Date: 2:51 PM 10/23/98 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto-flussi definitivo
Cari amici,
vi mando il testo del decreto sulla
regolarizzazione firmato da Prodi. La
circolare non e', per fortuna, ancora pronta,
ne' mi risulta che il decreto
sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Io
l'ho trovato al mercatino
delle pulci di Montecompatri.
Di tutta la faccenda riparliamo lunedi'.
Restano quasi immutate le
perplessita' suscitate dal testo originale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Visto il decreto legislativo 25 luglio1998, n.
286, recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Vista
il Documento Programmatico
relativo alla politica
dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 31
luglio 1998 ed emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto
1998, ai sensi dell'articolo 3 del predetto
decreto legislativo;
Vista
la Relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in
Italia presentata al Parlamento;
Visto
il Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata
la necessit di aggiornare le quantificazioni
degli ingressi previsti;
Considerato
che il predetto Documento Programmatico contiene
specifici impegni, nell'ambito del periodo
triennale, anche per l'ultima
parte dell'anno 1998;
Considerato
che la programmazione dei flussi migratori deve tenere
conto del fabbisogno di manodopera stimato dal
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il triennio 1998-2000
e, nella fase di prima
applicazione della nuova normativa in materia,
della presenza in Italia di
stranieri che gi soddisfano
i requisiti richiesti per il rilascio
dei
permessi di soggiorno per
motivi di lavoro e per i quali pu definirsi
un inserimento lavorativo regolare in
conformit del predetto Documento
Programmatico;
Ritenuto
di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso
per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinch si possa
disporre dei
suoi concreti effetti nell'ultima parte
dell'anno 1998;
Sentite
le competenti Commissioni parlamentari permanenti;
Sentiti il Ministro degli Affari Esteri,
il Ministro
dell'Interno, il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e
della
Programmazione economica, il Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale, il Ministro dell'Industria, Commercio
e Artigianato e il Ministro
per la Solidariet Sociale;
DECRETA
Articolo 1
E' consentito il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale o a
carattere atipico, e di
lavoro autonomo, a cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero
e, alle condizioni prescritte nei successivi
articoli 3 e 4, a quelli gi
presenti in Italia, entro una quota totale
massima, nel 1998, aggiuntiva a
quella gi fissata con il decreto
interministeriale 24 dicembre 1997, di
38.000 persone.
Articolo 2
Nell'ambito di tale quota massima consentito
in via preferenziale
l'ingresso in Italia di:
a) fino
a 3.000 cittadini albanesi, di cui
fino a 1.500 tra coloro
che hanno accettato il rimpatrio dopo essere
stati in Italia, tenuto conto
degli accordi bilaterali stipulati con
l'Albania;
b) fino
a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini
tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora
stipulati con
Marocco e Tunisia.
Articolo 3
Sino
al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche
a carattere
stagionale o a carattere atipico, lavoratori
stranieri gi presenti in
Italia prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998 n.
40,
previa presentazione alla Questura competente per territorio di
apposita domanda corredata da:
a) idonea documentazione circa l'effettiva
presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
b) un contratto di lavoro subordinato, a
condizioni non inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, ovvero un
contratto di collaborazione, di carattere non
occasionale, svolto senza
vincolo di subordinazione, in modo
prevalentemente personale, coordinato
con l'attivit del committente, ed avente ad
oggetto prestazioni rese con
autonomia, quantomeno operativa, a fronte di
un corrispettivo non inferiore
ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione
collettiva di settore o della categoria
affine, ovvero ai compensi medi in
uso per lo stesso ramo di attivit lavorativa
autonoma. Tali contratti
devono recare sottoscrizione autenticata e
prevedere la sola condizione
sospensiva della concessione del permesso di
soggiorno, e devono essere
verificati dalla competente Direzione
provinciale del lavoro;
c) idonea
documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
Articolo 4
Sino
al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro autonomo
lavoratori stranieri gi presenti in Italia prima della data di entrata in
vigore
della legge 6 marzo 1998 n.
40, previa presentazione alla Questura
competente per territorio di apposita domanda
corredata da:
a) idonea documentazione circa l'effettiva
presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
b) idonea
documentazione relativa al
possesso dei requisiti di
cui
all'articolo 26, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero. A
tal fine la sussistenza dei requisiti
richiesti per lo svolgimento della
specifica attivit dovr essere attestata mediante
il nulla osta
dell'organo competente per l'iscrizione in
albi o registri, per il rilascio
dell'autorizzazione o licenza o per la
ricezione della denuncia di inizio
dell'attivit;
c) idonea
documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il
possesso delle risorse occorrenti per
l'attivit da intraprendere. Si
prescinde dalla documentazione relativa a
dette risorse per l'attivit di
commercio ambulante.
Articolo 5
Fuori
dai limiti quantitativi di cui al presente decreto,
quando ricorrono le altre condizioni di cui
all'articolo 29 del Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, gli
stranieri gi presenti in Italia
prima della data di entrata in vigore della
legge n. 40 del 6 marzo 1998,
possono
altres richiedere alla Questura territorialmente competente, sino
al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno
per il ricongiungimento
familiare con il cittadino straniero gi in possesso del permesso di
soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto
Testo Unico, ovvero che abbia ottenuto il
permesso di soggiorno, di durata
non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente
decreto.
Articolo 6
I
permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono
rilasciati previa esibizione del passaporto o
altro documento equipollente,
ivi compresa l'attestazione di identit
rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare in Italia del Paese di
appartenenza e previa
verifica dei presupposti di cui al presente
decreto, salvo che si tratti di
persone per le quali l'ingresso o il soggiorno
nel territorio dello Stato
non possono essere consentiti.
Roma, 16 ottobre 1998