Date: 1:45 PM 11/3/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare regolarizzazione

 

Cari amici,

ecco il testo della circolare del Ministero dell'interno. Commenti e

osservazioni sono rinviati a domani.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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OGGETTO: Decreto   concernente   l'integrazione   del    decreto

interministeriale 24  dicembre 1997  di  programmazione dei flussi  di

ingresso per l'anno 1998.-

 

 

         Il Presidente del  Consiglio dei Ministri, con  decreto datato 16

ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 successivo,

ha  emanato un  decreto  che definisce,  per il 1998, i permessi di

soggiorno da rilasciarsi ad  integrazione  di quanto disposto dal decreto

di programmazione dei flussi di ingresso gi adottato il 24 dicembre 1997.

 

         Il cennato provvedimento si conforma al  "Documento  programmatico

relativo  alla politica  dell'immigrazione e  degli  stranieri  nel

territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40"

pubblicato sul supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 245 del

15.9.1998.

 

         Nell'ottica di  una programmazione  compatibile con  il mercato

del  lavoro e  con  le politiche di  integrazione ed  in considerazione

delle risultanze  della relazione sulla  presenza degli stranieri in

Italia, anche  in condizione di irregolarit, stato, infatti,  previsto

in tale Documento di  programmazione, che il  completamento  del

contingente  relativo al  1998  possa essere  riservato  a lavoratori

stranieri  che  dimostrino  con elementi oggettivi,  di  essere  gi

presenti in  Italia  prima dell'entrata  in  vigore   della  legge  40/98

e  che   possano dimostrare di possedere specifici requisiti.

 

         Tanto premesso,  con riserva  di  pi  puntuali direttive, anche

in relazione  alle  concorrenti competenze  di altre Amministrazioni, si

ritiene opportuno  fornire alle SS.LL. le istruzioni relative alle

disposizioni di immediata applicazione.

 

Relativamente  all'art.  1  si  evidenzia  che  per  il residuo periodo

dell'anno  in corso viene consentito il rilascio di un permesso di

soggiorno per  lavoro subordinato, anche stagionale o atipico e per lavoro

autonomo,   ai   cittadini extracomunitari residenti  all'estero ed  a

quelli presenti  in Italia, in possesso dei requisiti previsti nello stesso

decreto, entro la quota massima di  38.000 unit aggiuntiva a quella  gi

fissata con il citato decreto 24 dicembre 1997.

 

         Pertanto, le  Questure entro  il  15 dicembre,  termine ultimo

indicato negli  artt. 3, 4 e 5 per  la presentazione  delle istanze,

dovranno accettare le domande avanzate dagli stranieri, eventualmente

utilizzando  il sistema  delle prenotazioni, cos come effettuato in

precedenti occasioni, accogliendo, compatibilmente con le esigenze

organizzative di ciascuna questura,  le eventuali indicazioni degli stessi

richiedenti circa la data di presentazione dell'istanza, corredata della

prescritta documentazione. Il giorno in cui richiesta la prenotazione

vale quale data di presentazione.

 

            Nell'ambito di un tetto massimo di 38.000 persone stato, inoltre,

previsto, dall'art.2, l'ingresso, in via preferenziale, a favore di

cittadini albanesi, tunisini e marocchini, in relazione agli accordi

bilaterali stipulati con i rispettivi Paesi.

 

            In particolare, potranno essere chiamati o autorizzati n. 3.000

cittadini albanesi, con una riserva di   1.500  posti per i lavoratori  che

hanno   accettato  di  rimpatriare,  dopo   aver soggiornato in Italia a

seguito dei noti eventi verificatisi nel corso  del  1997.   Saranno

altres  chiamati  ed   autorizzati  n. 1.500 cittadini marocchini e 1.500

tunisini.

 

         Ai predetti stranieri  verr rilasciato un permesso  di soggiorno

con la motivazione e  la durata previste dal visto  di ingresso.

 

         Ai sensi dell'art. 3 del  decreto in oggetto la domanda per il

rilascio del permesso  di soggiorno per motivi di  lavoro subordinato,

stagionale  o  atipico,  a   tempo  determinato  e indeterminato pu essere

presentata anche  dai cittadini stranieri gi presenti  in  Italia  prima

del 27  marzo  1998  alla  Questura competente  per  territorio,

corredata  dalla   documentazione indicata ai punti a), b) e c) dello

stesso articolo.

 

            Si sottolinea che, a norma dell'art. 6, dovr essere

preliminarmente accertata l'identit dei richiedenti, mediante esibizione

del passaporto o altro documento equipollente, idoneo ad attestare la

nazionalit e le generalit dell'interessato.

 

            Sono, ovviamente, esclusi dalla possibilit di regolarizzare la

propria posizione coloro che, pur essendo stati presenti prima del 27 marzo

1998 risultano aver lasciato il territorio nazionale ed esservi rientrati

in data successiva, salvo che l'allontanamento sia riconducibile a gravi e

documentate esigenze.

 

         Per  quanto  concerne   la  prova  della  presenza in Italia  si

rappresenta,  innanzitutto, che  tutti  i  documenti  presentati dovranno

avere  data  certa  antecedente al  27  marzo  1998 . Essi potranno

consistere in:

 

-           atti provenienti  dalla Pubblica Amministrazione  o da  questa

ricevuti  (es.  permessi  di  soggiorno   scaduti,  iscrizione   anagrafica

o  in  pubblici  registri;  documenti  d'identit, denuncia di smarrimento

degli stessi; istanze; ecc...);

-           documenti nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici

servizi (contratti di utenze domestiche; documenti sanitari di   data

certa; effetti postali; ecc...);

-           documentazione scolastica;

-           atti privati nominativi di data certa (contratti di locazione;

scritture private    autenticate;  dichiarazione  di  ospitalit

effettuata ai sensi dell'art.147 T.U.L.P.S.);

-           documentazione alberghiera nominativa;

-           documentazione   proveniente   da   organismi   umanitari    e

assistenziali attestante,  inequivocabilmente,  una  effettiva

prestazione   a    favore    dell'interessato    (di    natura

assistenziale, economica, legale, ecc...).

 

Coloro che potranno dimostrare di essere stati presenti in Italia in una

data molto antecedente a quella del 27 marzo 1998, dovranno altres

comprovare la continuit di tale presenza fino alla predetta data.

 

Relativamente al requisito del possesso di un contratto di lavoro, il

Ministero del  Lavoro e  della Previdenza  Sociale dar specifiche

istruzione alle competenti   Direzioni   Provinciali  del   Lavoro per

quanto riguarda la verifica dei contratti; l'attestazione che verr apposta

dai predetti Uffici sul contratto varr quale nulla-osta.

 

In merito  alla  documentazione circa  la  sistemazione alloggiativa  si

ritiene  che  la   stessa  possa   consistere nell'esibizione di:

-           un  contratto  di  affitto  o  altro  titolo  legittimante  la

disponibilit dell'immobile;

-           un documento che  accerti l'effettiva ospitalit nel quale  si

indichi la  sistemazione alloggiativa  offerta allo  straniero   (stanza,

posto  letto),   supportata  dall'esibizione   della   denuncia  prevista

dall'art.  7  del   "Testo  unico   delle   disposizioni concernenti  la

disciplina  dell'immigrazione  e   norme sulla condizione dello straniero",

da produrre, al pi tardi all'atto del ritiro del permesso di soggiorno.

 

L'ospitalit  potr  essere  offerta  anche  da  un  cittadino   straniero

regolarmente soggiornante,  in possesso di  regolare   contratto  di

affitto,  o che  comunque  disponga  di  idonea   sistemazione

alloggiativa, o da un centro di accoglienza.

 

         L'articolo  4   del   decreto  prevede,   inoltre,   la

possibilit di  regolarizzazione a favore  degli stranieri  che, presenti

in   Italia  prima   del  27   marzo  1998,   vogliono intraprendere

un'attivit di lavoro autonomo.

 

         Al riguardo,  oltre alla  prova della  presenza  in Italia,

documentata con le modalit gi indicate,  gli stranieri dovranno fornire

la documentazione relativa ai requisiti   previsti dall'art. 26 del citato

Testo Unico.

 

         L'accertamento   della   sussistenza   dei    requisiti

professionali  e  degli  altri  richiesti   per  lo  svolgimento

dell'attivit indicata  dallo straniero  verr effettuato  dagli organi

competenti   (Camera   di  Commercio,   Comuni,   Ordini professionali

ecc.)  attraverso il  rilascio  di appositi  nulla-osta.

 

         Per quanto  concerne la  sistemazione alloggiativa,  si richiama

quanto  gi  indicato  precedentemente, mentre  per  il requisito  relativo

alle  capacit   economiche,  oltre   alla dimostrazione di  possedere  il

reddito previsto  dall'art.  26

comma 3 del Testo Unico,  lo straniero dovr essere in  possesso anche

delle risorse occorrenti per l'attivit da intraprendere.

 

         Da  tale  requisito  si  prescinde  per  l'attivit  di commercio

ambulante,  mentre,   in  attesa  che  il   Ministero dell'Industria

provveda a quantificare le risorse necessarie per ciascuna attivit, di cui

si dar conto in successiva circolare, le Questure  accetteranno le

domande  con riserva  di esame  da effettuarsi sulla scorta  delle

indicazioni che saranno  fornite dal suddetto Dicastero.

 

         L'art. 5  del  decreto  stabilisce la  possibilit  che venga

richiesto, entro il  15 dicembre, il rilascio di  permessi di soggiorno

per ricongiungimento  familiare, al  di fuori  dei limiti quantitativi

previsti dall'art. 1, a favore dei cittadini extracomunitari gi presenti

in  Italia prima del 27 marzo  1998 purch  sussistano  le  condizioni  ed

i  requisiti  richiesti dall'art. 29 del Testo Unico.

 

         Al riguardo, si  attira l'attenzione sulla  circostanza che il

ricongiungimento  potr essere  richiesto non  solo  con cittadino

straniero gi regolarmente soggiornante in possesso di permesso di

soggiorno di cui  all'art. 28 commi 1 e  2 del Testo Unico, ma anche con il

familiare che abbia ottenuto un permesso di soggiorno, di durata  non

inferiore ad un anno,  beneficiando della regolarizzazione prevista dal

presente decreto.

 

            Viene inoltre subordinato, dall'art. 6 del decreto in oggetto, il

rilascio dei permessi di soggiorno, oltre che alla verifica dei presupposti

indicati negli articoli precedenti, all'esibizione di passaporto o altro

documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identit rilasciata

dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare in Italia del Paese di

appartenenza.

 

            Si rappresenta, infine, che sono esclusi dall'applicazione del

decreto in oggetto i cittadini extracomunitari per i quali l'ingresso o il

soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti, salvo i

casi di revoca,  perch espulsi o segnalati in base a Convenzioni o

accordi, ai fini del respingimento o non ammissione, o perch suscettibili

di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero

per i motivi di cui all'art. 13 comma 2, lettera c), del testo unico.

 

            Tenuto conto delle diverse categorie di destinatari del decreto e

della necessit di garantire pari opportunit per tutti i richiedenti, il

rilascio dei permessi di soggiorno avverr dopo una prima verifica, a

livello nazionale, del numero dei vari tipi di richieste presentate o delle

prenotazioni. Si fa pertanto riserva di ulteriori istruzioni in merito, che

saranno concertate con le altre amministrazioni interessate.

 

            Pertanto, ciascuna Questura, solo successivamente, rilascer i

permessi di soggiorno, utilizzando un criterio temporale, in base alla data

di presentazione o prenotazione.

 

Poich, peraltro, il soggiorno per motivi di coesione familiare non

soggetto ai limiti di quota, i permessi di soggiorno per tali motivi

potranno gi essere  rilasciati, indipendentemente dai criteri temporali di

cui sopra.

 

         Al fine di  semplificare ed accelerare le procedure  di

regolarizzazione si  suggerisce l'opportunit  di allestire,  in ciascuna

provincia,  in collaborazione  con  gli  altri  Uffici periferici  dei

Dicasteri  interessati  alla  regolarizzazione, sportelli polifunzionali

per  riunire in  una stessa  area  gli operatori competenti alle diverse

fasi della procedura.

 

         Tale iniziativa, concordata anche con  il Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale, e gi utilizzata in consimili circostanze,

rappresenta infatti un utile strumento per favorire la   contestualit

delle   decisioni    mediante    l'apporto contemporaneo delle  singole

Amministrazioni a  diverso  titolo competenti, e rappresenta una proficua

ipotesi di lavoro che si auspica  possa   essere   utilmente  perseguita

dalle   SS.LL. nell'attuazione  delle   procedure   di   regolarizzazione

dei cittadini extracomunitari.

 

 

         Si precisa che, essendo soppresso il limite biennale al rilascio

di  permessi di  soggiorno  per motivi  di studio  agli studenti

universitari  fuori  corso,  e  non essendo  ancora  in vigore il

regolamento  di  attuazione del  testo unico  qui  in argomento, i permessi

di soggiorno in questione possono  essere rilasciati, a richiesta degli

interessati  e previa verifica dei requisiti di  studio prescritti,  senza

tenere  conto del  limite predetto,  anche  se  nel  frattempo,  sia  stato

adottato  un provvedimento negativo.

 

 

 

 

 

                                                                                                PER IL

MINISTRO, Il Capo della Polizia