Date: 10:22 AM 11/16/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il testo del ddl asilo, nella forma approvata dal Senato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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 SENATO DELLA REPUBBLICA

 

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                              XIII LEGISLATURA

 

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                                                            N. 203-554-2425

 

       Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

 

          approvato dal Senato della Repubblica il 5 novembre 1998

 

                                   Capo I

                              PRINCPI GENERALI

 

                                   Art. 1.

                         (Protezione della persona)

 

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione

umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla

presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle

convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

 

                                   Capo II

                                    ASILO

 

                                   Art. 2.

                       (Titolari del diritto d'asilo)

 

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, garantito:

 

a) allo straniero o all'apolide al quale riconosciuto lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei

rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.

722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo

relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967

e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi

fuori dal paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva

residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di

tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di

razza, di religione, di sesso, di nazionalit, di appartenenza ad un

determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della

protezione del paese del quale rispettivamente cittadino o residente

abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libert

democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo

attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi

della libert personale.

 

2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi

straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo

che sia diversamente disposto.

 

                                   Art. 3.

      (Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e dell'interno, costituita la Commissione

centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata

"Commissione centrale", alla quale affidato il compito di esaminare e

decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge,

sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche

consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo

regolamento di attuazione.

2. La Commissione centrale rinnovata ogni tre anni ed presieduta da un

prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale rinnovabile

per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale

rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute

rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,

da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non

inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero

dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento

emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli

atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,

dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai

criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello

status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al

riguardo.

4. Ciascuna sezione composta da un dirigente della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri

con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero

dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di

vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e

umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna

amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente

della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un

supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni

sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti.

Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario

dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a

consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni pu partecipare un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalit indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei

ministri pu istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza

di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per

disciplinare le modalit di organizzazione della Commissione centrale e

delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal

contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere

internazionale relativi alle attivit della Commissione medesima, nonch le

indennit di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo

stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalit per l'attuazione dei

progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale messo

a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero

dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione

medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati

a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo

nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica

e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale istituito il consiglio di

presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente

della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di

presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione

consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di

cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno

stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande

d'asilo nonch i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di

cui coordina le attivit, determinando le modalit ed i mezzi occorrenti ad

assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei

delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del

pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna

prefettura secondo i criteri e le modalit temporali nonch territoriali

determinati in relazione alle effettive necessit.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed

ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attivit

svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte

nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al

Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le

competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta

giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio

parere.

 

                                   Art. 4.

                    (Presentazione della domanda d'asilo)

 

1. La domanda d'asilo presentata al posto di frontiera, prima

dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di

dimora.

2. La domanda di asilo presentata in forma scritta o mediante

dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorit che la riceve. Il

richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per

una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei

motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni

documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui

affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di

essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facolt di cui pu disporre nonch di richiedere

l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda formulata, ove

necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del

richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di

maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di

frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione

e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli

appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti

civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi

progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne

richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da

parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere

informate di tale facolt.

3. Quando la domanda di asilo presentata al posto di frontiera, il

dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,

una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,

autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con

l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli

atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato

e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per

territorio. La domanda trasmessa con l'allegata documentazione alla

Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con

indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo

vistata dall'autorit che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello

Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorit di pubblica sicurezza,

ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicit delle

informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo

nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla

notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione

centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro

dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure

opportune e necessarie per assicurare la reperibilit del richiedente asilo

fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di

riconoscimento o di viaggio di cui in possesso lo straniero, rilascia il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del

passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri

o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte

domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui fatta

menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta

di asilo rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

 

                                   Art. 5.

                 (Minori non accompagnati richiedenti asilo)

 

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i

minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro

il quarto grado, di et non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona

cui sia stata formalmente attribuita la potest tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato,

l'autorit che la riceve sospende il procedimento e d immediatamente

comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente

competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,

appena nominato, prende contatto con la competente questura per la

riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6

limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della

domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorit sugli

altri.

4. Non ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato

richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto

di asilo.

 

                                   Art. 6.

                          (Pre-esame della domanda)

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2,

soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia

lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle

convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la

domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in

caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi

del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui redatto verbale, svolto, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o

presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui

all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame un

delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di

polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di

un interprete. Al pre-esame pu intervenire un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di

quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di

cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica

tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso

indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata

presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto

decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura pi vicina, abilitata

allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non consentito l'ingresso o la libera circolazione

nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del

pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel

comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalit previste

dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda pu essere dichiarata inammissibile dal delegato della

Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di

presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

 

a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente

abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno,

non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il

territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un

tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali

cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non

definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di

procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero

quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito

dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1

della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della

legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in

via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo

1990, n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di

respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosit

per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle

persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

 

5. La domanda dichiarata manifestamente infondata dal delegato della

Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non

vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione

centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un

membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in

particolare che:

 

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del

diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del

tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda priva di credibilit in quanto incoerente e contraddittoria

o inverosimile;

d) la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale

provvedimento.

 

6. La domanda comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente

infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilit

di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un

pregiudizio per la vita o per la libert personale o il pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere

rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe

situazione di pericolo.

7. La domanda trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della

stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso

positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o

quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del

richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel

territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione

non sospende l'esecuzione di quest'ultimo che immediatamente esecutivo. Il

ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti

possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso

interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del

predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica

o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.

L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi

atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione

resistente, al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso

indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o

consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla

presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il

procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano

particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il

questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del

richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,

presso la pi vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11. Per il

trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste

dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In

caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica

l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di

trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini

previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al

richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso permesso di soggiorno per

la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno

di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono

autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non

allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla

conclusione del pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi in cui il

richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed

abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorit di pubblica sicurezza

adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilit del richiedente

asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario

dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella

sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalit

indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,

di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni

speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del

centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale

compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle sezioni

speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro

dell'interno di concerto con il Ministro per la solidariet sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di

richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda n l'avvio degli stessi alle sezioni speciali

dei centri di permanenza di cui al comma 11, n il ricovero presso le

strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e

qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e

urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e

assistenza, il prefetto competente per territorio pu esercitare le attivit

previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge

29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione,

realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il

trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di

accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste

dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

                                   Art. 7.

                        (Esame della domanda d'asilo)

 

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che

a tal fine valuta:

 

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita

d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di

fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine

da cui si allontanato lo straniero nonch ogni elemento relativo alla

situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima

dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative

di tutela dei diritti civili ed umani.

 

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da

parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la

prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo

che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo

alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potest dei genitori o la potest tutoria deve essere

presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di

asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano

dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione

centrale pu disporre la designazione di personale specializzato per lo

svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza

sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza

dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione pu

essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari

condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una

lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo pu farsi assistere da una

persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,

la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato,

le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione

prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al

pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente

sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei

membri della Commissione centrale nonch, ove presenti, del delegato

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona

che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo

straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della

documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione

centrale.

 

                                   Art. 8.

                     (Decisione sulla domanda di asilo)

 

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle

seguenti decisioni:

 

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti

previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti

previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilit al rimpatrio di cui

all'articolo 9.

 

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato.

Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di

tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo

straniero. Nella decisione sono indicati le modalit e i termini per la sua

impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni

dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni

successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga

motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica

della motivazione e del dispositivo nonch della indicazione del termine e

dell'autorit cui possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante

l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal

richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per

l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla

sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio

dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma

1. A tal fine la decisione comunicata alla competente questura che

provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il

territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo

di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con

organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilit di cui

all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli

stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

                                   Art. 9.

            (Decisione di impossibilit temporanea al rimpatrio)

 

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti

necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi,

anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza

diplomatica, l'inopportunit del rinvio del richiedente nel paese di origine

o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario,

pu decidere che sussiste l'impossibilit temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio d titolo ad

una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un

anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo

qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di

impossibilit al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi

cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma,

il titolare pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli

stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto

il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di

particolare gravit, verificatisi in paesi non appartenenti all'Unione

europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza

temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato

possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il

riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame

della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per

territorio con le modalit previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non

abbiano ottenuto il riconoscimento pu essere concesso, in presenza delle

condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilit temporanea

al rimpatrio previsto dal comma 2.

 

                                  Art. 10.

                                  (Ricorsi)

 

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di

riconoscimento del diritto di asilo pu essere presentato ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal

richiedente. Il ricorso presentato nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato

di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo

diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela

delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti

dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di

Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive

modificazioni, nonch quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della

legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla met e la competente

autorit giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la

discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di

deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso

del richiedente asilo comunicata alla questura competente che ne consegna

una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed

intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici

giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione

all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi

di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della

decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e

4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale

amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della

impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il

ricorrente ha diritto di svolgere attivit lavorativa fino alla definizione

del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

 

                                  Art. 11.

 (Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di

                                  viaggio)

 

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il

diritto di asilo un apposito certificato, con le modalit stabilite dal

regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato consegnato

all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della

decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo pu

richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di

soggiorno per asilo avente la validit di cinque anni, che deve recare

espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione

degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del

certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di

soggiorno in corso di validit, un documento di viaggio della durata di

cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno

medesimo. Le caratteristiche e la validit del documento di viaggio per

rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7,

in conformit alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare

comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di

asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno

dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei

genitori.

 

                                  Art. 12.

       (Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

 

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno

per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura

del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza

del diritto di asilo, con le modalit previste dal regolamento di cui

all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso

favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su

richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione.

 

                                  Art. 13.

    (Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

 

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono pi le

condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo

ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della

Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne d

immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione

all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo immediatamente revocato dal questore

competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale

per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora

l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno

altres revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data

in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia

divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di

asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero pu

richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purch ne

sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di

ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore

rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta

di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per

continuare a godere del diritto di asilo ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.

Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della

decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le

disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per

motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al

ricorrente lo svolgimento di attivit lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa

rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza

necessit di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie

specializzate, pu predisporre programmi di rientro in patria degli

stranieri che non siano pi titolari del diritto di asilo.

 

                                  Capo III

                   MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

                                  Art. 14.

     (Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di

frontiera e le questure presso cui stato registrato, negli ultimi tre

anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di

punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai

sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni

nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di

accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture

di ospitalit separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo

stesso decreto sono stabilite le modalit per l'acquisizione, anche a titolo

oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non

risultino gi disponibili o non sia possibile riadattare locali gi

esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo

deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del

Ministero dell'interno, ancorch continuative, per malattia ed infortunio,

il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la

questura si protrae per pi di dodici ore, la disponibilit di un luogo

adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei

servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne

ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali

per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con

onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in

Italia ed una all'estero. Per le predette attivit di assistenza nonch per

quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella

fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo presentata in

frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6

marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione dell'istanza in questura e

qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il

pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella

stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1,

lo stesso pu essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui

all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico

dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure di

accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase

del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.

451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative

disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

norma dell'articolo 4, comma 5, tenuto a fornire, a richiesta,

l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza subordinato all'accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di

riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli

eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire

l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, pu stipulare convenzioni

con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati

di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute

per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di

minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e

il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il

regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente

col mezzo pi economico per l'audizione dello stesso da parte della

Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonch l'alloggio

ed il vitto del medesimo nella localit ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo

sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del

Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

 

                                  Art. 15.

                 (Diritti del titolare del diritto di asilo)

 

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale riconosciuta

la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello

Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui

consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari

stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei

suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal

presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di

ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino

italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16,

comma 1, le modalit di accertamento dei titoli di studio stranieri, di

conferimento delle borse di studio in Italia, nonch la durata e le

caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei

titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per

il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,

in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e pu

avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge

ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente

soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino

italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonch di

assistenza sanitaria secondo le modalit previste dall'articolo 14, comma 2.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono

ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano

richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

 

                                  Art. 16.

      (Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di

assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonch le norme

occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a

favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non

governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre

associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento.

Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite

risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel

territorio di competenza, quale contributo alle attivit di assistenza ed

integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo

giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta

giorni, il cui importo determinato con il regolamento di cui al comma 1,

ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al

comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con

organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,

progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il

raggiungimento dell'autosufficienza economica nonch l'attivazione di corsi

di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di

asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di et, allo stesso si applicano, ai

soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2

aprile 1968, n. 482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini

dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di

alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio

volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalit

individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico

del bilancio del Ministero dell'interno.

 

                                   Capo IV

                             DISPOSIZIONI FINALI

 

                                  Art. 17.

                         (Disposizioni transitorie)

 

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro

dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione

incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di

entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo

instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono

disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si

tratti di norme pi favorevoli al richiedente.

 

                                  Art. 18.

                         (Disposizioni finanziarie)

 

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

proposta del Ministro dell'interno, autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unit

previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione

del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.