Date: 10:33 AM 11/23/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione (o "del plurale usurpato")

 

Cari amici,

venerdi' mattina ha avuto luogo l'incontro tra rapppresentanti del

Ministero dell'interno (Guelfi, Mone, Ferraiolo) e del Ministero del lavoro

(Celeghini) da una parte, e sindacati e associazioni dall'altra. Sono stati

dicussi i punti che vi avevo preannunciato in un messaggio di pochi giorni

fa. L'incontro e' servito (forse) a chiarire alcune procedure (revoca delle

espulsioni, ad esempio, e prenotazione) e a stimolare la riflessione su

alcune questioni fondamentali (possibilita' di autocertificazione del

reddito ai fini della regolarizzazione per lavoro autonomo, e della

disponiblilita' di alloggio). Su questi punti attendiammo ora risposte

precise. Si e' tentato di ottenere l'adozione di precise disposizioni

riguardo alla ricevibilita' delle attestazioni da parte di associazioni e

sindacati in relazione alla presenza anteriore al 27 Marzo, ma non mi

sembra si siano fatti grandi passi in avanti. In compenso, ci e' stato

spiegato che la ricevuta rilasciata da un albergo e' senz'altro prova

sufficiente. Abbiamo ringraziato commossi a nome di tutti i clandestini.

Alla fine dell'incontro ci e' stato chiesto di dare suggerimenti sui

provvedimenti da adottare dopo il 15 dicembre, in relazione a coloro che

siano in possesso dei requisiti e a coloro che, chiesta la prenotazione,

non siano stati in grado o non saranno in grado - cialtroni che non sono

altro - di produrre la documentazione richiesta. Ci siamo riservati di fare

avere loro solleciti suggerimenti, non sembrandoci praticabile il primo che

ci veniva in mente ("scannateli come maiali").

 

In sintesi, gli elementi "sicuri" emersi dalla discussione (da trasformare

in disposizioni per tutte le questure) sembrano essere i seguenti:

 

1) Prenotazione. E' stato ribadito che condizione necessaria e sufficiente

per la prenotazione e' l'esibizione del passaporto o della attestazione di

identita' (ovvero, del documento di identita' rilasciato dall'autorita' del

paese di provenienza).

 

2) Revoca delle espulsioni. I prefetti, a parere di Mone - capo del

Servizio stranieri del Ministero dell'interno -, possono esaminare

l'istanza di revoca solo se sostenuta da elementi nuovi e rilevanti. I

questori, d'altra parte - e' sempre opinione di Mone -, possono esaminare

la domanda di regolarizzazione solo se e' stata adotattata la revoca. Dal

momento che gli elementi nuovi e rilevanti consistono proprio nel possesso

dei requisiti per la regolarizzazione, ci troviamo di fronte a un tipico

circolo vizioso da solerte funzionario. Dopo un'ora di discussione, Mone e'

stato folgorato dalla soluzione: le questure esamineranno ugualmente i

requisiti e, ove questi siano posseduti dal richiedente, trsmetteranno ai

signori prefetti l'istanza di revoca (anche quando si tratti di prefetto di

altra provincia), segnalando che gli elementi nuovi e rilevanti ci sono. I

signori prefetti faranno il resto (si spera).

 

Riguardo alla possibilita' di accedere alla regolarizzazione per chi abbia

subito un'espulsione da altro paese dell'area Schengen, e' stato fatto

presente - da noi - come l'art.25 della Convenzione di Schengen permetta,

per ragioni umanitarie, il rilascio da parte di uno Stato di un permesso di

soggiorno a straniero segnalato per la non ammissione (in seguito a

espulsione, ad esempio) da altro Stato, previa comunicazione allo Stato

segnalante. Quest'ultimo puo' cecare di convincere il primo Stato a non

rilasciare il permesso, ma, se non ci riesce, e' tenuto a ritirare la

segnalazione. Si ragionera' su questo punto. Non mi illudo sull'esito del

ragionamento.

 

3) Prove di presenza. I semplici visti o timbri d'ingresso attraverso una

frontiera esterna dell'area Schengen che non sia quella italiana servono,

all'occorrenza, per fare la birra.

 

Le attestazioni delle associazioni devono corrispondere all'esistenza di un

registro controllabile. Resto sempre sconvolto da questo approccio

ottocentesco al problema: un registro, se voglio, me lo costruisco in

mezz'ora di lavoro al computer. So che e' un reato, ma anche la stupidita',

certe volte, lo e'. D'altra parte, discutendo con vari operatori, emerge -

e questo forse va a loro merito - come il mio reato sia considerato piu'

grave di quello dell'esere stupidi. Mi astengo allora dall'insistere su

questo punto.

 

4) Nulla-osta per l'iscrizione al registro del commercio o ad albi per i

quali siano previste procedure complicate. L'intenzione sembra essere

quella di rinviare l'esame delle domande per le quali sia stata avviata la

procedura di richiesta del nulla-osta. E' stato suggerito di stimolare

l'istituzione di appoiti corsi abilitanti.

 

4) Soci di cooperative. Soono stati chiesti chiarimenti al Ministero del

lavoro. Sembra, ma non v'ha certezza, che i soci lavoratori siano da

considerarsi come lavoratori autonomi, e i dipendenti come avoratori

subordinati.

 

5) Datori di lavoro multipli. Si e' chiesto al Ministero del lavoro se sia

possibile che uno solo dei datori di lavoro si presenti a sottoscrivere

davanti al rappresentante della Direzione provinciale del lavoro,

garantendo per l'autenticita' delle altre sottoscrizioni. Ci faranno

sapere.

 

 

Nel pomeriggio, invece, abbiamo avuto l'incontro usuale in Questura (il

prossimo e' fissato per il 4 dicembre, anziche' per il 27 novembre). I

principali elementi emersi dal colloquio (sempre piacevole - devo dire)

sono i seguenti (in alcuni casi, potrebbe trattarsi di prassi adottata a

Roma):

 

a) Conversioni di permessi. Sempre consentite, con gli stessi requisiti

richiesti per la regolarizzazione.

 

b) Datori di lavoro multipli o singoli. Richiesta la sottoscrizione

autenticata da parte di tutti i datori di lavoro. Consentite, in generale,

le deleghe. Sempre problematiche le autenticazioni della sottoscrizione ad

opera delle Circoscrizioni (si tratterebbe di materia - quella dei

contratti di lavoro - che esula dagli obblighi relativi all'autenticazione

delle Circoscrizioni stesse).

 

c) Richiedenti asilo privi di passaporto (ovviamente impossibilitati ad

ottenere l'attestazione di identita' dall'ambasciata). Ai fini della

prenotazione, si prescinde dall'esibizione del passaporto. Per il futuro,

si vedra'.

 

d) Contratti di lavoro per minori. Dovrebbe essere necessario il consenso

da parte del genitore o di chi esecita la patria potesta'. Se questi e'

irregolare, dovrebbe essere necessaria anche la dimostrazione

dell'esistenza del vincolo di parentela (esempio, attraveso il passaporto).

 

e) Espulsioni da altri paesi Schengen. Potrebbe essere rilasciato un

permesso di sei mesi (spero di non ricordare male, ma erano le otto di sera

e di zucchero nel mio sangue non restava che una tenera memoria), in attesa

che la questione sia definita.

 

 

Vi segnalo, poi, che tra le altre questioni che vorremmo portare

all'attenzione del Minitero dell'interno vi e' quella delle festivita' che

si avvicinano. Vorremmo chiedere, in proposito, che siano consentiti uscita

e reingresso in Italia ai titolari di prenotazione.

 

Infine, eccovi un elenco delle attivita' artigiane per le quali e' prevista

la possibilita' di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane senza

specifici requisiti profesionali:

 

calzolaio,

carpentiere,

confezionamento bomboniere,

confezionamento fiori secchi,

decorazione oggettistica,

falegname,

giardiniere,

imbianchino,

muratore,

parchettista,

piastrellista,

restauratore d'opere d'arte,

sarta (*).

 

Non vi sfuggira' come sia stato dimenticato il "ministro dei trasporti".

 

Quello che segue e' invece l'elenco delle attivita' per le quali

l'iscrizione al suddetto albo e' condizionata al possesso di specifici

requisiti professionali.

 

Antennista,

Antincendio (chissa' che cos'e'?),

Ascensorista,

Autoriparatore,

Barbiere,

Elettricista,

Estetista,

Gelateria,

Idraulico,

Impresa di pulizia,

Lavanderia,

Odontotecnico,

Ottico,

Parrucchiere,

Pasta all'uovo (requisito specifico: l'uovo - immagino),

Pasticceria,

Pizzeria,

Termoidraulico,

Tintoria.

 

Aggiungo, in coda al messaggio, una nota della Camera di Commercio di Roma

(badate bene!). La trascrivo integralmente, lasciando a voi il compito di

decifrarne il significato.

 

Giardinieri di tutto il mondo, unitevi! In Italia.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

(*) E il sarto? Che requisiti deve mostrare di possedere?

 

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"Documentazione idonea per la dimostrazione di uno dei requisiti

professionali, ai fini del rilascio del "nulla-osta" previsto dal DPCM

16.10.1998:

 

- Esibizione di un titolo di studio qualificante per ottenere l'iscrizione

nel Registro Esercenti il Commercio corredato da una traduzione giurata e

da equipollenza rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione (come da

allegato n.1);

 

- Possesso di certificato di superamento esame gia' effettuato presso una

Camera di commercio;

 

- Superamento dell'esame finale di un corso abilitante gia' effettuato;

 

- Pratica commerciale (solo per l'attivita' di commercio):

dipendente qualificato addetto alle vendite o all'amministrazione (livello

di appartenenza: almeno il IV)

il richiedente dovra' produrre la seguente documentazione:

1) fotocopia, con originale in visione, del libretto di lavoro;

2) fotocopia, con originale in visione, dei modelli INPS 01/M relativi al

lavoro prestato presso l'azienda per almeno 24 mesi;

3) fotocopia dell'autorizzazione amministrativa intestata al datore di lavoro;

 

- Attestazione del versamento di L.6000 (seimila) sul c/c n. 385013

intestato alla Camera di commercio di Roma per diritti di segreteria.

 

-----------------

 

Allegato n. 1

 

Ministero della Pubblica istruzione

 

Dichiarazioni di corrispondenza

 

Per ottenere il rilascio di dichiarazione di corrispondenza di titoli di

studio stranieri di istruzione secondaria, utili ai fini dell'iscrizione

nelle liste di collocamento o nel Registro Esercenti il Commercio o nel

Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio istituiti presso le Camere di

Commercio, gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al

Ministero della Pubblica istruzione - Direzione Genenrale degli Scambi

Culturali - Div. III, via I. Nievo, 35 - 00153 Roma, come da unito modello,

allegando la seguente documentazione:

 

1) titolo di studio in copia autenticata, accompagnata dalla traduzione in

lingua italiana certificata conforme al testo straniero da un traduttore

giurato  o dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana competente per

territorio ovvero dall'Autorita' diplomatica o consolare del Paese ove il

titolo e' stato conseguito, operante in italia;

 

2) dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorita' diplomatica o

consolare italiana nel Paese ove il titolo e' stato conseguito, concernente:

- la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta);

- l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo

l'ordinamento scolastico vigente nel Paese ove e' stato conseguito;

- gli anni complessivi di scolarita';

- gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell'assunzione a

posti di lavoro.