Date: 10:05 AM 11/10/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando il testo di una lettera inviata dalla
Comunita' di S. Egidio ai
ministri competenti sulla necessita' di
semplificare le procedure della
regolarizzazione per lavoro autonomo.
Naturalmente ne condivido i contenuti.
Aggiungo pero' agli argomenti
esaminati nella lettera quello relativo alla
necessita' di consentire la
regolarizzazione per lavoro autonomo anche a
chi offra piccoli servizi
(vedi messaggio di ieri). Insisto nel
segnalare che la legge prevede in
questo caso la semplice dichiarazione di
inizio attivita' all'Ufficio IVA
competente per territorio (art. 35 D.P.R.
633/72, come mi fa notare Silvia
Bucciarelli) e, ove richiesta per le attivita'
in questione, l'apertura
della Partita IVA (le attivita' da svolgersi
presso il domicilio del
cliente sono esenti da IVA). Sia chiaro che il
riconoscimento di questa
categoria di lavoratori e' contenuto nel
decreto-flussi, e, di fatto,
corrisponde alla possibilita' di regolarizzare
senza traumi tutti - dico
tutti - gli immigrati in eta' da lavoro che
siano in possesso degli altri
requisiti (data di ingresso e alloggio), a
condizione - naturalmente - che
si semplifichi la procedura per l'apertura
della Partita IVA (come
segnalato dalla Comunita' di S. Egidio) e si
ammetta l'autocertificazione
relativa al reddito minimo. La legge (art; 26
del Testo unico) prevede che
un reddito minimo per lo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo non
inferiore al livello previsto per l'esenzione
dal ticket (sedici milioni
annui, mi pare). E' ovvio che un irregolare
non ha modo di certificare un
reddito pregresso, se non provando di essere
in vita (un milione e
duecentocinquantamila lire al mese bastano a
mala pena a pagare un posto
letto, mangiare, vestirsi e comprare i
biglietti dell'autobus).
Ho segnalato questo punto (assieme ad altri)
in una nota che ho mandato
ieri alla Jervolino. Per favore, fatevi
sentire anche voi (associazioni e
sindacati). Tenete presente che oggi alle 18
avra' luogo un incontro tra
Jervolino, Bassolino e Turco.
Vi mando anche una guida preparata dalla
stessa Comunita' di S. Egidio sui
principali adempimenti richiesti per la
regolarizzazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Al Ministro dell'Interno
Al Ministro dell'Industria
Commercio e Artigianato
Al Ministro del Lavoro
P.C. Al prof. Guefi
Gentile Ministro
ci sembra necessario, a pochi giorni
dall'avvio della regolarizzazione
iniziata dal decreto del Presidente del
Consiglio del 16 ottobre 1998,
evidenziare alcuni aspetti problematici che la
prima prassi applicativa ha
giö messo in luce.
Riteniamo senza dubbio, come abbiamo anche
ripetutamente proposto nella
fase di discussione del provvedimento, che uno
degli aspetti pi_ innovativi
del decreto sia costituito dalla possibilitö,
offerta dall'art.4, di
richiedere il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro autonomo,
attraverso la presentazione di domanda
corredata da ‹idonea documentazione
relativa al possesso dei requisiti di cui
all'art.26 del testo unico (...).
A tal fine la sussistenza dei requisiti
richiesti per lo svolgimento della
specifica attivitö dovrö essere attestata
mediante il nulla osta
dell'organo competente per l'iscrizione in
albi o registri, per il rilascio
dell'autorizzazione o licenza o per la
ricezione della denuncia di inizio
attivitöŠ.
Se nella fase attuale le procedure ordinarie
seguite per ottenere queste
autorizzazioni non vengono in parte
semplificate e in parte modificate, si
pu÷ giö da adesso prevedere che quasi nessuno
potrö effettivamente ottenere
il nulla osta richiesto e che pertanto uno
degli aspetti pi_ innovativi del
decreto verrö cancellato di fatto nella
prassi.
Il problema pu÷ essere concretamente chiarito
riferendosi alle due
situazioni pi_ ricorrenti, rappresentate dal
commercio al minuto (la
circolare contiene un riferimento utile
all'ambulantato) e dalle molteplici
attivitö artigiane che gli immigrati possono
esercitare utilmente, anche
per le professionalitö giö acquisite nel paese
di provenienza, ad esempio
nel settore collegato alle costruzioni, nella
falegnameria o nella
lavorazione dei metalli.
Per l'esercizio regolare del lavoro autonomo
nel commercio al minuto _
necessaria una duplice autorizzazione: quella
conseguente all'iscrizione al
Registro esercenti il commercio e quella
rilasciata dal Comune (a Roma non
si rilasciano autorizzazioni da oltre due
anni).
Per conseguire quest'ultima lo straniero deve
prima ottenere dal Ministero
della Pubblica Istruzione - Direzione Scambi
culturali una dichiarazione di
corrispondenza, che attesta il valore dei
titoli di studio all'estero dallo
straniero (la dichiarazione viene rilasciata
sulla base della traduzione
giurata dei titoli e dell'attestazione del
consolato), quindi iscriversi al
corso di preparazione all'esame (della durata
di 150 ore obbligatorie),
sostenere e superare l'esame e solo allora
iscriversi al registro (per cui
attualmente le Camere di Commercio richiedono
comunque il preventivo
possesso del permesso di soggiorno).
E' evidente che completare questo percorso entro il 15
dicembre _
assolutamente impossibile e che quindi, se non
si dispongono procedure
alternative, la regolarizzazione per
l'esercizio di commercio al minuto non
sarö accessibile praticamente a nessuno
straniero.
La proposta di semplificazione che formuliamo
al riguardo _ duplice:
· rilasciare il permesso sulla base di
dichiarazione dello straniero che
attesti di aver intrapreso la procedure necessaria,
in particolare con la
richiesta di dichiarazione di corrispondenza
al Ministero della Pubblica
Istruzione e con l'iscrizione ai corsi di
preparazione per il R.E.C;
· prescindere per la concessione del permesso
dal nulla osta comunale,
anticipando di pochi mesi quanto giö disposto
con il D.Lgs.114 del
13.3.1998, che prevede la liberalizzazione
delle licenze per il piccolo
commercio.
La verifica sul completamento del percorso
indicato potrö comunque essere
operata in un momento successivo, al pi_ tardi
al primo rinnovo.
Considerazioni
analoghe possono essere fatte per l'esercizio del
lavoro artigiano.
La richiesta di autorizzazione, formulata
dalla ditta individuale o dalla
societö di persone, incontra un primo ostacolo
nella necessitö di aprire in
precedenza la partita iva: per questo
adempimento infatti non dovrebbe
essere richiesto il permesso di soggiorno.
Il secondo ostacolo riguarda la successiva
verifica da parte dei vigili
urbani e la decisione di autorizzare da parte
delle apposite commissioni:
anche queste due attivitö difficilmente
potranno essere completate entro il
15 dicembre.
Per
queste ragioni proponiamo che per l'apertura della posizione
iva non sia richiesto il permesso di soggiorno
e che questo sia poi
rilasciato sulla base della semplice richiesta
di autorizzazione alla
Camera di Commercio. Anche in questo caso un
eventuale esito negativo della
successiva verifica da parte dei vigili urbani
sarebbe comunque motivo
idoneo alla revoca del permesso o al rifiuto
del rinnovo dello stesso.
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GUIDA:
CHE COSA é NECESSARIO FARE PER REGOLARIZZARSI
1.La domanda di regolarizzazione deve essere
presentata ai Commissariati o
alle Questure entro il 15 dicembre:
probabilmente entro quella data verrˆ
solo rilasciata una ricevuta e fissato, con la
prenotazione, il successivo
appuntamento per presentare tutta al
documentazione.
2. Sono esclusi dalla regolarizzazione:
· quelli che presentano la domanda oltre il
termine del 15 dicembre
· quelli che sono arrivati in Italia dopo il
27 marzo
· quelli che hanno avuto espulsioni in altri
paesi europei
Le espulsioni ricevute in Italia sono un
ostacolo alla regolarizzazione
solo se si tratta di espulsioni decise con una
sentenza del giudice.
Se lo straniero ha avuto ripetute condanne
penali, prima di presentare
domanda di regolarizzazione si consiglia di
contattare le associazioni di
aiuto legale o un avvocato.
Nel caso di espulsione amministrativa ( cio
data perchŽ il permesso
mancava o era scaduto) insieme alla domanda di
regolarizzazione bisogna
anche presentare richiesta al Prefetto di
annullare (revoca) il precedente
provvedimento.
3. Lo straniero che presenta la domanda al
Commissariato deve avere prima
di tutto:
3.1. Come documento di riconoscimento il
passaporto; se non si ha il
passaporto pu˜ essere accettata anche
l'attestazione di identitˆ fornita
dal Consolato.
Se risulta impossibile avere l'attestazione
dal Consolato, si pu˜ tentare,
anche se non sicuro, di presentare la
domanda anche con un passaporto
scaduto o con il vecchio permesso di
soggiorno.
3.2.
La prova della presenza in Italia prima del 27 marzo 1998.
La prova pu˜ essere data con il timbro di
ingresso sul passaporto (va bene
anche il timbro di altri paesi dell'area Schengen
come Germania, Francia
Spagna, Austria ed altri), documenti sanitari,
ricevute d'albergo, depositi
di denaro alle poste, multe, attestazioni di
associazioni di volontariato e
altri documenti di prova.
Se lo straniero ha la prova che stava in
Italia prima del 27 marzo, ma poi
uscito dal paese e la sua uscita stata
registrata, allora deve spiegare
i gravi motivi per cui stato costretto a
lasciare l'Italia (per esempio
la malattia di un parente, un problema
familiare) e produrre la
documentazione.
4. E' possibile chiedere il permesso di
soggiorno per lavoro dipendente,
lavoro autonomo o ricongiungimento familiare:
4.1. Per
lavoro dipendente bisogna fornire questa documentazione:
· Un contratto di lavoro subordinato in
qualsiasi settore, senza obbligo di
versamenti previdenziali anticipati e senza
dichiarazioni riguardanti il
passato. Il datore di lavoro, italiano o
straniero con permesso di
soggiorno regolare, si deve impegnare ad
assumere il lavoratore straniero
per il futuro, in questo senso non ha valore
per la regolarizzazione la
denuncia di un lavoro precedente. Per il
lavoro domestico lavoratore e
datore di lavoro devono firmare il contratto,
su un modulo che viene
consegnato nei commissariati, il minimo di ore
settimanali di 24 ore. Per
gli altri settori necessario preparare il
contratto, anche semplicemente
una dichiarazione in cui si dice che si vuole
assumere ed applicare il
contratto collettivo del settore; si possono
fare assunzioni a part time,
secondo il minimo di ore previsto dai contratti
collettivi.
· La documentazione che prova la disponibilitˆ
di un alloggio: oltre al
contratto di affitto o alla cessione di
fabbricato, viene anche accettata
la dichiarazione di chi ha la casa in affitto
con contratto regolare. Chi
ospitato da un centro di accoglienza deve
richiedere la dichiarazione al
centro.
4.2.
Per lavoro autonomo bisogna fornire questa documentazione:
· La prova dei mezzi economici necessari ad
avviare l'attivitˆ. La cifra
>richiesta dipende dal tipo di attivitˆ e
non sarˆ certamente fissata prima
del 15 dicembre, chi vuol fare commercio
ambulante non deve dare la prova
dei mezzi economici.
· Per chi vuol fare il piccolo commercio, sia
fisso sia ambulante, bisogna
far tradurre il proprio titolo di studio al
consolato e far dichiarare il
valore di questo (quanti anni di studio, quale
materie, quale grado...),
poi andare al ministero della pubblica
istruzione (ufficio degli scambi con
l'estero, via Ippolito Nievo) e richiedere il
certificato per l'iscrizione
al registro del commercio, infine andare alla
camera di commercio (via
Capitan Bavastro), iscriversi e frequentare un
corso di circa due mesi
(£.800.000), sostenere l'esame e quindi
iscriversi al registro.
· Per chi invece vuol fare lavoro artigiano
(per esempio lavori di pittura,
falegnameria, lavorazione di metalli...)
bisogna costituire una ditta anche
individuale o una piccola societˆ, prendere la
partita iva e poi andare
alla camera di commercio (via dell'Oceano
Indiano) e chiedere
l'autorizzazione. Dopo la richiesta i vigili
urbani devono verificare che
l'attivitˆ lavorativa viene effettuata.
· La documentazione che prova la disponibilitˆ
di un alloggio uguale a
quella richiesta per il lavoro dipendente.
4.3.
Per ricongiungimento
familiare:
· Pu˜ fare richiesta lo straniero che abbia un
permesso della durata di
almeno un anno, a favore dei familiari pi
stretti: padre, madre, figli
minorenni, marito o moglie. Non si pu˜ quindi
fare il ricongiungimento con
i figli maggiorenni, i fratelli, i nipoti, i cugini o gli zii. La
richiesta va presentata alla Questura Centrale
e non ai Commissariati.
· Se uno straniero presenta domanda di
regolarizzazione per lavoro
dipendente o autonomo, i suoi familiari pi
stretti possono, sempre entro
il 15 dicembre, richiedere la regolarizzazione
per ricongiungimento.
Insieme alla domanda il familiare in regola
deve provare il reddito
dell'ultimo anno e l'alloggio.