Date: 10:14 AM 11/19/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando la bozza di un documento che vorrei sottoporre, con le

integrazioni che mi farete pervenire entro ieri, al Ministero dell'interno

(alcuni punti sono in realta' di competenza di altri ministeri).

 

Come forse avrete gia' sentito, le prenotazioni hanno superato il numero di

centosessantamila. Pur sapendo quanto sia rischioso azzardare previsioni

riguardo all'esito di tutta questa vicenda, me la sentirei di consigliare a

qualunque straniero presente irregolarmente in Italia di chiedere la

prenotazione. La sproporzione gia' raggiunta tra numero di prenotazioni e

quota fissata nel decreto rende infatti palese come sia necessario un

diverso approccio al problema (con successive misure). Conoscendo pero' la

tendenza ministerial-politica a dare un significato sacrale alle date,

posso immaginare come a salire sugli altari sara', dopo il 27/3/98, il

15/12/1998. Eviterei, quindi, se fossi uno straniero, di tergiversare fino

al 16/12.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE

DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

20/11/1998

 

 

Prenotazione

 

- Le prenotazioni siano accolte sulla base della semplice esibizione del

documento di viaggio o della attestazione di identita' sostitutiva. Sia

rilasciata ricevuta nominativa di ogni prenotazione.

 

 

Prova di presenza

 

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo

impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi

in data anteriore al 27/3/1998.

 

- Riguardo alle prove "remote", non si chieda allo straniero di produrre

ulteriori prove. Riguardo alle interruzioni di presenza, si renda possibile

l'autocertificazione dei motivi gravi.

 

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto

dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia)

quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998.

 

 

Disponibilita' di alloggio

 

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si

tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il

problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la

dichiarazione di ospitalita'.

 

- Si chiarisca che non e' necessario che il titolare dell'immobile si

presenti con lo straniero regolarizzando a rendere la dichiarazione di

ospitalita', e che questa puo' essere effettuata anche a mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

Documento di viaggio e attestazione di identita'

 

- Siano previste disposizioni ad hoc per i profughi (ad esempio, dal

Kosovo) e per i richiedenti asilo che hanno visto rigettata la loro domanda

e sono in attesa di decisione del TAR sul ricorso, qualora questi siano

privi di passaporto e impossibilitati a recarsi in ambasciata per

richiedere l'attestazione di identita'.

 

- Si consideri valida l'attestazione di identita' a prescindere dalla data

di rilascio.

 

 

Espulsioni pregresse

 

- Sia data disposizione uniforme su tutto il territorio nazionale per la

revoca d'ufficio delle espulsioni pregresse, ogni qual volta risulti

l'unico requisito mancante per la regolarizzazione, anche nei casi in cui

l'espulsione sia stata irrogata in provincia diversa da quella in cui si

chiede la regolarizzazione.

 

- Si stabilisca esplicitamente una moratoria delle esecuzioni delle

espulsioni revocabili.

 

- Si chiarisca che sono revocabili

a) le espulsioni per violazione delle norme su ingresso e soggiorno (art. 7

co. 2 L. 39/90, o ai sensi della L. 40/98);

b) le espulsioni comminate ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 39/90, prima

della nota sentenza della Corte Costituzionale e delle conseguenti

disposizioni emanate dal Ministero, con cui si riconosceva che tali

espulsioni erano di competenza del giudice come misure di sicurezza

(impostazioni poi recepita nella legge 40/98): si tratta in questi casi per

lo piť di persone che, in conseguenza di reati commessi diversi anni

orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi non hanno potuto

regolarizzarsi con il decreto Dini, stante l'esclusione automatica, in quel

caso adottata, dei condannati per reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;

c) le espulsioni adottate ai sensi dell'art. 25 L. Reale, che anch'esse -

come le precedenti - non hanno piť base giuridica, essendo stato abrogato

tale articolo dalla legge 40/98;

d) le altre espulsioni adottate ai sensi dell'art. 7 L. 39/90, salvo che

rientrino (eventualmente a seguito di richiesta di riesame motivata,

proposta dall'interessato contestualmente alla domanda) nella tipologia

citata dalla circolare (espulsione per motivi di ordine pubblico o

sicurezza dello Stato; misura di prevenzione);

d) le espulsioni giudiziali, conseguenti a condanna penale e disposte dal

giudice come misura di sicurezza, qualora sia revocata dal Magistrato di

Sorveglianza tale misura;

e) le espulsioni adottate da altro Stato aderente alla Convenzione di

Schengen, previa consultazione con la Parte interessata, ai sensi dell'art.

25 della Convenzione.

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

 

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come

previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a

tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla

previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un

lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente

di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un

permesso della stessa durata).

 

- Si chiarisca la situazione relativa ai rapporti di lavoro alle dipendenze

da piu' datori di lavoro: quanti datori di lavoro devono sottoscrivere i

contratti? devono essere presentati piu' contratti part-time? e' possibile

che un solo datore di lavoro sia delegato, per la sottoscrizione, dagli

altri? qual e' il minimo di ore complessive settimanali per ottenere la

regolarizzazione?

 

- Si chiarisca la posizione dei dipendenti e dei soci di cooperative.

Accedono a permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo? Sono

previsti limiti al numero di soci che possono essere regolarizzati da una

cooperativa?

 

- Si chiarisca la procedura da seguire in caso di impossibilita' del datore

di lavoro a recarsi personalmente in commissariato. Si diano le

disposizioni necessarie a Comuni e Circoscrizioni perche' accettino di

autenticare firme di stranieri irregolari.

 

- Si chiarisca che e' consentita la regolarizzazione per lavoro di

stranieri minori in eta' da lavoro, anche in caso di irregolarita' o di

assenza dei genitori.

 

- Si dia rilevanza alla denuncia, eventualmente concordante, di rapporti di

lavoro subordinato pregressi.

 

 

Lavoro autonomo

 

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo

questo dimostrabile in altro modo.

 

- Allo straniero che si regolarizza per lavoro autonomo venga

immediatamente rilasciato un permesso della durata di due anni (senza,

quindi, che si ipotizzi il rilascio di permessi di breve durata da

prorogare a seguito della effettiva iscrizione nell'albo).

 

- Si solleciti l'indicazione delle risorse necessarie da parte del

Ministero dell'industria.

 

- Si consideri come requisito sufficiente per la regolarizzazione per

lavoro autonomo l'avvio delle procedure di iscrizione ad albi e registri

(ove previsti), eventualmente in attesa dell'istituzione dei corsi di

qualficazione.

 

- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente

dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da

considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro

autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il

rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze.

 

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono

usufruire della regolarizzazione.

 

 

Motivi familiari

 

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione

per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e

che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del

requisito relativo alla data di ingresso.

 

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al

reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti

per la regolarizzazione per lavoro.

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un

qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi

previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.