Date: 10:22 AM 11/16/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il testo del ddl asilo, nella forma
approvata dal Senato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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XIII LEGISLATURA
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N. 203-554-2425
Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
approvato
dal Senato della Repubblica il 5 novembre 1998
Capo I
PRINCPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona)
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di
asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni
e nei modi stabiliti dalla
presente legge, in attuazione dell'articolo 10
della Costituzione e delle
convenzioni o accordi internazionali a cui
l'Italia aderisce.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto d'asilo)
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello
Stato, garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale
riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva
con la legge 24 luglio 1954, n.
722, di seguito indicata come Convenzione di
Ginevra, e dal protocollo
relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
a New York il 31 gennaio 1967
e reso esecutivo con la legge 14 febbraio
1970, n. 95, e che, trovandosi
fuori dal paese del quale cittadino o, se
apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia
avvalersi della protezione di
tale paese a causa del fondato timore di
essere perseguitato per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalit,
di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico ovvero per
le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa
o non voglia avvalersi della
protezione del paese del quale rispettivamente
cittadino o residente
abituale, in quanto effettivamente impedito
nell'esercizio delle libert
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana ed esposto a pericolo
attuale per la vita propria o di propri
familiari ovvero a restrizioni gravi
della libert personale.
2. Nella presente legge, con il termine di
"rifugiato" si intende qualsiasi
straniero o apolide cui sia stato riconosciuto
il diritto di asilo, salvo
che sia diversamente disposto.
Art. 3.
(Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'interno,
costituita la Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo, di seguito denominata
"Commissione centrale", alla quale
affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai
sensi della presente legge,
sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
ogni altra funzione, anche
consultiva, in materia di asilo conferitale
dalla presente legge e dal suo
regolamento di attuazione.
2. La Commissione centrale rinnovata ogni
tre anni ed presieduta da un
prefetto. La nomina a presidente della
Commissione centrale rinnovabile
per una sola volta consecutivamente. I
componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della
Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre
sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari
esteri con qualifica non
inferiore a consigliere d'ambasciata e da un
dirigente del Ministero
dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le
disposizioni del regolamento
emanato ai sensi del presente articolo devono
comunque tenere conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea,
con particolare riguardo ai
criteri e alle procedure per la determinazione
e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime
che devono essere assicurate al
riguardo.
4. Ciascuna sezione composta da un dirigente
della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri
con qualifica di consigliere di legazione, da
un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato con qualifica di
vicequestore, e da un esperto qualificato in
materia di diritti civili e
umani, designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro
supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un
supplente per l'esperto in materia di diritti
civili ed umani. Le sezioni
sono regolarmente costituite con la
partecipazione di quattro componenti.
Per ciascuna sezione le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica non inferiore a
consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni pu partecipare
un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalit indicate al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei
ministri pu istituire ulteriori sezioni
qualora il consiglio di presidenza
di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente
l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono dettate
le disposizioni occorrenti per
disciplinare le modalit di organizzazione
della Commissione centrale e
delle sezioni, anche con riferimento agli
adempimenti derivanti dal
contenzioso, l'assegnazione di personale, i
collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attivit della
Commissione medesima, nonch le
indennit di presenza ai presidenti e ai
componenti della stessa. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e le
modalit per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo
4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze
della Commissione centrale messo
a disposizione dalla direzione generale dei
servizi civili del Ministero
dell'interno, che assicura i compiti di
segreteria della Commissione
medesima.
9. Il presidente della Commissione centrale e
gli altri funzionari designati
a presiedere ciascuna sezione sono collocati
in posizione di fuori ruolo
nelle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nella carica
e per lo stesso periodo non possono ricoprire
cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale
istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle
singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono
partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della
Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia
di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Il consiglio di
presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare
nella valutazione delle domande
d'asilo nonch i criteri di massima per il
funzionamento delle sezioni, di
cui coordina le attivit, determinando le
modalit ed i mezzi occorrenti ad
assicurare l'aggiornamento dei componenti
della Commissione centrale, dei
delegati di cui al comma 11 e del personale
assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la
delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due
funzionari di ciascuna
prefettura secondo i criteri e le modalit
temporali nonch territoriali
determinati in relazione alle effettive
necessit.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno
il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri degli affari esteri e dell'interno
una relazione sull'attivit
svolta dalla Commissione nell'anno precedente,
formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza. Entro il mese di
giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le
proprie osservazioni. Le
competenti Commissioni parlamentari esaminano
il documento entro trenta
giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul
suo contenuto con proprio
parere.
Art. 4.
(Presentazione della domanda d'asilo)
1. La domanda d'asilo presentata al posto di
frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero alla questura del luogo di
dimora.
2. La domanda di asilo presentata in forma
scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata
dall'autorit che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere
ogni assistenza utile per
una corretta e completa presentazione della
domanda e per la esposizione dei
motivi posti a base della domanda, deve
produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a
confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda, in quanto
rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizioni di scrivere nella
propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facolt di cui pu disporre
nonch di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La
domanda formulata, ove
necessario, con l'assistenza di persona a
conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona
a conoscenza delle lingue di
maggior uso in ambito internazionale. I
rappresentanti dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare
opera di sostegno, informazione
e assistenza per i richiedenti asilo. Agli
stessi fini sono ammessi gli
appartenenti ad organizzazioni non governative
per la tutela dei diritti
civili e dei diritti fondamentali, se
autorizzati sulla base di appositi
progetti di collaborazione con le
amministrazioni pubbliche interessate.
Nella presentazione e nella verbalizzazione
della domanda le donne
richiedenti asilo possono avvalersi di
un'assistenza adeguata e specifica da
parte di personale appartenente al loro sesso.
Le stesse debbono essere
informate di tale facolt.
3. Quando la domanda di asilo presentata al
posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda stessa,
una volta concluso positivamente il pre-esame
ai sensi dell'articolo 6,
autorizza lo straniero a soggiornare nel
territorio della Repubblica, con
l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche
ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente
legge nel territorio dello Stato
e con obbligo di recarsi entro otto giorni
alla questura competente per
territorio. La domanda trasmessa con
l'allegata documentazione alla
Commissione centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo
vistata dall'autorit che l'ha ricevuta ovvero
copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la
propria dimora nel territorio dello
Stato e indicare il luogo di residenza.
L'autorit di pubblica sicurezza,
ove necessario, dispone i controlli per la
verifica della veridicit delle
informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti
l'ingresso e il soggiorno temporaneo
nel territorio dello Stato fino al trentesimo
giorno successivo alla
notifica della decisione sulla sua domanda da
parte della Commissione
centrale, salvo quanto previsto dagli articoli
6 e 10; il Ministro
dell'interno provvede, con proprio decreto, a
determinare le misure
opportune e necessarie per assicurare la reperibilit
del richiedente asilo
fino al compimento del suddetto termine.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o
di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui in
possesso lo straniero, rilascia il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino
contemporaneamente domanda di asilo stranieri
o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte
domande o distinti verbali, salvo che per i
figli minorenni, di cui fatta
menzione nelle domande dei genitori. Il
permesso di soggiorno per richiesta
di asilo rilasciato a ciascun componente del
nucleo familiare.
Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo)
1. Sono considerati minori non accompagnati,
ai fini della presente legge, i
minori di anni diciotto, privi in Italia di un
parente o di un affine entro
il quarto grado, di et non inferiore agli
anni diciotto, ovvero di persona
cui sia stata formalmente attribuita la
potest tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata
da un minore non accompagnato,
l'autorit che la riceve sospende il
procedimento e d immediatamente
comunicazione della domanda al tribunale per i
minorenni territorialmente
competente ai fini dell'adozione dei
provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la
competente questura per la
riattivazione del procedimento. Il pre-esame
di cui all'articolo 6
limitato all'individuazione dello Stato
competente per l'esame della
domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non
accompagnati hanno priorit sugli
altri.
4. Non ammesso il ricongiungimento familiare
del minore non accompagnato
richiedente asilo sino all'eventuale
riconoscimento allo stesso del diritto
di asilo.
Art. 6.
(Pre-esame della domanda)
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi
dell'articolo 4, comma 2,
soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare
preliminarmente se l'Italia sia
lo Stato competente per l'esame della domanda
in applicazione delle
convenzioni internazionali cui la Repubblica
aderisce e, in tal caso, se la
domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4
del presente articolo e, in
caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi
del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui redatto verbale,
svolto, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda,
presso i posti di frontiera o
presso le questure individuati dal decreto del
Ministro dell'interno di cui
all'articolo 14, comma 1. Competente allo
svolgimento del pre-esame un
delegato della Commissione centrale, che si
avvale di un funzionario di
polizia di frontiera o di un funzionario della
questura e, se necessario, di
un interprete. Al pre-esame pu intervenire un
rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o, su indicazione di
quest'ultimo, uno degli appartenenti alle
organizzazioni non governative di
cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della
Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla
organizzazione dallo stesso
indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la
domanda di asilo sia presentata
presso posti di frontiera o presso questure
non indicati nel predetto
decreto del Ministro dell'interno, il
funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla
questura pi vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non consentito
l'ingresso o la libera circolazione
nel territorio nazionale per il tempo
necessario allo svolgimento del
pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e
salvo quanto stabilito nel
comma 9. Gli interessati sono assistiti con le
modalit previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda pu essere dichiarata
inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario,
un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora
il richiedente:
a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in
altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale
il medesimo richiedente
abbia, senza presentare domanda di asilo,
trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario
per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanit o un crimine
di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia
reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F), della
Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di
cui alla lettera c) da un
tribunale internazionale istituito in
applicazione di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza
di secondo grado anche non
definitiva, per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la
sicurezza dello Stato, ovvero
quando lo stesso richiedente appartenga ad una
delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero
qualora sia stata applicata anche in
via provvisoria una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda devono essere
ponderate l'attuale pericolosit
per la sicurezza dello Stato del richiedente
asilo e la gravit delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in
caso di respingimento.
5. La domanda dichiarata manifestamente
infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee
direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e
sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della
medesima Commissione, risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra
quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente
legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di
sostanza;
c) la domanda priva di credibilit in quanto
incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda chiaramente strumentale in
quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di
evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. La domanda comunque ritenuta ammissibile
e non manifestamente
infondata, nel caso in cui per il richiedente
asilo sussista l'impossibilit
di essere riammesso nello Stato di provenienza
o il pericolo di un
pregiudizio per la vita o per la libert
personale o il pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti
ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe
essere esposto ad analoghe
situazione di pericolo.
7. La domanda trasmessa alla Commissione
centrale per l'esame della
stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
pre-esame si sia concluso
positivamente. In caso di esito negativo il
funzionario di frontiera o
quello di questura provvede al respingimento
immediato o all'espulsione del
richiedente asilo, ove questi non abbia altro
titolo a permanere nel
territorio nazionale, notificandogli il
provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo
del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di
respingimento o di espulsione
non sospende l'esecuzione di quest'ultimo che
immediatamente esecutivo. Il
ricorso, l'istanza di sospensione del
provvedimento ed i motivi aggiunti
possono essere presentati, anche senza
l'assistenza legale, dallo stesso
interessato e in lingua straniera entro trenta
giorni dalla notifica del
predetto provvedimento anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana all'estero, che provvede
alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito
del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati, a
cura dell'amministrazione
resistente, al ricorrente presso il domicilio
anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta
rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si
esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della
Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale
periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del
richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera
dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per
l'ingresso o il soggiorno,
presso la pi vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo nei centri di
permanenza temporanea ed assistenza, di cui al
comma 11. Per il
trattenimento si seguono, in quanto
applicabili, le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della
legge 6 marzo 1998, n. 40. In
caso di allontanamento arbitrario dal centro
di permanenza, si applica
l'articolo 650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del
pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari
concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono
inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove sono
autorizzati a soggiornare, dal cui territorio
hanno l'obbligo di non
allontanarsi senza autorizzazione della
competente questura sino alla
conclusione del pre-esame. Tale obbligo
esteso anche ai casi in cui il
richiedente asilo e i suoi familiari non
necessitino di assistenza ed
abbiano quindi eletto un proprio domicilio.
L'autorit di pubblica sicurezza
adotta le misure opportune ad assicurare la
reperibilit del richiedente
asilo fino al compimento del termine stabilito.
L'allontanamento arbitrario
dal territorio comunale determina il
trattenimento dell'interessato nella
sezione speciale del centro di permanenza di
cui al comma 9 con le modalit
indicate nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza
temporanea e assistenza,
di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6
marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del
centro e con ogni possibile agevolazione della
vita familiare e sociale
compatibile con la vigilanza. Le modalit per
la gestione delle sezioni
speciali per richiedenti asilo sono definite
con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per
la solidariet sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi
un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consenta
l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda n l'avvio
degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al comma 11,
n il ricovero presso le
strutture previste dall'articolo 38 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, e
qualora la situazione richieda comunque la
predisposizione di particolari e
urgenti misure al fine di garantire una loro
adeguata accoglienza e
assistenza, il prefetto competente per
territorio pu esercitare le attivit
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge
29 dicembre 1995, n. 563, e relative
disposizioni di attuazione,
realizzando, ove necessario, strutture provvisorie
di ricovero. Per il
trattenimento dei richiedenti asilo nelle
predette strutture provvisorie di
accoglienza si seguono, in quanto applicabili,
le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della
legge 6 marzo 1998, n. 40.
Art.
7.
(Esame della domanda d'asilo)
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta
alla Commissione centrale, che
a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita
d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di
fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in
cui si trova il paese di origine
da cui si allontanato lo straniero nonch
ogni elemento relativo alla
situazione personale del richiedente e della
sua famiglia prima
dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative
di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di
essere sentito, l'audizione da
parte della Commissione centrale costituisce
condizione necessaria per la
prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo
che il richiedente vi rinunci o non si
presenti senza giustificato motivo
alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potest dei genitori o la
potest tutoria deve essere
presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di
asilo cui debba partecipare personalmente il
minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei
richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver
subito violenza, la Commissione
centrale pu disporre la designazione di
personale specializzato per lo
svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire
una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo,
prevedendo l'eventuale presenza
dello stesso personale durante l'audizione del
richiedente. L'audizione pu
essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto
necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del
richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi
nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione
nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo
pu farsi assistere da una
persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti
dichiarati a verbale dallo straniero,
la documentazione acquisita dalla Commissione
o prodotta dall'interessato,
le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede
e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve
avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due
membri della competente
sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene
attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale nonch, ove
presenti, del delegato
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati e della persona
che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione
centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella
occasione, alla Commissione
centrale.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo)
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione
centrale adotta una delle
seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al
richiedente che possegga i requisiti
previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente
asilo non possegga i requisiti
previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea
impossibilit al rimpatrio di cui
all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla
domanda con atto scritto e motivato.
Nella decisione la Commissione deve fornire
una valutazione espressa di
tutti gli elementi acquisiti e di tutte le
dichiarazioni rese dallo
straniero. Nella decisione sono indicati le
modalit e i termini per la sua
impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla
domanda entro trenta giorni
dalla audizione, con decisione da notificare
non oltre i quindici giorni
successivi alla pronuncia, salvo che la
Commissione medesima non disponga
motivatamente un approfondimento
dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una
traduzione in forma sintetica
della motivazione e del dispositivo nonch
della indicazione del termine e
dell'autorit cui possibile ricorrere, nella
lingua utilizzata durante
l'audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b),
comporta l'obbligo per
l'interessato di lasciare il territorio
nazionale entro trenta giorni dalla
sua notificazione, salvo che egli abbia titolo
a soggiornare nel territorio
dello Stato per altri motivi e salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma
1. A tal fine la decisione comunicata alla
competente questura che
provvede alla notifica del provvedimento e
all'intimazione a lasciare il
territorio nazionale. Il prefetto, in caso di
mancato rispetto dell'obbligo
di cui al presente comma, dispone l'espulsione
dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in
collaborazione con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
Rossa Italiana o con
organizzazioni umanitarie specializzate di
comprovata affidabilit di cui
all'articolo 4, comma 2, predispone programmi
di rientro in patria degli
stranieri ai quali non sia stato riconosciuto
il diritto di asilo.
Art.
9.
(Decisione di impossibilit temporanea al rimpatrio)
1. La Commissione centrale, qualora accerti la
mancanza dei presupposti
necessari per il riconoscimento del diritto di
asilo e tuttavia rilevi,
anche sulla base di elementi comunicati dalla
competente rappresentanza
diplomatica, l'inopportunit del rinvio del
richiedente nel paese di origine
o di abituale residenza per gravi e fondati
motivi di carattere umanitario,
pu decidere che sussiste l'impossibilit
temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilit
temporanea al rimpatrio d titolo ad
una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo, della durata di un
anno, esteso al lavoro e allo studio,
rinnovabile per lo stesso periodo
qualora la Commissione centrale accerti la
permanenza delle condizioni di
impossibilit al rimpatrio con riferimento al
caso concreto. Trascorsi
cinque anni dal rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma,
il titolare pu ottenere il rilascio della
carta di soggiorno e gode degli
stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo
straniero che abbia ottenuto
il riconoscimento del diritto d'asilo e delle
misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di
particolare gravit, verificatisi in paesi non
appartenenti all'Unione
europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza
temporanea, alla cessazione di dette misure
coloro che ne hanno beneficiato
possono richiedere con istanza individuale,
ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tal
fine si procede al pre-esame
della domanda presentata dagli interessati
alla questura competente per
territorio con le modalit previste dall'articolo
6. Ai richiedenti che non
abbiano ottenuto il riconoscimento pu essere
concesso, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1, il provvedimento
di impossibilit temporanea
al rimpatrio previsto dal comma 2.
Art. 10.
(Ricorsi)
1. Contro la decisione della Commissione
centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo pu essere
presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale del luogo
di domicilio eletto dal
richiedente. Il ricorso presentato nel
termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato
di richiedere un permesso di soggiorno per
motivi di giustizia, salvo
diniego per motivi di ordine pubblico, di
sicurezza dello Stato o di tutela
delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente
articolo i termini stabiliti
dagli articoli 36 e seguenti del testo unico
delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, e successive
modificazioni, nonch quelli previsti dagli
articoli 21 e seguenti della
legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti
alla met e la competente
autorit giurisdizionale fissa d'ufficio, con
decreto, l'udienza per la
discussione del ricorso nel termine di
sessanta giorni dalla data di
deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo
regionale che rigetta il ricorso
del richiedente asilo comunicata alla
questura competente che ne consegna
una copia all'interessato disponendo il ritiro
del permesso di soggiorno ed
intima allo stesso di lasciare il territorio
dello Stato entro quindici
giorni, osservando le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di
cui al comma 3, salvi i casi
di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato
non sospende l'esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e
4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di
fronte al tribunale
amministrativo regionale non sia definito
entro sei mesi dalla data della
impugnazione del provvedimento negativo della
Commissione centrale, il
ricorrente ha diritto di svolgere attivit
lavorativa fino alla definizione
del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione
esclusiva estesa al merito.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e
documento di
viaggio)
1. La Commissione centrale rilascia alla
persona alla quale riconosce il
diritto di asilo un apposito certificato, con
le modalit stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il
certificato consegnato
all'interessato, per il tramite della questura,
in allegato alla copia della
decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto di asilo pu
richiedere al questore della provincia in cui
dimora un permesso di
soggiorno per asilo avente la validit di
cinque anni, che deve recare
espressa menzione del riconoscimento del
diritto di asilo con indicazione
degli estremi della decisione adottata dalla
Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a
richiesta e previa esibizione del
certificato di riconoscimento del diritto di
asilo e del permesso di
soggiorno in corso di validit, un documento
di viaggio della durata di
cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza
del permesso di soggiorno
medesimo. Le caratteristiche e la validit del
documento di viaggio per
rifugiati sono disciplinate dal regolamento di
cui all'articolo 3, comma 7,
in conformit alle convenzioni internazionali
a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in
favore del nucleo familiare
comporta il rilascio di un certificato di
riconoscimento del diritto di
asilo, di un permesso di soggiorno e di un
documento di viaggio a ciascuno
dei suoi componenti, salvo che per i minori
segnalati sui documenti dei
genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima della
scadenza del permesso di soggiorno
per asilo, richiede alla Commissione centrale,
per il tramite della questura
del luogo di residenza, una deliberazione di
accertamento della permanenza
del diritto di asilo, con le modalit previste
dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7. Qualora la
Commissione centrale si esprima in senso
favorevole alla permanenza del diritto di
asilo, la questura rilascia, su
richiesta, la carta di soggiorno di cui alla
vigente normativa in materia di
immigrazione.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del
permesso di soggiorno)
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di
accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti
che non sussistono pi le
condizioni che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione
del diritto di asilo e ne d
immediata comunicazione alla competente
questura, che notifica la decisione
all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo
immediatamente revocato dal questore
competente nel caso di espulsione dello
straniero dal territorio nazionale
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato o qualora
l'interessato vi abbia espressamente
rinunciato. Il permesso di soggiorno
altres revocato, con decorrenza dal
trentesimo giorno successivo alla data
in cui l'interessato ha ricevuto la notifica
della decisione, qualora sia
divenuta definitiva la estinzione del diritto
di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla
estinzione del diritto di
asilo e della revoca del relativo permesso di
soggiorno, lo straniero pu
richiedere di continuare a soggiornare nel
territorio nazionale, purch ne
sussistano i presupposti in base alle
disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.
In tal caso il questore
rilascia all'interessato il corrispondente
permesso di soggiorno o la carta
di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta
l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo
ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo in cui il
rifugiato ha eletto domicilio.
Il ricorso deve essere notificato entro trenta
giorni dalla notifica della
decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al
comma 5 si osservano le
disposizioni dettate dall'articolo 10. Il
permesso di soggiorno concesso per
motivi di giustizia, ai sensi del predetto
articolo 10, consente al
ricorrente lo svolgimento di attivit
lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura
una dichiarazione di espressa
rinuncia al diritto di asilo, tale diritto
viene meno automaticamente, senza
necessit di espressa pronuncia della
Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in
collaborazione con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o con
organizzazioni umanitarie
specializzate, pu predisporre programmi di
rientro in patria degli
stranieri che non siano pi titolari del
diritto di asilo.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in
favore dei richiedenti asilo)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, individua i posti di
frontiera e le questure presso cui stato
registrato, negli ultimi tre
anni, il maggior numero di richieste di asilo
e dispone l'istituzione di
punti di accoglienza provvisori opportunamente
sorvegliati ove assistere, ai
sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
suoi familiari nei due giorni
nei quali si svolge il pre-esame di cui
all'articolo 6. I suddetti punti di
accoglienza dovranno essere organizzati in
modo tale da prevedere strutture
di ospitalit separate per i richiedenti asilo
e gli altri immigrati. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalit per
l'acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da utilizzare per
detta accoglienza, qualora non
risultino gi disponibili o non sia possibile
riadattare locali gi
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui
all'articolo 6, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del
Ministero dell'interno, ancorch continuative,
per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto
di frontiera o presso la
questura si protrae per pi di dodici ore, la
disponibilit di un luogo
adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il
riposo, fornito di idonei
servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di
nuclei familiari, per le donne
ed i minori debbono essere resi disponibili,
se possibile, distinti locali
per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre
diritto di effettuare, con
onere a carico del Ministero dell'interno, una
comunicazione telefonica in
Italia ed una all'estero. Per le predette
attivit di assistenza nonch per
quelle di sostegno e di informazione garantite
ai richiedenti asilo nella
fase di pre-esame si applicano, se la domanda
di asilo presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo
9, comma 5, della legge 6
marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione
dell'istanza in questura e
qualora risulti impossibile, durante i due
giorni in cui si svolge il
pre-esame, alloggiare ed assistere
adeguatamente il richiedente asilo nella
stessa questura o in locali appositamente
predisposti ai sensi del comma 1,
lo stesso pu essere accompagnato nel centro
di accoglienza di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo
1998, n.40, con oneri a carico
dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12
dell'articolo 6 le misure di
accoglienza e i relativi interventi di
assistenza possono, durante la fase
del pre-esame, essere attuate ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, e delle relative
disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha
fissato la propria residenza a
norma dell'articolo 4, comma 5, tenuto a
fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il
successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza subordinato
all'accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L'assistenza e
l'accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla
durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo incluso il
tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo,
al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma
3, pu stipulare convenzioni
con associazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati
di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai
comuni le spese da questi sostenute
per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per
l'eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza
deve includere l'alloggio e
il vitto, per l'ammontare giornaliero pro
capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1,
il trasporto del richiedente
col mezzo pi economico per l'audizione dello
stesso da parte della
Commissione centrale, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, nonch l'alloggio
ed il vitto del medesimo nella localit ove si
svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per richiesta di asilo
sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del
Servizio sanitario nazionale, con oneri a
carico del Ministero dell'interno.
Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo)
1. Il titolare del diritto di asilo e lo
straniero al quale riconosciuta
la protezione umanitaria hanno diritto a
soggiornare nel territorio dello
Stato e al ricongiungimento familiare nei
medesimi casi e modi in cui
consentito il ricongiungimento del cittadino
italiano con familiari
stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce
l'integrazione del rifugiato e dei
suoi familiari sul territorio nazionale nei
modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni
ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime
condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge sono stabilite, con il
regolamento di cui all'articolo 16,
comma 1, le modalit di accertamento dei
titoli di studio stranieri, di
conferimento delle borse di studio in Italia,
nonch la durata e le
caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire
per il conseguimento dei
titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del
medesimo trattamento previsto per
il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo,
in particolare per quanto riguarda
l'iscrizione ad albi professionali, e pu
avere accesso al pubblico impiego nei casi e
nei modi consentiti dalla legge
ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento
previsto per il cittadino
italiano in materia di previdenza e di
assistenza sociale nonch di
assistenza sanitaria secondo le modalit
previste dall'articolo 14, comma 2.
6. Le disposizioni e le misure previste dal
presente articolo si estendono
ai familiari ricongiunti che hanno diritto
all'asilo qualora ne facciano
richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Art. 16.
(Misure di assistenza e di
integrazione in favore dei rifugiati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un regolamento inteso a definire i
programmi di accoglienza, di
assistenza, di integrazione e, se necessario,
di rimpatrio nonch le norme
occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a
favore dei rifugiati, a cura degli enti locali
e delle organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili
ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri
indicati nello stesso regolamento.
Per l'attuazione di tali programmi sono
trasferite ai comuni apposite
risorse finanziarie in proporzione al numero
dei rifugiati residenti nel
territorio di competenza, quale contributo
alle attivit di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai
comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni
erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo
massimo di centottanta
giorni, il cui importo determinato con il
regolamento di cui al comma 1,
ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in
strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti
con il regolamento di cui al
comma 1, definiscono, in via diretta o
mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione
dei diritti civili ed umani,
progetti di integrazione lavorativa dei
rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica
nonch l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali
servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di
asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di
et, allo stesso si applicano, ai
soli fini delle assunzioni obbligatorie, le
disposizioni della legge 2
aprile 1968, n. 482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi
italiani ai fini
dell'applicazione delle disposizioni vigenti
in materia di riserva di
alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi
finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati e delle loro
famiglie, secondo le modalit
individuate con il regolamento di cui al comma
1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo sono a carico
del bilancio del Ministero dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, il decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n.136, il decreto del Ministro
dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni
altra disposizione
incompatibile con la presente legge sono
abrogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame
della domanda d'asilo
instaurati alla data di entrata in vigore
della presente legge rimangono
disciplinati dalle norme vigenti anteriormente
a tale data sempre che si
tratti di norme pi favorevoli al richiedente.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'interno,
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell'ambito delle unit
previsionali di base, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.