Date: 2:51 PM 10/23/98 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: decreto-flussi definitivo

 

Cari amici,

vi mando il testo del decreto sulla regolarizzazione firmato da Prodi. La

circolare non e', per fortuna, ancora pronta, ne' mi risulta che il decreto

sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Io l'ho trovato al mercatino

delle pulci di Montecompatri.

 

Di tutta la faccenda riparliamo lunedi'. Restano quasi immutate le

perplessita' suscitate dal testo originale.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Visto il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, recante il Testo Unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero;

 

            Vista il  Documento Programmatico relativo alla politica

dell'immigrazione approvato  dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31

luglio 1998 ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto

1998, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo;

            Vista la Relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in

Italia presentata al Parlamento;

            Visto il Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata

la necessit di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;

            Considerato che il predetto Documento Programmatico contiene

specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima

parte dell'anno 1998;

            Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere

conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima

applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di

stranieri che  gi  soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio  dei

permessi di  soggiorno per  motivi  di  lavoro e per i quali pu definirsi

un inserimento lavorativo regolare in conformit del predetto Documento

Programmatico;

            Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso

per l'anno in corso con  carattere d'urgenza affinch si possa disporre dei

suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;

            Sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

            Sentiti  il Ministro degli Affari Esteri, il  Ministro

dell'Interno, il  Ministro del  Tesoro,  del Bilancio e della

Programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e il Ministro

per la Solidariet Sociale;

DECRETA

 

Articolo 1

E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di

lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero

e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli gi

presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a

quella gi fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di

38.000 persone.

 

Articolo 2

Nell'ambito di tale quota massima consentito in via preferenziale

l'ingresso in Italia di:

a)         fino a  3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro

che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto

degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;

b)         fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini

tunisini, tenuto conto  degli accordi bilaterali finora stipulati con

Marocco e Tunisia.

 

 

Articolo 3

            Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del

permesso di soggiorno  per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere

stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri gi presenti in

Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n.

40,  previa presentazione alla Questura competente per territorio di

apposita domanda corredata da:

a)         idonea  documentazione circa l'effettiva presenza  in Italia  prima

del 27 marzo 1998;

b)         un  contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a

quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un

contratto di collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza

vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato

con l'attivit del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con

autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore

ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione

collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in

uso per lo stesso ramo di attivit lavorativa autonoma. Tali contratti

devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione

sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere

verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoro;

c)         idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

 

 

Articolo 4

            Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il

rilascio del permesso di soggiorno per motivi  di lavoro autonomo

lavoratori stranieri  gi presenti in Italia prima della data di entrata in

vigore  della legge  6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura

competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a)         idonea  documentazione circa l'effettiva presenza  in Italia  prima

del 27 marzo 1998;

b)         idonea documentazione relativa al  possesso dei requisiti  di cui

all'articolo 26,  del Testo Unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A

tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della

specifica attivit dovr essere attestata mediante il nulla osta

dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio

dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio

dell'attivit;

c)         idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il

possesso delle risorse occorrenti per l'attivit da intraprendere. Si

prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attivit di

commercio ambulante.

 

 

Articolo 5

            Fuori dai  limiti  quantitativi di  cui al  presente decreto,

quando ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 29 del Testo Unico

delle disposizioni   concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, gli stranieri gi  presenti in Italia

prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998,

possono  altres richiedere alla Questura territorialmente competente, sino

al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento

familiare con  il cittadino straniero gi in possesso del permesso di

soggiorno per uno dei motivi di cui  all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto

Testo Unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata

non inferiore ad  un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente

decreto.

 

 

Articolo 6

            I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono

rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente,

ivi compresa l'attestazione di identit rilasciata dalla rappresentanza

diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e previa

verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di

persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato

non possono essere consentiti.

 

 

 

Roma,  16 ottobre 1998