Date: 10:31 AM 11/2/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando il testo del documento inviato dalla Comunita' di S. Egidio al

Ministero dell'interno in merito alla circolare sulla regolarizzazione.

Quest'ultima dovrebbe essere gia' stata firmata. Appena avro' ulteriori

notizie, ve le comunichero'.

 

ATTENZIONE: assumendo comunque che la pubblicazione della circolare sia

imminente, abbiamo organizzato una presentazione dei contenuti del decreto

e della circolare stessa, destinata a immigrati e operatori, per Venerdi' 6

Novembre a lle ore 16, presso la Sala Assunta, in Via degli Astalli 17 (tra

Piazza Venezia e Piazza del Gesu'). Vi prego di dare diffusione a questo

avviso.

 

Ieri, parlando con avvocati che si occupano di diritto del lavoro, mi e'

sembrato di capire che la figura del lavoratore saltuario (intendendo con

questa espressione il lavoratore che oggi - poniamo - lavora come

giardiniere da tizio, domani come imbianchino da caio, dopodomani chissa'?)

dovrebbe rientrare tranquillamente nella categoria del lavoro autonomo.

Inoltre - sempre a quanto capisco - non esistendo un albo corrispondente

alla sua attivita', l'unico adempimento richiesto dovrebbe essere

l'apertura della Partita IVA.

 

Domanda (ai giuristi e agli esperti): ho capito bene? se si', mi sembra che

dovremmo far valere questo punto di vista con i ministeri competenti

(interno, lavoro e industria), dal momento che la regolarizzazione dei

soggetti che rientrano in questa categoria (numerosissimi) verrebbe ad

essere estremamente facilitata. E pazienza se poi Frisullo mi accusera' di

essermi prestato all'iniquo obbligo di apertura della Partita IVA...

 

Attendo con urgenza risposte.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: un consiglio: quando siete su una scala a pioli di ferro, tenete

sempre a mente le nozioni che seguono.

1) due corpi di massa m e M rispettivamente si attraggono con una forza

proporzionale al prodotto delle due masse e diretta come la retta che

congiunge i rispettivi baricentri;

2) la massa della terra e' molto grande;

3) l'attrito statico e' sempre maggiore dell'attrito dinamico (diffidate

delle prove di tenuta degli appoggi della scala "da fermo");

4) le interazioni elettromagnetiche tra gli elettroni della vostra coscia e

quelli dei pioli di ferro impediscono alla prima di attraversare

serenamente i secondi, allorquando questi decidano di arrestare la propria

corsa.

 

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Osservazioni e proposte in merito al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 16 ottobre 1998 in tema di

"Programmazione dei flussi di ingresso" per l'anno 1998.

 

 

            Di seguito sono esposte osservazioni e suggerimenti in merito

all'applicazione del provvedimento indicato, con lo scopo di facilitare la

gestione e l'accesso alle procedure per la regolarizzazione degli immigrati

gi presenti in Italia.

            In premessa si suggerisce di impostare la procedura in maniera che:

* tutte le domande pervenute entro la scadenza del 15 dicembre siano

considerate ricevibili a prescindere dal superamento della quota prefissata

dei 32 mila immigrati;

* la presentazione della domanda avvenga presso uno sportello unico ove

siano opportunamente concentrate, se possibile, le funzioni in precedenza

espletate da questure, uffici provinciali del lavoro (per es.per i

controlli di cui all'art.3 lett.b) ed altri organi;

* gli uffici, ad evitare un carico di lavoro insostenibile, ricevano

comunque entro il 15 dicembre la domanda (in cui lo straniero dichiara le

proprie generalit e il possesso dei requisiti), indicando una successiva

data per la produzione della necessaria documentazione e la verifica degli

stessi;

* la presenza precedente al marzo 1998 non sia pregiudicata da una

successiva uscita dal paese, se questa avvenuta per periodi brevi, in

coincidenza con periodi festivi o ferie estive, per stranieri che non hanno

bisogno di visto per motivi turistici ( per es. polacchi).

 

            Con riferimento al testo del decreto appare importante evidenziare:

 

1. agli artt.3 e 4 lett.a) la prova della presenza in Italia pu essere

fornita:

a) sia attraverso documenti pubblici (per es. timbro apposto sul

passaporto, certificazioni mediche di strutture pubbliche, ricoveri

ospedalieri, censimenti dei vigili urbani ed eventuali contravvenzioni,

frequenza a scuole pubbliche o parificate);

b) sia attraverso eventuali identificazioni di polizia;

c) sia attraverso dichiarazioni delle associazioni di volontariato che

attestino da quando l'immigrato ha usufruito dei servizi sociali;

d) sia attraverso attestazioni di soggetti privati che abbiano fornito

prestazioni a pagamento (per es. il biglietto della compagnia aerea,

l'albergo, un laboratorio di analisi cliniche, una scuola di lingua o di

formazione professionale privata);

e) sia prove che l'immigrato pu fornire (per es. invio di vaglia postale o

apertura del libretto, apertura di conto corrente bancario, corrispondenza

ricevuta dall'estero con chiara indicazione di nome e data).

 

2. all'art.3 lett.b:

a) il contratto di lavoro subordinato pu essere stipulato anche a tempo

parziale, comunque non inferiore al 50% dell'orario stabilito dal CCNL;

b) il contratto di collaborazione coordinata potr prevedere impegni

lavorativi parziali, purch in grado di produrre un reddito annuo non

inferiore all'importo dell'assegno sociale;

c) il lavoro autonomo potr essere riconosciuto, per quanto riguarda il

possesso dei requisiti necessari all'iscrizione all'albo e ai registri,

anche sulla base della prova di aver intrapreso la procedura necessaria al

conseguimento dei requisiti predetti (per es. quando sia necessario il

superamento di corsi o prove tecniche, sufficiente l'iscrizione al corso

organizzato dalle camere di commercio, proprio perch il provvedimento di

regolarizzazione ha lo scopo di avviare il processo di inserimento).

 

3. agli artt.3 e 4 lett.c:

proprio per la condizione di irregolarit da cui emergono, molti immigrati

non saranno in condizione di produrre la "idonea documentazione" circa la

sistemazione alloggiativa, vale a dire contratto di affitto o cessione di

fabbricato (la stessa considerazione potrebbe essere estesa a molti

immigrati regolari e anche agli italiani).

Per evitare che proprio questo requisito sia di impedimento alla

regolarizzazione, appare necessario che la documentazione possa essere

costituita anche da una dichiarazione dell'interessato.

La stessa documentazione pu anche essere costituita dalle dichiarazioni di

enti pubblici o privati che offrono ospitalit all'immigrato.

Inoltre, considerando che richieste di regolarizzazione potranno essere

presentate anche da quanti ancora non dispongono di un proprio alloggio e

spesso si avvalgono delle reti informali di auto-aiuto delle comunit

immigrate, in alcuni casi sarebbe opportuno, come misura temporanea che

favorisce la stabilizzazione, considerare documentazione idonea anche la

dichiarazione di dimora e residenza presso il comune prevista anche dal

regolamento anagrafico per i senza fissa dimora (art.2 comma 3^ della

L.n.1228/1954 e art.1 del DPR n.223/1989) o le dichiarazioni delle

associazioni che consentono agli immigrati di stabilire presso le proprie

sedi la residenza.

 

4. all'art.6 ultima parte:

L'espressione conclusiva, secondo cui sono escluse dalla regolarizzazione

"le persone per cui l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato

non possono essere consentiti", potrebbe essere riferita alle situazioni

effettivamente gravi, quelle cio in cui in precedenza sia stata emessa

un'espulsione giudiziale o per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ai

sensi dell'art.13 comma 1^ del Testo Unico.

Non dovrebbero essere invece esclusi quanti sono stati destinatari di un

provvedimento di espulsione amministrativa, emanato quindi ai sensi

dell'art.13 comma 2^ lett. a),b) e c).