Date: 10:23 AM 11/16/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
venerdi' sera ha avuto luogo il secondo
incontro delle associazioni con
l'Ufficio stranieri della Questura di Roma.
Provo a elencare i punti piu'
rilevanti discussi in quella sede,
sottolineando come sia possibile che
alcune delle indicazioni fornite riguardino
solo la Questura di Roma.
Ometto, per mantener fede a un impegno assunto
con la Questura, di
riportare il primo punto (sul lavoro
autonomo), per il quale vi rimando al
messaggio di domani. Mi limito ad annunciarvi
che si tratta di cosa assai
interessante, che potrebbe costituire una
svolta positiva di questa vicenda.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: a Roma, fino ad oggi, sono state
presentate venticinquemila prenotazioni.
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1) Regolarizzazione per lavoro autonomo (I
parte).
...(vedi messaggio di domani)...
2) Lavoro autonomo (II parte).
Stante la difficolta' di completare in tempi
brevi gli adempimenti
necessari per ottenere, per chi voglia
regolarizzarsi per commercio
ambulante, il nulla-osta all'iscrizione nel
registro del commercio
(riconoscimento della validita' dei titoli di
studio e superamento dei
corsi appositamente istituiti), la Questura
intende orientarsi verso un
rinvio degli appuntamenti per la consegna
della documentazione completa nei
casi in cui lo straniero dimostri di aver
avviato le procedure necessarie e
di necessitare di ulteriore tempo.
3) Soci lavoratori di cooperative.
Non e' ancora chiaro se si debba dar luogo a
regolarizzazione per lavoro
autonomo (previo rilascio di un opportuno
nulla-osta) o per lavoro
subordinato (previa stipulazione di un
contratto). Il problema dovrebbe
essere risolto dal Ministero del lavoro.
4) Lavoro subordinato pregresso.
E' stato ribadito che, ai sensi del decreto e
delle circolari, non c'e'
modo di dare rilievo ad attivita' pregresse in
luogo di un contratto per il
futuro. Necessita una scelta precisa del
Governo in sede di emanazione del
successivo decreto. Anticipo che, sulla base
degli argomenti che saranno
esposti - domani - nel punto 1) ancora
mancante, la questione potrebbe
perdere gran parte del suo valore.
5) Regolarizzazione per lavoro di stranieri
minori.
La cosa, per minori in eta' da lavoro,
dovrebbe essere senz'altro
consentita e potrebbe permettere la
contestuale regolarizzazione dei
genitori a carico. Permangono problemi di
interpretazione da parte della
Direzione provinciale del lavoro (legati, se
ricordo bene, alla presunta
necessita' di autorizzazione da parte del
genitore o del tutore o
dell'affidatario). Da risolvere.
Resta vero che il minore (in presenza di
genitori regolari o irregolari,
oppure in stato di abbandono) e' comunque
regolarizzabile ex art. 19 del
Testo unico (e corrispondente prassi
applicativa), a prescindere dalla
dimostrazione del possesso di requisiti di
reddito e alloggio.
6) Datore di lavoro multiplo (contratti
part-time).
A somiglianza della vecchia norma della legge
943/1986, dovrebbe essere
prevista la possibilita' di regolarizzarsi in
presenza di piu' contratti
part-time che corrispondano ad un monte ore
settimanale di opportuna
entita' (esempio, venticinque ore per
collaborazione familiare). Resta
irrisolto il problema di quale datore di
lavoro debba presentarsi in
commissariato, se possa farsi delegare dagli
altri per la stipula dei vari
contratti, etc.
7) Prenotazione.
L'accettazione e' condizionata alla sola
esibizione del passaporto (o
documento equipollente, inclusa l'attestazione
di identita' rilasciata
dall'ambasciata del paese di appartenenza).
Ricordo, incidentalmente, che non sembra
esistere una disposizione comune
riguardo alle priorita' nel rilascio dei
permessi, e che, d'altra parte,
sembra assolutamente da escludere che persone
in possesso dei requisiti
possano restare senza permesso per il solo
fatto di non rientrare nella
quota di trentottomila dovuta all'acume della
coppia Treu-Napolitano.
8) Mancanza passaporto e impossibilita' di
ottenere l'attestazione
dall'ambasciata.
E' la situazione in cui si trovano richiedenti
asilo in attesa della
decisione del TAR sul ricorso avverso il
rigetto della domanda e altri
profughi (esempio, dal Kosovo) che non possono
presentarsi nelle ambasciate
del proprio paese. Mancano disposizioni ad
hoc, e la Questura non accetta
prenotazioni in questi casi. Occorre un
intervento apposito del Ministero
dell'interno.
9) Prove di presenza.
L'atteggiamento della Questura riguardo alla
documentazione fornita dalle
associazioni (anche quelle di maggior rilievo)
e' estremamente guardingo.
La cosa rischia di tagliar fuori dalla
regolarizzazione moltissime persone
in possesso di tutti gli altri requisiti. E'
ovvio che qualunque
documentazione puo' essere falsa o compiacente
(specialmente di fronte alla
prospettiva, per chi la produca, di vincere al
Superenalotto e di vivere
circondato dall'affetto dei propri cari).
D'altra parte, un atteggiamento
troppo restrittivo renderebbe incomprensibile
l'inserimento nel decreto
della previsione di una siffatta
dimostrazione. E' necessaria un'ulteriore
trattativa con la Questura o, meglio, una
disposizione in merito da parte
del Ministero (eventualmente in successivo
decreto).
Timbri di ingresso con data anteriore al
27/3/1998 apposti sul pasaporto da
paesi dell'area Schengen non sono considerati
prova di presenza sufficiente
(contrariamente a quanto mi era stato
segnalato da altra associazione).
10) Espulsioni pregresse.
Espulsioni irrogate da altri paesi dell'area
Schengen sono considerate ,
dalla Questura, irrevocabili e, quindi,
peclusive della regolarizzazione.
Anche in questo caso, mi era stato segnalato
un orientamento opposto (o,
forse, sto diventando arteriosclerotico).
Per le espulsioni irrogate da altra
prefettura, dovrebbe adottarsi la
procedura segnalata in altro messaggio:
spedizione della richiesta di
revoca con raccomandata con ricevuta di
ritorno alla prefettura competente,
ed esibizione, al commissariato in cui si
chiede la regolarizzazione, di
copia della richiesta di revoca e della
ricevuta di ritorno; sospensione
della pratica in attesa della revoca. E' da
notare pero' che la Questura
non parteciperebbe all'istruzioen della
pratica di revoca (con la
segnalazione, per esempio, del possesso dei
requisiti per la
regolarizzazione). Urge quindi l'adozione di
una disposizione in merito da
parte del Ministero dell'interno che eviti lo
stallo o, peggio, il diniego
immotivato della revoca.
11) Disponibilita' di alloggio.
La Questura consente l'invio della
dichiarazione da parte dell'ospitante
con raccomandata.
Non e' ammessa invece, per il momento, l'autocertificazione
della
disponibilita' di alloggio, benche' la Questua
riconosca che il dato
oggetto dell'autocertificazione potrebbe
essere verificato mediante
controlli. Urge l'adozione di una disposizione
in merito da parte del
Ministero dell'interno.
In presenza di contratto d'affitto non e'
richiesta, ai fini della
regolarizzazione, l'esibizione della
dichiarazione di ospitalita' (benche'
permanga, in capo all'ospitante, l'obbligo di
presentare tale dichiarazione
ai sensi dell'art. 7 del Testo unico; obbligo
la cui contravvenzione non e'
pero' accompagnata da sanzioni).
12) Impossibilita' del datore di lavoro di
recarsi personalmente in
commissariato.
Se capisco bene, l'unica possibilita' in
questo caso e' che la
sottoscrizione del contratto avvenga di fronte
a notaio. permangono infatti
problemi riguardo alla disponibilita' di
Comuni e Circoscrizioni ad
autenticare firme di stranieri irregolari.
13) Regolarizzazione per motivi familiari.
Non sono state emanate, per il momento,
disposizioni precise in relazione
all'accertamento, ai fini della
regolarizzazione, dei requisiti previsti
dal Testo unico riguardo al ricongiungimento
familiare. Resta quindi da
vedere se, ad esempio, rispetto all'alloggio
si applicheranno criteri piu'
restrittivi di quelli previsti per la regolarizzazione per lavoro.