prescritte dal
Testo unico o dal presente regolamento.
Queste disposizioni non si applicano al caso
di richiedenti asilo o di
stranieri ammessi al soggiorno per motivi di
protezione sociale. Nei casi
di divieto di espulsione, e' richiesta solo
l'esibizione del passaporto.
- Allo straniero e' rilasciata ricevuta corredata
di foto, con
l'indicazione della data utile per il ritiro
del permesso e con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra'
essere prodotta la
documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi relativi
all'assicurazione in materia sanitaria.
Osservazioni:
- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi
ai soggiorni per ricerca di
lavoro.
- Il regolamento deve definire le modalita' di
dimostrazione dei requisiti
fissati dalla legge per il rilascio dei
permessi di soggiorno, per tutti i
tipi di permesso esplicitamente contemplati
dalla legge.
- Deve essere definita, coerentemente con il
disposto del comma 3
dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di
ciascun permesso. E' di
fondamentale importanza che la durata del
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato non sia legata alla durata
dell'eventuale rapporto di lavoro a
tempo determinato. In tal caso, infatti, la
conclusione del rapporto stesso
comporterebbe la contemporanea scadenza del
permesso, in contrasto con il
disposto del comma 9 dell'articolo 22 del
Testo unico e dell'articolo 8
della Convenzione OIL n.143.
Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno
in casi particolari.
- Per soggiorni di durata non superiore a
trenta giorni dello straniero sul
cui passaporto, con visto (se richiesto),
figuri il timbro di ingresso con
data, la ricevuta con foto sostituisce il
permesso di soggiorno.
- Per soggiorni per turismo, di durata non
superiore a trenta giorni, di
gruppi di almeno dieci persone, la richiesta
del permesso puo' essere
effettuata dal capo del gruppo. La
disponibilita' di mezzi per soggiorno e
viaggio puo' essere dimostrata con
l'attestazione dell'avvenuto pagamento
del viaggio e del soggiorno turistico organizzato.
Anche in questo caso la
ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno.
- Per soggiorni in convivenze religiose, in
ospedali o in altri luoghi di
cura, la richiesta e il ritiro del permesso
puo' essere effettuata da chi
presiede le case, gli ospedali o le altre
comunita' in cui lo straniero e'
ospitato.
- Per soggiorni di durata non superiore a
trenta giorni non vale l'obbligo
di segnalazione della variazione di domicilio.
- Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e
nei centri di accoglienza alla
frontiera deve essere messe a disposizione
degli ospiti stranieri una
trascrizione, tradotta nelle lingue piu'
diffuse, delle disposizioni del
Testo unico e del regolamento concernenti
ingresso e soggiorno.
Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno puo' essere
rilasciato anche per
a) richiesta asilo e asilo politico;
b) emigrazione in altro paese;
c) acquisto della cittadinanza o dello stato
di apolide (per lo straniero
gia' in possesso di altro permesso).
- Il permesso di soggiorno contiene
l'indicazione del codice fiscale dello
straniero, anche ai fini dell'Archivio
anagrafico dei lavoratori stranieri.
- La documentazione attestante l'assolvimento
degli obblighi relativi
all'assistenza sanitaria deve essere esibita
al momento del ritiro del
permesso di soggiorno.
Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di
soggiorno.
- In caso di rifiuto, revoca o annullamento
del permesso di soggiorno lo
straniero e' avvisato che, sussistendone i
presupposti, si pocedera' a
espulsione nei suoi confronti.
- Si procede a espulsione immediata nei casi
in cui questa e' previsto, dal
Testo unico, l'accompagnamento immediato alla
frontiera e nei casi in cui
vi sia il rischio concreto che lo straniero si
sottragga all'allontanamento.
- Negli altri casi, allo straniero puo' essere
consegnato il foglio di via
obbligatorio, o concesso un termine non
superiore a dieci giorni per
lasciare il territorio dello Stato dal valico
indicato.
Osservazioni:
- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo
straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti di
accordi internazionali (ad esempio, gli
Accordi di Schenegen) il suo
permesso di soggiorno non possa essere
rifiutato o revocato qualora si
tratti di permesso per lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio, asilo,
motivi familiari, richiesta di asilo, motivi
di salute, motivi religiosi.
- Occorre prevedere che, se, entro quindici
giorni dalla data in cui il
provvedimento e' stato notificato o comunicato
all'interessato, e'
depositato ricorso contro i provvedimenti di
rifiuto, di revoca, di
annullamento, di rifiuto del rinnovo e di
rifiuto della conversione del
permesso di soggiorno, la presentazione del
ricorso differisce i termini
per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino
alla decisione del tribunale
amministrativo regionale. E' necessario anche
prevedere che, in caso di
annullamento dell'atto impugnato, il questore
rilascia, rinnova o converte
il permesso di soggiorno a cui lo straniero
abbia titolo in conformita' con
la sentenza del giudice.
Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno rilasciato dai
Paesi dell'area Schengen per
motivi di turismo non puo' essere rinnovato
oltre la duata di novanta
giorni, salvo che ricorrano seri motivi di
carattere umanitario o relativi
a obblighi costituzionali o internazionali.
- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un
reddito da fonte lecita,
sufficiente al sostentamento dello straniero e
dei familiari conviventi a
carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla
base di una dichiarazione
resa dall'interessato.
- Il permesso di soggiorno non puo' essere
rinnovato o prorogato in caso di
interruzione del soggiorno per un periodo
superiore a sei mesi, salvo che
l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di
adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Osservazioni:
- Il regolamento deve specificare in quali
casi il rinnovo e' concesso per
una durata doppia di quella originaria, e in
quali no.
- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da
lavoro o da altra fonte
lecita) non deve essere richiesta per il
rinnovo di permessi per studio,
motivi religiosi, giustizia, etc.
- Nei casi in cui, invece, ai fini del rinnovo
del permesso, debba essere
richiesta la dimostrazione di disponibilita'
di mezzi di sostentamento
sufficienti, questi devono essere calcolati
sulla base dell'intero periodo
di durata del permesso (in questo senso
dovranno essere sempre possibili
compensazioni tra i periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per
l'interessato, sulla base del reddito
prevedibile, qualora la fonte di
reddito abbia carattere di continuita' e prosegua oltre il termine di
scadenza del permesso. In particolare, quindi,
per lo straniero che abbia
svolto attivita' di lavoro subordinato, devono
essere considerate valide
tanto la certificazione di una attivita'
lavorativa di congrua durata
complessiva conclusa (reddito maturato),
quanto quella di attivita' in
corso (prospettiva di reddito) anche in
assenza di rilevanti redditi
maturati in passato.
- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra
queste vanno comprese:
a) quelle costituite da reddito da lavoro,
dipendente o autonomo, in tutte
le forme previste dalle norme;
b) quelle costituite dalla distribuzione di
utili delle quote sociali nel
caso, ad esempio, dei soci delle cooperative
non lavoratori o delle
associazioni in partecipazione;
c) quelle derivanti da borse di studio o da
altri sussidi;
d) quelle riconducibili alla disponibilita'
garantita da enti, associazioni
o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti.
Art. 14 - Conversione del permesso di
soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per lavoro
subodinato o autonomo o per motivi
familiari puo' essere utilizzato validamente
per le altre attivita'
consentite allo straniero anche senza
conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validita' dello
stesso. In particolare
a) il permesso per lavoro subordinato puo'
essere utilizzato per lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio
prescritto e in presenza degli altri requisiti
previsti dalla legge;
b) il permesso per lavoro autonomo consente lo
svolgimento di attivita' di
lavoro subordinato, previa iscrizione nelle
liste di collocamento o, se il
lavoro e' in corso, previa comunicazione alla
Direzione provinciale del
lavoro;
c) Il permesso per motivi familiari consente
l'esercizio di lavoro autonomo
o subordinato alle precedenti condizioni.
- L'ufficio che rilascia il titolo
autorizzatorio o la Direzione
provinciale del lavoro devono comunicare alla
questura, per le annotazioni
di competenza, lo svolgimento dell'attivita'
nei casi in cui il permesso e'
utilizzato per motivi di versi da quelli per
cui e' stato rilasciato.
- All'atto del rinnovo il titolo del permesso
e' modificato
corrispondentemente all'attivita' svolta.
- Previa autorizzazione dell'istituzione
scolastica o formativa, il
permesso per studio consente l'instaurazione
di rapporti di lavoro
subordinato per un ammontare massimo di venti
ore settimanali.
- Salvo che sia diversamente stabilito da
eventuali accordi in base ai
quali lo straniero e' stato ammesso agli studi
in Italia, il permesso per
studio o formazione puo' essere convertito,
prima della scadenza, in
permesso per lavoro nei limiti delle quote
fissate dai decreti di
programmazione dei flussi.
Osservazioni:
- Comma 4: un limite di venti ore lavorative
settimanali per gli studenti
e' basso e non consente di mantenersi, in
mancanza di borsa di studio,
salvo che si finisca per superarlo con ore di
lavoro nero. Deve essere
inoltre stabilita la possibilita' di iscrizione
del titolare di permesso
per motivi di studio nelle liste di
collocamento e negli albi o registri
previsti per lo svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo.
Art. 15 - Iscrizioni anagrafiche.
- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare davanti
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale, entro
sessanta giorni dal rinnovo del permesso o
della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe procede ad
accertamenti ed aggiornamenti della
scheda anagrafica e ne da' comunicazione al
Questore.
- La cancellazione dalle leiste anagafiche
dello straniero ha luogo, oltre
che per i motivi gia' previsti per i cittadini
italiani, anche per
irreperibilita' accertata trascorso un anno
dalla scadenza del permesso o
della carta di soggiorno. La cancellazione e'
comunicata al Questore.
- Nella scheda anagrafica delo straniero puo'
essere inserita l'indicazione
della cittadinanza e della data di scadenza
del permesso di soggiorno o di
riascio o rinnovo della carta di soggiorno.
- Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinata la comunicazione
dei dati relativi ai cittadini stranieri tra
le varie amministrazioni
interessate, nel rispetto delle norme sulla
tutela dei dati personali.
Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.
- All'atto della richiesta di rilascio della
carta di soggiorno lo
straniero deve indicare:
a) le generalita';
b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha
dimorato nei cinque anni
precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito e il rispettivo
ammontare.
- La domanda deve essere corredata da
a) copia del passaporto o del documento di
identificazione rilasciato
dall'autorita' italiana da cui risultino
nazionalita', anno e luogo di
nascita del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi (o
del modulo 101) per l'anno
precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo
dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni in
procedimenti penali in corso;
d) foto-tessera in quattro esemplari;
e) marca da bollo, se prescritta.
- Quando la richiesta riguardi anche i
familiari dello straniero
richiedente, deve essere prodotta anche la
documentazione comprovante
a) lo stato di conuge o di figlio minore
(rilasciata dall'autorita' dello
Stato estero e autenticata dall'autorita'
consolare italiana);
b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi
i requisiti previsti in
relazione al ricogiungimento familiare (la
prova essendo rappresentata
dalla certificazione prescritta dal presente
regolamento per il rilascio
del visto di ingresso);
c) il reddito, nella misura stabilita per il
ricongingimento familiare,
tenuto anche conto dei redditi dei familiari
conviventi non a carico.
- Se la carta e' richiesta in relazione a
coniuge, genitore convivente o
figlio minore di citadino italiano o
comunitario, nella richiesta devono
essere indicate le generalita' di entrambi i
congiunti interessati. In caso
di richiesta per il figlio minore, la
richiesta stessa deve essere
sottoscritta anche dall'altro genitore. I
vincoli di parentela devono
essere provati con opportuna certificazione.
- All'atto della richiesta viene rilasciata
ricevuta con l'indicazione
della data utile per il ritiro della carta. La
ricevuta non sostituisce la
carta.
Osservazioni:
- Deve essere stabilito che, per straniero
titolare di un permesso di
soggiorno che consenta un numero indeterminato
di rinnovi, si intende lo
straniero che, al momento della presentazione
della domanda della carta di
soggiorno, e' titolare di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o
lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o
motivi religiosi o residenza
elettiva.
Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di
soggiorno.
- La carta di soggiorno richiesta dal
cittadino straniero o dai suoi
familiari e' rilasciata entro novanta giorni
dalla richiesta a condizione
che siano soddisfatti i reqisiti previsti, che
non sussistano motivi
ostativi, e che ciascuno degli interessati risulti
essere munito di
permesso di soggiorno ininterrottamente
rinnovato nei cinqe anni precedenti.
- La carta di soggiorno richiesta a vantaggio
del familiare di cittadino
italiano o comunitario e' rilasciata entro
novanta giorni dalla richiesta
previo accertamento della condizione di
convivenza.
- Il documento costituente la carta di
soggiorno deve essere rinnovato ogni
dieci anni, corredato da nove fotografie. Il
mancato ritiro del documento
entro novanta giorni da rilascio o rinnovo e
il mancato rinnovo entro
l'undicesimo anno comportano la rinuncia al
titolo.
Osservazioni:
- Comma 1: il requisito di cui alla lettera a)
(soggiorno ininterrotto di
cinque anni) non si deve applicare ai
familiari del richiedente, ma solo al
richiedente.
- Comma 1: alla lettera a), le parole
"ininterrottamente rinnovato"
dovrebbero intendersi come
"ininterrottamente rinnovato o convertito". La
conversione da un titolo a un altro non
dovrebbe cioe' essere considerata
come un'interruzione del soggiorno.
- Comma 3: la carta di soggiorno e', in base
al testo unico, rilasciata a
tempo indeterminato. E' accettabile che si
richieda il rinnovo (con le foto
aggiornate) del documento cartaceo, ma non si
puo' pensare che un ritardo
nella effettuazione di tale rinnovo possa
comportare la decadenza dal
titolo. Si puo' pensare al piu' ad una ammenda
in caso di ritardo.
Capo IV - Espulsione e trattenimento
Osservazioni:
- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo
ad utilizzare il potere
regolamentare per introdurre sanzioni
alternative all'espulsione quando lo
straniero risulti adeguatamente inserito nel
tessuto sociale.
- Occorre stabilire che, in caso di revoca
della misura di sicurezza
dell'espulsione, il Questore, al momento della
dimissione dall'istituto
penitenziario, rilasci allo straniero, su
richiesta, un permesso di
soggiorno o una carta di soggiorno per i quali
l'interessato sia in
possesso dei requisiti, e provveda alla
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dal Sistema Informativo
Schengen.
Art. 18 - Ricorsi contro i provvedimenti di
espulsione.
- L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' trasmettere al giudice
le proprie osservazioni o presentarle
oralmente in camera di consiglio (in
caso di ricorso esaminato contestualmente al
procedimento di convalida del
trattenimento).
- Gli organi dell'Amministrazione dell'interno
possono essere rappresentate
nel procedimento in camera di consiglio.
Osservazioni:
- Deve essere precisato che l'esecuzione
dell'espulsione dello straniero
che abbia presentato ricorso contro il
provvedimento di espulsione puo'
essere effettuata soltanto dopo che il pretore
abbia rigettato tale ricorso.
Art. 19 - Divieto di reingresso per gli
stranieri espulsi.
- Il divieto di reingresso opera a decorrere
dalla data di uscita del
territorio.
Osservazioni:
- Deve essere precisato che l'autorizzazione
al reingresso dello straniero
espulso deve essere rilasciata dal Ministro
dell'Interno nei casi in cui
sussistono i requisiti previsti dagli articoli
28, 29 e 30 del Testo unico
per il ricongiungimento familiare o per il
rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi familiari, ovvero nei
casi in cui sussistono i motivi
di giustizia previsti dall'articolo 17 del
Testo unico o da altre
disposizioni del Testo unico o del regolamento
di attuazione, ovvero
qualora il tribunale per i minorenni abbia
disposto l'autorizzazione
all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma
3, del Testo unico, salvo che
il magistrato competente ritenga tuttora
sussistente la pericolosita'
sociale dello straniero espulso a titolo di
misura di sicurezza.
- Devono essere esplicitamente previste le
procedure per l'inserimento nel
Sistema Informativo Schengen dei dati relativi
ai divieti di reingresso
(art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con
l'eventuale specificazione della
minor durata stabilita dal giudice, e
soprattutto quelle per la
cancellazione degli stessi in occasione della
scadenza del divieto o della
autorizzazione del reingresso anticipato.
Art. 20 - Trattenimento nei centri di
permanenza temporanea e assistenza.
- Il provvedimento di trattenimento e'
comunicato all'interessato
unitamente al provvedimento di espulsione o
respingimento. Lo straniero e'
informato del diritto di essere assistito da
difensore di fiducia o, in
mancanza, d'ufficio, e di accedere al gratuito
patrocinio.
- Lo straniero e' informato del fatto che, in
caso di allontanamento dal
centro, la misura sara' ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
- Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il
tempo necessario per
l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i
limiti previsti dalla legge.
Il trattenimento cessa in caso di mancata
convalida.
- Lo svolgimento del procedimento di convalida
non puo' essere motivo di
ritardo nell'esecuzione dell'allontanamento.
Osservazioni:
- Occorre stabilire che le forze di polizia
possono procedere
all'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento dello straniero
trattenuto solo dopo che il giudice abbia
disposto sia la convalida della
misura del trattenimento, sia il rigetto del
ricorso eventualmente
presentato dallo straniero contro il
provvedimento di espulsione prima
della conclusione del giudizio sulla convalida
del trattenimento, e
comunque, nei casi di espulsione, non prima
che siano trascorsi quindici
giorni dalla data della consegna del
provvedimento di espulsione.
- Deve essere previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo
agli stranieri per i quali scadano i limiti di
tempo per il trattenimento
nei centri di cui all'articolo 14 del Testo
unico senza che sia stato
eseguito l'allontanamento dal territorio dello
Stato. Anche in questo caso,
il permesso dovra' abilitare il titolare a
provvedere con mezzi leciti al
proprio sostentamento.
Art. 21 - Modalita' del trattenimento.
- Devono essere garantiti, fermo restando il
divieto di allontanamento dal
centro, la liberta' di colloquio all'interno
del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, la liberta' di
corrispondenza, anche telefonica,
e i diritti fondamentali della persona.
- Nel centro sono assicurati i servizi per il
mantenimento e l'assistenza
degli stranieri ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di
socializzazione e la liberta' di culto.
- Il centro contribuisce, entro limiti
stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, alle spese telefoniche.
- Il trattenimento puo' avvenire solo presso i
centri individuati in base
alla legge e presso i luoghi di cura, in caso
di ricovero per urgenti
necessita' di soccorso sanitario.
- In caso di ricovero dello straniero, o di
necessita' che egli si rechi
nell'ufficio giudiziario per essere sentito
dal giudice o presso la
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
in caso di pericolo di vita
di un familiare o di un convivente residente
in Italia, o per altri motivi
di carattere eccezionale, puo' essere
autorizzato l'allontanamento dal
centro. Il questore provvede
all'accompagnamento da parte della forza
pubblica.
- Possono accedere al centro i familiari
conviventi, il difensore, i
ministri di culto, i membri di associazioni
autorizzate, mediante
convenzioni, a svolgere attivita' di
assistenza.
- Il gestore e il personale del centro sono
tenuti a collaborare con il
questore.
Osservazioni:
- Salvo che vi ostino comprovati motivi di
ordine e sicurezza nazionale, i
rappresentanti di associazioni e
organizzazioni di tutela dei diritti umani
o di assistenza degli stranieri, anche non
convenzionate, devono comunque
avere il diritto di accedere al luogo in cui
ha sede il centro di
permanenza temporanea e di assistenza e di
parlare con lo straniero ivi
trattenuto, osservando le prescrizioni e
limitazioni derivanti dalla
vigilanza del centro da parte delle forze di
polizia.
Art. 22 - Funzionamento dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza.
- Per la gestione dei centri e' possibile
stipulare convenzioni con l'Ente
locale e con altri soggetti pubblici o
privati.
- Il prefetto dispone i contolli necessari
sulla amministrazione e sulla
gestione del centro.
Capo V - Disposizioni di carattere umanitario
Art. 23 - Servizi di accoglienza alla
frontiera.
- I servizi di accoglienza alla frontiera sono
istituiti presso i valichi
dove sia stato presentato il maggior numero di
domande di asilo negli
ultimi tre anni, nell'ambito delle risorse
individuate dal documento
programmatico.
- I servizi di assistenza possono essere
espletati anche mediante
convenzioni con associazioni di volontariato o
cooperative di solidarieta'
sociale. I servizi di informazione possono
essere assicurati anche mediante
sistemi automatizzati.
- In mancanza di servizi e in caso di
necessita', e' interessato l'Ente
locale perche' provveda all'accoglienza in un
centro di accoglienza.
Osservazioni:
- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il
Governo ad adottare norme che
consentano l'accesso delle associazioni ai
servizi di accoglienza al fine
di favorire l'informazione e l'assistenza
dello straniero in relazione al
rischio di refoulement e di abbandono di
minori. Si tratta quindi di
informazione ed assistenza anche di natura
giuridica.
- Deve essere stabilito, conformemente con il
disposto degli articoli 2,
comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il
provvedimento di
respingimento alla frontiera e' adottato con
atto scritto e motivato ed e'
comunicato allo straniero in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese o spagnolo, unitamente alle
modalita' di impugnazione.
Deve essere altresi' previsto che tale
provvedimento possa essere impugnato
di fronte al tribunale amministrativo
regionale del luogo in cui si trova
il valico di frontiera presso cui il
respingimento e' effettuato.
Art. 24 - Programmi di assistenza e di
integrazione sociale.
- I programmi di asistenza e integrazione
sociale di cui all'art. 18 del
Testo unico (sul soggiorno per motivi di
protezione sociale) sono
finanziati dallo Stato per il settanta per
cento e dall'Ente locale per il
trenta per cento. Il contributo dello Stato e'
disposto dal Presidente del
Consiglio previa valutazione della commissione
appositamente istituita
presso il Dipartimento delle pari
opportunita'. La Commissione verifica lo
stato di attuazione dei progetti ed esprime un
parere sulle richieste di
iscrizione nell'apposita sezione del registro
delle associazioni di cui
all'art. 42 del Testo unico.
Art. 25 - Convenzioni con soggetti privati.
- I soggetti privati che vogliono svolgere le
attivita' di assistenza ed
integrazione sociale di cui all'art. 18 del
Testo unico devono iscriversi
nella apposita sezione del registro delle
associazioni di cui all'art. 42
del Testo unico e stipulare una convenzione
con l'Ente locale.
- L'Ente locale verifica il possesso dei requisiti
formali e professionali
per lo svolgimento dell'attivita'. L'Ente
locale dispone anche verifiche
semestrali sullo stato di attuazione del
programma.
- I soggetti convenzionati devono
a) comunicare al Sindaco e al questore
l'avvenuto inizio del programma;
b) provvedere a tutti gli adempimenti
burocratici per conto delle persone
assistite, se impossibilitate;
c) presentare all'Ente locale un rapporto
semestrale sullo stato di
attuazione del programma;
d) rispettare le norme sulla riservatezza e
sulla sicurezza delle persone
assistite, anche dopo la fine del programma;
e) comunicare a Sindaco e questore eventuali
interruzioni della
partecipazione al programma da parte dello
straniero assistito.
Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale.
- Il questore rilascia il permesso di
soggiorno per motivi di protezione
sociale una volta acquisiti
a) il programma di assistenza ed integrazione
sociale conforme alle
prescrizioni della Commissione
interministeriale appositamente istituita;
b) l'adesione dello straniero al programma,
previa avvertenza delle
conseguenze di una interruzione della
partecipazione al programma stesso;
c) l'accettazione degli impegni connessi al
programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il
programma sara' realizzato.
Osservazioni:
- Coerentemente con il disposto del comma 1
dell'art.18 del Testo unico, e'
necessario chiarire, con riferimento alla
formulazione del comma 2 dello
stesso articolo, che ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno sono da
considerarsi condizione sufficiente la
gravita' e l'attualita' del
pericolo, anche in mancanza di un rilevante
contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale.
Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli
stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione o il respingimento.
- In caso di divieto di espulsione, e'
rilasciato, secondo i casi, un
permesso di soggiorno
a) per minore eta' (minori), salva
l'iscrizione del minore di eta'
inferiore a quattordici anni nel permesso di
soggiorno del genitore o
dell'affidatario straniero regolarmente
soggiornanti, e salvo l'obbligo di
informare il Tribunale per i minorenni in caso
di minore abbandonato;
b) per motivi familiari (congiunti di
italiani);
c) per cure mediche, della durata necessaria
come attestata da
certificazione sanitaria (donne incinte e
donne che abbiano partorito negli
ultimi sei mesi);
d) per motivi umanitari (non refoulement),
salvo che sia possibile
l'allontanamento verso uno Stato che provveda
ad accordare protezione.
Osservazioni:
- E' necessario stabilire che, nei casi
contemplati dall'articolo 19 del
Testo unico, il Ministro dell'Interno o il
Questore procedono d'ufficio
all'annullamento del provvedimeno
amministrativo di espulsione
precedentemente adottato nei confronti dello
straniero alla conseguente
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dagli schedari del Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno e
dal Sistema Informativo
Schengen.
Capo VI - Disciplina del lavoro
Art. 28 - Definizione delle quote di ingresso
per lavoro.
- Le quote indicate nei decreti sui flussi
sono suddivise per ciascun tipo
di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo
determinato, stagionale.
- Sono predisposti i collegamenti informativi
tra uffici del lavoro,
rappresentanze diplomatiche e consolari e
questure.
Osservazioni:
- Comma 1: non ha nessun senso stabilire quote
distinte per lavoro a tempo
determinato e per lavoro a tempo
indeterminato, non essendoci una vera
distinzione tra le due tipologie. La
distinzione tra lavoro stanziale e
lavoro stagionale ha senso perche' ad essa
corrisponde una distinzione tra
i tipi di soggiorno e dei diritti ad esso
connessi.
Art. 29 - Chiamata dello straniero residente
all'estero.
- L'autorizzazione al lavoro per lo straniero
residente all'estero e'
rilasciata, su richiesta del datore di lavoro,
dalla Direzione provinciale
del lavoro.
- La domanda deve contenere
a) le generalita' del datore di lavoro o del
titolare dell'impresa;
b) le generalita' di ogni lavoratore che si
intende assumere;
c) l'indicazione del tipo di rapporto di
lavoro, della sua durata e della
retribuzione;
d) la sede dell'attivita' lavorativa;
e) l'indicazione delle modalita' di alloggio,
con l'indicazione del
soggetto che sosterra' le spese e, se questi
e' il lavoratore, l'ammontare
delle spese stesse.
- Alla domanda devono essere allegati
a) il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e
artigianato, qualora ad assumere sia
un'impresa;
b) copia del contratto di lavoo, condizionato
al solo rilascio del permesso
di soggiorno al lavoratore;
c) copia dela documentazione prodotta dal
datore di lavoro a fini fiscali
attestante la sua capacita' economica.
- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata
entro venti giorni, previa
verifica dei requisiti e del numero di
richieste presentate per lo stesso
periodo rapportato alle capacita' economiche e
alle necessita' relative
all'attivita' lavorativa.
Osservazioni:
- Comma 3: alla lettera c) devono essere
fissati criteri per determinare in
modo certo l'entita' della capacita' economica
richiesta. Fino ad oggi,
l'imposizione arbitraria di soglie di reddito
molto elevate ha impedito, in
moltissimi casi, che si instaurassero, per
esempio, rapporti di lavoro tra
stranieri e anziani bisognosi di assistenza
domiciliare.
Art. 30 - Nulla osta della questura e visto di
ingresso.
- L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla
domanda e alla documentazione
prodotta, e' presentata alla questura per
l'apposizione del nulla osta ai
fini dell'ingresso. In mancanza di motivi
ostativi a carico del lavoratore
o del datore di lavoro, il nulla osta e'
apposto entro venti giorni dal
ricevimento della documentazione.
- Il nulla osta puo' essere rifiutato se il
datore di lavoro risulta
denunciato per uno dei reati previsti a
riguardo dal Testo unico, ovvero
per uno dei reati previsti dagli articoli 380
e 381 del c.p.p., o se sia
stata applicata a suo carico una misura
cautelare.
- L'autorizzazione corredata dal nulla osta e'
spedita allo straniero che
la presenta, per il rilascio del visto, alla
rappreentanza diplomatica o
consolare competente.
- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni
dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di
cui all'art. 5 del presente
regolamento.
Art. 31 - Liste delle domande di lavoro.
- Le liste di cui all'art. 21 del Testo unico
sono aggiornate con l'anno
solare. Sono tenute distintamente per
lavoratori a tempo indeterminato,
determinato e stagionale, e sulla base della
data di presentazione delle
domande.
- Le liste riportano, per ogni nominativo, il
Paese d'origine, il numero
progressivo di presentazione della domanda, il
tipo di rapporto di lavoro
prescelto, le capacita' professionali, la
conoscenza di una lingua
straniera, le precedenti esperienze
lavorative, l'eventuale diritto di
precedenza per lavoro stagionale.
- I dati contenuti nelle liste sono trasmessi
al Ministero del lavoro per
l'inserimento nell'Abagrafe annuale
informatizzata di cui all'art. 21 del
Testo unico.
- L'iscrizione ha effetto per i dodici mesi
successivi alla presentazione
della domanda.
Osservazioni:
- Comma 1 e comma 2, lettera d): la
distinzione tra liste per lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato e' ancor meno sensata
della determinazione di quote distinte.
- Comma 4: il rinnovo dell'iscrizione nelle
liste non deve interrompere
l'anzianita' di iscrizione. In caso contrario,
resta forte l'incentivo per
una migrazione irregolare.
Art. 32 - Chiamata al lavoro degli stranieri
iscritti nelle liste.
- I dati delle liste sono messi a disposizione
dei datori di lavoro e dei
sindacati.
- Le chiamate al lavoro sono effettuate
relativamente ai lavoratori
iscritti nella lista, con chiamata nominativa
o numerica, nell'ordine di
iscrizione nella lista.
Osservazioni:
- Comma 1: i dati relativi alla propria
posizione in graduatoria devono
essere accessibili a ciascun lavoratore.
Art. 33 - Prestazione di garanzia.
- Possono prestare garanzia i cittadini
italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti, in possesso di permesso di
soggiorno di durata residua non
inferiore a due anni, che dispongano di
risorse economiche adeguate e per
le quali non sussista alcuno dei motivi
ostativi al rilascio di
autorizzazione al lavoro.
- La garanzia puo' essere prestata per non
piu' di due stranieri per anno.
Deve riguardare
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio
sanitario nazionale;
b) la disponibilita' di alloggio;
c) la prestazione di mezzi di sostentamento in
misura non inferiore
all'importo dell'assegno sociale;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa ai punti a), c) e d)
deve essere prestata mediante
fideiussione o polizza assicuativa, il cui
titolo e' depositato in questura
all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso.
Il titolo e' restituito a seguito del diniego
dell'autorizzazione o del
visto, o a seguito del rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro
suubordinato.
- La garanzia relativa all'alloggio puo'
essere certificata mediante
impegno di chi ne ha la disponibilita',
corredato dalla documentazione
relativa all'idoneita' prevista dal presente
regolamento per il rilascio
del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare.
- La garanzia puo' essere prestata anche da
associazioni professionali e
sindacali e da associazioni di volontariato
operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, a
condizione che
a) sussistano le condizioni patrimoniali
previste da apposito regolamento
o, in mancanza, condizioni proporzionali a
quelle previste per la
prestazione di garanzia da parte di privati;
b) non sussistano a carico dei legali
rappresententi e dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo
motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione al lavoro;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a
norma dell'ordinamento
dell'associazione.
- Regioni, enti locali e comunita' montane
possono prestare garanzia nei
limiti delle risorse deliberate dai rispettivi
ordinamenti.
Osservazioni:
- Comma 1: la durata residua del permesso
necessaria per poter prestare
garanzia deve essere ridotta a diciotto mesi.
La previsione di una durata
di due anni esclude, di fatto, tutti i
titolari di permesso di soggiorno
- Comma 1: stabilire cosa si intenda per
capacita' economica adeguata alla
prestazione di garanzia, facendo riferimento
ai parametri fissati per il
ricongiungimento familiare.
Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro.
- La garanzia e' presentata, con la
documentazione prescritta, alla
questura con l'indicazione nominativa degli
stranieri. In caso di garanzia
prestata da ente o associazione, la garanzia
riguarda i soggetti in
posizione piu' alta nelle liste.
- L'autorizzazione e' concessa, se sussistono
i requisiti, e se non
esistono motivi ostativi, entro sessanta
giorni. Copia dell'autorizzazione
e' trasmessa alla Direzione centrale del
lavoro.
- L'autorizzazione e' inviata al lavoratore
straniero, e da questi
presentata, con la richiesta di visto, alla
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. Il visto e' rilasciato
entro trenta giorni, previa
verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del
presente regolamento.
Osservazioni:
- Comma 1: le liste di cui si parla negli
articoli precedenti sono quelle
facoltative istituite sulla base di accordi
bilaterali. L'art. 23 del testo
unico prevede invece, al comma 4,
l'istituzione obbligatoria di liste (per
l'ingresso per ricerca di lavoro) nei
consolati o nelle ambasciate
italiane. Niente di male che le prime
confluiscano nel piu' vasto insieme
delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.
- L'ingresso per ricerca di lavoro, che
scatta, a completamento delle quote
programmate per l'inserimento nel mercato del
lavoro, una volta trascorsi
sessanta giorni riservati alla prelazione
degli sponsor (art. 23, comma 4,
del Testo unico), e' completamente dimenticato
dalla presente versione del
regolamento. Non si dimentichi che e' l'unico
canale serio di ingresso
regolare per lavoro. Se non lo si rendera'
efficiente, l'immigrazione
fluira' sempre per vie irregolari o improprie
(es.: asilo).
Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno
per l'iscrizione nelle liste
di collocamento.
- Lo straniero entrato per inserimento nel
mercato del lavoro deve chiedere
il permesso di soggiorno per l'inserimento nel
mercato del lavoro e,
esibendo la ricevuta della richiesta, l'iscrizione
nelle liste di
collocamento. Il permesso e' rilasciato a
condizione che l'iscrizione sia
stata effettuata.
- In presenza di un contratto di lavoro, lo
straniero iscritto nelle liste
di collocamento ottiene un permesso per lavoro
subordinato della durata
a) di due anni, in caso di rapporto a tempo
indeterminato;
b) del rapporto di lavoro, ma comunque non
inferiore a dodici mesi, in caso
di rapporto stagionale o a tempo determinato.
- In mancanza di contratto, alla scadenza del
permesso per inserimento nel
mercato del lavoro, lo straniero deve lasciare
l'Italia.
Osservazioni:
- Comma 3: puo' essere utile ribadire,
coerentemente con un precedente
articolo, che il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
scatta allorche' il reddito (anche cumulato
con quello derivante da fonti
lecite diverse dal lavoro subordinato) supera
l'importo dell'assegno
sociale.
- Occorre precisare che l'autorizzazione
all'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro consente allo straniero di
instaurare qualsiasi tipo di
rapporto di lavoro subordinato, inclusi
rapporti di apprendistato, di
tirocinio o di formazione, o qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo,
nonche' di ottenere il rilascio di un permesso
di soggiorno per un anno
convertibile in permesso per lavoro
subordinato o autonomo se lo straniero
abbia in corso un regolare rapporto di lavoro
subordinato o una regolare
attivita' non occasionale di lavoro autonomo.
Art. 36 - Iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato
o dimesso.
- L'iscrizione dei lavoratori licenziati o
dimessi e' effettuata in modo
tale da salvaguardare la priorita' di tali
lavoratori rispetto agli altri
stranieri iscritti dopo la costituzione del
rapporto di lavoro cessato.
- Il permesso di soggiorno del lavoratore
licenziato o dimesso (nuovamente
iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di durata residua del
permesso, ma comunque per un periodo di durata
non inferiore a un anno) e'
rinnovato con scadenza non anteriore a un anno
dalla data di nuova
iscrizione nelle liste di collocamento.
- Per l'ulteriore rinnovo del permesso si
applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni dell'articolo precedente.
Osservazioni:
- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo
a iscrizione nelle liste di
collocamento, anche per licenziamenti che
occorrano dopo che siano
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di
instaurazione del primo rapporto
di lavoro.
- E' opportuno stabilire che il permesso di
soggiorno per lavoro
subordinato sia rinnovato
a) per quattro anni, se lo straniero ha in
corso da almeno sei mesi un
regolare rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per il quale risultino
effettivamente adempiuti gli obblighi
previdenziali e assistenziali;
b) per due anni, se lo straniero risulta
occupato con altri tipi di
rapporti di lavoro subordinato o in rapporti
di collaborazione coordinata e
continuativa o di tirocinio o di
apprendistato, ovvero se percepisce in
Italia una pensione di vecchiaia, di
anzianita' o di invalidita';
c) per un anno, se lo straniero e' iscritto
nelle liste di collocamento e
privo di occupazione regolare.
Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.
- Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono
rilasciate entro quindici
giorni dalla richiesta, con le modalita'
previste dall'art. 29 del presente
regolamento e nel rispetto dei diritti di
precedenza per il reingresso.
- Le richieste di autorizzazione possono
essere presentate anche dalle
associazioni di categoria, per conto degli
associati, o da piu' datori di
lavoro, per lo stesso lavoratore straniero,
per piu' periodi di lavoro nel
corso della stessa stagione.
- Riguardo al nulla-osta della questura si
osservano le disposizioni
dell'art. 30 del presente regolamento.
- La conversione del permesso di soggiorno
stagionale in permesso per
lavoro subordinato e' possibile solo a partire
dalla seconda stagione
regolare, nell'ambito delle quote fissate per
gli ingressi per lavoro
subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
Osservazioni:
- Comma 7: cosi' come e' formulato, il comma
prevede che la conversione
possa avvenire solo durante la seconda
stagione di lavoro in Italia. Questo
non e' previsto dal testo unico, che invece
consente la conversione anche a
partire dal primo anno di soggiorno per lavoro
stagionale. Al comma 4
dell'art. 24 del testo unico, infatti, il
soggetto (sottinteso) del secondo
periodo e' "il lavoratore
stagionale", e non "il lavoratore stagionale che
abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno...", come
si evince dalla formulazione del primo periodo
dello stesso comma.
- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte,
nel testo unico, che la
possibilita' di lavoro che determina la
conversione del permesso debba
afferire allo stesso settore produttivo per
cui e' stato autorizzato
l'ingresso.
- Devono essere esplicitamente previste le
modalita' per far valere in modo
certo il diritto di precedenza da parte del
lavoratore che lasci il
teritorio dello Stato nei termini previsti.
Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro
autonomo.
- La richiesta di mancanza di motivi ostativi
all'iscrizione in albi o
registri e agli altri adempimenti previti per
lo svolgimento di
un'attivita' di lavoro autonomo puo' essere
effettuata anche dal
procuratore dello straniero.
- Per la dichiarazione, relativa all'assenza
di motivi ostativi, da parte
dell'autorita' competente si prescinde dalla
presenza dello straniero in
Italia.
- Lo straniero deve anche ottenere dalla
Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o dall'Ordine
professionale l'attestazione dei
parametri di riferimento relativi alle risorse
finanziarie necessarie per
l'esercizio della professione.
- Dichiarazione e attestazione, unitamente a
copia della domanda presentata
per ottenerla e della documentazion eprodotta,
devono essere presentate in
questura per l'apposizione del nulla osta ai
fini dell'ingresso.
- Il nulla osta e' apposto entro venti giorni
dalla presentazione della
domanda se non sussistono motivi ostativi.
- Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta
sono presentati alla
rappresentanza consolare o diplomatica ai fini
del rilascio del visto. Il
visto e' rilasciato previo accertamento dei
requisiti richiesti sulla base
della documentazione fatta pervenire al M.A.E.
dai ministeri competenti e
dall'Unione delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
- Qualora si tratti invece di straniero gia'
soggiornante in Italia per
motivi che consentono lo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo,
l'interessato puo' chiedere, in luogo del
nulla osta, il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Osservazioni:
- Comma 3: disciplinare la prestazione di
garanzia in favore del lavoratore
autonomo.
- Comma 4: prevedere che la documentazione
possa essere spedita (anziche'
presentata) in questura.
- Comma 5: prevedere che la dichiarazione
corredata dal nulla-osta della
questura possa essere spedito all'interessato.
- Comma 6: qual'e' la documentazione che i
ministeri competenti dovrebbero
spedire al MAE?
- E' necessario chiarire che, riguardo alla
dimostrazione di disponibilita'
di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione
della disponibilita' di mezzi
corrispondenti (l'alloggio puo' essere di
fatto reperito solo
sucessivamente all'ingresso).
- E' opportuno stabilire che il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo
sia rinnovato qualora siano soddisfatte le
condizioni indicate nei commi 2,
3 e 4, dell'articolo 26 del Testo unico e
l'interessato dimostri di avere
in corso una regolare attivita' non
occasionale di lavoro autonomo, anche
diversa da quella originariamente autorizzata.
Art. 39 - Ingresso per lavoro in casi
particolari.
- Salvo che per le attivita' sportive, le
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane possono rilasciare visti di
ingresso per i particolari
motivi di lavoro previsti dall'art. 27 del
Testo unico, solo in presenza di
autorizzazione al lavoro (rilasciata, per i
lavoratori dello spettacolo,
dai competenti Uffici speciali per il
collocamento), corredata da nulla
osta della questura.
- Con l'esclusione di alcuni casi, i
lavoratori qui considerati, chiamati
da Societa' o Enti operanti in Italia, possono
ottenere il rilascio di un
visto di ingresso per lavoro autonomo, a
condizione che il legale
rappresentante della Societa' o dell'Ente
attestino che non sara' stipulato
con lo straniero alcun rapporto di lavoro
subordinato.
- Per gli sportivi, l'autorizzazione al lavoro
e' sostituita dalla
dichiarazione nominativa di assenso da parte
del CONI.
- Non e' richiesta l'autorizzazione al lavoro
per i lavoratori marittimi
che debbano imbarcarsi o sbarcare in un porto
italiano, in transito, ne'
per i lavoratori alle dipendenze di societa'
straniere appaltatrici
dell'armatore che debbano imbarcarsi su navi
italiane da crociera per i
servizi complementari, ne' per i lavoratori
alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari.
Osservazioni:
- Comma 2: la formulazione del comma rischia
di lasciar intendere che per
altre autorizzazioni al lavoro l'accertamento
di indisponibilita' sia
ancora richiesto.
Art. 40 - Anagrafe dei lavoratori.
- Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari
a) le autorizzazioni allo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo e le
iscrizioni nelle liste di collocamento
(qualora riguardino stranieri
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi diversi);
b) le iscrizioni e variazioni anagrafiche
segnalate alla questura;
c) le assunzioni segnalate dai datori di
lavoro.
Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento,
permesso per motivi familiari
e condizione dei minori.
Osservazioni:
- La possibilita' di ricongiungimento con
dimostrazione successiva dei
requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma
6, del Testo unico) deve
essere garantita, oltre che al genitore
naturale, anche al genitore tout
court, al tutore e all'affidatario del minore
regolarmente soggiornante in
Italia, che altrimenti risulterebbero
inaccettabilmente discriminati.
- Coerentemente con l'approvazione
dell'emendamento che ha rimosso le
restrizioni previste dal testo originario in
relazione al tipo di permesso
di soggiorno convertibile in permesso per
motivi familiari, deve essere
chiarito che la disposizione secondo la quale
"la conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza
del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare"
(art.30, comma 1, lettera c, del
Testo unico) non deve essere interpretata in
senso restittivo. Qualora,
infatti, la si intendesse (con evidente
alterazione del significato dei
termini adoperati dal legislatore) come preclusione
ad una conversione nei
casi in cui manchi meno di un anno alla
scadenza del permesso, se ne
tradirebbe la finalita', che consiste,
evidentemente, nell'offrire una
opportunita' di consolidamento della
condizione di soggiorno dello
straniero, senza richiederne un preventivo
ritorno in patria. La
conversione risulterebbe infatti consentita
solo a stranieri titolari di un
permesso di soggiorno di durata superiore - in
senso stretto - a un anno;
vale a dire, ai soli titolari di permessi di
soggiorno per lavoro, per i
quali la conversione del permesso in un
permesso per motivi familiari e'
del tutto priva di convenienza.
- Coerentemente con la formulazione del comma
5 dell'articolo 30 del Testo
unico, che cita esplicitamente, i requisiti
(relativi ai minimi di eta' per
lo svolgimento di attivita' lavorativa) da
richiedere per la conversione
del permesso per motivi familiari in permesso
per lavoro, occorre chiarire
che nessun altro requisito e' previsto per la
conversione in permesso per
lavoro o per studio nei casi contemplati dal
suddetto comma.
- Occorre stabilire che al minore straniero in
stato di abbandono o
comunque non convivente con straniero sia
rilasciato e rinnovato un
autonomo permesso di soggiorno su domanda del
legale tutore o del legale
affidatario, valido finche' dura lo stato di
abbandono o l'affidamento.
- La possibilita' che il Tribunale per i
minorenni deroghi alle altre
disposizioni su ingresso e soggiorno in
relazione al genitore straniero di
un minore che si tovi sul territorio italiano
(art.31, comma 3, del Testo
unico), a tutela delle condizioni di sviluppo
del minore stesso, non deve
essere subordinata alla condizione di
convivenza del genitore e del minore
(e' frequente il caso di genitori alloggiati
presso il datore di lavoro e
costretti ad affidare il figlio minore ad un
istituto). Tale possibilita'
deve inoltre essere estesa al caso di tutore o
affidatario straniero di
minore presente in Italia. Devono infine
essere stabilite le modalita' con
cui, in sede di espulsione o respingimento o
richiesta di visto di
ingresso, lo straniero possa concretamente
richiedere al Tribunale per i
minorenni l'adozione di una siffatta
decisione, nonche' le modalita' e i
termini per la trasmissione alla
rappresentanza diplomatico consolare
italiana all'estero e/o alla Questura della
autorizzazione rilasciata dal
Tribunale per i minorenni ai sensi del comma 3
dell'articolo 31 del Testo
unico, anche ai fini del successivo inoltro al
Centro elaborazione dati del
Minstero dell'interno e, ove prescritto, al
Sistema Informativo Schengen.
- Deve essere previsto che allo straniero
autorizzato a soggiornare in
Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31
del Testo unico sia rilasciato
un permesso di soggiorno che lo abiliti a
provvedere con mezzi leciti al
sostentamento proprio e dei familiari
conviventi.
Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 41 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale.
- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di
iscriversi al Servizio
sanitario, e' iscritto previa esibizione
dell'avvenuta iscrizione
anagrafica o della richiesta relativa. La
dimora da oltre tre mesi in un
centro di accoglienza e' considerata abituale
ai fini dell'iscrizione
anagrafica. In caso di rigetto della domanda
di iscrizione anagrafica,
superati termini per il ricorso, la ASL
provvede alla cancellazione.
- Il lavoratore stagionale o a tempo
determinato e' iscritto nella USL del
Comune nel quale e' stato eletto domicilio,
per tutta la durata
dell'attivita' lavorativa. La USL notifica al
Comune l'avvenuta iscrizione.
- La USL cancella il nome dello straniero
dagli elenchi degli assistibili
se il motivo del soggiorno e' modificato inmodo
da non rendere piu'
obbligatoria l'iscrizione, o in caso di revoca
o annullamento del permesso
(salvo il caso di presentazione di ricorso al
TAR che consenta la
prosecuzione del soggiorno).
- La cancellazione ha altresi' luogo alla
scadenza del permesso, salvo che
venga esibita ricevuta della richiesta di
rinnovo. In caso di rifiuto di
rinnovo, la presentazione di un ricorso al TAR
sospende la cancellazione.
- Il possesso di permesso di soggiorno per
affari non comporta l'iscrizione
obbligatoria al SSN.
- L'iscrizione facoltativa al SSN e'
consentita allo straniero titolare di
permesso di soggiorno di durata superiore a
tre mesi.
Osservazioni:
- Coerentemente con il disposto della lettera b)
del comma 1 dell'articolo
34 del Testo unico, deve essere chiarito che
anche negli altri casi di
iscrizione al Servizio sanitario nazionale
l'iscrizione puo' essere
effettuata anche dagli stranieri che abbiano
chiesto e non ancora ottenuto
il rinnovo del permeso di soggiorno, e che, in
tutti i casi, la fase di
richiesta di rinnovo non interrompe
l'iscrizione. Deve essere anche
stabilito che la cancellazione dalle liste
regionali sia effettuata su
indicazione delle Questure alle rispettive
sedi regionali in caso di
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno,
o in caso di annullamento o
di revoca del permesso (sempre che non sia
stato rilasciato altro permesso
allo straniero e che non siano stati
presentati ricorsi avverso tali
provvedimenti che consentano alo straniero, in
base alla legge o al
regolamento, di continuare a soggiornare in
Italia), o quando siano
trascorsi piu' di sessanta giorni dalla
scadenza del permesso senza che ne
sia stato chiesto il rinnovo (sempre che non
siano intervenute cause di
forza maggiore ad impedire tale richiesta).
Deve essere infine chiarito
come, ai fini del rinnovo del permesso per
motivi di studio, sia
sufficiente, in caso di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, la
certificazione della iscrizione in corso di
validita' (salva l'eventuale
condizione di esibizione della documentazione
attestante l'avvenuto
pagamento della quota relativa all'iscrizione
per il periodo per cui si
chiede il rinnovo).
- Occorre precisare che la copertura sanitaria
per i richiedenti asilo
(art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino
al completamento delle
procedure di riconoscimento dello status,
inclusi gli eventuali ricorsi.
- Occorre precisare che la parita' di
trattamento con i cittadini italiani
vale anche per gli stranieri iscritti volontariamente
al Servizio sanitario
nazionale (art.34, commi 3 e 4, del Testo
unico), ed e', in tutti i casi,
estesa anche alla possibilita' di accedere ad
ausilii e protesi.
- Occorre precisare che la parita' con i
cittadini italiani rispetto alla
fruizione dei servizi (art.34, comma 1, del
Testo unico) comprende anche la
possibilita' di accedere alle prestazioni
sanitarie in forma indiretta
presso centri di altissima specializzazione
all'estero (Circolare del
Ministero della Sanita' n. 33 del 1989) e l'esenzione
dal pagamento dei
ticket per prestazioni diagnostiche e
terapeutiche in caso di indigenza,
patologie di rilevanza sociale (ipertensione
arteriosa, diabete,
tubercolosi, infezione da HIV, etc.), tutela
della maternita', e per le
categorie di invalidi ed assimilati, e di
donatori di organi e di sangue in
connessione con gli atti di donazione.
Art. 42 - Prestazioni sanitarie ai cittadini
stranieri non iscritti al SSN.
- Le ASL chiedono al Ministero dell'interno
ilrimborso per le prestazioni
ospedaliere urgenti lasciate insolute dallo
straniero regolarmente
soggiornante non iscritto al SSN.
- Le prestazioni non urgenti sono erogate, su
richiesta, dietro pagamento
delle tariffe relative.
- Agli stranieri irregolari sono assicurate le
prestazioni urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative,
previste dall'art. 35, comma
3, del Testo unico.
- Le prestazioni urgenti a vantaggio di
straniero irregolare privo di
risorse sono a carico del Ministero
dell'interno; quelle di cui all'art.
35, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del
Testo unico sono a carico
del Fondo sanitario nazionale.
- Lo stato di indigenza e' accertato e
dichiarato dal Comune di dimora.
Osservazioni:
- E' necessario specificare le modalita' con
cui l'immigrato
temporaneamente presente e non in regola con
le norme di soggiorno puo'
accedere alle prestazioni previste
dall'articolo 35 del Testo unico. E'
consigliabile l'uso del codice STP (Straniero
temporaneamente presente) da
apporre sul ricettario regionale, secondo quanto
gia' sperimentato sulla
base di una circolare emanata dal Ministro
della sanita' in attuazione del
decreto-legge 489/1995, e dalla Regione Lazio
in base alla Delibera di
Giunta n.5122/1997. Il codice regionale STP
con numero identificativo della
struttura che lo ha rilasciato (singola
azienda o specifici servizi della
stessa azienda) e con numero progressivo,
permette l'accesso alle
prestazioni, la possibilita' di
rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche
o accreditate perche' vengano
rimborsate, ed infine la prescrizione di
farmaci che potranno essere
erogati, a parita' di condizione di
partecipazione alla spesa come per gli
italiani, da parte delle farmacie
convenzionate. Dovrebbe essere poi
demandato ai Direttori Generali delle Aziende
opedaliere e sanitarie
l'individuazione di interventi di base atti
alla prevenzione ed alle cure
essenziali (anche in collaborazione con
strutture di volontariato specifico
con provata esperienza sul campo). Un ruolo
determinante nella definizione
delle politiche territoriali dovrebbe essere
giocato infine dalle Regioni,
che dovranno dotarsi di un sistema di
pianificazione, monitoraggio e
verifica degli interventi (gruppo di lavoro
misto tra rappresentanti
dell'ente locale, delle Aziende e del
volontariato specifico). E' anche
auspicabile che un analogo gruppo a carattere
nazionale possa uniformare le
procedure per l'accesso e le fruizioni delle
prestazioni anche alla luce
delle indicazioni del Piano sanitario
nazionale 1998-2000.
- Nel rispetto delle norme di tutela previste
dal comma 5 dell'articolo 35
del Testo unico, la presentazione della
domanda di rimborso degli oneri a
carico del Ministero dell'interno per le cure
ospedaliere erogate a
stranieri non assicurati irregolarmente
soggiornanti dovrebbe essere
effettuata a prestazione conclusa.
- E' necessario prevedere che agli stranieri
presenti sul territorio dello
Stato non in regola con le disposizioni in
materia di soggiorno siano
comunque assicurati anche gli interventi
preventivi, curativi e
riabilitativi delle tossicodipendenze previsti
dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni e integrazioni.
- E' necessario prevedere possibilita' di
accesso a comunita' terapeutiche
o ad altre strutture protette (e relativi
strumenti di finanziamento) per i
detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti
da patologie incompatibili
con la vita carceraria (ad esempio, AIDS).
Analoghe possibilita' vanno
previste per gli stranieri dimessi da istituti
penitenziari.
Capo VIII - Disposizioni in materia di
istruzione, diritto allo studio e
professioni
Art. 43 - Iscrizione scolastica.
- L'iscrizione dei minori alla scuola dell'obbligo
puo' essere richiesta,
anche per minori irregolarmente soggiornanti,
in qualunque periodo
dell'anno scolastico.
- L'iscrizione di minori privi di
documentazione anagrafica o relativa al
soggiorno completa sono iscritti con riserva.
L'incompletezza della
documentazione e' sanata per effetto del
conseguimento dei titoli finali
del corso di studio delle scuole di ogni
ordine e grado.
- L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per a
classe corrispondente all'eta'
anagrafica del minore. L'iscrizione puo'
essere disposta per classe
diversa, sulla base di determinazioni adottate
dal collegio dei docenti
tenendo conto del diverso ordinamento degli
studi (in tal caso, iscrizione
in una classe immediatamente superiore o
immediatamente inferiore), della
preparazione del minore, del corso di studi
svolto, del titolo di studi
posseduto.
- Il Collegio dei docenti propone la
ripartizione degli studenti stranieri
nelle classi, evitando che si formino classi
con presenza straniera
predominante.
- Per l'approfondimento della conoscenza della
lingua italiana possono
essere attivati corsi intensivi nell'ambito
delle attivita' aggiuntive.
- Il Consiglio di circolo o di istituto
stipula convenzioni per
l'attivazione di interventi a tutela della
diversita' culturale e di lingua.
- A vantaggio degli stranieri adulti le
istituzioni scolastiche organizzano
corsi di lingua, corsi per il onseguimento del
titolo della scuola
dell'obbligo, il diploma di qualifica o il
diploma di scuola secondaria
superiore, corsi di formazione e tutte le
altre iniziative previste
dall'O.M. n.455/97.
- Il Collegio dei docenti formula proposte
relative alle modalita' di
comunicazione (anche con l'apporto di
mediatori culturali) con le famiglie
degli alunni stranieri.
Osservazioni:
- Comma 1: che cosa vuol dire che
l'irregolarita' e' sanata dal
conseguimento dei titoli di studio?
- Comma 6: stabilire chi puo' accedere ai
corsi di istruzione superiore e
di formazione.
- Occorre prevedere esplicitamente, in
conformita' con il disposto del
comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4
dell'articolo 9 del Testo unico, che
lo straniero titolare di un permesso di
soggiorno per studio, o di una
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un
anno possa iscriversi ai corsi delle scuole
secondarie superiori, accedere
agli esami finali e ricevere il medesimo
trattamento previsto per l'allievo
italiano, salva la verifica della effettiva
preparazione scolastica
precedentemente ricevuta all'estero.
- E' necessario che sia disciplinato il
riconoscimento legale dei titoli di
studio conseguiti all'estero (art.38, comma 7,
lettera b, del Testo unico),
nonche' la "dichiarazione di
corrispondenza", che, pur non implicando tale
riconoscimento, viene attualmente rilasciata
dal Ministero della pubblica
istruzione (per i soli titoli secondari
ottenuti all'estero) e risulta
utile per la dimostrazione della qualifica
professionale presso il
collocamento o le camere di commercio.
Art. 44 - Accesso degli stranieri alle
universita'.
- Il numero di studenti stranieri ammessi
all'immatricolazione e' definito
da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni
anno.
- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai
quali sono ammessi gli
studenti entrati con visto di ingresso per
studio, nell'ambito delle quote
programmate, o che rientrino nelle categorie
che possono accedere
all'iscrizione universitaria (art. 39, comma
5, del Testo unico). Al
termine dei corsi e' rilasciato un attestato
di frequenza.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per
studio e' condizionato al
superamento di un esame per il primo anno, di
due per i successivi.
- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e
agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a
parita' con glistudenti
italiani.
- Per la concessione di borse di studio,
prestiti d'onore e servizi
abitativi si applicanole disposizioni del
D.P.C.M. emanato ai sensi
dell'art. 3 della legge 390/91. Regioni e
Universita' possono comunque
destinare una percentuale diposti agli
studenti stranieri.
- Per l'accertamento delle condizioni
economiche degli studenti stranieri
si applicano le disposizioni del suddetto
decreto.
- Le rappresentanze diplomatiche certificano
la condizione economica e la
composizione del nucleo familiare
dellostudente straniero e rilasciano le
dichiarazioni di valore deititoli di scuola
secondaria conseguiti
all'estero.
- Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito alle mense universitarie
allostudente straniero incondizioni (documentate)
di disagio economico.
Osservazioni:
- Comma 4: regolamentare la prestazione di
garanzia a vantaggio di studenti
universitari. Stabilire poi che la
dimostrazione di disponibilita' di mezzi
di sostentamento non debba corrispondere
all'intero anno di validita' del
permesso di soggiorno (oggi e' richiesta la
dimostrazione di copertura
corrispondente a un milione di lire al mese
per un periodo di sei mesi, e
gia' questa previsione risulta limitativa),
anche in considerazione dei
tempi necessari agli adempimenti burocratici
relativi all'assegnazione di
borse e provvidenze. Prevedere infine, stante
il carattere spesso assai
precario dell'attivita' lavorativa svolta
dallo studente, che la
dimostrazione di disponibilita' di mezzi di
sostentamento possa fondarsi su
autodichiarazione dell'interessato.
- Comma 5: discipinare il rinnovo del permesso
di soggiorno per studio
conformemente all'odg n. 8 del Senato,
prevedendo che il permesso possa
essere rinnovato fino a tre anni fuori corso
(salvo che non si voglia
evitare la posizione di un limite), e anche
oltre su indicazione del
Consiglio di corso di laurea o per consentire
l'affrontamento dell'esame
finale; che i requisiti relativi al profitto
siano rilassati in caso di
impedimenti legati alle condizioni di salute;
che siano coperti dal rinnovo
i tempi necessari per sostenere, a titolo
conseguito, gli esami di
abilitazione professionale, di ammissione ai
corsi di dottorato o alle
scuole di specializzazione. Tenuto conto poi
del fatto che l'anno
accademico termina nel mese di Aprile, fissare
corrispondentemente il
termine per calcolare il periodo in cui si
devono sostenere gli esami
prescritti e prevedere la possibilita' di
proroga del permesso per
consentire di sostenere gli esami entro tale
termine.
- Comma 6: chiarire che la parita' si estende
a tutte le provvidenze,
incluse l'esenzione dalle tasse universitarie,
le collaborazioni a tempo
parziale, la partecipazione ai progetti
internazionali (ad esempio, il
progetto Socrates-Erasmus).
- Occorre specificare che la parita' rispetto
agli studenti italiani
(art.39, comma 1, del Testo unico) si estende
all'accesso alle abilitazioni
professionali, ai corsi di dottorato e alle
scuole di specializzazione,
senza i vincoli previsti precedentemente (ad
esempio, la titolarita' di
borsa di studio).
Art. 45 - Riconoscimento dei titoli di studio
universitari.
- Il riconoscimento dei titoli di livello universitario
conseguiti
all'estero e' effettuato, nell'ambito della
loro autonomia, dalle
universita', nel rispetto degli accordi e
delle convenzioni internazionali.
- Le universita' si pronunciano sulla
richiesta di riconoscimento entro
novanta giorni, salva la necessita' di una
fase istruttoria.
- In caso di rigetto della domanda o di
superamento dei termini prescritti,
il richiedente puo' presentare, entro sessanta
giorni, istanza al
M.U.R.S.T., che puo' invitare l'universita' a
riesaminare la richiesta o a
pronunciarsi in merito.
Osservazioni:
- Comma 1: e' preferibile centralizzare la
competenza del riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero.
- E' opportuno che sia disciplinata anche la
"dichiarazione di
corrispondenza" dei titoli universitari,
che pur non comportando un
riconoscimento legale del titolo (e non
conferendo quindi al titolare
abilitazione all'esercizio di una
professione), e' utile a dimostrare il
livello della formazione universitaria conseguita.
Art. 46 - Riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della professione.
- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della
professione conseguiti in un paese straniero
si applicano le disposizioni
dei decreti legislativi 115/92 e 319/94 o
delle specifiche direttive della
Comunita' europea.
- La scelta delle misure compensative e'
rimessa al Ministro competente cui
e' presentata la domanda di riconoscimento.
- Nel caso in ui la formazione professionale
attestata dai titoli
presentati dallo straniero non sia riferibile
alle fattispecie previste dai
suddetti decreti o dalle direttive della
Comunita' europea, il Ministro
competente dispone, con decreto, il
superamento di una prova attitudinale
subordinato al compimento di una formazione
aggiuntiva.
Osservazioni:
- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato
accolto dal Governo, che
impegna il Governo ad attivarsi perche' gli
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che abbiano conseguito
i titoli abilitanti allo
svolgimento delle professioni possano
iscriversi agli albi professionali in
deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza
italiana, e' necessario stabilire, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 37
del Testo unico, criteri per la definizione
delle percentuali massime di
impiego che non ostacolino l'accesso agli albi
degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento
della corrispondente attivita'
professionale. Tali criteri possono invece
comportare restrizioni per
l'accesso degli stranieri ancora residenti
all'estero.
Capo VIII bis (da inserire) - Misure di
assistenza sociale, alloggio,
condizione dei detenuti
Osservazioni:
- E' opportuno che l'equiparazione dello
straniero titolare di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno al
cittadino italiano ai fini
della fruizione delle misure di assistenza
sociale sia estesa
esplicitamente alla iscizione nelle liste
degli invalidi civili ai fini
delle assunzioni obbligatorie (legge
482/1968). Deve essere anche previsto
che lo straniero portatore di handicap o di
invalidita' possa accedere
all'accertamento di tale condizione a parita'
con i cittadini italiani.
- Occorre prevedere che il detenuto straniero
abbia la possibilita' di
intrattenere corrispondenza e colloqui
telefonici in lingua straniera,
salvi i casi in cui si presentino particolari
esigenze processuali o di
sicurezza degli istituti penitenziari, e che,
in tali casi l'autorita'
penitenziaria disponga la presenza di un
interprete ai colloqui e la previa
traduzione della corrispondenza scritta.
Occorre inoltre prevedere che,
quando non siano presenti in Italia familiari
in possesso di un apparecchio
telefonico, il detenuto straniero possa
effettuare telefonate dirette ad
altri destinatari, compatibilmente con le
suddette esigenze.
- E' opportuno prevedere che l'autorita'
penitenziaria, anche in
collaborazione con enti o associazioni di
volontariato attivi nel
reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi
per garantire al detenuto
straniero concrete possibilita' di accesso a
misure alternative alla
detenzione e, comunque, allo svolgimento di
attivita' lavorativa
(indispensabile allo straniero per procurarsi
lecitamente sia pur minimi
mezzi economici nel periodo della sua
detenzione).
- E' necessario prevedere che al cittadino
straniero detenuto sia
rilasciato, allo scadere della pena, un
permesso di soggiorno di durata
pari a quella residuata dal permesso di cui lo
straniero era titolare al
momento dell'ingresso nell'istituto di pena,
sempre che il cittadino
straniero non debba essere espulso ai sensi
dell'articolo 15 del Testo
unico.
- E' necessario prevedere la possibilita' di
prestazione di garanzia, in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di
mezzi di sostentamento, da
parte di cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti, ovvero
da parte di enti o associazioni, finalizzata
all'ingresso di familiari in
visita allo straniero detenuto.
- La predisposizione di strutture alloggiative
adibite a centro di
accoglienza deve essere finalizzata a favorire
anche
a) l'ospitalita' ed il sostegno allo straniero
in condizioni di salute
precarie, perche' dimesso dalle strutture
ospedaliere ma non ancora in
grado di provvedere a se' stesso o perche'
sottoposto a terapie, anche
tramite day hospital, prolungate e
debilitanti;
b) la disponibilita' di una dimora che
consenta al detenuto straniero
maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza
fissa dimora, di avvalersi
della misura della detenzione domiciliare, nei
casi previsti dall'art.47
ter, e dell'affidamento in prova di cui agli
artt.47 e 47 bis dell'O.P.
Capo IX - Disposizioni sull'integrazione
sociale
Art. 47 - Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita'
in favore degli immigrati.
- Il registro tenuto presso il Dipartimento
affari sociali della
Presidenza del Consiglio e' diviso in tre
sezioni:
a) enti e associazioni che svolgono attivita'
per l'integrazione sociale
(art. 42 del Testo unico);
b) enti e associazioni ammesse alla
prestazione di garanzia (art. 23 del
Testo unico);
c) enti e associazioni abilitati alla
realizzazione di programmi di
protezione sociale (art. 18 del Testo unico).
- L'iscrizione alla sezione di cui alla
lettera a) e' condizione necessaria
per l'accesso ai fondi previsti dall'art. 45
del Testo unico.
- Non possono essere iscritti nel registro
enti o associazioni i cui
responsabili siano stati colpiti da misure di
prevenzione o siano
sottoposti a procedimenti penali per uno dei
reati previsti dal Testo unico
o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero
siano stati condannati, anche
con sentenza non definitiva, per uno degli
stessi reati.
Art. 48 - Condizioni per l'iscrizione nel
Registro.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera a) enti e
associazioni che possano provare
a) fini statutari di solidarieta' e non di
lucro; democraticita' della
struttura;
b) obbligo di formazione del bilancio;
c) sede legale inItalia e possibilita' di
azione in Italia e all'estero;
d) esperienza triennale di lavoro per
l'integrazione degli stranieri.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera b) enti e
associazioni che possano provare
a) disponibilita' di strutture alloggiative;
b) disponibilita' economiche adeguate alla
prestazione di garanzia (pe ril
sostentamento dello straniero si fa
riferimento all'importo dell'assegno
sociale, ovvero, per un numero di ospiti
superiore a cinque, dello stesso
importo aumentato del settantacinque per cento
per ciascuno di essi.
- Possono iscriversi nella sezione di cui alla
lettera c) enti e
associazioni che possano provare
a) disponibilita' di operatori competenti;
b) disponibilita' di strutture alloggiative;
c) esistenza di rapporti con enti locali,
regioni o altre istituzioni;
d) la pianificazione di adeguati programmi di
assistenza e integrazione;
e) l'adozione di misure per la tutela dei dati
personali delle persone
assistite.
- Per il primo anno di applicazione della
legge possono iscriversi nella
sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti
che abbiano gia' svolto
attivita' nel settore. Successivamente possono
iscriversi anche soggetti
privi di esperienza specifica, purche' legati
in rapporto di partenariato
con uno dei soggetti gia' iscritti.
Osservazioni:
- Comma 1, lettera c): non si capisce perche'
l'associazione debba essere
operativa anche all'estero.
- Comma 3, lettera a): la disponibilita' di
strutture alloggiative non e'
da dimostrare al momento dell'iscrizione nel
Registro. Si tratta invece di
dimostrare, come stabilito altrove nel
Regolamento, la disponibilita' di
alloggio limitatamente alle persone da
garantire.
- Comma 4: comma pleonastico, dal momento che
riprende nella sede non
appropriata la discipina della richiesta di
prestazione di garanzia, che e'
cosa diversa dall'iscrizione nel Registro.
Art. 49 - Iscrizione nel Registro.
- L'iscrizione e' disposta con decreto del
Ministro per la solidarieta'
sociale. Il diniego e' comunicato entronovanta
giorni dalla domanda di
iscrizione, trascorsi i quali vale il
silenzio-assenso.
- I soggetti iscritti nella sezione di cui
alla lettera a) inviano ogni
anno una relazione dell'attivita' svolta e
segnalano ogni cambiamento
sostanziale intervenuto in relazione a
ciascuno dei requisiti richiesti. Il
Dipartimento affari sociali provvede
all'aggiornamento annuale della
sezione, anche dietro effettuazione di
controlli e richiesta di ulteriore
documentazione.
- L'elenco degli iscritti e' comunicato
annualmente alle regioni e alle
province autonome.
Art. 50 - Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro
famiglie.
...
Art. 51 - Fondo nazionale per le politiche
migratorie.
- Il Ministro per la solidarieta' sociale
ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo di cui all'art. 45 del Testo
unico in base alle seguenti
quote:
a) ottanta per cento per interventi delle
Regioni e delle province autonome;
b) venti per cento per interventi statali (inclusi
quelli richiesti dagli
artt. 20 e 46 del Testo unico).
- Una quota dei finanziamenti di cui alla
lettera a) e' messa a
disposizione del Ministro per le pari
opportunita' per gli interventi
richiesti dall'art. 18 del Testo unico.
- Una quota non superiore al cinque per cento
dei finanziamenti ottenuti
dalle regioni puo' essere utilizzata per
programmi interregionali di
formazione e scambio di esperienze inmateria
di servizi per gli immigrati.
- Le regioni partecipano conun contributo non
inferiore al venti per cento
del costo di ciascun programma.
- La ripartizione dei fondi tiene conto delle
linee guida indicate nel
documento programmatico, della rilevanza della
presenza di immigrati nelle
diverse regioni, delle condizioni
socio-economiche delle aree di
riferimento e dell'esistenza di situazioni di
disagio nelle aree urbane.
- Le regioni presentano una relazione annuale
sugliinterventi effettuati.
Art. 52 - Attivita' delle regioni e delle province
autonome.
- Le regioni e le province autonome comunicano
al Dipartimento affari
sociali i programmi (durata massima: tre anni)
che intendono svolgere. La
comunicazione e' condizione necessaria per
l'accesso ai finanziamenti.
- Ai fini dell'attuazione dei programmi,
regioni e province autonome
assicurano la partecipazione delle
associazioni di stranieri e delle
organizzazioni iscritte nel registro di cui
all'art. 42 del Testo unico.
- In caso di mancata comunicazione dei
programmi da parte delle regioni o
di mancato impegno contabile, entro dodici
mesi, delle quote assegnate, i
finanziamenti sono revocatie destinati ad
altre regioni.
Art. 53 - Attivita' delle amministrazioni
statali.
- Le amministrazioni statali presentano al
Dipartimento affari sociali
iprogrammi da finanziare nell'ambito dei fondi
di cui alla lettera b)
dell'art. 51 delpresente regolamento.
- Ai fini dell'attuazione dei programmi, le
amministrazioni possono
avvalersi della partecipazione delle
associazioni di stranieri e delle
organizzazioni iscritte nel registro di cui
all'art. 42 del Testo unico.
- Le amministrazioni presentano al Ministro
della solidarieta' sociale,
entro dodici mesi dall'erogazione dei
finanziamenti, una relazione
sull'attuazione dei programmi.