Date: 1:45 PM 11/3/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare regolarizzazione
Cari amici,
ecco il testo della circolare del Ministero
dell'interno. Commenti e
osservazioni sono rinviati a domani.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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OGGETTO: Decreto concernente l'integrazione del
decreto
interministeriale 24 dicembre 1997
di programmazione dei
flussi di
ingresso per l'anno 1998.-
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri,
con decreto datato 16
ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 successivo,
ha
emanato un decreto che definisce, per il 1998, i permessi di
soggiorno da rilasciarsi ad integrazione di quanto disposto dal decreto
di programmazione dei flussi di ingresso gi
adottato il 24 dicembre 1997.
Il cennato
provvedimento si conforma al
"Documento
programmatico
relativo
alla politica
dell'immigrazione e
degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3
della legge 6 marzo 1998 n. 40"
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
15.9.1998.
Nell'ottica
di una programmazione compatibile con il mercato
del
lavoro e con le politiche di integrazione ed in considerazione
delle risultanze della relazione sulla
presenza degli stranieri in
Italia, anche in condizione di irregolarit, stato, infatti, previsto
in tale Documento di programmazione, che il
completamento del
contingente relativo al
1998 possa essere riservato a lavoratori
stranieri che
dimostrino con elementi
oggettivi, di essere gi
presenti in Italia prima
dell'entrata in vigore della
legge 40/98
e
che possano
dimostrare di possedere specifici requisiti.
Tanto
premesso, con riserva di pi puntuali
direttive, anche
in relazione alle
concorrenti competenze di
altre Amministrazioni, si
ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le istruzioni relative alle
disposizioni di immediata applicazione.
Relativamente all'art. 1 si evidenzia
che per il residuo periodo
dell'anno in corso viene consentito il rilascio di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale o atipico e per lavoro
autonomo, ai
cittadini extracomunitari residenti all'estero ed a
quelli presenti in Italia, in possesso dei requisiti previsti nello stesso
decreto, entro la quota massima di 38.000 unit aggiuntiva a quella gi
fissata con il citato decreto 24 dicembre
1997.
Pertanto, le Questure entro il 15 dicembre,
termine ultimo
indicato negli artt. 3, 4 e 5 per
la presentazione delle
istanze,
dovranno accettare le domande avanzate dagli
stranieri, eventualmente
utilizzando il sistema
delle prenotazioni, cos come effettuato in
precedenti occasioni, accogliendo,
compatibilmente con le esigenze
organizzative di ciascuna questura, le eventuali indicazioni degli stessi
richiedenti circa la data di presentazione
dell'istanza, corredata della
prescritta documentazione. Il giorno in cui
richiesta la prenotazione
vale quale data di presentazione.
Nell'ambito
di un tetto massimo di 38.000 persone stato, inoltre,
previsto, dall'art.2, l'ingresso, in via
preferenziale, a favore di
cittadini albanesi, tunisini e marocchini, in
relazione agli accordi
bilaterali stipulati con i rispettivi Paesi.
In
particolare, potranno essere chiamati o autorizzati n. 3.000
cittadini albanesi, con una riserva di 1.500 posti per i lavoratori
che
hanno accettato
di rimpatriare, dopo aver soggiornato in Italia a
seguito dei noti eventi verificatisi nel
corso del 1997. Saranno
altres
chiamati ed autorizzati n. 1.500 cittadini marocchini e 1.500
tunisini.
Ai predetti
stranieri verr rilasciato un
permesso di soggiorno
con la motivazione e la durata previste dal visto di ingresso.
Ai sensi dell'art.
3 del decreto in oggetto la
domanda per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,
stagionale o atipico, a tempo
determinato e indeterminato
pu essere
presentata anche dai cittadini stranieri gi presenti in Italia prima
del 27
marzo 1998 alla Questura competente
per territorio,
corredata dalla
documentazione indicata ai punti a), b) e c) dello
stesso articolo.
Si
sottolinea che, a norma dell'art. 6, dovr essere
preliminarmente accertata l'identit dei
richiedenti, mediante esibizione
del passaporto o altro documento equipollente,
idoneo ad attestare la
nazionalit e le generalit dell'interessato.
Sono,
ovviamente, esclusi dalla possibilit di regolarizzare la
propria posizione coloro che, pur essendo
stati presenti prima del 27 marzo
1998 risultano aver lasciato il territorio
nazionale ed esservi rientrati
in data successiva, salvo che l'allontanamento
sia riconducibile a gravi e
documentate esigenze.
Per quanto
concerne la prova della presenza
in Italia si
rappresenta, innanzitutto, che
tutti i documenti presentati dovranno
avere
data certa antecedente al 27 marzo 1998 .
Essi potranno
consistere in:
- atti
provenienti dalla Pubblica
Amministrazione o da questa
ricevuti
(es. permessi di soggiorno
scaduti, iscrizione anagrafica
o
in pubblici registri; documenti
d'identit, denuncia di smarrimento
degli stessi; istanze; ecc...);
- documenti
nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici
servizi (contratti di utenze domestiche;
documenti sanitari di data
certa; effetti postali; ecc...);
- documentazione
scolastica;
- atti
privati nominativi di data certa (contratti di locazione;
scritture private autenticate; dichiarazione
di ospitalit
effettuata ai sensi dell'art.147 T.U.L.P.S.);
- documentazione
alberghiera nominativa;
- documentazione proveniente da organismi
umanitari e
assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva
prestazione a
favore
dell'interessato
(di natura
assistenziale, economica, legale, ecc...).
Coloro che potranno dimostrare di essere stati
presenti in Italia in una
data molto antecedente a quella del 27 marzo
1998, dovranno altres
comprovare la continuit di tale presenza fino
alla predetta data.
Relativamente al requisito del possesso di un
contratto di lavoro, il
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale dar specifiche
istruzione alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro per
quanto riguarda la verifica dei contratti;
l'attestazione che verr apposta
dai predetti Uffici sul contratto varr quale
nulla-osta.
In merito alla
documentazione circa
la sistemazione
alloggiativa si
ritiene
che la stessa possa consistere
nell'esibizione di:
- un contratto di affitto o
altro titolo legittimante la
disponibilit dell'immobile;
- un
documento che accerti l'effettiva
ospitalit nel quale si
indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo
straniero (stanza,
posto
letto),
supportata
dall'esibizione della denuncia prevista
dall'art. 7 del "Testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero",
da produrre, al pi tardi all'atto del ritiro
del permesso di soggiorno.
L'ospitalit potr
essere offerta anche da un cittadino straniero
regolarmente soggiornante, in possesso di regolare contratto
di
affitto,
o che comunque disponga di idonea sistemazione
alloggiativa, o da un centro di accoglienza.
L'articolo 4 del
decreto prevede, inoltre, la
possibilit di regolarizzazione a favore degli stranieri
che, presenti
in
Italia prima del 27
marzo 1998, vogliono intraprendere
un'attivit di lavoro autonomo.
Al riguardo, oltre alla prova della
presenza in Italia,
documentata con le modalit gi indicate, gli stranieri dovranno fornire
la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 26 del citato
Testo Unico.
L'accertamento
della sussistenza dei requisiti
professionali e degli altri richiesti
per lo svolgimento
dell'attivit indicata dallo straniero verr effettuato dagli organi
competenti (Camera
di Commercio, Comuni, Ordini professionali
ecc.)
attraverso il rilascio di appositi nulla-osta.
Per quanto concerne la sistemazione alloggiativa, si richiama
quanto
gi indicato precedentemente, mentre per il requisito
relativo
alle
capacit economiche, oltre alla dimostrazione di possedere il
reddito previsto dall'art. 26
comma 3 del Testo Unico, lo straniero dovr essere in possesso anche
delle risorse occorrenti per l'attivit da
intraprendere.
Da tale requisito si prescinde per
l'attivit di commercio
ambulante, mentre,
in attesa che il
Ministero dell'Industria
provveda a quantificare le risorse necessarie
per ciascuna attivit, di cui
si dar conto in successiva circolare, le
Questure accetteranno le
domande
con riserva di esame da effettuarsi sulla scorta delle
indicazioni che saranno fornite dal suddetto Dicastero.
L'art. 5 del decreto
stabilisce la
possibilit che venga
richiesto, entro il 15 dicembre, il rilascio di permessi di soggiorno
per ricongiungimento familiare, al
di fuori dei limiti
quantitativi
previsti dall'art. 1, a favore dei cittadini
extracomunitari gi presenti
in
Italia prima del 27 marzo
1998 purch sussistano le condizioni ed
i
requisiti richiesti dall'art.
29 del Testo Unico.
Al riguardo,
si attira l'attenzione sulla circostanza che il
ricongiungimento potr essere
richiesto non solo con cittadino
straniero gi regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di
soggiorno di cui all'art. 28 commi 1 e
2 del Testo Unico, ma anche con il
familiare che abbia ottenuto un permesso di
soggiorno, di durata non
inferiore ad un anno, beneficiando della regolarizzazione
prevista dal
presente decreto.
Viene
inoltre subordinato, dall'art. 6 del decreto in oggetto, il
rilascio dei permessi di soggiorno, oltre che
alla verifica dei presupposti
indicati negli articoli precedenti,
all'esibizione di passaporto o altro
documento equipollente, ivi compresa
l'attestazione di identit rilasciata
dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare
in Italia del Paese di
appartenenza.
Si
rappresenta, infine, che sono esclusi dall'applicazione del
decreto in oggetto i cittadini extracomunitari
per i quali l'ingresso o il
soggiorno nel territorio dello Stato non
possono essere consentiti, salvo i
casi di revoca, perch espulsi o segnalati in base a Convenzioni o
accordi, ai fini del respingimento o non
ammissione, o perch suscettibili
di espulsione per motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero
per i motivi di cui all'art. 13 comma 2,
lettera c), del testo unico.
Tenuto
conto delle diverse categorie di destinatari del decreto e
della necessit di garantire pari opportunit
per tutti i richiedenti, il
rilascio dei permessi di soggiorno avverr
dopo una prima verifica, a
livello nazionale, del numero dei vari tipi di
richieste presentate o delle
prenotazioni. Si fa pertanto riserva di
ulteriori istruzioni in merito, che
saranno concertate con le altre amministrazioni
interessate.
Pertanto,
ciascuna Questura, solo successivamente, rilascer i
permessi di soggiorno, utilizzando un criterio
temporale, in base alla data
di presentazione o prenotazione.
Poich, peraltro, il soggiorno per motivi di
coesione familiare non
soggetto ai limiti di quota, i permessi di
soggiorno per tali motivi
potranno gi essere rilasciati, indipendentemente dai criteri temporali di
cui sopra.
Al fine di semplificare ed accelerare le
procedure di
regolarizzazione si suggerisce l'opportunit di allestire,
in ciascuna
provincia, in collaborazione
con gli altri Uffici periferici
dei
Dicasteri interessati
alla regolarizzazione,
sportelli polifunzionali
per
riunire in una stessa area gli operatori competenti alle diverse
fasi della procedura.
Tale iniziativa,
concordata anche con il Ministero
del Lavoro e
della Previdenza Sociale, e gi utilizzata in
consimili circostanze,
rappresenta infatti un utile strumento per
favorire la contestualit
delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole
Amministrazioni a diverso titolo
competenti, e rappresenta una proficua
ipotesi di lavoro che si auspica possa essere
utilmente perseguita
dalle SS.LL. nell'attuazione delle
procedure di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari.
Si precisa che,
essendo soppresso il limite biennale al rilascio
di
permessi di soggiorno per motivi di studio agli
studenti
universitari fuori
corso, e non essendo ancora in
vigore il
regolamento di attuazione
del testo unico qui in argomento, i permessi
di soggiorno in questione possono essere rilasciati, a richiesta degli
interessati e previa verifica dei requisiti di studio prescritti,
senza
tenere
conto del limite
predetto, anche se nel
frattempo, sia stato
adottato
un provvedimento negativo.
PER
IL
MINISTRO, Il Capo della Polizia