Date: 10:33 AM 11/23/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione (o "del plurale
usurpato")
Cari amici,
venerdi' mattina ha avuto luogo l'incontro tra
rapppresentanti del
Ministero dell'interno (Guelfi, Mone,
Ferraiolo) e del Ministero del lavoro
(Celeghini) da una parte, e sindacati e
associazioni dall'altra. Sono stati
dicussi i punti che vi avevo preannunciato in
un messaggio di pochi giorni
fa. L'incontro e' servito (forse) a chiarire
alcune procedure (revoca delle
espulsioni, ad esempio, e prenotazione) e a
stimolare la riflessione su
alcune questioni fondamentali (possibilita' di
autocertificazione del
reddito ai fini della regolarizzazione per
lavoro autonomo, e della
disponiblilita' di alloggio). Su questi punti attendiammo
ora risposte
precise. Si e' tentato di ottenere l'adozione
di precise disposizioni
riguardo alla ricevibilita' delle attestazioni
da parte di associazioni e
sindacati in relazione alla presenza anteriore
al 27 Marzo, ma non mi
sembra si siano fatti grandi passi in avanti.
In compenso, ci e' stato
spiegato che la ricevuta rilasciata da un
albergo e' senz'altro prova
sufficiente. Abbiamo ringraziato commossi a
nome di tutti i clandestini.
Alla fine dell'incontro ci e' stato chiesto di
dare suggerimenti sui
provvedimenti da adottare dopo il 15 dicembre,
in relazione a coloro che
siano in possesso dei requisiti e a coloro
che, chiesta la prenotazione,
non siano stati in grado o non saranno in
grado - cialtroni che non sono
altro - di produrre la documentazione
richiesta. Ci siamo riservati di fare
avere loro solleciti suggerimenti, non
sembrandoci praticabile il primo che
ci veniva in mente ("scannateli come
maiali").
In sintesi, gli elementi "sicuri"
emersi dalla discussione (da trasformare
in disposizioni per tutte le questure)
sembrano essere i seguenti:
1) Prenotazione. E' stato ribadito che
condizione necessaria e sufficiente
per la prenotazione e' l'esibizione del
passaporto o della attestazione di
identita' (ovvero, del documento di identita' rilasciato
dall'autorita' del
paese di provenienza).
2) Revoca delle espulsioni. I prefetti, a
parere di Mone - capo del
Servizio stranieri del Ministero dell'interno
-, possono esaminare
l'istanza di revoca solo se sostenuta da
elementi nuovi e rilevanti. I
questori, d'altra parte - e' sempre opinione
di Mone -, possono esaminare
la domanda di regolarizzazione solo se e'
stata adotattata la revoca. Dal
momento che gli elementi nuovi e rilevanti
consistono proprio nel possesso
dei requisiti per la regolarizzazione, ci
troviamo di fronte a un tipico
circolo vizioso da solerte funzionario. Dopo
un'ora di discussione, Mone e'
stato folgorato dalla soluzione: le questure
esamineranno ugualmente i
requisiti e, ove questi siano posseduti dal
richiedente, trsmetteranno ai
signori prefetti l'istanza di revoca (anche
quando si tratti di prefetto di
altra provincia), segnalando che gli elementi
nuovi e rilevanti ci sono. I
signori prefetti faranno il resto (si spera).
Riguardo alla possibilita' di accedere alla
regolarizzazione per chi abbia
subito un'espulsione da altro paese dell'area
Schengen, e' stato fatto
presente - da noi - come l'art.25 della
Convenzione di Schengen permetta,
per ragioni umanitarie, il rilascio da parte
di uno Stato di un permesso di
soggiorno a straniero segnalato per la non
ammissione (in seguito a
espulsione, ad esempio) da altro Stato, previa
comunicazione allo Stato
segnalante. Quest'ultimo puo' cecare di
convincere il primo Stato a non
rilasciare il permesso, ma, se non ci riesce,
e' tenuto a ritirare la
segnalazione. Si ragionera' su questo punto.
Non mi illudo sull'esito del
ragionamento.
3) Prove di presenza. I semplici visti o
timbri d'ingresso attraverso una
frontiera esterna dell'area Schengen che non
sia quella italiana servono,
all'occorrenza, per fare la birra.
Le attestazioni delle associazioni devono
corrispondere all'esistenza di un
registro controllabile. Resto sempre sconvolto
da questo approccio
ottocentesco al problema: un registro, se
voglio, me lo costruisco in
mezz'ora di lavoro al computer. So che e' un
reato, ma anche la stupidita',
certe volte, lo e'. D'altra parte, discutendo
con vari operatori, emerge -
e questo forse va a loro merito - come il mio
reato sia considerato piu'
grave di quello dell'esere stupidi. Mi astengo
allora dall'insistere su
questo punto.
4) Nulla-osta per l'iscrizione al registro del
commercio o ad albi per i
quali siano previste procedure complicate.
L'intenzione sembra essere
quella di rinviare l'esame delle domande per
le quali sia stata avviata la
procedura di richiesta del nulla-osta. E'
stato suggerito di stimolare
l'istituzione di appoiti corsi abilitanti.
4) Soci di cooperative. Soono stati chiesti
chiarimenti al Ministero del
lavoro. Sembra, ma non v'ha certezza, che i
soci lavoratori siano da
considerarsi come lavoratori autonomi, e i
dipendenti come avoratori
subordinati.
5) Datori di lavoro multipli. Si e' chiesto al
Ministero del lavoro se sia
possibile che uno solo dei datori di lavoro si
presenti a sottoscrivere
davanti al rappresentante della Direzione
provinciale del lavoro,
garantendo per l'autenticita' delle altre
sottoscrizioni. Ci faranno
sapere.
Nel pomeriggio, invece, abbiamo avuto
l'incontro usuale in Questura (il
prossimo e' fissato per il 4 dicembre,
anziche' per il 27 novembre). I
principali elementi emersi dal colloquio
(sempre piacevole - devo dire)
sono i seguenti (in alcuni casi, potrebbe
trattarsi di prassi adottata a
Roma):
a) Conversioni di permessi. Sempre consentite,
con gli stessi requisiti
richiesti per la regolarizzazione.
b) Datori di lavoro multipli o singoli.
Richiesta la sottoscrizione
autenticata da parte di tutti i datori di
lavoro. Consentite, in generale,
le deleghe. Sempre problematiche le
autenticazioni della sottoscrizione ad
opera delle Circoscrizioni (si tratterebbe di
materia - quella dei
contratti di lavoro - che esula dagli obblighi
relativi all'autenticazione
delle Circoscrizioni stesse).
c) Richiedenti asilo privi di passaporto
(ovviamente impossibilitati ad
ottenere l'attestazione di identita'
dall'ambasciata). Ai fini della
prenotazione, si prescinde dall'esibizione del
passaporto. Per il futuro,
si vedra'.
d) Contratti di lavoro per minori. Dovrebbe
essere necessario il consenso
da parte del genitore o di chi esecita la
patria potesta'. Se questi e'
irregolare, dovrebbe essere necessaria anche
la dimostrazione
dell'esistenza del vincolo di parentela
(esempio, attraveso il passaporto).
e) Espulsioni da altri paesi Schengen.
Potrebbe essere rilasciato un
permesso di sei mesi (spero di non ricordare
male, ma erano le otto di sera
e di zucchero nel mio sangue non restava che
una tenera memoria), in attesa
che la questione sia definita.
Vi segnalo, poi, che tra le altre questioni
che vorremmo portare
all'attenzione del Minitero dell'interno vi e'
quella delle festivita' che
si avvicinano. Vorremmo chiedere, in
proposito, che siano consentiti uscita
e reingresso in Italia ai titolari di
prenotazione.
Infine, eccovi un elenco delle attivita'
artigiane per le quali e' prevista
la possibilita' di iscrizione nell'albo delle
imprese artigiane senza
specifici requisiti profesionali:
calzolaio,
carpentiere,
confezionamento bomboniere,
confezionamento fiori secchi,
decorazione oggettistica,
falegname,
giardiniere,
imbianchino,
muratore,
parchettista,
piastrellista,
restauratore d'opere d'arte,
sarta (*).
Non vi sfuggira' come sia stato dimenticato il
"ministro dei trasporti".
Quello che segue e' invece l'elenco delle
attivita' per le quali
l'iscrizione al suddetto albo e' condizionata
al possesso di specifici
requisiti professionali.
Antennista,
Antincendio (chissa' che cos'e'?),
Ascensorista,
Autoriparatore,
Barbiere,
Elettricista,
Estetista,
Gelateria,
Idraulico,
Impresa di pulizia,
Lavanderia,
Odontotecnico,
Ottico,
Parrucchiere,
Pasta all'uovo (requisito specifico: l'uovo -
immagino),
Pasticceria,
Pizzeria,
Termoidraulico,
Tintoria.
Aggiungo, in coda al messaggio, una nota della
Camera di Commercio di Roma
(badate bene!). La trascrivo integralmente,
lasciando a voi il compito di
decifrarne il significato.
Giardinieri di tutto il mondo, unitevi! In
Italia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) E il sarto? Che requisiti deve mostrare di
possedere?
-------------------------
"Documentazione idonea per la
dimostrazione di uno dei requisiti
professionali, ai fini del rilascio del
"nulla-osta" previsto dal DPCM
16.10.1998:
- Esibizione di un titolo di studio
qualificante per ottenere l'iscrizione
nel Registro Esercenti il Commercio corredato
da una traduzione giurata e
da equipollenza rilasciata dal Ministero della
Pubblica Istruzione (come da
allegato n.1);
- Possesso di certificato di superamento esame
gia' effettuato presso una
Camera di commercio;
- Superamento dell'esame finale di un corso
abilitante gia' effettuato;
- Pratica commerciale (solo per l'attivita' di
commercio):
dipendente qualificato addetto alle vendite o
all'amministrazione (livello
di appartenenza: almeno il IV)
il richiedente dovra' produrre la seguente
documentazione:
1) fotocopia, con originale in visione, del
libretto di lavoro;
2) fotocopia, con originale in visione, dei
modelli INPS 01/M relativi al
lavoro prestato presso l'azienda per almeno 24
mesi;
3) fotocopia dell'autorizzazione
amministrativa intestata al datore di lavoro;
- Attestazione del versamento di L.6000
(seimila) sul c/c n. 385013
intestato alla Camera di commercio di Roma per
diritti di segreteria.
-----------------
Allegato n. 1
Ministero della Pubblica istruzione
Dichiarazioni di corrispondenza
Per ottenere il rilascio di dichiarazione di
corrispondenza di titoli di
studio stranieri di istruzione secondaria,
utili ai fini dell'iscrizione
nelle liste di collocamento o nel Registro
Esercenti il Commercio o nel
Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio
istituiti presso le Camere di
Commercio, gli interessati devono presentare
domanda in carta semplice al
Ministero della Pubblica istruzione -
Direzione Genenrale degli Scambi
Culturali - Div. III, via I. Nievo, 35 - 00153
Roma, come da unito modello,
allegando la seguente documentazione:
1) titolo di studio in copia autenticata,
accompagnata dalla traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo
straniero da un traduttore
giurato
o dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana competente per
territorio ovvero dall'Autorita' diplomatica o
consolare del Paese ove il
titolo e' stato conseguito, operante in
italia;
2) dichiarazione di valore, rilasciata
dall'Autorita' diplomatica o
consolare italiana nel Paese ove il titolo e'
stato conseguito, concernente:
- la posizione giuridica della scuola (statale
o legalmente riconosciuta);
- l'ordine e il grado degli studi ai quali il
titolo si riferisce, secondo
l'ordinamento scolastico vigente nel Paese ove
e' stato conseguito;
- gli anni complessivi di scolarita';
- gli effetti ai fini della prosecuzione degli
studi o dell'assunzione a
posti di lavoro.