Date: 9:17 AM 10/2/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
ho appena letto il testo del parere votato al
Senato. E' penoso, come era
da aspettarsi, data la statura dei
protagonisti. Allego il resoconto della
seduta.
Ne riparliamo tra qualche giorno.
Sconfortati saluti
sergio briguglio
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Schema di decreto concernente
l|integrazione del decreto interministeriale
24 dicembre 1997 di programmazione dei
flussi di ingresso dei cittadini stranieri
extracomunitari per l|anno 1998 (n. 340)
(Parere al Presidente del Consiglio dei
ministri ai
sensi dell|articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e
conclusione dell|esame: parere favorevole con
osservazioni e condizioni)
Prosegue l|esame, sospeso nella seduta
pomeridiana
del giorno precedente.
Interviene il senatore PASTORE, sostenendo che
mediante sanatorie in vario modo disposte si
finisce
per legittimare gli ingressi clandestini.
Auspica
pertanto che si modifichi questo sistema.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che
durante la discussione del disegno di legge di
modifica della normativa sull|immigrazione era
stato
accolto un ordine del giorno, suggerito anche
dalla
sua parte politica, il quale prevedeva una
regolarizzazione ispirata a criteri pi
estensivi.
Chiede pertanto che il Governo provveda alla
modifica dello schema di decreto in
adeguamento
all|atto di indirizzo allora approvato.
Il sottosegretario SINISI rileva che il
provvedimento non procede ad una sanatoria, ma
ottempera al meccanismo delle quote previsto
dal
testo unico sull|immigrazione, tenendo conto
innanzitutto degli individui gi presenti nel
paese.
Lo schema di decreto si conforma quindi a
norme
giuridiche di grado superiore ed agli indirizzi
contenuti nel Documento programmatico, il
quale ha
conseguito il parere favorevole delle
competenti
Commissioni delle due Camere. Si sofferma poi
su
alcuni passi di tale Documento, i cui
contenuti si
riflettono nel provvedimento in esame. La data
limite del 27 marzo stabilita nel Documento,
mentre il decreto legislativo n. 286 del 1998
stabilisce precisi vincoli e requisiti. Il
Governo terr
comunque conto, nella propria discrezionalit,
delle
osservazioni emerse nel corso del dibattito in
vista
di una politica strategica dell|immigrazione.
Non
comunque possibile prescindere dal sistema
delle
quote: se la quota stabilita di 32 mila unit
dovesse
rivelarsi inadeguata, si interverr con i
successivi
provvedimenti amministrativi.
Il relatore GUERZONI dissente dall|intervento
del
senatore Pastore, dal momento che non appare
ragionevole promuovere ulteriori ingressi
trascurando le presenze gi in atto nel paese.
Anche
l'osservanza del limite temporale del 27 marzo
obbligatoria per rimanere aderenti alle
finalit delle
leggi recentemente approvate dalle Camere.
Auspica
infine che la questione degli studenti
stranieri possa
essere affrontata nel regolamento attuativo,
ferma
restando l'autonomia universitaria ed
utilizzando in
parte le quote disponibili a valere sul 1999.
Propone
infine di esprimere un parere favorevole
recante una
serie articolata di indicazioni al Governo.
Con esso
si chiede di verificare la congruit del
termine per la
presentazione delle domande di
regolarizzazione
previsto al 30 novembre 1998, provvedendo ad
un
eventuale prolungamento in relazione: a)
all'elevato
numero dei potenziali interessati, come
documentato
dalla relazione del Governo sull'argomento, e
alle
difficolt di reperimento delle documentazioni
richieste; b) alle difficolt organizzative
delle
strutture amministrative nel territorio,
spesso al di
sotto degli organici previsti; si chiede,
inoltre, di
verificare nei territori provinciali, da parte
dei
prefetti, l|eventualit di attivare apposite
conferenze
di servizi, per dar luogo a un coordinamento e
a un
eventuale sportello unico per le domande di
cui agli
articoli 3 e 4 coinvolgendo Questura, Comuni,
Provincia, Direzione provinciale del lavoro,
INPS,
Camera di Commercio, sindacati, associazioni
imprenditoriali e del volontariato; occorre
anche
assumere iniziative volte a pubblicizzare il
provvedimento presso gli immigrati e le loro
associazioni, i sindacati e le associazioni
imprenditoriali e quelle del volontariato. In
materia
di requisiti richiesti per la regolarizzazione
per
lavoro, necessario far riferimento: a)
all'articolo
409 del Codice di procedura civile, al
part-time, ai
lavori atipici, multipli, ai soci dipendenti
di imprese
cooperative; b) alle situazioni che derivano
dai
"contratti di riallineamento" e dai
provvedimenti del
Governo per l'emersione dalle situazioni di
irregolarit; per gli studenti non
regolarizzabili
nell'ambito delle quote, sono opportuni
criteri e
requisiti per la regolarizzazione da inserire
nel
regolamento generale attuativo di prossima
presentazione al parere delle commissioni
parlamentari, con riferimento a quanto
stabilisce
l'articolo 39, comma 3, lettere a) e b) del
testo unico
delle norme sull'immigrazione. Si chiede
inoltre al
Governo di disporre affinch nel decreto sui
flussi
per il 1999, di prossima presentazione alle
Camere
per il parere, una parte della quota sia
riservata alle
regolarizzazione anche con riferimento
all'istituto
delle garanzie previsto dalla legge n. 40 del
1998 e
la cui attivazione sar oggetto del
regolamento
attuativo. Si auspica inoltre che per tutti
coloro che
ne avranno i requisiti siano fissati i criteri
di priorit
per il riconoscimento della regolarizzazione e
consentita la permanenza nel paese per quanti,
regolarizzabili, sulla base dei requisiti
richiesti, non
potranno usufruire della quota integrativa del
1998
poich in esubero rispetto ad essa.
Intervengono quindi, con alcune richieste di
chiarimento, i senatori LUBRANO DI RICCO e
MAGNALBO', ai quali risponde il RELATORE. Il
senatore MARCHETTI chiede a sua volta che
l'ultima parte del parere sia intesa come una
condizione, onde esprimere un maggior vincolo
nei
confronti del Governo. Rileva comunque il
PRESIDENTE che eventuali condizioni non
possono modificare la natura del parere. Il
senatore
PASSIGLI dubita dell'utilit di formulare vere
e
proprie condizioni, che considera non coerenti
con
la natura del parere parlamentare. Il RELATORE
ritiene di dover mantenere la propria
impostazione,
in aderenza al dettato legislativo, ma si dice
disponibile a modificare la propria proposta
intendendo come condizione la parte finale del
parere.
La Commissione approva quindi la proposta di
parere del relatore, il cui ultimo periodo va
inteso
come una condizione rivolta al Governo.