Date: 2:31 PM 11/6/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione (depliant)
Cari amici,
vi mando una bozza di depliant del ministero
dell'interno, in fase di
preparazione.
Cordiali saluti
sergio
ah, dimenticavo... briguglio
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
le domande devono essere presentate alla
questura competente per territorio
ENTRO IL 15 DICEMBRE 1998
Le Questure possono accettare le domande anche
utilizzando il sistema delle
prenotazioni. In tal caso il giorno in cui
richiesta la prenotazione vale
quale data di presentazione.
REQUISITI
COMUNI A TUTTI I RICHIEDENTI
a) Idonea
documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima
del 27.3.1998 (comprovando la continuit in
caso di una data molto
antecedente). Essa potr consistere in:
- atti
provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da questa
ricevuti (es. permessi di soggiorno scaduti,
iscrizioni anagrafica o in
pubblici registri, documenti di identit,
denuncia di smarrimento degli
stessi, istanze, ecc);
- documenti
nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici
servizi (contratti di utenze domestiche,
documenti sanitari di data certa,
effetti postali, ecc);
- documentazione
scolastica;
- atti
privati nominativi di data certa (contratti di locazione,
scritture private autenticate, dichiarazioni
di ospitalit effettuate ai
sensi dell'art. 147 T.U.L.P.S.);
- documentazione
alberghiera nominativa;
- documentazione
proveniente da organismi umanitari e assistenziali
attestante, inequivocabilmente, una effettiva
prestazione a favore
dell'interessato (di natura assistenziale,
economica, legale, ecc).
b) Esibizione
di valido passaporto o altro documento equipollente o
attestazione di identit rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o
consolare in Italia del paese di appartenenza
c) Idonea
documentazione circa la sistemazione alloggiativa (contratto
locazione, o altro titolo legittimante la
disponibilit dell'immobile) in
copia, oppure un documento che accerti
l'effettiva ospitalit, nel quale si
indichi la sistemazione alloggiativa offerta
allo straniero (stanza, posto
letto) supportata dall'esibizione della
denuncia prevista dall'art. 7 del
"Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero"
d) 3
fotografie o 4 in caso di prenotazione
e) marca
da bollo da lire 20.000.
REQUISITI
SPECIFICI
LAVORO
SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE
contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato, determinato, a
carattere stagionale o di collaborazione
coordinata non occasionale a
condizioni non inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi di
lavoro applicabili.
In
ogni caso il contratto deve:
a) contenere
sottoscrizione autenticata. In luogo di tale autentica,
il contratto di lavoro potr essere
sottoscritto anche di fronte al
funzionario della Direzione Provinciale del
Lavoro, che provveder ad
accertare le generalit dei sottoscrittori ed
a certificare l'avvenuta
stipula in propria presenza sulla copia;
b) prevedere
la sola condizione sospensiva della concessione del
permesso di soggiorno;
c) riportare
l'attestazione dell'avvenuta verifica della competente
Direzione Provinciale del Lavoro.
LAVORO
AUTONOMO
a) Nulla
osta dell'organo competente, (Camera di Commercio, Industria
Agricoltura e Artigianato, Comune, Ordini
professionali), per iscrizione in
albi o registri, per il rilascio
dell'autorizzazione o licenza o per la
ricezione della denuncia di inizio
dell'attivit attestante la sussistenza
dei requisiti richiesti per lo svolgimento
della specifica attivit.
b) Idonea
documentazione relativa al possesso dei requisiti
di cui all'art. 26 del Testo Unico.
- reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, oppure
- di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio nazionale.
c) Idonea
documentazione circa il possesso delle risorse occorrenti
per l'attivit da intraprendere, escluso il
commercio ambulante.
RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
Sussistenza delle condizioni e dei requisiti
previsti dall'art. 29 del
Testo Unico.
Il ricongiungimento familiare pu essere
richiesto non solo con cittadino
straniero gi regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di
soggiorno di cui all'art. 28 commi 1 e 2 del
Testo Unico, ma anche con il
familiare che abbia ottenuto un permesso di
soggiorno, di durata non
inferiore ad un anno, beneficiando della
regolarizzazione prevista dal
presente decreto.
Il rilascio di permessi di soggiorno per
ricongiungimento familiare al di
fuori dei limiti quantitativi previsti dal
decreto.
MOTIVI
DI STUDIO
Essendo soppresso il limite biennale al
rilascio di permessi di soggiorno
per motivi di studio agli studenti
universitari fuori corso, e non essendo
ancora in vigore il regolamento di attuazione
del testo unico qui in
argomento, i permessi di soggiorno in
questione possono essere rilasciati,
a richiesta degli interessati e previa
verifica dei requisiti di studio
prescritti, senza tener conto del limite
predetto, anche se nel frattempo,
sia stato adottato un provvedimento negativo.
MOTIVI
DI ESCLUSIONE
a) stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione del Ministro dell'Interno a
rientrare nel territorio
nazionale o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso;
b) stranieri
che sono suscettibili di espulsione per motivi di ordine
pubblico e sicurezza nazionale ovvero per i
motivi di cui all'art. 13 del
T.U.;
c) stranieri
segnalati in base agli accordi internazionali ai fini del
respingimento o della non ammissione.