Date: 10:18 AM 11/16/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare ministero industria

 

Cari amici,

vi mando il testo della circolare del Min. Industria. Potrebbe sembrare

grigia e insipida. L'ultimo periodo, invece, e' uno dei piu' eccitanti che

si siano mai letti in fatto di regolarizzazione... Ne affido la

comprensione alle vostre intelligenze. A beneficio di Frisullo, pero',

mandero' qualche suggerimento in merito col messaggio di domani.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Circolare n. 3452, 9/11.1998

 

Codeste Camere rientrano, per la propria attivita' di tenuta di albi e

registri, tra gli organi "competenti per le iscrizioni in albi o registri,

per il rilascio di autorizzazione o licenza o per la ricezione della

denuncia di inizio di attivita'" di cui all'art. 4, lettera b) del decreto

in oggetto. Pertanto devono rilasciare il previsto nulla-osta per attestare

"la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica

attivita'" che il cittadino straniero non comunitario intende svolgere in

forma autonoma.

 

Il nulla osta in parola consiste in una attestazione che dichiari la non

esistenza di motivi ostativi all'accoglimento di una eventuale domanda di

iscrizione (o denuncia di inizio di attivita') del soggetto interessato

all'albo o registro che abilita all'esercizio di quella determinata

attivita' di lavoro autonomo.

Piu' specificamente, il predetto nulla-osta attesta che determinati

soggetti sono in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di

quelle determinate attivita' autonome per le quali e' prevista l'iscrizione

nel REC o nel Registro delle imprese per l'attivita' di pulizie;

installazione di impianti ed autoriparazione (attivita', queste ultime,

disciplinate segnatamente dalla legge 82/94, dalla legge 46/90 e dalla

legge 122/92); sicche', ove costoro risultassero successivamente in

possesso del visto (sic!) di soggiorno e dei necessari requisiti morali,

potrebbbero legittimamente procedere all'avvio dell'attivita'.

Rammentando che, ai sensi dell'art.; 2, comma 2, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n.286, "lo straniero regolarmente soggiornante nel teritorio

dello Stato gode degli stessi diritti in materia civile attribuiti al

cittadino italiano", si ricorda che, in via generale, non e' richiesto il

verificarsi delle condizioni di reciprocita'.

Si tratta pertanto di un accertamento limitato all'aspetto professionale,

in quanto si ritiene che nella presente fase codeste Camere di commercio

non possano, sulla base della documentazione disponibile, valutare il

possesso dei previsti requisiti morali. D'altra parte tali requisiti si

ritiene possano essere meglio valutati dalle locali Questure all'atto del

rilascio del permesso di soggiorno.

 

Con l'occasione questo Ministero invita codeste Camere al massimo impegno

nello svolgere i descritti adempimenti fornendo, ove richiesto, diretta

collaborazione alle Questure anche con l'invio di propri qualificati

dipendenti presso le Questure stesse.

 

Risulta infatti che presso alcune Questure si stia provvedendo alla

costituzione di sportelli unici per la trattazione congiunta di questioni

di competenza di differenti autorita', ai fini della regolarizzazione della

posiozione dei cittadini stranieri non comunitari presenti in Italia.

 

Infine si invitano codeste Camere a fornire copia della presente circolare

ai Segretari e ai Presidenti delle Commissioni provinciali per

l'artigianato, ai quali deve intendersi esteso l'invito ad adoperarsi per

il rilascio dei nulla-osta nelle modalita' sopra illustrate, ed a fornire i

nulla-osta in discorso anche nei casi di attivita' artigiane per il cui

svolgimento non sia necessario il possesso di specifici requisiti,

specificando tale circostanza.