Date: 10:05 AM 11/10/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando il testo di una lettera inviata dalla Comunita' di S. Egidio ai

ministri competenti sulla necessita' di semplificare le procedure della

regolarizzazione per lavoro autonomo.

 

Naturalmente ne condivido i contenuti. Aggiungo pero' agli argomenti

esaminati nella lettera quello relativo alla necessita' di consentire la

regolarizzazione per lavoro autonomo anche a chi offra piccoli servizi

(vedi messaggio di ieri). Insisto nel segnalare che la legge prevede in

questo caso la semplice dichiarazione di inizio attivita' all'Ufficio IVA

competente per territorio (art. 35 D.P.R. 633/72, come mi fa notare Silvia

Bucciarelli) e, ove richiesta per le attivita' in questione, l'apertura

della Partita IVA (le attivita' da svolgersi presso il domicilio del

cliente sono esenti da IVA). Sia chiaro che il riconoscimento di questa

categoria di lavoratori e' contenuto nel decreto-flussi, e, di fatto,

corrisponde alla possibilita' di regolarizzare senza traumi tutti - dico

tutti - gli immigrati in eta' da lavoro che siano in possesso degli altri

requisiti (data di ingresso e alloggio), a condizione - naturalmente - che

si semplifichi la procedura per l'apertura della Partita IVA (come

segnalato dalla Comunita' di S. Egidio) e si ammetta l'autocertificazione

relativa al reddito minimo. La legge (art; 26 del Testo unico) prevede che

un reddito minimo per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo non

inferiore al livello previsto per l'esenzione dal ticket (sedici milioni

annui, mi pare). E' ovvio che un irregolare non ha modo di certificare un

reddito pregresso, se non provando di essere in vita (un milione e

duecentocinquantamila lire al mese bastano a mala pena a pagare un posto

letto, mangiare, vestirsi e comprare i biglietti dell'autobus).

 

Ho segnalato questo punto (assieme ad altri) in una nota che ho mandato

ieri alla Jervolino. Per favore, fatevi sentire anche voi (associazioni e

sindacati). Tenete presente che oggi alle 18 avra' luogo un incontro tra

Jervolino, Bassolino e Turco.

 

Vi mando anche una guida preparata dalla stessa Comunita' di S. Egidio sui

principali adempimenti richiesti per la regolarizzazione.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Al Ministro dell'Interno

Al Ministro dell'Industria

 Commercio e Artigianato

Al Ministro del Lavoro

P.C. Al prof. Guefi

 

Gentile Ministro

ci sembra necessario, a pochi giorni dall'avvio della regolarizzazione

iniziata dal decreto del Presidente del Consiglio del 16 ottobre 1998,

evidenziare alcuni aspetti problematici che la prima prassi applicativa ha

giö messo in luce.

Riteniamo senza dubbio, come abbiamo anche ripetutamente proposto nella

fase di discussione del provvedimento, che uno degli aspetti pi_ innovativi

del decreto sia costituito dalla possibilitö, offerta dall'art.4, di

richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo,

attraverso la presentazione di domanda corredata da ‹idonea documentazione

relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.26 del testo unico (...).

A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della

specifica attivitö dovrö essere attestata mediante il nulla osta

dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio

dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio

attivitöŠ.

Se nella fase attuale le procedure ordinarie seguite per ottenere queste

autorizzazioni non vengono in parte semplificate e in parte modificate, si

pu÷ giö da adesso prevedere che quasi nessuno potrö effettivamente ottenere

il nulla osta richiesto e che pertanto uno degli aspetti pi_ innovativi del

decreto verrö cancellato di fatto nella prassi.

Il problema pu÷ essere concretamente chiarito riferendosi alle due

situazioni pi_ ricorrenti, rappresentate dal commercio al minuto (la

circolare contiene un riferimento utile all'ambulantato) e dalle molteplici

attivitö artigiane che gli immigrati possono esercitare utilmente, anche

per le professionalitö giö acquisite nel paese di provenienza, ad esempio

nel settore collegato alle costruzioni, nella falegnameria o nella

lavorazione dei metalli.

Per l'esercizio regolare del lavoro autonomo nel commercio al minuto _

necessaria una duplice autorizzazione: quella conseguente all'iscrizione al

Registro esercenti il commercio e quella rilasciata dal Comune (a Roma non

si rilasciano autorizzazioni da oltre due anni).

Per conseguire quest'ultima lo straniero deve prima ottenere dal Ministero

della Pubblica Istruzione - Direzione Scambi culturali una dichiarazione di

corrispondenza, che attesta il valore dei titoli di studio all'estero dallo

straniero (la dichiarazione viene rilasciata sulla base della traduzione

giurata dei titoli e dell'attestazione del consolato), quindi iscriversi al

corso di preparazione all'esame (della durata di 150 ore obbligatorie),

sostenere e superare l'esame e solo allora iscriversi al registro (per cui

attualmente le Camere di Commercio richiedono comunque il preventivo

possesso del permesso di soggiorno).

 E' evidente che completare questo percorso entro il 15 dicembre _

assolutamente impossibile e che quindi, se non si dispongono procedure

alternative, la regolarizzazione per l'esercizio di commercio al minuto non

sarö accessibile praticamente a nessuno straniero.

La proposta di semplificazione che formuliamo al riguardo _ duplice:

· rilasciare il permesso sulla base di dichiarazione dello straniero che

attesti di aver intrapreso la procedure necessaria, in particolare con la

richiesta di dichiarazione di corrispondenza al Ministero della Pubblica

Istruzione e con l'iscrizione ai corsi di preparazione per il R.E.C;

· prescindere per la concessione del permesso dal nulla osta comunale,

anticipando di pochi mesi quanto giö disposto con il D.Lgs.114 del

13.3.1998, che prevede la liberalizzazione delle licenze per il piccolo

commercio.

La verifica sul completamento del percorso indicato potrö comunque essere

operata in un momento successivo, al pi_ tardi al primo rinnovo.

            Considerazioni analoghe possono essere fatte per l'esercizio del

lavoro artigiano.

La richiesta di autorizzazione, formulata dalla ditta individuale o dalla

societö di persone, incontra un primo ostacolo nella necessitö di aprire in

precedenza la partita iva: per questo adempimento infatti non dovrebbe

essere richiesto il permesso di soggiorno.

Il secondo ostacolo riguarda la successiva verifica da parte dei vigili

urbani e la decisione di autorizzare da parte delle apposite commissioni:

anche queste due attivitö difficilmente potranno essere completate entro il

15 dicembre.

            Per queste ragioni proponiamo che per l'apertura della posizione

iva non sia richiesto il permesso di soggiorno e che questo sia poi

rilasciato sulla base della semplice richiesta di autorizzazione alla

Camera di Commercio. Anche in questo caso un eventuale esito negativo della

successiva verifica da parte dei vigili urbani sarebbe comunque motivo

idoneo alla revoca del permesso o al rifiuto del rinnovo dello stesso.

 

 

 

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GUIDA:

 

CHE COSA é NECESSARIO FARE PER REGOLARIZZARSI

 

1.La domanda di regolarizzazione deve essere presentata ai Commissariati o

alle Questure entro il 15 dicembre: probabilmente entro quella data verrˆ

solo rilasciata una ricevuta e fissato, con la prenotazione, il successivo

appuntamento per presentare tutta al documentazione.

 

2. Sono esclusi dalla regolarizzazione:

· quelli che presentano la domanda oltre il termine del 15 dicembre

· quelli che sono arrivati in Italia dopo il 27 marzo

· quelli che hanno avuto espulsioni in altri paesi europei

Le espulsioni ricevute in Italia sono un ostacolo alla regolarizzazione

solo se si tratta di espulsioni decise con una sentenza del giudice.

Se lo straniero ha avuto ripetute condanne penali, prima di presentare

domanda di regolarizzazione si consiglia di contattare le associazioni di

aiuto legale o un avvocato.

Nel caso di espulsione amministrativa ( cio data perchŽ il permesso

mancava o era scaduto) insieme alla domanda di regolarizzazione bisogna

anche presentare richiesta al Prefetto di annullare (revoca) il precedente

provvedimento.

 

3. Lo straniero che presenta la domanda al Commissariato deve avere prima

di tutto:

3.1. Come documento di riconoscimento il passaporto; se non si ha il

passaporto pu˜ essere accettata anche l'attestazione di identitˆ fornita

dal Consolato.

Se risulta impossibile avere l'attestazione dal Consolato, si pu˜ tentare,

anche se non sicuro, di presentare la domanda anche con un passaporto

scaduto o con il vecchio permesso di soggiorno.

3.2.  La prova della presenza in Italia prima del 27 marzo 1998.

La prova pu˜ essere data con il timbro di ingresso sul passaporto (va bene

anche il timbro di altri paesi dell'area Schengen come Germania, Francia

Spagna, Austria ed altri), documenti sanitari, ricevute d'albergo, depositi

di denaro alle poste, multe, attestazioni di associazioni di volontariato e

altri documenti di prova.

Se lo straniero ha la prova che stava in Italia prima del 27 marzo, ma poi

uscito dal paese e la sua uscita stata registrata, allora deve spiegare

i gravi motivi per cui stato costretto a lasciare l'Italia (per esempio

la malattia di un parente, un problema familiare) e produrre la

documentazione.

 

4. E' possibile chiedere il permesso di soggiorno per lavoro dipendente,

lavoro autonomo o ricongiungimento familiare:

 

4.1. Per  lavoro dipendente bisogna fornire questa documentazione:

· Un contratto di lavoro subordinato in qualsiasi settore, senza obbligo di

versamenti previdenziali anticipati e senza dichiarazioni riguardanti il

passato. Il datore di lavoro, italiano o straniero con permesso di

soggiorno regolare, si deve impegnare ad assumere il lavoratore straniero

per il futuro, in questo senso non ha valore per la regolarizzazione la

denuncia di un lavoro precedente. Per il lavoro domestico lavoratore e

datore di lavoro devono firmare il contratto, su un modulo che viene

consegnato nei commissariati, il minimo di ore settimanali di 24 ore. Per

gli altri settori necessario preparare il contratto, anche semplicemente

una dichiarazione in cui si dice che si vuole assumere ed applicare il

contratto collettivo del settore; si possono fare assunzioni a part time,

secondo il minimo di ore previsto dai contratti collettivi.

· La documentazione che prova la disponibilitˆ di un alloggio: oltre al

contratto di affitto o alla cessione di fabbricato, viene anche accettata

la dichiarazione di chi ha la casa in affitto con contratto regolare. Chi

ospitato da un centro di accoglienza deve richiedere la dichiarazione al

centro.

 

4.2.  Per  lavoro autonomo  bisogna fornire questa documentazione:

· La prova dei mezzi economici necessari ad avviare l'attivitˆ. La cifra

>richiesta dipende dal tipo di attivitˆ e non sarˆ certamente fissata prima

del 15 dicembre, chi vuol fare commercio ambulante non deve dare la prova

dei mezzi economici.

· Per chi vuol fare il piccolo commercio, sia fisso sia ambulante, bisogna

far tradurre il proprio titolo di studio al consolato e far dichiarare il

valore di questo (quanti anni di studio, quale materie, quale grado...),

poi andare al ministero della pubblica istruzione (ufficio degli scambi con

l'estero, via Ippolito Nievo) e richiedere il certificato per l'iscrizione

al registro del commercio, infine andare alla camera di commercio (via

Capitan Bavastro), iscriversi e frequentare un corso di circa due mesi

(£.800.000), sostenere l'esame e quindi iscriversi al registro.

· Per chi invece vuol fare lavoro artigiano (per esempio lavori di pittura,

falegnameria, lavorazione di metalli...) bisogna costituire una ditta anche

individuale o una piccola societˆ, prendere la partita iva e poi andare

alla camera di commercio (via dell'Oceano Indiano) e chiedere

l'autorizzazione. Dopo la richiesta i vigili urbani devono verificare che

l'attivitˆ lavorativa viene effettuata.

· La documentazione che prova la disponibilitˆ di un alloggio uguale a

quella richiesta per il lavoro dipendente.

 

4.3.  Per  ricongiungimento familiare:

· Pu˜ fare richiesta lo straniero che abbia un permesso della durata di

almeno un anno, a favore dei familiari pi stretti: padre, madre, figli

minorenni, marito o moglie. Non si pu˜ quindi fare il ricongiungimento con

i figli maggiorenni, i fratelli, i  nipoti, i  cugini o gli zii. La

richiesta va presentata alla Questura Centrale e non ai Commissariati.

· Se uno straniero presenta domanda di regolarizzazione per lavoro

dipendente o autonomo, i suoi familiari pi stretti possono, sempre entro

il 15 dicembre, richiedere la regolarizzazione per ricongiungimento.

Insieme alla domanda il familiare in regola deve provare il reddito

dell'ultimo anno e l'alloggio.