Date: 9:17 AM 10/2/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

ho appena letto il testo del parere votato al Senato. E' penoso, come era

da aspettarsi, data la statura dei protagonisti. Allego il resoconto della

seduta.

Ne riparliamo tra qualche giorno.

 

Sconfortati saluti

sergio briguglio

 

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Schema di decreto concernente

l|integrazione del decreto interministeriale

24 dicembre 1997 di programmazione dei

flussi di ingresso dei cittadini stranieri

extracomunitari per l|anno 1998 (n. 340)

 

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai

sensi dell|articolo 3, comma 4, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e

conclusione dell|esame: parere favorevole con

osservazioni e condizioni)

 

Prosegue l|esame, sospeso nella seduta pomeridiana

del giorno precedente.

 

Interviene il senatore PASTORE, sostenendo che

mediante sanatorie in vario modo disposte si finisce

per legittimare gli ingressi clandestini. Auspica

pertanto che si modifichi questo sistema.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che

durante la discussione del disegno di legge di

modifica della normativa sull|immigrazione era stato

accolto un ordine del giorno, suggerito anche dalla

sua parte politica, il quale prevedeva una

regolarizzazione ispirata a criteri pi estensivi.

Chiede pertanto che il Governo provveda alla

modifica dello schema di decreto in adeguamento

all|atto di indirizzo allora approvato.

 

Il sottosegretario SINISI rileva che il

provvedimento non procede ad una sanatoria, ma

ottempera al meccanismo delle quote previsto dal

testo unico sull|immigrazione, tenendo conto

innanzitutto degli individui gi presenti nel paese.

Lo schema di decreto si conforma quindi a norme

giuridiche di grado superiore ed agli indirizzi

contenuti nel Documento programmatico, il quale ha

conseguito il parere favorevole delle competenti

Commissioni delle due Camere. Si sofferma poi su

alcuni passi di tale Documento, i cui contenuti si

riflettono nel provvedimento in esame. La data

limite del 27 marzo stabilita nel Documento,

mentre il decreto legislativo n. 286 del 1998

stabilisce precisi vincoli e requisiti. Il Governo terr

comunque conto, nella propria discrezionalit, delle

osservazioni emerse nel corso del dibattito in vista

di una politica strategica dell|immigrazione. Non

comunque possibile prescindere dal sistema delle

quote: se la quota stabilita di 32 mila unit dovesse

rivelarsi inadeguata, si interverr con i successivi

provvedimenti amministrativi.

 

Il relatore GUERZONI dissente dall|intervento del

senatore Pastore, dal momento che non appare

ragionevole promuovere ulteriori ingressi

trascurando le presenze gi in atto nel paese. Anche

l'osservanza del limite temporale del 27 marzo

obbligatoria per rimanere aderenti alle finalit delle

leggi recentemente approvate dalle Camere. Auspica

infine che la questione degli studenti stranieri possa

essere affrontata nel regolamento attuativo, ferma

restando l'autonomia universitaria ed utilizzando in

parte le quote disponibili a valere sul 1999. Propone

infine di esprimere un parere favorevole recante una

serie articolata di indicazioni al Governo. Con esso

si chiede di verificare la congruit del termine per la

presentazione delle domande di regolarizzazione

previsto al 30 novembre 1998, provvedendo ad un

eventuale prolungamento in relazione: a) all'elevato

numero dei potenziali interessati, come documentato

dalla relazione del Governo sull'argomento, e alle

difficolt di reperimento delle documentazioni

richieste; b) alle difficolt organizzative delle

strutture amministrative nel territorio, spesso al di

sotto degli organici previsti; si chiede, inoltre, di

verificare nei territori provinciali, da parte dei

prefetti, l|eventualit di attivare apposite conferenze

di servizi, per dar luogo a un coordinamento e a un

eventuale sportello unico per le domande di cui agli

articoli 3 e 4 coinvolgendo Questura, Comuni,

Provincia, Direzione provinciale del lavoro, INPS,

Camera di Commercio, sindacati, associazioni

imprenditoriali e del volontariato; occorre anche

assumere iniziative volte a pubblicizzare il

provvedimento presso gli immigrati e le loro

associazioni, i sindacati e le associazioni

imprenditoriali e quelle del volontariato. In materia

di requisiti richiesti per la regolarizzazione per

lavoro, necessario far riferimento: a) all'articolo

409 del Codice di procedura civile, al part-time, ai

lavori atipici, multipli, ai soci dipendenti di imprese

cooperative; b) alle situazioni che derivano dai

"contratti di riallineamento" e dai provvedimenti del

Governo per l'emersione dalle situazioni di

irregolarit; per gli studenti non regolarizzabili

nell'ambito delle quote, sono opportuni criteri e

requisiti per la regolarizzazione da inserire nel

regolamento generale attuativo di prossima

presentazione al parere delle commissioni

parlamentari, con riferimento a quanto stabilisce

l'articolo 39, comma 3, lettere a) e b) del testo unico

delle norme sull'immigrazione. Si chiede inoltre al

Governo di disporre affinch nel decreto sui flussi

per il 1999, di prossima presentazione alle Camere

per il parere, una parte della quota sia riservata alle

regolarizzazione anche con riferimento all'istituto

delle garanzie previsto dalla legge n. 40 del 1998 e

la cui attivazione sar oggetto del regolamento

attuativo. Si auspica inoltre che per tutti coloro che

ne avranno i requisiti siano fissati i criteri di priorit

per il riconoscimento della regolarizzazione e

consentita la permanenza nel paese per quanti,

regolarizzabili, sulla base dei requisiti richiesti, non

potranno usufruire della quota integrativa del 1998

poich in esubero rispetto ad essa.

 

Intervengono quindi, con alcune richieste di

chiarimento, i senatori LUBRANO DI RICCO e

MAGNALBO', ai quali risponde il RELATORE. Il

senatore MARCHETTI chiede a sua volta che

l'ultima parte del parere sia intesa come una

condizione, onde esprimere un maggior vincolo nei

confronti del Governo. Rileva comunque il

PRESIDENTE che eventuali condizioni non

possono modificare la natura del parere. Il senatore

PASSIGLI dubita dell'utilit di formulare vere e

proprie condizioni, che considera non coerenti con

la natura del parere parlamentare. Il RELATORE

ritiene di dover mantenere la propria impostazione,

in aderenza al dettato legislativo, ma si dice

disponibile a modificare la propria proposta

intendendo come condizione la parte finale del

parere.

 

La Commissione approva quindi la proposta di

parere del relatore, il cui ultimo periodo va inteso

come una condizione rivolta al Governo.