Date: 4:44 PM 11/4/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare lavoro

 

Cari amici,

ecco la circolare del ministero del lavoro. Gustatene l'agile prosa. Ho

messo un po' di tempo a mandarvela, perche' il mio scanner e' di estrema

destra e ha inzeppato il testo di sue personali valutazioni (nonultima,

quella che faceva firmare la circolare a "IL SINISTRO").

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

--------------------

 

CIRCOLARE N.126

prot. 8455 - 4 nov 1998

 

OGGETTO: decreto sui flussi migratori per l'anno 1998, ai sensi dell'art.

3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione - DPCM del 16 ottobre

1998.

 

Si trasmette, in allegato alla presente, la copia del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, pubblicato sulla

G.U. n. 249 del 24.10.1998, relativo alla programmazione dei flussi

migratori per l'anno 1998, che integra quella gia' fissata dal precedente

Decreto interministeriale 24.12.l997.

 

Il D.P.C.M. in oggetto e' stato elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 4

del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione, nell'ambito delle previsioni

triennali definite nel documento programmatico sulla politica della

immigrazione e tenuto conto della portata e delle implicazioni del fenomeno

dell'immigrazione irregolare in Italia, di cui alla Relazione al Parlamento

sullo stesso oggetto.

 

Per la residua parte dell'anno 1998, si dispone sia un ampliamento di

flussi migratori in ingresso, in via preferenziale per albanesi, marocchini

e tunisini, sia una regolarizzazione per lavoro o per ricongiungimento

familiare degli stranieri gi presenti in Italia prima dell'entrata in

vigore della nuova normativa sull'immigrazione succitata.

 

In particolare, il decreto in oggetto stabilisce che possano essere

rilasciati per la residua parte dell'anno in corso permessi di soggiorno

per lavoro nell'ambito di una quota totale massima di 38.000 persone, in

aggiunta agli ingressi previsti con il decreto succitato del 24.12.97 ed a

quelli autorizzati in base alla circolare ministeriale n. 104/98.

 

Stante il carattere esaustivo delle previsioni per il 1998, nella quota di

38.000 persone rientrano gli ingressi per lavoro che le Direzioni Regionali

avessero rilevato eventualmente in eccedenza sul totale massimo attribuito

finora con le circ. n. 75/98 e 104/98.

 

I permessi di soggiorno per lavoro di che trattasi possono riguardare sia

il lavoro subordinato (a tempo determinato che indeterminato), anche a

carattere stsgionale, o la collaborazione non occasionale e coordinata con

l'attivita' del committente, sia il lavoro autonomo. Si rammenta che, per

il lavoro autonorno, la autorizzazione o la regolarrizzazione, non sono di

competenza del Ministero del lavoro.

 

Per quanto riguarda la parte di competenza di questo Miinistero, si

forniscono le seguenti disposizioni.

 

1. INGRESSO DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI

ALL'ESTERO

 

Come disposto dall'art. 2 del decreto in oggetto sono prefissate quote di

ingresso a favore di cittadini albanesi (n. 3.000 ingressi di cui 1.500 a

favore di coloro cbe hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in

Italia), marocchini (n. l500 ngressi) e tunisini (n. 1.500 ingressi) per

effetto di accordi bilaterali gia' stipulati. Per quanto concerne l'elenco

dei cittadini albanesi che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati

in Italia, sara' inviata quanto prima apposita nota.

Tale quota di 6000 autorizzazioni viene ripartita in 4000 ingressi per

lavoro subordinato e 2000 per lavoro autonomo (rispettivamente 1000 per

l'Albania, 500 per il Marocco e 500 per la Tunisia).

 

Tali flussi di entrata per 1avoro sono riconosciuti in via preferenziale

rispetto ai lavoratori prosenienti da altre aree. Al riguardo si ritiene

ammissibile anche l'ulteriore autorizzazione di 3000 lavoratori, solo per

lavoro stagionale, provenienti da altri Paesi extracomunitari.

 

Le autorizzazioni da parte di codesti Uffici, sino alla fine dell'annoj,

non potranno quindi superare le 7.000 unita', comprese le 4.000 unita'

provenienti dai tre Stati suindicati.

 

A questo proposito, allegato un prospetto di attribuzione delle quote di

autorizzazioni rilasciabili, per ogni regione, con la quota preferenziale

agli albanesi, marocchini e tunisini.

Al fine di rendere efficace la ricordata preferenza da riservare ai Paesi

con i quali sono state raggiunte le intese bilaterali, codesti uffici

dovranno promuovere, presso i datori di lavoro, le liste di lavoratori,

gia' disponibili o che saranno successivamente inoltrate, assicurando, in

ogni caso, la precedenza ai lavoratori delle liste ovvero, in carenza, ai

residenti nei tre Paesi, nel caso di richieste di autorizzazioni non

nominative.

Le Direzioni Regionali dei Lavoro - Settore Politiche del Lavoro dovranno

provvedere ad assegnare le quote a ciascuna Direzione Provinciale del

Lavoro secondo le riconosciute esigenze e sono tenute a vigilare per

l'esatto adempimento della presente, provvedendo alle dovute comunicazioni

a questo Servizio.

 

Ferma restando la rilevazione trimestrale ( AUT 1/ST e AUT 2/ST), gli

uffici in indirizzo provvederanno alle comunicazioni mensili alla scrivente

delle autorizzazioni gradualmente rilasciate, specificando la nazionalit

di appartenenza solo per albanesi, tunisini e marocchini nonche' segnalando

le autorizzazioni a1 lavoro stagionale, come di consueto, per aree di

provenienza.

 

Per le Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici

Regionali in indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della presente

circolare alle sedi provinciali.

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

 

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto, e' possibile ottenere un

permesso di soggiorno per lavoro anche per gli stranieri non comunitari gi

presenti in Italia, su apposita richiesta alla Questura competente, entro

il l5.12.98, corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27

marzo 1998;

b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle

stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un

contratto di collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza

vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato

con l'attivita' del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con

autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore

ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione

collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in

uso per lo stesso ramo di attivita' lavorativa autonoma. Tali contratti

devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione

sospensiva della concessione del pennesso di soggiorno, e devono essere

verificatl dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro;

c} idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

 

 2.1      ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO RELATIVI AL

PUNTO b) SOPRA INDICATO

 

Lavoro subordinato

 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche stagionale o

a tempo indeterminato deve essere autenticato si sensi della normativa

vigente in materia.

In luogo di tale autentica, nel caso di assunzione di collaboratore

familiare, il contratto di lavoro potra' essere sottoscritto anche di

fronte al funzionario della Direzione Provinchle del lavoro, incaricato

all'uopo, che provvedera' ad accertare le generalita' dei sottoscrittori ed

a certificare l'avvenuta stipula in propria presenza sulla copia.

Oltre a tale incombenza od all'accertamento della relata di autentica sulla

copia del contratto, il funzionario incaricato dovra' veriticare che nel

contratto sia stata inclusa la sola condizione sospensiva dellaa

concessione del permesso di soggiorno (in altri termini, il lavoratore,

successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, potra' senz'altro

iniziare a svolgere le prestazioni).

Inoltre, il medesimo dovra' accertare che il livello retributivo concordato

non risulti inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro

applicabili nonch riscontrare la conformita' ag1i stessi di altre

condizioni eventualmente inserite.

 

Collaborazione non occasionale e coordinata con l'attivita' del committente.

 

Per quanto attiene alle attivit di collaborazione non occasionale e

coordinata con l'attivita' del committente che non rientrano nella figura

del lavoro subordinato, si dovra' valutare l'effettiva sussistenza nel

contratto soggetto a verifica di tutte le clausole ricordate nel D.P.C.M.,

non potendosi ovviamente effettuare in quel momento alcuna verifica in

concreto sulle mansioni effettivamente svolte.

Inoltre, il contratto di collaborazione di che trattasi dovra' contenere 1a

clausola espressa che il corrispettivo previsto non sia inferiore ai minimi

stabiliti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di

settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo

stesso ramo di attivita' lavorativa autonoma.

A1 fine di accelerare le procedure di tali verifiche, le Direzioni

Provinciali del Lavoro potranno avvalersi anche di schemi di contratto

eventualmente predisposti all'uopo nelle singole sedi, da distribuire in

loco agli stranieri od ai committenti interessati.

 

Il contratto di collaborazione deve essere autenticato ai sensi della

normativa vigente.

Per la verifica della condizione sospensiva e per l'inizio delle

prestazioni, si rimanda a quanto gia' precisato per il lavoro subordinato.

 

2.2 PROCEDURE

 

Al termine dell'esame del testo del contratto, dovra' essere apposto sulla

copia un timbro attestante l'avvenuto controllo formale eseguito ai sensi

del D.P.C.M., con la sottoscrizione del funzionario che ha svolto i

riscontri dovuti.

 

A tal proposito, ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro provvedera' a

mettere a disposizione delle Questure, deputate nelle province alla

ricezione delle domande di regolarizzazione, il personale qua1ificato per

svolgere i compiti suesposti, anche, eventualmente, presso le sedi delle

Questure medesime secondo le indicazioni delle locali Prefetture.

 

Infine, si sottolinea la necessit di effettuare un costante monitoraggio

del numero di contratti verificati per ogni settimana in sede provinciale.

 

A tal fine, le Direzioni Regionali del Lavoro trasmetteranno i dati di cui

sopra, distinti per categoria di contratto, come da prospetto allegato,

entro il lunedi' successivo la settimana di riferimento.

 

Con successive istruzioni, saranno impartite le direttive atte a registrare

i nominativi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati alla

regolarizzazione, a1 fine di valutare anche la congruita' del numero delle

regolarizzazioni effettuate.

 

IL MINISTRO