Date: 9:38 AM 10/30/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
come promesso, vi mando un collage delle
raccomandazioni sulla
regolarizzazione che mi sono arrivate in
questi giorni. Le invio anche al
Ministero dell'interno. Si aggiungono a quelle
gia' mandate ieri, sia da me
(vedi messaggio), sia dalla Comunita' di
S.Egidio (ve le spediro' non
appena le avro' in forma digitale). Visti i
tempi ristretti, la logica non
e' quella di ottenere una posizione comune, ma
di far avere suggerimenti
utili, nella speranza che vengano tenuti in
considerazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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1) Esame e accoglimento delle domande.
La presentazione della domanda completa della
necessaria documentazione
deve comportare il rilascio del permesso entro
20 giorni, come prevede il
T.U. Occorre infatti pretendere un criterio
certo per il rilascio dei
permessi entro la quota dei 38.000 e l'unico
criterio certo e legittimo e'
quello cronologico. Ottiene il permesso nel
1998 chi per primo presenta la
domanda completa. E' opportuno invece disporre
l'accantonamento al 1999
delle domande presentate oltre il n. 38.000
(per le quali si deve prevedere
espressamente il rilascio dei permessi a
partire dal 2 gennaio 1999) e
delle domande che risultino incomplete o
illegittime.
2) Espulsioni pregresse.
L'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno
deve comportare l'obbligo per
il Ministero dell'Interno di disporre
automaticamente ed immediatamente la
cancellazione della menzione nel SIS di ogni
eventuale espulsione
precedentemente irrogata nei confronti dello
straniero. Deve essere detto
esplicitamente nella circolare che
segnalazioni ad opera di altri Paesi
aderenti all'Accordo di Schengen relative ad
espulsioni pregresse non
ostano alla regolarizzazione.
3) Dimostrazione di presenza.
Il Ministero dell'Interno ha finora ampiamente
utilizzato e rimaneggiato
nel tempo i mezzi di prova indicati nella
circolare del 10 marzo 1988 del
Ministero stesso che tento di rilencare qui
oltre, con gli indispensabili
aggiornamenti alla situazione normativa
attuale:
a) atti provenienti dalla pubblica
amministrazione o da quest'ultima ricevuti:
- permessi di soggiorno allora in corso di
validitˆ ed oggi scaduti o in
corso di validitˆ (ovviamente ad altro titolo
rispetto al lavoro),
- iscriziona anagrafica o presso pubblici
registri, Camera di commercio o
simili;
- abilitazioni, licenze, concessioni,
autorizzazioni;
- denunzie di smarrimento di documenti di
identificazione o di soggiorno;
- certificati di nascita (in cui si attesta
che la madre clandestina era in
Italia);
- certificati di matrimonio celebrato in
Italia secondo la legge italiana e
regolarmente trascritto;
- decreti di espulsione amministrativa che non
siano stati effettivamente
eseguiti;
- revoche, annullamenti o rifiuti di rilascio
o di rinnovo di permessi di
soggiorno con l'allegata attestazione che tali
atti sono stati consegnati
personalmente allo straniero;
- atti giudiziari (inclusi ordini di arresto o
di carcerazione, ordinanze
che dispongono la custodia cautelare o altre
misure cautelari personali, p.
es. arresti domiciliari, verbali d'udienza,
comunicazioni di garanzia,
citazioni a giudizio, rinvii a giudizio,
sentenze di archiviazione, di
condanna o di assoluzione) dai quali risulti
la presenza della persona
ovvero il ricevimento a sue mani dell'atto
notificatogli o comunicatogli; -
atto che attesta l'avvenuta dimissione
dall'istituto penitenziario;
- ricorsi giudiziari presentati personalmente;
- verbali di contravvenzione (anche per
infrazioni al codice della strada)
o di sequestro di merce venduta abusivamente;
- verbali di incidenti stradali redatti dalla
Polizia municipale o dalla
Polizia stradale in cui siano state
verbalizzate le generalitˆ dello
straniero
- verbali di ispezione presso luoghi di lavoro
redatti da Ispettori del
lavoro o ispettori INAIL o ispettori fiscali
dai quali risulti la presenza
dello straniero nel luogo ispezionato
b) atti provenienti da enti, comunque
costituiti fornitori di pubblici
servizi:
- contratti TELECOM, ENEL (o AEM) e simili
intestati alla persona;
- documenti sanitari di data certa
(certificati di ricovero presso
strutture ospedaliere o certificati attestanti
cure ambularoriali;
- documenti postali nominativi per i quali era
richiesta di un documento di
identificazione (libretto di deposito);
- certificati o altri atti relativi
all'iscrizione (propria o dei propri
figli minori) presso istituti scolastici
pubblici o privati legalmente
riconosciuti;
c) atti privati recanti data certa:
- contratti registrati di locazione o di
compravendita o di uso o di
usufrutto; - scritture private autenticate;
d) documentazione ufficiale di alloggio: -
copia dell'avvenuto invio alle
autoritˆ di P.S. della dichiarazione di
cessione di fabbricato; - copia
della comunicazione resa dagli alberghi o dai
centri di accoglienza o dai
privati alle autoritˆ di P.S. nei termini e ai
sensi della legge (ex art.
147 T.U.L.P.S. o ex art. 4, comma 15, L. n.
39/1990);
e) "documentazione proveniente dalle
organizzazioni nazionali e
internazionali attestanti una prestazione
assistenziale o comunque di
tutela in favore dello straniero".
4) Disponibilita' di alloggio.
E' opportuno contemplare, in sede di
presentazione della documentazione
completa, la possibilita' di dichiarazione di
ospitalita' prevista
dall'art. 7 del T.U., da rendersi secondo
modalitˆ semplificate (ad
esempio, senza richiedere obblgatoriamente
firma autenticata presso gli
Uffici del Comune). E' necessario tenere
presente che l'ospitalita' non
costituisce sub-locazione e dunque non ha
bisogno di essere autorizzata dal
proprietaio dell'immobile. Occorre tenere
anche presente che per il
contratto di locazione (come pure per il
contratto di comodato - gratuito o
meno) non e' previsto, per legge, il requisito
della forma scritta, potendo
sussistere il contratto anche in forma
verbale.
5) Conversioni di altri permessi in permessi
per lavoro.
Occorre chiarire con la circolare che la
conversione e' senz'altro
possibile nell'ambito dei limiti numerici e
temporali previsti dal decreto,
salve restando le ulteriori possibilita' di
conversione previste dalla
legge.
6) Lavoro atipico.
Occorre tenere presente che non essendo le
categorie "lavoro ocacsionale ma
continuato e coordinato" assimilabili al
contratto di lavoro dipendente, e
non avendo quindi una contrattazione
collettiva alla base, risulta
impossibile dimostrare di avere un
corrispettivo non inferiore ai minimi
previsti dalla contrattazione colletttiva di
settore. Ne' si vede come
possa essere indicato il riferimento al
"compenso medio in uso nel settore
" per un certo ramo di attivita'
lavorativa autonoma.
7) Lavoro a tempo determinato.
Occorre chiarire che in caso di
regolarizzazione per lavoro subordinato a
tempo determinato, il permesso non puo' avere
durante inferiore a un anno.
8) Lavoro autonomo.
Occorre specificare che, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione
dell'autorita' competente, e' sufficiente la
presentazione di domanda di
iscrizione agli eventuali corsi di
qualificazione finalizzati all'icrizione
ad albi e registri.
9) Lavoro occasionale.
Occorre chiarire quale sia la possibilita' di
regolarizzazione, nell'ambito
del decreto, per chi svolga attivita' di
lavoro occasionale.
9) Minori in stato di abbandono.
Occorre chiarire se vi sia possibilita' di
accesso a un permesso per lavoro
per minori irregolari (di eta' superiore a
quattordici anni) in stato di
abbandono.
10) Esito negativo.
Occorre chiarire che, nei casi di esito
negativo delle domande per i quali
risulti comunque inopportuno il rimpatrio
dello straniero, possa essere
comunque rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi umanitari, valido
per studio e lavoro. Prevedere che negli altri
casi di esito negativo lo
straniero sia invitato ad allontanarsi
spontaneamente dall'Italia entro il
termine di trenta giorni, trascorso il quale scatti
il provvedimento di
espulsione.