Date: 10:31 AM 11/2/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando il testo del documento inviato dalla
Comunita' di S. Egidio al
Ministero dell'interno in merito alla
circolare sulla regolarizzazione.
Quest'ultima dovrebbe essere gia' stata
firmata. Appena avro' ulteriori
notizie, ve le comunichero'.
ATTENZIONE: assumendo comunque che la
pubblicazione della circolare sia
imminente, abbiamo organizzato una
presentazione dei contenuti del decreto
e della circolare stessa, destinata a
immigrati e operatori, per Venerdi' 6
Novembre a lle ore 16, presso la Sala Assunta,
in Via degli Astalli 17 (tra
Piazza Venezia e Piazza del Gesu'). Vi prego
di dare diffusione a questo
avviso.
Ieri, parlando con avvocati che si occupano di
diritto del lavoro, mi e'
sembrato di capire che la figura del
lavoratore saltuario (intendendo con
questa espressione il lavoratore che oggi -
poniamo - lavora come
giardiniere da tizio, domani come imbianchino
da caio, dopodomani chissa'?)
dovrebbe rientrare tranquillamente nella
categoria del lavoro autonomo.
Inoltre - sempre a quanto capisco - non
esistendo un albo corrispondente
alla sua attivita', l'unico adempimento
richiesto dovrebbe essere
l'apertura della Partita IVA.
Domanda (ai giuristi e agli esperti): ho
capito bene? se si', mi sembra che
dovremmo far valere questo punto di vista con
i ministeri competenti
(interno, lavoro e industria), dal momento che
la regolarizzazione dei
soggetti che rientrano in questa categoria
(numerosissimi) verrebbe ad
essere estremamente facilitata. E pazienza se
poi Frisullo mi accusera' di
essermi prestato all'iniquo obbligo di
apertura della Partita IVA...
Attendo con urgenza risposte.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: un consiglio: quando siete su una scala
a pioli di ferro, tenete
sempre a mente le nozioni che seguono.
1) due corpi di massa m e M rispettivamente si
attraggono con una forza
proporzionale al prodotto delle due masse e
diretta come la retta che
congiunge i rispettivi baricentri;
2) la massa della terra e' molto grande;
3) l'attrito statico e' sempre maggiore
dell'attrito dinamico (diffidate
delle prove di tenuta degli appoggi della
scala "da fermo");
4) le interazioni elettromagnetiche tra gli
elettroni della vostra coscia e
quelli dei pioli di ferro impediscono alla
prima di attraversare
serenamente i secondi, allorquando questi
decidano di arrestare la propria
corsa.
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Osservazioni e proposte in merito al decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 ottobre 1998 in tema di
"Programmazione dei flussi di
ingresso" per l'anno 1998.
Di
seguito sono esposte osservazioni e suggerimenti in merito
all'applicazione del provvedimento indicato,
con lo scopo di facilitare la
gestione e l'accesso alle procedure per la
regolarizzazione degli immigrati
gi presenti in Italia.
In
premessa si suggerisce di impostare la procedura in maniera che:
* tutte le domande pervenute entro la scadenza
del 15 dicembre siano
considerate ricevibili a prescindere dal
superamento della quota prefissata
dei 32 mila immigrati;
* la presentazione della domanda avvenga
presso uno sportello unico ove
siano opportunamente concentrate, se
possibile, le funzioni in precedenza
espletate da questure, uffici provinciali del
lavoro (per es.per i
controlli di cui all'art.3 lett.b) ed altri
organi;
* gli uffici, ad evitare un carico di lavoro
insostenibile, ricevano
comunque entro il 15 dicembre la domanda (in
cui lo straniero dichiara le
proprie generalit e il possesso dei
requisiti), indicando una successiva
data per la produzione della necessaria
documentazione e la verifica degli
stessi;
* la presenza precedente al marzo 1998 non sia
pregiudicata da una
successiva uscita dal paese, se questa
avvenuta per periodi brevi, in
coincidenza con periodi festivi o ferie
estive, per stranieri che non hanno
bisogno di visto per motivi turistici ( per
es. polacchi).
Con
riferimento al testo del decreto appare importante evidenziare:
1. agli artt.3 e 4 lett.a) la prova della
presenza in Italia pu essere
fornita:
a) sia attraverso documenti pubblici (per es.
timbro apposto sul
passaporto, certificazioni mediche di
strutture pubbliche, ricoveri
ospedalieri, censimenti dei vigili urbani ed eventuali
contravvenzioni,
frequenza a scuole pubbliche o parificate);
b) sia attraverso eventuali identificazioni di
polizia;
c) sia attraverso dichiarazioni delle
associazioni di volontariato che
attestino da quando l'immigrato ha usufruito
dei servizi sociali;
d) sia attraverso attestazioni di soggetti
privati che abbiano fornito
prestazioni a pagamento (per es. il biglietto
della compagnia aerea,
l'albergo, un laboratorio di analisi cliniche,
una scuola di lingua o di
formazione professionale privata);
e) sia prove che l'immigrato pu fornire (per
es. invio di vaglia postale o
apertura del libretto, apertura di conto
corrente bancario, corrispondenza
ricevuta dall'estero con chiara indicazione di
nome e data).
2. all'art.3 lett.b:
a) il contratto di lavoro subordinato pu
essere stipulato anche a tempo
parziale, comunque non inferiore al 50%
dell'orario stabilito dal CCNL;
b) il contratto di collaborazione coordinata
potr prevedere impegni
lavorativi parziali, purch in grado di
produrre un reddito annuo non
inferiore all'importo dell'assegno sociale;
c) il lavoro autonomo potr essere
riconosciuto, per quanto riguarda il
possesso dei requisiti necessari
all'iscrizione all'albo e ai registri,
anche sulla base della prova di aver
intrapreso la procedura necessaria al
conseguimento dei requisiti predetti (per es.
quando sia necessario il
superamento di corsi o prove tecniche,
sufficiente l'iscrizione al corso
organizzato dalle camere di commercio, proprio
perch il provvedimento di
regolarizzazione ha lo scopo di avviare il
processo di inserimento).
3. agli artt.3 e 4 lett.c:
proprio per la condizione di irregolarit da
cui emergono, molti immigrati
non saranno in condizione di produrre la
"idonea documentazione" circa la
sistemazione alloggiativa, vale a dire
contratto di affitto o cessione di
fabbricato (la stessa considerazione potrebbe
essere estesa a molti
immigrati regolari e anche agli italiani).
Per evitare che proprio questo requisito sia
di impedimento alla
regolarizzazione, appare necessario che la
documentazione possa essere
costituita anche da una dichiarazione
dell'interessato.
La stessa documentazione pu anche essere
costituita dalle dichiarazioni di
enti pubblici o privati che offrono ospitalit
all'immigrato.
Inoltre, considerando che richieste di
regolarizzazione potranno essere
presentate anche da quanti ancora non
dispongono di un proprio alloggio e
spesso si avvalgono delle reti informali di
auto-aiuto delle comunit
immigrate, in alcuni casi sarebbe opportuno,
come misura temporanea che
favorisce la stabilizzazione, considerare
documentazione idonea anche la
dichiarazione di dimora e residenza presso il
comune prevista anche dal
regolamento anagrafico per i senza fissa
dimora (art.2 comma 3^ della
L.n.1228/1954 e art.1 del DPR n.223/1989) o le
dichiarazioni delle
associazioni che consentono agli immigrati di
stabilire presso le proprie
sedi la residenza.
4. all'art.6 ultima parte:
L'espressione conclusiva, secondo cui sono
escluse dalla regolarizzazione
"le persone per cui l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello stato
non possono essere consentiti", potrebbe
essere riferita alle situazioni
effettivamente gravi, quelle cio in cui in
precedenza sia stata emessa
un'espulsione giudiziale o per motivi di sicurezza
e ordine pubblico, ai
sensi dell'art.13 comma 1^ del Testo Unico.
Non dovrebbero essere invece esclusi quanti
sono stati destinatari di un
provvedimento di espulsione amministrativa,
emanato quindi ai sensi
dell'art.13 comma 2^ lett. a),b) e c).