Date: 10:23 AM 11/16/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

venerdi' sera ha avuto luogo il secondo incontro delle associazioni con

l'Ufficio stranieri della Questura di Roma. Provo a elencare i punti piu'

rilevanti discussi in quella sede, sottolineando come sia possibile che

alcune delle indicazioni fornite riguardino solo la Questura di Roma.

Ometto, per mantener fede a un impegno assunto con la Questura, di

riportare il primo punto (sul lavoro autonomo), per il quale vi rimando al

messaggio di domani. Mi limito ad annunciarvi che si tratta di cosa assai

interessante, che potrebbe costituire una svolta positiva di questa vicenda.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: a Roma, fino ad oggi, sono state presentate venticinquemila prenotazioni.

 

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1) Regolarizzazione per lavoro autonomo (I parte).

 

...(vedi messaggio di domani)...

 

 

2) Lavoro autonomo (II parte).

 

Stante la difficolta' di completare in tempi brevi gli adempimenti

necessari per ottenere, per chi voglia regolarizzarsi per commercio

ambulante, il nulla-osta all'iscrizione nel registro del commercio

(riconoscimento della validita' dei titoli di studio e superamento dei

corsi appositamente istituiti), la Questura intende orientarsi verso un

rinvio degli appuntamenti per la consegna della documentazione completa nei

casi in cui lo straniero dimostri di aver avviato le procedure necessarie e

di necessitare di ulteriore tempo.

 

 

3) Soci lavoratori di cooperative.

 

Non e' ancora chiaro se si debba dar luogo a regolarizzazione per lavoro

autonomo (previo rilascio di un opportuno nulla-osta) o per lavoro

subordinato (previa stipulazione di un contratto). Il problema dovrebbe

essere risolto dal Ministero del lavoro.

 

 

4) Lavoro subordinato pregresso.

 

E' stato ribadito che, ai sensi del decreto e delle circolari, non c'e'

modo di dare rilievo ad attivita' pregresse in luogo di un contratto per il

futuro. Necessita una scelta precisa del Governo in sede di emanazione del

successivo decreto. Anticipo che, sulla base degli argomenti che saranno

esposti - domani - nel punto 1) ancora mancante, la questione potrebbe

perdere gran parte del suo valore.

 

 

5) Regolarizzazione per lavoro di stranieri minori.

 

La cosa, per minori in eta' da lavoro, dovrebbe essere senz'altro

consentita e potrebbe permettere la contestuale regolarizzazione dei

genitori a carico. Permangono problemi di interpretazione da parte della

Direzione provinciale del lavoro (legati, se ricordo bene, alla presunta

necessita' di autorizzazione da parte del genitore o del tutore o

dell'affidatario). Da risolvere.

 

Resta vero che il minore (in presenza di genitori regolari o irregolari,

oppure in stato di abbandono) e' comunque regolarizzabile ex art. 19 del

Testo unico (e corrispondente prassi applicativa), a prescindere dalla

dimostrazione del possesso di requisiti di reddito e alloggio.

 

 

6) Datore di lavoro multiplo (contratti part-time).

 

A somiglianza della vecchia norma della legge 943/1986, dovrebbe essere

prevista la possibilita' di regolarizzarsi in presenza di piu' contratti

part-time che corrispondano ad un monte ore settimanale di opportuna

entita' (esempio, venticinque ore per collaborazione familiare). Resta

irrisolto il problema di quale datore di lavoro debba presentarsi in

commissariato, se possa farsi delegare dagli altri per la stipula dei vari

contratti, etc.

 

 

7) Prenotazione.

 

L'accettazione e' condizionata alla sola esibizione del passaporto (o

documento equipollente, inclusa l'attestazione di identita' rilasciata

dall'ambasciata del paese di appartenenza).

 

Ricordo, incidentalmente, che non sembra esistere una disposizione comune

riguardo alle priorita' nel rilascio dei permessi, e che, d'altra parte,

sembra assolutamente da escludere che persone in possesso dei requisiti

possano restare senza permesso per il solo fatto di non rientrare nella

quota di trentottomila dovuta all'acume della coppia Treu-Napolitano.

 

 

8) Mancanza passaporto e impossibilita' di ottenere l'attestazione

dall'ambasciata.

 

E' la situazione in cui si trovano richiedenti asilo in attesa della

decisione del TAR sul ricorso avverso il rigetto della domanda e altri

profughi (esempio, dal Kosovo) che non possono presentarsi nelle ambasciate

del proprio paese. Mancano disposizioni ad hoc, e la Questura non accetta

prenotazioni in questi casi. Occorre un intervento apposito del Ministero

dell'interno.

 

 

9) Prove di presenza.

 

L'atteggiamento della Questura riguardo alla documentazione fornita dalle

associazioni (anche quelle di maggior rilievo) e' estremamente guardingo.

La cosa rischia di tagliar fuori dalla regolarizzazione moltissime persone

in possesso di tutti gli altri requisiti. E' ovvio che qualunque

documentazione puo' essere falsa o compiacente (specialmente di fronte alla

prospettiva, per chi la produca, di vincere al Superenalotto e di vivere

circondato dall'affetto dei propri cari). D'altra parte, un atteggiamento

troppo restrittivo renderebbe incomprensibile l'inserimento nel decreto

della previsione di una siffatta dimostrazione. E' necessaria un'ulteriore

trattativa con la Questura o, meglio, una disposizione in merito da parte

del Ministero (eventualmente in successivo decreto).

 

Timbri di ingresso con data anteriore al 27/3/1998 apposti sul pasaporto da

paesi dell'area Schengen non sono considerati prova di presenza sufficiente

(contrariamente a quanto mi era stato segnalato da altra associazione).

 

 

10) Espulsioni pregresse.

 

Espulsioni irrogate da altri paesi dell'area Schengen sono considerate ,

dalla Questura, irrevocabili e, quindi, peclusive della regolarizzazione.

Anche in questo caso, mi era stato segnalato un orientamento opposto (o,

forse, sto diventando arteriosclerotico).

 

Per le espulsioni irrogate da altra prefettura, dovrebbe adottarsi la

procedura segnalata in altro messaggio: spedizione della richiesta di

revoca con raccomandata con ricevuta di ritorno alla prefettura competente,

ed esibizione, al commissariato in cui si chiede la regolarizzazione, di

copia della richiesta di revoca e della ricevuta di ritorno; sospensione

della pratica in attesa della revoca. E' da notare pero' che la Questura

non parteciperebbe all'istruzioen della pratica di revoca (con la

segnalazione, per esempio, del possesso dei requisiti per la

regolarizzazione). Urge quindi l'adozione di una disposizione in merito da

parte del Ministero dell'interno che eviti lo stallo o, peggio, il diniego

immotivato della revoca.

 

 

11) Disponibilita' di alloggio.

 

La Questura consente l'invio della dichiarazione da parte dell'ospitante

con raccomandata.

 

Non e' ammessa invece, per il momento, l'autocertificazione della

disponibilita' di alloggio, benche' la Questua riconosca che il dato

oggetto dell'autocertificazione potrebbe essere verificato mediante

controlli. Urge l'adozione di una disposizione in merito da parte del

Ministero dell'interno.

 

In presenza di contratto d'affitto non e' richiesta, ai fini della

regolarizzazione, l'esibizione della dichiarazione di ospitalita' (benche'

permanga, in capo all'ospitante, l'obbligo di presentare tale dichiarazione

ai sensi dell'art. 7 del Testo unico; obbligo la cui contravvenzione non e'

pero' accompagnata da sanzioni).

 

 

12) Impossibilita' del datore di lavoro di recarsi personalmente in

commissariato.

 

Se capisco bene, l'unica possibilita' in questo caso e' che la

sottoscrizione del contratto avvenga di fronte a notaio. permangono infatti

problemi riguardo alla disponibilita' di Comuni e Circoscrizioni ad

autenticare firme di stranieri irregolari.

 

 

13) Regolarizzazione per motivi familiari.

 

Non sono state emanate, per il momento, disposizioni precise in relazione

all'accertamento, ai fini della regolarizzazione, dei requisiti previsti

dal Testo unico riguardo al ricongiungimento familiare. Resta quindi da

vedere se, ad esempio, rispetto all'alloggio si applicheranno criteri piu'

restrittivi di quelli previsti per la regolarizzazione per lavoro.