Date: 10:18 AM 11/16/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare ministero industria
Cari amici,
vi mando il testo della circolare del Min.
Industria. Potrebbe sembrare
grigia e insipida. L'ultimo periodo, invece,
e' uno dei piu' eccitanti che
si siano mai letti in fatto di
regolarizzazione... Ne affido la
comprensione alle vostre intelligenze. A
beneficio di Frisullo, pero',
mandero' qualche suggerimento in merito col
messaggio di domani.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Circolare n. 3452, 9/11.1998
Codeste Camere rientrano, per la propria
attivita' di tenuta di albi e
registri, tra gli organi "competenti per
le iscrizioni in albi o registri,
per il rilascio di autorizzazione o licenza o
per la ricezione della
denuncia di inizio di attivita'" di cui
all'art. 4, lettera b) del decreto
in oggetto. Pertanto devono rilasciare il
previsto nulla-osta per attestare
"la sussistenza dei requisiti richiesti
per lo svolgimento della specifica
attivita'" che il cittadino straniero non
comunitario intende svolgere in
forma autonoma.
Il nulla osta in parola consiste in una
attestazione che dichiari la non
esistenza di motivi ostativi all'accoglimento
di una eventuale domanda di
iscrizione (o denuncia di inizio di attivita')
del soggetto interessato
all'albo o registro che abilita all'esercizio
di quella determinata
attivita' di lavoro autonomo.
Piu' specificamente, il predetto nulla-osta
attesta che determinati
soggetti sono in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento di
quelle determinate attivita' autonome per le
quali e' prevista l'iscrizione
nel REC o nel Registro delle imprese per
l'attivita' di pulizie;
installazione di impianti ed autoriparazione
(attivita', queste ultime,
disciplinate segnatamente dalla legge 82/94,
dalla legge 46/90 e dalla
legge 122/92); sicche', ove costoro
risultassero successivamente in
possesso del visto (sic!) di soggiorno e dei
necessari requisiti morali,
potrebbbero legittimamente procedere all'avvio
dell'attivita'.
Rammentando che, ai sensi dell'art.; 2, comma
2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, "lo straniero
regolarmente soggiornante nel teritorio
dello Stato gode degli stessi diritti in
materia civile attribuiti al
cittadino italiano", si ricorda che, in
via generale, non e' richiesto il
verificarsi delle condizioni di reciprocita'.
Si tratta pertanto di un accertamento limitato
all'aspetto professionale,
in quanto si ritiene che nella presente fase
codeste Camere di commercio
non possano, sulla base della documentazione
disponibile, valutare il
possesso dei previsti requisiti morali.
D'altra parte tali requisiti si
ritiene possano essere meglio valutati dalle
locali Questure all'atto del
rilascio del permesso di soggiorno.
Con l'occasione questo Ministero invita
codeste Camere al massimo impegno
nello svolgere i descritti adempimenti
fornendo, ove richiesto, diretta
collaborazione alle Questure anche con l'invio
di propri qualificati
dipendenti presso le Questure stesse.
Risulta infatti che presso alcune Questure si
stia provvedendo alla
costituzione di sportelli unici per la
trattazione congiunta di questioni
di competenza di differenti autorita', ai fini
della regolarizzazione della
posiozione dei cittadini stranieri non
comunitari presenti in Italia.
Infine si invitano codeste Camere a fornire
copia della presente circolare
ai Segretari e ai Presidenti delle Commissioni
provinciali per
l'artigianato, ai quali deve intendersi esteso
l'invito ad adoperarsi per
il rilascio dei nulla-osta nelle modalita'
sopra illustrate, ed a fornire i
nulla-osta in discorso anche nei casi di
attivita' artigiane per il cui
svolgimento non sia necessario il possesso di
specifici requisiti,
specificando tale circostanza.