Date: 4:44 PM 11/4/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare lavoro
Cari amici,
ecco la circolare del ministero del lavoro.
Gustatene l'agile prosa. Ho
messo un po' di tempo a mandarvela, perche' il
mio scanner e' di estrema
destra e ha inzeppato il testo di sue
personali valutazioni (nonultima,
quella che faceva firmare la circolare a
"IL SINISTRO").
Cordiali saluti
sergio briguglio
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CIRCOLARE N.126
prot. 8455 - 4 nov 1998
OGGETTO: decreto sui flussi migratori per
l'anno 1998, ai sensi dell'art.
3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286
sull'immigrazione - DPCM del 16 ottobre
1998.
Si trasmette, in allegato alla presente, la
copia del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
ottobre 1998, pubblicato sulla
G.U. n. 249 del 24.10.1998, relativo alla
programmazione dei flussi
migratori per l'anno 1998, che integra quella
gia' fissata dal precedente
Decreto interministeriale 24.12.l997.
Il D.P.C.M. in oggetto e' stato elaborato ai
sensi dell'art. 3, comma 4
del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione,
nell'ambito delle previsioni
triennali definite nel documento programmatico
sulla politica della
immigrazione e tenuto conto della portata e
delle implicazioni del fenomeno
dell'immigrazione irregolare in Italia, di cui
alla Relazione al Parlamento
sullo stesso oggetto.
Per la residua parte dell'anno 1998, si
dispone sia un ampliamento di
flussi migratori in ingresso, in via
preferenziale per albanesi, marocchini
e tunisini, sia una regolarizzazione per
lavoro o per ricongiungimento
familiare degli stranieri gi presenti in
Italia prima dell'entrata in
vigore della nuova normativa sull'immigrazione
succitata.
In particolare, il decreto in oggetto
stabilisce che possano essere
rilasciati per la residua parte dell'anno in
corso permessi di soggiorno
per lavoro nell'ambito di una quota totale
massima di 38.000 persone, in
aggiunta agli ingressi previsti con il decreto
succitato del 24.12.97 ed a
quelli autorizzati in base alla circolare
ministeriale n. 104/98.
Stante il carattere esaustivo delle previsioni
per il 1998, nella quota di
38.000 persone rientrano gli ingressi per
lavoro che le Direzioni Regionali
avessero rilevato eventualmente in eccedenza
sul totale massimo attribuito
finora con le circ. n. 75/98 e 104/98.
I permessi di soggiorno per lavoro di che
trattasi possono riguardare sia
il lavoro subordinato (a tempo determinato che
indeterminato), anche a
carattere stsgionale, o la collaborazione non
occasionale e coordinata con
l'attivita' del committente, sia il lavoro
autonomo. Si rammenta che, per
il lavoro autonorno, la autorizzazione o la
regolarrizzazione, non sono di
competenza del Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda la parte di competenza di
questo Miinistero, si
forniscono le seguenti disposizioni.
1. INGRESSO DI CITTADINI NON APPARTENENTI
ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI
ALL'ESTERO
Come disposto dall'art. 2 del decreto in
oggetto sono prefissate quote di
ingresso a favore di cittadini albanesi (n.
3.000 ingressi di cui 1.500 a
favore di coloro cbe hanno accettato il
rimpatrio dopo essere stati in
Italia), marocchini (n. l500 ngressi) e
tunisini (n. 1.500 ingressi) per
effetto di accordi bilaterali gia' stipulati.
Per quanto concerne l'elenco
dei cittadini albanesi che hanno accettato il
rimpatrio dopo essere stati
in Italia, sara' inviata quanto prima apposita
nota.
Tale quota di 6000 autorizzazioni viene
ripartita in 4000 ingressi per
lavoro subordinato e 2000 per lavoro autonomo
(rispettivamente 1000 per
l'Albania, 500 per il Marocco e 500 per la
Tunisia).
Tali flussi di entrata per 1avoro sono
riconosciuti in via preferenziale
rispetto ai lavoratori prosenienti da altre
aree. Al riguardo si ritiene
ammissibile anche l'ulteriore autorizzazione
di 3000 lavoratori, solo per
lavoro stagionale, provenienti da altri Paesi
extracomunitari.
Le autorizzazioni da parte di codesti Uffici,
sino alla fine dell'annoj,
non potranno quindi superare le 7.000 unita',
comprese le 4.000 unita'
provenienti dai tre Stati suindicati.
A questo proposito, allegato un prospetto di
attribuzione delle quote di
autorizzazioni rilasciabili, per ogni regione,
con la quota preferenziale
agli albanesi, marocchini e tunisini.
Al fine di rendere efficace la ricordata
preferenza da riservare ai Paesi
con i quali sono state raggiunte le intese
bilaterali, codesti uffici
dovranno promuovere, presso i datori di
lavoro, le liste di lavoratori,
gia' disponibili o che saranno successivamente
inoltrate, assicurando, in
ogni caso, la precedenza ai lavoratori delle
liste ovvero, in carenza, ai
residenti nei tre Paesi, nel caso di richieste
di autorizzazioni non
nominative.
Le Direzioni Regionali dei Lavoro - Settore
Politiche del Lavoro dovranno
provvedere ad assegnare le quote a ciascuna
Direzione Provinciale del
Lavoro secondo le riconosciute esigenze e sono
tenute a vigilare per
l'esatto adempimento della presente,
provvedendo alle dovute comunicazioni
a questo Servizio.
Ferma restando la rilevazione trimestrale (
AUT 1/ST e AUT 2/ST), gli
uffici in indirizzo provvederanno alle
comunicazioni mensili alla scrivente
delle autorizzazioni gradualmente rilasciate,
specificando la nazionalit
di appartenenza solo per albanesi, tunisini e
marocchini nonche' segnalando
le autorizzazioni a1 lavoro stagionale, come
di consueto, per aree di
provenienza.
Per le Regioni autonome Friuli Venezia Giulia
e Sicilia, gli Uffici
Regionali in indirizzo provvederanno a rendere
noto il testo della presente
circolare alle sedi provinciali.
2. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA
REGOLARIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto,
e' possibile ottenere un
permesso di soggiorno per lavoro anche per gli
stranieri non comunitari gi
presenti in Italia, su apposita richiesta alla
Questura competente, entro
il l5.12.98, corredata da:
a) idonea documentazione circa l'effettiva
presenza in Italia prima del 27
marzo 1998;
b) un contratto di lavoro subordinato, a
condizioni non inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, ovvero un
contratto di collaborazione, di carattere non
occasionale, svolto senza
vincolo di subordinazione, in modo
prevalentemente personale, coordinato
con l'attivita' del committente, ed avente ad
oggetto prestazioni rese con
autonomia, quantomeno operativa, a fronte di
un corrispettivo non inferiore
ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione
collettiva di settore o della categoria affine,
ovvero ai compensi medi in
uso per lo stesso ramo di attivita' lavorativa
autonoma. Tali contratti
devono recare sottoscrizione autenticata e
prevedere la sola condizione
sospensiva della concessione del pennesso di
soggiorno, e devono essere
verificatl dalla competente Direzione
Provinciale del Lavoro;
c} idonea documentazione circa la sistemazione
alloggiativa.
2.1 ADEMPIMENTI
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO RELATIVI AL
PUNTO b) SOPRA INDICATO
Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche stagionale o
a tempo indeterminato deve essere autenticato
si sensi della normativa
vigente in materia.
In luogo di tale autentica, nel caso di
assunzione di collaboratore
familiare, il contratto di lavoro potra'
essere sottoscritto anche di
fronte al funzionario della Direzione
Provinchle del lavoro, incaricato
all'uopo, che provvedera' ad accertare le
generalita' dei sottoscrittori ed
a certificare l'avvenuta stipula in propria
presenza sulla copia.
Oltre a tale incombenza od all'accertamento
della relata di autentica sulla
copia del contratto, il funzionario incaricato
dovra' veriticare che nel
contratto sia stata inclusa la sola condizione
sospensiva dellaa
concessione del permesso di soggiorno (in
altri termini, il lavoratore,
successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno, potra' senz'altro
iniziare a svolgere le prestazioni).
Inoltre, il medesimo dovra' accertare che il
livello retributivo concordato
non risulti inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di lavoro
applicabili nonch riscontrare la conformita'
ag1i stessi di altre
condizioni eventualmente inserite.
Collaborazione non occasionale e coordinata
con l'attivita' del committente.
Per quanto attiene alle attivit di
collaborazione non occasionale e
coordinata con l'attivita' del committente che
non rientrano nella figura
del lavoro subordinato, si dovra' valutare
l'effettiva sussistenza nel
contratto soggetto a verifica di tutte le
clausole ricordate nel D.P.C.M.,
non potendosi ovviamente effettuare in quel
momento alcuna verifica in
concreto sulle mansioni effettivamente svolte.
Inoltre, il contratto di collaborazione di che
trattasi dovra' contenere 1a
clausola espressa che il corrispettivo
previsto non sia inferiore ai minimi
stabiliti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva di
settore o della categoria affine, ovvero ai
compensi medi in uso per lo
stesso ramo di attivita' lavorativa autonoma.
A1 fine di accelerare le procedure di tali
verifiche, le Direzioni
Provinciali del Lavoro potranno avvalersi
anche di schemi di contratto
eventualmente predisposti all'uopo nelle
singole sedi, da distribuire in
loco agli stranieri od ai committenti
interessati.
Il contratto di collaborazione deve essere autenticato
ai sensi della
normativa vigente.
Per la verifica della condizione sospensiva e
per l'inizio delle
prestazioni, si rimanda a quanto gia'
precisato per il lavoro subordinato.
2.2 PROCEDURE
Al termine dell'esame del testo del contratto,
dovra' essere apposto sulla
copia un timbro attestante l'avvenuto
controllo formale eseguito ai sensi
del D.P.C.M., con la sottoscrizione del
funzionario che ha svolto i
riscontri dovuti.
A tal proposito, ciascuna Direzione
Provinciale del Lavoro provvedera' a
mettere a disposizione delle Questure,
deputate nelle province alla
ricezione delle domande di regolarizzazione,
il personale qua1ificato per
svolgere i compiti suesposti, anche,
eventualmente, presso le sedi delle
Questure medesime secondo le indicazioni delle
locali Prefetture.
Infine, si sottolinea la necessit di
effettuare un costante monitoraggio
del numero di contratti verificati per ogni
settimana in sede provinciale.
A tal fine, le Direzioni Regionali del Lavoro
trasmetteranno i dati di cui
sopra, distinti per categoria di contratto,
come da prospetto allegato,
entro il lunedi' successivo la settimana di
riferimento.
Con successive istruzioni, saranno impartite
le direttive atte a registrare
i nominativi dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati alla
regolarizzazione, a1 fine di valutare anche la
congruita' del numero delle
regolarizzazioni effettuate.
IL MINISTRO