Date: 9:38 AM 10/30/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

come promesso, vi mando un collage delle raccomandazioni sulla

regolarizzazione che mi sono arrivate in questi giorni. Le invio anche al

Ministero dell'interno. Si aggiungono a quelle gia' mandate ieri, sia da me

(vedi messaggio), sia dalla Comunita' di S.Egidio (ve le spediro' non

appena le avro' in forma digitale). Visti i tempi ristretti, la logica non

e' quella di ottenere una posizione comune, ma di far avere suggerimenti

utili, nella speranza che vengano tenuti in considerazione.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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1) Esame e accoglimento delle domande.

 

La presentazione della domanda completa della necessaria documentazione

deve comportare il rilascio del permesso entro 20 giorni, come prevede il

T.U. Occorre infatti pretendere un criterio certo per il rilascio dei

permessi entro la quota dei 38.000 e l'unico criterio certo e legittimo e'

quello cronologico. Ottiene il permesso nel 1998 chi per primo presenta la

domanda completa. E' opportuno invece disporre l'accantonamento al 1999

delle domande presentate oltre il n. 38.000 (per le quali si deve prevedere

espressamente il rilascio dei permessi a partire dal 2 gennaio 1999) e

delle domande che risultino incomplete o illegittime.

 

2) Espulsioni pregresse.

 

L'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno deve comportare l'obbligo per

il Ministero dell'Interno di disporre automaticamente ed immediatamente la

cancellazione della menzione nel SIS di ogni eventuale espulsione

precedentemente irrogata nei confronti dello straniero. Deve essere detto

esplicitamente nella circolare che segnalazioni ad opera di altri Paesi

aderenti all'Accordo di Schengen relative ad espulsioni pregresse non

ostano alla regolarizzazione.

 

3) Dimostrazione di presenza.

 

Il Ministero dell'Interno ha finora ampiamente utilizzato e rimaneggiato

nel tempo i mezzi di prova indicati nella circolare del 10 marzo 1988 del

Ministero stesso che tento di rilencare qui oltre, con gli indispensabili

aggiornamenti alla situazione normativa attuale:

a) atti provenienti dalla pubblica amministrazione o da quest'ultima ricevuti:

- permessi di soggiorno allora in corso di validitˆ ed oggi scaduti o in

corso di validitˆ (ovviamente ad altro titolo rispetto al lavoro),

- iscriziona anagrafica o presso pubblici registri, Camera di commercio o

simili;

- abilitazioni, licenze, concessioni, autorizzazioni;

- denunzie di smarrimento di documenti di identificazione o di soggiorno;

- certificati di nascita (in cui si attesta che la madre clandestina era in

Italia);

- certificati di matrimonio celebrato in Italia secondo la legge italiana e

regolarmente trascritto;

- decreti di espulsione amministrativa che non siano stati effettivamente

eseguiti;

- revoche, annullamenti o rifiuti di rilascio o di rinnovo di permessi di

soggiorno con l'allegata attestazione che tali atti sono stati consegnati

personalmente allo straniero;

- atti giudiziari (inclusi ordini di arresto o di carcerazione, ordinanze

che dispongono la custodia cautelare o altre misure cautelari personali, p.

es. arresti domiciliari, verbali d'udienza, comunicazioni di garanzia,

citazioni a giudizio, rinvii a giudizio, sentenze di archiviazione, di

condanna o di assoluzione) dai quali risulti la presenza della persona

ovvero il ricevimento a sue mani dell'atto notificatogli o comunicatogli; -

atto che attesta l'avvenuta dimissione dall'istituto penitenziario;

- ricorsi giudiziari presentati personalmente;

- verbali di contravvenzione (anche per infrazioni al codice della strada)

o di sequestro di merce venduta abusivamente;

- verbali di incidenti stradali redatti dalla Polizia municipale o dalla

Polizia stradale in cui siano state verbalizzate le generalitˆ dello

straniero

- verbali di ispezione presso luoghi di lavoro redatti da Ispettori del

lavoro o ispettori INAIL o ispettori fiscali dai quali risulti la presenza

dello straniero nel luogo ispezionato

b) atti provenienti da enti, comunque costituiti fornitori di pubblici

servizi:

- contratti TELECOM, ENEL (o AEM) e simili intestati alla persona;

- documenti sanitari di data certa (certificati di ricovero presso

strutture ospedaliere o certificati attestanti cure ambularoriali;

- documenti postali nominativi per i quali era richiesta di un documento di

identificazione (libretto di deposito);

- certificati o altri atti relativi all'iscrizione (propria o dei propri

figli minori) presso istituti scolastici pubblici o privati legalmente

riconosciuti;

c) atti privati recanti data certa:

- contratti registrati di locazione o di compravendita o di uso o di

usufrutto; - scritture private autenticate;

d) documentazione ufficiale di alloggio: - copia dell'avvenuto invio alle

autoritˆ di P.S. della dichiarazione di cessione di fabbricato; - copia

della comunicazione resa dagli alberghi o dai centri di accoglienza o dai

privati alle autoritˆ di P.S. nei termini e ai sensi della legge (ex art.

147 T.U.L.P.S. o ex art. 4, comma 15, L. n. 39/1990);

e) "documentazione proveniente dalle organizzazioni nazionali e

internazionali attestanti una prestazione assistenziale o comunque di

tutela in favore dello straniero".

 

4) Disponibilita' di alloggio.

 

E' opportuno contemplare, in sede di presentazione della documentazione

completa, la possibilita' di dichiarazione di ospitalita' prevista

dall'art. 7 del T.U., da rendersi secondo modalitˆ semplificate (ad

esempio, senza richiedere obblgatoriamente firma autenticata presso gli

Uffici del Comune). E' necessario tenere presente che l'ospitalita' non

costituisce sub-locazione e dunque non ha bisogno di essere autorizzata dal

proprietaio dell'immobile. Occorre tenere anche presente che per il

contratto di locazione (come pure per il contratto di comodato - gratuito o

meno) non e' previsto, per legge, il requisito della forma scritta, potendo

sussistere il contratto anche in forma verbale.

 

5) Conversioni di altri permessi in permessi per lavoro.

 

Occorre chiarire con la circolare che la conversione e' senz'altro

possibile nell'ambito dei limiti numerici e temporali previsti dal decreto,

salve restando le ulteriori possibilita' di conversione previste dalla

legge.

 

6) Lavoro atipico.

 

Occorre tenere presente che non essendo le categorie "lavoro ocacsionale ma

continuato e coordinato" assimilabili al contratto di lavoro dipendente, e

non avendo quindi una contrattazione collettiva alla base, risulta

impossibile dimostrare di avere un corrispettivo non inferiore ai minimi

previsti dalla contrattazione colletttiva di settore. Ne' si vede come

possa essere indicato il riferimento al "compenso medio in uso nel settore

" per un certo ramo di attivita' lavorativa autonoma.

 

7) Lavoro a tempo determinato.

 

Occorre chiarire che in caso di regolarizzazione per lavoro subordinato a

tempo determinato, il permesso non puo' avere durante inferiore a un anno.

 

8) Lavoro autonomo.

 

Occorre specificare che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione

dell'autorita' competente, e' sufficiente la presentazione di domanda di

iscrizione agli eventuali corsi di qualificazione finalizzati all'icrizione

ad albi e registri.

 

9) Lavoro occasionale.

 

Occorre chiarire quale sia la possibilita' di regolarizzazione, nell'ambito

del decreto, per chi svolga attivita' di lavoro occasionale.

 

9) Minori in stato di abbandono.

 

Occorre chiarire se vi sia possibilita' di accesso a un permesso per lavoro

per minori irregolari (di eta' superiore a quattordici anni) in stato di

abbandono.

 

10) Esito negativo.

 

Occorre chiarire che, nei casi di esito negativo delle domande per i quali

risulti comunque inopportuno il rimpatrio dello straniero, possa essere

comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido

per studio e lavoro. Prevedere che negli altri casi di esito negativo lo

straniero sia invitato ad allontanarsi spontaneamente dall'Italia entro il

termine di trenta giorni, trascorso il quale scatti il provvedimento di

espulsione.